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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/03/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Alessandra Trementozzi Consigliera Elisabetta Palumbo Consigliera
all'udienza del 21.03.2025 nella causa civile in grado di appello n. 2479/2024
TRA
Parte_1
Avvocatura Generale dello Stato
appellante
E
Controparte_1
Avv.ti Sabino Carpagnano e Alessia De Finis
appellato ha pronunziato la presente
SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2679/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro in data 05.03.2024. Conclusioni: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., conveniva il Controparte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Roma, in funzione del giudice del Parte_1 lavoro, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare (…) l'illegittimità del D.M. n.50/2021 del , con il quale è stata Controparte_2 indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2021-23, nella parte in cui
– con particolare riferimento alle “Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A.” – prevede, per un verso, che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” debbano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica ATA, mentre il servizio militare di leva e ad esso assimilato “prestato non in costanza di rapporto di impiego” debba considerarsi come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, e, per altro verso, che al primo spettino 6 punti (o 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) ed al secondo 0,60 punti (o 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni), e dei DD.MM. precedenti aventi il medesimo contenuto (nella specie, D.M. n.430/2000, n.717/2014 e n.640/2017, anch'essi del ), e, quindi, disapplicarli, per le Controparte_2 ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, b) accertare e dichiarare (…) che il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina “è valido a tutti gli effetti”, al pari di quello prestato in costanza di rapporto d'impiego, e/o, comunque, deve considerarsi come servizio effettivo reso nella medesima qualifica ATA, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, c) accertare e dichiarare (…) che, per il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina debbano essere riconosciuti 6 punti (o 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni), al pari del servizio militare di leva o del servizio civile ad esso assimilato prestato in costanza di nomina, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, d) accertare e dichiarare (…) il diritto del ricorrente, per un verso, a vedersi riconosciuto che il servizio militare di leva obbligatorio prestato dallo stesso non in costanza di nomina “è valido a tutti gli effetti”, al pari di quello prestato in costanza di rapporto d'impiego, e/o, comunque, deve considerarsi come servizio effettivo reso nella medesima qualifica ATA, e, per altro verso, a vedersi riconosciuto, per il servizio militare di leva da lui prestato non in costanza di rapporto di lavoro 6 punti (o 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni), al pari del servizio militare di leva o del servizio civile ad esso assimilato prestato in costanza di nomina, per tutte le ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, e) accertare e dichiarare (…) il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere, per il servizio militare reso non in costanza di nomina nell'anno 1991/1992, per 367 giorni, un punteggio pari a 6 (0,50 per ogni mese), invece che 0,60 (0,05 per ogni mese), per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, f) accertare e dichiarare (…) il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere, nelle graduatorie meglio specificate in narrativa, un punteggio complessivo pari a 20,77, in luogo di 15,37, per il profilo di assistente amministrativo e pari a 19,27, in luogo di 13,87, per il profilo di assistente tecnico e, per le ragioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, g) condannare il
[...]
, in persona del l' Parte_1 CP_3 [...]
e l Controparte_4 Controparte_5
, in persona del Direttore Generale, a riconoscere al ricorrente
[...]
6 punti per il servizio militare svolto non in costanza di nomina e, quindi, il punteggio complessivo pari a 20,77 sia per il profilo di assistente amministrativo e pari a 19,27 per il profilo di assistente tecnico, nelle graduatorie specificate in precedenza, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, h) condannare il , in persona del l Parte_1 CP_3 [...]
[..
