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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/06/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 782/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Niccolò Bencini GIUDICE rel. dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 782/2025 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente, Via Parte_1 C.F._1 Palladio n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Fortuna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, Via Canobio n. 16, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e (C.F.: , nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
, rapp . Gabriele Fortuna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara, Via Canobio n. 16, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita a Novara in Via Palladio n. 2, di proprietà del marito, viene assegnata alla moglie che proseguirà ad abitarla con i figli minori;
Il marito trasferirà altrove la propria residenza. Il pagamento delle rate di mutuo gravanti sull'immobile sarà sostenuto in via esclusiva dal Sig. Parte_1 Per_
3. L'affidamento dei figli e viene dispos iso ed in via congiunta ad entrambi i genitori, presso Per_2 le rispettive residenze, con stabilimento presso la madre dal lunedì sino al venerdì sera e, a settimane alterne, presso il padre dal venerdì sera sino alla domenica sera. I genitori, durante i giorni suindicati, concorreranno alle attività di supporto ai figli, con particolare riguardo agli orari di entrata ed uscita da scuola ed alla collaborazione nello svolgimento dei compiti e nello studio. Viene previsto che i genitori trascorreranno con i figli consecutivamente 15 giorni durante il mese di agosto per le vacanze estive, previo accordo tra gli stessi.
4. Il padre concorrerà al mantenimento dei figli corrispondendo la somma di € 200,00 mensili, con assegno da versarsi al domicilio della madre entro il 20 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Torino. L'assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. La madre percepirà inoltre il 100% dell'assegno unico per i figli;
6. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver già definito tra loro ogni questione di carattere patrimoniale;
1
7. I coniugi si prestano sin da ora reciproco consenso all'espatrio”;
Per il P.M.
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Presicce il Parte_1 Controparte_1
Per_ Dall'unione coniugale sono nati (il 23.10.2008) e (il giorno 8.9.2010). Per_2 La domanda di separazione pe le dei coniugi, congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., rispetto alla quale il P.M. non ha sollevato rilievi, merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Le parti hanno concordemente allegato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Vi è accordo economico. All'udienza del 23.4.2025, lette le note scritte depositate dalle parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Controparte_1 provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Presicce (atto n. 26, parte II, serie A, anno 2007) di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 9.5.2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. dott. Niccolò Bencini
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Niccolò Bencini GIUDICE rel. dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 782/2025 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente, Via Parte_1 C.F._1 Palladio n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Fortuna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, Via Canobio n. 16, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e (C.F.: , nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
, rapp . Gabriele Fortuna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara, Via Canobio n. 16, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita a Novara in Via Palladio n. 2, di proprietà del marito, viene assegnata alla moglie che proseguirà ad abitarla con i figli minori;
Il marito trasferirà altrove la propria residenza. Il pagamento delle rate di mutuo gravanti sull'immobile sarà sostenuto in via esclusiva dal Sig. Parte_1 Per_
3. L'affidamento dei figli e viene dispos iso ed in via congiunta ad entrambi i genitori, presso Per_2 le rispettive residenze, con stabilimento presso la madre dal lunedì sino al venerdì sera e, a settimane alterne, presso il padre dal venerdì sera sino alla domenica sera. I genitori, durante i giorni suindicati, concorreranno alle attività di supporto ai figli, con particolare riguardo agli orari di entrata ed uscita da scuola ed alla collaborazione nello svolgimento dei compiti e nello studio. Viene previsto che i genitori trascorreranno con i figli consecutivamente 15 giorni durante il mese di agosto per le vacanze estive, previo accordo tra gli stessi.
4. Il padre concorrerà al mantenimento dei figli corrispondendo la somma di € 200,00 mensili, con assegno da versarsi al domicilio della madre entro il 20 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Torino. L'assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. La madre percepirà inoltre il 100% dell'assegno unico per i figli;
6. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver già definito tra loro ogni questione di carattere patrimoniale;
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7. I coniugi si prestano sin da ora reciproco consenso all'espatrio”;
Per il P.M.
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Presicce il Parte_1 Controparte_1
Per_ Dall'unione coniugale sono nati (il 23.10.2008) e (il giorno 8.9.2010). Per_2 La domanda di separazione pe le dei coniugi, congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., rispetto alla quale il P.M. non ha sollevato rilievi, merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Le parti hanno concordemente allegato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Vi è accordo economico. All'udienza del 23.4.2025, lette le note scritte depositate dalle parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Controparte_1 provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Presicce (atto n. 26, parte II, serie A, anno 2007) di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 9.5.2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. dott. Niccolò Bencini
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