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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/05/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4818/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4818/2024 V.G., avente ad oggetto: “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa congiuntamente da:
C.F. col patrocinio dell'avv. Stefania Parte_1 C.F._1
D'Agostino
e
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Stefania CP_1 C.F._2
D'Agostino
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 20/03/2025)
posta in decisione all'esito dell'udienza del 17/04/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 03/12/2024, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento (rectius cessazione degli effetti civili) del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
1 - di aver contratto matrimonio ad US il 21/01/1984 (Atto n. 10, parte II, serie
A, ufficio 1, anno 1984);
- che dall'unione nascevano i figli (il 14/09/1985) ed (il 25/08/1999), Per_1 Per_2 oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- con decreto n. 398/2014 del 03/07/2014, reso nel giudizio n. 1885/2014 R.G., questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“1) La casa familiare sita in Via I Maggio US resta assegnata alla Sig.ra Pt_1
.
[...]
2) A titolo di assegno divorzile, il Sig. verserà alla Sig.ra la somma di € CP_1 Pt_1
200,00, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.”
All'udienza del 17/04/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4818/2024 V.G.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
2 e in US il giorno 21/01/1984 (Atto n. 10, parte II, serie A, CP_1 ufficio 1, anno 1984); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di US di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, il 5.5.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4818/2024 V.G., avente ad oggetto: “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa congiuntamente da:
C.F. col patrocinio dell'avv. Stefania Parte_1 C.F._1
D'Agostino
e
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Stefania CP_1 C.F._2
D'Agostino
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 20/03/2025)
posta in decisione all'esito dell'udienza del 17/04/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 03/12/2024, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento (rectius cessazione degli effetti civili) del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
1 - di aver contratto matrimonio ad US il 21/01/1984 (Atto n. 10, parte II, serie
A, ufficio 1, anno 1984);
- che dall'unione nascevano i figli (il 14/09/1985) ed (il 25/08/1999), Per_1 Per_2 oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- con decreto n. 398/2014 del 03/07/2014, reso nel giudizio n. 1885/2014 R.G., questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“1) La casa familiare sita in Via I Maggio US resta assegnata alla Sig.ra Pt_1
.
[...]
2) A titolo di assegno divorzile, il Sig. verserà alla Sig.ra la somma di € CP_1 Pt_1
200,00, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.”
All'udienza del 17/04/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4818/2024 V.G.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
2 e in US il giorno 21/01/1984 (Atto n. 10, parte II, serie A, CP_1 ufficio 1, anno 1984); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di US di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, il 5.5.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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