[...] e l Controparte_6 Controparte_5
, in persona del Direttore Generale, a modificare le
[...] graduatorie d'istituto meglio specificate in narrativa, sulla base del punteggio complessivo specificato alle lettere e) ed f) delle conclusioni, assegnando all'istante la posizione corrispondente al punteggio conseguito e, comunque, ad adottare ogni provvedimento ritenuto più idoneo per la rettifica del punteggio e la migliore collocazione dell'istante nelle graduatorie relative ai profili richiesti;
i) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”. L'odierno appellato deduceva di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale A.T.A. per il triennio 2021/2024, dolendosi dell'erronea attribuzione, per il servizio militare da lui svolto non in costanza di nomina, di soli 0,6 punti per ogni anno di servizio;
il ricorrente, infatti, deduceva di aver diritto all'attribuzione di 6 punti dal momento che, ai fini dell'utile collocamento in graduatoria, il servizio di leva prestato non in costanza d'impiego – successivamente al conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso al servizio scolastico – fosse esattamente equiparabile al servizio svolto in pendenza di rapporto lavorativo. Il ricorrente eccepiva, dunque, la violazione dell'articolo 485, comma 7, dell'art. 569, comma 3 del D.lgs. n. 297/1994, dell'articolo 52 della Costituzione, dell'art. 62 l. n. 312/1980 e dell'art. 2050 del D. Lgs. n.66/2010, rappresentando come la differenziazione di punteggio tra le due modalità di svolgimento del servizio di leva (in costanza o meno di impiego) fosse totalmente illegittima poiché, in entrambe le circostanze, sussisterebbe un pari pregiudizio a danno del cittadino, il quale - per tutta la durata del servizio militare – ha l'obbligo di astenersi da qualsiasi incarico lavorativo. Il ricorrente, dunque - previa eccezione di disapplicazione del D.M. n. 50/2021, del D.M. n. 640/2017 e del D.M. n. 717/2014, nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina” -, chiedeva l'annullamento della graduatoria provinciale definitiva del personale A.T.A. - triennio 2021/2024 della Provincia di per i profili di CP_5
Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico, a fronte dell'erroneità del punteggio attribuitogli per il servizio militare prestato per 367 giorni in qualità di "lanciere" presso l'VIII gruppo squadroni “Lancieri di Montebello”, nell'anno 1991/1992.
2. Ritualmente evocato in giudizio, il Parte_1 contestava le pretese avversarie e concludeva per il rigetto del ricorso.
3. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale accoglieva il ricorso, disapplicando i D.M. impugnati ai sensi dei quali - qualora il servizio militare di leva ed i servizi assimilati fossero stati prestati non in costanza di rapporto d'impiego scolastico - il relativo punteggio venisse attribuito in misura ridotta;
il Giudice di prime cure, dunque, accertava la sussistenza del diritto dell'odierno appellato al riconoscimento di 6 punti annui per il servizio militare prestato, con condanna dell'Amministrazione scolastica alla revisione delle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale ATA, utili per il triennio 2021/2024, per la Provincia di per i profili professionali di Assistente Amministrativo e CP_5
3 Assistente Tecnico, nonché ad adottare ogni ulteriore atto conseguente, anche ai fini dell'eventuale assunzione in servizio del ricorrente, ove utilmente collocato in graduatoria, a seguito dell'aggiornamento dei punteggi.
4. Avverso la suindicata sentenza, il Parte_1 propone appello, lamentandone la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050, comma 1, d. lgs. n. 66/2010, dal momento che – a fronte di quanto disposto dalla suindicata normativa e dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 22429/2024 del 08.08.2024) –, ai fini di un utile collocamento nelle graduatorie in esame, la diversificazione del punteggio attribuito al servizio militare di leva in costanza di nomina risulterebbe pienamente legittima. Infatti, il Ministero appellante rappresenta come il servizio militare prestato in costanza d'impiego scolastico sia causa di sospensione del menzionato rapporto lavorativo e, per tale ragione, al fine di salvaguardare la posizione del lavoratore, tenuto a prestare servizio di leva ed a sospendere la propria attività lavorativa indipendentemente dalla sua volontà, risulterebbe ragionevole l'attribuzione di un maggior punteggio, contrariamente a quanto stabilito dal Giudice di prime cure, rispetto a coloro i quali hanno prestato servizio militare di leva non in costanza di rapporto di impiego.
5. Costituitosi ritualmente in giudizio, contesta quanto Controparte_1 dedotto dal , concludendo per l'integrale conferma della gravata sentenza. Parte_1
6. All'odierna udienza la causa è decisa come da separato dispositivo.
7. L'appello è fondato.
8. Osserva preliminarmente la Corte come la fattispecie in esame sia stata oggetto della recente pronuncia (sentenza n. 22429/2024) della Corte di cassazione, nonché di numerose decisioni di questa Corte di appello (fra le quali le sentenze nn. 3506/24, 3515/24 e 3941/24, emesse da questa quinta sezione), orientamento giurisprudenziale al quale si intende dare continuità. Come sottolineato dalla stessa odierna Corte in simil fattispecie, la valutazione ai fini della carriera - anche precedentemente all'assunzione di ruolo - della prestazione del servizio militare di leva è in primo luogo disciplinata ai sensi dell'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994, secondo il quale “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Per il personale ATA, allo stesso modo, l'art. 569 del medesimo decreto legislativo, rubricato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”, statuisce: “1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4 4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.” L'art. 2050 del D.Lgs n. 66/2000, riguardante la “valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione
- come titolo nei concorsi pubblici” stabilisce, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
8.1 La Corte di Cassazione (vd. Cassazione n. 5679/2020, Cass. n. 15127/2021 e, da ultimo, Cass. n. 8586/2024) ha censurato le pregresse disposizioni regolamentari che escludevano del tutto il computo del servizio di leva o equiparato prestato non in corso di rapporto, osservando che l'art. 2050, comma 2, del D. Lgs. N. 66/2010, riferendosi genericamente ai “concorsi pubblici”, include anche le graduatorie di istituto e ritenuto che “[…] l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485 comma 7, cit, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)” e ha concluso ritenendo non corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d.lgs. 297/1997 e l'omologo art. 569 sarebbero applicabili soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione della carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974 (vd., da ultimo, Cass. n. 8586/2024). Con riferimento però alle previsioni di cui al D.M. n. 50/2021, che ha attribuito punteggi differenziati al servizio militare a seconda che sia stato prestato in costanza di rapporto o meno, la S.C. si è recentemente pronunciata con sentenza n. 22429 del 08/08/2024 con cui ha ritenuto legittima la previsione dei punteggi differenziati di cui al D.M. del 2021. 8.2 Questo Collegio, alla luce dei principi sanciti dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ritiene di rimeditare l'orientamento seguito in conformità alle pronunce di legittimità sopra richiamate relative al pregresso D.M. 44/2011. Invero, con recente sentenza n. 22429 del 08/08/2024, la Cassazione ha osservato che: “3. Ciò posto, si rileva che i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era
5 infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del
6 servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il
7 rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.” Pertanto, la S.C, nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ha affermato il seguente principio di diritto: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
8 9. In applicazione del principio di diritto sopra riportato, cui questa Corte intende conformarsi, va dunque accolto l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, va respinta l'originaria domanda.
10. Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale sulla questione trattata, che è stato soltanto recentemente risolto con la citata pronuncia, intervenuta nell'anno 2024, della Suprema Corte, appaiono sussistere giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, respinge l'originaria domanda;
compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 21 marzo 2025
La Presidente est. Giovanna Ciardi
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Alessandra Trementozzi Consigliera Elisabetta Palumbo Consigliera
all'udienza del 21.03.2025 nella causa civile in grado di appello n. 2479/2024
TRA
Parte_1
Avvocatura Generale dello Stato
appellante
E
Controparte_1
Avv.ti Sabino Carpagnano e Alessia De Finis
appellato ha pronunziato la presente
SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2679/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro in data 05.03.2024. Conclusioni: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., conveniva il Controparte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Roma, in funzione del giudice del Parte_1 lavoro, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare (…) l'illegittimità del D.M. n.50/2021 del , con il quale è stata Controparte_2 indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2021-23, nella parte in cui
– con particolare riferimento alle “Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A.” – prevede, per un verso, che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” debbano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica ATA, mentre il servizio militare di leva e ad esso assimilato “prestato non in costanza di rapporto di impiego” debba considerarsi come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, e, per altro verso, che al primo spettino 6 punti (o 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) ed al secondo 0,60 punti (o 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni), e dei DD.MM. precedenti aventi il medesimo contenuto (nella specie, D.M. n.430/2000, n.717/2014 e n.640/2017, anch'essi del ), e, quindi, disapplicarli, per le Controparte_2 ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, b) accertare e dichiarare (…) che il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina “è valido a tutti gli effetti”, al pari di quello prestato in costanza di rapporto d'impiego, e/o, comunque, deve considerarsi come servizio effettivo reso nella medesima qualifica ATA, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, c) accertare e dichiarare (…) che, per il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina debbano essere riconosciuti 6 punti (o 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni), al pari del servizio militare di leva o del servizio civile ad esso assimilato prestato in costanza di nomina, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, d) accertare e dichiarare (…) il diritto del ricorrente, per un verso, a vedersi riconosciuto che il servizio militare di leva obbligatorio prestato dallo stesso non in costanza di nomina “è valido a tutti gli effetti”, al pari di quello prestato in costanza di rapporto d'impiego, e/o, comunque, deve considerarsi come servizio effettivo reso nella medesima qualifica ATA, e, per altro verso, a vedersi riconosciuto, per il servizio militare di leva da lui prestato non in costanza di rapporto di lavoro 6 punti (o 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni), al pari del servizio militare di leva o del servizio civile ad esso assimilato prestato in costanza di nomina, per tutte le ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, e) accertare e dichiarare (…) il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere, per il servizio militare reso non in costanza di nomina nell'anno 1991/1992, per 367 giorni, un punteggio pari a 6 (0,50 per ogni mese), invece che 0,60 (0,05 per ogni mese), per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, f) accertare e dichiarare (…) il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere, nelle graduatorie meglio specificate in narrativa, un punteggio complessivo pari a 20,77, in luogo di 15,37, per il profilo di assistente amministrativo e pari a 19,27, in luogo di 13,87, per il profilo di assistente tecnico e, per le ragioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, g) condannare il
[...]
, in persona del l' Parte_1 CP_3 [...]
e l Controparte_4 Controparte_5
, in persona del Direttore Generale, a riconoscere al ricorrente
[...]
6 punti per il servizio militare svolto non in costanza di nomina e, quindi, il punteggio complessivo pari a 20,77 sia per il profilo di assistente amministrativo e pari a 19,27 per il profilo di assistente tecnico, nelle graduatorie specificate in precedenza, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, h) condannare il , in persona del l Parte_1 CP_3 [...]
[..
[...] e l Controparte_6 Controparte_5
, in persona del Direttore Generale, a modificare le
[...] graduatorie d'istituto meglio specificate in narrativa, sulla base del punteggio complessivo specificato alle lettere e) ed f) delle conclusioni, assegnando all'istante la posizione corrispondente al punteggio conseguito e, comunque, ad adottare ogni provvedimento ritenuto più idoneo per la rettifica del punteggio e la migliore collocazione dell'istante nelle graduatorie relative ai profili richiesti;
i) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”. L'odierno appellato deduceva di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale A.T.A. per il triennio 2021/2024, dolendosi dell'erronea attribuzione, per il servizio militare da lui svolto non in costanza di nomina, di soli 0,6 punti per ogni anno di servizio;
il ricorrente, infatti, deduceva di aver diritto all'attribuzione di 6 punti dal momento che, ai fini dell'utile collocamento in graduatoria, il servizio di leva prestato non in costanza d'impiego – successivamente al conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso al servizio scolastico – fosse esattamente equiparabile al servizio svolto in pendenza di rapporto lavorativo. Il ricorrente eccepiva, dunque, la violazione dell'articolo 485, comma 7, dell'art. 569, comma 3 del D.lgs. n. 297/1994, dell'articolo 52 della Costituzione, dell'art. 62 l. n. 312/1980 e dell'art. 2050 del D. Lgs. n.66/2010, rappresentando come la differenziazione di punteggio tra le due modalità di svolgimento del servizio di leva (in costanza o meno di impiego) fosse totalmente illegittima poiché, in entrambe le circostanze, sussisterebbe un pari pregiudizio a danno del cittadino, il quale - per tutta la durata del servizio militare – ha l'obbligo di astenersi da qualsiasi incarico lavorativo. Il ricorrente, dunque - previa eccezione di disapplicazione del D.M. n. 50/2021, del D.M. n. 640/2017 e del D.M. n. 717/2014, nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina” -, chiedeva l'annullamento della graduatoria provinciale definitiva del personale A.T.A. - triennio 2021/2024 della Provincia di per i profili di CP_5
Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico, a fronte dell'erroneità del punteggio attribuitogli per il servizio militare prestato per 367 giorni in qualità di "lanciere" presso l'VIII gruppo squadroni “Lancieri di Montebello”, nell'anno 1991/1992.
2. Ritualmente evocato in giudizio, il Parte_1 contestava le pretese avversarie e concludeva per il rigetto del ricorso.
3. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale accoglieva il ricorso, disapplicando i D.M. impugnati ai sensi dei quali - qualora il servizio militare di leva ed i servizi assimilati fossero stati prestati non in costanza di rapporto d'impiego scolastico - il relativo punteggio venisse attribuito in misura ridotta;
il Giudice di prime cure, dunque, accertava la sussistenza del diritto dell'odierno appellato al riconoscimento di 6 punti annui per il servizio militare prestato, con condanna dell'Amministrazione scolastica alla revisione delle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale ATA, utili per il triennio 2021/2024, per la Provincia di per i profili professionali di Assistente Amministrativo e CP_5
3 Assistente Tecnico, nonché ad adottare ogni ulteriore atto conseguente, anche ai fini dell'eventuale assunzione in servizio del ricorrente, ove utilmente collocato in graduatoria, a seguito dell'aggiornamento dei punteggi.
4. Avverso la suindicata sentenza, il Parte_1 propone appello, lamentandone la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050, comma 1, d. lgs. n. 66/2010, dal momento che – a fronte di quanto disposto dalla suindicata normativa e dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 22429/2024 del 08.08.2024) –, ai fini di un utile collocamento nelle graduatorie in esame, la diversificazione del punteggio attribuito al servizio militare di leva in costanza di nomina risulterebbe pienamente legittima. Infatti, il Ministero appellante rappresenta come il servizio militare prestato in costanza d'impiego scolastico sia causa di sospensione del menzionato rapporto lavorativo e, per tale ragione, al fine di salvaguardare la posizione del lavoratore, tenuto a prestare servizio di leva ed a sospendere la propria attività lavorativa indipendentemente dalla sua volontà, risulterebbe ragionevole l'attribuzione di un maggior punteggio, contrariamente a quanto stabilito dal Giudice di prime cure, rispetto a coloro i quali hanno prestato servizio militare di leva non in costanza di rapporto di impiego.
5. Costituitosi ritualmente in giudizio, contesta quanto Controparte_1 dedotto dal , concludendo per l'integrale conferma della gravata sentenza. Parte_1
6. All'odierna udienza la causa è decisa come da separato dispositivo.
7. L'appello è fondato.
8. Osserva preliminarmente la Corte come la fattispecie in esame sia stata oggetto della recente pronuncia (sentenza n. 22429/2024) della Corte di cassazione, nonché di numerose decisioni di questa Corte di appello (fra le quali le sentenze nn. 3506/24, 3515/24 e 3941/24, emesse da questa quinta sezione), orientamento giurisprudenziale al quale si intende dare continuità. Come sottolineato dalla stessa odierna Corte in simil fattispecie, la valutazione ai fini della carriera - anche precedentemente all'assunzione di ruolo - della prestazione del servizio militare di leva è in primo luogo disciplinata ai sensi dell'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994, secondo il quale “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Per il personale ATA, allo stesso modo, l'art. 569 del medesimo decreto legislativo, rubricato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”, statuisce: “1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4 4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.” L'art. 2050 del D.Lgs n. 66/2000, riguardante la “valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione
- come titolo nei concorsi pubblici” stabilisce, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
8.1 La Corte di Cassazione (vd. Cassazione n. 5679/2020, Cass. n. 15127/2021 e, da ultimo, Cass. n. 8586/2024) ha censurato le pregresse disposizioni regolamentari che escludevano del tutto il computo del servizio di leva o equiparato prestato non in corso di rapporto, osservando che l'art. 2050, comma 2, del D. Lgs. N. 66/2010, riferendosi genericamente ai “concorsi pubblici”, include anche le graduatorie di istituto e ritenuto che “[…] l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485 comma 7, cit, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)” e ha concluso ritenendo non corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d.lgs. 297/1997 e l'omologo art. 569 sarebbero applicabili soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione della carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974 (vd., da ultimo, Cass. n. 8586/2024). Con riferimento però alle previsioni di cui al D.M. n. 50/2021, che ha attribuito punteggi differenziati al servizio militare a seconda che sia stato prestato in costanza di rapporto o meno, la S.C. si è recentemente pronunciata con sentenza n. 22429 del 08/08/2024 con cui ha ritenuto legittima la previsione dei punteggi differenziati di cui al D.M. del 2021. 8.2 Questo Collegio, alla luce dei principi sanciti dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ritiene di rimeditare l'orientamento seguito in conformità alle pronunce di legittimità sopra richiamate relative al pregresso D.M. 44/2011. Invero, con recente sentenza n. 22429 del 08/08/2024, la Cassazione ha osservato che: “3. Ciò posto, si rileva che i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era
5 infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del
6 servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il
7 rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.” Pertanto, la S.C, nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ha affermato il seguente principio di diritto: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
8 9. In applicazione del principio di diritto sopra riportato, cui questa Corte intende conformarsi, va dunque accolto l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, va respinta l'originaria domanda.
10. Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale sulla questione trattata, che è stato soltanto recentemente risolto con la citata pronuncia, intervenuta nell'anno 2024, della Suprema Corte, appaiono sussistere giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, respinge l'originaria domanda;
compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 21 marzo 2025
La Presidente est. Giovanna Ciardi
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