Decreto cautelare 12 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 7 novembre 2024
Ordinanza collegiale 16 gennaio 2025
Sentenza breve 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza breve 27/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00074/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00336/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di RM (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm. ;
sul ricorso numero di registro generale 336 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Valeriya Topolska, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in RM, Strada Mazzini, 6;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Questura di RM, in persona del Questore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Prefettura – U.T.G. di RM, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di RM;
- ove occorra, della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del 10 maggio 2024;
- di ogni altro atto precedente, conseguente, o comunque connesso, anche al momento non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di RM e della Prefettura – U.T.G. di RM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 la dott.ssa Caterina Luperto e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso proposto come in rito, il sig. -OMISSIS- ha impugnato, con richiesta di misure cautelari sospensive, il provvedimento della Prefettura di RM con cui è stata rigettata la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, questo Tribunale ha disposto a carico delle Prefettura di RM un incombente istruttorio, richiedendo il deposito di una relazione sui fatti di causa.
Con relazione istruttoria depositata agli atti del giudizio in data 10 dicembre 2024, la Prefettura di RM ha rappresentato di non aver visionato in tempo utile la documentazione del richiedente per mero errore materiale e, pertanto, di aver riaperto la procedura telematica, con il rispristino dell’istanza nella piattaforma SPI, ragion per cui, con ordinanza -OMISSIS- del -OMISSIS-, questo Tribunale ha « ritenuto necessario, ai fini del decidere, ordinare alla Prefettura di RM di fornire informazioni in ordine alle formali determinazioni conclusive assunte sull’istanza del richiedente, ad esito della riapertura della procedura telematica », assegnando per tale incombente il termine di 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e rinviando la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025.
Si sono costituiti in giudizio, in data 25 febbraio 2025, il Ministero dell’Interno, la Prefettura – U.T.G. di RM e la Questura di RM.
Alla camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025, fissata per la discussione della domanda cautelare, il difensore di parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dal momento che è stato sottoscritto il contratto di soggiorno e la Prefettura di RM ha rilasciato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Le parti hanno chiesto congiuntamente che si provveda alla definizione del giudizio mediante “sentenza in forma semplificata”, nulla opponendo l’Avvocatura dello Stato alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Visto l’art. 60 cod. proc. amm., accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, preso atto che nessuna delle parti intenda proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione, e vista, altresì, la richiesta delle stesse parti, il Collegio ritiene che sia possibile l’immediata definizione del giudizio con “sentenza in forma semplificata”.
Il giudizio deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., comportando l’ottenimento del nulla osta alla conversione del titolo di soggiorno piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate da parte ricorrente.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, fermo restando l’obbligo di rifusione alla parte ricorrente del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di RM (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Spese compensate, fermo restando l’obbligo di rifusione alla parte ricorrente del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in RM nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Caterina Luperto, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Luperto | Italo Caso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.