Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 150/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aldo GUBITOSI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 150 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Vicidomini per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
, nata a [...] il [...] ; Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Grasso per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 163/2024, pubblicata il 11/01/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “in riforma dell'impugnata sentenza, ed in accoglimento del presente atto di appello, disattesa ogni contraria eccezione, richiesta e domanda:
In via principale: dichiarare inammissibili ovvero rigettare in toto, perché infondate in fatto ed in diritto, le domande di accertamento di simulazione dell'atto di vendita e di nullità del negozio come proposte in citazione originaria, ovvero per carenza di legittimazione attiva ovvero tutte le domande successivamente come
1
Per l'appellata: “voglia in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello. Sempre in via preliminare e nel merito voglia rigettare
l'impugnazione avanzata dal sig. perché assolutamente Parte_1
infondata. Per l'effetto confermare la sentenza n. 163/2024 emessa dal Tribunale di
Salerno e con vittoria di spese, diritti ed onorari maggiorati di IVA e CPA come per legge del presente grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
La sentenza in oggetto accoglie la domanda proposta da e, Controparte_1
per l'effetto, dichiara la nullità della donazione celata da un contratto simulato di compravendita stipulato con atto pubblico del 2.10.2017 tra la madre ON
(simulata venditrice) ed il fratello (simulato compratore),
[...] Parte_1
avente ad oggetto la quota di proprietà di tre quarti di un immobile sito in Salerno alla via Pio XI n. 21.
Superata l'eccezione di incompetenza per territorio, il giudice di primo grado espone, in motivazione, che è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva (sul rilievo che, non avendo accettato l'eredità di con ON
beneficio d'inventario, nonostante la concessione del termine ex artt. 481 c.c. e 749
c.p.c., l'attrice non ha acquistato la qualità di erede), trattandosi Controparte_1
dell'azione di simulazione esperita dal legittimario totalmente pretermesso al fine di reintegrare la quota di legittima, il quale acquista la qualità di erede solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione e, dunque, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario;
che, comunque, ha allegato e dimostrato di aver accettato l'eredità della madre Controparte_1
con beneficio d'inventario con atto notarile del 3.2.2020; che sussiste anche l'interesse ad agire della parte attrice, anche se non è stata formulata domanda di riduzione dell'eventuale donazione da accertarsi, atteso che la stessa nella sua qualità di legittimaria ha chiesto l'accertamento della simulazione dell'atto di compravendita e la declaratoria di nullità dell'atto simulato, pronuncia che, caducando in radice il trasferimento, renderebbe superflua la domanda di riduzione della donazione.
2 Premesso, poi, che l'erede legittimario che agisca per l'accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal de cuius in lesione della propria quota di legittima, siccome dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto di forma, assume sul piano probatorio la qualità di terzo (con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni), il giudice di prime cure ritiene raggiunta la prova per presunzione della simulazione contrattuale sulla base degli indizi dati dal rapporto di stretta parentela tra l'alienante (la madre anziana) e l'acquirente (il figlio), dalla circostanza che l'alienante ha continuato a vivere nell'immobile e dalla mancanza di prova del pagamento del prezzo, poiché parte convenuta non ha documentato la riscossione dell'assegno di € 1.250,00 e non ha dimostrato che l'importo di € 91.454,22 residuato dal mutuo contestuale alla stipula del trasferimento del 2017, al netto della somma di € 7.295,78 accreditata su un altro conto di per ON
l'estinzione di un precedente mutuo, sia andato a beneficio esclusivo della parte alienante.
