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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 8463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8463 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 18/11/2025, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 21402/2024 R.G. TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti ANTONIO Parte_1 C.F._1 GALLICCHIO, GIOVANNI PIPOLA, FELICE VELLECA presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato in Napoli Controparte_1 RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 09.10.2024, parte ricorrente agiva nei confronti della Controparte_1 chiedendo di condannare la convenuta al pagamento della somma complessiva di € 7.503,00, di cui
€ 816,98 a titolo di T.F.R., ovvero della somma ritenuta equa a titolo di differenze retributive maturate durante ed alla cessazione del rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo;
vinte le spese con attribuzione ai procuratori anticipatari. La parte convenuta, seppur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e se ne dichiara la contumacia Espletata prova per testi, la causa è decisa con la presente sentenza depositata telematicamente. La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini di cui segue. Dalla documentazione prodotta (copia del contratto di lavoro, Mod. C2 storico) e dalle dichiarazioni del teste escusso, sig. , emerge la prova della sussistenza tra le parti di un rapporto Testimone_1 di lavoro subordinato secondo le cadenze temporali e le mansioni allegate in ricorso. L'istante assume il mancato pagamento di parte delle retribuzioni dovute, per le quali ha ricevuto solo alcuni dei prospetti paga, del TFR e delle competenze di fine rapporto. Applicandosi il CCNL Edilizia di riferimento per il periodo per cui è causa e detraendo quanto ricevuto dall'istante, peraltro da questi documentato, competono al ricorrente €. 7.502,95, di cui €. 816,98 a titolo di TFR, potendosi recepire i conteggi di cui in ricorso. In tal senso si pronuncia condanna come in dispositivo;
sulla somma di cui innanzi vanno calcolati gli accessori ex art. 429 cpc dalla data di relativa maturazione al saldo. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
ai fini della liquidazione si tiene conto del comma 1 bis dell'art. 4 del DM 55/94 che prevede un ulteriore aumento fino al 30%
“quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche…”.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di €. 7.502,95, Parte_1 di cui €. 816,98 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di relativa maturazione al saldo;
- Condanna la società convenuta alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in €. 2.963,00 oltre CPA, Iva e spese forfettarie come per legge, con attribuzione ai legali di parte ricorrente. Così deciso in Napoli, il 18.11.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Roberta Manzon
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 18/11/2025, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 21402/2024 R.G. TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti ANTONIO Parte_1 C.F._1 GALLICCHIO, GIOVANNI PIPOLA, FELICE VELLECA presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato in Napoli Controparte_1 RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 09.10.2024, parte ricorrente agiva nei confronti della Controparte_1 chiedendo di condannare la convenuta al pagamento della somma complessiva di € 7.503,00, di cui
€ 816,98 a titolo di T.F.R., ovvero della somma ritenuta equa a titolo di differenze retributive maturate durante ed alla cessazione del rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo;
vinte le spese con attribuzione ai procuratori anticipatari. La parte convenuta, seppur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e se ne dichiara la contumacia Espletata prova per testi, la causa è decisa con la presente sentenza depositata telematicamente. La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini di cui segue. Dalla documentazione prodotta (copia del contratto di lavoro, Mod. C2 storico) e dalle dichiarazioni del teste escusso, sig. , emerge la prova della sussistenza tra le parti di un rapporto Testimone_1 di lavoro subordinato secondo le cadenze temporali e le mansioni allegate in ricorso. L'istante assume il mancato pagamento di parte delle retribuzioni dovute, per le quali ha ricevuto solo alcuni dei prospetti paga, del TFR e delle competenze di fine rapporto. Applicandosi il CCNL Edilizia di riferimento per il periodo per cui è causa e detraendo quanto ricevuto dall'istante, peraltro da questi documentato, competono al ricorrente €. 7.502,95, di cui €. 816,98 a titolo di TFR, potendosi recepire i conteggi di cui in ricorso. In tal senso si pronuncia condanna come in dispositivo;
sulla somma di cui innanzi vanno calcolati gli accessori ex art. 429 cpc dalla data di relativa maturazione al saldo. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
ai fini della liquidazione si tiene conto del comma 1 bis dell'art. 4 del DM 55/94 che prevede un ulteriore aumento fino al 30%
“quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche…”.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di €. 7.502,95, Parte_1 di cui €. 816,98 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di relativa maturazione al saldo;
- Condanna la società convenuta alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in €. 2.963,00 oltre CPA, Iva e spese forfettarie come per legge, con attribuzione ai legali di parte ricorrente. Così deciso in Napoli, il 18.11.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Roberta Manzon