Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 03/02/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
Rita LORETO Presidente LU d’AMBROSIO Consigliere Roberto RIZZI Consigliere Nicola RUGGIERO Consigliere-relatore Maria IS RAZZANO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
-nel giudizio sull’appello iscritto al n. 61867 del Registro di Segreteria, promosso dal:
-Procuratore regionale, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Campaniaappellante avverso
-la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, n. 489/2024, depositata il 27 settembre 2024;
nei confronti di
- UR IS, nata a [...] il [...] (C.F.:
[...]), rapp.ta e difesa, giusta procura alle liti in SENT. 25/2026 calce alla memoria di costituzione pervenuta il 30 dicembre 2025, dall’Avv. Roberto De Masi, con il quale elegge domicilio digitale presso il seguente indirizzo PEC:
robertodemasi@avvocatinapoli.legalmail.it, dove è possibile trasmettere ogni eventuale comunicazione anche al seguente numero di fax 081.683402 – appellata VISTI l’atto d’appello e tutti i documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del giorno 22 gennaio 2026, celebrata con l’assistenza del Segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci: il Magistrato relatore, Cons. Nicola Ruggiero, che ha brevemente relazionato sui fatti di causa, il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore generale Giulia De CI, per la parte appellante, nonché l’Avv. Andrea Di Lisa, su delega dell’Avv. Roberto De Masi, per la parte appellata;
Ritenuto in
FATTO
1. Con gravata sentenza la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania ha dichiarato il difetto di giurisdizione contabile, in favore del Giudice ordinario, in ordine alla domanda con cui la Procura regionale aveva chiesto la condanna della convenuta/odierna appellata, sig.ra UR IS al pagamento, in favore dell’INPS di Napoli, dell’importo complessivo di €. 19.296,00 (ovvero della diversa somma determinata dal Collegio), oltre accessori di legge e spese di giustizia, a titolo di responsabilità dolosa riconducibile, nell’impostazione attorea, alla percezione indebita del c.d. reddito di cittadinanza.
1.a) Nello specifico, secondo quanto riportato in sentenza ed emergente dall’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, la vicenda in oggetto traeva origine da una comunicazione ex art. 129 disp. att. c.p.p., con la quale la Procura erariale veniva notiziata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli della pendenza del procedimento penale n. 33096/22 a carico della sig.ra LA, in ordine a una fattispecie di indebita percezione del reddito di cittadinanza.
E invero, dalla richiesta di rinvio a giudizio del 16.3.2023, per i reati di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, conv. in l. n. 26/2019, e 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), sarebbe emerso che l’imputata, percettrice di una somma pari a €. 17.346,72, avrebbe omesso di dichiarare, nelle domande presentate per l’ottenimento del beneficio negli anni 2020 e 2022, così come nelle dichiarazioni sostitutive ivi allegate, di disporre di un patrimonio mobiliare superiore alla soglia prevista dalla legge.
In particolare, dagli accertamenti della Guardia di finanza, compendiati nella nota n. 3062 del 20.3.2023, sarebbe emerso che la sig.ra LA, a far data dal 12.10.2015, avrebbe acquisito la carica di socio unico della società Averno Residence S.r.l., con sede legale in Napoli e luogo d'esercizio in Pozzuoli, con un capitale sociale dichiarato pari a €. 98.100,00, per la gestione in proprio e per conto terzi di immobili, proprietaria di numerosi immobili.
Tale omessa dichiarazione, all’atto della presentazione delle domande intese all’ottenimento del beneficio, avrebbe comportato la rappresentazione all’INPS (Ente erogante), di una situazione reddituale artificiosa, a causa del contestato superamento dei limiti reddituali stabiliti, per l’ottenimento della provvidenza, dall’art. 2, lett. b), d.l. n. 4/2019.
Ne sarebbe scaturita la decadenza immediata dalla provvidenza erogata e la nascita dell’obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 4, d.l. 4/2019.
