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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/11/2025, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
II Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 212/2025 promossa da:
in qualità di titolare dell'omonima ditta di officina Parte_1 meccanica e noleggio, con sede in ND, alla Via Appia lato Monte San Biagio
n. 3788 (codice fiscale / p.iva ), rappresentato e difeso dall' Avv. P.IVA_1
IA La CC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ND (LT), via Vincenzo Gioberti n. 11, come da procura in atti
ATTORE contro
(C.F./P.IVA: , in persona della legale Controparte_1 P.IVA_2 rapp.te (C.F. ), con sede in ND – via CP_2 C.F._1
Gioberti n. 48, rappresentata e difesa dagli Avvocati Arnaldo Faiola e Giovanni
Faiola ed elettivamente domiciliata presso il Loro studio in ND – via Roma, 72 – come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa
è stata, all'esito, discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del
26.11.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio davanti a questo Tribunale chiedendo Controparte_1 pagina 1 di 7 accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della esperita domanda, contrariis reiectis: - Accertare e dichiarare responsabile la new manurelax S.r.l.s., del danno subito dal Sig. , in proprio e nella Parte_1 qualità di titolare di omonima ditta, con sede in ND alla Via Appia lato Monte San
Biagio n. 3788, per la perdita di proprietà del veicolo IVECO DAILY CHIUSO targato DL
469 KA a seguito dell'evento furto del 29/03/2024, e per l'effetto, condannarla ex art.
2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi nella misura di € 20.000,00, o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo effettivo per le causali di cui in premessa. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”
Esponeva, tra l'altro, l'attore a sostegno: che il giorno 04.02.2023 il Sig.
[...]
, quale socio e dipendente della società New Manurelax s.r.l.s, insieme al Pt_2
Sig. , anch'essi dichiaratosi dipendente della menzionata società, Parte_3 avevano assunto la locazione del veicolo IVECO DAILY CHIUSO, targato DL 469 KA, avendone la dichiarata necessità lavorativa per cantiere su ND – BE (all. 1); che la locazione del veicolo sopra indicato era stata inizialmente pattuita per giorni
30, poi modificati a giorni 60 per necessità lavorativa, al costo di € 2.800,00 mensili;
che la riconsegna del veicolo, concordata al 03.04.2023, era stata interrotta il 30 marzo 2023, allorquando era stato comunicato il furto, nei pressi di Napoli, del veicolo oggetto di locazione;
che il Sig. difatti aveva inviato ad esso Parte_2 attore copia del verbale di ricezione di denuncia orale sporta dal medesimo, nel quale dichiarava di essere socio della ditta “new manurelax srl” e di aver subito il furto dell'autofurgone Iveco targato DL469KA (all. 2); che in particolare (secondo le dichiarazioni rese in denuncia) il Sig. la sera del 29.03.2023 aveva Pt_2 parcheggiato il veicolo locato in Piazza Antonino Caponeto alle ore 19:30 circa, dichiarato come parcheggio incustodito, e di essersi accorto del furto la successiva mattina del 30.03.2023 alle ore 10:30 circa;
che, ricevuta la notizia del furto, nei giorni successivi aveva contattato gli per chiedere spiegazioni sull'evento Pt_2 accaduto ai danni del veicolo locato, e sulle modalità di effettiva custodia del mezzo, ricevendo generiche ed approssimative giustificazioni, nonché promessa di pagamento del prezzo pattuito, oltre somma a titolo di ristoro del danno, per pagina 2 di 7 confessata omessa custodia del mezzo;
che in data 04.03.2024, a distanza di circa un anno dall'evento, non avendo ricevuto alcun riscontro e/o pagamento di somma sul veicolo DL 469 KA, il Sig. aveva deciso di formulare richiesta Pt_1 risarcitoria per tutti i danni connessi al noleggio del mezzo Iveco Daily chiuso, targato DL469KA, stante la violazione delle disposizioni contrattuali (art 15 e 18 del contratto di noleggio) nonché la violazione del dovere di custodia di cui all'art 2051
c.c. (all. 3).
La costituitasi in giudizio, contestava Controparte_1 integralmente la domanda avversaria nell'an e nel quantum deducendo, tra l'altro, che il sig. aveva parcheggiato il suddetto automezzo, in un'area Parte_2 idonea, ove non si erano mai verificati dei furti, ma soprattutto ponendo in essere tutte quelle cautele (chiudendo tutti i finestrini, chiudendo a chiave il furgone, ecc.),
e con la massima diligenza, che l'automezzo oggetto di furto non valeva e non poteva valere mai la somma chiesta dall'attore, che, inspiegabilmente, chiedeva una somma ingiustificata ed ingiustificabile e che a nulla poteva rilevare quanto dichiarato nel contratto allegato dall'attore, che si disconosceva, presentando diverse alterazioni/cancellature tali da modificare le condizioni e gli accordi intervenute tra le parti.
La causa, di natura documentale, era discussa e decisa dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza ex art. 281sexies
c.p.c. del 26.11.2025, svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
La domanda dell'attore è parzialmente fondata e deve essere, pertanto, accolta nei termini e nei limiti di cui appresso.
Deve in linea generale rammentarsi: che il creditore, il quale agisca per far accertare l'altrui inadempimento, è tenuto a fornire la prova del titolo e dell'esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale graverà la prova del fatto estintivo, costituito dall'intervenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/01); che ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c., chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
pagina 3 di 7 Con specifico riguardo al tema della responsabilità del conduttore per perdita della cosa locata occorre, altresì, evidenziare che l'art. 1588 c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'evento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico (v.
Cas. Civ. n. 22823/18).
Si afferma, altresì, che gli obblighi di custodia del conduttore nei confronti della cosa locata (così come per il depositario, il mandatario, il sequestratario, ecc.), cioè derivanti dall'obbligo di restituzione, ex art.1177 c.c., "sono relativi ai danni che subisce la cosa stessa che il soggetto è tenuto a custodire" e che, pertanto, "…ne consegue che l'obbligo di custodia a carico del conduttore deriva dal combinato disposto dell'art.1590 c.c. (restituzione della cosa locata) con l'art. 1177 c.c., e non dall'art. 2051 c.c., che ha un differente ambito di operatività (e sulla base del quale può fondarsi la responsabilità del conduttore o del proprietario o di entrambi, a delle fattispecie, verso i terzi per i danni provocati nei loro confronti dalla cosa in custodia
(...)" (v. Cass. civ. n. 19534/2019).
Tornando al caso che ci occupa, è pacifica e documentalmente provata l'intervenuta stipula tra le parti, in data 04.02.2023, di un contratto di locazione avente ad oggetto il veicolo IVECO DAILY CHIUSO targato DL 469 KA, la cui durata era stata inizialmente pattuita per giorni 30, poi modificati a giorni 60 per necessità lavorativa, al canone di € 2.800,00 mensili (v. all. 1 al fascicolo di parte attrice).
E' pacifico, altresì, che il suddetto automezzo non è stato riconsegnato alla scadenza pattuita (03.04.2023), essendo stato comunicato dalla società conduttrice il furto, nei pressi di Napoli, del veicolo oggetto di locazione: il Sig. per Parte_2 conto della convenuta ebbe, infatti, ad inviare al locatore copia del verbale di ricezione di denuncia orale sporta dal medesimo, nel quale dichiarava, appunto, di essere socio della ditta “new manurelax srl” e di aver subito il furto dell'autofurgone
Iveco targato DL469KA (v. all. 2).
pagina 4 di 7 Orbene, la mancata restituzione, alla scadenza contrattuale, del bene locato
(come pacificamente avvenuto nella fattispecie) configura inadempimento agli obblighi scaturenti dal contratto medesimo e, nello specifico, integra la patente violazione dell'art. 1590 c.c., che prevede l'obbligo a carico del conduttore di restituire la cosa al locatore nello stato in cui la ha ricevuta: ne discende che, in applicazione dell'art. 1588, I co., c.c., il conduttore risponde necessariamente della perdita del veicolo avvenuta nel corso della locazione, salvo che dimostri la non imputabilità dell'evento.
Parte convenuta non nega, invero, i fatti per come sopra descritti, ma afferma di dover andare esente da responsabilità in quanto il furto subito configurerebbe un caso fortuito, dal momento che il mezzo era stato parcheggiato chiuso e in un'area in cui in precedenza non erano mai avvenuti furti.
Si è già osservato, tuttavia, che nella specie l'art. 2051 c.c. è fuori gioco e che l'art. 1588 c.c. pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile attraverso la prova, appunto, dell'assenza di colpa.
Gravava, pertanto, sul conduttore, nella specie, l'onere di provare di essere esente da colpa.
A tal riguardo, la convenuta si è limitata a produrre Controparte_1 una denuncia di furto e ad affermare di avere parcheggiato il mezzo chiudendolo a chiave, chiudendo i finestrini e in area in cui in precedenza non erano mai avvenuti furti;
circostanze, queste ultime, che parte convenuta non si è, tuttavia, in alcun modo offerta di provare e che, del resto, non vengono neppure affermate nella citata denuncia,
Non essendo stata superata la presunzione di colpa, va, pertanto, affermata la responsabilità della conduttrice in ordine ai fatti di causa
In ordine alla richiesta risarcitoria, il danno conseguenza eziologicamente riconducibile ex art. 1223 c.c. è costituito senz'altro dal valore del mezzo, che si aggira – considerati i listini di settore con riferimento a veicolo IVECO DAILY immatricolato nell'anno 2007, quale è quello che qui ci occupa – intorno a
€8.000,00.
Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata competono la rivalutazione monetaria e gli interessi, intesi, a mente dei noti principi pagina 5 di 7 sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, come “lucro cessante”, computabili sui singoli scaglioni annualmente rivalutati dal dì del fatto (aprile 2024) alla data della presente decisione, pari al rendimento che presumibilmente l'attore avrebbe ricavato dalle somme dovute, se le avesse tempestivamente percepite, utilizzandole nei più comuni sistemi di investimento, per un totale all'attualità di €8.625,91.
Ne discende che, in parziale accoglimento della domanda, la convenuta dovrà essere condannata a corrispondere all'attore, per il titolo di cui sopra, la suddetta somma di €8.625,91 all'attualità, oltre agli interessi legali ex art. 1282 c.c. a decorrere dalla data della presente decisione e sino al saldo effettivo.
Le spese di lite – da distrarsi in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario - seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie in parte qua la domanda principale e, per l'effetto, condanna la a corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento contrattuale, la somma di
€8.625,91 all'attualità, oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. con decorrenza dalla data della presente decisione e sino all'effettivo soddisfo;
condanna la convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in complessivi €2.672,00, di cui €2.547,00 a titolo di compensi professionali ed
€125,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 e oltre a IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
Latina, 26.11.2025
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
II Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 212/2025 promossa da:
in qualità di titolare dell'omonima ditta di officina Parte_1 meccanica e noleggio, con sede in ND, alla Via Appia lato Monte San Biagio
n. 3788 (codice fiscale / p.iva ), rappresentato e difeso dall' Avv. P.IVA_1
IA La CC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ND (LT), via Vincenzo Gioberti n. 11, come da procura in atti
ATTORE contro
(C.F./P.IVA: , in persona della legale Controparte_1 P.IVA_2 rapp.te (C.F. ), con sede in ND – via CP_2 C.F._1
Gioberti n. 48, rappresentata e difesa dagli Avvocati Arnaldo Faiola e Giovanni
Faiola ed elettivamente domiciliata presso il Loro studio in ND – via Roma, 72 – come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa
è stata, all'esito, discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del
26.11.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio davanti a questo Tribunale chiedendo Controparte_1 pagina 1 di 7 accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della esperita domanda, contrariis reiectis: - Accertare e dichiarare responsabile la new manurelax S.r.l.s., del danno subito dal Sig. , in proprio e nella Parte_1 qualità di titolare di omonima ditta, con sede in ND alla Via Appia lato Monte San
Biagio n. 3788, per la perdita di proprietà del veicolo IVECO DAILY CHIUSO targato DL
469 KA a seguito dell'evento furto del 29/03/2024, e per l'effetto, condannarla ex art.
2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi nella misura di € 20.000,00, o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo effettivo per le causali di cui in premessa. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”
Esponeva, tra l'altro, l'attore a sostegno: che il giorno 04.02.2023 il Sig.
[...]
, quale socio e dipendente della società New Manurelax s.r.l.s, insieme al Pt_2
Sig. , anch'essi dichiaratosi dipendente della menzionata società, Parte_3 avevano assunto la locazione del veicolo IVECO DAILY CHIUSO, targato DL 469 KA, avendone la dichiarata necessità lavorativa per cantiere su ND – BE (all. 1); che la locazione del veicolo sopra indicato era stata inizialmente pattuita per giorni
30, poi modificati a giorni 60 per necessità lavorativa, al costo di € 2.800,00 mensili;
che la riconsegna del veicolo, concordata al 03.04.2023, era stata interrotta il 30 marzo 2023, allorquando era stato comunicato il furto, nei pressi di Napoli, del veicolo oggetto di locazione;
che il Sig. difatti aveva inviato ad esso Parte_2 attore copia del verbale di ricezione di denuncia orale sporta dal medesimo, nel quale dichiarava di essere socio della ditta “new manurelax srl” e di aver subito il furto dell'autofurgone Iveco targato DL469KA (all. 2); che in particolare (secondo le dichiarazioni rese in denuncia) il Sig. la sera del 29.03.2023 aveva Pt_2 parcheggiato il veicolo locato in Piazza Antonino Caponeto alle ore 19:30 circa, dichiarato come parcheggio incustodito, e di essersi accorto del furto la successiva mattina del 30.03.2023 alle ore 10:30 circa;
che, ricevuta la notizia del furto, nei giorni successivi aveva contattato gli per chiedere spiegazioni sull'evento Pt_2 accaduto ai danni del veicolo locato, e sulle modalità di effettiva custodia del mezzo, ricevendo generiche ed approssimative giustificazioni, nonché promessa di pagamento del prezzo pattuito, oltre somma a titolo di ristoro del danno, per pagina 2 di 7 confessata omessa custodia del mezzo;
che in data 04.03.2024, a distanza di circa un anno dall'evento, non avendo ricevuto alcun riscontro e/o pagamento di somma sul veicolo DL 469 KA, il Sig. aveva deciso di formulare richiesta Pt_1 risarcitoria per tutti i danni connessi al noleggio del mezzo Iveco Daily chiuso, targato DL469KA, stante la violazione delle disposizioni contrattuali (art 15 e 18 del contratto di noleggio) nonché la violazione del dovere di custodia di cui all'art 2051
c.c. (all. 3).
La costituitasi in giudizio, contestava Controparte_1 integralmente la domanda avversaria nell'an e nel quantum deducendo, tra l'altro, che il sig. aveva parcheggiato il suddetto automezzo, in un'area Parte_2 idonea, ove non si erano mai verificati dei furti, ma soprattutto ponendo in essere tutte quelle cautele (chiudendo tutti i finestrini, chiudendo a chiave il furgone, ecc.),
e con la massima diligenza, che l'automezzo oggetto di furto non valeva e non poteva valere mai la somma chiesta dall'attore, che, inspiegabilmente, chiedeva una somma ingiustificata ed ingiustificabile e che a nulla poteva rilevare quanto dichiarato nel contratto allegato dall'attore, che si disconosceva, presentando diverse alterazioni/cancellature tali da modificare le condizioni e gli accordi intervenute tra le parti.
La causa, di natura documentale, era discussa e decisa dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza ex art. 281sexies
c.p.c. del 26.11.2025, svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
La domanda dell'attore è parzialmente fondata e deve essere, pertanto, accolta nei termini e nei limiti di cui appresso.
Deve in linea generale rammentarsi: che il creditore, il quale agisca per far accertare l'altrui inadempimento, è tenuto a fornire la prova del titolo e dell'esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale graverà la prova del fatto estintivo, costituito dall'intervenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/01); che ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c., chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
pagina 3 di 7 Con specifico riguardo al tema della responsabilità del conduttore per perdita della cosa locata occorre, altresì, evidenziare che l'art. 1588 c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'evento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico (v.
Cas. Civ. n. 22823/18).
Si afferma, altresì, che gli obblighi di custodia del conduttore nei confronti della cosa locata (così come per il depositario, il mandatario, il sequestratario, ecc.), cioè derivanti dall'obbligo di restituzione, ex art.1177 c.c., "sono relativi ai danni che subisce la cosa stessa che il soggetto è tenuto a custodire" e che, pertanto, "…ne consegue che l'obbligo di custodia a carico del conduttore deriva dal combinato disposto dell'art.1590 c.c. (restituzione della cosa locata) con l'art. 1177 c.c., e non dall'art. 2051 c.c., che ha un differente ambito di operatività (e sulla base del quale può fondarsi la responsabilità del conduttore o del proprietario o di entrambi, a delle fattispecie, verso i terzi per i danni provocati nei loro confronti dalla cosa in custodia
(...)" (v. Cass. civ. n. 19534/2019).
Tornando al caso che ci occupa, è pacifica e documentalmente provata l'intervenuta stipula tra le parti, in data 04.02.2023, di un contratto di locazione avente ad oggetto il veicolo IVECO DAILY CHIUSO targato DL 469 KA, la cui durata era stata inizialmente pattuita per giorni 30, poi modificati a giorni 60 per necessità lavorativa, al canone di € 2.800,00 mensili (v. all. 1 al fascicolo di parte attrice).
E' pacifico, altresì, che il suddetto automezzo non è stato riconsegnato alla scadenza pattuita (03.04.2023), essendo stato comunicato dalla società conduttrice il furto, nei pressi di Napoli, del veicolo oggetto di locazione: il Sig. per Parte_2 conto della convenuta ebbe, infatti, ad inviare al locatore copia del verbale di ricezione di denuncia orale sporta dal medesimo, nel quale dichiarava, appunto, di essere socio della ditta “new manurelax srl” e di aver subito il furto dell'autofurgone
Iveco targato DL469KA (v. all. 2).
pagina 4 di 7 Orbene, la mancata restituzione, alla scadenza contrattuale, del bene locato
(come pacificamente avvenuto nella fattispecie) configura inadempimento agli obblighi scaturenti dal contratto medesimo e, nello specifico, integra la patente violazione dell'art. 1590 c.c., che prevede l'obbligo a carico del conduttore di restituire la cosa al locatore nello stato in cui la ha ricevuta: ne discende che, in applicazione dell'art. 1588, I co., c.c., il conduttore risponde necessariamente della perdita del veicolo avvenuta nel corso della locazione, salvo che dimostri la non imputabilità dell'evento.
Parte convenuta non nega, invero, i fatti per come sopra descritti, ma afferma di dover andare esente da responsabilità in quanto il furto subito configurerebbe un caso fortuito, dal momento che il mezzo era stato parcheggiato chiuso e in un'area in cui in precedenza non erano mai avvenuti furti.
Si è già osservato, tuttavia, che nella specie l'art. 2051 c.c. è fuori gioco e che l'art. 1588 c.c. pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile attraverso la prova, appunto, dell'assenza di colpa.
Gravava, pertanto, sul conduttore, nella specie, l'onere di provare di essere esente da colpa.
A tal riguardo, la convenuta si è limitata a produrre Controparte_1 una denuncia di furto e ad affermare di avere parcheggiato il mezzo chiudendolo a chiave, chiudendo i finestrini e in area in cui in precedenza non erano mai avvenuti furti;
circostanze, queste ultime, che parte convenuta non si è, tuttavia, in alcun modo offerta di provare e che, del resto, non vengono neppure affermate nella citata denuncia,
Non essendo stata superata la presunzione di colpa, va, pertanto, affermata la responsabilità della conduttrice in ordine ai fatti di causa
In ordine alla richiesta risarcitoria, il danno conseguenza eziologicamente riconducibile ex art. 1223 c.c. è costituito senz'altro dal valore del mezzo, che si aggira – considerati i listini di settore con riferimento a veicolo IVECO DAILY immatricolato nell'anno 2007, quale è quello che qui ci occupa – intorno a
€8.000,00.
Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata competono la rivalutazione monetaria e gli interessi, intesi, a mente dei noti principi pagina 5 di 7 sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, come “lucro cessante”, computabili sui singoli scaglioni annualmente rivalutati dal dì del fatto (aprile 2024) alla data della presente decisione, pari al rendimento che presumibilmente l'attore avrebbe ricavato dalle somme dovute, se le avesse tempestivamente percepite, utilizzandole nei più comuni sistemi di investimento, per un totale all'attualità di €8.625,91.
Ne discende che, in parziale accoglimento della domanda, la convenuta dovrà essere condannata a corrispondere all'attore, per il titolo di cui sopra, la suddetta somma di €8.625,91 all'attualità, oltre agli interessi legali ex art. 1282 c.c. a decorrere dalla data della presente decisione e sino al saldo effettivo.
Le spese di lite – da distrarsi in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario - seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie in parte qua la domanda principale e, per l'effetto, condanna la a corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento contrattuale, la somma di
€8.625,91 all'attualità, oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. con decorrenza dalla data della presente decisione e sino all'effettivo soddisfo;
condanna la convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in complessivi €2.672,00, di cui €2.547,00 a titolo di compensi professionali ed
€125,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 e oltre a IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
Latina, 26.11.2025
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
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