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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 10/2025 RGA avverso la sentenza n. 342/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 1186/2023, pubblicata in data 07.12.2024 (notificata il 09.12.2024); avente ad oggetto: licenziamento per giusta causa;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 03.4.2025; promossa da:
, (C.F. ) nato in [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(RE), Via Bosa, 12, rappresentato e difeso dall' Avv. Paola Ferrari del Foro di Mantova, con Studio in
Pegognaga (MN), Via Curiel, 44 e con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura in atti;
- Appellante;
contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Luzzara (RE), Via Che Guevara, 28, ed ai fini della presente procedura domiciliata in Mantova, via Montanara e Curtatone, 99, presso lo studio dell'Avv. Arturo Strullato, come da procura in atti;
1 - Appellato;
udita la relazione della causa del Consigliere Alessandra Martinelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto,
[...] conveniva in giudizio la società “ , di cui era dipendente in qualità di Pt_1 Controparte_1 operaio, al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli il
26/06/2023 e per ottenere, in via principale, ex art.18 comma 4 L. 300/1970 la reintegra nel posto di lavoro nonché la condanna della convenuta al risarcimento del danno in misura pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, deducendo l'insussistenza del fatto contestatogli posto a fondamento del licenziamento e, comunque, la carenza di proporzionalità della sanzione applicata.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, il Giudice di I grado, tentata infruttuosamente la conciliazione, istruiva la causa anche in via orale e giungeva a discussione all'udienza del 24.09.2024, ad esito della quale emetteva sentenza di integrale rigetto delle domande del ricorrente, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
2. interponeva tempestivo appello, formulando un unico motivo con cui censurava Parte_1 la sentenza impugnata ritenendo l'erroneità della valutazione delle prove e comunque l'illogicità della motivazione, veicolando le difese già svolte in I grado circa l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto ed irregolarità della procedura di licenziamento, in particolare sotto il profilo della proporzionalità della sanzione applicata.
Si costituiva la società appellata la quale contestava recisamente le deduzioni avversarie, instando per il rigetto dell'appello in quanto ritenuto infondato.
3. Tanto premesso quanto allo svolgimento del processo in I grado, ritenuto di potere decidere sulla base degli atti di cui al fascicolo, ritiene la Corte che l'appello sia infondato per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che l'odierno appellante – dipendente operaio dell'appellata – veniva licenziato per giusta causa per avere partecipato ad una “rissa” avvenuta all'interno dei locali aziendali durante l'orario di lavoro, con il collega sig. nel pomeriggio del 25 maggio 2023. CP_2
Segnatamente, dalla lettera dell'8/06/2023 di contestazione dell'addebito redatta ai sensi del vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dell'art. 7 della Legge 300/1970, che ha preceduto la lettera
2 di licenziamento – redatta dopo avere valutato le giustificazioni offerte dal lavoratore - quanto all'infrazione contestata al lavoratore si legge quanto segue (cfr. doc. 3 fasc. I grado, parte ricorrente):
“[…] Premesso che il lavoratore, nello svolgimento delle proprie mansioni, deve prestare opera con costante diligenza, rispettando le direttive impartite dall'azienda, tenendo atteggiamenti improntati a correttezza ed educazione, rispettosi delle basilari norme comportamentali, evitando quindi modi importuni o peggio ancora offensivi;
Considerato che
la S.V. è stata oggetto di un procedimento disciplinare in data 23 giugno 2021 per rissa all'interno dei locali aziendali con il
Collega Sig. Persona_1
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO CON LA PRESENTE SIAMO A CONTESTARE
ALLA S.V. LA RISSA AVVENUTA ALL'INTERNO DEI LOCALI AZIENDALI DURANTE
L'ORARIO DI LAVORO CON IL COLLEGA SIG. NEL POMERIGGIO DEL CP_2
25 MAGGIO 2023.
Dopo svariati tentativi di accertamento, anche alla luce dei rispettivi periodi di assenza per infortunio legato all'evento, la dinamica non è risultata chiara poiché il fatto è avvenuto dietro la linea di produzione e pertanto non visibile dagli altri
Colleghi. Testimoni ad ogni modo riportano uno scontro verbale acceso da parte Vs. nei confronti del Collega in quanto siete passato appositamente davanti alla sua linea produttiva proferendo insulti e gestacci. Il Collega ha così reagito colpendoVi con tre schiaffi sul volto.
Fortunatamente i Vs. Colleghi presenti in produzione sono riusciti a separarVi prima che la S.V. potesse percuotere il
Collega con un pezzo di ferro che aveva brandito in risposta a tre schiaffi subiti.
Nel rispetto delle disposizioni di Legge Le vengono concessi cinque giorni di tempo, dal ricevimento della presente, per eventuali giustificazioni da produrre per iscritto.”
Ebbene, il compendio probatorio acquisito in primo grado - riesaminato in tale sede in ragione della specifica doglianza mossa dall'appellante circa l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di I grado - consente di ritenere acclarato il fatto posto a fondamento del provvedimento espulsivo, ritenendo inappuntabili le valutazioni di natura istruttoria e decisoria a cui è pervenuto il giudicante di prime cure.
Ed infatti, coerentemente con i principi di valutazione delle prove di cui all'art. 115 c.p.c., emerge come in sede di motivazione il Giudice di prime cure abbia posto in adeguato in rilievo gli esiti dell'attività istruttoria – puntualmente riportati (cfr. pagg.
4-5 della sentenza gravata) – con particolare valorizzazione della testimonianza resa da - capo reparto dipendente della società Testimone_1
- ritenuta di maggior peso probatorio sia in quanto proveniente da soggetto del Controparte_1 tutto estraneo alla contesa, sia in quanto maggiormente particolareggiata;
ed infatti, efficacemente il
3 giudice di prime cure, in piena aderenza alla genuine propalazioni del teste, ha rilevato come questi abbia: “…riferito che il giorno 25/05/2023, verso le ore 15.00/16.00, mentre stava passando con il muletto aveva visto e scendere dalle scale che portano all'ufficio del capo officina;
entrambi discutevano CP_2 Parte_1 animatamente nella loro lingua;
aveva allora parcheggiato il muletto e i toni tra i due erano diventati ancora più accesi;
aveva visto che si trovava dietro a dargli due sberle colpendolo in faccia;
e CP_2 Pt_1 CP_2 [...] erano scesi in fondo alle scale ed avevano iniziato a strattonarsi fisicamente;
era intervenuto e li aveva divisi a Pt_1 fatica;
Buongiorno gli aveva dato una mano a tenerli separati;
dopo averli separati aveva visto che Tes_2 Pt_1 aveva in mano un pezzo di ferro (di cui alla fotografia del doc. n. 5 di parte resistente) preso dalla scaffalatura a un paio di metri dalla scala;
quando li aveva divisi, non aveva il ferro in mano e aveva sull'avambraccio sinistro Pt_1 CP_2 una piccola perdita di sangue;
in precedenza a era stato cambiato il turno di lavoro perché c'erano stati problemi Pt_1 con un altro connazionale;
c'erano divergenze tra i lavoratori indiani per motivi sindacali;
entrambi erano o scesi dalle scale a piedi e non aveva visto nessuno dei due cadere sulle scale o in fondo alle scale”.
Tale dichiarazione – da ritenersi pienamente attendibile per credibilità del teste, linearità e ricchezza di dettagli esposti, derivanti dalla diretta osservazione della scena nella quale il è Tes_1 dovuto intervenire per evitare la protrazione della colluttazione in atto tra i due lavoratori - consente di ritenere provato, senza tema di smentita, che l'odierno appellante, in una fase iniziale attinto da schiaffi sferratigli dal collega nel contesto di un alterco scaturito tra i due, non si sia limitato a difendersi – ad esempio, tentando di parare i colpi e poi allontanarsi – bensì partecipava attivamente alla colluttazione, strattonando il suo contendente, che a sua volta lo aggrediva, fino all'intervento del capo-reparto.
E' emerso, poi, che l'appellante minacciosamente afferrava un pezzo di ferro (rappresentato nella fotografia di cui al doc. n. 5 di parte resistente in I grado, confermata dal teste prelevato Tes_1 dalla scaffalatura presente sul luogo di lavoro, in prossimità dell'area ove era scaturito il diverbio sfociato poi in reciproca aggressione tra i due lavoratori, circostanza pienamente dimostrativa dell'intenzione dell'appellante di proseguire nella colluttazione con modalità ancor più violente.
Ora, è di tutta evidenza come tale condotta, connotata da oggettiva violenza in particolare fisica
– connotata da chiara intenzione lesiva da parte appellante – sia pacificamente riconducibile alla previsione di cui all'art. 74, lettera E) del CCNL Piccola e Media Industria Metalmeccanica applicato
(cfr. doc.14 di parte resistente in I grado), che prevede il licenziamento senza preavviso in caso di
“alterchi con vie di fatto, ingiurie, disordini, risse o violenze sia al di fuori che all'interno dei reparti di lavorazione o degli uffici”, a nulla rilevando la terminologia utilizzata dal datore di lavoro in sede di contestazione dell'addebito – in particolare laddove fa riferimento al termine “rissa” – condividendosi la considerazione svolta sul punto dal giudice di prime cure ove afferma che: “Non è rilevante stabilire se sia corretta la definizione utilizzata dal datore di lavoro nella contestazione di “rissa” poiché, in ogni caso, il fatto nella sua
4 materialità è ben specificato e comunque rientra nella previsione sopra richiamata ( sono in ogni caso condivisibili le difese di parte resistente sul concetto di “rissa” in ambito civilistico)”.
Parimenti condivisibile è la conclusione cui giunge il giudice di prime cure nella parte in cui, ad esito delle proprie valutazioni, afferma in modo pregnante che: “Si tratta di una condotta di gravità tale da giustificare il recesso datoriale anche considerando che già in precedenza - come indicato nella contestazione disciplinare - il lavoratore era stato coinvolto in un procedimento disciplinare per rissa.
Il comportamento del ricorrente è stato certamente tale da recidere in modo definitivo il vincolo fiduciario e nessuna altra misura conservativa risulterebbe adeguata”.
Si ritiene che il giudice sia giunto a tale conclusione a seguito di adeguata valorizzazione in concreto della condotta posta in essere dal lavoratore, all'esito di una prudente valutazione della stessa sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo;
è significativo rilevare come non si sia, quindi, limitato a dare acritica applicazione al CCNL in quanto ha, piuttosto, svolto una valutazione pregnante della oggettiva gravità della condotta attribuibile al lavoratore, in coerenza con l'accertamento svolto circa la ferma intenzionalità manifestata dal medesimo come resa evidente dalle modalità di estrinsecazione dell'aggressione.
Ebbene, in tal modo il giudice ha, nella sentenza gravata, dato piena attuazione ai principi delineati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, ripresi da Cass., 19.2.2024, n. 4320 – che qui si intende riportata nelle parti di interesse anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – che, ribadendo quanto continuativamente espresso in sede di legittimità in tema di rapporti tra previsioni della contrattazione collettiva e fatti posti a fondamento di licenziamenti ontologicamente disciplinari, ha affermato: “
2.1.1. la contrattazione collettiva non vincola in senso sfavorevole al dipendente;
anche quando si riscontri la corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contrattualmente come ipotesi che giustifica il licenziamento disciplinare, stante la fonte legale della nozione di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, deve essere effettuato in ogni caso un accertamento in concreto - da parte del giudice del merito - della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale, tenendo conto della gravità del comportamento del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo, con valutazione in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" dettata dall'art. 1455 c.c. (v., tra molte, Cass. n. 8826 del 2017; Cass. n. 10842 del
2016; Cass. n. 21017 del 2015; Cass. n. 5280 del 2013);
2.1.2. dalla natura legale della nozione deriva simmetricamente che l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi abbia valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine all'idoneità di un grave inadempimento, o di un grave comportamento del
5 lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (Cass. n. 2830 del 2016; Cass. n. 4060 del 2011; Cass. n. 5372 del 2004; v. pure Cass.
n. 27004 del 2018);
2.1.3. all'opposto la contrattazione collettiva vincola in senso favorevole al dipendente;
infatti, ove le previsioni del contratto collettivo siano più favorevoli al lavoratore – nel senso che la condotta addebitata quale causa del licenziamento sia contemplata come infrazione sanzionabile con misura conservativa – il giudice non può ritenere legittimo il recesso, dovendosi attribuire prevalenza alla valutazione di minore gravità di quel peculiare comportamento, come illecito disciplinare di grado inferiore, compiuta dall'autonomia collettiva nella graduazione delle mancanze disciplinari (v. tra molte, Cass. n. 8718 del 2017; Cass. n. 9223 del 2015; Cass. n. 13353 del 2011; Cass. n. 19053 del 2005; Cass.
n. 5103 del 1998; Cass. n. 1173 del 1996, la quale ultima eccettua il caso in cui si accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva);
2.1.4. inoltre, come sottolineato da condivisa giurisprudenza di questa Corte, le previsioni dei codici disciplinari contenute nei contratti collettivi costituiscono parametro integrativo della clausola generale di fonte legale configurata dalla giusta causa o, con diversità solo di grado, dal giustificato motivo soggettivo di licenziamento;
invero: “con la predisposizione del codice disciplinare, sebbene di solito in modo generico e meramente esemplificativo, l'autonomia collettiva individua infatti il limite di tollerabilità e la soglia di gravità delle violazioni degli artt. 2104 e 2105 c.c. in quel determinato momento storico ed in quel contesto aziendale. In tal senso, il codice disciplinare è stato richiamato dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori in funzione di monito per il lavoratore e di garanzia di prevedibilità della reazione datoriale.
Ne consegue coerentemente che, pur non essendo vincolante la tipizzazione delle fattispecie previste dal contratto collettivo nell'individuazione delle condotte costituenti giusta causa di recesso, la scala valoriale ivi recepita deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.” (in termini Cass.
n. 9396 e n. 28492 del 2018, per le quali dalle valutazioni del codice disciplinare “il giudice non può prescindere”);
2.1.5. con le ulteriori precisazioni secondo le quali (da ultimo v. Cass. n. 36427 del 2023): in materia disciplinare, il procedimento di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, tipizzata dalle parti collettive, non consente una tale operazione logica quando la condotta del lavoratore sia caratterizzata da elementi aggiuntivi, estranei e aggravanti, rispetto alla previsione contrattuale (Cass. n. 8582 del 2019); è insufficiente un'indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato è riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro
e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza (Cass. n. 18195 del 2019; Cass. n. 13411 del 2020) […]”.
Condivisibile è, altresì, la valutazione di proporzionalità della sanzione applicata nel caso di specie in primis in ragione della più volte ribadita connotazione violenta della condotta, sintomatica dell'incapacità del lavoratore di sottrarsi ai propri impulsi etero-lesivi nel contesto lavorativo;
egli ha infatti posto a repentaglio l'incolumità altrui nonché, in generale, la serenità del contesto lavorativo,
6 violando i basilari principi di quieto vivere civile, situazione che peraltro si pone in continuità con altro episodio del tutto analogo accaduto nel biennio precedente – precisamente il 23.06.2021 – come emerge puntualmente in sede di contestazione d'addebito sopra richiamata, per il quale l'appellante era stato sottoposto a sanzione conservativa.
Ebbene, proprio alla luce della considerazione di tali elementi, fra cui figura in modo significativo anche la recidiva specifica contestata in sede di addebito – che, nel caso di specie, viene in rilievo non quale elemento costitutivo del complessivo addebito formulato ma quale pregnante precedente negativo riferibile al lavoratore e che incide sulla valutazione complessiva della sua condotta nel contesto lavorativo - deve concludersi ancora una volta per la valutazione di correttezza della pronuncia qui gravata, in quanto pienamente conforme ai principi delineati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30564 25/01/2018 n. 1909).
Tanto premesso, si perviene ad affermare come il primo Giudice abbia correttamente tenuto conto del principio sopra richiamato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui dalla natura legale della nozione di giusta causa deriva che l'elencazione delle relative ipotesi contenuta nei contratti collettivi ha valenza meramente esemplificativa.
E' stata, infatti, svolta una autonoma e concreta valutazione della condotta posta in essere dal lavoratore nel contesto lavorativo attraverso la prudente valorizzazione delle sue componenti, oggettiva e soggettiva;
di talché può affermarsi – con ciò integrando la motivazione della sentenza gravata - che tale condotta debba ritenersi forma di inadempimento, di contrarietà alle norme della comune etica, del comune vivere civile, patente rappresentazione della scarsa inclinazione del lavoratore ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza;
contegno concreto connotato da gravità tale da aver creato un pregiudizio irreparabile per gli scopi aziendali e tale, altresì, da aver cagionato la cesura irrimediabile del rapporto fiduciario con il datore di lavoro, condividendosi perciò a pieno la valutazione di proporzionalità della massima misura disciplinare applicata nel caso di specie in ragione della patente sussistenza di giusta causa del licenziamento (cfr. sul punto specifico Cass. sentenza n. 13411/2020 cit. laddove chiarisce il percorso decisionale che deve seguire l'Autorità adita, affermando che deve essere condotto: “[…] attraverso un accertamento in concreto della proporzionalità tra sanzione ed infrazione, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo (v. Cass. nn. 9396
e 28492 del 2018, n. 14063 del 2019, nonché Cass. n. 8826 del 2017, n. 27004 del 2018 e n. 19023 del 2019).
Inoltre, ai fini della valutazione di proporzionalità, l'indagine giudiziale deve essere diretta […] anche, attraverso una valutazione in concreto, se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi
7 aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza …v. Cass. 18195 del 2019”).
4. Alla luce di quanto esposto, la Corte perviene alla valutazione di infondatezza dell'appello, che deve essere pertanto rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come indicato in dispositivo avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione il valore della causa e la bassa complessità della controversia, oltre al mancato svolgimento di incombenti istruttori.
Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co.
