TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/07/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott.ssa Francesca CAPUTO - Giudice
3) Dott. Alessandro CARRA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 977 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paola Gatto, come da mandato in atti;
E
(c.f.: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Giovanni Russo, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
All'udienza del 7 luglio 2025 davanti alla G.O. entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti, con le parziali modifiche concordate in udienza. Il P.M., rassegnando per iscritto le sue conclusioni in data 14.4.2025, nulla ha opposto.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 27.2.2025, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio il 24.7.2004 in Cutrofiano (LE); che dalla loro unione erano nati due figli e, cioè, il 26.11.2005, maggiorenne ma non economicamente Per_1 autonomo, e l'11.6.2010; che, venuta meno la comunione d'intenti e di sentimenti, il Per_2 rapporto coniugale era in crisi ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che la situazione economico-patrimoniale delle parti era quella specificata in ricorso. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi, alle seguenti condizioni, specificate in atti: “
1. Il figlio minore è affidato in via condivisa a entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale in via congiunta, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione;
2. Il figlio minore e il figlio quest'ultimo maggiorenne ma non economicamente Per_2 Per_1 autosufficiente perché studente, rimarranno collocati, ai fini della residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione sita in Nardò alla via Lata 45/A;
3. I genitori stabiliscono i seguenti tempi di permanenza e cura del figlio minore presso ciascuno Per_2 di essi come segue: il padre trascorrerà con il figlio il martedì e il giovedì, nonché i fine settimana secondo il criterio dell'alternanza. Durante il periodo estivo, trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche Per_2 non consecutivi, da concordarsi ogni anno entro il 31 maggio. Quanto alle vacanze natalizie, Per_2 trascorrerà con ciascun genitore una intera settimana, dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01 sempre secondo il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze pasquali, trascorrerà 3 giorni, compreso, alternativamente, la Domenica di Pasqua o il Lunedì di Pasqua;
4. La casa familiare sita in Nardò (LE) alla Via Lata 45/A di proprietà esclusiva della sig.ra
[...] viene assegnata alla stessa, con gli arredi e corredi, che vi abiterà con i figli;
il sig. ha già CP_1 Pt_1 lasciato la predetta abitazione, trasferendosi in altro alloggio in locazione.
5. I coniugi concordano che l'importo complessivo per il mantenimento dei figli è determinato in euro CP_ 400,00 mensili. Tale importo comprende l'Assegno Unico e Universale erogato direttamente dall attualmente pari a euro 295,00. Questo sarà percepito interamente dalla sig.ra Pertanto, il CP_1 sig. si impegna a versare mensilmente a quest'ultima, entro il giorno 5 di ogni mese, la differenza di Pt_1 euro 105,00, quale integrazione necessaria per raggiungere l'importo complessivo concordato di euro 400,00
e che dovrà rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Quanto alle spese straordinarie, per le quali le parti si rimettono al protocollo adottato dal Tribunale di Lecce, entrambi i coniugi si impegnano a ripartirle nella misura del 50% ciascuno.
6. I coniugi si impegnano ad estinguere entro e non oltre il 31/03/2025 anticipatamente il mutuo ipotecario acceso presso la Banca BCC accollandosi ciascuno il 50% della somma residua. Si impegnano, altresì, ad estinguere il conto corrente cointestato n. 000010254674, acceso presso l CP_3
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune, di aver definito concordemente tra loro ogni loro altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non avere nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, neppure a titolo di mantenimento, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso.”.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 7.7.2025, tenutasi innanzi alla
G.O., nel corso della quale hanno concordemente dichiarato di voler modificare, nei seguenti termini, il punto 5 delle condizioni della separazione, per quanto attiene al contributo perequativo paterno e alla percezione dell'A.U.U.:
“il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento dei Pt_1 CP_1 figli, la somma mensile di euro 150,00 per ciascun figlio. L'Assegno Unico come per legge, tenuto conto che il figlio maggiorenne trascorre la maggior parte del giorno presso l'abitazione del padre.”.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso, con le modifiche concordate all'udienza di comparizione del 7.7.2025, non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate all'interesse della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Controparte_1 provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio il 24.7.2004 in Cutrofiano (LE), Controparte_1 trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 19 Parte II Serie A anno 2004, alle condizioni tra loro concordate, anche all'udienza del 7.7.2025, e riportate in motivazione;
b) nulla per le spese;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22.7.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore