Articolo 26 della Legge 4 luglio 1967, n. 580
Articolo 25Articolo 27
Versione
13 agosto 1967
Art. 26.
Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunita' deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento.
E' vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti, purche' vi siano le garanzie di cui agli articoli precedenti.
Entrata in vigore il 13 agosto 1967
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