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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 14/01/2026, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 543/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'ORSI MARIA LETIZIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15840/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250091261791000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 183/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 maggio 2024 , Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250091261791000 emessa da Agenzia delle Entrate-CO e notificata a mezzo raccomandata il 16/07/2025, per un importo complessivo pari ad € 615,71, relativa a tassa auto anno
2020.
Ha dedotto a motivo del ricorso l'omessa notifica degli atti prodromici e la conseguente prescrizione della pretesa.
Concludeva per l'annullamento della cartella impugnata con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia delle Entrate CO che ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva quanto alle censure afferenti l'attività di accertamento del debito tributario, trattandosi di attività riferibile all'ente impositore. Quanto all'attività di notificazione della cartella ed al profilo della sua legittimità formale evidenziava la piena legittimità della stessa.
Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese in ogni caso con domanda di manleva nei confronti dell'ente impositore.
Non si è costituita la Regione Campania benchè ritualmente evocata in giudizio.
La causa era decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti dall'udienza fissata per la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
Nessuna prova è stata fornita dall' ente impositore, sul quale grava l'onere di dimostrare la rituale notifica degli atti prodromici - avvisi di accertamento - l'avvenuto adempimento di detto incombente.
Invero la documentazione prodotta in atti dalla difesa dell'agente della riscossione non è idonea a tale fine .
In proposito va rimarcato che ”nel caso di notifica a mezzo posta per compiuta giacenza, solo con l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.) è possibile verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa” ( Cass.
26957/2024) .
Nel caso di specie non è dimostrata la comunicazione di avvenuto deposito né è provata l'effettiva consegna della suddetta comunicazione al contribuente destinatario dell'atto , non senza evidenziare che la relata depositata in atti neppure reca la sottoscrizione dell'agente postale.
Consegue da ciò che la cartella impugnata, reca una pretesa tributaria estinta per maturata prescrizione, in quanto notificata ben oltre il termine pacificamente triennale, operante in relazione alla tassa auto, nella specie risalente all'anno 2020.
SI impone quindi in accoglimento della domanda, l'annullamento dell'atto.
L'esiguo valore della controversia e l'assenza di particolari questioni giuridiche, giustifica la dichiarazione di integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'ORSI MARIA LETIZIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15840/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250091261791000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 183/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 maggio 2024 , Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250091261791000 emessa da Agenzia delle Entrate-CO e notificata a mezzo raccomandata il 16/07/2025, per un importo complessivo pari ad € 615,71, relativa a tassa auto anno
2020.
Ha dedotto a motivo del ricorso l'omessa notifica degli atti prodromici e la conseguente prescrizione della pretesa.
Concludeva per l'annullamento della cartella impugnata con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia delle Entrate CO che ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva quanto alle censure afferenti l'attività di accertamento del debito tributario, trattandosi di attività riferibile all'ente impositore. Quanto all'attività di notificazione della cartella ed al profilo della sua legittimità formale evidenziava la piena legittimità della stessa.
Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese in ogni caso con domanda di manleva nei confronti dell'ente impositore.
Non si è costituita la Regione Campania benchè ritualmente evocata in giudizio.
La causa era decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti dall'udienza fissata per la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
Nessuna prova è stata fornita dall' ente impositore, sul quale grava l'onere di dimostrare la rituale notifica degli atti prodromici - avvisi di accertamento - l'avvenuto adempimento di detto incombente.
Invero la documentazione prodotta in atti dalla difesa dell'agente della riscossione non è idonea a tale fine .
In proposito va rimarcato che ”nel caso di notifica a mezzo posta per compiuta giacenza, solo con l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.) è possibile verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa” ( Cass.
26957/2024) .
Nel caso di specie non è dimostrata la comunicazione di avvenuto deposito né è provata l'effettiva consegna della suddetta comunicazione al contribuente destinatario dell'atto , non senza evidenziare che la relata depositata in atti neppure reca la sottoscrizione dell'agente postale.
Consegue da ciò che la cartella impugnata, reca una pretesa tributaria estinta per maturata prescrizione, in quanto notificata ben oltre il termine pacificamente triennale, operante in relazione alla tassa auto, nella specie risalente all'anno 2020.
SI impone quindi in accoglimento della domanda, l'annullamento dell'atto.
L'esiguo valore della controversia e l'assenza di particolari questioni giuridiche, giustifica la dichiarazione di integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate.