Inammissibile
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05/05/2026, n. 3473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3473 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03473/2026REG.PROV.COLL.
N. 08570/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8570 del 2025, proposto da
Ari.Tel s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Piergiuseppe Venturella e Francesco Verrastro, con domicilio eletto presso lo studio Piergiuseppe Venturella in Roma, via Principessa Clotilde 7;
contro
Ater del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Viarengo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 2606/2025, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ater del Comune di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il Cons. SA EL RO e uditi per le parti gli avvocati Venturella e Viarengo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. La controversia riguarda la revisione prezzi dei corrispettivi per i servizi di manutenzione e pronto intervento di cui all’art. 1 lett. a), b) e c) del contratto (rep. 40666/91) stipulato in data 11 aprile 1991 tra l’IA di Roma (oggi Ater di Roma) e Ari.Tel s.r.l. (di seguito: “EL”).
2. La società EL ha proposto ricorso in riassunzione, a seguito della sentenza del Tribunale civile Roma n. 2316 del 29 gennaio 2016 (declinatoria della giurisdizione del g.o in favore del g.a), innanzi al Tar Lazio, per l’accertamento del diritto alla revisione dei corrispettivi per i servizi di manutenzione e pronto intervento di cui di cui al suddetto contratto, stipulato in data 11 aprile 1991, che sarebbe stato oggetto di successive “proroghe” (da ultimo con contratto del 26 gennaio 2005, prot. n. 191), chiedendo altresì la corresponsione degli interessi maturati dalla data in cui era sorto il diritto alla revisione fino al giorno del saldo, nonché la rifusione dell’eventuale maggior danno, da liquidarsi anche in via equitativa.
3. Con sentenza n. 13724/23 il TAR Lazio ha respinto il ricorso.
4. Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 28 marzo 2025 n. 2606, ha respinto il ricorso in appello di EL.
5. La società ne ha chiesto la revocazione con ricorso n. 8570 del 2025.
6. Nel corso del giudizio di revocazione si è costituita l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del comune di Roma (Ater di Roma).
7. All’udienza del 19 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
TO
8. Il ricorso per revocazione è inammissibile.
9. La ricorrente EL ha dedotto l’erroneità della sentenza n. 2606 del 2025 per errore di fatto.
Il giudice a quo avrebbe (erroneamente) considerato “ attualizzati ” i prezzi alla ripresa del servizio nel 2001, oltre a ritenere che l’accordo del 2002 menzionasse un corrispettivo “aggiornato”.
L’erroneità di detta circostanza di fatto sarebbe attestata da plurimi elementi.
Innanzitutto “ Nell’atto di appello, Ari.Tel S.r.l. ha chiarito che la rideterminazione del prezzo avvenuta con l’atto di conciliazione del 2000 non costituiva un “aggiornamento” ai valori correnti, bensì una mera “correzione” di un errore di calcolo originario presente nel contratto del 1991 ”.
Con l’atto di conciliazione del 1991 i prezzi non sarebbero stati attualizzati, procedendo esclusivamente alla “ correzione di errori di calcolo ”.
Inoltre anche il preambolo dell’atto di conciliazione del 2000 darebbe conto dell’erroneità dell’affermazione del Tar.
9.1. L’asserito errore non presenta le caratteristiche necessarie per assumere portata revocatoria ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., così come richiamato dall’art. 106 c.p.a.
L’errore infatti, per spiegare potenzialità revocatoria, deve, secondo quanto statuito dall’Adunanza plenaria n. 5 del 24 gennaio 2014 e dalla giurisprudenza successiva:
- derivare da una pura e semplice, errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato;
- attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
- essere stato un elemento decisivo della sentenza da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
Il primo presupposto, cioè la derivazione dell’errore del contenuto materiale degli atti del giudizio, che ha determinato la “ supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ” o la cui “ verità è incontrastabilmente stabilita ” (art. 395 n. 4 c.p.c.) è stato declinato dalla giurisprudenza nel senso che “ L’errore di fatto, potenzialmente revocatorio (se accompagnato dal connotato della decisività) consiste quindi nel cosiddetto abbaglio dei sensi, e cioè nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista del giudice, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa. La falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale, che giustifica l’applicazione dell’art. 395 Cod. proc. civ., deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato ” (Cons. St., sez. V, 4 giugno 2020 n. 3520).
9.2. Nel caso di specie non si rinvengono i suddetti presupposti, in quanto l’errore non può essere qualificato come evidente, incontroverso e decisivo.
9.3. E’ la stessa parte ad affermare che la circostanza è “ stata oggetto di deduzioni difensive ”.
Pertanto, il punto è stato oggetto di controversia, nondimeno, secondo parte ricorrente, vi è un difetto di motivazione sul punto nella sentenza.
Senonché il difetto di motivazione, in quanto errore di diritto, non spiega portata revocatoria.
Infatti, “ deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio ” (Sez. un., ordinanza 22 febbraio 2024 n. 4764).
Il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. “ è inammissibile qualora l'errore dedotto sia di diritto e non di fatto ” (Cons. St., sez. II, 10 novembre 2025 n. 8772).
9.4. Manca altresì il carattere decisivo di detto errore, in quanto non sussiste il rapporto di causalità tra l’erronea percezione e l’esito del giudizio.
Nella sentenza revocanda la motivazione della reiezione del ricorso si appunta, innanzitutto, sulla prescrizione del “diritto alla revisione dei prezzi, per il periodo sino all’8.3.2000, essendo il relativo diritto esercitato soltanto con nota 8.3.2005”.
Questo Giudice ha quindi concluso che “ Già soltanto per tali ragioni, il diritto in esame deve ritenersi prescritto in relazione al periodo 11.4.1991/8.3.2000 ”.
Ulteriori motivazioni a supporto della decisione, qualificate dal giudice a quo “ ad abundantiam ”, attengono a:
- la soggezione delle proroghe del contratto d’appalto alla disciplina di cui all’art. 6 della legge n. 537 del 1993, la quale “ prevedeva la nullità del rinnovo tacito dei contratti, comminandone la nullità ”, sicché le ipotetiche proroghe “non potevano costituire valido titolo per l’applicazione della revisione prezzi, stante la nullità, a monte, dell’intesa tacita intervenuta tra i contraenti”;
- la sospensione della prestazione dedotta in contratto, operata dall’odierna appellante sin dal 1993 sino al 2001, sicché, “ non avendo in tale periodo di tempo l’odierna appellante eseguito alcun tipo di prestazione ”, non è integrato il presupposto giuridico della revisione dei corrispettivi.
Il giudice ha poi aggiunto (“ Il tutto senza sottacere ”), a ulteriore giustificazione, che, “ alla ripresa del servizio (avvenuta nel 2001) l’attività in esame è avvenuta non già ai prezzi iniziali, ma in base a prezzi attualizzati ”, che hanno pertanto fatto venir meno in radice il presupposto della revisione, aggiungendo che “ Lo stesso dicasi con riguardo al successivo accordo del 2002 ”, dove si legge che “ il corrispettivo base annuo della presente concessione, aggiornato, risulta di nette £ 3.150.000.000 ”.
La reiezione è quindi fondata su una pluralità di ragione e, anche a ritenere erroneo detto ultimo assunto, risulta supportata dalle precedenti motivazioni (prescrizione, nullità e sospensione, nei termini sopra richiamati).
9.5. Difetta altresì il presupposto dell’evidenza.
L’evidenza, cioè la derivazione dell’errore del contenuto materiale degli atti del giudizio, che ha determinato la “ supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ” o la cui “ verità è incontrastabilmente stabilita ” (art. 395 n. 4 c.p.c.) è stato declinato dalla giurisprudenza nel senso che “ L’errore di fatto, potenzialmente revocatorio (se accompagnato dal connotato della decisività) consiste quindi nel cosiddetto abbaglio dei sensi, e cioè nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista del giudice, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa ”.
In particolare, “ La falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale, che giustifica l’applicazione dell’art. 395 Cod. proc. civ., deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato ” (Cons. St., sez. V, 4 giugno 2020 n. 3520).
Nel caso di specie non emerge che il non aggiornamento dei prezzi costituisca una verità del fatto “incontrastabilmente esclusa” o “positivamente stabilita”.
Infatti, nell’atto di conciliazione 21 settembre 2000 si legge che “ le parti convengono di conciliare la insorta controversia alle condizioni approvate dal C.d.A. nella seduta del 14 settembre 2000 ”.
Nell’accordo 25 luglio 2002, “integrativo all’Atto di conciliazione” si legge che:
- con determinazione 18 gennaio 2002 n. 2 è stata esplicitata la necessità di una " attualizzazione " del contratto del 1991, facendo riferimento, quanto ai corrispettivi, alle tariffe della Regione Lazio del 1998 e all’elenco dei prezzi aggiunti approvati nel 1998, in quanto “ più vantaggioso per l’Amministrazione fra quelli che vengono applicati nel 2001 ” (punto h);
- il corrispettivo del servizio di autospurgo è stato determinato “ applicando le disposizioni contrattuali relative al miglior contratto per l’Amministrazione relativo all’anno 2000 ”;
- l’impresa EL non ha accettato le condizioni di cui alla determinazione n. 2 del 2002;
- le parti hanno convenuto di “ attualizzare ” il contratto del 1991, apportando, fra l’altro, le modifiche di cui alla lettera h della determinazione n. 2 del 2002.
Pertanto, in mancanza di un approfondita valutazione di quanto sopra richiamato, non può affermarsi che il non aggiornamento dei prezzi costituisce una circostanza positivamente accertata in base agli atti di causa.
Né può addivenirsi alla conclusione auspicata da parte ricorrente muovendo dall’asserita non considerazione, da parte del Consiglio di Stato, della “tesi differente (e alternativa) sostenuta e documentata dall’appellante”, circa la non attualizzazione dei prezzi.
Infatti, l’omessa considerazione di un’argomentazione della parte, comportando eventualmente un difetto di motivazione, integra eventualmente un errore di diritto, non avente portata revocatoria, come visto.
Ne deriva che non risulta integrato il requisito dell’evidenza del fatto (in tesi) erroneamente supposto, cioè dell’attualizzazione dei prezzi.
9.6. Nel caso di specie non si rinvengono quindi i presupposti per la revocazione per errore di fatto, in quanto il supposto errore non è evidente, incontroverso e decisivo.
Risultano quindi assorbite le successive argomentazioni, anche riguardanti altri capi della sentenza, spese dal ricorrente in revocazione in quanto esse muovono dal suddetto errore. Peraltro, esse riguardano asseriti errori di diritto, come quelle con le quali è contestato l’accertamento della nullità delle proroghe in quanto queste ultime non sarebbero tacite e “atecniche”.
Il rilievo contesta un profilo di qualificazione giuridica delle proroghe che rientra nell’errore di diritto.
10. Parte ricorrente in revocazione ha altresì dedotto che il giudice di appello non avrebbe considerato la dedotta (con il ricorso in appello) “ erroneità della Sentenza di primo grado appellata che ritiene che l’art. 11, r.d. n. 2440/1923, ratione temporis applicabile, recava un limite del 5% alle variazioni di prezzo, limite che sarebbe ben inferiore a quanto concordato tra le parti dal 2000 in poi ”.
Il profilo non risulta determinante ai fini della revocazione in quanto attiene all’argomentazione giuridica spesa dal Tar in primo grado al fine di giustificare la propria decisione e non utilizzata dal giudice di appello al fine di confermarla. Pertanto, è stata evidentemente ritenuta non decisiva in secondo grado e, in ogni caso, rientra nella nozione di errore di diritto, riguardando gli assunti giuridici spesi dal giudice per illustrare le conclusioni raggiunte.
Lo stesso è a dirsi in relazione alla dedotta (con il ricorso in appello) erroneità della sentenza di primo grado laddove si legge che “ la proroga del contratto era sì consentita dall’originaria convenzione, ma comunque, come anzidetto, non oltre il 1997 (cfr. art. 7 della convenzione del 1991), sicché, gli ulteriori e successivi atti con i quali si è disposto il differimento della durata del rapporto contrattuale intercorso tra le parti esorbitano dall’originario atto di affidamento ”.
Parte ricorrente ha fatto cenno all’erroneità di tale assunto sulla base di argomentazioni giuridiche, quali il contenuto degli atti convenzionali, che rende evidente la connotazione di detto asserito errore in termini di errori di diritto.
Infine parte ricorrente in revocazione ha contestato la correttezza delle considerazioni del giudice d’appello circa la portata ostativa della sospensione del contratto rispetto all’aggiornamento dei prezzi e circa la prescrizione del diritto alla revisione, spendendo assunti evidentemente giuridici, quali quelli riguardanti la funzione dell’aggiornamento dei prezzi e l’individuazione del termine di decorrenza per l’esercizio del diritto, che rendono evidente la connotazione di detti asseriti errori in termini di errori di diritto.
9.7. Il ricorso per revocazione inammissibile non è idoneo quindi a superare la fase rescindente.
10. In conclusione, il ricorso per revocazione è inammissibile.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente a rimborsare le spese del presente giudizio di revocazione all’Ater di Roma, che si liquidano in euro 7.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DI TI, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
SA EL RO, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| SA EL RO | DI TI |
IL SEGRETARIO