CA
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 21/03/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 16/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 16/2025 RG, promossa con atto di reclamo notificato il
24.01.2025
DA
(C.F.- P.IVA ) con i proc. e dom. Avv.ti Giovanni Parte_1 P.IVA_1
Ortis e Giorgio Ortis del Foro di Udine giusta procura in calce all'atto di reclamo;
- RECLAMANTE-
CONTRO
con il proc. e dom. avv. Nicola Controparte_1
Cannone del Foro di Trieste giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in sede di reclamo;
-RESISTENTE -
1
E CONTRO
P.IVA ), con il proc. e dom. avv. Massimo Scantamburlo del Foro CP_2 P.IVA_2
di Treviso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in sede di reclamo;
-RESISTENTE –
CON
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE IMMOBILIARE . 49/2023 (C.F. -P.IVA Parte_2
) con i proc. e dom. Avv.ti Giovanni Ortis e Giorgio Ortis del Foro di Udine giusta P.IVA_3
procura in calce all'atto di intervento;
-INTERVENUTA –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 25/2024 del 19.12.2024,
emessa inter partes nel giudizio NRG 25/2024 pubblicata in data 23.12.2024.
Causa iscritta a ruolo il 22.01.2025 e trattenuta in decisione all'udienza del 12.03.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il reclamante:
“IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda, svolta da in via subordinata nella propria comparsa di costituzione d.d. 28.02.2025 di apertura CP_2
della liquidazione controllata del poiché a) si tratta di domanda nuova svolta, Parte_1
per la prima volta nel procedimento del grado di reclamo;
b) la domanda di liquidazione controllata
è radicalmente diversa dalla domanda di liquidazione giudiziale e non è ricompresa in quest'ultima;
c) non vi è un potere officioso del giudice di qualificazione della domanda da liquidazione giudiziale in liquidazione controllata.
2 IN VIA CAUTELARE URGENTE.: per le ragioni esposte al punto 5 del presente reclamo disporre,
ai sensi dell'art. 52 C.C.I.I., immediatamente, la sospensione di ogni atto della liquidazione giudiziale n 17/2024 del Controparte_3
IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE: accertare e dichiarare la nullità della notifica al del ricorso-decreto di comparizione delle parti avanti al Tribunale di Gorizia Parte_1
per violazione dell'art. 137, settimo comma, c.p.c.; accertare e dichiarare conseguentemente la nullità
di tutti gli atti del procedimento unitario n. 22/2024 del Tribunale di Gorizia, nonché della sentenza n. 25/2024 del medesimo Tribunale, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale n. 17/2024 nei confronti del con rimessione della causa al primo Parte_1
giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA: accertare e dichiarare la violazione dell'art. 41,
secondo comma C.C.I.I. e dell'art. 24 Cost. poiché tra la data dell'asserita rituale notifica del ricorso-
decreto di fissazione della comparizione delle parti avanti al Tribunale di Gorizia (3 settembre 2024)
e la data dell'udienza (12 settembre 2024) intercorreva un termine di difesa a favore del
[...]
inferiore a quindici giorni;
conseguentemente accertare e dichiarare la nullità di tutti gli Parte_1
atti del procedimento unitario n. 22/24 del Tribunale di Gorizia nonché della sentenza n. 25/2024 del medesimo Tribunale con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale n. 17/2024
nei confronti del Parte_1
NEL MERITO: ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione rigettate a) accertare e dichiarare che il è un Consorzio urbanistico obbligatorio senza fine di lucro, senza Parte_1
personalità giuridica del e, quindi, senza natura di impresa commerciale;
b) Parte_1
accertare e dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito vantato da CP_2
c) in ogni caso revocare la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 25/2024 con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale n. 17/2024 del Parte_1
IN OGNI CASO: spese di lite integralmente rifuse.”
3 Per parte Liquidazione Giudiziale del Parte_1
“Per le ragioni esposte in memoria di costituzione, la Liquidazione Giudiziale del Parte_1
chiede che questa Ecc.ma Corte d'appello di Trieste, rigetti
[...]
la domanda cautelare ed il reclamo proposto dal confermando per l'effetto Parte_1
l'impugnata sentenza.
Con condanna del Consorzio soccombente, in solido, con il terzo interveniente Controparte_4
e con l'Amministratore unico e legale rappresentante dell'Ente reclamante sig.
[...] [...]
(C.F. , alla rifusione dei compensi defensionali e delle spese di lite.” Pt_3 C.F._1
Per parte CP_2
“nel merito, in via principale: rigettarsi il reclamo proposto dal e per Parte_1
l'effetto confermarsi la sentenza emessa dal Tribunale di Gorizia numero 17/2024. Con vittoria di spese di giudizio a carico del legale rappresentante del ex articolo Parte_4 Parte_3
94 del c.p.c.;
nel merito, in via subordinata: nel caso di rigetto della conclusione principale, disporsi in ogni caso l'apertura della liquidazione controllata del Spese di lite interamente Parte_1
compensate.”
Per l'intervenuta Liquidazione Giudiziale N. 49/2023: Controparte_4
“IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda, svolta da in via subordinata nella propria comparsa di costituzione d.d. 28.02.2025 di apertura CP_2
della liquidazione controllata del poiché a) si tratta di domanda nuova svolta, Parte_1
per la prima volta nel procedimento del grado di reclamo;
b) la domanda di liquidazione controllata
è radicalmente diversa dalla domanda di liquidazione giudiziale e non è ricompresa in quest'ultima;
c) non vi è un potere officioso del giudice di qualificazione della domanda da liquidazione giudiziale in liquidazione controllata.
4 IN VIA CAUTELARE URGENTE: disporre, ai sensi dell'art. 52 C.C.I.I., la sospensione di ogni atto della liquidazione giudiziale n 17/2024 del Controparte_3
IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE: accertare e dichiarare la nullità della notifica al del ricorso-decreto di comparizione delle parti avanti al Tribunale di Gorizia Parte_1
per violazione dell'art. 137, settimo comma, c.p.c.; accertare e dichiarare conseguentemente la nullità
di tutti gli atti del procedimento unitario n. 22/2024 del Tribunale di Gorizia, nonché della sentenza n. 25/2024 del medesimo Tribunale, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale n. 17/2024 nei confronti del con rimessione della causa al primo Parte_1
giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA: accertare e dichiarare la violazione dell'art. 41,
secondo comma C.C.I.I. e dell'art. 24 Cost. poiché tra la data dell'asserita rituale notifica del ricorso-
decreto di fissazione della comparizione delle parti avanti al Tribunale di Gorizia (3 settembre 2024)
e la data dell'udienza (12 settembre 2024) intercorreva un termine di difesa a favore del
[...]
inferiore a quindici giorni;
conseguentemente accertare e dichiarare la nullità di tutti gli Parte_1
atti del procedimento unitario n. 22/24 del Tribunale di Gorizia nonché della sentenza n. 25/2024 del medesimo Tribunale con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale n. 17/2024
nei confronti del Parte_1
NEL MERITO: a) accertare e dichiarare che il è un Consorzio urbanistico Parte_1
obbligatorio senza fine di lucro, senza personalità giuridica del e, quindi, Parte_1
senza natura di impresa commerciale;
b) accertare e dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito vantato da c) in ogni caso revocare la sentenza del Tribunale CP_2
di Gorizia n. 25/2024 con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale n. 17/2024
del Parte_1
IN OGNI CASO: spese di lite integralmente rifuse.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
5 Con sentenza n.25/2024 pubblicata in data 23.12.2024 il Tribunale di Gorizia dichiarava, su ricorso proposto da l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_2 Parte_1
con sede a Grado, e nominava Curatore il dott. .
[...] Persona_1
Il Tribunale riteneva che il fosse riconducibile alla categoria di imprenditore Parte_1
commerciale, avendo lo stesso svolto attività esterna per statuto;
evidenziava che dall'oggetto sociale si poteva desumere che il avesse assunto il ruolo di centro d'imputazione di rapporti Parte_1
giuridici nei confronti dei terzi (ad es. aveva affidato a professionisti e tecnici gli incarichi necessari per la predisposizione di un progetto per la futura approvazione di un piano regolatore particolareggiato comunale, ed aveva assunto gli obblighi nei confronti del ed Controparte_5
eventuali altri enti e autorità), ed il bilancio 2024 e il bilancio 2023 attestavano l'assenza dei requisiti per qualificare il come impresa minore, alla luce del dato dei debiti anche non scaduti che Parte_1
complessivamente ammontavano, al 30.6.2024, a 742.361 €.
Evidenziava il Tribunale che il creditore istante vantava un credito derivante da contratti di prestazioni professionali sottoscritti dal in data 8.11.2010 e 7.2.2012 e portato dai preavvisi Parte_1
di parcella allegati al ricorso per complessivi circa 190.800,00 € oltre accessori.
Il Tribunale riteneva quindi che il versasse effettivamente in stato di insolvenza, non Parte_1
essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dal rilevante importo dei debiti indicati in bilancio e dalla liquidità di fatto azzerata (dalla nota integrativa abbreviata del bilancio 2024 disponibilità liquide: euro 4), dall'irreperibilità presso la sede legale e dal fatto che le due società consorziate fossero l'una in liquidazione giudiziale dal novembre 2023 e l'altra liquidata e cancellata a dicembre 2021, dall'ammontare dei debiti esigibili superiore alla soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCII.
Il proponeva reclamo eccependo anzitutto la nullità della notifica del ricorso-decreto e la Parte_1
conseguente nullità del decreto, con richiesta di rimessione della causa al primo giudice.
Il reclamante evidenziava che aveva chiesto all' di procedere alla notifica a mezzo CP_2 CP_6
ufficiale giudiziario, dichiarando il suo procuratore che la notifica a messo pec non era possibile o
6 non aveva avuto esito positivo;
ciò comportarebbe la nullità della notifica ex art.137 c.p.c. in quanto all'epoca il aveva un indirizzo pec e ciò era noto ad in quanto risultava dalla Parte_1 CP_2
lettera del inviata anche ad nel 2021; tale indirizzo pec era ancora attivo. Controparte_5 CP_2
Quale secondo motivo di reclamo veniva dedotta la violazione dell'art.41 co.2 CCII, e precisamente il mancato rispetto del termine non inferiore a quindici giorni che deve necessariamente intercorrere tra la data della notifica del ricorso e del decreto di convocazione delle parti nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale e quella dell'udienza; il decreto del Tribunale di Gorizia aveva infatti fissato la convocazione delle parti per il giorno 12.9.2024 e dalla relata dell'Uff. giudiziario si desume che il deposito presso gli uffici del era avvenuto il 3.9.2024; in tal modo il Controparte_5
termine concesso al era stato di soli nove giorni, con violazione del termine di difesa Parte_1
minimo di quindici giorni.
Nel merito il deduceva di essere qualificabile come un consorzio urbanistico obbligatorio, Parte_1
senza finalità di lucro e senza personalità giuridica, e senza attività esterna.
Il reclamante precisava che l'attività oggetto dei due incarichi progettuali ad era relativa solo CP_2
alla lottizzazione Sacca dei Moreri, e che attualmente gli unici due soggetti consorziati sono l' (oggi in liquidazione giudiziale) e la società in bonis. CP_4 Parte_2 Controparte_7
Il evidenziava che dalle dichiarazioni dei redditi acquisite dall'Agenzia delle Entrate Parte_1
risultava che queste per i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022 erano state redatte con i modelli previsti per gli “enti non commerciali ed equiparati”; lamentava che il tribunale non avesse acquisito ed esaminato né lo statuto né l'atto costitutivo, che dovevano invece costituire il primo oggetto di indagine per accertare la natura commerciale di un consorzio.
Deduceva il reclamante che dall'atto costitutivo risultava che il era costituito tra titolari di Parte_1
diritti di proprietà o diritti reali delle aree interessate alla lottizzazione B della zona Sacca Moreri di
Grado, con espresso riferimento agli artt.48 e 49 della Legge reg.urbanistica n.52/1991; tali disposizioni prevedevano come obbligatoria la costituzione di un per le lottizzazioni di Parte_1
comparti in cui vi siano più proprietari.
7 L'atto costitutivo precisava che il non aveva finalità di lucro e poteva affidare incarichi a Parte_1
professionisti e tecnici per la predisposizione del progetto di Piano Regolatore Particolareggiato di iniziativa privata, provvedendo alle spese mediante un proprio fondo consortile costituito dai contributi dei consorziati.
Secondo il reclamante pertanto il sarebbe privo di personalità giuridica rientrando Parte_1
nell'ambito delle associazioni non riconosciute ex art.336 c.c. e non delle società.
Evidenziava poi il reclamante che il curatore della liquidazione giudiziale di Controparte_4
(proprietaria delle aree del ad eccezione di un metro quadro) aveva disposto la
[...] Parte_1
vendita dei terreni oggetto del P.R.P.C. con avviso d'asta che comprendeva la quota di partecipazione al , con relativo obbligo in capo all'acquirente di pagamento dei creditori del . Parte_1 Parte_1
Il reclamante eccepiva infine la prescrizione decennale dei crediti di essendo le attività CP_2
svolte concluse il 30.6.2014.
Chiedeva che venisse disposta la sospensione di ogni atto della procedura di liquidazione giudiziale,
evidenziando che la liquidazione giudiziale di aveva posto in vendita il Controparte_4
compendio immobiliale con avviso d'asta del 31.10.2024, nel quale veniva richiamata la convenzione per la realizzazione delle opere convenzionate;
il mantenimento della liquidazione comporterebbe la caducazione della concessione, con conseguente necessità per l'acquirente dei terreni di Immobiliare
di ripartire da zero nel procedimento concessorio, con applicazione della nuova variante al Pt_2
P.R.G., che aveva introdotto gravi limitazioni e parametri urbanistici tali da far venire meno ogni concreto interesse per una lottizzazione nella Sacca dei Moreri.
Si costituiva la Liquidazione giudiziale del deducendo con riguardo alla notificazione del Parte_1
ricorso-decreto che il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale era stato introdotto da il 31.7.2024, sicché l'instaurazione del contraddittorio era regolata dall'art. 42 CCII, nella CP_2
versione vigente dal Vigente dal 15/07/2022 al 27/09/2024. La norma al comma 6 prevedeva che:
“In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di
vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere
8 notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o
di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.
L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica
certificata del ricorrente”.
La reclamata evidenziava che il non aveva comunicato al Registro delle Imprese il proprio Parte_1
indirizzo di PEC, né esso poteva essere reperito presso il Registro INI-PEC, che ancor oggi non fornisce alcun risultato;
la Cancelleria del Tribunale di Gorizia aveva pertanto attestato al creditore istante l'impossibilità di eseguire la notificazione a mezzo PEC.
Quanto al mancato rispetto del termine a comparire, la liquidazione giudiziale del Parte_1
osservava che la prima udienza del 12.9.2024 era stata rinviata al 17.10.2024, e non vi era obbligo di notifica del provvedimento di rinvio;
il termine di 15 giorni era stato rispettato, e il non Parte_1
aveva inteso costituirsi in giudizio;
evidenziava che in ogni modo il reclamante dovrebbe essere ammesso a compiere attività difensive che sarebbero state precluse, e che tuttavia non aveva indicato.
Circa la natura del , parte reclamata osservava che per configurare una attività esterna del Parte_1
, ai sensi dell'art.2615 c.c., è sufficiente che questo abbia contratto con terzi in nome Parte_1
proprio e mediante i propri organi rappresentativi;
in tal caso il diventa un autonomo centro Parte_1
di rapporti giuridici e assume la responsabilità, garantita dal fondo consortile, dei contratti stipulati in nome proprio, assumendone il rischio imprenditoriale.
La liquidazione giudiziale produceva fatture per opere appaltate dal in nome proprio, e Parte_1
deduceva che il aveva persino bandito una gara d'appalto, oltre ad essere iscritto al Parte_1
Registro delle Imprese;
deduceva poi che la pretesa assenza di fine di lucro è irrilevante, in quanto l'art. 1 CCII prevede che “Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore,
sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro,
un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o
9 altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti
pubblici”.
La reclamata osservava altresì che nel caso si ritenesse la non assoggettabilità del a Parte_1
liquidazione giudiziale, ricorrerebbero comunque i presupposti per la sua assoggettabilità a liquidazione controllata. Precisava che l'avviso d'asta era stato sospeso in conseguenza dell'apertura della liquidazione giudiziale;
chiedeva che ai sensi dell'art.94 c.p.c. le spese di lite venissero poste a carico in via solidale anche dell'amministratore unico del che aveva conferito il mandato. Parte_1
Si costituiva svolgendo con riguardo alle questioni preliminari relative alle modalità di CP_2
notificazione del ricorso-decreto e al rispetto del termine a difesa considerazioni analoghe a quelle svolte dalla liquidazione giudiziale del . Parte_1
Osservava poi che la stessa reclamante aveva dedotto che lo scopo del era CP_2 Parte_1
realizzare le opere di urbanizzazione primarie e secondarie richieste dal Comune di Grado, intestando a sé le concessioni edilizie ed affidando a terzi l'esecuzione dei lavori edili, pagandone i compensi e corrispettivi e stipulando i contratti.
La reclamata evidenziava che il con attività esterna è un autonomo centro di rapporti Parte_1
giuridici ed assume la responsabilità, garantita dal fondo consortile, dei contratti stipulati in nome proprio, assumendone anche il rischio, di natura extracontrattuale, derivante dalla gestione di un'attività imprenditoriale;
peraltro il si era iscritto nel registro delle impese. Parte_1
evidenziava inoltre che nella nota integrativa al bilancio 2023 era indicato che “nei CP_2
Debiti verso fornitori sono state iscritte le obbligazioni della società derivanti da rapporti di natura
commerciale già conclusi” per l'importo di euro 740.078, tra cui anche il credito della Controparte_2
Quanto alla eccepita prescrizione, osservava che anteriore ai dieci anni era solo la CP_2
conclusione dei contratti, e non le singole prestazioni, tanto che erano stati prodotti preavvisi datati
30/06/2017 per euro 29.000,00 il primo ed euro 35.000,00 il secondo;
nessuna contestazione sui crediti di tali preavvisi e sulle prestazioni ivi descritte era stata svolta dalla reclamante, nemmeno in ordine alla data di decorrenza del credito;
inoltre con raccomandata a.r. inviata in data 22.02.2024 la
10 aveva intimato il pagamento del residuo credito di euro 190.000,00 euro;
la CP_2
raccomandata era stata inviata alla sede del sita in Grado, via Marina 32, e Parte_1
all'indirizzo indicato il consorzio era risultato sconosciuto. In mancanza di un valido indirizzo pec mai comunicato al registro imprese o nell'indice degli indirizzi digitali, l'essersi reso volontariamente irreperibile era circostanza che doveva essere posta a carico del solo debitore.
Osservava infine la reclamata che nel prospetto dei debiti allegato dal il credito della Parte_1
veniva espressamente riconosciuto alla voce fatture da ricevere, e che in ogni caso la CP_2
domanda di liquidazione giudiziale rappresenta un'azione a contenuto meramente processuale,
rispetto alla quale l'accertamento del credito si pone come incidentale ai fini della legittimazione al ricorso.
In via subordinata evidenziava la sussistenza dei presupposti per l'apertura della CP_2
liquidazione controllata, che chiedeva in via subordinata.
Interveniva in giudizio la Liquidazione giudiziale Immobiliare Limbana s.r.l., socio principale del
, evidenziando come l'apertura della liquidazione del abbia un effetto devastante Parte_1 Parte_1
sulla Immobiliare Limbara e i suoi creditori, in quanto ne consegue il venir meno degli strumenti urbanistici, con abbattimento del valore del compendio immobiliare e forte riduzione della possibilità
di vendita dei terreni;
il nuovo acquirente dovrebbe costituire ex novo un consorzio e ottenere nuovamente le autorizzazioni previste, nonché stipulare una nuova convenzione sulla base di un
P.R.G. molto peggiorativo;
solo a seguito della revoca della liquidazione giudiziale sarebbe possibile completare le opere.
Il Procuratore Generale con nota del 4.03.2025 concludeva per il rigetto del reclamo.
***
Il reclamo non può trovare accoglimento.
1. Con riguardo alla regolarità della notificazione del ricorso-decreto si deve rilevare che l'art.42
CCII co.6, nel testo vigente al momento del deposito del ricorso, prevedeva che: “In caso di domanda
proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal
11 pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio,
all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata
del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è
trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente”.
Tali modalità di notificazione erano previste anche nel decreto di fissazione dell'udienza del
Presidente del Tribunale, e dall'attestazione della Cancelleria dimessa da risulta che la CP_2
notificazione via pec al non aveva avuto esito positivo. Parte_1
Il reclamante non ha dimostrato che l'indirizzo pec indicato nel reclamo risultasse dal registro delle imprese o fosse iscritto in , ed anzi ha documentato il risultato negativo di una ricerca Pt_5 CP_2
in tal senso. A fronte delle argomentazioni di e della Liquidazione giudiziale sul punto, nulla CP_2
ha replicato la reclamante.
2. Quanto al mancato rispetto del termine a difesa, si deve rilevare che, avuto riguardo al perfezionamento della notificazione per il reclamante a seguito del deposito in data 3.9.2024 presso il Comune di Grado, non risulta rispettato il termine a difesa per la prima udienza del 12.09.2024.
Si osserva tuttavia che l'odierno reclamante non ha indicato quali attività difensive gli sarebbero state precluse, rispetto a quanto ha dedotto e documentato in sede di reclamo.
Secondo Cass.n.19601/2017, “in caso di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado,
che si sia svolto in contumacia della parte convenuta, determinata dalla inosservanza del termine
dilatorio di comparizione, il giudice di appello non può limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza
e del giudizio di primo grado, ma, non ricorrendo né la nullità della notificazione dell'atto
introduttivo e né alcuna delle altre ipotesi tassativamente previste dagli artt.353 e 354 cod. proc.
Civ., deve decidere nel merito, previa rinnovazione degli accertamenti compiuti nella pregressa fase
processuale, ammettendo il convenuto, contumace in primo grado, a svolgere tutte quelle attività che,
in conseguenza della nullità gli sono state precluse (Cass.11.11.2010 n.22914). Attività che peraltro
12 il reclamante ha l'onere di precisare, pena l'inammissibilità del reclamo stesso per difetto di
interesse e per non rispondenza al modello legale di impugnazione”.
Cass.n.19420/2017 ha affermato che “le nullità verificatesi nel corso del procedimento di cui
all'art.15 l.fall. per vizi della vocatio in ius (quale quella concernente il mancato rispetto del termine
a comparire, comportante la violazione del diritto di difesa del debitore) possono essere sanate nel
giudizio di secondo grado, così come accade nel processo ordinario di cognizione, consentendo al
reclamante di svolgere tutte le difese e le eccezioni che non ha potuto svolgere nel procedimento
dinanzi al tribunale (Cass.n.1098/2010), salvo che il vizio non comporti la necessità di rimessione al
primo giudice ai sensi dell'art.354 c.p.c.”.
Da ultimo Cass.n.16882/2024 ha affermato che “Il giudice del reclamo proposto avverso la sentenza
dichiarativa di fallimento, infatti, ha il dovere di revocare la pronuncia impugnata e, in applicazione
dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice soltanto nel caso in cui ravvisi l'inesistenza
(o la nullità) della notificazione del ricorso introduttivo (cfr. Cass. n. 3861 del 2019). Viceversa, ove
ravvisi, come nel caso in esame, un vizio di nullità della sentenza di fallimento che, stante la rituale
notifica del ricorso introduttivo in data anteriore all'udienza di comparizione (ancorché successiva
alla scadenza del termine fissato dal decreto di convocazione ai sensi dell'art. 15, comma 4°, l.fall.),
non comporti la necessità della rimessione al tribunale, il giudice deve pronunciare (previa
rinnovazione degli atti ai quali la nullità riscontrata eventualmente si estende: dei quali, tuttavia,
non v'è nel caso in esame alcuna deduzione) sul merito della domanda (di fallimento) proposta, in
applicazione del disposto dell'art. 161, comma 2°, c.p.c., secondo il quale i motivi di nullità della
sentenza si convertono in motivi di impugnazione”.
Posto che anche nel caso di specie la notificazione del ricorso-decreto è stata regolare, pur non essendo stato rispettato il termine a comparire (in relazione peraltro solo alla prima udienza, nella quale è stato disposto un mero rinvio) si deve ritenere che i motivi di nullità della sentenza si convertano in motivi di impugnazione;
non vi è alcuna necessità di disporre la rinnovazione di atti, e peraltro in sede di reclamo il reclamante ha proposto tutte le proprie difese nel merito, senza
13 evidenziare altre diverse facoltà difensive che gli siano state precluse. Anche tale doglianza deve ritenersi pertanto infondata.
3. Quanto al merito, deve ritenersi che il abbia svolto attività esterna di carattere Parte_1
commerciale.
3.1 Secondo Cass.n. 18782/2021 “I consorzi di urbanizzazione, aggregazioni preordinate alla
sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione o la
fornitura di opere e servizi, sono figure atipiche disciplinate principalmente dallo statuto e, solo
sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione, non
trovando invece applicazione le norme del codice civile in materia di consorzi” (in tal senso anche
Cass.n.9568/2017).
Secondo Cass.n.21760/2014 “In materia di imposte sui redditi, devono essere qualificati, ai fini
fiscali, come ricavi (o proventi) di esercizio, e quindi come componenti positivi di reddito, e non già
come contributi in conto capitale, le somme riscosse dal nei confronti delle aziende Parte_1
insediate nell'area di sviluppo per l'opera di urbanizzazione necessaria al fine di ottenere il rilascio
della concessione, in quanto, nonostante il vincolo di destinazione di tali somme, derivante dagli artt.
10 e 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (all'epoca vigenti), si tratta, comunque, del corrispettivo
per l'attività svolta dal , sia pure di carattere istituzionale”. Parte_1
Secondo Cass.n.9224/2008 “In tema di IVA, i consorzi volontari di urbanizzazione, che ai sensi
dell'art. 4, comma 2, n. 2 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sono ricompresi fra i soggetti che
possono effettuare esercizio di impresa, svolgono un'attività esterna nei confronti dei terzi, che ne
connota la qualità di imprenditore, sicché hanno l'obbligo di istituire una regolare contabilità fiscale
- in particolare, con riferimento alle scritture prescritte dall'art. 14, lett. a) e b), del citato d.P.R. - e
di emettere fatture relative ai compensi percepiti dai consorziati;
conseguentemente, assumono
rilevanza fiscale anche i contributi versati dai consoci, che si configurano come corrispettivi di
specifiche prestazioni di servizi, come tali rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. Secondo Cass.n.28015/2013 “I consorzi con attività esterna, svolgendo attività ausiliaria per conto
delle imprese consorziate, costituiscono, nei confronti dei terzi, autonomi centri di imputazione di
rapporti giuridici e di responsabilità e, pertanto, attesa la disciplina specificamente dettata dal
codice civile, che attiene al sistema di pubblicità legale relativo alla struttura organizzativa (art.
2612), alla rappresentanza in giudizio (art. 2613), al fondo comune (art. 2614) e, soprattutto, alla
responsabilità nei confronti dei terzi (art. 2615), nonché il processo di assimilazione alle società per
azioni, evincibile dalla parziale estensione della disciplina di dette società (art. 2615 bis, aggiunto
dall'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 377), partecipano della stessa natura degli imprenditori
commerciali consorziati e sono assoggettabili a fallimento ai sensi dell'art. 1 legge fall.”.
3.2 Nel caso di specie lo Statuto all'art.5 prevedeva che “Conseguita l'approvazione del Piano
Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata (PRPC) per la lottizzazione del
Comparto 'B' della zona 'Sacca dei Moreri', di cui al precedente punto 1), […] il continua Parte_1
ad esistere allo scopo di provvedere alla firma della convenzione e, anche attraverso stralci
funzionali, procedere nelle forme, tempi e modi più opportuni, direttamente o indirettamente, alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione richieste, chiedere ed ottenere tutte” le concessioni
edilizie all'uopo necessarie, affidare e revocare l'esecuzione dei lavori, riconoscere e pagare
compensi e corrispettivi.
Il pertanto assume gli obblighi nei confronti del ed eventuali altri Enti Parte_1 Controparte_5
e Autorità, dei quali ciascun consorziato, pro-quota, è tenuto a rispondere”.
Il ha pertanto stipulato contratti (inclusi quelli con e I.C.I. Coop) Parte_1 CP_2
e allo stesso sono state intestate fatture, come comprovato dalla documentazione dimessa dalla
Liquidazione giudiziale;
il ha quindi assunto obbligazioni a proprio nome, che era tenuto Parte_1
ad onorare in via autonoma.
3.3 Ulteriore elemento che comprova l'esercizio di attività commerciale da parte del è Parte_1
l'iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese.
15 3.4 Le parti reclamate hanno poi evidenziato che nella nota integrativa del bilancio al 30.6.2023 si indicava espressamente che “nei Debiti verso fornitori sono state iscritte le obbligazioni della società
derivanti da rapporti di natura commerciale già conclusi”, iscritti per l'importo di euro 740.078.
3.4 Irrilevante deve ritenersi la deduzione circa l'assenza di fine di lucro dell'attività del , Parte_1
posto che l'art. 1 CCII prevede che “Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza
del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a
fini di lucro, un'attivita' commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona
giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e
degli enti pubblici”.
Il deve pertanto ritenersi assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale. Parte_1
4. Non sono state contestate dal reclamante la mancata ricorrenza dei presupposti per poter considerare il “impresa minore” e neppure la sussistenza dello stato di insolvenza;
in Parte_1
relazione a tali aspetti si richiamano in ogni caso le considerazioni svolte dal Tribunale nella sentenza reclamata.
5. Quanto alla prescrizione, si osserva che il credito di discende da due contratti del CP_2
2010 e 2012, cui sono seguiti dei preavvisi di parcella del 2014 e due preavvisi di parcella del 2017
(per parte del credito e per opere eseguite nel 2017 – documenti non contestati) e una diffida non recapitata presso la sede legale (essendo risultato il destinatario sconosciuto) nel febbraio 2024.
ha inoltre evidenziato che nel prospetto dei debiti allegato dal il credito di CP_2 Parte_1 CP_2
era stato espressamente riconosciuto alla voce fatture da ricevere.
[...]
5.1 In ogni modo non è l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale la sede per l'accertamento del credito, essendo la delibazione sul punto meramente incidentale.
Secondo Cass.n.30827/2018 “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l.fall.
laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non
presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo,
16 essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo
scopo di verificare la legittimazione dell'istante”.
6. Quanto alla richiesta di sospensione di ogni atto della liquidazione giudiziale del , Parte_1
richiesta dal reclamante, si osserva che la relativa istanza non può ritenersi interamente assorbita dal rigetto del reclamo con la presente sentenza, potendo permanere un interesse del reclamante in tal senso fino al passaggio in giudicato.
Quanto al fumus boni iuris, in ogni caso, lo stesso deve ritenersi insussistente per tutte le motivazioni che inducono al rigetto del reclamo.
Quanto al periculum in mora, esso, per come rapresentato, incide in realtà in via principale sull'inteveniente Liquidazione giudiziale ed in ogni modo le paventate Controparte_4
conseguenze circa la riduzione del valore dei terreni, per la necessità di ripartire da zero nel procedimento concessorio con il rispetto delle nuove norme del P.R.P.C., sono conseguenze che discendono dall'apertura della procedura, volta al soddifacimento dei creditori del . Parte_1
7. Deve essere respinta la domanda di condanna in via solidale dell'amministratore unico al pagamento delle spese di lite, proposta dalla Liquidazione giudiziale del , posto che Parte_1
quantomeno la questione relativa alla violazione del diritto di difesa non può ritenersi manifestamente infondata, essendo la stessa oggetto di recenti pronunce di legittimità.
8. Parte reclamante deve essere condannata, stante la soccombenza, al pagamento delle spese di lite nei confronti delle parti reclamate Liquidazione Giudiziale del e Parte_1 CP_2
come in dispositivo liquidate, mentre le spese di lite relative all'interveniente Liquidazione giudiziale
Immobiliare Limbana S.r.l. vengono interamente compensate.
9. Non può trovare infine accoglimento la domanda della Liquidazione Giudiziale del di Parte_1
condanna in solido dell'Amministratore unico e legale rappresentante dell'Ente reclamante sig.
alla rifusione delle spese di lite, posto che la decisione della questione preliminare Parte_3
si fonda su recente giurisprudenza della Suprema Corte.
17 10. Sussistono in capo all'appellante i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trieste, pronunciando sul reclamo proposto da nei Parte_1
confronti di e , con l'intervento di Controparte_8 CP_2
Liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia Controparte_9
n.25/2024 pubblicata il 23.12.2024, così provvede:
Respinge la domanda cautelare di sospensione di ogni atto della liquidazione giudiziale n.17/2024
del Controparte_3
Respinge il reclamo;
Condanna il reclamante al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_3
Liquidazione giudiziale del e che liquida per entrambe in euro Parte_1 CP_2
4.600,00 per compensi, oltre IVA Cna e spese generali;
Compensa interamente le spese di lite tra l'interveniente Controparte_10
e le altre parti;
[...]
dà atto della sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina Vitulli Dott.ssa Marina Caparelli
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”.
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 16/2025 RG, promossa con atto di reclamo notificato il
24.01.2025
DA
(C.F.- P.IVA ) con i proc. e dom. Avv.ti Giovanni Parte_1 P.IVA_1
Ortis e Giorgio Ortis del Foro di Udine giusta procura in calce all'atto di reclamo;
- RECLAMANTE-
CONTRO
con il proc. e dom. avv. Nicola Controparte_1
Cannone del Foro di Trieste giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in sede di reclamo;
-RESISTENTE -
1
E CONTRO
P.IVA ), con il proc. e dom. avv. Massimo Scantamburlo del Foro CP_2 P.IVA_2
di Treviso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in sede di reclamo;
-RESISTENTE –
CON
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE IMMOBILIARE . 49/2023 (C.F. -P.IVA Parte_2
) con i proc. e dom. Avv.ti Giovanni Ortis e Giorgio Ortis del Foro di Udine giusta P.IVA_3
procura in calce all'atto di intervento;
-INTERVENUTA –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 25/2024 del 19.12.2024,
emessa inter partes nel giudizio NRG 25/2024 pubblicata in data 23.12.2024.
Causa iscritta a ruolo il 22.01.2025 e trattenuta in decisione all'udienza del 12.03.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il reclamante:
“IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda, svolta da in via subordinata nella propria comparsa di costituzione d.d. 28.02.2025 di apertura CP_2
della liquidazione controllata del poiché a) si tratta di domanda nuova svolta, Parte_1
per la prima volta nel procedimento del grado di reclamo;
b) la domanda di liquidazione controllata
è radicalmente diversa dalla domanda di liquidazione giudiziale e non è ricompresa in quest'ultima;
c) non vi è un potere officioso del giudice di qualificazione della domanda da liquidazione giudiziale in liquidazione controllata.
2 IN VIA CAUTELARE URGENTE.: per le ragioni esposte al punto 5 del presente reclamo disporre,
ai sensi dell'art. 52 C.C.I.I., immediatamente, la sospensione di ogni atto della liquidazione giudiziale n 17/2024 del Controparte_3
IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE: accertare e dichiarare la nullità della notifica al del ricorso-decreto di comparizione delle parti avanti al Tribunale di Gorizia Parte_1
per violazione dell'art. 137, settimo comma, c.p.c.; accertare e dichiarare conseguentemente la nullità
di tutti gli atti del procedimento unitario n. 22/2024 del Tribunale di Gorizia, nonché della sentenza n. 25/2024 del medesimo Tribunale, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale n. 17/2024 nei confronti del con rimessione della causa al primo Parte_1
giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA: accertare e dichiarare la violazione dell'art. 41,
secondo comma C.C.I.I. e dell'art. 24 Cost. poiché tra la data dell'asserita rituale notifica del ricorso-
decreto di fissazione della comparizione delle parti avanti al Tribunale di Gorizia (3 settembre 2024)
e la data dell'udienza (12 settembre 2024) intercorreva un termine di difesa a favore del
[...]
inferiore a quindici giorni;
conseguentemente accertare e dichiarare la nullità di tutti gli Parte_1
atti del procedimento unitario n. 22/24 del Tribunale di Gorizia nonché della sentenza n. 25/2024 del medesimo Tribunale con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale n. 17/2024
nei confronti del Parte_1
NEL MERITO: ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione rigettate a) accertare e dichiarare che il è un Consorzio urbanistico obbligatorio senza fine di lucro, senza Parte_1
personalità giuridica del e, quindi, senza natura di impresa commerciale;
b) Parte_1
accertare e dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito vantato da CP_2
c) in ogni caso revocare la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 25/2024 con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale n. 17/2024 del Parte_1
IN OGNI CASO: spese di lite integralmente rifuse.”
3 Per parte Liquidazione Giudiziale del Parte_1
“Per le ragioni esposte in memoria di costituzione, la Liquidazione Giudiziale del Parte_1
chiede che questa Ecc.ma Corte d'appello di Trieste, rigetti
[...]
la domanda cautelare ed il reclamo proposto dal confermando per l'effetto Parte_1
l'impugnata sentenza.
Con condanna del Consorzio soccombente, in solido, con il terzo interveniente Controparte_4
e con l'Amministratore unico e legale rappresentante dell'Ente reclamante sig.
[...] [...]
(C.F. , alla rifusione dei compensi defensionali e delle spese di lite.” Pt_3 C.F._1
Per parte CP_2
“nel merito, in via principale: rigettarsi il reclamo proposto dal e per Parte_1
l'effetto confermarsi la sentenza emessa dal Tribunale di Gorizia numero 17/2024. Con vittoria di spese di giudizio a carico del legale rappresentante del ex articolo Parte_4 Parte_3
94 del c.p.c.;
nel merito, in via subordinata: nel caso di rigetto della conclusione principale, disporsi in ogni caso l'apertura della liquidazione controllata del Spese di lite interamente Parte_1
compensate.”
Per l'intervenuta Liquidazione Giudiziale N. 49/2023: Controparte_4
“IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda, svolta da in via subordinata nella propria comparsa di costituzione d.d. 28.02.2025 di apertura CP_2
della liquidazione controllata del poiché a) si tratta di domanda nuova svolta, Parte_1
per la prima volta nel procedimento del grado di reclamo;
b) la domanda di liquidazione controllata
è radicalmente diversa dalla domanda di liquidazione giudiziale e non è ricompresa in quest'ultima;
c) non vi è un potere officioso del giudice di qualificazione della domanda da liquidazione giudiziale in liquidazione controllata.
4 IN VIA CAUTELARE URGENTE: disporre, ai sensi dell'art. 52 C.C.I.I., la sospensione di ogni atto della liquidazione giudiziale n 17/2024 del Controparte_3
IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE: accertare e dichiarare la nullità della notifica al del ricorso-decreto di comparizione delle parti avanti al Tribunale di Gorizia Parte_1
per violazione dell'art. 137, settimo comma, c.p.c.; accertare e dichiarare conseguentemente la nullità
di tutti gli atti del procedimento unitario n. 22/2024 del Tribunale di Gorizia, nonché della sentenza n. 25/2024 del medesimo Tribunale, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale n. 17/2024 nei confronti del con rimessione della causa al primo Parte_1
giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA: accertare e dichiarare la violazione dell'art. 41,
secondo comma C.C.I.I. e dell'art. 24 Cost. poiché tra la data dell'asserita rituale notifica del ricorso-
decreto di fissazione della comparizione delle parti avanti al Tribunale di Gorizia (3 settembre 2024)
e la data dell'udienza (12 settembre 2024) intercorreva un termine di difesa a favore del
[...]
inferiore a quindici giorni;
conseguentemente accertare e dichiarare la nullità di tutti gli Parte_1
atti del procedimento unitario n. 22/24 del Tribunale di Gorizia nonché della sentenza n. 25/2024 del medesimo Tribunale con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale n. 17/2024
nei confronti del Parte_1
NEL MERITO: a) accertare e dichiarare che il è un Consorzio urbanistico Parte_1
obbligatorio senza fine di lucro, senza personalità giuridica del e, quindi, Parte_1
senza natura di impresa commerciale;
b) accertare e dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito vantato da c) in ogni caso revocare la sentenza del Tribunale CP_2
di Gorizia n. 25/2024 con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale n. 17/2024
del Parte_1
IN OGNI CASO: spese di lite integralmente rifuse.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
5 Con sentenza n.25/2024 pubblicata in data 23.12.2024 il Tribunale di Gorizia dichiarava, su ricorso proposto da l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_2 Parte_1
con sede a Grado, e nominava Curatore il dott. .
[...] Persona_1
Il Tribunale riteneva che il fosse riconducibile alla categoria di imprenditore Parte_1
commerciale, avendo lo stesso svolto attività esterna per statuto;
evidenziava che dall'oggetto sociale si poteva desumere che il avesse assunto il ruolo di centro d'imputazione di rapporti Parte_1
giuridici nei confronti dei terzi (ad es. aveva affidato a professionisti e tecnici gli incarichi necessari per la predisposizione di un progetto per la futura approvazione di un piano regolatore particolareggiato comunale, ed aveva assunto gli obblighi nei confronti del ed Controparte_5
eventuali altri enti e autorità), ed il bilancio 2024 e il bilancio 2023 attestavano l'assenza dei requisiti per qualificare il come impresa minore, alla luce del dato dei debiti anche non scaduti che Parte_1
complessivamente ammontavano, al 30.6.2024, a 742.361 €.
Evidenziava il Tribunale che il creditore istante vantava un credito derivante da contratti di prestazioni professionali sottoscritti dal in data 8.11.2010 e 7.2.2012 e portato dai preavvisi Parte_1
di parcella allegati al ricorso per complessivi circa 190.800,00 € oltre accessori.
Il Tribunale riteneva quindi che il versasse effettivamente in stato di insolvenza, non Parte_1
essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dal rilevante importo dei debiti indicati in bilancio e dalla liquidità di fatto azzerata (dalla nota integrativa abbreviata del bilancio 2024 disponibilità liquide: euro 4), dall'irreperibilità presso la sede legale e dal fatto che le due società consorziate fossero l'una in liquidazione giudiziale dal novembre 2023 e l'altra liquidata e cancellata a dicembre 2021, dall'ammontare dei debiti esigibili superiore alla soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCII.
Il proponeva reclamo eccependo anzitutto la nullità della notifica del ricorso-decreto e la Parte_1
conseguente nullità del decreto, con richiesta di rimessione della causa al primo giudice.
Il reclamante evidenziava che aveva chiesto all' di procedere alla notifica a mezzo CP_2 CP_6
ufficiale giudiziario, dichiarando il suo procuratore che la notifica a messo pec non era possibile o
6 non aveva avuto esito positivo;
ciò comportarebbe la nullità della notifica ex art.137 c.p.c. in quanto all'epoca il aveva un indirizzo pec e ciò era noto ad in quanto risultava dalla Parte_1 CP_2
lettera del inviata anche ad nel 2021; tale indirizzo pec era ancora attivo. Controparte_5 CP_2
Quale secondo motivo di reclamo veniva dedotta la violazione dell'art.41 co.2 CCII, e precisamente il mancato rispetto del termine non inferiore a quindici giorni che deve necessariamente intercorrere tra la data della notifica del ricorso e del decreto di convocazione delle parti nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale e quella dell'udienza; il decreto del Tribunale di Gorizia aveva infatti fissato la convocazione delle parti per il giorno 12.9.2024 e dalla relata dell'Uff. giudiziario si desume che il deposito presso gli uffici del era avvenuto il 3.9.2024; in tal modo il Controparte_5
termine concesso al era stato di soli nove giorni, con violazione del termine di difesa Parte_1
minimo di quindici giorni.
Nel merito il deduceva di essere qualificabile come un consorzio urbanistico obbligatorio, Parte_1
senza finalità di lucro e senza personalità giuridica, e senza attività esterna.
Il reclamante precisava che l'attività oggetto dei due incarichi progettuali ad era relativa solo CP_2
alla lottizzazione Sacca dei Moreri, e che attualmente gli unici due soggetti consorziati sono l' (oggi in liquidazione giudiziale) e la società in bonis. CP_4 Parte_2 Controparte_7
Il evidenziava che dalle dichiarazioni dei redditi acquisite dall'Agenzia delle Entrate Parte_1
risultava che queste per i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022 erano state redatte con i modelli previsti per gli “enti non commerciali ed equiparati”; lamentava che il tribunale non avesse acquisito ed esaminato né lo statuto né l'atto costitutivo, che dovevano invece costituire il primo oggetto di indagine per accertare la natura commerciale di un consorzio.
Deduceva il reclamante che dall'atto costitutivo risultava che il era costituito tra titolari di Parte_1
diritti di proprietà o diritti reali delle aree interessate alla lottizzazione B della zona Sacca Moreri di
Grado, con espresso riferimento agli artt.48 e 49 della Legge reg.urbanistica n.52/1991; tali disposizioni prevedevano come obbligatoria la costituzione di un per le lottizzazioni di Parte_1
comparti in cui vi siano più proprietari.
7 L'atto costitutivo precisava che il non aveva finalità di lucro e poteva affidare incarichi a Parte_1
professionisti e tecnici per la predisposizione del progetto di Piano Regolatore Particolareggiato di iniziativa privata, provvedendo alle spese mediante un proprio fondo consortile costituito dai contributi dei consorziati.
Secondo il reclamante pertanto il sarebbe privo di personalità giuridica rientrando Parte_1
nell'ambito delle associazioni non riconosciute ex art.336 c.c. e non delle società.
Evidenziava poi il reclamante che il curatore della liquidazione giudiziale di Controparte_4
(proprietaria delle aree del ad eccezione di un metro quadro) aveva disposto la
[...] Parte_1
vendita dei terreni oggetto del P.R.P.C. con avviso d'asta che comprendeva la quota di partecipazione al , con relativo obbligo in capo all'acquirente di pagamento dei creditori del . Parte_1 Parte_1
Il reclamante eccepiva infine la prescrizione decennale dei crediti di essendo le attività CP_2
svolte concluse il 30.6.2014.
Chiedeva che venisse disposta la sospensione di ogni atto della procedura di liquidazione giudiziale,
evidenziando che la liquidazione giudiziale di aveva posto in vendita il Controparte_4
compendio immobiliale con avviso d'asta del 31.10.2024, nel quale veniva richiamata la convenzione per la realizzazione delle opere convenzionate;
il mantenimento della liquidazione comporterebbe la caducazione della concessione, con conseguente necessità per l'acquirente dei terreni di Immobiliare
di ripartire da zero nel procedimento concessorio, con applicazione della nuova variante al Pt_2
P.R.G., che aveva introdotto gravi limitazioni e parametri urbanistici tali da far venire meno ogni concreto interesse per una lottizzazione nella Sacca dei Moreri.
Si costituiva la Liquidazione giudiziale del deducendo con riguardo alla notificazione del Parte_1
ricorso-decreto che il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale era stato introdotto da il 31.7.2024, sicché l'instaurazione del contraddittorio era regolata dall'art. 42 CCII, nella CP_2
versione vigente dal Vigente dal 15/07/2022 al 27/09/2024. La norma al comma 6 prevedeva che:
“In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di
vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere
8 notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o
di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.
L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica
certificata del ricorrente”.
La reclamata evidenziava che il non aveva comunicato al Registro delle Imprese il proprio Parte_1
indirizzo di PEC, né esso poteva essere reperito presso il Registro INI-PEC, che ancor oggi non fornisce alcun risultato;
la Cancelleria del Tribunale di Gorizia aveva pertanto attestato al creditore istante l'impossibilità di eseguire la notificazione a mezzo PEC.
Quanto al mancato rispetto del termine a comparire, la liquidazione giudiziale del Parte_1
osservava che la prima udienza del 12.9.2024 era stata rinviata al 17.10.2024, e non vi era obbligo di notifica del provvedimento di rinvio;
il termine di 15 giorni era stato rispettato, e il non Parte_1
aveva inteso costituirsi in giudizio;
evidenziava che in ogni modo il reclamante dovrebbe essere ammesso a compiere attività difensive che sarebbero state precluse, e che tuttavia non aveva indicato.
Circa la natura del , parte reclamata osservava che per configurare una attività esterna del Parte_1
, ai sensi dell'art.2615 c.c., è sufficiente che questo abbia contratto con terzi in nome Parte_1
proprio e mediante i propri organi rappresentativi;
in tal caso il diventa un autonomo centro Parte_1
di rapporti giuridici e assume la responsabilità, garantita dal fondo consortile, dei contratti stipulati in nome proprio, assumendone il rischio imprenditoriale.
La liquidazione giudiziale produceva fatture per opere appaltate dal in nome proprio, e Parte_1
deduceva che il aveva persino bandito una gara d'appalto, oltre ad essere iscritto al Parte_1
Registro delle Imprese;
deduceva poi che la pretesa assenza di fine di lucro è irrilevante, in quanto l'art. 1 CCII prevede che “Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore,
sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro,
un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o
9 altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti
pubblici”.
La reclamata osservava altresì che nel caso si ritenesse la non assoggettabilità del a Parte_1
liquidazione giudiziale, ricorrerebbero comunque i presupposti per la sua assoggettabilità a liquidazione controllata. Precisava che l'avviso d'asta era stato sospeso in conseguenza dell'apertura della liquidazione giudiziale;
chiedeva che ai sensi dell'art.94 c.p.c. le spese di lite venissero poste a carico in via solidale anche dell'amministratore unico del che aveva conferito il mandato. Parte_1
Si costituiva svolgendo con riguardo alle questioni preliminari relative alle modalità di CP_2
notificazione del ricorso-decreto e al rispetto del termine a difesa considerazioni analoghe a quelle svolte dalla liquidazione giudiziale del . Parte_1
Osservava poi che la stessa reclamante aveva dedotto che lo scopo del era CP_2 Parte_1
realizzare le opere di urbanizzazione primarie e secondarie richieste dal Comune di Grado, intestando a sé le concessioni edilizie ed affidando a terzi l'esecuzione dei lavori edili, pagandone i compensi e corrispettivi e stipulando i contratti.
La reclamata evidenziava che il con attività esterna è un autonomo centro di rapporti Parte_1
giuridici ed assume la responsabilità, garantita dal fondo consortile, dei contratti stipulati in nome proprio, assumendone anche il rischio, di natura extracontrattuale, derivante dalla gestione di un'attività imprenditoriale;
peraltro il si era iscritto nel registro delle impese. Parte_1
evidenziava inoltre che nella nota integrativa al bilancio 2023 era indicato che “nei CP_2
Debiti verso fornitori sono state iscritte le obbligazioni della società derivanti da rapporti di natura
commerciale già conclusi” per l'importo di euro 740.078, tra cui anche il credito della Controparte_2
Quanto alla eccepita prescrizione, osservava che anteriore ai dieci anni era solo la CP_2
conclusione dei contratti, e non le singole prestazioni, tanto che erano stati prodotti preavvisi datati
30/06/2017 per euro 29.000,00 il primo ed euro 35.000,00 il secondo;
nessuna contestazione sui crediti di tali preavvisi e sulle prestazioni ivi descritte era stata svolta dalla reclamante, nemmeno in ordine alla data di decorrenza del credito;
inoltre con raccomandata a.r. inviata in data 22.02.2024 la
10 aveva intimato il pagamento del residuo credito di euro 190.000,00 euro;
la CP_2
raccomandata era stata inviata alla sede del sita in Grado, via Marina 32, e Parte_1
all'indirizzo indicato il consorzio era risultato sconosciuto. In mancanza di un valido indirizzo pec mai comunicato al registro imprese o nell'indice degli indirizzi digitali, l'essersi reso volontariamente irreperibile era circostanza che doveva essere posta a carico del solo debitore.
Osservava infine la reclamata che nel prospetto dei debiti allegato dal il credito della Parte_1
veniva espressamente riconosciuto alla voce fatture da ricevere, e che in ogni caso la CP_2
domanda di liquidazione giudiziale rappresenta un'azione a contenuto meramente processuale,
rispetto alla quale l'accertamento del credito si pone come incidentale ai fini della legittimazione al ricorso.
In via subordinata evidenziava la sussistenza dei presupposti per l'apertura della CP_2
liquidazione controllata, che chiedeva in via subordinata.
Interveniva in giudizio la Liquidazione giudiziale Immobiliare Limbana s.r.l., socio principale del
, evidenziando come l'apertura della liquidazione del abbia un effetto devastante Parte_1 Parte_1
sulla Immobiliare Limbara e i suoi creditori, in quanto ne consegue il venir meno degli strumenti urbanistici, con abbattimento del valore del compendio immobiliare e forte riduzione della possibilità
di vendita dei terreni;
il nuovo acquirente dovrebbe costituire ex novo un consorzio e ottenere nuovamente le autorizzazioni previste, nonché stipulare una nuova convenzione sulla base di un
P.R.G. molto peggiorativo;
solo a seguito della revoca della liquidazione giudiziale sarebbe possibile completare le opere.
Il Procuratore Generale con nota del 4.03.2025 concludeva per il rigetto del reclamo.
***
Il reclamo non può trovare accoglimento.
1. Con riguardo alla regolarità della notificazione del ricorso-decreto si deve rilevare che l'art.42
CCII co.6, nel testo vigente al momento del deposito del ricorso, prevedeva che: “In caso di domanda
proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal
11 pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio,
all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata
del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è
trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente”.
Tali modalità di notificazione erano previste anche nel decreto di fissazione dell'udienza del
Presidente del Tribunale, e dall'attestazione della Cancelleria dimessa da risulta che la CP_2
notificazione via pec al non aveva avuto esito positivo. Parte_1
Il reclamante non ha dimostrato che l'indirizzo pec indicato nel reclamo risultasse dal registro delle imprese o fosse iscritto in , ed anzi ha documentato il risultato negativo di una ricerca Pt_5 CP_2
in tal senso. A fronte delle argomentazioni di e della Liquidazione giudiziale sul punto, nulla CP_2
ha replicato la reclamante.
2. Quanto al mancato rispetto del termine a difesa, si deve rilevare che, avuto riguardo al perfezionamento della notificazione per il reclamante a seguito del deposito in data 3.9.2024 presso il Comune di Grado, non risulta rispettato il termine a difesa per la prima udienza del 12.09.2024.
Si osserva tuttavia che l'odierno reclamante non ha indicato quali attività difensive gli sarebbero state precluse, rispetto a quanto ha dedotto e documentato in sede di reclamo.
Secondo Cass.n.19601/2017, “in caso di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado,
che si sia svolto in contumacia della parte convenuta, determinata dalla inosservanza del termine
dilatorio di comparizione, il giudice di appello non può limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza
e del giudizio di primo grado, ma, non ricorrendo né la nullità della notificazione dell'atto
introduttivo e né alcuna delle altre ipotesi tassativamente previste dagli artt.353 e 354 cod. proc.
Civ., deve decidere nel merito, previa rinnovazione degli accertamenti compiuti nella pregressa fase
processuale, ammettendo il convenuto, contumace in primo grado, a svolgere tutte quelle attività che,
in conseguenza della nullità gli sono state precluse (Cass.11.11.2010 n.22914). Attività che peraltro
12 il reclamante ha l'onere di precisare, pena l'inammissibilità del reclamo stesso per difetto di
interesse e per non rispondenza al modello legale di impugnazione”.
Cass.n.19420/2017 ha affermato che “le nullità verificatesi nel corso del procedimento di cui
all'art.15 l.fall. per vizi della vocatio in ius (quale quella concernente il mancato rispetto del termine
a comparire, comportante la violazione del diritto di difesa del debitore) possono essere sanate nel
giudizio di secondo grado, così come accade nel processo ordinario di cognizione, consentendo al
reclamante di svolgere tutte le difese e le eccezioni che non ha potuto svolgere nel procedimento
dinanzi al tribunale (Cass.n.1098/2010), salvo che il vizio non comporti la necessità di rimessione al
primo giudice ai sensi dell'art.354 c.p.c.”.
Da ultimo Cass.n.16882/2024 ha affermato che “Il giudice del reclamo proposto avverso la sentenza
dichiarativa di fallimento, infatti, ha il dovere di revocare la pronuncia impugnata e, in applicazione
dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice soltanto nel caso in cui ravvisi l'inesistenza
(o la nullità) della notificazione del ricorso introduttivo (cfr. Cass. n. 3861 del 2019). Viceversa, ove
ravvisi, come nel caso in esame, un vizio di nullità della sentenza di fallimento che, stante la rituale
notifica del ricorso introduttivo in data anteriore all'udienza di comparizione (ancorché successiva
alla scadenza del termine fissato dal decreto di convocazione ai sensi dell'art. 15, comma 4°, l.fall.),
non comporti la necessità della rimessione al tribunale, il giudice deve pronunciare (previa
rinnovazione degli atti ai quali la nullità riscontrata eventualmente si estende: dei quali, tuttavia,
non v'è nel caso in esame alcuna deduzione) sul merito della domanda (di fallimento) proposta, in
applicazione del disposto dell'art. 161, comma 2°, c.p.c., secondo il quale i motivi di nullità della
sentenza si convertono in motivi di impugnazione”.
Posto che anche nel caso di specie la notificazione del ricorso-decreto è stata regolare, pur non essendo stato rispettato il termine a comparire (in relazione peraltro solo alla prima udienza, nella quale è stato disposto un mero rinvio) si deve ritenere che i motivi di nullità della sentenza si convertano in motivi di impugnazione;
non vi è alcuna necessità di disporre la rinnovazione di atti, e peraltro in sede di reclamo il reclamante ha proposto tutte le proprie difese nel merito, senza
13 evidenziare altre diverse facoltà difensive che gli siano state precluse. Anche tale doglianza deve ritenersi pertanto infondata.
3. Quanto al merito, deve ritenersi che il abbia svolto attività esterna di carattere Parte_1
commerciale.
3.1 Secondo Cass.n. 18782/2021 “I consorzi di urbanizzazione, aggregazioni preordinate alla
sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione o la
fornitura di opere e servizi, sono figure atipiche disciplinate principalmente dallo statuto e, solo
sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione, non
trovando invece applicazione le norme del codice civile in materia di consorzi” (in tal senso anche
Cass.n.9568/2017).
Secondo Cass.n.21760/2014 “In materia di imposte sui redditi, devono essere qualificati, ai fini
fiscali, come ricavi (o proventi) di esercizio, e quindi come componenti positivi di reddito, e non già
come contributi in conto capitale, le somme riscosse dal nei confronti delle aziende Parte_1
insediate nell'area di sviluppo per l'opera di urbanizzazione necessaria al fine di ottenere il rilascio
della concessione, in quanto, nonostante il vincolo di destinazione di tali somme, derivante dagli artt.
10 e 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (all'epoca vigenti), si tratta, comunque, del corrispettivo
per l'attività svolta dal , sia pure di carattere istituzionale”. Parte_1
Secondo Cass.n.9224/2008 “In tema di IVA, i consorzi volontari di urbanizzazione, che ai sensi
dell'art. 4, comma 2, n. 2 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sono ricompresi fra i soggetti che
possono effettuare esercizio di impresa, svolgono un'attività esterna nei confronti dei terzi, che ne
connota la qualità di imprenditore, sicché hanno l'obbligo di istituire una regolare contabilità fiscale
- in particolare, con riferimento alle scritture prescritte dall'art. 14, lett. a) e b), del citato d.P.R. - e
di emettere fatture relative ai compensi percepiti dai consorziati;
conseguentemente, assumono
rilevanza fiscale anche i contributi versati dai consoci, che si configurano come corrispettivi di
specifiche prestazioni di servizi, come tali rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. Secondo Cass.n.28015/2013 “I consorzi con attività esterna, svolgendo attività ausiliaria per conto
delle imprese consorziate, costituiscono, nei confronti dei terzi, autonomi centri di imputazione di
rapporti giuridici e di responsabilità e, pertanto, attesa la disciplina specificamente dettata dal
codice civile, che attiene al sistema di pubblicità legale relativo alla struttura organizzativa (art.
2612), alla rappresentanza in giudizio (art. 2613), al fondo comune (art. 2614) e, soprattutto, alla
responsabilità nei confronti dei terzi (art. 2615), nonché il processo di assimilazione alle società per
azioni, evincibile dalla parziale estensione della disciplina di dette società (art. 2615 bis, aggiunto
dall'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 377), partecipano della stessa natura degli imprenditori
commerciali consorziati e sono assoggettabili a fallimento ai sensi dell'art. 1 legge fall.”.
3.2 Nel caso di specie lo Statuto all'art.5 prevedeva che “Conseguita l'approvazione del Piano
Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata (PRPC) per la lottizzazione del
Comparto 'B' della zona 'Sacca dei Moreri', di cui al precedente punto 1), […] il continua Parte_1
ad esistere allo scopo di provvedere alla firma della convenzione e, anche attraverso stralci
funzionali, procedere nelle forme, tempi e modi più opportuni, direttamente o indirettamente, alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione richieste, chiedere ed ottenere tutte” le concessioni
edilizie all'uopo necessarie, affidare e revocare l'esecuzione dei lavori, riconoscere e pagare
compensi e corrispettivi.
Il pertanto assume gli obblighi nei confronti del ed eventuali altri Enti Parte_1 Controparte_5
e Autorità, dei quali ciascun consorziato, pro-quota, è tenuto a rispondere”.
Il ha pertanto stipulato contratti (inclusi quelli con e I.C.I. Coop) Parte_1 CP_2
e allo stesso sono state intestate fatture, come comprovato dalla documentazione dimessa dalla
Liquidazione giudiziale;
il ha quindi assunto obbligazioni a proprio nome, che era tenuto Parte_1
ad onorare in via autonoma.
3.3 Ulteriore elemento che comprova l'esercizio di attività commerciale da parte del è Parte_1
l'iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese.
15 3.4 Le parti reclamate hanno poi evidenziato che nella nota integrativa del bilancio al 30.6.2023 si indicava espressamente che “nei Debiti verso fornitori sono state iscritte le obbligazioni della società
derivanti da rapporti di natura commerciale già conclusi”, iscritti per l'importo di euro 740.078.
3.4 Irrilevante deve ritenersi la deduzione circa l'assenza di fine di lucro dell'attività del , Parte_1
posto che l'art. 1 CCII prevede che “Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza
del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a
fini di lucro, un'attivita' commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona
giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e
degli enti pubblici”.
Il deve pertanto ritenersi assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale. Parte_1
4. Non sono state contestate dal reclamante la mancata ricorrenza dei presupposti per poter considerare il “impresa minore” e neppure la sussistenza dello stato di insolvenza;
in Parte_1
relazione a tali aspetti si richiamano in ogni caso le considerazioni svolte dal Tribunale nella sentenza reclamata.
5. Quanto alla prescrizione, si osserva che il credito di discende da due contratti del CP_2
2010 e 2012, cui sono seguiti dei preavvisi di parcella del 2014 e due preavvisi di parcella del 2017
(per parte del credito e per opere eseguite nel 2017 – documenti non contestati) e una diffida non recapitata presso la sede legale (essendo risultato il destinatario sconosciuto) nel febbraio 2024.
ha inoltre evidenziato che nel prospetto dei debiti allegato dal il credito di CP_2 Parte_1 CP_2
era stato espressamente riconosciuto alla voce fatture da ricevere.
[...]
5.1 In ogni modo non è l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale la sede per l'accertamento del credito, essendo la delibazione sul punto meramente incidentale.
Secondo Cass.n.30827/2018 “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l.fall.
laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non
presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo,
16 essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo
scopo di verificare la legittimazione dell'istante”.
6. Quanto alla richiesta di sospensione di ogni atto della liquidazione giudiziale del , Parte_1
richiesta dal reclamante, si osserva che la relativa istanza non può ritenersi interamente assorbita dal rigetto del reclamo con la presente sentenza, potendo permanere un interesse del reclamante in tal senso fino al passaggio in giudicato.
Quanto al fumus boni iuris, in ogni caso, lo stesso deve ritenersi insussistente per tutte le motivazioni che inducono al rigetto del reclamo.
Quanto al periculum in mora, esso, per come rapresentato, incide in realtà in via principale sull'inteveniente Liquidazione giudiziale ed in ogni modo le paventate Controparte_4
conseguenze circa la riduzione del valore dei terreni, per la necessità di ripartire da zero nel procedimento concessorio con il rispetto delle nuove norme del P.R.P.C., sono conseguenze che discendono dall'apertura della procedura, volta al soddifacimento dei creditori del . Parte_1
7. Deve essere respinta la domanda di condanna in via solidale dell'amministratore unico al pagamento delle spese di lite, proposta dalla Liquidazione giudiziale del , posto che Parte_1
quantomeno la questione relativa alla violazione del diritto di difesa non può ritenersi manifestamente infondata, essendo la stessa oggetto di recenti pronunce di legittimità.
8. Parte reclamante deve essere condannata, stante la soccombenza, al pagamento delle spese di lite nei confronti delle parti reclamate Liquidazione Giudiziale del e Parte_1 CP_2
come in dispositivo liquidate, mentre le spese di lite relative all'interveniente Liquidazione giudiziale
Immobiliare Limbana S.r.l. vengono interamente compensate.
9. Non può trovare infine accoglimento la domanda della Liquidazione Giudiziale del di Parte_1
condanna in solido dell'Amministratore unico e legale rappresentante dell'Ente reclamante sig.
alla rifusione delle spese di lite, posto che la decisione della questione preliminare Parte_3
si fonda su recente giurisprudenza della Suprema Corte.
17 10. Sussistono in capo all'appellante i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trieste, pronunciando sul reclamo proposto da nei Parte_1
confronti di e , con l'intervento di Controparte_8 CP_2
Liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia Controparte_9
n.25/2024 pubblicata il 23.12.2024, così provvede:
Respinge la domanda cautelare di sospensione di ogni atto della liquidazione giudiziale n.17/2024
del Controparte_3
Respinge il reclamo;
Condanna il reclamante al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_3
Liquidazione giudiziale del e che liquida per entrambe in euro Parte_1 CP_2
4.600,00 per compensi, oltre IVA Cna e spese generali;
Compensa interamente le spese di lite tra l'interveniente Controparte_10
e le altre parti;
[...]
dà atto della sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina Vitulli Dott.ssa Marina Caparelli
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”.
14