Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/11/2006, n. 24274
CASS
Sentenza 14 novembre 2006

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In tema di contratto di agenzia, l'art. 1750, comma quarto, cod. civ., nel porre la regola inderogabile secondo cui i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso, con la conseguenza che è nullo per frode a detto precetto (art. 1344 cod. civ.) il patto che contempli, in aggiunta all'obbligo di pagare l'indennità di mancato preavviso, una clausola penale a carico del solo agente che si renda inadempiente all'obbligo di dare preavviso.

In tema di rapporti contrattuali di durata, l'esercizio di diritti potestativi attribuiti dalla legge o dal contratto ad una delle parti produce immediatamente la modificazione della sfera giuridica dell'altra parte, senza che sia configurabile, neppure in base al principio di correttezza e buona fede, un obbligo di preavviso, in difetto di limitazioni in tal senso previste dalla fonte attributiva del potere. (Nella specie, relativa ad una pattuizione, intervenuta nel caso dello svolgimento di un rapporto di agenzia, che aveva comportato l'affidamento all'agente dell'incarico aggiuntivo di supervisore dell'attività di altri agenti, riservando alla proponente la titolarità del potere sia di conferimento sia di revoca del detto incarico, la S.C: ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la liceità della revoca immediata dell'incarico stesso, senza che un obbligo di preavviso potesse scaturire dai precetti di correttezza e buona fede).

Commentari3

  • 1Wikilabour
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021

  • 2Contratto di agenzia
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021

    Scheda sintetica Il contratto di agenzia è disciplinato dal Codice civile art. 1742 e successivi, oltre che dagli Accordi collettivi economici sottoscritti con le organizzazioni sindacali. La normativa nazionale è stata da ultimo modifica in modo rilevante nel 1999, per renderla compatibile con quella comunitaria (Direttiva n. 86/653/CEE) Si tratta di un contratto, che deve essere provato per iscritto, con cui una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra (preponente) la conclusione di contratti in una zona determinata. L'incarico di promuovere comprende l'analisi attenta della zona assegnata, l'individuazione dei possibili interessati, la conduzione …

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  • 3| Filodiritto
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 15 gennaio 2007
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/11/2006, n. 24274
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24274
Data del deposito : 14 novembre 2006

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