Art. 1.
Il primo comma, secondo capoverso, dell'articolo 221 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e' sostituito dal seguente:
"non aver superato l'eta' di anni 35 alla data del provvedimento che bandisce il concorso".
Il primo comma, secondo capoverso, dell'articolo 221 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e' sostituito dal seguente:
"non aver superato l'eta' di anni 35 alla data del provvedimento che bandisce il concorso".