Articolo 1 della Legge 19 luglio 1956, n. 752
Versione
12 agosto 1956
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Entrata in vigore il 12 agosto 1956