Su quest'ultimo punto, si afferma che il conto su cui è stata accreditata la somma
è stato aperto poco prima della vendita ed è cointestato a e a ON
; che dall'esame del conto risulta che lo stesso sia stato Parte_1
alimentato con somme che avrebbero dovuto essere di pertinenza esclusiva di
, ma che, invece, sono state utilizzate anche a beneficio del ON
convenuto, senza che quest'ultimo abbia effettuato rimesse sullo stesso;
che la prima operazione su tale conto acceso presso la Banca Fideuram è stata proprio il bonifico di € 91.454,22 con beneficiario;
che, nella stessa data ON
dell'accredito, sono state contabilizzati l'emissione di un assegno circolare di €
3.500,00 in favore del notaio rogante l'atto e due bonifici di complessivi €
60.000,00 in favore della Wider Stier di CE RU s.a.s. con causale
“restituzione conto socio ” e “restituzione conto socio Parte_1
”; che le ultime due operazioni sono state inizialmente stornate e ON
poi nuovamente disposte in data 4.10.2017; che già l'apertura di un conto corrente cointestato tra le parti in concomitanza con la stipula dell'atto oggetto di causa desta sospetto, visto anche che aveva un altro conto corrente ON
disponibile; che ulteriori movimenti anomali sul conto sono il versamento della somma di € 10.000,00 in favore di , moglie di , con Parte_2 Parte_1
causale “partecipazione lavori casa” dell'8.11.2017 e il bonifico di € 500,00 in favore dello stesso con causale “pagamento rata mutuo”; che le Parte_1
3 operazioni del primo trimestre hanno portato ad un saldo finale di € 10.168,77; che le movimentazioni del primo trimestre del conto in base alle causali dichiarate appaiono riconducibili a interessi del convenuto almeno per € 34.500,00 (€
24.000,00 per restituzioni alla società comune per conto di , € Parte_1
10.000,00 per lavori svolti dalla moglie del convenuto ed € 500,00 per pagamento di una rata di mutuo corrispondente allo stesso mutuo che il convenuto aveva contratto per il pagamento dell'immobile oggetto di causa); che, pur essendo riscontrabili operazioni nell'interesse del convenuto sul conto cointestato, non emergono rimesse provenienti dallo stesso, risultando per il primo periodo il conto alimentato dalla prima rimessa di € 91.454,22; che anche nel trimestre successivo risultano effettuati ulteriori bonifici mensili di € 500,00 in favore di Parte_1
con causale “pagamento rata mutuo”; che risulta, altresì, un accredito di €
[...]
9.000,00 per assegni rispetto al quale, però, non è stata provata la riconducibilità al convenuto;
che nei trimestri successivi appaiono effettuate operazioni nell'interesse di (in particolare, accredito pensione, pagamento badante), oltre i ON bonifici di € 450,00 sempre in favore di con causale Parte_1
“pagamento rata mutuo”, l'addebito di € 2.000,00 per lavori di abbattimento di barriere architettoniche per l'immobile sito in Salerno alla via Pio XI e l'addebito di
€ 515,55 per lavori condominiali del Palazzo di Lauro;
che l'andamento del conto dopo il primo trimestre è stato pressoché costante fino alla morte di ON
successivamente alla quale è stato disposto un giroconto di € 4.700,00 in
[...]
favore di in data 22.8.2019 e un giroconto per estinzione di € Parte_1
3.859,22 su un altro conto in data 5.9.2019, oltre al bonifico mensile per pagamento rata mutuo di € 450,00; che, in definitiva, dall'esame del conto emerge che operazioni per il complessivo importo di € 52.424,77 (€ 24.000,00 per restituzioni alla società per conto del convenuto, € 10.000,00 per lavori svolti dalla moglie del convenuto, rimesse sul conto del convenuto per pagamento di rate di mutuo, tre per
€ 500,00 e tredici da € 450,00, € 2.000,00 e € 515,55 per lavori condominiali, giroconti per € 4.700,00 e € 3.859,22 disposti necessariamente dal convenuto dopo la morte di , senza considerare i prelievi in contanti, ON
corrispondente circa al 50% degli accrediti, al netto della pensione, appaiono effettuate nell'interesse esclusivo del convenuto, senza che questi abbia effettuato rimesse sul conto di importo corrispondente;
che il carattere meramente apparente del pagamento effettuato da non è sconfessano dalle spese Parte_1
documentate da parte convenuta e, in particolare, dal pagamento della badante con
4 prelievo dal conto comune su cui comunque veniva accreditata la pensione di
NI AR, sufficiente a sostenere tale esborso, con conseguente improspettabilità di un pagamento a carico del convenuto;
che i contributi Inps risultano pagati con bollettini la cui provvista ben potrebbe provenire dai contanti prelevati dal conto comune alimentato da somme imputabili alla sola ON
così come gli oneri condominiali e le spese relative a utenze riferibili a
[...]
; che anche il notaio è stato pagato con provvista dal conto ON
cointestato, così come i lavori condominiali;
che, visti gli indizi gravi, precisi e concordanti sopra illustrati, va affermato che la vendita oggetto di causa è simulata ed è volta a dissimulare una donazione nulla per difetto di forma;
che l'art. 782 c.c. richiede per la donazione la forma dell'atto pubblico e l'art. 48 della legge
16.2.1913, n. 89 sul notariato, impone anche la presenza di due testimoni;
che il mancato rispetto di tale formalità determina la nullità dell'atto per difetto di forma ad substantiam.
L'appello propone appello avverso la sentenza, che affida a tre motivi. Parte_1
Il primo motivo ripropone la sua eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, non essendo stata proposta (anche) la domanda di riduzione della donazione per lesione di legittima.
All'argomentazione contraria del primo giudice (secondo cui l'accertamento della simulazione dell'atto di compravendita e la declaratoria di nullità dell'atto simulato, “caducando in radice il trasferimento renderebbe superflua la domanda di riduzione della donazione”), l'appellante oppone il principio per cui, allorquando agisca per la nullità del contratto di compravendita stipulato dal “de cuius” perché dissimulante una donazione, l'azione di simulazione esercitata dall'erede (come nel caso che ci occupa) è ammissibile solo se lo stesso erede faccia valere, rispetto all'atto impugnato, la lesione del suo diritto di legittimario, proponendo espressamente una domanda di riduzione della donazione per lesione di legittima, azione che trova la sua “causa petendi” nella deduzione della qualità di legittimario e nell'asserzione che la disposizione impugnata lede la quota di riserva.
Il secondo motivo di appello non condivide l'attribuzione all'attrice della qualità di terzo nell'azione di simulazione contrattuale, e la conseguente ammissione della prova per presunzione, in luogo della qualità di erede.
Sostiene che, al contrario, ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal de cuius per dissimulare una donazione, l'erede legittimario può
5 ritenersi terzo, rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando contestualmente all'azione volta alla dichiarazione di simulazione proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario;
che solo in questo caso l'erede legittimario agisce per la tutela di un proprio diritto e, perciò, si pone come terzo nei confronti della simulazione (ex multis, Cass.
7.1.2019, n.125); che parte attrice non può ritenersi terzo, non avendo proposto una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata;
che Controparte_1
era già erede, in quanto l'asse ereditario della de cuius era costituito, al giorno del decesso (13.8.2019), da una quota societaria pari al 5% sul capitale della società
Widder & Stier di CE RU s.a.s., di guisa che appare erronea la qualifica di terzo alla parte appellata;
che, pertanto, non essendo ammissibile la prova per presunzione della simulazione, la domanda deve essere rigettata.
Il terzo motivo di impugnazione censura la valenza probatoria degli indizi della simulazione.
Ad avviso dell'appellante, in assenza di elementi probatori, precisi e concordanti, sull'assenza di volontà delle parti di stipulare il contratto, non costituiscono indici della simulazione assoluta i rapporti di parentela tra le parti, né l'assenza di collegamenti tra la residenza dell'acquirente e l'ubicazione dell'immobile; che l'acquirente, coniugato e padre di due figli, risiedeva in Cava de' Tirreni e ha consentito alla madre, vedova, di continuare a viverci anche dopo la vendita;
che l'appellante, già proprietario della quota di ¼ dell'immobile, ha acquistato dalla madre i restanti ¾ per il prezzo di € 100.000,00 pagato a mezzo assegno bancario per € 1.250,00 e per € 98.750,00 a mezzo mutuo erogato dalla IN. AN NV Milan
Branch (atto pubblico del 2.10.2017); che le parti del contratto hanno stipulato contestualmente un mutuo, per il quale l'appellante paga puntualmente le rate mensili di € 300,00; che parte della somma ricevuta come prezzo, precisamente €
7.295,78 è stata utilizzata per estinguere il debito residuo nei confronti della BNL, ancora operante sull'immobile oggetto di alienazione, di guisa che a ON
risulta consegnata la somma di € 100.000,00 al netto della somma di €
[...]
7.295,78; che alcuna rilevanza può attribuirsi al fatto che la madre e il figlio avessero un conto cointestato, atteso che ai sensi dell'art. 1854 c.c. gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto;
che nulla prova il pagamento a favore del notaio, come nulla provano i due bonifici a favore della società Widder & Stier di CE RU s.a.s., sussistendone un interesse
6 ad un bonifico a favore della società, essendo titolare di quota ON
societaria pari al 5%, né le restituzioni alla società per € 34.500,00, di cui ella era socia accomandataria;
che il bonifico a favore del coniuge, movimenti per partecipazione casa e rata di mutuo, in quanto prelievi dal conto cointestato trovano ampia giustificazione dal pagamento di bollette, badanti, spese varie quotidiane;
che i pagamenti post mortem trovano ragion di essere nella qualità di figlio e legittimario del conto corrente, mentre la presenza di altro conto appare un dato neutro.
La risposta dell'appellata costituitasi, ribatte che la sua legittimazione ad agire Controparte_1
dipende dall'essere erede di , avendo accettato con beneficio ON
d'inventario con atto notarile del 3.2.2020; che l'erede legittimario che agisce attraverso l'azione di simulazione è terzo rispetto al negozio simulato perché estraneo alla stipulazione dell'atto ed agisce per la tutela di un proprio diritto (ex art. 1415 c.c.), per cui una volta esperita tale azione successivamente può proporre domanda di riduzione;
che ha citato in giudizio il fratello ai soli fini di Pt_1
una giusta ed equa divisione dell'asse ereditario, leso dal simulato atto di compravendita dell'immobile; che il denaro prelevato dal conto corrente comune è stato usato dall'appellante per propri fini esclusivi e personali e, dunque, non vi è stato alcun reale pagamento a favore della madre;
che eloquente è ON
la movimentazione del primo trimestre (movimenti per € 52.424,77 di cui €
24.000,00 per restituzione alla società comune in favore di , Parte_1
senza alcuna giustificazione da parte di questi dell'effettivo prestito alla madre ed €
10.000,00 in favore della moglie del per presunti lavori effettuati da Pt_1
questa); che la madre era socia per il 5% di una società la Widder & Stier di V.
RU il cui socio maggioritario ed amministratore era il figlio, il quale percepiva un reddito annuo di mille euro e non risulta che abbia mai corrisposto alla madre la somma di € 24.000,00.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La questione devoluta in appello dal primo motivo (l'interesse ad agire) esige un chiarimento sull'azione proposta.
Dal contenuto dell'atto di citazione di primo grado si evince che CP_1
ha agito in giudizio per “accertare e dichiarare nullo per simulazione
[...]
relativa l'atto di vendita …… e, per l'effetto, dichiarare nullo il negozio dissimulato per contrarietà all'art. 1414 cod.civile e artt. 48 e 50 Legge Notarile
7 per mancanza dei testimoni”, deducendo che l'atto di vendita dissimula una donazione nulla per vizi di forma e che “non c'è bisogno di agire in riduzione con la conseguenza che, dichiarata la nullità del negozio dissimulato, vi è la restituzione dell'immobile e dei frutti nell'asse ereditario”.
In sostanza, l'attrice ha dedotto in giudizio che la vendita del 2.10.2017 è fittizia e nasconde una donazione nulla per difetto dei requisiti di forma prescritti (causa petendi); per tali ragioni, ha chiesto l'accertamento incidentale della simulazione contrattuale, al fine di ottenere una sentenza che dichiari la nullità del contratto dissimulato, a norma dell'art. 1418, comma 3, c.c. (petitum), con il risultato di recuperare il bene alla massa ereditaria. Risulta, con ciò, evidente che CP_1
ha proposto un'azione di nullità contrattuale, ex art. 1418, comma 3, c.c.,
[...]
che implica un accertamento incidentale della simulazione relativa.
L'interesse ad agire in giudizio, in questi termini, è quella dell'erede che, con la dichiarazione di nullità dell'atto che ha sottratto il bene alla massa ereditaria, acquista per successione legittima la quota di proprietà del bene recuperato alla massa. La dichiarazione di nullità della donazione dissimulata, che recupera l'intero bene alla successione legittima, non è compatibile con la proposizione di un'azione di riduzione della donazione, la quale presuppone la validità della donazione dissimulata e tende al recupero del bene nella sola parte necessaria ad integrare la sua quota di legittimaria. Di qui l'infondatezza del primo motivo di appello, fondato su un argomento (la mancanza di interesse ad agire per l'accertamento della simulazione relativa senza un'azione di riduzione della legittima) non pertinente rispetto all'azione effettivamente proposta.
L'aver agito in giudizio per il recupero alla massa ereditaria dell'intero bene
(facendo valere i diritti dell'erede ab intestato), non per la sola riduzione della donazione dissimulata (facendo valere la successione necessaria), pone la questione devoluta in appello con il secondo motivo, ossia se l'attrice assume in giudizio, ai fini probatori, la qualità di erede o di terzo. Poiché agisce per Controparte_1
far valere la nullità del contratto dissimulato, ha l'onere di provare che il contratto di compravendita cela una donazione. Si tratta, allora, di stabilire se incontra le limitazioni alla prova della simulazione che la legge impone alle parti del contratto simulato e ai loro eredi.
In generale, la parte del contratto (o l'erede della parte) non può provare la sua simulazione relativa avvalendosi di testimonianze o di indizi (prova per presunzione), stante il divieto di prova per testi stabilito dall'art. 2722 c.c., esteso
8 dall'art. 2729, comma 2, c.c. alla prova per presunzioni. Divieto derogato, per i contratti a forma scritta ad substantiam, come nel caso di specie, solo nel caso previsto dal n. 3) dell'art. 2724 c.c. (perdita incolpevole del documento contenente la controscrittura) e, a norma dell'art. 1417 c.c., quando la prova è diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato. Non vi è, invece, alcuna limitazione alla prova della simulazione contrattuale per i creditori e i terzi (art. 1417 c.c.).
La questione se, ai fini probatori, assume la qualità di terzo Controparte_1
o, quale erede, la medesima posizione della parte contrattuale (il de cuius) ha una rilevanza decisiva, poiché la sentenza di primo grado ritiene formata la prova presuntiva della simulazione contrattuale e non ricorre alcuna delle deroghe alla prova per presunzione in favore della parte o del suo erede. Nè la perdita incolpevole della controscrittura, né l'illiceità del contratto dissimulato. Sotto questo secondo aspetto, per giurisprudenza pacifica la nullità del contratto dissimulato per difetto di forma (come nell'ipotesi dell'atto pubblico di donazione rogato senza l'assistenza dei testimoni) non configura un'ipotesi di illiceità del contratto, e pertanto non vale a rendere ammissibile senza limiti la prova testimoniale della simulazione tra le parti del contratto. L'illiceità del negozio dissimulato, agli effetti dell'art 1417 c.c., è configurabile solo se il negozio persegua interessi che l'ordinamento reprime, e non anche quando i contraenti si siano limitati a non osservare prescrizioni di legge che condizionino la validità del negozio, ovvero ove sia stata posta una donazione dissimulata nulla per difetto di forma ancorché preordinata allo scopo di ledere le future ragioni del legittimario
(Cass., 4.5.2023, n. 11659; Cass., ord., 27.10.2023, n. 29821).
In punto di diritto, la questione decisiva posta dal secondo motivo di appello
(l'ammissibilità della prova per presunzione) deve essere esaminata partendo dal principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui di regola è terzo ai fini della prova della simulazione, sebbene erede di una delle parti contraenti, il legittimario che, per reintegrare la quota riservatagli dalla legge, agisce con l'azione di simulazione di un atto dispositivo compiuto dal de cuius che cela una donazione eccedente la quota disponibile. La quota di riserva costituisce, infatti, oggetto di un “diritto proprio” del legittimario, che non deriva da quello del de cuius. Come qualsiasi terzo che si pone in una posizione antagonista rispetto alla volontà del de cuius, non incontra limitazioni in ordine alla prova della simulazione, ex art. 1417 c.c., che può fornire anche per testimoni e presunzioni.
9 Si affermava in passato, nella giurisprudenza della Suprema Corte, che l'attore assume la posizione di terzo quando l'azione di simulazione mira solo alla reintegrazione della quota di riserva;
assume, invece, la posizione di erede, soggetto alle stesse limitazioni probatorie del de cuius, quando l'azione di simulazione intende far valere la nullità della donazione dissimulata per avocare il bene alla massa ereditaria anche per la quota disponibile. Allo stesso modo, assume la posizione di erede e non terzo quando l'azione di simulazione non intende far valere la nullità della donazione dissimulata ma vuole ottenere la collazione della donazione.
L'orientamento restrittivo è stato abbandonato in favore di un indirizzo che riconosce la qualità di terzo anche all'erede che impugna per simulazione l'atto compiuto dal de cuius lesivo della legittima, non solo in veste di legittimario per ottenere la riduzione della donazione dissimulata, ma anche quando intende recuperare all'asse ereditario il bene oggetto di alienazione simulata (simulazione assoluta) ovvero di donazione dissimulata nulla per difetto di forma. Si è ulteriormente affermato che non occorre che l'erede che intende recuperare il bene alla massa ereditaria deduca che la donazione dissimulata del bene eccede la quota di cui il defunto poteva disporre, essendo sufficiente che denunci la mancanza o comunque la insufficienza del relictum a soddisfare i diritti dei legittimari alla quota di riserva, avendo in vita il de cuius fatto donazioni che eccedono la disponibile. Di qui il principio di diritto secondo cui, “in materia di simulazione di atti compiuti dal de cuius, il riferimento alla quota di successione intestata, operato dal legittimario nel chiedere l'accertamento della simulazione, non significa cha la parte abbia fatto valere i suoi diritti di erede piuttosto che quelli di legittimario, qualora dall'esame complessivo della domanda risulti che l'accertamento sia stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa” e il principio secondo cui “il legittimario che propone l'azione di riduzione ha
l'onere di indicare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, non può essere applicato qualora il de cuius abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio con donazioni. In questo caso, infatti, il legittimario non ha altra via per reintegrare la quota riservata se non quella di agire in riduzione contro i donatari, essendo quindi la compiuta denuncia della lesione già implicita nella deduzione della manifesta insufficienza del relicum” (Cass., 31.7.2020, n. 16535).
10 Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito, in continuità con il più recente principio, che “affinché l'erede che sia però anche legittimario possa provare la simulazione per testi o per presunzioni, in deroga al limite dell'art. 1417 c.c. (e ciò anche quando l'esito dell'accertamento della simulazione sia la verifica della nullità della donazione dissimulata in quanto l'atto simulato non è stato predisposto con i requisiti formali prescritti per le donazioni), è necessario che la relativa domanda sia stata proposta sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima”, “non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell'effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l'accoglimento della domanda”; che, invece, “se l'erede agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del de cuius” (Cass., 4.5.2023, n. 11659; Cass., ord., 27.10.2023, n. 29821).
Nel caso di specie, nel proporre l'azione di nullità del contratto di donazione dissimulato con il dichiarato obiettivo di recuperare il bene alla massa ereditaria, ha dedotto, nell'atto di citazione, che l'eredità della madre Controparte_1
è stata devoluta per successione legittima ai suoi due figli, ON
e che ha accettato l'eredità con beneficio Parte_1 CP_1
d'inventario; che l'asse ereditario comprende una quota societaria del 5% di una s.a.s. e altri beni mobili elencati in un inventario;
che la donazione dissimulata dell'immobile ha ad oggetto la quota indivisa di ¾ dell'immobile (abitazione e pertinenze); che la citazione “ha come scopo il recupero all'asse ereditario dell'immobile …. mediante accertamento della lesione della quota di riserva, azione che trova la sua “causa petendi” nella deduzione stessa della qualità di legittimario dell'erede e nella asserzione che l'atto impugnato (che dissimula una donazione) lede la quota di riserva dell'attrice”; che la vendita cela una donazione
“con evidente ed obiettiva lesione della quota legittima di parte attrice”.
Nella comparsa di risposta ha riconosciuto che “l'asse Parte_1 ereditario della de cuius era costituito, al giorno dell'exitus (13.8.2019), esclusivamente da una quota societaria pari al 5% sul capitale della società Widder
& Stier di CE RU sas” ed ha prodotto la dichiarazione di successione,
11 da cui risulta che la massa ereditaria era formata esclusivamente da quote sociali per un valore di € 2.500,00.
Pertanto, da un lato ha agito in giudizio dichiarando Controparte_1
espressamente la sua qualità di erede legittimaria e palesando l'intento di recuperare interamente alla massa ereditaria l'unico bene immobile che apparteneva (per ¾) alla madre e che questa aveva alienato con una vendita fittizia all'altro futuro erede, ledendo anche la quota riservata alla legittimaria;
dall'altro lato, è dimostrato che l'atto dispositivo compiuto da ha quasi interamente esaurito il suo ON
patrimonio, con la conseguenza che la successione legittima si è aperta su una quota societaria del 5% di una s.a.s. di valore di gran lunga inferiore alla quota della massa ereditaria che, comprendendo anche i ¾ dell'immobile, era riservata alla figlia legittimaria. Ricorrono, pertanto, le condizioni che, secondo i principi richiamati, conferiscono all'erede legittimaria la qualità di terzo ai fini della prova della simulazione, con conseguente infondatezza del secondo motivo di impugnazione.
Il terzo motivo attiene alla valutazione della prova indiziaria criticata dall'appellante.
La prova presuntiva della simulazione esige che gli indizi siano, non solo precisi
(in ordine alla loro specificità), ma anche gravi (nella loro capacità dimostrativa) e concordanti, di modo che, considerati nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi, siano idonei a dimostrare che le parti hanno solo finto di stipulare un contratto di compravendita mentre, in realtà, hanno voluto e realizzato una cessione gratuita della quota dei ¾ dell'immobile dalla madre al figlio (nulla per difetto dei requisiti di forma), allo scopo di sottrarla al concorso della figlia nella successione legittima.
Ad avviso della Corte, il procedimento logico di inferenza dell'apparenza contrattuale che sorregge la decisione di primo grado non presenta i vizi censurati dall'appellante, né in ordine alla sussistenza degli indizi, né in ordine alla maggiore verosimiglianza dell'ipotesi alternativa di effettività della vendita.
Con riguardo agli indizi, essendo pacifici i primi due (la relazione di parentela tra la madre anziana e il figlio e il fatto che l'alienante ha continuato a vivere nell'abitazione alienata anche dopo l'atto dispositivo), le doglianze dell'appellante si concentrano sul terzo indizio (la mancanza di prova del pagamento del prezzo).
Nel contratto le parti hanno dichiarato che il prezzo di € 100.000,00 viene pagato a mezzo assegno bancario non trasferibile per € 1.250,00 e per € 98.750,00 a mezzo
12 mutuo erogato in pari data dalla IN. AN NV Milan Branch, destinato per €
7.295,78 all'estinzione di un precedente mutuo della BNL e per € 91.454,22 al residuo prezzo.
Quanto all'assegno bancario (€ 1.250,00), l'appellante non ribatte al rilievo del giudice di primo grado circa la mancanza della prova documentale di pagamento dell'assegno, mentre la destinazione di una parte del mutuo (€ 7.295,78) all'estinzione di quello precedente della BNL avvantaggia lo stesso acquirente, essendo necessaria per la cancellazione dell'ipoteca iscritta dalla BNL sul medesimo immobile.
Quanto al prezzo residuo (€ 91.454,22), in data 2.10.2017 la mutuante (IN.
AN) ha effettuato un bonifico di pari importo a titolo di erogazione del mutuo
(non sul conto corrente della BNL intestato alla sola , poi chiuso a ON
luglio del 2018, bensì) sul nuovo conto corrente (Fideuram) cointestato a e a . La circostanza, pacifica e documentata, ON Parte_1
dimostra che ha contratto un mutuo con IN. AN, in parte per Parte_1 estinguere l'ipoteca della BNL e, in maggior parte, per procurarsi una provvista su un conto di cui era cointestatario con la madre, anziché erogare il mutuo sul conto corrente intestato esclusivamente a quest'ultima. In tal modo, ha contestualmente acquisito la proprietà esclusiva dell'immobile e ha beneficiato di un finanziamento.
Tanto basta per dimostrare che il prezzo dichiarato nel contratto non è stato effettivamente pagato all'alienante.
Si aggiunga, a conferma che il mutuo non è servito per pagare il prezzo della compravendita, che nello stesso giorno dell'accredito (2.10.2017), il mutuo erogato da IN. AN è stato impiegato per pagare le spese notarili (con assegno di €
3.500,00) e per disporre due bonifici di complessivi € 60.000,00 in favore della società Widder & Stier di V. RU s.a.s. (bonifici prima stornati e poi eseguiti nuovamente il 4.10.2017), di cui era socio accomandatario e Parte_1
titolare del 95% del capitale sociale (mentre del restante 5% era titolare la madre, come risulta dalla visura del registro delle imprese), indicando una causale
(restituzione conto socio) del tutto indimostrata (non risultano prestiti della società ai soci), senza considerare che il bonifico di € 24.000,00 è imputato direttamente al socio . In sostanza, i due terzi del mutuo sono stati Parte_1
immediatamente impiegati per finanziare la società di . Parte_1
In sintesi, il mutuo accreditato sul conto cointestato e subito trasferito per due terzi sul conto della società di , insieme alle altre operazioni sul Parte_1
13 conto corrente evidenziate dal giudice di primo grado e agli altri pacifici indizi (la relazione di stratta parentela e il fatto che la madre ha continuato a vivere nell'abitazione alienata anche dopo l'atto dispositivo) sono elementi concordanti che, valutati complessivamente, forniscono la prova presuntiva che il trasferimento al figlio della quota di ¾ dell'abitazione della madre era oggetto di una donazione
(dissimulata e nulla per vizio di forma) e non di una vendita (simulata). Di qui l'infondatezza anche del terzo motivo di impugnazione ed il rigetto dell'appello.
Stante il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della decisione impugnata, occorre procedere al regolamento delle sole spese processuali di secondo grado, fermo restando il regolamento di primo grado, che non forma oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Anche in secondo grado le spese seguono il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2,
c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte appellante al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del
Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore indeterminabile).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 150/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al rimborso delle spese processuali del grado di Parte_1 appello in favore di che liquida in € 4.500,00 per onorari di Controparte_1
difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 06/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
14 (dott. Guerino IANNICELLI) (dott. Aldo GUBITOSI)
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