Articolo 8 della Legge 27 dicembre 2007, n. 246
Articolo 7Articolo 9
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12 gennaio 2008
Art. 8. 1. All'onere derivante dall'articolo 7, pari ad euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Entrata in vigore il 12 gennaio 2008