Articolo 1 della Legge 3 giugno 1978, n. 288
Articolo 2
Versione
7 luglio 1978
Art. 1.
Il primo comma, secondo capoverso, dell'articolo 221 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e' sostituito dal seguente:
"non aver superato l'eta' di anni 35 alla data del provvedimento che bandisce il concorso".
Entrata in vigore il 7 luglio 1978