1 quater, DPR n. 115/2002; segue la condanna della parte appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 10/2025 RGA, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.500,00 per compenso, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, C.P.A., come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Così deciso a Bologna, il 03/04/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott.ssa Marcella Angelini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 10/2025 RGA avverso la sentenza n. 342/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 1186/2023, pubblicata in data 07.12.2024 (notificata il 09.12.2024); avente ad oggetto: licenziamento per giusta causa;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 03.4.2025; promossa da:
, (C.F. ) nato in [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(RE), Via Bosa, 12, rappresentato e difeso dall' Avv. Paola Ferrari del Foro di Mantova, con Studio in
Pegognaga (MN), Via Curiel, 44 e con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura in atti;
- Appellante;
contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Luzzara (RE), Via Che Guevara, 28, ed ai fini della presente procedura domiciliata in Mantova, via Montanara e Curtatone, 99, presso lo studio dell'Avv. Arturo Strullato, come da procura in atti;
1 - Appellato;
udita la relazione della causa del Consigliere Alessandra Martinelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto,
[...] conveniva in giudizio la società “ , di cui era dipendente in qualità di Pt_1 Controparte_1 operaio, al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli il
26/06/2023 e per ottenere, in via principale, ex art.18 comma 4 L. 300/1970 la reintegra nel posto di lavoro nonché la condanna della convenuta al risarcimento del danno in misura pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, deducendo l'insussistenza del fatto contestatogli posto a fondamento del licenziamento e, comunque, la carenza di proporzionalità della sanzione applicata.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, il Giudice di I grado, tentata infruttuosamente la conciliazione, istruiva la causa anche in via orale e giungeva a discussione all'udienza del 24.09.2024, ad esito della quale emetteva sentenza di integrale rigetto delle domande del ricorrente, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
2. interponeva tempestivo appello, formulando un unico motivo con cui censurava Parte_1 la sentenza impugnata ritenendo l'erroneità della valutazione delle prove e comunque l'illogicità della motivazione, veicolando le difese già svolte in I grado circa l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto ed irregolarità della procedura di licenziamento, in particolare sotto il profilo della proporzionalità della sanzione applicata.
Si costituiva la società appellata la quale contestava recisamente le deduzioni avversarie, instando per il rigetto dell'appello in quanto ritenuto infondato.
3. Tanto premesso quanto allo svolgimento del processo in I grado, ritenuto di potere decidere sulla base degli atti di cui al fascicolo, ritiene la Corte che l'appello sia infondato per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che l'odierno appellante – dipendente operaio dell'appellata – veniva licenziato per giusta causa per avere partecipato ad una “rissa” avvenuta all'interno dei locali aziendali durante l'orario di lavoro, con il collega sig. nel pomeriggio del 25 maggio 2023. CP_2
Segnatamente, dalla lettera dell'8/06/2023 di contestazione dell'addebito redatta ai sensi del vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dell'art. 7 della Legge 300/1970, che ha preceduto la lettera
2 di licenziamento – redatta dopo avere valutato le giustificazioni offerte dal lavoratore - quanto all'infrazione contestata al lavoratore si legge quanto segue (cfr. doc. 3 fasc. I grado, parte ricorrente):
“[…] Premesso che il lavoratore, nello svolgimento delle proprie mansioni, deve prestare opera con costante diligenza, rispettando le direttive impartite dall'azienda, tenendo atteggiamenti improntati a correttezza ed educazione, rispettosi delle basilari norme comportamentali, evitando quindi modi importuni o peggio ancora offensivi;
Considerato che
la S.V. è stata oggetto di un procedimento disciplinare in data 23 giugno 2021 per rissa all'interno dei locali aziendali con il
Collega Sig. Persona_1
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO CON LA PRESENTE SIAMO A CONTESTARE
ALLA S.V. LA RISSA AVVENUTA ALL'INTERNO DEI LOCALI AZIENDALI DURANTE
L'ORARIO DI LAVORO CON IL COLLEGA SIG. NEL POMERIGGIO DEL CP_2
25 MAGGIO 2023.
Dopo svariati tentativi di accertamento, anche alla luce dei rispettivi periodi di assenza per infortunio legato all'evento, la dinamica non è risultata chiara poiché il fatto è avvenuto dietro la linea di produzione e pertanto non visibile dagli altri
Colleghi. Testimoni ad ogni modo riportano uno scontro verbale acceso da parte Vs. nei confronti del Collega in quanto siete passato appositamente davanti alla sua linea produttiva proferendo insulti e gestacci. Il Collega ha così reagito colpendoVi con tre schiaffi sul volto.
Fortunatamente i Vs. Colleghi presenti in produzione sono riusciti a separarVi prima che la S.V. potesse percuotere il
Collega con un pezzo di ferro che aveva brandito in risposta a tre schiaffi subiti.
Nel rispetto delle disposizioni di Legge Le vengono concessi cinque giorni di tempo, dal ricevimento della presente, per eventuali giustificazioni da produrre per iscritto.”
Ebbene, il compendio probatorio acquisito in primo grado - riesaminato in tale sede in ragione della specifica doglianza mossa dall'appellante circa l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di I grado - consente di ritenere acclarato il fatto posto a fondamento del provvedimento espulsivo, ritenendo inappuntabili le valutazioni di natura istruttoria e decisoria a cui è pervenuto il giudicante di prime cure.
Ed infatti, coerentemente con i principi di valutazione delle prove di cui all'art. 115 c.p.c., emerge come in sede di motivazione il Giudice di prime cure abbia posto in adeguato in rilievo gli esiti dell'attività istruttoria – puntualmente riportati (cfr. pagg.
4-5 della sentenza gravata) – con particolare valorizzazione della testimonianza resa da - capo reparto dipendente della società Testimone_1
- ritenuta di maggior peso probatorio sia in quanto proveniente da soggetto del Controparte_1 tutto estraneo alla contesa, sia in quanto maggiormente particolareggiata;
ed infatti, efficacemente il
3 giudice di prime cure, in piena aderenza alla genuine propalazioni del teste, ha rilevato come questi abbia: “…riferito che il giorno 25/05/2023, verso le ore 15.00/16.00, mentre stava passando con il muletto aveva visto e scendere dalle scale che portano all'ufficio del capo officina;
entrambi discutevano CP_2 Parte_1 animatamente nella loro lingua;
aveva allora parcheggiato il muletto e i toni tra i due erano diventati ancora più accesi;
aveva visto che si trovava dietro a dargli due sberle colpendolo in faccia;
e CP_2 Pt_1 CP_2 [...] erano scesi in fondo alle scale ed avevano iniziato a strattonarsi fisicamente;
era intervenuto e li aveva divisi a Pt_1 fatica;
Buongiorno gli aveva dato una mano a tenerli separati;
dopo averli separati aveva visto che Tes_2 Pt_1 aveva in mano un pezzo di ferro (di cui alla fotografia del doc. n. 5 di parte resistente) preso dalla scaffalatura a un paio di metri dalla scala;
quando li aveva divisi, non aveva il ferro in mano e aveva sull'avambraccio sinistro Pt_1 CP_2 una piccola perdita di sangue;
in precedenza a era stato cambiato il turno di lavoro perché c'erano stati problemi Pt_1 con un altro connazionale;
c'erano divergenze tra i lavoratori indiani per motivi sindacali;
entrambi erano o scesi dalle scale a piedi e non aveva visto nessuno dei due cadere sulle scale o in fondo alle scale”.
Tale dichiarazione – da ritenersi pienamente attendibile per credibilità del teste, linearità e ricchezza di dettagli esposti, derivanti dalla diretta osservazione della scena nella quale il è Tes_1 dovuto intervenire per evitare la protrazione della colluttazione in atto tra i due lavoratori - consente di ritenere provato, senza tema di smentita, che l'odierno appellante, in una fase iniziale attinto da schiaffi sferratigli dal collega nel contesto di un alterco scaturito tra i due, non si sia limitato a difendersi – ad esempio, tentando di parare i colpi e poi allontanarsi – bensì partecipava attivamente alla colluttazione, strattonando il suo contendente, che a sua volta lo aggrediva, fino all'intervento del capo-reparto.
E' emerso, poi, che l'appellante minacciosamente afferrava un pezzo di ferro (rappresentato nella fotografia di cui al doc. n. 5 di parte resistente in I grado, confermata dal teste prelevato Tes_1 dalla scaffalatura presente sul luogo di lavoro, in prossimità dell'area ove era scaturito il diverbio sfociato poi in reciproca aggressione tra i due lavoratori, circostanza pienamente dimostrativa dell'intenzione dell'appellante di proseguire nella colluttazione con modalità ancor più violente.
Ora, è di tutta evidenza come tale condotta, connotata da oggettiva violenza in particolare fisica
– connotata da chiara intenzione lesiva da parte appellante – sia pacificamente riconducibile alla previsione di cui all'art. 74, lettera E) del CCNL Piccola e Media Industria Metalmeccanica applicato
(cfr. doc.14 di parte resistente in I grado), che prevede il licenziamento senza preavviso in caso di
“alterchi con vie di fatto, ingiurie, disordini, risse o violenze sia al di fuori che all'interno dei reparti di lavorazione o degli uffici”, a nulla rilevando la terminologia utilizzata dal datore di lavoro in sede di contestazione dell'addebito – in particolare laddove fa riferimento al termine “rissa” – condividendosi la considerazione svolta sul punto dal giudice di prime cure ove afferma che: “Non è rilevante stabilire se sia corretta la definizione utilizzata dal datore di lavoro nella contestazione di “rissa” poiché, in ogni caso, il fatto nella sua
4 materialità è ben specificato e comunque rientra nella previsione sopra richiamata ( sono in ogni caso condivisibili le difese di parte resistente sul concetto di “rissa” in ambito civilistico)”.
Parimenti condivisibile è la conclusione cui giunge il giudice di prime cure nella parte in cui, ad esito delle proprie valutazioni, afferma in modo pregnante che: “Si tratta di una condotta di gravità tale da giustificare il recesso datoriale anche considerando che già in precedenza - come indicato nella contestazione disciplinare - il lavoratore era stato coinvolto in un procedimento disciplinare per rissa.
Il comportamento del ricorrente è stato certamente tale da recidere in modo definitivo il vincolo fiduciario e nessuna altra misura conservativa risulterebbe adeguata”.
Si ritiene che il giudice sia giunto a tale conclusione a seguito di adeguata valorizzazione in concreto della condotta posta in essere dal lavoratore, all'esito di una prudente valutazione della stessa sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo;
è significativo rilevare come non si sia, quindi, limitato a dare acritica applicazione al CCNL in quanto ha, piuttosto, svolto una valutazione pregnante della oggettiva gravità della condotta attribuibile al lavoratore, in coerenza con l'accertamento svolto circa la ferma intenzionalità manifestata dal medesimo come resa evidente dalle modalità di estrinsecazione dell'aggressione.
Ebbene, in tal modo il giudice ha, nella sentenza gravata, dato piena attuazione ai principi delineati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, ripresi da Cass., 19.2.2024, n. 4320 – che qui si intende riportata nelle parti di interesse anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – che, ribadendo quanto continuativamente espresso in sede di legittimità in tema di rapporti tra previsioni della contrattazione collettiva e fatti posti a fondamento di licenziamenti ontologicamente disciplinari, ha affermato: “
2.1.1. la contrattazione collettiva non vincola in senso sfavorevole al dipendente;
anche quando si riscontri la corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contrattualmente come ipotesi che giustifica il licenziamento disciplinare, stante la fonte legale della nozione di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, deve essere effettuato in ogni caso un accertamento in concreto - da parte del giudice del merito - della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale, tenendo conto della gravità del comportamento del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo, con valutazione in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" dettata dall'art. 1455 c.c. (v., tra molte, Cass. n. 8826 del 2017; Cass. n. 10842 del
2016; Cass. n. 21017 del 2015; Cass. n. 5280 del 2013);
2.1.2. dalla natura legale della nozione deriva simmetricamente che l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi abbia valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine all'idoneità di un grave inadempimento, o di un grave comportamento del
5 lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (Cass. n. 2830 del 2016; Cass. n. 4060 del 2011; Cass. n. 5372 del 2004; v. pure Cass.
n. 27004 del 2018);
2.1.3. all'opposto la contrattazione collettiva vincola in senso favorevole al dipendente;
infatti, ove le previsioni del contratto collettivo siano più favorevoli al lavoratore – nel senso che la condotta addebitata quale causa del licenziamento sia contemplata come infrazione sanzionabile con misura conservativa – il giudice non può ritenere legittimo il recesso, dovendosi attribuire prevalenza alla valutazione di minore gravità di quel peculiare comportamento, come illecito disciplinare di grado inferiore, compiuta dall'autonomia collettiva nella graduazione delle mancanze disciplinari (v. tra molte, Cass. n. 8718 del 2017; Cass. n. 9223 del 2015; Cass. n. 13353 del 2011; Cass. n. 19053 del 2005; Cass.
n. 5103 del 1998; Cass. n. 1173 del 1996, la quale ultima eccettua il caso in cui si accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva);
2.1.4. inoltre, come sottolineato da condivisa giurisprudenza di questa Corte, le previsioni dei codici disciplinari contenute nei contratti collettivi costituiscono parametro integrativo della clausola generale di fonte legale configurata dalla giusta causa o, con diversità solo di grado, dal giustificato motivo soggettivo di licenziamento;
invero: “con la predisposizione del codice disciplinare, sebbene di solito in modo generico e meramente esemplificativo, l'autonomia collettiva individua infatti il limite di tollerabilità e la soglia di gravità delle violazioni degli artt. 2104 e 2105 c.c. in quel determinato momento storico ed in quel contesto aziendale. In tal senso, il codice disciplinare è stato richiamato dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori in funzione di monito per il lavoratore e di garanzia di prevedibilità della reazione datoriale.
Ne consegue coerentemente che, pur non essendo vincolante la tipizzazione delle fattispecie previste dal contratto collettivo nell'individuazione delle condotte costituenti giusta causa di recesso, la scala valoriale ivi recepita deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.” (in termini Cass.
n. 9396 e n. 28492 del 2018, per le quali dalle valutazioni del codice disciplinare “il giudice non può prescindere”);
2.1.5. con le ulteriori precisazioni secondo le quali (da ultimo v. Cass. n. 36427 del 2023): in materia disciplinare, il procedimento di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, tipizzata dalle parti collettive, non consente una tale operazione logica quando la condotta del lavoratore sia caratterizzata da elementi aggiuntivi, estranei e aggravanti, rispetto alla previsione contrattuale (Cass. n. 8582 del 2019); è insufficiente un'indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato è riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro
e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza (Cass. n. 18195 del 2019; Cass. n. 13411 del 2020) […]”.
Condivisibile è, altresì, la valutazione di proporzionalità della sanzione applicata nel caso di specie in primis in ragione della più volte ribadita connotazione violenta della condotta, sintomatica dell'incapacità del lavoratore di sottrarsi ai propri impulsi etero-lesivi nel contesto lavorativo;
egli ha infatti posto a repentaglio l'incolumità altrui nonché, in generale, la serenità del contesto lavorativo,
6 violando i basilari principi di quieto vivere civile, situazione che peraltro si pone in continuità con altro episodio del tutto analogo accaduto nel biennio precedente – precisamente il 23.06.2021 – come emerge puntualmente in sede di contestazione d'addebito sopra richiamata, per il quale l'appellante era stato sottoposto a sanzione conservativa.
Ebbene, proprio alla luce della considerazione di tali elementi, fra cui figura in modo significativo anche la recidiva specifica contestata in sede di addebito – che, nel caso di specie, viene in rilievo non quale elemento costitutivo del complessivo addebito formulato ma quale pregnante precedente negativo riferibile al lavoratore e che incide sulla valutazione complessiva della sua condotta nel contesto lavorativo - deve concludersi ancora una volta per la valutazione di correttezza della pronuncia qui gravata, in quanto pienamente conforme ai principi delineati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30564 25/01/2018 n. 1909).
Tanto premesso, si perviene ad affermare come il primo Giudice abbia correttamente tenuto conto del principio sopra richiamato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui dalla natura legale della nozione di giusta causa deriva che l'elencazione delle relative ipotesi contenuta nei contratti collettivi ha valenza meramente esemplificativa.
E' stata, infatti, svolta una autonoma e concreta valutazione della condotta posta in essere dal lavoratore nel contesto lavorativo attraverso la prudente valorizzazione delle sue componenti, oggettiva e soggettiva;
di talché può affermarsi – con ciò integrando la motivazione della sentenza gravata - che tale condotta debba ritenersi forma di inadempimento, di contrarietà alle norme della comune etica, del comune vivere civile, patente rappresentazione della scarsa inclinazione del lavoratore ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza;
contegno concreto connotato da gravità tale da aver creato un pregiudizio irreparabile per gli scopi aziendali e tale, altresì, da aver cagionato la cesura irrimediabile del rapporto fiduciario con il datore di lavoro, condividendosi perciò a pieno la valutazione di proporzionalità della massima misura disciplinare applicata nel caso di specie in ragione della patente sussistenza di giusta causa del licenziamento (cfr. sul punto specifico Cass. sentenza n. 13411/2020 cit. laddove chiarisce il percorso decisionale che deve seguire l'Autorità adita, affermando che deve essere condotto: “[…] attraverso un accertamento in concreto della proporzionalità tra sanzione ed infrazione, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo (v. Cass. nn. 9396
e 28492 del 2018, n. 14063 del 2019, nonché Cass. n. 8826 del 2017, n. 27004 del 2018 e n. 19023 del 2019).
Inoltre, ai fini della valutazione di proporzionalità, l'indagine giudiziale deve essere diretta […] anche, attraverso una valutazione in concreto, se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi
7 aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza …v. Cass. 18195 del 2019”).
4. Alla luce di quanto esposto, la Corte perviene alla valutazione di infondatezza dell'appello, che deve essere pertanto rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come indicato in dispositivo avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione il valore della causa e la bassa complessità della controversia, oltre al mancato svolgimento di incombenti istruttori.
Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co.
1 quater, DPR n. 115/2002; segue la condanna della parte appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 10/2025 RGA, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.500,00 per compenso, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, C.P.A., come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Così deciso a Bologna, il 03/04/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott.ssa Marcella Angelini
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