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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/07/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3740/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3740/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSTANZO Parte_1 C.F._1
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
COSTANZO ANTONELLO
OPPONENTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBANESE GINAMMI CP_1 P.IVA_1
LORENZO, elettivamente domiciliato in PIAZZA A. MANCINI, 4 00196 ROMA presso il difensore avv. ALBANESE GINAMMI LORENZO
OPPOSTO/I
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha spiegato opposizione a decreto ingiuntivo n. 898/2021 emesso dal Tribunale Parte_1 di Cosenza e notificato l'8 settembre 2021, con il quale veniva ingiunto a e Parte_2
pagina 1 di 4 ad – quest'ultimo quale fideiussore e fino alla concorrenza di euro 67.139,40 – Parte_1 di pagare, in solido tra loro, in favore dell'istante entro il termine di quaranta CP_1 giorni dalla notifica del decreto, la somma di euro 87.496,88, oltre interessi dalla domanda, nonché le spese del procedimento monitorio.
A sostegno della propria opposizione, l'odierno opponente eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della in relazione al credito ingiunto, credito CP_1 asseritamente acquisito dall'opposta a seguito di cessione in blocco da Banca Carime, non avendo l'opposta provato la effettiva titolarità del credito stesso.
Lamentava poi l'inesistenza del credito per non aver mai sottoscritto il contratto di fideiussione, ed a tal fine formalmente disconosceva la firma apposta al contratto.
Infine, chiedeva accertarsi la nullità del contratto di fideiussione in quanto contenente clausole contrarie al provvedimento n. 55 del 2 maggio 2025 di Banca D'Italia.
Concludeva pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita il giudizio preliminarmente avanzando istanza di verificazione CP_2 della sottoscrizione del contratto di fideiussione e nel merito resistendo alla domanda.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il
Tribunale, con ordinanza del 7 aprile 2022, assegnava termine per l'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo per mancata partecipazione dell'opposta.
Espletata la CTU grafologica, ed accertata la paternità della firma apposta al contratto di fideiussione in capo al , la causa veniva trattenuta in decisione con Parte_1 assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata nei limiti di seguito indicati.
Deve essere accolta l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva in capo a
[...] tempestivamente sollevata dall'opponente in riferimento alla mancata prova della CP_1 effettiva cessione del credito litigioso tra la Banca e Parte_3 CP_1
Costituisce ormai principio di ius receptum che, in riferimento alla cosiddetta cessione di crediti in blocco – nel cui novero può certamente ascriversi la fattispecie oggi portata allo scrutinio del Tribunale - < della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.
pagina 2 di 4 Lgs n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta>> (cfr. la recente Corte di Cassazione, ordinanza n. 5190 pubblicata il 27 febbraio 2025).
E' evidente che il mero deposito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione non consente di verificare se, nel complesso dei crediti ceduti, sia ricompreso quello concretamente oggetto della domanda giudiziale, né tale impossibilità può essere risolta indicando, come nel caso di specie, che l'elenco dei crediti ceduti è depositato presso un determinato studio notarile.
Ove poi si consideri che il non ha riconosciuto la cessione ed anzi la ha Parte_1 specificamente contestata, e che il credito azionato in monitorio deriva da due sentenze emesse dal Tribunale di Cosenza a definizione di due giudizi azionati esclusivamente in confronto del creditore principale, non può che concludersi per la fondatezza dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare rende ultroneo l'esame del merito della controversia.
La mancata partecipazione dell'opposta al procedimento di mediazione, senza che di tale scelta l'opposta abbia fornito alcuna motivazione o giustificazione comporta, ai sensi dell'art. 12 bis comma 2 D. Lgs 28/2010, la condanna di al pagamento di euro 759,00 CP_1 da versare all'entrata del bilancio dello Stato, e di porre definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU, già liquidate con decreto del 9 aprile 2024.
Si reputa conforme a giustizia, attese le risultanze dell'espletata CTU, compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
dichiara il difetto di legittimazione attiva di per le motivazioni di cui in narrativa;
CP_1
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
pagina 3 di 4 Condanna a versare a beneficio dell'entrata del bilancio dello Stato la somma CP_1 di euro 759,00 quale condanna al versamento del doppio del contributo unificato.
Pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU, liquidate con decreto del 9 aprile 2024.
Cosenza, 31 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3740/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSTANZO Parte_1 C.F._1
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
COSTANZO ANTONELLO
OPPONENTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBANESE GINAMMI CP_1 P.IVA_1
LORENZO, elettivamente domiciliato in PIAZZA A. MANCINI, 4 00196 ROMA presso il difensore avv. ALBANESE GINAMMI LORENZO
OPPOSTO/I
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha spiegato opposizione a decreto ingiuntivo n. 898/2021 emesso dal Tribunale Parte_1 di Cosenza e notificato l'8 settembre 2021, con il quale veniva ingiunto a e Parte_2
pagina 1 di 4 ad – quest'ultimo quale fideiussore e fino alla concorrenza di euro 67.139,40 – Parte_1 di pagare, in solido tra loro, in favore dell'istante entro il termine di quaranta CP_1 giorni dalla notifica del decreto, la somma di euro 87.496,88, oltre interessi dalla domanda, nonché le spese del procedimento monitorio.
A sostegno della propria opposizione, l'odierno opponente eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della in relazione al credito ingiunto, credito CP_1 asseritamente acquisito dall'opposta a seguito di cessione in blocco da Banca Carime, non avendo l'opposta provato la effettiva titolarità del credito stesso.
Lamentava poi l'inesistenza del credito per non aver mai sottoscritto il contratto di fideiussione, ed a tal fine formalmente disconosceva la firma apposta al contratto.
Infine, chiedeva accertarsi la nullità del contratto di fideiussione in quanto contenente clausole contrarie al provvedimento n. 55 del 2 maggio 2025 di Banca D'Italia.
Concludeva pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita il giudizio preliminarmente avanzando istanza di verificazione CP_2 della sottoscrizione del contratto di fideiussione e nel merito resistendo alla domanda.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il
Tribunale, con ordinanza del 7 aprile 2022, assegnava termine per l'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo per mancata partecipazione dell'opposta.
Espletata la CTU grafologica, ed accertata la paternità della firma apposta al contratto di fideiussione in capo al , la causa veniva trattenuta in decisione con Parte_1 assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata nei limiti di seguito indicati.
Deve essere accolta l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva in capo a
[...] tempestivamente sollevata dall'opponente in riferimento alla mancata prova della CP_1 effettiva cessione del credito litigioso tra la Banca e Parte_3 CP_1
Costituisce ormai principio di ius receptum che, in riferimento alla cosiddetta cessione di crediti in blocco – nel cui novero può certamente ascriversi la fattispecie oggi portata allo scrutinio del Tribunale - < della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.
pagina 2 di 4 Lgs n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta>> (cfr. la recente Corte di Cassazione, ordinanza n. 5190 pubblicata il 27 febbraio 2025).
E' evidente che il mero deposito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione non consente di verificare se, nel complesso dei crediti ceduti, sia ricompreso quello concretamente oggetto della domanda giudiziale, né tale impossibilità può essere risolta indicando, come nel caso di specie, che l'elenco dei crediti ceduti è depositato presso un determinato studio notarile.
Ove poi si consideri che il non ha riconosciuto la cessione ed anzi la ha Parte_1 specificamente contestata, e che il credito azionato in monitorio deriva da due sentenze emesse dal Tribunale di Cosenza a definizione di due giudizi azionati esclusivamente in confronto del creditore principale, non può che concludersi per la fondatezza dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare rende ultroneo l'esame del merito della controversia.
La mancata partecipazione dell'opposta al procedimento di mediazione, senza che di tale scelta l'opposta abbia fornito alcuna motivazione o giustificazione comporta, ai sensi dell'art. 12 bis comma 2 D. Lgs 28/2010, la condanna di al pagamento di euro 759,00 CP_1 da versare all'entrata del bilancio dello Stato, e di porre definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU, già liquidate con decreto del 9 aprile 2024.
Si reputa conforme a giustizia, attese le risultanze dell'espletata CTU, compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
dichiara il difetto di legittimazione attiva di per le motivazioni di cui in narrativa;
CP_1
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
pagina 3 di 4 Condanna a versare a beneficio dell'entrata del bilancio dello Stato la somma CP_1 di euro 759,00 quale condanna al versamento del doppio del contributo unificato.
Pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU, liquidate con decreto del 9 aprile 2024.
Cosenza, 31 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 4 di 4