Art. 8. 1. All'onere derivante dall'articolo 7, pari ad euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 7Articolo 9
Articolo 8 della Legge 27 dicembre 2007, n. 246
Versione
12 gennaio 2008
12 gennaio 2008
Altri contenuti
- Cass. pen., sez. II, sentenza 29/09/2023, n. 39566
- Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/01/2023, n. 952
- Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/03/2026, n. 7730
- Trib. Ravenna, sentenza 20/05/2025, n. 279
- Trib. Castrovillari, sentenza 28/03/2024, n. 586
- Trib. Cagliari, sentenza 03/07/2025, n. 743
- Trib. Locri, sentenza 11/09/2025, n. 929
- Trib. Firenze, sentenza 15/05/2025, n. 462
- Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 3942
- Trib. Napoli Nord, sentenza 08/05/2025, n. 1742
- Trib. Pistoia, sentenza 28/10/2025, n. 661
- Articolo 15 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
- Articolo 1 della Legge 28 marzo 1997, n. 86
- Articolo 3 della Legge 27 luglio 1995, n. 309
- Articolo 72 della Legge 20 maggio 1982, n. 270