Il danno patrimoniale veniva individuato dal Requirente nell’ammontare di €. 19.296,00, pari alle erogazioni percepite dalla sig.ra LA, sulla base delle informazioni, ritenute mendaci, rese dal mese di ottobre 2020 al mese di gennaio 2023, come da prospetto riepilogativo dei singoli importi ricevuti.
L’elemento soggettivo dell’illecito veniva declinato in termini di dolo, quale consapevole e volontaria inosservanza di obblighi conosciuti e accettati dall’interessata con la sottoscrizione dell’istanza.
1.b) Nell’ambito del giudizio di primo grado, la convenuta si costituiva eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione contabile e, nel merito, l’infondatezza della pretesa erariale.
All’esito del giudizio, la Sezione adita dichiarava il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore di giudice ordinario, richiamandosi al proprio orientamento in tema di reddito di cittadinanza e superando il diverso avviso espresso dalla sentenza n. 468/2022 (espressamente menzionata) e dalle successive pronunce di questa Sezione d’appello.
Tutto ciò per la ritenuta insussistenza del c.d. “rapporto di servizio”
tra il percettore del reddito e l’Ente erogante.
E invero secondo il primo giudice tale rapporto sarebbe ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il privato estraneo alla Pubblica Amministrazione risulti assoggettato all’osservanza di un programma amministrativo, con inserimento funzionale nell’iter procedimentale pubblicistico e con il compito di porre in essere, in luogo della stessa Amministrazione, un’attività tesa al perseguimento di una specifica finalità di interesse generale.
Dovrebbero pertanto sussistere contestualmente tre requisiti: a) la provenienza pubblica delle risorse erogate; b) un vincolo funzionale di destinazione delle stesse a un puntuale scopo pubblicistico, con annessa attività gestoria; c) un obbligo di attivazione e rendicontazione a carico del percipiente in relazione alle somme ricevute.
La presenza contemporanea di tali requisiti consentirebbe di configurare un contributo di scopo, tale da radicare un rapporto di servizio in senso funzionale con l’Ente erogatore, da tenere distinto rispetto ai meri sussidi, ovvero le erogazioni di pubblico denaro con finalità solidaristica, non implicanti alcuna attività amministrativa di gestione di denaro pubblico.
Ad avviso del collegio di prime cure il c.d. reddito di cittadinanza rientrerebbe, per l’appunto, nella categoria dei meri sussidi, quale misura di natura sociale, volta ad assicurare a persone indigenti una minima fonte di sostentamento economico, senza imporre alcuna attività gestoria o assunzione di compiti e attività amministrative direttamente riconducibili alla voluntas del percipiente.
Il primo giudice ha ritenuto che “..il d.l. n. 4/2019 e s.m.i., al di là di programmatiche affermazioni di principio (si pensi alla qualificazione del reddito quale “misura fondamentale di politica attiva del lavoro” di cui all’art. 1, comma 1), persegua in modo esclusivo non già un concreto obiettivo occupazionale (la mobilitazione dei beneficiari verso la ricerca di un impiego), bensì una finalità sociale di sostegno economico attraverso la corresponsione mensile di importi in denaro ai soggetti più bisognosi al dichiarato fine primario di contrastare la povertà. Né, in senso contrario, valgano i riferimenti ai meccanismi di condizionalità integranti il c.d. “patto per lavoro” (art. 4 d.l. citato)
o all’auspicato inserimento lavorativo dei soggetti inoccupati, non avendo tali previsioni avuto alcun riscontro effettivo nella prassi attuativa dell’istituto che necessitava di un intervento dell’Amministrazione (ad es. tramite i c.d. “navigator”) che non si è mai realizzato e che non richiedeva alcun facere del percipiente che doveva solo rendersi disponibile ad accettare proposte di lavoro o percorsi di reinserimento lavorativo e sociale predisposte e procurate dall’apparato pubblico all’uopo soltanto ipotizzato dalla normativa di riferimento: davvero troppo poco per potersi parlare del beneficiario come di soggetto inserito funzionalmente nella Pubblica Amministrazione (Sez. Giur. Campania, sent. nn. 14/2024, 46/2024 e 86/2024).
Pertanto, la finalizzazione della misura all’inserimento lavorativo -
affermata, altresì, dalla Corte costituzionale nelle pronunce nn.
126/2021 e 19/2022 - dev’essere più correttamente interpretata quale mero auspicio di politica legislativa o, tutt’al più, quale obiettivo esterno ed eventuale rispetto al tipico ed esclusivo obiettivo di contrasto alla povertà e al disagio sociale che connota la suddetta misura economica, per esplicita ammissione degli stessi ideatori (Sez. Giur. Campania, sent. nn. 14/2024, 46/2024 e 86/2024).
In tal senso, la generica finalità occupazionale, evocata dalla richiamata normativa del 2019, non risulta in grado di attribuire di per sé al privato percettore la qualifica di gestore di risorse pubbliche per il solo fatto di essere beneficiario di importi a carico del bilancio pubblico non essendo questi onerato di alcuna reale condotta attiva, tale da inserirlo scientemente in programmi di pubblica utilità.
Così opinando, allora, il reddito di cittadinanza non può che configurarsi alla stregua di un sussidio pubblico “sic et simpliciter”
per l’assenza tanto di una puntuale e specifica finalità pubblicistica quanto di una gestione amministrativa delle risorse erogate come evidentemente confermato: a) dalla erogazione del beneficio anche ai c.d. “inoccupabili assoluti”, ossia a quei soggetti non idonei a svolgere alcuna attività lavorativa; b) dal pressoché totale immobilismo (e fallimento) delle figure professionali dei “navigator”
che, astrattamente, avrebbero dovuto coadiuvare (e controllare) i percettori nella individuazione di un impiego (Sez. Giur. Campania, sent. nn. 14/2024, 46/2024, 86/2024 e 421/2024).
Ne consegue che i fruitori del reddito hanno liberamente goduto di tale provvidenza, in assenza di obblighi o dimostrati tentativi tesi ad un’assunzione lavorativa e tale percezione rientra a pieno titolo nei sussidi per gli indigenti senza che questi assumano alcun legame funzionale con la Pubblica Amministrazione idoneo a radicare la giurisdizione di questo plesso giudiziario la cui “vis expansiva” non può certo giungere – in assenza di adeguata “interpositio legislatoris” - a ricomprendere ogni forma di sindacato sull’utilizzo del denaro pubblico, pena la violazione dell’art. 102 della Costituzione.
In definitiva, le considerazioni sopra esposte inducono il Collegio a ritenere che il reddito di cittadinanza non conferisca al beneficiario la gestione di risorse secondo finalità pubbliche, risultando costui un mero destinatario di risorse di provenienza pubblica prive di vincolo di destinazione erogate nell’ambito di quelle forme di assistenza ai ceti più deboli, anche ai sensi dell’art. 38 della Costituzione. Ciò in quanto la evidente finalità solidaristicoassistenziale, nel conformare in via esclusiva struttura ed effetti della ridetta misura, ne esclude, in radice, l’inquadramento nel perimetro dei contributi di scopo per carenza di qualsiasi rapporto di servizio fra il percettore e l’Ente erogante, investendo, per l’effetto, il Giudice ordinario della “potestas iudicandi” sulle controversie di suo indebito utilizzo, come nel caso di specie” (così, pagg. 7 e ss della sentenza impugnata).
2. Avverso la richiamata sentenza n. 489/2024, ha proposto appello la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con atto ritualmente notificato e depositato.
La Procura appellante, dopo la ricostruzione delle vicende oggetto del giudizio di primo grado, si è riportata ai percorsi argomentativi contenuti nella sentenza n. 468/2022 di questa Sezione.
