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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/11/2025, n. 3192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3192 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1452/2025 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE E MINORI
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera-Relatrice
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello iscritta al n. r.g. 1452/2025 CC
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
CA EL (C.F. ) del Foro di Venezia, giusta procura in atti;
C.F._2
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Francesca Sabei CP_1 C.F._3
(C.F. ) e CH LO (C.F. ) del Foro di C.F._4 C.F._5
Venezia, giusta procura in atti;
E CON
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti il 22.10.2025.
1 Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 3323/2025 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data
30.06.2025 e notificata in data 01.07.2025, emessa nel procedimento n. r.g. 13112/2019.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“IN VIA PRELIMINARE
Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, per i motivi esposti in ricorso ed in relazione alle conseguenze che
l'esecutorietà della sentenza comporterebbe con danni irreversibili alla ricorrente, voglia, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. sospendere l'esecuzione della sentenza
IN VIA ISTRUTTORIA
• Si chiede sia disposto un aggiornamento ed una integrazione della CTU già svolta in primo grado, volta ad accertare le condizioni psicofisiche della sig.ra al fine di valutare la Parte_1 permanenza della capacità genitoriale in capo alla stessa ed escludere impedimenti all'esercizio della funzione genitoriale da parte della stessa.
• Si chiede che sia ordinato al signor , qualora non vi abbia già provveduto, di produrre le CP_1 ultime dichiarazioni dei redditi e buste paga nonché l'estratto conto dell'ultimo anno dei rapporti bancari in essere, anche cointestati.
NEL MERITO
In accoglimento dei motivi d'appello sopra formulati a sostegno del gravame, previo rigetto di ogni diversa domanda, eccezione ed istanza avversaria, annullarsi e riformarsi la sentenza appellata, accogliendo le domande già proposte in primo grado.
In ogni caso
- disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e , con la collocazione Per_1 Persona_2 prevalente ritenuta più opportuna tenuto conto dell'esito della CTU confermando i provvedimenti provvisori adottati sulla base della stessa datati 3-4.5.2021 o secondo quanto emergerà da un supplemento della stessa indagine peritale.
- regolamentarsi il diritto di visita della madre riconoscendo alla stessa un tempo se non paritetico, comunque di almeno tre giorni la settimana, con assegnazione della casa coniugale a favore di quest'ultima.
- disporre che la signora provveda al mantenimento diretto delle figlie quando Parte_1 staranno con lei revocando l'obbligo di contribuzione al mantenimento di e poste in Per_1 Per_2 capo a a mezzo versamento di una somma a favore di . Parte_1 CP_1
2 - Porre a carico di l'onere di versare alla signora un CP_1 Parte_1 equo contributo al mantenimento di quest'ultima fino a che la stessa non avrà ottenuto un impiego lavorativo e quindi un reddito, da quantificarsi tenendo conto dei redditi delle parti, del tempo di collocamento delle figlie presso ciascun genitore e dell'assegnazione della casa.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, in subordine da compensarsi”.
Per l'appellato:
“Preliminarmente: respingere l'istanza di sospensione dell'impugnata sentenza di primo grado ex art.
283 c.p.c. perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa;
in via principale: dichiararsi inammissibili le domande in ordine all'affidamento condiviso delle figlie sulla base del chiesto supplemento dell'indagine preliminare, della regolamentazione del diritto di visita e assegnazione della casa coniugale, della disposizione di mantenimento diretto delle figlie da parte della sig.ra ed infine della disposizione di assegno di mantenimento a favore Parte_1 della sig.ra ed a carico del sig. di cui a pag 38 del ricorso in appello in Parte_1 CP_1 quanto nuove, rispetto a quanto richiesto in primo grado dall'odierna appellante;
rigettarsi l'appello proposto in ordine a tutti i motivi esposti dalla sig.ra Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 3323/2025 depositata in data 30.06.2025,
[...] perché inammissibile ed infondato per i motivi dedotti nella narrativa del presente atto, così come tutte le istanze proposte dall'appellante, con conferma della appellata sentenza del Tribunale di
Venezia n. 3323/2025 e condanna dell'appellante medesimo alla rifusione, in favore di CP_1
di spese, diritti ed onorari anche del secondo grado di giudizio;
[...] in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie così come richieste da parte convenuta appellata, nel giudizio di primo grado, con particolare riferimento alla memoria integrativa depositata in data 15 luglio 2021 ed in 1^, 2^ e 3^ memoria ex art. 183, VI co, C.p.c. depositate rispettivamente in data 29 ottobre 2021, 29 novembre 2021 e 20 dicembre 2021, alla nota conclusionale del 24.03.2025, alla memoria di replica del 14 aprile 2025. Si insiste in particolar modo nella richiesta ex art. 210 c.p.c. di esibizione della cartella clinica dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre
Venezia reparto psichiatria, in ordine all'ultimo ricovero noto del febbraio 2025 della sig.ra Parte_1
, nonché si richiede ai sensi dell'art. 210 c.p.c. che venga disposta l'esibizione della cartella
[...] clinica della Casa di Cura “Villa Napoleon” in ordine all'ultimo ricovero noto della sig.ra Parte_1
, avvenuto nell'aprile 2025.
[...]
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie richieste da controparte con particolare riferimento all'aggiornamento ed integrazione della CTU già svolta in primo grado in quanto inidonea
3 alla valutazione nel lungo termine ed in modo continuativo delle capacità genitoriali della sig.ra
, come peraltro già emerso nel corso del procedimento di prime cure”. Parte_1
Procura Generale:
Nulla.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.12.2019, conveniva innanzi al Tribunale di CP_1
Venezia la coniuge al fine di ottenere: la pronuncia di separazione Parte_1 personale;
l'affido esclusivo delle figlie minori (nata il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
24.09.2011), con collocamento presso di sé; l'assegnazione della casa coniugale;
la regolamentazione dei rapporti madre-figlie secondo modalità temporalmente circoscritte e vigilate.
2. In data 27.04.2020, si costituiva , aderendo alla domanda di Parte_1 separazione, opponendosi alle restanti istanze e chiedendo: l'affidamento condiviso delle figlie minori da collocare in prevalenza presso di sé; l'assegnazione della casa familiare;
la corresponsione - da parte del marito - di un equo contributo per sé e di un assegno mensile di € 400,00 per il mantenimento ordinario delle due figlie, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
3. Con ordinanza del 03.05.2021, emessa all'esito di CTU affidata alla dott.ssa Persona_3
(Psicologa-Psicoterapeuta), il Tribunale - in via provvisoria - autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la madre, assegnandole altresì la casa coniugale e ponendo a carico del padre l'obbligo di versarle l'importo mensile di € 400,00 per le minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Nella memoria integrativa del 15.07.2021, domandava l'affido esclusivo delle figlie, la loro CP_1 collocazione presso di sé e la revoca del contributo di mantenimento.
5. Dopo un tentativo infruttuoso di mediazione fra le parti, il Tribunale pronunciava Sentenza non definitiva N° 750/2023 dd. 05.04.2023 di separazione personale dei coniugi.
6. Successivamente, depositava il 26.04.2023 istanza ex art. 709 ter c.p.c. lamentando la CP_1 mancata osservanza dei provvedimenti provvisori ad opera della moglie e chiedendo la modifica dell'affidamento e dell'assegnazione della casa familiare, poiché le figlie si erano trasferite presso di lui di comune accordo con la madre, che non era più in grado di occuparsene a causa di gravi problemi psichiatrici.
4 7. Il Giudice, con ordinanza del 01.10.2024, disponeva l'audizione delle minori (avvenuta il
22.10.2024) e riservava la decisione sulla richiesta di assieme al merito, fissando udienza per CP_1 la precisazione delle conclusioni.
