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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1793/2022 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 14.3.2022 da
(P.I. ), elettivamente domiciliata in ROMA, via GIUSEPPE Parte_1 P.IVA_1
GIOACCHINO BELLI 96, presso gli Avv.ti GIAN MICHELE GENTILE e MARCO
GENTILE, che la rappresentano e difendono per procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE contro
(P.I. ), elettivamente domiciliata in TREVISO, via ROGGIA CP_1 P.IVA_2
8, presso gli Avv.ti GUIDO PICCIONE e ANDREA PARABELLI, che la rappresentano e difendono per procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'OPPONENTE
Il procuratore della società opponente precisa le proprie conclusioni insistendo nell'ammissione delle prove orali e documentali richieste nelle note ex art. 186 comma 6 n. 2 del 6 ottobre 2022, revocando l'ordinanza del 26 aprile 2023 che aveva dichiarato inammissibili le prove orali;
nell'accoglimento dell'opposizione e nella revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società alla restituzione di quanto CP_1
versato in data 14 marzo 2022, in virtù del detto decreto ingiuntivo esecutivo, pari ad euro 17,072,76, oltre interessi di mora dalla data del versamento;
nell'accertare l'inadempimento della al CP_1
contratto di manutenzione del gruppo elettrogeno Man 7000S del 12 maggio 2021, e condannare la società opposta alla restituzione della somma versata in acconto il 24 giugno 2021 di euro 6.186,00, oltre interessi di mora dalla data del versamento, oltre al risarcimento dei danni subiti dall'inadempimento, consistenti nella somma di euro 10.619,21 per le spese sostenute per le riparazioni non eseguite dalla società opposta, ed euro 90.000,00 o quella diversa somma ritenuta di giustizia, per la perdita di fatturato nel periodo di ritardo nella disponibilità del gruppo non mantenuto. Con vittoria di spese di lite e compensi di difesa.
PER L'OPPOSTA richiamati i propri precedenti atti precisano come di seguito le conclusioni voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda eccezione e deduzione reiette, nel merito:
- accertata la totale infondatezza dei motivi di opposizione, respingere l'opposizione e le domande tutte ivi proposte, anche in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atti;
- confermare, per l'effetto, in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 372/2022 del 16.2.2022 del Tribunale di Treviso, anche in punto esecutorietà;
- condannare in ogni caso al pagamento in favore di dell'importo capitale di Euro Parte_1 CP_1
15.434,00, quale corrispettivo dovuto per le riparazioni di cui alla conferma d'ordine n. OV21-00141 del 12.5.2021, e comunque per i titoli e le causali dedotti in atti, oltre agli interessi moratori al tasso ex
D.Lgs n. 231/2002 e successive modifiche, oltre rivalutazione monetaria dalla messa in mora al saldo, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
- accertare in ogni caso che nessuna somma è dovuta da a né in via di restituzione o CP_1 Parte_1
rimborso, né a qualsivoglia altro titolo.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione della prova testimoniale come formulata nella seconda memoria di data
6.10.2022, sulle circostanze ivi capitolate e con i testi ivi indicati, e ci si oppone, come già in terza memoria di data 25.10.2022, all'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di , Sig. CP_1
, nonché della prova testimoniale ex adverso dedotta in via subordinata all'esito Persona_1
dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di , e si chiede, nella denegata esclusa ipotesi di CP_1
ammissione di alcuno dei capitoli attorei, di essere abilitati alla prova contraria, indicando a tal fine gli stessi testi già indicati a prova diretta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c. di data
6.10.2022. Come già con Nota di trattazione scritta di data 6.3.2023, si ribadisce l'eccezione di inammissibilità, per tardività del relativo deposito, del doc. 32 attoreo.
In ogni caso: con rifusione di spese e compensi della causa di opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto di questo Tribunale n. Parte_1
372/2022 emesso in data 16.02.2022, provvisoriamente esecutivo, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di euro 15.434,00 oltre CP_1
accessori, quale residuo corrispettivo contrattuale per l'esecuzione, da parte di CP_1
dei lavori di riparazione del gruppo elettrogeno “Man mod. 7000S” di proprietà della stessa risultanti dalla conferma d'ordine n. 141 del 12.05.2021. Pt_1
A sostegno dell'opposizione, la società opponente ha negato essere stati eseguiti i lavori di riparazione di cui alla predetta conferma d'ordine ed ha contestato sia la dichiarazione di riconoscimento di debito del 29.09.2021, sia la dichiarazione di avvenuto collaudo e di accettazione dei lavori rilasciata da in pari data, sulla cui base è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto (dichiarazioni prodotte sub 5 e sub 7 del fascicolo della fase monitoria).
L'opponente ha, pertanto, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di alla restituzione dell'intero corrispettivo ricevuto e al risarcimento dei danni CP_1
prodotti dalla mancata esecuzione dei lavori di riparazione convenuti.
L'opposta si è costituita e ha resistito all'opposizione, chiedendone il rigetto e CP_1
sostenendo l'avvenuta esecuzione dei lavori di cui alla conferma d'ordine 12.05.2021 in conformità alle pattuizioni intervenute tra le parti ed alle dichiarazioni scritte rilasciate dalla società opponente.
Così instaurato il contraddittorio, prodotti i documenti, sono state dal G.I. respinte le altre richieste istruttorie delle parti e la causa è stata trattenuta in decisione dopo la precisazione, ad opera delle parti stesse, delle conclusioni definitive trascritte in epigrafe.
***
E' pacifico in causa che il generatore “Man mod. 7000S” di proprietà dell'opponente
[...]
sia stato consegnato all'opposta per l'esecuzione, da parte di quest'ultima, Pt_1 CP_1
dei lavori di riparazione di cui alla conferma d'ordine n. 141 del 12.05.2021, regolarmente sottoscritta da (doc. 2 del fascicolo monitorio). Altrettanto pacifico e incontroverso è che – risolte in via transattiva alcune controversie nel frattempo insorte tra le parti in ordine a più rapporti contrattuali tra esse pendenti – in data 29.09.2021 un tecnico incaricato dalla società , si sia recato per CP_2
una verifica presso la sede della società , in Susegana, e abbia ivi sottoscritto due CP_1
distinte dichiarazioni:
- la prima di avvenuto collaudo e di piena accettazione dei lavori di cui alla conferma d'ordine n. 141 del 12.05.2021 (doc. 5 del fascicolo monitorio);
- la seconda di riconoscimento di debito in relazione ai medesimi lavori, per la complessiva somma di euro 21.620,00 (doc. 7 del fascicolo monitorio).
Che le due dichiarazioni siano state sottoscritte, per dal tecnico , è CP_2
circostanza specificamente affermata dall'opponente e ammessa dall'opposta.
Ora, l'opponente, per contestare il riconoscimento di debito, ha espressamente negato che il fosse munito dei relativi poteri di rappresentanza e fosse, dunque, autorizzato a CP_2
rilasciare una dichiarazione ricognitiva dell'obbligazione di pagamento di (atto di citazione in opposizione, pagina 5, righe da 24 a 26).
Invece, con riferimento alla separata dichiarazione di avvenuto collaudo e di accettazione dei lavori, l'opponente non ha affatto negato che il fosse abilitato ad emetterla in CP_2
nome e per conto di in tal modo vincolando la stessa società in ordine alla specifica circostanza dell'esito positivo della verifica da svolgere sul macchinario in riparazione, ma ha unicamente sostenuto che il pur incaricato dell'accertamento, abbia sottoscritto CP_2
la dichiarazione per errore, ritenendo che essa si riferisse ad un altro gruppo elettrogeno, nuovo, contestualmente consegnato da ad (atto di citazione, pagina 5, righe da CP_1
11 a 15).
Dunque, deve ritenersi pacifico e non contestato che il potesse impegnare la società CP_2
circa l'esito della verifica tecnica, emettendo, al riguardo, una dichiarazione di natura confessoria vincolante per la stessa
La contestazione di riguarda, infatti, un profilo diverso: quello della rispondenza al vero della dichiarazione in parola, che – secondo la prospettazione di parte opponente – sarebbe stata sottoscritta dal per errore, nella convinzione di attestare il regolare CP_2
funzionamento di un altro macchinario, nuovo, contestualmente verificato. Tale contestazione va ricondotta alla previsione dell'art. 2732 c.c., a norma del quale «la confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza».
