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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 1796/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. V.G. 1796/2024 promossa da:
(c.f. , Parte_1 C.F._1
e c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti, ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica delle condizioni di divorzio ex art. 9 L. 898/1970.
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate in data 26.06.2024 e 10.07.2024 in sostituzione dell'udienza del 12.09.2024 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni congiunte dei ricorrenti, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data
26/06/2024 e 10/07/2024, che di seguito si riproducono: “ modificare le disposizioni della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio Sentenza nr. 1719/2020, pubbl. il 18.11.2020 del 4.11.2020 passata in giudicato del Tribunale di
Venezia in punto mantenimento della figlia prevedendo che ambo i genitori provvedano a partire dal mese di Persona_1
maggio 2024 al mantenimento diretto della stessa nel periodo di rispettiva frequentazione di una settimana alternata presso l'uno e
l'altro genitore, con impegno a sostenere ciascuno il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia tenendo conto che le spese straordinarie, sempre debitamente documentate, dovranno essere previamente concordate tra i sig.ri e quando superino l'importo di € 250,00 per ciascuna attività. L'assegno unico INPS continuerà ad essere Pt_1 Parte_2
percepito al 100 % dalla sig.ra . La figlia durante le vacanze estive frequenterà la madre nel mese di Parte_2 Per_1
luglio ed il padre nel mese di agosto ed i genitori sosterranno le spese di mantenimento della figlia nei rispettivi periodi. Per_1
frequenterà pariteticamente i genitori anche durante le festività Natalizie e Pasquali salvo impegni extrascolastici, gite e viaggi che concorderà con i genitori. Revoca dell'onere di versamento dell'assegno mensile di mantenimento di euro 400,00 a carico del sig.
e a favore della sig.ra per il mantenimento di a far data dal mese di maggio 2024 . Parte_1 Parte_2 Per_1
Eventuali variazioni della permanenza di presso i genitori indurranno gli stessi a confrontarsi per compensare eventuali Per_1
differenze di spesa. Ogni altra previsione integralmente confermata, in quanto non oggetto del presente ricorso. Spese legali compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato congiuntamente dalle parti, depositato in data 24.04.2024, esse hanno chiesto modifica delle condizioni economiche relativa alla figlia contenute nella sentenza di cessazione degli Persona_1
effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale di Venezia n. 1719/2020, pubbl. il 18.11.2020. In particolare,
hanno concordato la revoca dell'assegno di mantenimento di euro 400,00 a carico del padre e a favore della figlia minore, in ragione della sopravvenuta concordata modifica della collocazione non più in maniera prevalente presso la madre, ma in maniera paritaria presso entrambi i genitori, con obbligo di mantenimento diretto nei periodi di rispettiva permanenza della figlia presso di loro. Le parti hanno inoltre compiutamente indicato nel ricorso le determinazioni in merito alle spese straordinarie per la figlia, all'assegno unico e alle modalità di frequentazione e visita, concordate a modifica di quelle originariamente stabilite con sentenza di questo
Tribunale n. 1719/2020, dettagliandole nelle conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta atteso che la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre, la previsione dell'obbligo di mantenimento diretto da parte dei genitori e l'assetto complessivo dei rapporti concordato appaiono adeguati alla mutata collocazione della figlia in maniera paritaria fra i genitori e comunque rispondenti all'interesse della stessa, anche tenuto conto dell'età.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis. 51 c.p.c.
A modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Venezia nr. 1719/2020 del
4.11.2020, pubblicata il 18.11.2020
- dispone in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti. - Spese compensate fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16.1.2025.
Il Presidente estensore
dott. Alessandro Cabianca