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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 22/07/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SAVONA In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 754 /2024 tra
(C.F. ) nato ad [...] il giorno 23.02.1954 e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in AL (CN) C.so Torino n. 10 presso lo studio dell'Avv. Fabio Franco (C.F.: ) dal quale è rappresentato C.F._2 e difeso per procura in atti.
- attore
, (CF: nato a [...] il [...] residente in Parte_2 C.F._3 Calice Ligure, Calice Ligure (SV) Loc. Cà de Raimondi n. 13 ed ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in Savona, Via Paleocapa 10/5 presso lo studio dell'Avv. Simona POGGI (CF: ), casella postale Pec Simona.poggi@ordineavvo c atisv.it , n C.F._4 fax 0198487899 del foro di Savona, che lo difende e rappresenta in virtù di mandato in atti,
- convenuto
, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, Controparte_1 codice fiscale e Registro Imprese di Treviso n. partita IVA n. , capitale P.IVA_1 P.IVA_2 sociale interamente versato di euro 1.618.628.450,00-, società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico
[...] ed appartenente al Gruppo iscritto al n. 026 dell'Albo dei Gruppi Controparte_2 CP_1 Assicurativi, in persona dei procuratori dott. e dott. , con Controparte_3 Controparte_4 L'Avv. Patrizia De Nardi (C.F. - p.e.c. C.F._5
, che la difende e rappresenta in virtù di mandato in atti Email_1
- convenuta
Oggetto: sinistro stradale.
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Controparte_5
“Contrariis reiectis, piaccia all'Ill.mo Tribunale,
- previa ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio e testi dedotti sub 30 e 31 di memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 03.10.2024;
1 - dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva colpa e responsabilità del conducente della Renault Twingo GE536FZ e per l'effetto condannare i convenuti e CP_6 in persona del legale rappresentante pro tempore in solido tra loro al Controparte_1 pagamento in favore dell'attore della residua somma di euro 60.727,45 (euro 117.727,45 – euro 57.000,00 già percepiti) per lesioni più euro 6.618,57 per rimborso spese legali stragiudiziali per complessivi euro 67.346,02 o veriore somma, anche in supero, in corso di causa accertanda. Oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro (08.07.2022) al saldo. Con il favore delle spese ed onorari di causa, CTU e CTP.”
Controparte_1 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
- Accertarsi e dichiararsi che l'importo di € 57.000,00 già liquidato da in favore Controparte_1 del sig. a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale Parte_1 de quo è integralmente satisfattivo dei diritti risarcitori dell'attore e che pertanto null'altro si considera dovuto.
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio (comprese I.V.A. e C.P.A., spese generali nella misura di legge e tasse di registrazione di sentenza), con espressa richiesta di applicare l'aumento del compenso nella misura del 30%, come previsto dall'art. 4 c. 1 bis del D.M. n. 55/2014.
- Limitare l'eventuale onere risarcitorio della Compagnia entro l'importo previsto dalla previsione di polizza e precisamente entro il limite di € 8.000.000,00 per sinistro, di € 8.000.000,00 per persone, di € 8.000.000,00 per cose.
CP_6
“Piaccia al Giudice Ill.mo reiectis adversiis
- in via principale respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto;
- in via subordinata accertate e dichiarare il diritto del Signor al risarcimento del danno Pt_1 nella misura e nei limiti di cui alla CTU Dott. del 22/02/2025; Per_1
- in ogni caso accertare e dichiarare l'esistenza di un obbligo di garanzia e manleva da parte della nei confronti del Signor e conseguentemente porre Controparte_2 Parte_2 l'eventuale risarcimento di ogni danno subito dal Signor in conseguenza del Parte_1 sinistro stradale del 08/07/2022 per cui è causa ed ogni ulteriore spesa ad esclusivo carico di con sede in Mogliano Veneto, Via Marocchesa n.14, codice fiscale e Controparte_1 p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore compagnia assicuratrice per la P.IVA_3 responsabilità civile del veicolo di proprietà e condotto dal Signor Parte_2
- con vittoria di onorari, diritti e spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE A. L'attore riferisce che in data 08.07.2022 alle ore 07.20 circa a Pietra Ligure (SV, mentre percorreva Corso Italia con direzione ponente-levante in sella alla sua bicicletta, giunto all'altezza dei Bagni Il Gabbiano veniva tamponato dalla Renault Twingo tg. GE536FZ di proprietà e condotta dal sig. che procedeva nella stessa direzione di marcia. CP_6 In seguito all'urto riportava gravi lesioni e veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Corona di Pietra Ligure ove gli veniva diagnosticata: “ampia perdita di sostanza del polpaccio sinistro. Frattura traumatica di L2. Sospetto frattura di omero destro”. Seguiva un lungo itinerario terapeutico all'esito del quale permanevano in capo all'esponente esiti dannosi
2 permanenti in misura pari al 25%, certificati nella relazione del medico legale del dott. Per_2
prodotta in atti.
[...] Dopo l'incidente a seguito delle conseguenze lesive dello stesso e del trauma subito, l'esponente cessava qualsiasi attività sportiva esercitata con la bicicletta in compagnia di un gruppo di amici, con i quali percorreva 5-6000 km all'anno. Egli, inoltre, a causa delle lesioni riportate nel sinistro non può più svolgere le attività sportive della pallapugno e del tennis che esercitava a giorni alterni presso lo sferisterio di e presso il Tennis Club di AL. Per_3
nella sua qualità di assicuratrice per la RCA della Renault Twingo tg. Controparte_1 GE536FZ, riconosceva il pregiudizio materiale consistente nei danni subiti dalla bicicletta e dal vestiario mediante corresponsione della somma di euro 3.820,00, senza tuttavia rimborsare le spese legali conseguenti all'intervento del legale. L'assicurazione, inoltre, inviava al sig. un'offerta per le lesioni personali di € 57.000,00, Pt_1 che il danneggiato tratteneva a mero titolo di acconto sul maggior danno sofferto, ancora una volta senza rimborsare le spese legali conseguenti all'intervento del legale. Ritenuto insufficiente il risarcimento ricevuto, l'attore conveniva il giudizio nonché Controparte_1 il danneggiante sig. CP_6
Il Sig. si costituiva non contestando il fatto storico a base della domanda attorea. In CP_6 relazione alla quantificazione del danno, al contrario, rilevava che “non sussistono nel caso de quo i presupposti per il richiesto aumento per la personalizzazione del danno, peraltro nella misura massima riconosciuta dalla legge, vale a dire il 30%. Secondo orientamento della Corte di cassazione, infatti, la personalizzazione del danno può essere riconosciuta solo laddove sussistano
“postumi peculiari, non ordinari e di particolare gravità per le sofferenze inflitte al danneggiato” (Cassazione civile sez. III, 25/01/2024, n.2433) fattispecie che non sembra essersi verificata nel caso quo”; il tutto con la conseguenza che dovrebbe ritenersi esaustivo l'importo già versato dall'assicurazione.