Nel caso di specie, viene in rilievo l'ipotesi dell'errore di fatto, in relazione alla quale, però, la prova orale richiesta dall'opponente è stata formulata in maniera generica e incompleta, essendo stata richiamata, nel relativo capitolo, unicamente la pretesa difformità tra il testo della dichiarazione e la verifica tecnica svolta, senza alcuna indicazione delle circostanze di fatto che, secondo la parte, avrebbero indotto in errore il dichiarante, determinandolo ad emettere una dichiarazione non veritiera (si veda il capitolo “e” della memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c. depositata il 06.10.2022).
Sul punto va richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità: «La confessione può essere invalidata (e non "revocata", perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante) soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio d'origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non è sufficiente dedurre prove testimoniali limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato» (Cass. 17716/2020; nello stesso senso Cass. 26985/2013, 15618/04).
Si veda anche Cass. 9777/2016: «Ai fini della revoca della confessione per errore di fatto, è necessario dimostrare non solo l'inesistenza del fatto confessato ma anche che, al momento della confessione, il confitente versava in errore, provando le circostanze che lo avevano indotto a ritenere che il fatto confessato fosse vero».
Pertanto, stante l'inidoneità della prova articolata dall'opponente, resta intatta la valenza confessoria della dichiarazione di collaudo 29.09.2021, riguardante l'avvenuta esecuzione dei lavori di riparazione di cui alla conferma d'ordine 12.05.2021.
Di conseguenza, sussiste piena prova della completa esecuzione di tali lavori, senza che possano assumere rilievo gli altri argomenti difensivi, di natura logica o storica, sollevati dalla società opponente.
Ciò comporta che debba ritenersi provato il credito azionato da quale emerge CP_1
dalla conferma d'ordine 12.05.2021 e dalla dichiarazione di collaudo 29.09.2021, entrambe sottoscritte da ed alla stessa riferibili. In proposito si osserva che la conferma d'ordine 12.05.2021 prevede un corrispettivo pattuito di euro 20.620,00.
Detratto l'acconto di euro 6.186,00 pacificamente versato da in data 24.06.2021, il corrispettivo residuo ammonta ad euro 14.434,00.
L'ulteriore somma di euro 1.000,00 per lavori aggiuntivi di smontaggio del radiatore del gruppo elettrogeno “Man mod. 7000S”, smontaggio richiesto dalla committente è dovuta a in quanto pattuita in corso d'opera con i messaggi di posta elettronica in CP_1
data 22-23.09.2021, la cui provenienza dalle parti non è contestata dall'opponente (docc.
15-17 di parte opposta).
Si ottiene, così, l'importo totale di euro 15.434,00 di cui all'ingiunzione (emessa in base al riconoscimento di debito per euro 21.620,00 = euro 20.620,00 + 1.000,00, al netto dell'acconto versato di euro 6.186,00).
Essendo stata raggiunta in sede di cognizione, sul fondamento di elementi indipendenti dal riconoscimento di debito contestato dall'opponente, la prova dell'esistenza dell'intero credito azionato in via monitoria, l'opposizione deve essere respinta e deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Infatti, «con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per
l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria» (Cass. 9927/2004).
Si veda anche Cass. 14473/2019: «La "plena cognitio" caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa».
Vanno altresì respinte, di conseguenza, le altre domande, di restituzione del corrispettivo pagato e di risarcimento del danno, proposte dalla società opponente. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente.