8. Con Sentenza N° 3323/2025, emessa il 26.06.2025 e pubblicata il 30.06.2025, il Tribunale di
Venezia ha statuito:
“definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero: affida le figlie minori Per_1
e in via c.d. super-esclusiva al padre, con facoltà per la madre di vederle e tenerle con sé, ove Per_2 le stesse prestino il loro consenso, per due pomeriggi alla settimana, alla presenza, nel primo mese di ripresa delle visite, quantomeno dei nonni/zii paterni, dall'uscita della scuola fino alle ore 19.30 e successivo rientro presso il padre, da concordare previamente tra genitori in considerazione degli impegni di entrambi e delle esigenze delle figlie, nonché un fine settimana ogni tre dalla sera del sabato (compatibilmente agli impegni scolastici e sempre in presenza dei nonni/zii paterni) alle 21.00 della domenica. La sig.ra potrà inoltre tenere le figlie per metà delle vacanze Parte_1 pasquali e natalizie, con la precisazione che i giorni di Natale e Pasqua, vengano trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore, nonché per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordare annualmente entro il 15 maggio di ogni anno: assegna la ex casa coniugale sita in Mestre in via Terraglietto al padre;
obbliga a corrispondere a Parte_1
nei periodi in cui non è ricoverata, un contributo al mantenimento delle figlie di CP_1
150,00 euro ciascuna, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 30% delle spese straordinarie coma da protocollo di questo Tribunale; rigetta la domanda proposta da
di previsione, in proprio favore, di assegno di mantenimento;
condanna Parte_1
a corrispondere al ricorrente le spese di lite del grado che liquida in Parte_1
3809,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Sabei Francesca;
pone a carico solidale delle parti le spese di CTU”.
9. ha proposto tempestivo Appello avverso tale decisione, formulando Parte_1 tre ragioni di doglianza.
- Primo motivo: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 337-quater c.c., nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'affidamento super esclusivo - Violazione
e/o falsa applicazione dell'art. 337 sexies c.c. in ordine alla conseguente assegnazione della casa coniugale al signor . CP_1
Secondo l'appellante, il Tribunale ha reso una motivazione viziata circa l'esistenza dei presupposti per l'affidamento super-esclusivo e per l'assegnazione della casa coniugale, disattendendo le risultanze
5 della CTU che aveva accertato l'idoneità genitoriale di entrambe le parti ed aveva indicato l'affidamento condiviso con specifico calendario di frequentazione.
E' mancata una valutazione critica congrua e ben argomentata delle ragioni tecnico-scientifiche che hanno comportato il venir meno dell'affido condiviso.
La pronuncia è stata adottata sulla base di singoli episodi di fragilità della madre, già oggetto di trattamento medico e di ricovero, senza considerare che questi non hanno inciso sulle capacità affettive e di cura verso le figlie.
L'assegnazione della casa familiare a non ha tenuto conto della situazione abitativa e delle CP_1 concrete esigenze economiche della moglie, priva di rete familiare di supporto, inserita nelle categorie protette e con reddito “atteso” non superiore ad € 1.000,00 mensili.
L'onere del mantenimento della prole e la perdita dell'abitazione sono sproporzionati ed idonei a determinare un grave pregiudizio materiale e psicologico.
Non è stato rispettato il principio della bigenitorialità e la regola generale dell'affidamento condiviso, posto che quello super-esclusivo costituisce una misura residuale, da adottarsi solo in presenza di situazioni di estrema serietà tali da minare il benessere dei figli.
Il Giudice di prime cure non ha considerato l'idoneità educativa della madre, avendo omesso un confronto puntuale e critico con gli argomenti ed i dati tecnici di cui alla consulenza peritale.
- Secondo motivo:Violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c. - Erronea e contraddittoria motivazione nella parte in cui rigetta la domanda di riconoscimento di un contributo di mantenimento a carico di ed a favore di - Erronea CP_1 Parte_1 valutazione delle prove emerse in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
Per l'appellante, il Tribunale non ha tenuto conto del “non addebito” della separazione, della mancanza di redditi adeguati della moglie a garantirle il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, della disparità economica fra coniugi.