Sulla medesima linea si attestava la difesa di la quale, condividendo la tesi Controparte_1 dell'assenza dei presupposti per la personalizzazione del danno, con la precisazione che la quantificazione del danno biologico in € 57.000,00 costituisce il risultato della valutazione medico legale effettuata dal proprio fiduciario “Dr. (doc 14 – Persona_4 Controparte_7 per nomina fiduciario) il quale in data 05.05.2023, effettuava perizia medico legale riscontrando una percentuale di IP del 18% con un'inabilità temporanea totale per 8 gg, parziale al 75% per 10 gg, parziale al 50% per 90 gg, parziale al 25% per 30 giorni (doc. 15 – perizia del medico legale
”. Ad ogni buon conto la Compagnia si rivolgeva anche ad un secondo esperto in medicina CP_1 legale in persona della dott.ssa la quale confermava la prima valutazione. Persona_5 Con riferimento alla richiesta di rimborso delle spese legali asseritamente sostenute nella fase stragiudiziale per un importo pari ad € 6.618,57, ne contestava “la legittimità, la debenza oltre che l'eccessivo ammontare. Le spese di assistenza legale stragiudiziale, infatti, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione (pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi) è soggetta agli oneri della domanda, della allegazione e della prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Inoltre: “Tali spese sono risarcibili solamente se necessarie e sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l'ordinaria diligenza con la conseguente applicazione dell'art. 1227 comma 2 c.c.”. (Tribunale Taranto sez. III, 23/03/2022, n.737). Ai fini del riconoscimento di tale voce di danno è, dunque, necessaria una puntuale attività di allegazione e prova, nonché - ovviamente - la necessità che siffatte spese siano state effettivamente sostenute e, in ogni caso, che siano state necessarie e non spropositate. Quanto alla prova degli esborsi giova richiamare sul punto la sentenza n. 15732/2022 con la quale la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d'Appello di rigettare la domanda di riconoscimento delle spese legali stragiudiziali affermando, tra le altre cose, che “appare corretta la decisione di merito laddove (…) ha ritenuto,
3 soprattutto, che manchi la prova da parte del ricorrente di aver sostenuto un effettivo esborso corrispondente all'importo del quale chiede la rifusione ai danneggianti a titolo di danno emergente”. Nel caso di specie, non vi è prova di esborsi a titolo di competenze legali per la fase stragiudiziale. Controparte produce solo la fattura che, tuttavia, è un atto formato unilateralmente. Chiunque può emettere fattura senza essere condizionato dalla volontà del soggetto destinatario. Per tale ragione tale documento non è idoneo a dimostrare l'esistenza di un credito”.
*****
B. La causa è stata istruita a mezzo CTU medico legale affidata al dott. , il quale Persona_6 riferisce quanto segue:
“Sulla base degli elementi documentali, anamnestici, soggettivi ed obiettivi esposti in precedenza e in assenza di osservazioni dei Sig.ri CCTTPP si risponde ai quesiti dell'Ill.mo Sig. Giudice Istruttore nei termini seguenti: 1. Il Sig. , a seguito dell'incidente stradale occorsogli il 08/07/2022, riportava Parte_1 le lesioni personali di cui al “Giudizio Diagnostico M-L”. Tali lesioni sono causalmente correlabili con le modalità dell'evento traumatico e con l'elevata entità lesiva dello stesso che ha agito, altresì, su un soggetto portatore di preesistente lombo- discoartrosi nonché di grave artrosi del gomito destro e alterazioni tendinosiche della CDR omolaterale in destrimane. Per quanto riguarda le terapie eseguite si rappresenta che la frattura somatica amielica di L2 è stata trattata, conservativamente, mediante immobilizzazione con uso protratto di busto CAMP C35 mentre la lesione al polpaccio sinistro con vasta perdita di sostanza (cute e strutture vascolo- muscolari) è stata emendata chirurgicamente;
peraltro, dopo la dimissione dal nosocomio , Per_7 sono state praticate plurime medicazioni ambulatoriali c/o la ASL CN2 protrattesi fino al 05.08.2022. Quindi, ad oggi, le suddette lesioni sono clinicamente stabilizzate, cioè non più suscettibili di prevedibile miglioramento/aggravamento.
2. circa il presente quesito appare ben sostenibile che, nel momento dell'insorgere delle lesioni, preesisteva a carico della colonna lombare un quadro artrosico pluridiscopatico strumentalmente accertato dall'indagine Rx in atti. Appare altresì credibile quanto riferito dal ricorrente circa l'attuale sintomatologia algico- disfunzionale a carico della gamba e piede di sinistra e colonna lombare tale da non consentirgli più di espletare gli sport amatoriali della palla pugno, bicicletta, tennis e nuoto.
3) per le motivazioni ampiamente esposte nel paragrafo delle “Considerazioni M-L” la durata dell'inabilità temporanea conseguita alle lesioni di cui al Giudizio diagnostico ML, relativamente all'incapacità di attendere alle normali manifestazioni della vita personale e di relazione (danno biologico temporaneo), merita di essere quantificata in complessivi gg. 150 (centocinquanta) così suddivisi: gg. 20 (venti) di ITT (dei quali gg. 9 di ricovero e i successivi di convalescenza post- ricovero); gg. 10 (dieci) ITP 75%; gg. 80 (ottanta) ITP 50% e ulteriori gg. 40 (quaranta) ITP 25% per ultimazione visite specialistiche e indagini strumentali.
4) Sussistono, nel complesso, verosimili disturbi soggettivi, rilevanti esiti estetici a carico della gamba sinistra, postumi anatomo-algico-disfunzionali al ginocchio e vieppiù alla tibio-tarsica di sinistra nonché della colonna lombare attualmente stabilizzati e tali da determinare menomazioni permanenti globalmente valutabili, come parcellarmente esposto nel successivo quesito, nella misura del 20 (venti)% come danno biologico permanente. IS 6) sulla base di quanto riferito nell'anamnesi si ritiene che i postumi permanenti relativi alle descritte lesioni incidano negativamente sull'esercizio delle abituali attività non lavorative del p. e sulla sua vita di relazione per quanto concerne la riferita ma non verificata impossibilità di espletare a titolo ludico-ricreativo gli sport della palla pugno, tennis, nuoto e bicicletta.
4 7) al fascicolo attoreo sono allegate spese mediche che, ai fini del rimborso, sono di seguito computate: a) tickets sanitari ASL CN2 per prestazioni diagnostico-strumentali-laboratoristiche, medicazioni, visite specialistiche e acquisizione cartella clinica per complessivi € 135,40; b) scontrini acquisto farmaci e prodotti di medicazione ad uso topico per complessivi € 404,83; c) ricevuta ticket RMN spalla destra di € 36,15; d) ricevuta acquisto busto CAMP C35 di € 280,oo; per un totale globale rimborsabile di € 856,38. IS 10) come riportato al precedente punto 9) delle risposte ai quesiti al momento dell'incidente stradale del 08.07.2022 il Sig. aveva 68 anni di età e quindi non risulta che lo stesso Pt_1 svolgesse alcuna attività produttiva di reddito”.
Sulla scorta di tali valutazioni, che non vi è motivo di disattendere, il calcolo del danno biologico, permanente e temporaneo, verrà effettuato sulla scorta delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano 2024 che la Cassazione ha da tempo indicato come riferimento a livello nazionale (cfr. ex multis Cass. sentenze nn. 12408/2011 e 3802/2015).
Per migliore comprensione si riportano di seguito le esplicazioni diramate in data 4.6.2024 dall'osservatorio sulla giustizia civile di Milano circa i criteri sottesi all'elaborazione delle tabelle:
“Giova ripercorrere brevemente l'evoluzione delle Tabelle milanesi. Le Tabelle milanesi utilizzate prima delle sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazione dell'11.11.2008:
➢ individuavano valori “standard” di liquidazione del c.d. danno biologico, parametrati alla gravità della lesione alla integrità psico-fisica e alla età del danneggiato;
➢ prevedevano poi la liquidazione del c.d. “danno morale” in misura variabile tra 1/4 e ½ dell'importo liquidato a titolo di danno biologico;
➢ prevedevano altresì la c.d. personalizzazione del danno biologico, con aumento fino al 30% dei valori “standard”, in riferimento a particolari condizioni soggettive del danneggiato. A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, all'esito di varie riunioni cui hanno partecipato magistrati della Corte e del Tribunale di Milano e numerosi avvocati, ha rilevato l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e ha constatato l'inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non patrimoniale. Ha proposto quindi la liquidazione congiunta:
➢ del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari,
➢ del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di:
➢ c.d. danno biologico “standard”,
➢ c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico,
5 ➢ c.d. danno morale. Per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta, si è poi fatto riferimento all'andamento dei precedenti degli Uffici giudiziari di Milano, e si è quindi pensato:
➢ a una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo- funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva);
➢ a una percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi -onde consentire un'adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare:
o sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali;
lesione al "dito del pianista dilettante"),
o sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino;
specifica penosità delle modalità del fatto lesivo), ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori minimi e massimi, in relazione a fattispecie eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti. La versione finale delle Tabelle -varata nella riunione dell'Osservatorio del 28 aprile 2009- segue ed innova l'impianto delle precedenti tabelle quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, in particolare:
➢ individuando il valore del c.d. “punto”, partendo dal valore del “punto” delle Tabelle precedenti (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato - in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva” - di una percentuale ponderata:
- dall'1 al 9% di invalidità l'aumento è del 25% fisso,
- dal 10 al 34 % di invalidità l'aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%,
- dal 35 al 100% di invalidità l'aumento torna ad essere fisso al 50%, così tenendo conto del fatto che, a partire dal 10% di invalidità, in concreto le liquidazioni giurisprudenziali ante 11.11.2008 si sono costantemente attestate intorno ai valori più alti della fascia relativa al c.d. danno morale, secondo le tabelle all'epoca in uso parametrato tra un quarto e la metà del valore di liquidazione del c.d. danno biologico,
➢ prevedendo inoltre percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d. personalizzazione. È opportuno ricordare che la Tabella costituisce la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto fatti illeciti che sono, di regola, penalmente irrilevanti ovvero integrano gli estremi di un reato colposo. Laddove, invece, ricorrano tutti i presupposti per ravvisare la sussistenza di un reato doloso ovvero altri elementi eccezionali, il giudice deve aumentare o ridurre l'entità degli importi previsti in Tabella, in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta (Cass. sent. n. 12408/2011). Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nella liquidazione del danno biologico (ma lo stesso vale anche per la liquidazione del danno da perdita o grave lesione del rapporto parentale) conseguente a rapina, sequestro di persona, percosse, violenza sessuale, ecc. Infatti, senza aderire alla tesi del c.d. “danno punitivo” (nettamente smentita dalla sentenza Cass. Sez. U. n. 15350/2015 e ben circoscritta dalla
6 recente sentenza Cass. Sez. U. n. 16601/2017) è indubbio che, nelle ipotesi menzionate, sia (di regola) maggiore l'intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima primaria o secondaria”
... IS ... A seguito dell'orientamento giurisprudenziale delle sentenze di San Martino 2008, l'Osservatorio, nelle edizioni dal 2009 al 2018, ha proposto una liquidazione congiunta anche del danno non patrimoniale da inabilità temporanea, inclusiva delle componenti del “danno biologico” (ora definito
“danno dinamico-relazionale”) e del c.d. “danno morale temporaneo” (ora definito “danno da sofferenza soggettiva interiore”).
... IS ... Si propone quindi, come nelle precedenti edizioni:
➢ una forbice di valori monetari, con un valore standard ed un valore denominato “aumento personalizzato”;
➢ il valore standard è stato ottenuto partendo dall'importo indicato nell'edizione 2018 (aggiornato all'1.1.2021 e poi all'1.1.2024): con la nuova veste grafica si esplicitano i valori monetari corrispondenti alla componente dinamico-relazionale ed alla componente da sofferenza soggettiva interiore di regola presumibile (quest'ultima determinata nella misura del 25% del danno dinamico- relazionale, come in tutte le edizioni precedenti delle Tabelle);
➢ quanto al valore massimo della forbice, come nelle passate edizioni, lo stesso si ottiene aumentando il valore standard fino al 50%, in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto meritevoli di un aumento”.
Giova precisare che nel caso specifico deve convenirsi con i convenuti circa l'assenza di prova circa la sussistenza di aspetti dinamico-relazionali di natura eccezionale che già non siano ricompresi nella quantificazione base: la diminuita possibilità di praticare sport di elezione, in effetti, costituisce un evento costantemente connaturato al danno alla persona, cosicché esso è già ricompreso nella determinazione del valore del punto base
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 68 anni Percentuale di invalidità permanente 20% Punto danno biologico € 3.809,75 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 36%) € 1.371,51 Punto danno non patrimoniale € 5.181,26
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 80
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40
Danno biologico risarcibile € 50.670,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 68.911,00
Invalidità temporanea totale € 2.300,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 862,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 4.600,00
7 Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.150,00 Totale danno biologico temporaneo € 8.912,50
Spese mediche € 856,38
Totale generale: € 78.679,88
Tenuto conto dell'acconto di € 57.000,00 già ricevuto il credito residuo spettante all'attore ammonta ad € 21.679,88.
Sulla somma così determinata, costituente debito di valore, vanno calcolati gli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 cc e la rivalutazione monetaria secondo i criteri stabiliti da ultimo da Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023: “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente”.
Quanto al rimborso delle spese legali stragiudiziali sostenute dall'attore occorre richiamare quanto affermato da Cass. SS.UU n. 16990/2017 in motivazione, ove si legge che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. «L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. «Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie» (enfasi aggiunta). «Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande”.
Conforme: Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020 (“le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto
8 alle spese processuali vere e proprie;
pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio”) e Cass. 15732/2022.
In sintesi, il rimborso delle spese legali stragiudiziali è retto dai seguenti principi:
1. Domanda espressa di parte;
2. Prova del pagamento
3. Necessaria liquidazione secondo le tariffe forensi
4. Concreta utilità, nel senso che “la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso” (cfr. supra SS.UU.) Nel caso di specie risultano rispettati i primi due punti, non invece il terzo ed il quarto.
Ed invero, alla luce della quantificazione del danno riconosciuto all'attore (cfr. supra) la valorizzazione dell'attività stragiudiziale secondo le tabelle forensi condurrebbe ad un importo ben inferiore a quello fatturato dall'Avv. Gallo1.
Questi, del resto, a quanto risulta dagli atti è intervenuto solo successivamente alla già avvenuta spontanea liquidazione dell'acconto da parte di e solo per annunciare l'insufficienza di CP_1 quanto pagato e l'intenzione di adire le vie legali per il residuo2: non pare dunque che tale intervento abbia in qualche modo avuto rilevanza “ai fini di una più pronta definizione del contenzioso”. 1 Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Stragiudiziale - Artt. 1 - 3 e 18 - 27 D.M. 55/2014
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: assistenza stragiudiziale
Valore dell' affare: da € 26.001 a € 52.000
Compenso, valore medio: € 2.410,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 2.410,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 361,50
Cassa Avvocati ( 4% ) € 110,86
Totale imponibile € 2.882,36
IVA 22% su Imponibile € 634,12
totale € 3.516,48 2
9 Nulla pertanto verrà riconosciuto a tale titolo.
Le spese di lite vengono interamente compensate stante la reciproca soccombenza.
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PQM
Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG 754/2024 così decide:
1. In parziale accoglimento della domanda accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva colpa e responsabilità del conducente della Renault Twingo GE536FZ e per l'effetto condanna i convenuti e in CP_6 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore in solido tra loro a pagare in favore di la somma onnicomprensiva – ulteriore rispetto all'importo già versato da Controparte_5
- di € 21.679,88 oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, cod. civ. ed Controparte_1 oltre rivalutazione monetaria, il tutto da calcolarsi come indicato in motivazione in ossequio a Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023; 2. Accerta e dichiara l'esistenza di un obbligo di garanzia e manleva da parte della
[...] nei confronti del Signor in relazione al punto che Controparte_2 Parte_2 precede.
3. Spese di lite interamente compensate.
Savona, 22.7.2025 Il Giudice Stefano Poggio
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