Liquidazione come da dispositivo, per lo scaglione di riferimento da euro 52.0001,00 a
260.000,00 (individuato sulla scorta della domanda risarcitoria formulata dall'opponente),
a valori medi per le fasi di “studio” ed “introduttiva”, minimi per quelle di
“istruttoria/trattazione” e “decisionale”, trattandosi di causa di natura documentale, ove l'attività difensiva solo marginalmente ha avuto ad oggetto la richiesta risarcitoria, respinta per effetto dell'infondatezza dell'opposizione (che aveva ad oggetto un credito di entità contenuta nello scaglione da 5.2001,00 a 26.000,00 euro)
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 372/2022 emesso da questo Tribunale in data 16.02.2022;
respinge le altre domande proposte dall'opponente Parte_1
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, Parte_1 CP_1
che liquida in euro 9.142,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Treviso, 15 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1793/2022 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 14.3.2022 da
(P.I. ), elettivamente domiciliata in ROMA, via GIUSEPPE Parte_1 P.IVA_1
GIOACCHINO BELLI 96, presso gli Avv.ti GIAN MICHELE GENTILE e MARCO
GENTILE, che la rappresentano e difendono per procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE contro
(P.I. ), elettivamente domiciliata in TREVISO, via ROGGIA CP_1 P.IVA_2
8, presso gli Avv.ti GUIDO PICCIONE e ANDREA PARABELLI, che la rappresentano e difendono per procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'OPPONENTE
Il procuratore della società opponente precisa le proprie conclusioni insistendo nell'ammissione delle prove orali e documentali richieste nelle note ex art. 186 comma 6 n. 2 del 6 ottobre 2022, revocando l'ordinanza del 26 aprile 2023 che aveva dichiarato inammissibili le prove orali;
nell'accoglimento dell'opposizione e nella revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società alla restituzione di quanto CP_1
versato in data 14 marzo 2022, in virtù del detto decreto ingiuntivo esecutivo, pari ad euro 17,072,76, oltre interessi di mora dalla data del versamento;
nell'accertare l'inadempimento della al CP_1
contratto di manutenzione del gruppo elettrogeno Man 7000S del 12 maggio 2021, e condannare la società opposta alla restituzione della somma versata in acconto il 24 giugno 2021 di euro 6.186,00, oltre interessi di mora dalla data del versamento, oltre al risarcimento dei danni subiti dall'inadempimento, consistenti nella somma di euro 10.619,21 per le spese sostenute per le riparazioni non eseguite dalla società opposta, ed euro 90.000,00 o quella diversa somma ritenuta di giustizia, per la perdita di fatturato nel periodo di ritardo nella disponibilità del gruppo non mantenuto. Con vittoria di spese di lite e compensi di difesa.
PER L'OPPOSTA richiamati i propri precedenti atti precisano come di seguito le conclusioni voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda eccezione e deduzione reiette, nel merito:
- accertata la totale infondatezza dei motivi di opposizione, respingere l'opposizione e le domande tutte ivi proposte, anche in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atti;
- confermare, per l'effetto, in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 372/2022 del 16.2.2022 del Tribunale di Treviso, anche in punto esecutorietà;
- condannare in ogni caso al pagamento in favore di dell'importo capitale di Euro Parte_1 CP_1
15.434,00, quale corrispettivo dovuto per le riparazioni di cui alla conferma d'ordine n. OV21-00141 del 12.5.2021, e comunque per i titoli e le causali dedotti in atti, oltre agli interessi moratori al tasso ex
D.Lgs n. 231/2002 e successive modifiche, oltre rivalutazione monetaria dalla messa in mora al saldo, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
- accertare in ogni caso che nessuna somma è dovuta da a né in via di restituzione o CP_1 Parte_1
rimborso, né a qualsivoglia altro titolo.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione della prova testimoniale come formulata nella seconda memoria di data
6.10.2022, sulle circostanze ivi capitolate e con i testi ivi indicati, e ci si oppone, come già in terza memoria di data 25.10.2022, all'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di , Sig. CP_1
, nonché della prova testimoniale ex adverso dedotta in via subordinata all'esito Persona_1
dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di , e si chiede, nella denegata esclusa ipotesi di CP_1
ammissione di alcuno dei capitoli attorei, di essere abilitati alla prova contraria, indicando a tal fine gli stessi testi già indicati a prova diretta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c. di data
6.10.2022. Come già con Nota di trattazione scritta di data 6.3.2023, si ribadisce l'eccezione di inammissibilità, per tardività del relativo deposito, del doc. 32 attoreo.
In ogni caso: con rifusione di spese e compensi della causa di opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto di questo Tribunale n. Parte_1
372/2022 emesso in data 16.02.2022, provvisoriamente esecutivo, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di euro 15.434,00 oltre CP_1
accessori, quale residuo corrispettivo contrattuale per l'esecuzione, da parte di CP_1
dei lavori di riparazione del gruppo elettrogeno “Man mod. 7000S” di proprietà della stessa risultanti dalla conferma d'ordine n. 141 del 12.05.2021. Pt_1
A sostegno dell'opposizione, la società opponente ha negato essere stati eseguiti i lavori di riparazione di cui alla predetta conferma d'ordine ed ha contestato sia la dichiarazione di riconoscimento di debito del 29.09.2021, sia la dichiarazione di avvenuto collaudo e di accettazione dei lavori rilasciata da in pari data, sulla cui base è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto (dichiarazioni prodotte sub 5 e sub 7 del fascicolo della fase monitoria).
L'opponente ha, pertanto, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di alla restituzione dell'intero corrispettivo ricevuto e al risarcimento dei danni CP_1
prodotti dalla mancata esecuzione dei lavori di riparazione convenuti.
L'opposta si è costituita e ha resistito all'opposizione, chiedendone il rigetto e CP_1
sostenendo l'avvenuta esecuzione dei lavori di cui alla conferma d'ordine 12.05.2021 in conformità alle pattuizioni intervenute tra le parti ed alle dichiarazioni scritte rilasciate dalla società opponente.
Così instaurato il contraddittorio, prodotti i documenti, sono state dal G.I. respinte le altre richieste istruttorie delle parti e la causa è stata trattenuta in decisione dopo la precisazione, ad opera delle parti stesse, delle conclusioni definitive trascritte in epigrafe.
***
E' pacifico in causa che il generatore “Man mod. 7000S” di proprietà dell'opponente
[...]
sia stato consegnato all'opposta per l'esecuzione, da parte di quest'ultima, Pt_1 CP_1
dei lavori di riparazione di cui alla conferma d'ordine n. 141 del 12.05.2021, regolarmente sottoscritta da (doc. 2 del fascicolo monitorio). Altrettanto pacifico e incontroverso è che – risolte in via transattiva alcune controversie nel frattempo insorte tra le parti in ordine a più rapporti contrattuali tra esse pendenti – in data 29.09.2021 un tecnico incaricato dalla società , si sia recato per CP_2
una verifica presso la sede della società , in Susegana, e abbia ivi sottoscritto due CP_1
distinte dichiarazioni:
- la prima di avvenuto collaudo e di piena accettazione dei lavori di cui alla conferma d'ordine n. 141 del 12.05.2021 (doc. 5 del fascicolo monitorio);
- la seconda di riconoscimento di debito in relazione ai medesimi lavori, per la complessiva somma di euro 21.620,00 (doc. 7 del fascicolo monitorio).
Che le due dichiarazioni siano state sottoscritte, per dal tecnico , è CP_2
circostanza specificamente affermata dall'opponente e ammessa dall'opposta.
Ora, l'opponente, per contestare il riconoscimento di debito, ha espressamente negato che il fosse munito dei relativi poteri di rappresentanza e fosse, dunque, autorizzato a CP_2
rilasciare una dichiarazione ricognitiva dell'obbligazione di pagamento di (atto di citazione in opposizione, pagina 5, righe da 24 a 26).
Invece, con riferimento alla separata dichiarazione di avvenuto collaudo e di accettazione dei lavori, l'opponente non ha affatto negato che il fosse abilitato ad emetterla in CP_2
nome e per conto di in tal modo vincolando la stessa società in ordine alla specifica circostanza dell'esito positivo della verifica da svolgere sul macchinario in riparazione, ma ha unicamente sostenuto che il pur incaricato dell'accertamento, abbia sottoscritto CP_2
la dichiarazione per errore, ritenendo che essa si riferisse ad un altro gruppo elettrogeno, nuovo, contestualmente consegnato da ad (atto di citazione, pagina 5, righe da CP_1
11 a 15).
Dunque, deve ritenersi pacifico e non contestato che il potesse impegnare la società CP_2
circa l'esito della verifica tecnica, emettendo, al riguardo, una dichiarazione di natura confessoria vincolante per la stessa
La contestazione di riguarda, infatti, un profilo diverso: quello della rispondenza al vero della dichiarazione in parola, che – secondo la prospettazione di parte opponente – sarebbe stata sottoscritta dal per errore, nella convinzione di attestare il regolare CP_2
funzionamento di un altro macchinario, nuovo, contestualmente verificato. Tale contestazione va ricondotta alla previsione dell'art. 2732 c.c., a norma del quale «la confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza».
Nel caso di specie, viene in rilievo l'ipotesi dell'errore di fatto, in relazione alla quale, però, la prova orale richiesta dall'opponente è stata formulata in maniera generica e incompleta, essendo stata richiamata, nel relativo capitolo, unicamente la pretesa difformità tra il testo della dichiarazione e la verifica tecnica svolta, senza alcuna indicazione delle circostanze di fatto che, secondo la parte, avrebbero indotto in errore il dichiarante, determinandolo ad emettere una dichiarazione non veritiera (si veda il capitolo “e” della memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c. depositata il 06.10.2022).
Sul punto va richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità: «La confessione può essere invalidata (e non "revocata", perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante) soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio d'origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non è sufficiente dedurre prove testimoniali limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato» (Cass. 17716/2020; nello stesso senso Cass. 26985/2013, 15618/04).
Si veda anche Cass. 9777/2016: «Ai fini della revoca della confessione per errore di fatto, è necessario dimostrare non solo l'inesistenza del fatto confessato ma anche che, al momento della confessione, il confitente versava in errore, provando le circostanze che lo avevano indotto a ritenere che il fatto confessato fosse vero».
Pertanto, stante l'inidoneità della prova articolata dall'opponente, resta intatta la valenza confessoria della dichiarazione di collaudo 29.09.2021, riguardante l'avvenuta esecuzione dei lavori di riparazione di cui alla conferma d'ordine 12.05.2021.
Di conseguenza, sussiste piena prova della completa esecuzione di tali lavori, senza che possano assumere rilievo gli altri argomenti difensivi, di natura logica o storica, sollevati dalla società opponente.
Ciò comporta che debba ritenersi provato il credito azionato da quale emerge CP_1
dalla conferma d'ordine 12.05.2021 e dalla dichiarazione di collaudo 29.09.2021, entrambe sottoscritte da ed alla stessa riferibili. In proposito si osserva che la conferma d'ordine 12.05.2021 prevede un corrispettivo pattuito di euro 20.620,00.
Detratto l'acconto di euro 6.186,00 pacificamente versato da in data 24.06.2021, il corrispettivo residuo ammonta ad euro 14.434,00.
L'ulteriore somma di euro 1.000,00 per lavori aggiuntivi di smontaggio del radiatore del gruppo elettrogeno “Man mod. 7000S”, smontaggio richiesto dalla committente è dovuta a in quanto pattuita in corso d'opera con i messaggi di posta elettronica in CP_1
data 22-23.09.2021, la cui provenienza dalle parti non è contestata dall'opponente (docc.
15-17 di parte opposta).
Si ottiene, così, l'importo totale di euro 15.434,00 di cui all'ingiunzione (emessa in base al riconoscimento di debito per euro 21.620,00 = euro 20.620,00 + 1.000,00, al netto dell'acconto versato di euro 6.186,00).
Essendo stata raggiunta in sede di cognizione, sul fondamento di elementi indipendenti dal riconoscimento di debito contestato dall'opponente, la prova dell'esistenza dell'intero credito azionato in via monitoria, l'opposizione deve essere respinta e deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Infatti, «con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per
l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria» (Cass. 9927/2004).
Si veda anche Cass. 14473/2019: «La "plena cognitio" caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa».
Vanno altresì respinte, di conseguenza, le altre domande, di restituzione del corrispettivo pagato e di risarcimento del danno, proposte dalla società opponente. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente.
Liquidazione come da dispositivo, per lo scaglione di riferimento da euro 52.0001,00 a
260.000,00 (individuato sulla scorta della domanda risarcitoria formulata dall'opponente),
a valori medi per le fasi di “studio” ed “introduttiva”, minimi per quelle di
“istruttoria/trattazione” e “decisionale”, trattandosi di causa di natura documentale, ove l'attività difensiva solo marginalmente ha avuto ad oggetto la richiesta risarcitoria, respinta per effetto dell'infondatezza dell'opposizione (che aveva ad oggetto un credito di entità contenuta nello scaglione da 5.2001,00 a 26.000,00 euro)
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 372/2022 emesso da questo Tribunale in data 16.02.2022;
respinge le altre domande proposte dall'opponente Parte_1
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, Parte_1 CP_1
che liquida in euro 9.142,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Treviso, 15 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon