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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/06/2024, n. 2516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2516 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 giugno 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 3293/2022 R.G. lavoro vertente
TRA
CF. , rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Rosa Bellezza, CF. in forza di mandato conferito C.F._2 separatamente con fax 081/7777826 e pec per le comunicazioni di cancelleria Email_1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Bellezza in Ercolano (NA) alla via Alessandro Rossi n. 42 che dichiara ai sensi del 2° co. dell'art. 176 c.p.c. e del D.P.R. 11/02/2005 n. 68 di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax o PEC sopra indicato
[...]
Parte_2
[.
, in persona del suo Presidente e
[...] legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, C cod. fisc. , PEC: , C.F._3 Email_2 giusta mandato generale alle liti per notar in Roma del 23.1.2023 Persona_1
– repertorio 37590, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. CP_2
De Gasperi n° 55 Napoli
=APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro in data 14.01.2022 chiese il pagamento, a carico Parte_1 del Fondo di Garanzia, in virtù dello Stato Passivo Esecutivo del Tribunale di Napoli Nord e della successiva domanda presentata al Fondo in data 22.07.2021 con esito 1 negativo, della somma di € 9.625,47 di cui € 975,00 a titolo di retribuzione per il mese di novembre 2016; € 1.295,00 quale retribuzione del mese di dicembre 2016;
€ 1.055,00 per i ratei di 13ma; infine € 6.300,47 per il Trattamento di Fine Rapporto. Instaurato il contraddittorio, l' quale gestore del Fondo di Garanzia, CP_2 dedusse di aver liquidato la somma lorda di Euro 6.300,47 oltre accessori a titolo di T.F.R. (al netto delle imposte: Euro 5.453,71), nonché le somme ammesse al passivo per i mesi di novembre e dicembre 2016, ed i 3/12 della tredicesima mensilità per un importo lordo di Euro 2.533,75 (al netto delle imposte Euro 1.952,79). Con sentenza n. 3726/2022 pubbl. il 29/06/2022 il Tribunale dichiarò la cessata materia del contendere, condannando l' al pagamento delle spese del giudizio. CP_2
Con ricorso depositato in data 28.12.2022 ha proposto appello il Parte_1 rilevando l'erroneità della statuizione del Tribunale che aveva ritenuto cessata la materia del contendere, in difetto di prova dell'accredito della somma dovuta a titolo di TFR. Ha concluso come in atti chiedendo, in riforma della gravata sentenza, la condanna dell'ente al pagamento della somma lorda di Euro 6.300,47 oltre accessori a titolo di T.F.R.. Vinte le spese. Notificato l'atto si è costituito l' che ha resistito concludendo per il rigetto del CP_2 gravame. La Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto ritualmente comunicato al difensore. Acquisite note scritte nonché documentazione aggiornata relativa al mancato accredito delle somme oggetto del presente gravame, in data odierna – all'udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata riservata in decisione. L'appello è fondato. È pacifico che in data 25.05.2022 è stata accreditata la somma di € 1.952,79 corrispondente al lordo di € 2.533,75 come calcolati per i mesi di novembre e dicembre 2016, nonché per i 3/12 della tredicesima mensilità. Secondo parte appellante, quanto al TFR invece alcun accredito è stato eseguito e la documentazione depositata dall' – ritenuta probante dal primo Giudice – non CP_2
è affatto decisiva., trattandosi di una schermata del PC. L'appellante sostiene – ancora alla data di deposito del gravame – di non aver ricevuto la somma richiesta, sottolineando che il Giudice non ha verificato l'accredito del presunto bonifico datato al 31.05.2022, giammai ricevuto. Rileva il collegio, che l' – costituitosi nel presente grado – ha ribadito che il CP_2 pagamento di Euro 4.355,18 è avvenuto il 31.5.2022 tramite la Tesoreria Provinciale della di Roma all'IBAN n. Org_1
[...] relativo al conto corrente intestato a Parte_1
– cod. fisc. , acceso presso la –
[...] C.F._1 Org_2 filiale di Via Panoramica n. 55 Ercolano (NA). La Corte ha disposto un approfondimento istruttorio all'esito del quale parte appellante ha depositato l'estratto conto relativo all'anno 2022 (per il periodo maggio – dicembre 2022) nel quale è evidenziato il pagamento della somma di € 1.952,79 corrispondente al lordo di € 2.533,75 in data 24.05.2022, corrispondente (come è pacifico) al dovuto per i mesi di novembre e dicembre 2016, nonché per i 3/12 della tredicesima mensilità. Non risulta – nel periodo indicato dalla difesa dell'Istituto – alcun accredito riconducibile ad una disposizione di pagamento di Euro 4.355,18 in data 31.5.2022 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto.
2 L' nelle note di trattazione per l'udienza odierna, ha preso “atto che CP_2 nell'estratto dei movimenti del conto corrente bancario, nonostante il mandato di pagamento della , non compare l'accredito delle somme di cui è Org_1 causa”, chiedendo la decisione della causa, nei termini della “riduzione della domanda fatta da parte dell'appellante quanto alle somme che l' ha già CP_2 pagato, quale terzo pignorato, in favore del creditore pignorante”. Pertanto, non essendo in contestazione la debenza della somma in oggetto e non avendo il debitore fornito prova del pagamento, in accoglimento del ricorso, deve condannarsi l'ente al pagamento della somma lorda di Euro 6.300,47 (netti € 4.355,18), come già ridotta, oltre accessori con decorrenza di legge, in tal senso riformandosi parzialmente la gravata sentenza. La regolazione delle spese di lite, già eseguita dal Tribunale in favore del , Parte_1 resta confermata;
le spese del presente grado seguono la soccombenza a carico dell' con attribuzione in favore del procuratore anticipatario. CP_2
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza che nel resto conferma, condanna l' al pagamento della somma lorda di Euro 6.300,47 CP_2
(netti € 4.355,18) in favore di , oltre accessori con decorrenza di Parte_1 legge;
condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite anche per il presente grado che liquida in euro 1.983,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Maria Rosa Bellezza.
Così deciso in Napoli 10 giugno 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Rosa Bernardina CRISTOFANO
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 giugno 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 3293/2022 R.G. lavoro vertente
TRA
CF. , rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Rosa Bellezza, CF. in forza di mandato conferito C.F._2 separatamente con fax 081/7777826 e pec per le comunicazioni di cancelleria Email_1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Bellezza in Ercolano (NA) alla via Alessandro Rossi n. 42 che dichiara ai sensi del 2° co. dell'art. 176 c.p.c. e del D.P.R. 11/02/2005 n. 68 di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax o PEC sopra indicato
[...]
Parte_2
[.
, in persona del suo Presidente e
[...] legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, C cod. fisc. , PEC: , C.F._3 Email_2 giusta mandato generale alle liti per notar in Roma del 23.1.2023 Persona_1
– repertorio 37590, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. CP_2
De Gasperi n° 55 Napoli
=APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro in data 14.01.2022 chiese il pagamento, a carico Parte_1 del Fondo di Garanzia, in virtù dello Stato Passivo Esecutivo del Tribunale di Napoli Nord e della successiva domanda presentata al Fondo in data 22.07.2021 con esito 1 negativo, della somma di € 9.625,47 di cui € 975,00 a titolo di retribuzione per il mese di novembre 2016; € 1.295,00 quale retribuzione del mese di dicembre 2016;
€ 1.055,00 per i ratei di 13ma; infine € 6.300,47 per il Trattamento di Fine Rapporto. Instaurato il contraddittorio, l' quale gestore del Fondo di Garanzia, CP_2 dedusse di aver liquidato la somma lorda di Euro 6.300,47 oltre accessori a titolo di T.F.R. (al netto delle imposte: Euro 5.453,71), nonché le somme ammesse al passivo per i mesi di novembre e dicembre 2016, ed i 3/12 della tredicesima mensilità per un importo lordo di Euro 2.533,75 (al netto delle imposte Euro 1.952,79). Con sentenza n. 3726/2022 pubbl. il 29/06/2022 il Tribunale dichiarò la cessata materia del contendere, condannando l' al pagamento delle spese del giudizio. CP_2
Con ricorso depositato in data 28.12.2022 ha proposto appello il Parte_1 rilevando l'erroneità della statuizione del Tribunale che aveva ritenuto cessata la materia del contendere, in difetto di prova dell'accredito della somma dovuta a titolo di TFR. Ha concluso come in atti chiedendo, in riforma della gravata sentenza, la condanna dell'ente al pagamento della somma lorda di Euro 6.300,47 oltre accessori a titolo di T.F.R.. Vinte le spese. Notificato l'atto si è costituito l' che ha resistito concludendo per il rigetto del CP_2 gravame. La Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto ritualmente comunicato al difensore. Acquisite note scritte nonché documentazione aggiornata relativa al mancato accredito delle somme oggetto del presente gravame, in data odierna – all'udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata riservata in decisione. L'appello è fondato. È pacifico che in data 25.05.2022 è stata accreditata la somma di € 1.952,79 corrispondente al lordo di € 2.533,75 come calcolati per i mesi di novembre e dicembre 2016, nonché per i 3/12 della tredicesima mensilità. Secondo parte appellante, quanto al TFR invece alcun accredito è stato eseguito e la documentazione depositata dall' – ritenuta probante dal primo Giudice – non CP_2
è affatto decisiva., trattandosi di una schermata del PC. L'appellante sostiene – ancora alla data di deposito del gravame – di non aver ricevuto la somma richiesta, sottolineando che il Giudice non ha verificato l'accredito del presunto bonifico datato al 31.05.2022, giammai ricevuto. Rileva il collegio, che l' – costituitosi nel presente grado – ha ribadito che il CP_2 pagamento di Euro 4.355,18 è avvenuto il 31.5.2022 tramite la Tesoreria Provinciale della di Roma all'IBAN n. Org_1
[...] relativo al conto corrente intestato a Parte_1
– cod. fisc. , acceso presso la –
[...] C.F._1 Org_2 filiale di Via Panoramica n. 55 Ercolano (NA). La Corte ha disposto un approfondimento istruttorio all'esito del quale parte appellante ha depositato l'estratto conto relativo all'anno 2022 (per il periodo maggio – dicembre 2022) nel quale è evidenziato il pagamento della somma di € 1.952,79 corrispondente al lordo di € 2.533,75 in data 24.05.2022, corrispondente (come è pacifico) al dovuto per i mesi di novembre e dicembre 2016, nonché per i 3/12 della tredicesima mensilità. Non risulta – nel periodo indicato dalla difesa dell'Istituto – alcun accredito riconducibile ad una disposizione di pagamento di Euro 4.355,18 in data 31.5.2022 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto.
2 L' nelle note di trattazione per l'udienza odierna, ha preso “atto che CP_2 nell'estratto dei movimenti del conto corrente bancario, nonostante il mandato di pagamento della , non compare l'accredito delle somme di cui è Org_1 causa”, chiedendo la decisione della causa, nei termini della “riduzione della domanda fatta da parte dell'appellante quanto alle somme che l' ha già CP_2 pagato, quale terzo pignorato, in favore del creditore pignorante”. Pertanto, non essendo in contestazione la debenza della somma in oggetto e non avendo il debitore fornito prova del pagamento, in accoglimento del ricorso, deve condannarsi l'ente al pagamento della somma lorda di Euro 6.300,47 (netti € 4.355,18), come già ridotta, oltre accessori con decorrenza di legge, in tal senso riformandosi parzialmente la gravata sentenza. La regolazione delle spese di lite, già eseguita dal Tribunale in favore del , Parte_1 resta confermata;
le spese del presente grado seguono la soccombenza a carico dell' con attribuzione in favore del procuratore anticipatario. CP_2
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza che nel resto conferma, condanna l' al pagamento della somma lorda di Euro 6.300,47 CP_2
(netti € 4.355,18) in favore di , oltre accessori con decorrenza di Parte_1 legge;
condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite anche per il presente grado che liquida in euro 1.983,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Maria Rosa Bellezza.
Così deciso in Napoli 10 giugno 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Rosa Bernardina CRISTOFANO
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