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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 4563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4563 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4076/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa UR ZA AM ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4076/2014 promossa da
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Parte_1 dall'avv. Antonio Guida;
ATTORE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in CP_1 atti, dall'avv. Giuseppe Chiaia Noya;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 16.04.2025, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 10.03.2014, la società in qualità di Parte_1 assicurata con la in forza di polizza n. 072436100, ha agito al fine di ottenere il CP_1 risarcimento dei danni conseguenti al furto avvenuto presso la propria azienda sita in Bari. Nello specifico, ha riferito che, nella notte tra il 13 e il 14 settembre 2013, ignoti asportavano conduttori in rame dal proprio impianto fotovoltaico, evento che veniva prontamente denunciato presso la Stazione dei Carabinieri di Bari S. Paolo e alla compagnia assicurativa;
quest'ultima, tuttavia, nonostante avesse quantificato il danno subito in €49.710,00, non provvedeva alla liquidazione dell'indennizzo. Ritenendo sussistente il proprio diritto ad ottenere il ristoro dei danni, essendo integralmente soddisfatte tutte le condizioni previste dalla polizza sottoscritta, ha insistito, previo accertamento dell'inadempimento della compagnia convenuta, per la condanna di controparte al pagamento, in proprio favore, del suddetto importo a titolo di indennizzo.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 13.06.2014, ha, preliminarmente, CP_1 eccepito il difetto di legittimazione attiva e/o difetto di titolarità del diritto azionato dalla società attrice, trattandosi di polizza vincolata a favore della , unica legittimata ad Controparte_2 ottenere la liquidazione del danno. In via subordinata, ha evidenziato l'infondatezza della domanda proposta, per inoperatività della garanzia invocata, per violazione dell'art. 13 delle Condizioni generali
– non essendo gli impianti fotovoltaici protetti dal sistema di videosorveglianza e allarme perimetrale
– nonché delle ulteriori condizioni di cui all'art. 13, comma 1 lettera “b” e comma 2 e 3. Ha eccepito, in ogni caso, la non indennizzabilità dei danni conseguenti alla prolungata interruzione dell'attività produttiva, poiché esclusi dall'art. 17 delle Condizioni generali;
negando all'atto di accertamento redatto dalla Compagnia ogni valenza di riconoscimento del diritto alla liquidazione del danno, ha insistito per il rigetto della domanda attorea o, in subordine, previo accertamento del concorso colposo ex art. 1227 c.c., nella riduzione dell'importo richiesto, da riconoscersi, in ogni caso, entro i limiti del massimale, franchigie e limiti previsti.
3. La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti e prova orale, è pervenuta all'udienza del 16.04.2025 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La domanda è inammissibile per i motivi che si espongono.
2. La compagnia assicurativa ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo alla società attrice, evidenziando che le parti, all'art. 42 della polizza All Risks, hanno previsto la c.d. clausola di vincolo a favore della unica legittimata, dunque, a chiedere ed Controparte_2 ottenere la liquidazione dell'indennizzo.
Parte attrice, invece, ha ribadito la propria legittimazione ad agire quale unica parte contraente della polizza azionata, di cui ha personalmente pagato i premi assicurativi.
3. L'eccezione preliminare è fondata.
Non condivisibile appare la tesi difensiva sostenuta dalla società attrice;
la compagnia non contesta, infatti, la qualità di contraente dell'attore, bensì rivendica l'operatività della specifica clausola contrattuale (art. 42 delle condizioni speciali di contratto) che attribuisce il diritto ad ottenere la liquidazione – con conseguente potere processuale – solo a favore del soggetto vincolatario partitamente indicato.
Giova osservare, infatti, che la predetta clausola attribuisce al contratto di assicurazione la natura di contratto a favore di terzo, poiché comporta l'insorgenza, in capo alla compagnia assicurativa, dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo direttamente al vincolatario individuato dalle parti.
Pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in ipotesi non dissimile, “nella struttura del contratto assicurativo con la designazione del beneficiario, il diritto all'indennizzo nasce direttamente nel patrimonio del beneficiario come autonomo suo credito nei confronti dell'assicuratore e, quindi, senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell''assicurato e, pertanto, è conferita al beneficiario, e a lui soltanto, la potestà di agire contro l'assicuratore per ottenere, ad evento avvenuto, la prestazione indennitaria”. (Sez. Un., 02/04/2007, n. 8095, richiamata, da ultimo, in Cass. n. 36127/2023). Sicché “la clausola di vincolo comporta, dal punto di vista processuale, che il credito all'indennizzo può farsi valere nei confronti dell'impresa assicuratrice soltanto da parte del beneficiario, con conseguente difetto di titolarità del rapporto in capo al contraente. Detta conclusione è in armonia con il principio dettato dall'art. 1891, comma 2, cod. civ.,
a norma del quale “i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo”. (Cass.
n. 36127/2023)
La clausola di vincolo, dunque, crea un collegamento negoziale tra il contratto di assicurazione e quello di finanziamento. Ne consegue, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice, che il beneficiario, pur restando terzo rispetto alla polizza, acquista il diritto di soddisfarsi sull'indennità dovuta dall'assicuratore.
Ebbene, nel caso in esame, va osservato che la polizza “All Risks”, stipulata dalla Parte_1 risulta vincolata a favore della , in ragione del finanziamento n. Controparte_2
10/78178171 (pag. 3 della polizza All Risks, all. 2 fasc. conv) e che la si è obbligata, ex CP_1 art. 42 delle condizioni speciali di contratto, a “non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e col consenso scritto del Vincolatario, che il Contraente riconosce unico legittimato ai fini della liquidazione del danno” e a “pagare esclusivamente al vincolatario, anche in presenza di procedure concorsuali, qualsiasi indennizzo per Sinistro, salvo i limiti e impedimenti di legge”.
Pertanto, in forza del vincolo in favore del finanziatore ed in assenza di consenso scritto del vincolatario, unico soggetto legittimato ad agire per la liquidazione dell'indennizzo è la Controparte_2
con conseguente difetto di legittimazione attiva in capo alla contraente
[...] Parte_1
Difettando il presupposto processuale della titolarità del diritto fatto valere dalla società attrice, la domanda proposta è, dunque, inammissibile. 4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/08/2022 n. 147, applicati ai medi per fasi studio, introduttiva e istruttoria e minimi per la fase decisionale (scaglione da €26.001 a €52.000), in ragione della risoluzione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Dichiara inammissibile la domanda proposta da Parte_1
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate Parte_1 CP_1 nella misura complessiva di € 6.164,00 oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 15.12.2025
Il Giudice
UR ZA AM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa UR ZA AM ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4076/2014 promossa da
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Parte_1 dall'avv. Antonio Guida;
ATTORE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in CP_1 atti, dall'avv. Giuseppe Chiaia Noya;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 16.04.2025, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 10.03.2014, la società in qualità di Parte_1 assicurata con la in forza di polizza n. 072436100, ha agito al fine di ottenere il CP_1 risarcimento dei danni conseguenti al furto avvenuto presso la propria azienda sita in Bari. Nello specifico, ha riferito che, nella notte tra il 13 e il 14 settembre 2013, ignoti asportavano conduttori in rame dal proprio impianto fotovoltaico, evento che veniva prontamente denunciato presso la Stazione dei Carabinieri di Bari S. Paolo e alla compagnia assicurativa;
quest'ultima, tuttavia, nonostante avesse quantificato il danno subito in €49.710,00, non provvedeva alla liquidazione dell'indennizzo. Ritenendo sussistente il proprio diritto ad ottenere il ristoro dei danni, essendo integralmente soddisfatte tutte le condizioni previste dalla polizza sottoscritta, ha insistito, previo accertamento dell'inadempimento della compagnia convenuta, per la condanna di controparte al pagamento, in proprio favore, del suddetto importo a titolo di indennizzo.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 13.06.2014, ha, preliminarmente, CP_1 eccepito il difetto di legittimazione attiva e/o difetto di titolarità del diritto azionato dalla società attrice, trattandosi di polizza vincolata a favore della , unica legittimata ad Controparte_2 ottenere la liquidazione del danno. In via subordinata, ha evidenziato l'infondatezza della domanda proposta, per inoperatività della garanzia invocata, per violazione dell'art. 13 delle Condizioni generali
– non essendo gli impianti fotovoltaici protetti dal sistema di videosorveglianza e allarme perimetrale
– nonché delle ulteriori condizioni di cui all'art. 13, comma 1 lettera “b” e comma 2 e 3. Ha eccepito, in ogni caso, la non indennizzabilità dei danni conseguenti alla prolungata interruzione dell'attività produttiva, poiché esclusi dall'art. 17 delle Condizioni generali;
negando all'atto di accertamento redatto dalla Compagnia ogni valenza di riconoscimento del diritto alla liquidazione del danno, ha insistito per il rigetto della domanda attorea o, in subordine, previo accertamento del concorso colposo ex art. 1227 c.c., nella riduzione dell'importo richiesto, da riconoscersi, in ogni caso, entro i limiti del massimale, franchigie e limiti previsti.
3. La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti e prova orale, è pervenuta all'udienza del 16.04.2025 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La domanda è inammissibile per i motivi che si espongono.
2. La compagnia assicurativa ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo alla società attrice, evidenziando che le parti, all'art. 42 della polizza All Risks, hanno previsto la c.d. clausola di vincolo a favore della unica legittimata, dunque, a chiedere ed Controparte_2 ottenere la liquidazione dell'indennizzo.
Parte attrice, invece, ha ribadito la propria legittimazione ad agire quale unica parte contraente della polizza azionata, di cui ha personalmente pagato i premi assicurativi.
3. L'eccezione preliminare è fondata.
Non condivisibile appare la tesi difensiva sostenuta dalla società attrice;
la compagnia non contesta, infatti, la qualità di contraente dell'attore, bensì rivendica l'operatività della specifica clausola contrattuale (art. 42 delle condizioni speciali di contratto) che attribuisce il diritto ad ottenere la liquidazione – con conseguente potere processuale – solo a favore del soggetto vincolatario partitamente indicato.
Giova osservare, infatti, che la predetta clausola attribuisce al contratto di assicurazione la natura di contratto a favore di terzo, poiché comporta l'insorgenza, in capo alla compagnia assicurativa, dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo direttamente al vincolatario individuato dalle parti.
Pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in ipotesi non dissimile, “nella struttura del contratto assicurativo con la designazione del beneficiario, il diritto all'indennizzo nasce direttamente nel patrimonio del beneficiario come autonomo suo credito nei confronti dell'assicuratore e, quindi, senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell''assicurato e, pertanto, è conferita al beneficiario, e a lui soltanto, la potestà di agire contro l'assicuratore per ottenere, ad evento avvenuto, la prestazione indennitaria”. (Sez. Un., 02/04/2007, n. 8095, richiamata, da ultimo, in Cass. n. 36127/2023). Sicché “la clausola di vincolo comporta, dal punto di vista processuale, che il credito all'indennizzo può farsi valere nei confronti dell'impresa assicuratrice soltanto da parte del beneficiario, con conseguente difetto di titolarità del rapporto in capo al contraente. Detta conclusione è in armonia con il principio dettato dall'art. 1891, comma 2, cod. civ.,
a norma del quale “i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo”. (Cass.
n. 36127/2023)
La clausola di vincolo, dunque, crea un collegamento negoziale tra il contratto di assicurazione e quello di finanziamento. Ne consegue, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice, che il beneficiario, pur restando terzo rispetto alla polizza, acquista il diritto di soddisfarsi sull'indennità dovuta dall'assicuratore.
Ebbene, nel caso in esame, va osservato che la polizza “All Risks”, stipulata dalla Parte_1 risulta vincolata a favore della , in ragione del finanziamento n. Controparte_2
10/78178171 (pag. 3 della polizza All Risks, all. 2 fasc. conv) e che la si è obbligata, ex CP_1 art. 42 delle condizioni speciali di contratto, a “non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e col consenso scritto del Vincolatario, che il Contraente riconosce unico legittimato ai fini della liquidazione del danno” e a “pagare esclusivamente al vincolatario, anche in presenza di procedure concorsuali, qualsiasi indennizzo per Sinistro, salvo i limiti e impedimenti di legge”.
Pertanto, in forza del vincolo in favore del finanziatore ed in assenza di consenso scritto del vincolatario, unico soggetto legittimato ad agire per la liquidazione dell'indennizzo è la Controparte_2
con conseguente difetto di legittimazione attiva in capo alla contraente
[...] Parte_1
Difettando il presupposto processuale della titolarità del diritto fatto valere dalla società attrice, la domanda proposta è, dunque, inammissibile. 4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/08/2022 n. 147, applicati ai medi per fasi studio, introduttiva e istruttoria e minimi per la fase decisionale (scaglione da €26.001 a €52.000), in ragione della risoluzione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Dichiara inammissibile la domanda proposta da Parte_1
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate Parte_1 CP_1 nella misura complessiva di € 6.164,00 oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 15.12.2025
Il Giudice
UR ZA AM