Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/04/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 2 aprile 2025, ha pronunciato nella causa iscritta n. R.G. 1721/2024 la seguente S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1
Giampaolo, con cui elettivamente domicilia in Bovalino (RC), al vico I Crotone 25, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Tripodi, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Sbarre Superiori n. 42, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: indennità chilometrica
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 4 aprile 2024, il ricorrente in epigrafe agiva al fine di ottenere la corresponsione dell'indennità chilometrica, dovuta in misura differenziale rispetto a quanto già corrisposto, per la distanza percorsa con il mezzo proprio dal centro di raccolta al cantiere dove espleta attività lavorativa ai sensi e nella misura determinata dall'art. 54 del C.C.N.L. vigente (2021/2024) per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. Nello specifico, esponeva:
- di essere alle dipendenze di (ente ) con Controparte_1 CP_2 qualifica e mansioni di operaio di IV° livello retributivo C.C.N.L. di settore per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria;
1
- che al rapporto di lavoro de quo risultano applicabili le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro privatistico, e nello specifico per gli effetti dell'art. 7 bis, D.L. n. 120/2021, convertito in Legge n. 155/2021, intitolato “Contratti relativi agli addetti ai lavori agricoli e forestali”;
- che, con Decreto Dirigenziale n. 5348 del 17.05.2022, il Dirigente Generale
[.. dell' Parte_2 Controparte_3
, decretava di prendere atto della stipula del nuovo C.C.N.L. Parte_3
2021/2024 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico- agraria e che la sua applicazione trovava utile copertura sulle risorse iscritte ai capitoli U0223320201 e U0223321101 del Bilancio regionale, previste con il Piano Attuativo di Forestazione 2022 ed accertate con D.G.R. n. 94 del 21.03.2022;
- che, dunque, secondo quanto disposto dall'art. 54 del C.C.N.L. menzionato, rubricato “Centro di Raccolta – Mezzi di Trasporto – Rimborso Chilometrico”, all'operaio idraulico forestale che utilizza il mezzo di trasporto proprio per raggiungere il luogo di lavoro deve essere riconosciuto un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per km percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro;
- che, nonostante ciò, l' provvedeva al pagamento del Controparte_1 rimborso chilometrico in busta paga non secondo i criteri dettati dall'art. 54 del C.C.N.L. di riferimento, bensì in base a quanto previsto dal C.I.R.L. 2008/2011, che all'art. 7, rubricato “Indennità chilometrica e mezzi di trasporto”, ha introdotto un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza (pari ad € 18,50 al giorno per la fascia di appartenenza “percorsi superiori oltre km 120”). Tanto premesso sosteneva -ferma restando la netta scelta del legislatore in materia nonché la presa d'atto, sul punto, della con D.G.R. n. Parte_2
94/2022- che l' resistente avesse commesso un errore interpretativo CP_1 nell'applicare l'art. 7 del C.I.R.L 2008/2011 per gli addetti alla sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria che, quantomeno a far data dall'approvazione del nuovo C.C.N.L., non avrebbe potuto trovare spazio applicativo alcuno, la norma, riferendosi ad un istituto distinto, quello delle missioni e trasferte, rispetto all'indennità chilometrica rivendicata e derogata dalla contrattazione di secondo livello, richiamando in tal senso anche alcuni orientamenti della Suprema Corte, in tema di rapporto tra C.C.N.L. e C.I.R.L con riguardo all'indennità citata. Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di: “accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, il diritto dell'odierna parte ricorrente di vedersi rimborsato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 ccnl vigente, della somma pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento della somma di Controparte_1
2 euro 12.717,47, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, con ogni conseguenza di legge”; vinte le distraende spese di lite. Si costituiva in giudizio la resistente che, evidenziando Controparte_1 la propria natura di ente pubblico non economico e, quindi, l'applicabilità del d.lgs. n. 165/2001 rispetto al personale addetto alla sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, eccepiva l'inapplicabilità dell'art. 54 del C.C.N.L. indicato atteso che, a dispetto della previsione legislativa di cui all'art. 7 bis, D.L. n. 120/2021, conv. con mod. in L. n. 155/2021, l'indennità chilometrica rientrerebbe nella materia dell'ordinamento civile e, in specie, sotto la disciplina dell'art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, per effetto del quale non operano nei confronti del personale contrattualizzato le disposizioni di legge e di contrattazione collettiva che prevedono il rimborso delle spese sostenute dal dipendente autorizzato a servirsi, per la trasferta, del mezzo proprio. Rilevava, inoltre, come nel Piano Attuativo di Forestazione del 2022 non fosse stata prevista una specifica voce economica per l'indennità chilometrica bensì una copertura finanziaria generale per il costo della manodopera, compresa l'indennità chilometrica. Nello specifico, deduceva che il rimborso chilometrico pari ad un quinto del costo della benzina eventualmente richiesto da tutti gli operai dell'Ente, pari a circa 3.300 unità, a fronte di quello previsto e corrisposto calcolato con il criterio dei parametri a fasce pari ad € 5.700.000, avrebbe determinato un costo complessivo compreso tra € 11.700.000 e € 15.700.000, con conseguente impossibilità di una copertura finanziaria, nel rispetto della normativa vigente inderogabile di contenimento della spesa della Pubblica Amministrazione (d.lgs. 165/2001 e al D.L. 78/2010). Rappresentava, infine, che il decreto dirigenziale della Giunta regionale n. 5348, che avrebbe attestato -secondo la tesi prospettata dal ricorrente- la copertura finanziaria dell'indennità chilometrica basata sul quinto del costo della benzina, è stato emesso in data 17.05.2022, ossia successivamente alla delibera di Giunta regionale n. 94 del 21.03.2022 con la quale è stato approvato il piano attuativo di forestazione dell' Controparte_1
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******* Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
Si ritiene, invero, di aderire all'orientamento seguito da questo Tribunale in cause di contenuto identico ed analogo, proposte da altri lavoratori dell' CP_1 resistente, costituenti precedenti conformi, alla cui diffusa motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Sent. n. 389/2025; n. 269/2025; n. 133/2025; n. 1143/2024).
3 Come anticipato, l'odierna domanda attiene all'accertamento del diritto alla corresponsione, per gli anni 2021(da settembre a dicembre), 2022 e 2023(fino a ottobre), dell'indennità monetaria a titolo di rimborso chilometrico prevista dall'art. 54, comma 1, del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. In via preliminare, appare opportuno osservare come alcun dubbio sussista sulla connotazione sostanzialmente pubblicistica della resistente Controparte_1
(ente pubblico non economico regionale) che, in disparte l'apparente natura giuridica privatistica, è caratterizzata da profili funzionali di rilievo pubblicistico tali da renderla in senso teleologico orientata al perseguimento degli interessi pubblici propri, in ambito forestale, dell'ente di riferimento, ovvero la Parte_2
Ferma restando, com'è noto, l'inapplicabilità nell'ambito del pubblico impiego privatizzato della contrattazione collettiva privata, occorre rilevare come, di recente, nel settore idraulico forestale, il legislatore sia intervenuto, all' art. 7 bis, D.L. n. 120/2021, conv. in L. n. 155/2021, disponendo - contrariamente al principio esposto, seppur in presenza di determinate condizioni - l'applicabilità del C.C.N.L. degli addetti ai lavori agricoli e forestali anche ai dipendenti assunti in tale settore dalle pubbliche amministrazioni. Infatti, con l'art. 7 bis citato, rubricato “Contratti relativi agli addetti ai lavori agricoli e forestali”, il legislatore ha disposto che “Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratto di diritto privato dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni”. In forza di tale disposizione, in data 09.12.2021, presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in Roma, è stato siglato, con validità ed efficacia per il quadriennio 2021/2024, il rinnovo del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria scaduto il 31.12.2012.
Orbene, in primo luogo, occorre chiarire quale sia la disciplina applicabile rispetto all'erogazione dell'emolumento rivendicato dal ricorrente, ovvero all'indennità spettante al lavoratore per i chilometri percorsi ai fini del raggiungimento del cantiere distante dal centro di raccolta, sede di servizio. A tal fine, secondo la resistente, rientrando i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, come quello di specie, nel perimetro normativo del d.lgs. 165/2001, alcuno spazio operativo avrebbero i C.C.N.L. di diritto privato.
4 Nello specifico, l' resistente ha sostenuto, richiamando i principi sanciti CP_1 dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 190/2022), che con riferimento ai profili privatistici di regolazione dei rapporti di lavoro la “[…] disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia “ordinamento civile”, attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera I), Cost. (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019) e che investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro…. Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004)”. Soffermandosi sull'obbligatorietà dell'applicazione dei principi sanciti dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 165/2001, ha altresì osservato che secondo l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Corte Cass. n. 108/2023) “la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e, dunque, salva espressa e previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs n. 165/2001[…]”. Pertanto, rientrando l'indennità chilometrica nella materia dell'ordinamento civile, l'emolumento rimarrebbe regolato dalla legge, al punto da non poter essere riconosciuto ai sensi dell'art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010.
La doglianza risulta infondata per plurime ragioni tra le quali, in primis, figura senza dubbio la riserva di legge, citata dalla stessa Suprema Corte, idonea a dettare uno schema regolatorio alternativo in punto di disciplina dei profili economici del rapporto di lavoro. Ebbene, posto che appartiene ad una scelta legislativa l'applicazione di un C.C.N.L. di diritto privato, come accaduto nel caso de quo, giova nondimeno osservare, quanto alla materia normata dall'art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010, che la disposizione afferisce, in generale, alle indennità di missione dei dipendenti pubblici, ovvero ad emolumenti ontologicamente diversi da quello rivendicato che, non presupponendo affatto lo svolgimento di una missione, coincidono con il quantum economico da riconoscersi al dipendente per il raggiungimento del luogo di lavoro dal centro di raccolta. Infine, occorre altresì sottolineare la contraddittorietà dell'assunto difensivo di parte resistente allorché si consideri che, quale punto di riferimento normativo per la corresponsione dell'indennità chilometrica rivendicata, è stato sempre considerato il C.I.R.L. per gli addetti alla sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, ovvero una fonte negoziale di diritto privato. Infatti, l' ha sostenuto la costante e attuale utilizzazione dell'art. 7 del CP_1
Contratto Integrativo Regionale di Lavoro 2008/2011, rubricato “Indennità chilometrica e mezzi di trasporto”, che regola un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza.
5 Tra l'altro, neppure può ritenersi che tale norma del C.I.R.L., possa continuare ad applicarsi in luogo di quella invocata di cui all'art. 54 del C.C.N.L. citato, che - come anticipato - disciplina il rimborso chilometrico, prevedendo nel dettaglio che
“L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti. Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori. L'individuazione del centro raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l'economicità dell'azienda. Qualora l'azienda non provveda a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro. Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto, l'orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei mezzi medesimi. In virtù di quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico di cui al 4° comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”. Tale possibilità è esclusa dalla previsione di cui all'art. 2 del medesimo C.C.N.L. che esclude dalla contrattazione decentrata le materie già disciplinate a livello nazionale (“resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL”), elencando in modo tassativo le materie delegate alla contrattazione decentrata (“Le materie rinviate alla competenza del CIRL sono pertanto esclusivamente le seguenti”), tra le quali compare il “trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16)”. La missione e le trasferte costituiscono istituti non assimilabili all'istituto volto a compensare i lavoratori degli esborsi necessari a recarsi quotidianamente sul posto di lavoro. Dirimente, ai fini della disciplina negoziale da applicare correttamente, appare dunque la scelta tra contrattazione nazionale collettiva e contrattazione decentrata le quali prevedono meccanismi di rimborso o, in generale, indennitari, notevolmente differenti. Sul punto, giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass., sez. lavoro, n. 6928/2023; n. 6926/2023; n. 2996/2023) che, delineando principi di diritto di indubbia estensibilità anche al caso di specie – contrariamente a quanto sostenuto dall' resistente – ha statuito che “Dalla sequenza delle CP_1 disposizioni appena riportate (art. 54 ed art. 16 C.C.N.L.), ed esattamente dal significato letterale delle parole usate e dai rinvii sistematici tra i diversi articoli del testo contrattuale, emerge come la materia delegata dal contratto nazionale a quello integrativo attenga alle “missioni e trasferte” di cui all'art. 16 cit, cioè ad un settore diverso rispetto a quello relativo “ai mezzi di trasporto” per il raggiungimento del posto di lavoro, oggetto dell'art. 15 e dell'art. 54 del c.c.n.l., quest'ultimo dedicato agli operai”.
6 Per la Suprema Corte “L'art. 2, comma 9 lett. f) e l'art. 16 del C.C.N.L. sono legati da un rapporto biunivoco, atteso che il primo include tra le materie delegabili alla contrattazione decentrate quella delle “Missioni e trasferte” e l'art. 16 riconosce alla contrattazione di secondo livello la facoltà di dettare una diversa disciplina su “Missioni e trasferte”. Ed ancora “Non solo quindi l'art. 2, comma 9, non include tra le materie delegabili al secondo livello di contrattazione quella relativa ai “mezzi di trasporto” per il raggiungimento del posto di lavoro, di cui all'art. 54 del c.c.n.l., ma neppure è plausibile, dal punto di vista letterale e logico, oltre che sistematico, interpretare l'espressione “diverse modalità di rimborso spese” contenuta nell'art. 2, comma 6 lett. f), come riferita al rimborso per l'uso del mezzo di trasporto privato in quanto quest'ultima disposizione richiama esplicitamente (tra parentesi) solo l'art. 16; inoltre, l'espressione “diverse modalità di rimborso spese”, che si trova nella lettera f), è identica a quella contenuta nel medesimo art. 16 che, appunto, dopo aver dettato la propria disciplina delle missioni e trasferte, ha previsto la possibilità per i contratti integrativi di stabilire “diverse modalità di rimborso spese”, cioè modalità di rimborso spese alternative rispetto a quanto dettato a livello nazionale. Né utili riferimenti si trovano nell'art. 7 del contratto integrativo. Quest'ultimo, infatti, nel disciplinare il rimborso forfettario per l'utilizzo del mezzo proprio al fine del raggiungimento del posto di lavoro, non richiama alcuna delega da parte del contratto nazionale né reca alcun riferimento all'art. 54 cit”. Sulla base delle suddette premesse la Suprema Corte ha concluso che: “In tale contesto, la precisazione contenuta nell'art. 54 c.c.n.l., comma 6 per cui il rimborso chilometrico di cui al comma 4 costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”, non basta a far ritenere che la disciplina dettata dal comma 4, ed i criteri di computo ivi previsti per il rimborso chilometrico spettante agli operai in caso di uso del mezzo proprio, potessero essere derogati dalla contrattazione decentrata, in assenza di qualsiasi previsione in tal senso nel c.c.n.l. e in ragione del carattere tassativo delle materie su cui, ai sensi dell'art. 2 cit. può esercitarsi la contrattazione di secondo livello”. In tal senso, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'indennità in parola possiede natura retributiva in quanto “erogata in misura fissa e continuativa, per la prestazione dell'attività lavorativa in zone di montagne o comunque distanti dal luogo di residenza dei lavoratori, per la predeterminazione in misura fissa, variante solo in relazione alla distanza del luogo di lavoro, calcolata in base ad un meccanismo che tiene conto del prezzo della benzina e del chilometraggio variabile a seconda della distanza dal luogo di lavoro” (cfr. Cass. Civile sez. lavoro n. 6928/2023, n. 6926/2023). In forza di tali condivisi principi di diritto, alla luce dell'art. 7 bis, D.L. 120/2021, è l'art. 54 del C.C.N.L. operai idraulico-forestali a doversi configurare quale fonte negoziale idonea a disciplinare le modalità di corresponsione dell'indennità rivendicata.
Tutto ciò premesso, quanto appena affermato non è, comunque, sufficiente ad accogliere la domanda attorea. A tal fine, infatti, assume portata immediatamente cogente la condizione posta dall'art. 7 bis citato, rappresentata “dai limiti di spesa previsti a legislazione vigente e dal rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni”.
7 In merito, poi, alla disciplina contrattuale, va detto che l'art. 1 del C.C.N.L. 2021/2024 dispone che “Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il CCNL, gli accordi regionali e provinciali, così come previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 8 settembre 2021 n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, si applicano nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni”. Sulla scia di tale condizione si è posto il Decreto Dirigenziale N. 5348 del 17.05.2022 (cfr. all. n. 4 ricorrente) con cui il Dirigente Generale dell'UOA della Regione Calabria “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo”, preso atto dell'intervenuta sottoscrizione, in data 09.12.2021, del C.C.N.L. dianzi indicato e della successiva trasmissione, in data 17.02.2022, del testo contrattuale all'indicata UOA ad opera della Conferenza delle Parte_2
Regioni e delle Province Autonome, ha altresì decretato che “l'applicazione del CCNL avrebbe trovato utile copertura sulle risorse iscritte ai capitoli U0223320201 e U0223321101 del Bilancio regionale, previste con il Piano Attuativo di Forestazione 2022 ed accertate con D.G.R. n. 94 del 21/03/2022”. Il menzionato decreto richiama la predisposizione degli stanziamenti economici necessari, previsti nel bilancio regionale, per l'attuazione degli istituti contrattuali ma al contempo è necessario considerare che, al momento della sua adozione, il Piano attuativo di Forestazione 2022 risultava già approvato in data 21.03.2022, cioè in data antecedente al decreto dirigenziale. Il fabbisogno finanziario di tale piano (utilizzando i capitoli U0223320201 e U0223321101 del Bilancio regionale) costituito esclusivamente dalle spese per il personale, era stato determinato utilizzando il criterio di calcolo forfettario (secondo l'art. 7 del C.I.R.L.) per stabilire le indennità da corrispondere ai lavoratori a titolo di rimborso delle spese di viaggio necessarie per raggiungere il luogo di lavoro. In sostanza, il decreto ha attestato la copertura nei limiti delle risorse già determinate e appostate in bilancio in forza di un Piano attuativo di forestazione elaborato sulla base anche di un calcolo forfettario dell'indennità oggetto di causa, oggettivamente meno oneroso del diverso criterio previsto dall'art. 54 del C.C.N.L., la cui applicazione quindi avrebbe l'effetto di determinare lo sforamento del tetto di spesa massimo, in palese violazione dell'art. 7 bis citato. La previsione di un limite massimo di risorse da destinare ad Controparte_1 rappresenta, dunque, un elemento ostativo al riconoscimento di un'indennità
[...] che risulterebbe comunque caratterizzata da una totale scopertura finanziaria. Né tale assunto può essere superato da un'analisi prognostica postuma in forza della quale l' resistente (e per essa la , essendo obbligata ab CP_1 Parte_2 origine a stanziare, alla luce dell'applicazione dell'art. 54 C.C.N.L., un quantitativo di risorse più elevato, dovrebbe essere condannata ex post alla corresponsione di tutte le differenze retributive richieste da ogni lavoratore. La tesi non tiene comunque in considerazione che la non era Parte_2 obbligata a recepire tutti gli istituti del C.C.N.L. in esame, ma -per disposizione
8 normativa ex art. 7 bis, D.L. n. 120/2021, conv. in L. n. 155/2021- solo quelli che le risorse pubbliche disponibili fossero state in grado poi di finanziare e sostenere concretamente nel rispetto del principio - di rilievo costituzionale - di pareggio del bilancio. L'approvazione in bilancio di un dato economico segna il momento definitivo di previsione e di esatta distribuzione delle risorse disponibili, così impedendo di rinvenire in altre poste patrimoniali la copertura necessaria per la corresponsione delle differenze retributive richieste.
Sulla base di tutto quanto sinora esposto, il ricorso non merita accoglimento.
La novità del caso scrutinato, unita alla particolarità, controvertibilità e complessità delle questioni giuridiche affrontate, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Reggio Calabria, 2 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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