Art. 8. 1. All'onere derivante dall'articolo 7, pari ad euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 8 della Legge 27 dicembre 2007, n. 246
Articolo 7Articolo 9
Articolo 8 della Legge 27 dicembre 2007, n. 246
Versione
12 gennaio 2008
12 gennaio 2008
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte d'Appello Roma, sentenza 04/05/2025, n. 2700
- Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 281
- Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/03/2025, n. 585
- Corte d'Appello Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1045
- Trib. Ravenna, sentenza 20/05/2025, n. 279
- Trib. Castrovillari, sentenza 28/03/2024, n. 586
- Trib. Cagliari, sentenza 03/07/2025, n. 743
- Trib. Busto arsizio, sentenza 05/02/2025, n. 149
- Trib. Bari, sentenza 26/03/2025, n. 1253
- Trib. Firenze, sentenza 15/05/2025, n. 462
- Trib. Siracusa, sentenza 16/12/2025, n. 1417
- Trib. Messina, sentenza 18/11/2025, n. 2589
- Trib. Brindisi, sentenza 11/03/2025, n. 380
- Trib. Torino, sentenza 13/06/2025, n. 1060
- Articolo 15 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
- Articolo 1 della Legge 28 marzo 1997, n. 86
- Articolo 3 della Legge 27 luglio 1995, n. 309