Ha, dunque, dichiarato di volere insorgere avverso gli argomenti spesi dalla Sezione di prime cure, fondati essenzialmente su due assunti, ritenuti entrambi non condivisibili (impossibilità di ritenere concretizzato un rapporto di servizio tra il privato beneficiario di pubbliche risorse e l’amministrazione concedente il beneficio, in assenza di un vincolo di destinazione delle risorse pubbliche, ovvero in assenza di specifici obblighi di facere da parte del privato; natura prevalentemente “assistenziale” della provvidenza).
In relazione al primo aspetto, l’Organo requirente ha sostenuto, in senso contrario a quanto affermato dall’impugnata sentenza, che un rapporto di servizio sussisterebbe in tutte le ipotesi in cui il privato si inserisca, volontariamente, attraverso una sua iniziativa personale (nello specifico, domanda tesa all’ottenimento del contributo) in un binario orientato al perseguimento di una politica e/o finalità di interesse pubblico, alla cui realizzazione sono destinate pubbliche risorse.
Tale volontario inserimento farebbe sì che il privato, percettore di una provvidenza pubblica orientata al perseguimento di un determinato obiettivo di interesse generale, entri ipso facto in un rapporto di servizio con l’amministrazione pubblica concedente.
Con l’ulteriore conseguenza che, anche in assenza di obblighi gestori specifici e/o di rendicontazione contabile del denaro ricevuto, il privato percettore diverrebbe attore e artefice di quella politica pubblica tesa, nella fattispecie all’esame, a sostenere l’obiettivo macroeconomico della tendenziale piena occupazione, direttamente influente sul Pil del Paese, rispondendo, nei confronti dell’amministrazione concedente, di ogni deviazione del contributo ricevuto da quella specifica e pubblica finalità perseguita a titolo di danno erariale.
Nella fattispecie all’esame, tutto l’impianto normativo in materia di reddito di cittadinanza (come asseritamente confermato dalla discussione politica che ha preceduto l’emanazione del d.l. 4/2019 e dai lavori preparatori del disegno di legge) sarebbe stato concepito dal Legislatore italiano col dichiarato (nell’incipit stesso della legge) intento di favorire lo sviluppo e l’incremento dell’occupazione attiva.
Conseguentemente, il privato che (volontariamente) si inserisce in tale binario, risulterebbe avvinto da un rapporto di servizio con l’amministrazione.
In relazione al secondo profilo, la Procura regionale ha rimarcato che l’esegesi normativa, sia letterale che sistematica, farebbe emergere la ricorrenza di una misura volta a realizzare l’occupazione del percettore (fine) assicurando al soggetto condizioni reddituali minime (mezzo).
Né potrebbe parlarsi di prevalenza della finalità “assistenziale” della misura rispetto a quella di “inserimento occupazionale”, sussistendo tra le stesse un rapporto non di prevalenza, ma bensì di strumentalità, per cui solo assicurando a un soggetto condizioni reddituali minime si renderebbe effettivamente possibile la ricerca, da parte dello stesso, di una occupazione (con conseguente realizzazione del programma pubblicistico di complessivo aumento dei livelli occupazionali generali).
Allo stesso modo, non risulterebbe dirimente, al fine di segnare il confine tra le giurisdizioni, il regime fiscale cui risulta assoggettata la misura (previsione di esenzione dall’Irpef, contenuta nell’art. 3, comma 4, del d.l. n. 4 del 2019), atteso che verrebbe in rilievo non un reddito prodotto, bensì una provvidenza concessa dall’amministrazione al fine di agevolare l’inserimento occupazionale del soggetto percipiente.
La Procura appellante ha inoltre sostenuto, anche attraverso richiami giurisprudenziali alle misure concepite dal Legislatore all’indomani dell’emergenza pandemica, che il c.d. rapporto di servizio tra il soggetto percettore di una pubblica provvidenza e una amministrazione pubblica si radicherebbe non solo quando tale provvidenza sia assistita dall’assunzione di specifici obblighi gestori
(di facere, secondo paradigmi contrattuali) e di rendicontazione, ma anche quando il soggetto percepisca una contribuzione pubblica prevista per la realizzazione di una finalità e di un programma di natura pubblicistica, essendo egli tenuto (secondo una vera e propria obbligazione di giuridico rilievo) a orientare le risorse ottenute (sia nella fase genetica della nascita del rapporto che in quella del suo concreto svolgimento) in maniera conforme e confacente alla finalità di pubblico interesse che quel denaro pubblico è stato destinato (dal decisorie politico) a realizzare.
In ogni caso, con riferimento al c.d. reddito di cittadinanza, specifici obblighi in capo al privato percipiente sarebbero rinvenibili nel cosiddetto “patto per il lavoro”.
Quest’ultimo, oltre a richiamare in sé un chiaro concetto di funzionalizzazione, non potrebbe ritenersi eliso dalle vicende relative alla mancata, concreta ed effettiva attuazione della normativa (così per le previsioni, rimaste sostanzialmente inattuate, relative ai “navigators”), rappresentando tale circostanza un elemento metagiuridico, al di fuori della norma, da interpretarsi con esclusivo riferimento alla formulazione letterale e all'intenzione del Legislatore.
In conclusione, la Procura regionale, nel richiamare il percorso argomentativo di cui alla sentenza n. 468/2022 di questa Sezione, ha chiesto la riforma dell’impugnata sentenza, nella parte in cui ha negato la sussistenza della giurisdizione contabile.
3. Con memoria di costituzione pervenuta il 30 dicembre 2025, la sig.ra UR IS, con il patrocinio dell’Avv. Roberto De Masi, ha eccepito l’inammissibilità e infondatezza dell’appello, nonché sostenuto la correttezza della sentenza gravata.
Ha, in particolare, affermato l’insussistenza, nella fattispecie all’esame, del c.d. rapporto di servizio, atteso che mancherebbero tanto la gestione delle risorse pubbliche, secondo un determinato programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, quanto un soggetto investito del compito di realizzare le attività in vece dell’Amministrazione.
Tanto più alla luce della dedotta sottoposizione di ogni problematica inerente, in ipotesi, alla restituzione del reddito di cittadinanza agli ordinari rimedi ripetitori, e quindi alla giurisdizione del G.O.
In conclusione, l’appellante, nel richiamare le pregresse difese in ordine all’insussistenza dell’impianto accusatorio ricostruito in prime cure dell’Organo requirente campano, ha chiesto il rigetto dell’appello, con integrale conferma della sentenza di primo grado e della declinatoria di giurisdizione contabile, in favore del giudice ordinario.
4. La discussione della causa, già prevista per il giorno 11 dicembre 2025, è stata rinviata d’ufficio all’odierna udienza per esigenze organizzative della Sezione.
Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2026, il P.M. ha ribadito le richieste formulate nell’atto d’appello.
L’Avv. Andrea Di Lisa, su delega dell’Avv. Roberto De Masi, si è riportato alla memoria, insistendo per il rigetto del gravame.
Esaurita la discussione, il giudizio è passato, dunque, in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente appello merita accoglimento, nei termini sottoindicati.
A tal riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità, in assenza di plausibili ragioni per discostarsene, all’orientamento già univocamente espresso in materia da questa Sezione d’appello.
Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza n. 468/2022 e alle più recenti decisioni n. 83/2025, n. 106/2025, n. 117/2025, n.
135/2025, n. 158/2025, n. 199/2025, n. 203/2025, n. 208/2025, n. 232/2025, n. 236/2025 e n. 237/2025 le quali, all’esito di un articolato percorso logico-argomentativo, da ritenersi qui integralmente richiamato (anche) ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), c.g.c., hanno riconosciuto la sussistenza della giurisdizione contabile in materia di indebita percezione del c.d. “reddito di cittadinanza”.
Tutto ciò valorizzando:
-la natura della misura in questione, ovvero essenzialmente quella di strumento di politica attiva del lavoro;
-la sussistenza del c.d. rapporto di servizio tra il percettore e l’Amministrazione erogante, per essere il primo funzionalmente inserito all’interno di uno specifico programma pubblicistico, indipendentemente dal trasferimento al medesimo percettore di funzioni e poteri autoritativi e dalla configurazione, a carico dello stesso, di obblighi di rendicontazione delle somme percepite.
Nello specifico, è stato condivisibilmente affermato che <<...il reddito di cittadinanza costituisce un particolare beneficio economico, introdotto nell’ordinamento italiano dal d.l. 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26 e in gran parte successivamente abrogato dall’art.1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n.197, al dichiarato fine di operare una generale razionalizzazione dei servizi per l’impiego, con l’obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro. L’art.1, comma 1, del menzionato decreto-legge, infatti, definisce il reddito di cittadinanza “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro”.
Ai sensi del successivo art. 4, per beneficiare del reddito di cittadinanza, è necessario rispettare alcune condizionalità:
immediata disponibilità al lavoro, con obbligo di accettare una delle offerte di lavoro congrue proposte dall’Amministrazione e adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale attraverso la sottoscrizione di un
“patto per il lavoro” e, in presenza di particolari criticità, di un “patto per l’inclusione sociale”.
Al rispetto di tali condizioni, salvi taluni casi specifici di esonero, sono tenuti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e non frequentanti un regolare corso di studi. Il venir meno agli obblighi previsti comporta dirette conseguenze negative sulla percezione del beneficio (a seconda della gravità dell’inadempimento, dalla decurtazione delle somme da erogare sino alla decadenza o alla revoca del beneficio con obbligo di restituire quanto indebitamente percepito).
L’art.3, comma 6, del d.l. n.4/2019 specifica che il reddito di cittadinanza è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trovava nelle condizioni previste dall’art. 2 del medesimo decreto-legge (che non richiede la preventiva stipulazione del patto per il lavoro o del patto per l’inclusione sociale).
Il successivo art.4, comma 4, del d.l. n.4/2019 precisa che la domanda di reddito di cittadinanza, resa dall’interessato all’INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, condizione necessaria per l’erogazione del beneficio. L’art.7, comma 5, dispone la “decadenza” dal reddito di cittadinanza, tra l’altro, ad eccezione dei casi di esclusione o esonero, quando uno dei componenti il nucleo familiare non sottoscrive il patto per il lavoro o il patto per l’inclusione sociale.
Il reddito di cittadinanza ha, dunque, la chiara finalità di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro e costituisce uno strumento di politica attiva del lavoro. Le condizionalità che caratterizzano la misura, tutte finalizzate all’inserimento lavorativo dei beneficiari, escludono la riconducibilità dell’istituto ad una prestazione avente natura esclusivamente o prevalentemente assistenziale.
Elemento necessario per l’inserimento degli interessati nel programma pubblico di ingresso nel mondo del lavoro è, quindi, la domanda di reddito di cittadinanza, resa dall’interessato all’INPS, equivalente a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
(art.4, comma 4, del d.l. citato). La stipulazione del patto per il lavoro costituisce, pertanto, un adempimento successivo e non un requisito preliminare. La mancata stipulazione del patto per il lavoro determina, infatti, la decadenza dal reddito di cittadinanza già riconosciuto. La qualificazione del reddito di cittadinanza come strumento di politica attiva del lavoro e non come prestazione di natura esclusivamente o prevalentemente assistenziale trova autorevole conferma nella costante e univoca giurisprudenza costituzionale in materia. Già prima della menzionata sentenza di questa Sezione n.468/2022, la Corte costituzionale aveva, infatti, avuto modo di affermare che il reddito di cittadinanza non aveva natura meramente assistenziale, proprio perché accompagnato da un percorso formativo e di inclusione che comportava precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l’espulsione dal percorso medesimo (sentenza n.126/2021). Il reddito di cittadinanza, non avendo natura meramente assistenziale ma anche di reinserimento lavorativo, non può quindi essere equiparato all’assegno sociale (sentenza n.137/2021) né, comunque, ad altre provvidenze sociali, la cui erogazione si fonda essenzialmente sul solo stato di bisogno, senza prevedere un sistema rigoroso di obblighi e condizionalità (sentenze n.122/2020 e 126/2021). In altre parole, il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell’individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale (sentenza n.169/2023). Questo orientamento è stato recentemente ribadito nella sentenza n.31/2025 dove si legge: “In definitiva, gli strumenti apprestati non consistono in meri sussidi per rispondere alla situazione di povertà, dal momento che il beneficio economico erogato è inscindibile da una più complessa e qualificante componente di inclusione attiva (…) Non incoerentemente, quindi, il mancato rispetto degli impegni priva il soggetto del beneficio economico, in conseguenza dell’interruzione del percorso che era stato condiviso tra il beneficiario e il sistema pubblico. All’interno di questa peculiare struttura della misura, si giustificano anche le ulteriori condizionalità e preclusioni che la connotano, anch’esse finalizzate al percorso di integrazione sociale”.(…) Atteso quindi che il reddito di cittadinanza, pur presentando indubbiamente anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolveva esclusivamente o prevalentemente in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell’individuo, ma perseguiva diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale, non vi sono motivi per negare la sussistenza del rapporto di servizio tra chi beneficia della misura e l’Amministrazione erogatrice e, quindi, conseguentemente, la giurisdizione contabile in caso di indebita percezione del reddito di cittadinanza. Né, in senso contrario al riconoscimento del rapporto di servizio, atteso che ciò che conta è il perseguimento della finalità prevista dalla legge, può risultare rilevante l’eventuale mancata effettiva realizzazione dell’obiettivo occupazionale, pur a fronte del corretto ed esaustivo espletamento degli adempimenti richiesti dalla legge.
Come già sostenuto da questa Sezione nella più volte menzionata sentenza n.468/2022, la giurisprudenza di legittimità, pacificamente, ha da tempo affermato il principio secondo il quale la sussistenza del rapporto di servizio è da intendere in senso lato e la giurisdizione contabile può prescindere dal trasferimento di funzioni e poteri autoritativi al privato percettore e da qualsiasi obbligo di rendicontazione finale delle somme ricevute. Ai fini del radicamento della giurisdizione contabile in merito alla illecita percezione di un contributo pubblico, risulta decisivo il mancato perseguimento degli scopi voluti dalla legge con la contribuzione, non avendo rilevanza né la natura pubblica o privata del soggetto che gestisce il denaro pubblico, né il titolo in base al quale avviene la gestione della risorsa pubblica. Il rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo e il soggetto privato si configura, dunque, in tutti i casi in cui quest'ultimo, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione di un finanziamento pubblico, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (ex plurimis, Cass. SS.UU., 11 aprile 2023, n.9659). L’inserimento funzionale si realizza ogni volta che il soggetto privato viene chiamato a concorrere alla realizzazione dell'interesse pubblico sotteso al finanziamento e il danno consegue allo sviamento delle somme ricevute da tali finalità (ex plurimis, Cass. SS.UU., 17 febbraio 2022, n.5228).
Quindi, considerato che, in rapporto al reddito di cittadinanza, il prevalente fine pubblico era costituito dall’inserimento nel mondo del lavoro di persone in condizioni di disagio sociale ed economico, avendo il previsto beneficio economico un carattere assistenziale meramente secondario e strumentale, va senz’altro riconosciuta la sussistenza del rapporto di servizio tra chi beneficia della misura e l’Amministrazione erogatrice e, quindi, la giurisdizione contabile. Il beneficiario del reddito di cittadinanza non era, infatti, un mero destinatario di provvidenze pubbliche per alleviare precarie condizioni economiche ma il destinatario di risorse pubbliche alle quali era impresso uno specifico vincolo di destinazione, consistente nella partecipazione al programma pubblicistico di inserimento nel mercato del lavoro. Come, quindi, condivisibilmente affermato nel citato precedente di questa Sezione “tratteggiato il perimetro entro cui la finalità di politica del lavoro deve realizzarsi, il rapporto di servizio si connota, perciò, per la partecipazione attiva dell’interessato richiedente il beneficio alla ricerca di una occupazione e per la sua soggezione ad una variegata tipologia di obblighi e vincoli che si pongono quali precipue condizioni alla percezione stessa del beneficio”; ed ancora “la circostanza che la principale natura dell’istituto sia quella propulsiva rispetto al mondo del lavoro è rimarcata, appunto, dalle numerose condizionalità che lo accompagnano” (sentenza n.468/2022) (…) Parimenti non decisiva per il diniego della giurisdizione contabile in materia di reddito di cittadinanza risulta essere l’art.3, comma 4, del d.l.
n.4/2019 secondo il quale il reddito di cittadinanza era esente dal pagamento dell’IRPEF e si configura come sussidio di sostentamento. Si osserva che il reddito di cittadinanza, come detto, pur presentando indubbiamente anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, perseguiva principalmente obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale e, quindi, il correlato beneficio economico, per il quale era prevista una esenzione fiscale, non ne mutava la natura. Peraltro, l’esenzione dall’IRPEF del beneficio economico ottenuto, così come avviene per ogni altra agevolazione fiscale, non implica automaticamente l’assenza di un rapporto di servizio rilevante ai fini del riconoscimento della giurisdizione contabile potendo, anzi, costituire una misura strumentale alla migliore realizzazione di un determinato interesse pubblico. Nel contempo, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, risulta rilevante, ai fini della sussistenza del rapporto di servizio e del conseguente riconoscimento della giurisdizione contabile, il chiaro ed univoco orientamento costantemente espresso dalla Corte costituzionale, secondo la quale il reddito di cittadinanza non costituiva una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell’individuo, ma perseguiva obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale di interesse pubblico. La temporaneità della misura e la previsione di rigide condizionalità che, se disattese, erano idonee a determinare il venir meno del diritto alla prestazione sarebbero risultate, infatti, del tutto inconciliabili con una qualificazione meramente assistenziale per la quale, viceversa, prevale l’esigenza di rispondere ai bisogni primari >> (così, testualmente Corte conti, Sez. II App., n. 106/2025 e n. 83/2025;
id., Sez. II App. n. 468/2022, n. 158/2025 e n. 203/2025).
Resta allora confermata l’infondatezza della posizione del giudice di prime cure, tenuto conto, alla luce di quanto sopra esposto:
-della vera, intima natura del reddito di cittadinanza (strumento di politica attiva del lavoro);
-della sussistenza del c.d. rapporto di servizio tra privato percettore e Amministrazione erogante, la cui configurazione può prescindere dal trasferimento, in capo al primo, di funzioni e poteri autoritativi e dalla previsione, in capo allo stesso, di obblighi di rendicontazione finale delle somme di denaro ricevute;
-dell’irrilevanza della eventuale, mancata attuazione, in concreto, dell’obiettivo occupazionale, dovendosi guardare, come ben rimarcato dalla Procura appellante, alla formulazione letterale e all'intenzione del Legislatore e, dunque, alla finalità sottesa alla previsione normativa della misura.
2. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, l’odierno appello va accolto, con conseguente affermazione della giurisdizione contabile nella controversia oggetto del presente giudizio e rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. a),
c.g.c., per la prosecuzione, in diversa composizione, del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del presente grado d’appello.
P.Q.M.
-la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando:
-ACCOGLIE l’appello proposto dalla Procura regionale avverso la sentenza n. 489/2024 della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania e, per l’effetto, in riforma della menzionata sentenza:
-DICHIARA la giurisdizione della Corte dei conti nella presente controversia;
-DISPONE il rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. a), c.g.c., per la prosecuzione, in diversa composizione, del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del presente grado d’appello.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026.
IL Consigliere ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Nicola RUGGIERO) (dott.ssa Rita LORETO)
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in Segreteria il P. Il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
Firmato digitalmente SENT. 25/2026 03 FEBBRAIO 2026 Il Funzionario Preposto LU CO