E' stata valorizzata una “buona capacità lavorativa” della nei periodi in cui non è Parte_1 affetta da “crisi”, mentre durante i ricoveri le sue esigenze sarebbero comunque “coperte” dalla struttura sanitaria di accoglienza.
In realtà, la patologia psichiatrica in questione inciderebbe profondamente sulla possibilità effettiva di reperire e mantenere un'occupazione stabile.
L'appellante ha rimarcato il fatto di non disporre di redditi, di risparmi o di soluzioni abitative alternative, nonché di avere contribuito per oltre dodici anni al sostentamento familiare ed al pagamento del mutuo dell'abitazione coniugale, oggi nella disponibilità esclusiva del marito.
6 disporrebbe di un impiego stabile a tempo indeterminato, con reddito mensile di circa € 2.200, CP_1 oltre tredicesima e quattordicesima mensilità, come attestato dalle dichiarazioni fiscali, da cui risulterebbero redditi imponibili pari ad € 31.643,00 per l'anno 2022 ed € 35.449,00 per l'anno 2023; inoltre, possiede ulteriori risparmi e beneficia di sostegni economici familiari, non considerati dal
Tribunale.
- Terzo motivo:Violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
L'appellante ha rilevato che non vi è stata una sua reale soccombenza, poiché ha aderito alla domanda di separazione giudiziale proposta dal coniuge e perché i provvedimenti provvisori sono stati di contenuto favorevole alle sue richieste.
La ha chiesto - altresì - la sospensione dell'esecutività della Sentenza impugnata, Parte_1 deducendo sia il fumus boni iuris dei motivi di Appello, sia il periculum in mora, avuto riguardo alla propria condizione personale, patrimoniale e reddituale.
10. In data 03.10.2025, si è costituito in II Grado, difendendo la correttezza logico- CP_1 giuridica della decisione impugnata e contestando la fondatezza del gravame proposto.
11. Parte appellata ha replicato che:
- la decisione dell'affido super-esclusivo delle figlie minori e al padre e la revoca Per_1 Per_2 dell'assegnazione della casa familiare alla madre sono correlate alle gravi e documentate inadempienze della rispetto ai provvedimenti provvisori nonché al suo progressivo aggravamento Parte_1 psichico;
- le minori, ascoltate in udienza, hanno espresso la volontà di permanere con il padre, presso il quale risultano stabili e serene;
- la , come dimostrato nel corso del giudizio di I Grado, possiede una capacità Parte_1 lavorativa, avendo reiteratamente reperito occupazioni confacenti al suo profilo professionale, pur beneficiando di una riduzione dell'orario di lavoro per motivi di salute;
- lo stato di disoccupazione non giustifica, di per sé, il mantenimento se il coniuge richiedente è in possesso di adeguata formazione ed ha una significativa esperienza in ambito lavorativo;
- la condanna alle spese a carico dell'appellante risulta conforme al principio della soccombenza, atteso l'esito del giudizio di I Grado favorevole del marito;
- circa la c.d. inibitoria, difettano i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
12. La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 03.11.2025 tenutasi in forma cartolare.
13. Preliminarmente, giova rammentare che è inammissibile il gravame soltanto quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialogano” con la pronuncia di I Grado, perché le deduzioni sono del
7 tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (v. Cass. n. 21824/2019).
Non è questa la situazione che ci interessa, in quanto le censure mosse da Parte_1 sono “ancorate” al contenuto della decisione impugnata.
[...]
Va aggiunto, a proposito della portata dell'art. 342 c.p.c. ratione temporis, che non si deve esigere dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza; non serve che vi sia una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa;
d'altro canto, la nullità di un atto processuale non può mai essere pronunciata se questo ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (v. art. 156, comma 3,
c.p.c.); pertanto, anche quando si deve valutare l'ammissibilità di un'impugnazione, occorre privilegiare non il rispetto di clausole astratte e di formule di stile, bensì la sostanza ed il contenuto effettivo dell'atto (v. Cass. n. 1932/2024).
In tale senso, il ricorso in appello di è immune da vizi. Parte_1
14. L'Appello proposto è solo parzialmente fondato.
A. Dagli atti e dai documenti di causa, si evince che - sin da un'epoca Parte_1 antecedente alla fine della convivenza - si trova in una situazione psico-fisica personale di significativa fragilità - latente oppure manifesta, a seconda dei periodi di salute - che non l'aiuta nell'essere stabilmente partecipe della crescita, dell'educazione, dell'istruzione delle due figlie oggi adolescenti.
L'odierna appellante non ha dimostrato di potersi avvalere - in modo sicuro e costante - di una competenza empatica ed operativa sufficiente a comprendere l'altrui sentire/chiedere, il che ha comportato delle fasi di distanza fra la prole e la figura materna nonché il divario tra il profilo materno per come si manifesta e ciò di cui le minori sentono l'esigenza morale e materiale.
La ripresa dei rapporti madre-figlie in termini di pienezza dell'affidamento - allo stato attuale - potrebbe riattivare dinamiche negative di conflittualità, in quanto pregiudizievoli per l'equilibrio affettivo delle minori che, già in passato, si sono trovate coinvolte emotivamente - loro malgrado - nelle severe problematiche vissute dalla madre.
è risultato in grado di assicurare a e - anche grazie all'apporto, nella CP_1 Per_1 Per_2 quotidianità, dei genitori e della propria sorella - affetto, protezione, riferimento e guida normativa, rispondenti alle loro fondamentali necessità.
Non è contestato che l'odierno appellato disponga di adeguate capacità genitoriali e che sia in grado di soddisfare i bisogni e le aspettative delle due figlie che devono essere protette da situazioni destabilizzanti simili a quelle che hanno già vissuto all'interno del nucleo familiare, in attesa di raggiungere una completa maturità psicologica.
8 Il rapporto della madre con le minori in età adolescenziale deve prescindere da qualunque forma di turbamento e tale risultato è conseguibile innanzitutto limitando le occasioni di confronto con l'altro genitore, al quale è demandato proprio il delicato compito di collaborare per riavvicinare e Per_1 alla figura materna. Per_2
In assenza di un consolidato confronto fra le parti caratterizzato da serenità ed uguale partecipazione nella vita della prole minore d'età, il genitore di attuale riferimento (padre) deve evitare reazioni di rifiuto delle figlie verso l'altro genitore, rifuggendo occasioni di dialogo caratterizzate da contrapposizioni piuttosto che da intese e chiarimenti.
Il confronto costruttivo rispetto ai figli ed assieme ai figli necessita, nel caso di specie, di particolare attenzione e di considerevoli energie per ricreare una fiducia reciproca ed una modulazione stabile e conciliante delle interazioni.
Non è dato sapere se parte appellante abbia compiuto un percorso psicologico-comportamentale mirato al recupero anche delle risorse anche genitoriali dopo l'ultimo ricovero psichiatrico di febbraio-aprile
2025, prima della Sentenza di I Grado del giugno 2025.
Dal tenore dell'atto d'Appello emerge che l'intento di è quello di Parte_1 denunciare le mancanze del coniuge nei suoi riguardi e le ingiustizie che ritiene di avere subito, preoccupata di difendere il proprio orgoglio materno e tesa a rimarcare le carenze dell'altro genitore.
Invero, nell'ipotesi in esame, il ritorno all'affidamento condiviso necessiterebbe di una radicale revisione delle vicende familiari, improntata a garantire la sicurezza affettiva delle figlie ed il fondamentale riferimento ad entrambi i genitori per la loro maturazione.
Allo stato attuale, l'affido condiviso non pare realizzabile poiché e già in sede di Per_1 Per_2 audizione avvenuta il 22.10.2024 hanno manifestato di gradire la collocazione prevalente presso il padre e modalità di visita con la madre temporalmente circoscritte e puntualmente cadenzate, quale regime idoneo ad interiorizzare una rinnovata vicinanza alla madre rispettosa delle sensibilità individuali e di forme comunicative adeguate.
La delicata fase della crescita che attraversano le minori, alle quali sono stati tutt'altro che estranei i disturbi psichiatrici materni, richiede una gestione non disfunzionale dei loro bisogni per evitare criticità legate a un confronto fra genitori secondo modalità inopportune.
Spetta ad entrambi i genitori cercare di superare - col tempo - la fissità preclusiva dei punti di vista e di realizzare iniziative concrete che portino a riprendere in modo significativo il dialogo genitoriale.
Quanto osservato non può che confermare la correttezza della pronuncia impugnata in punto di affidamento super-esclusivo al padre della prole minore d'età.
9 B. Per venire al contributo al mantenimento delle figlie gravante sull'odierna appellante, pur risultando il suo attuale stato di invalidità civile, non si può tralasciare che costei - non appena avrà una qualunque occupazione - dovrà contribuire perlomeno nella misura minima di € 200,00 al mese a favore di e (v. € 100,00 al mese per ciascuna), oltre alla misura ulteriormente ridotta del 20% Per_1 Per_2 delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia, trattandosi di apporto doveroso
- espressione di una precisa responsabilità genitoriale - a favore della prole non convivente per la quale non vi sia un mantenimento diretto degno di nota.
Chi ha un'invalidità civile dell'80% ha diritto ad una serie di benefici economici, fiscali e previdenziali, fra cui l'assegno mensile di assistenza e la pensione anticipata;
l'assegno ammonta per il 2025 ad €
336,00 in caso di reddito personale non eccedente il limite annuo di € 5.771,35; si tratta di emolumento compatibile con l'attività lavorativa ed ha una durata triennale rinnovabile.
Inoltre, gli invalidi all'80% hanno diritto all'esenzione totale del ticket sanitario per le prestazioni mediche relative alla loro patologia;
possono usufruire di un congedo lavorativo per cure fino a 30 giorni all'anno retribuito come le assenze per malattia;
hanno diritto ad una riserva di posti di lavoro, in quanto le aziende con più di 15 dipendenti devono riservare almeno il 7% dei posti per i lavoratori disabili, inclusi quelli con invalidità dell'80%.
Tale situazione complessiva conferma la possibilità per l'odierna appellante di contribuire a favore delle figlie minori nella misura contenuta sopra stabilita.
C. Per venire alla domanda di mantenimento personale avanzata dall'appellante nei riguardi dell'appellato, va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha sancito il principio per cui il tenore di vita della famiglia rappresenta il criterio per la determinazione dell'assegno a favore del c.d. coniuge debole dal punto di vista economico a cui non sia addebitabile il fallimento dell'unione, senza che vi possa essere equiparazione con i requisiti per il riconoscimento dell'assegno divorzile (v. Cas. ord. n.
20228/2022); detto parametro trova giustificazione nella permanenza del vincolo coniugale, elemento non riscontrabile in caso di assegno divorzile che presuppone l'intervenuto scioglimento del legame ed
è correlato all'autosufficienza del richiedente ed al dovere di solidarietà a carico dell'ex coniuge più abbiente.
Per quantificare l'assegno di separazione per il coniuge occorre una valutazione ad ampio spettro in cui non pesa solo il reddito dell'obbligato - ed eventualmente quello inferiore dell'avente diritto -, bensì rilevano tutti i dati di ordine economico o comunque valutabili in termini economici potenzialmente incidenti sulle condizioni delle parti, quali la titolarità di un consistente patrimonio (immobiliare e/o mobiliare), il possesso di beni eventualmente anche di terzi di cui vi sia una disponibilità continuativa,
10 le erogazioni di familiari effettuate con continuità e regolarità durante la convivenza e che siano continuate in regime di separazione (v. Cass. ord. n. 1129/2022; Cass. n. 605/2017).
Nella fattispecie che ci occupa, al di là delle contestazioni reciproche delle parti, è doveroso prendere le mosse innanzitutto dalla documentazione disponibile con riguardo all'ultimo periodo di convivenza fra i coniugi per stabilire i c.d. parametri economici della separazione.
Ebbene, il reddito da lavoro documentato da nel triennio antecedente alla separazione CP_1 promossa nel 2019 è stato:
- di lorde € 26.382,00 nel 2017
- di lorde € 27.866,00 nel 2016
- di lorde € 25.286,00 nel 2015
Nel medesimo periodo, il reddito da lavoro di sarebbe stato (sulla base Parte_1 delle stesse dichiarazioni dei redditi del coniuge):
- di lorde € 8.583,00 nel 2017
- di lorde € 11.713,00 nel 2016
- di lorde € 8.693,00 nel 2015.
Quindi, in costanza di matrimonio, le entrate del marito sono state mediamente all'incirca il triplo di quelle della moglie, che - inevitabilmente - ha sempre tratto sostentamento anche dal coniuge, essendo priva di altri familiari di supporto e non avendo cespiti personali oltre alla retribuzione (v. circostanza non contestata da ). CP_1
Se è vero che la non può beneficiare più della casa familiare, non essendo il genitore Parte_1 collocatario prevalente della prole minore d'età, è altrettanto vero che non sostiene (essendo solo datrice di ipoteca) gli oneri (v. circa € 150,00 al mese) del mutuo trentennale da € 40.000,00 stipulato nel 2018 da (quale mutuatario) per l'acquisto dell'abitazione in comproprietà. CP_1
Va aggiunto che il mantenimento di (di quasi 17 anni) e di 14 anni) grava Per_1 Per_2 principalmente sul padre, per le ragioni di cui si è detto.
Dal momento che ha percepito nel 2021 (v. dichiarazione dei redditi 2022) un reddito CP_1 imponibile complessivo di € 30.913,00 e nel 2024 (v. dichiarazione dei redditi 2025) un reddito imponibile complessivo di € 36.122,00, appare congruo stabilire a beneficio della moglie la corresponsione di un assegno di € 300,00 al mese (soggetto a tassazione per l'avente diritto ed a detrazione per l'obbligato), con aggiornamento periodico Istat, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese a decorrere dalla pronuncia di I Grado.
15. Non resta che riformare la Sentenza appellata nei termini in parola.
11 16. Le spese di lite di entrambi i Gradi devono essere compensate nella misura di 1/3, mentre i residui
2/3 seguono la prevalente soccombenza di nei confronti di Parte_1 CP_1
e si liquidano in dispositivo applicando i parametri vicini ai medi di cui al D.M. n. 55/2014 e
[...] successive modifiche ed integrazioni.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE in parte l'Appello e - in riforma parziale della Sentenza impugnata - RIDUCE il contributo di a favore delle figlie minori e nella misura Parte_1 Per_1 Per_2 di € 200,00 al mese (v. € 100,00 ciascuna), con aggiornamento periodico Istat e pagamento entro il giorno 5 del mese, oltre al 20% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia nonché RICONOSCE a favore di il contributo al mantenimento a carico Parte_1 di di € 300,00 al mese, con aggiornamento periodico Istat, da versare entro il giorno 5 CP_1 di ciascun mese a decorrere dalla pronuncia di I Grado.
2. COMPENSA per 1/3 le spese di entrambi i Gradi di giudizio.
4. CONDANNA a rifondere a i residui 2/3, percentuale Parte_1 CP_1 liquidata in € 2.539,34 per il I Grado, oltre iva-cpa-spese generali come per legge, ed in € 2.466,67 per il II Grado, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
Venezia, 10.11.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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