Ordinanza collegiale 9 marzo 2023
Ordinanza cautelare 7 giugno 2023
Ordinanza collegiale 14 febbraio 2024
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01419/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01916/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1916 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Viviana Sebastiana Fonte e dall'avvocato Valeria Scarlata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, l’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona dell’Assessore pro tempore e il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, in persona del Dirigente Generale pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Gabriella Gulì e Francesco Schillaci dell’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, elettivamente domiciliati in Palermo, Via Caltanissetta n. 2/e, e con domicilio digitale presso le PEC da Reginde;
nei confronti
Commissario Straordinario Libero Consorzio Comunale di Enna pro-tempore, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
FI IA DR, rappresentato e difeso dall'avvocato Agatino Cariola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 573 del 31/08/2022, pubblicato il 01/09/2022, di nomina, su proposta dell''Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, del Commissario Straordinario per la gestione del Libero Consorzio Comunale di Enna, con le funzioni del Presidente dell''Ente, nonché le funzioni del Consiglio non attribuite all''Assemblea dall''articolo 1, lett. b) della L.r. n. 31 del 18 dicembre 2021, nelle more dell''insediamento degli organi e comunque non oltre il 31 dicembre 2022;
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1° febbraio 2023:
- del Decreto del Presidente della Regione Siciliana e n. 610 del 29/12/2022, pubblicato il 30/12/2022, con il quale, su proposta dell''Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, è stato prorogato il termine del 31 dicembre 2022, previsto dall''art. 1 del D.P. 573/GAB del 31/08/2022 di nomina del Commissario Straordinario per la gestione del Libero Consorzio Comunale di Enna, al 31 marzo 2023;
C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4 maggio 2023:
- del Decreto Presidenziale n. 530 del 30/03/2023 e pubblicato il 31/03/2023, con il quale il Presidente della Regione Siciliana, su proposta dell''Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, ha prorogato il termine del 31 marzo 2023 previsto dall''art. 1 del D.P. 610/GAB del 29/12/2022 di nomina del Commissario Straordinario per la gestione del Libero Consorzio Comunale di Enna, al 31 agosto 2023;
D) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31 ottobre 2023:
- del Decreto Presidenziale n. 566 del 15/09/2023 e pubblicato in pari data, con il quale il Presidente della Regione Siciliana, su proposta dell’Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, ha nominato la dott.ssa Carmela Madonia, dirigente in servizio dell’Amministrazione regionale, Commissario Straordinario per la gestione del Libero Consorzio Comunale di Enna, sino all’insediamento degli organi elettivi del predetto ente e comunque non oltre il 31 dicembre 2024;
E) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20 dicembre 2024:
- del Decreto Presidenziale n. 564/Gab del 15/11/2024 pubblicato in data 18.11.2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana, su proposta dell’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, ha nominato la dott.ssa Carmela Madonia, dirigente dell’amministrazione regionale, Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, sino all’insediamento degli organi elettivi del predetto ente e comunque non oltre il 28 febbraio 2025, per l’esercizio delle funzioni di presidente nonché delle funzioni del Consiglio non attribuite all’Assemblea del medesimo ente, con contestuale revoca del D.P. 566/GAB del 15 settembre 2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato dell'Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;
Visto l’atto di intervento in giudizio del signor FI IA DR;
Vista l’ordinanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale n. 576/2024 e la relativa sentenza n. 172/2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il Pres. Salvatore Veneziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo ed i successivi ricorsi per motivi aggiunti il comune di Enna ha censurato i successivi decreti, meglio individuati in epigrafe, reiterativi della nomina, su proposta dell''Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, del Commissario Straordinario per la gestione del Libero Consorzio Comunale di Enna, con le funzioni del Presidente dell’Ente, nonché le funzioni del Consiglio, nelle more dell''insediamento degli organi ordinari dell’Ente intermedio, richiedendo la rimessione – ove ritenuta necessaria – alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale delle successive norme regionali che hanno sempre differito la celebrazione delle lezioni per la costituzione degli organi ordinari degli enti di livello intermedio e prorogato la loro gestione commissariale.
La Corte Costituzionale risulta essersi pronunciata in materia (con riferimento alle diverse leggi regionali di successivo differimento della celebrazione delle elezioni e di proroga del regime commissariale) con le sentenze n. 136 del 6 luglio 2023 (su impulso del dal Consiglio dei Ministri con ricorso n. 78 del 17 ottobre 2022, pubblicato in GURI n. 48/2022) e n. 172 del 15 ottobre 2024 (su impulso di questa Sezione, con ordinanza n. 576 del 14 febbraio 2024, pubblicata nella GURI n. 14/2024), entrambe dichiarative dell’illegittimità costituzionale delle norme censurate.
Da ultimo, come da documentazione depositata in atti, in data 27.04.2025 risultano essersi svolte le operazioni elettorali per le elezioni dei Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali, tra i quali quelli di Enna, con successiva proclamazione del Presidente e dei Consiglieri eletti.
All’esito di ciò, tutte le parti costituite convengono per l’improcedibilità del ricorso, e dei successivi motivi aggiunti, con richiesta: i) da parte del Comune di Enna, di accertamento della soccombenza virtuale della Regione Siciliana, ai fini della condanna alla rifusione delle spese; ii) da parte della Regione Siciliana, di declaratoria dell’inammissibilità dell’intervento e compensazione delle spese;
Ritiene, conseguentemente, il Collegio che:
- non residui ulteriore interesse alla trattazione di merito del complessivo gravame, essendo stato conseguito l’interesse del Comune ricorrente ad ottenere la celebrazione delle lezioni per la costituzione degli organi ordinari degli enti di livello intermedio e far cessare la reiterata proroga della loro gestione commissariale;
- sussistono, invece, i presupposti per dichiarare la soccombenza virtuale della Regione Siciliana attesa la fondatezza delle censure poste a base del complessivo gravame, come conclamato dalle due pronunce della Corte Costituzionale intervenute in corso di giudizio;
- deve, infine, essere dichiarato inammissibile l’intervento proposto dal sig. FI IA DR a tutela di un proprio e autonomo interesse (svolgimento delle elezioni in questione in forma diretta e con espressione del voto popolare) che lo avrebbe eventualmente legittimato ad una autonoma impugnativa, come in effetti avvenuto con il ricorso iscritto al numero di ruolo generale 1357/2024, definito con sentenza di inammissibilità n. 550 del 12.03.2025 di questa stessa Sezione;
- le spese di giudizio devono quindi essere poste a carico della Regione Siciliana, nella misura indicata in dispositivo, nei confronti del Comune di Enna e invece compensate tra le parti nei confronti dell’interveniente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai successivi motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Dichiara inammissibile l’intervento del sig. FI IA DR.
Condanna l’Amministrazione regionale alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Enna che liquida in € 3.000, oltre accessori di legge se dovuti; spese compensate con l’interveniente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente, Estensore
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi Buonomo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO