Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 05/05/2026, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02201/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00008/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8 del 2025, proposto da
NN SO, rappresentata e difesa dall'avvocato Mara Boffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
ER EN, rappresentato e difeso dagli avvocati Michelangelo Pinto e Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del D.R. rep. n. 6117/2024 del 07/10/2024 di approvazione degli atti della selezione pubblica a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche per il settore concorsuale 12/B2 - Diritto del Lavoro, settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del Lavoro (ora gruppo scientifico-disciplinare 12/GIUR-04 - Diritto del lavoro, settore scientifico-disciplinare GIUR-04/A - Diritto del lavoro) - Codice procedura 5549 (doc. 1);
- del verbale n. 1 (doc. 2), dell’ addendum al verbale n. 1 (doc. 3), del verbale n. 2 e dei relativi allegati (doc. 4), dell’ addendum al verbale n. 2 (doc. 5), della “ Nota esplicativa delle modalità di valutazione dei titoli dei candidati nella procedura selettiva pubblica per la copertura di a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 come modificato dalla legge 29 giugno 2022 n. 79 presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche per il settore concorsuale 12/B2 - Diritto del Lavoro, settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del Lavoro (ora gruppo scientifico-disciplinare 12/GIUR-04 - Diritto del lavoro, settore scientifico-disciplinare GIUR-04/A - Diritto del lavoro) - Codice procedura 5549 ” (doc. 6);
- di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ivi compresi i provvedimenti di nomina e di chiamata del Dott. EN a svolgere il servizio come ricercatore in tenure track ;
- con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell’articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a.;
B) e, per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato dal controinteressato EN ER il 20\01\2025, per l’annullamento:
- del D.R. rep. n. 6117/2024 del 07/10/2024 di approvazione degli atti della selezione pubblica a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche per il settore concorsuale 12/B2 - Diritto del Lavoro, settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del Lavoro (ora gruppo scientifico-disciplinare 12/GIUR-04 - Diritto del lavoro, settore scientifico-disciplinare GIUR-04/A - Diritto del lavoro) - Codice procedura 5549 (doc. 1), nei limiti dell’interesse del ricorrente incidentale ed in particolare nella parte in cui è stato sovrastimato il punteggio assegnato alla dott.ssa SO e/o è stato sottostimato il punteggio da attribuire al dott. EN e non è stato riconosciuto, anche in termini di punteggio, il maggiore divario esistente tra il profilo scientifico dell’odierno deducente e quello della ricorrente principale;
- di tutti i verbali della procedura e, segnatamente (nei limiti dell’interesse del ricorrente incidentale): del verbale n. 1 (doc. 2), dell’ addendum al verbale n. 1 (doc. 3), del verbale n. 2 e dei relativi allegati (doc. 4), dell’ addendum al verbale n. 2 (doc. 5), della procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 come modificato dalla legge 29 giugno 2022 n. 79 presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche per il settore concorsuale 12/B2 - Diritto del Lavoro, settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del Lavoro (ora gruppo scientifico-disciplinare 12/GIUR-04 - Diritto del lavoro, settore scientifico-disciplinare GIUR-04/A - Diritto del lavoro) - Codice procedura 5549 e delle valutazioni ivi compiute, nei limiti dell’interesse del ricorrente incidentale ed in particolare nella parte in cui è stato sovrastimato il punteggio assegnato alla dott.ssa SO e/o è stato sottostimato il punteggio da attribuire al dott. EN e non è stato riconosciuto, anche in termini di punteggio, il maggiore divario esistente tra il profilo scientifico dell’odierno deducente e quello della ricorrente principale;
- ove occorra, del bando di concorso approvato con D.R. n. 3478/2024, laddove e nella misura in cui rechi prescrizioni lesive dell’interesse del ricorrente incidentale;
- ove occorra, di ogni altro atto della stessa, nei limiti dell’interesse del ricorrente incidentale e laddove lesivi dell’interesse di quest’ultimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Milano e di ER EN;
Visto il ricorso incidentale depositato il 20\01\2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 la dott.ssa NC NT e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1) Con ricorso notificato il 27 dicembre 2024 e depositato il successivo 2 gennaio 2025 l’esponente, che ha partecipato alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT), presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche dell’Università degli studi di Milano (Settore concorsuale 12/B2 – Diritto del lavoro, Settore scientifico-disciplinare IUS/07 – Diritto del lavoro), è insorta avverso l’esito della predetta procedura, che l’ha vista collocata nella relativa graduatoria al secondo posto (con il punteggio complessivo di 88,6), dietro al vincitore (con punti 90,5 complessivi), qui evocato come controinteressato.
2) Il ricorso è affidato a tre motivi.
2.1) Con il primo, rubricato « Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della L. n. 240/2010 e del D.M. n. 243/2011. Violazione del Bando e del Regolamento di EO per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché della par condicio tra concorrenti (art. 97 della Cost. e artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990). Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta, perplessità, contraddittorietà », la ricorrente ha censurato la predisposizione dei criteri e relativi punteggi operata dalla Commissione, laddove ha previsto di suddividere i 10 punti destinati alla valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, « tenendo conto:
- della consistenza complessiva: attribuendo sino a un massimo di 5 punti tenendo in considerazione la qualità e la rilevanza scientifica della produzione;
- dell’intensità: attribuendo sino a un massimo di 2,5 punti tenendo in considerazione la quantità delle pubblicazioni;
- della continuità temporale della stessa (…): attribuendo siano a un massimo di 2,5 punti » (così, dal Verbale n. 1, depositato in atti da tutte le parti in causa).
2.1.1) Tale ripartizione è ritenuta dall’esponente illegittima laddove ha previsto l’introduzione, quale sub-criterio di valutazione, della « qualità » e « rilevanza scientifica della produzione », in contrasto con la lex specialis , che avrebbe imposto di valutare la « consistenza » della produzione scientifica solo in termini di numero complessivo di pubblicazioni, come pure si evincerebbe dall’art. 3 del D.M. n. 243/2011, ove si distinguerebbe tra la valutazione delle pubblicazioni in termini di “ originalità, innovatività, rigore metodologico …” (di cui al comma 2 del citato art. 3) e quella in termini di “ consistenza complessiva ” (di cui al comma 3 dello stesso articolo). Il sub-criterio della “ qualità e della rilevanza scientifica ” sarebbe stato, quindi, dettato dal Bando soltanto per la valutazione delle 12 pubblicazioni, da sottoporre all’esame analitico della Commissione e non anche par la valutazione dell’intera produzione scientifica del candidato, da giudicare, invero, soltanto in termini di “ consistenza ”, “ intensità ” e “ continuità ”. Diversamente, l’introduzione, quale sub-criterio di valutazione, della « qualità » e « rilevanza scientifica della produzione », avrebbe determinato una distorsione del criterio della “ consistenza complessiva ”, per un verso, disancorandone la valutazione da dati oggettivi e “ misurabili ” (quali sarebbero il numero totale delle pubblicazioni, l’intensità e la continuità temporale della produzione scientifica) e, per altro verso, duplicando la valutazione della “ qualità ” e della “ rilevanza scientifica ” (che assumerebbe rilievo sia per la valutazione delle 12 pubblicazioni sia per la valutazione dell’intera produzione scientifica). Inoltre, si legge ancora nel ricorso come la valutazione della qualità e rilevanza scientifica della produzione quale ulteriore sub-criterio di valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica non sarebbe possibile in quanto, al di là delle 12 pubblicazioni da presentare per la valutazione analitica, le restanti sarebbero semplicemente elencate nei CV dei candidati, ma non allegate ad essi.
2.1.2) Quanto, poi, al giudizio svolto dalla Commissione in applicazione del predetto criterio, l’esponente ha rivelato come la stessa avrebbe ottenuto il punteggio di 7 di cui: 2 punti per la “ consistenza complessiva della produzione scientifica ” (a fronte di una produzione consistente in 76 pubblicazioni, di cui n. 2 monografie, pubblicate da case editrici di rilevanza nazionale, e n. 36 pubblicazioni in riviste di fascia A, dal 2013 al 2024); 2,5 punti per l’“ intensità ”; 2,5 punti per la “ continuità temporale ”, dunque lo stesso punteggio assegnato al controinteressato, benché diversamente ripartito, avendo quest’ultimo ottenuto 4 punti per la “ consistenza complessiva della produzione scientifica ” (a fronte di una produzione consistente in sole 16 pubblicazioni, di cui una monografia selfpublished e n. 10 pubblicazioni in rivista di fascia A, dal 2012 al 2024); 1 punto per l’“ intensità ” e 2 punti per la “ continuità temporale ”.
Tale valutazione sarebbe, sempre in tesi, manifestamente illogica e contraddittoria, poiché, nonostante la produzione scientifica della ricorrente sarebbe quantitativamente più cospicua, intensa e continua di quella del controinteressato, la Commissione avrebbe ad essa attribuito un punteggio deteriore in applicazione dell’illegittimo sub-parametro della “ qualità e rilevanza scientifica della produzione ”, come rappresentato dallo stesso EO in risposta all’istanza di riesame della ricorrente (ove la Commissione avrebbe affermato che: “ la produzione della candidata è stata ritenuta di ‘consistenza’ modesta per qualità e rilevanza scientifica essendo caratterizzata da studi di carattere esegetico del testo normativo e di ricostruzione degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali quasi esclusivamente nazionali e senza sostanziali apporti di originalità e di innovazione sul piano sistematico, attribuendole il punteggio 2 su 5. Al contrario la produzione del dott. Di Gennaro […] è caratterizzata da una significativa ‘consistenza’ per qualità e rilevanza scientifica avendo una produzione scientifica caratterizzati da studi caratterizzati da originalità e innovatività delle soluzioni sistematico-giuridiche proposte non solo con riguardo all’ordinamento italiano, ma anche a quello eurounitario e internazionale, per questo profilo gli è stato pertanto attribuito il punteggio di 4 su 5 ”, così, la “ nota esplicativa delle modalità di valutazione dei titoli dei candidati ”, depositata da parte ricorrente sub doc. 6).
Non si comprenderebbe, prosegue ancora l’istante, come la Commissione avrebbe potuto valutare il “ carattere esegetico del testo normativo e di ricostruzione degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali quasi esclusivamente nazionali e senza sostanziali apporti di originalità e di innovazione sul piano sistematico ” dal mero titolo delle 76 pubblicazioni prodotte dalla ricorrente.
Anche qualora, si legge nel ricorso, si potesse aggiungere alla valutazione della consistenza un sotto-criterio che privilegiasse la “ qualità e rilevanza scientifica ”, tale valutazione dovrebbe essere ancorata a parametri oggettivi di misurazione, quali il numero di monografie, la pubblicazione in riviste con peer-review , il prestigio della collocazione editoriale, mentre non sarebbe possibile rilevare in altro modo la “ qualità ” della produzione scientifica, essendo a disposizione della Commissione soltanto l’elenco delle pubblicazioni, non il loro contenuto. In ogni caso, aggiunge ancora l’istante, sarebbe bastato anche solo leggere i 76 titoli della propria produzione scientifica per verificare l’interesse e l’apertura nei confronti dell’ordinamento eurounitario e internazionale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, risulterebbe, pertanto, impossibile riuscire a cogliere l’iter logico del ragionamento della Commissione e la proporzionalità dei punteggi attribuiti.
2.1.3) Quanto al sub-criterio della “ intensità della produzione scientifica ” l’esponente ha osservato come, trattandosi di un parametro oggettivo e misurabile, costituito dalla media di pubblicazioni per anno di attività scientifica (e non, come illegittimamente indicato dalla Commissione, dalla “ quantità delle pubblicazioni ”, da riferire, invece, al sub-criterio della consistenza complessiva), la stessa, vantando una media di 6,3 pubblicazioni per anno (76 pubblicazioni su 12 anni di attività), non avrebbe potuto ottenere il punteggio di 2,5, in quanto inidoneo a rispettare alcuna proporzione con il punteggio (di 1) attribuito al vincitore, con una media di 1,2 pubblicazioni per anno (16 pubblicazioni su 13 anni di attività), né con i punteggi attribuiti agli altri due candidati.
2.1.4) Anche per il sub-criterio della “ Continuità temporale della produzione scientifica ”, oggettivo e misurabile in quanto si tratterebbe della presenza di pubblicazioni senza interruzioni, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, sarebbero stati attribuiti alla ricorrente e al controinteressato punteggi simili (rispettivamente, di 2,5 e 2), benché la prima non presenterebbe, a differenza del secondo, alcuna interruzione.
2.1.5) Ancora, ad avviso dell’esponente la Commissione avrebbe illegittimamente valutato, tra le pubblicazioni indicate dal controinteressato, la monografia dal titolo “ Regulating Labour in Europe: Functions and Features. A Preliminary Study Using the Comparative Method ” (identificata nell’elenco delle pubblicazioni del controinteressato con il n. 1).
Difatti, come precisato (a pag. 5 della monografia) dallo stesso autore, si tratterebbe di una versione provvisoria della monografia, la cui pubblicazione sarebbe prevista nel 2025 (si legge, al riguardo, che: “ This book has been conceived to present certain achievements related to the Share project and to pave the way for a broader and more comprehensive monography scheduled for release by a major publisher in early 2025 ”).
Nell’elenco delle pubblicazioni presentate dal ricorrente, riportato nell’Allegato 2 al Verbale 2, già citato, tale monografia risulterebbe indicata come edita da “ UNIMI ”, ossia dalla casa editrice dell’Università di Milano, denominata “ Milano University Press ”. Nondimeno, la monografia presentata dal candidato EN per la selezione non riporterebbe – né in copertina, né al suo interno – il logo o il riferimento a Milano University Press, mentre tale opera non sarebbe neppure presente nel catalogo di UNIMI (https://milanoup.unimi.it/ita/catalogo-libri.htmle). Si tratterebbe, allora, si legge sempre nel ricorso, verosimilmente di opera self-published , ossia autopubblicata dall’autore, che non sarebbe presente né in formato cartaceo, né in formato digitale in alcun canale. In tali evenienze, stando al criterio ritraibile dalla lex specialis , per cui la pubblicazione per essere valutata come tale dovrebbe essere edita o accettata da un editore, l’opera self-published del controinteressato non rientrerebbe in tale categoria.
Per completezza, l’esponente ha anche precisato che il fatto che l’opera sia dotata di ISBN non rileverebbe ai fini della relativa pubblicazione, in quanto ogni self-publisher potrebbe acquistare un ISBN al prezzo di € 60,00 + Iva.
Pertanto, la monografia “ Regulating Labour in Europe: Functions and Features. A Preliminary Study Using the Comparative Method ” del Dott. EN, non risultando né pubblicata da un editore, né accettata per la pubblicazione, non avrebbe dovuto essere ammessa alla valutazione, con conseguente decurtazione del punteggio corrispondente, pari a 4 punti. Ad ulteriore sostegno di tale conclusione l’esponente ha richiamato l’art. 4, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 117 del 2000, per cui per « pubblicazione scientifica » si dovrebbe intendere non già, una qualsiasi riproduzione a stampa della produzione scientifica del candidato, ma l’opera pubblicata da un editore, che sarebbe l’operatore che cura non soltanto la riproduzione a stampa ma la sua diffusione fra il pubblico. Perciò, i lavori non « editi » ma soltanto « stampati » non potrebbero rientrare nel novero delle « pubblicazioni » valutabili.
2.1.6) Il giudizio espresso dalla Commissione sarebbe irragionevole anche in relazione al criterio dell’“ Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica ”, poiché i giudizi espressi al riguardo nei confronti delle opere della ricorrente sarebbero tutti ingiustificatamente bassi, se raffrontati con quelli attribuiti al controinteressato, tenuto conto della diversa tipologia delle opere sottoposte a valutazione.
Così, per le due monografie su temi rilevanti per la materia, pubblicate da case editrici di rilevanza nazionale - una sottoposta a doppio referaggio e inserita in collana, l’altra con prefazione di un Professore ordinario (ora Emerito) del medesimo SSD; una di n. 304 pagine, l’altra di n. 186 pagine, rispettivamente indicate ai numeri 1 e 2 dell’elenco delle pubblicazioni della ricorrente – che avrebbero ricevuto il punteggio di 2 ciascuna, come la monografia “ provvisoria ” del controinteressato, sopra citata, e persino come la rassegna giurisprudenziale di n. 6 pagine (pubblicazione n. 10 nell’All. 2 al Verbale 2, ove è erroneamente indicato il numero di pagine del contributo, che non è da pag. 505 a pag. 516, bensì da pag. 505 a pag. 510, per un totale di 6 pagine) e le note a sentenza, rispettivamente di 14 e 15 pagine, di cui alle pubblicazioni nn. 7 e 8 presentate dal Dott. EN.
Inoltre, la ricorrente avrebbe ricevuto il punteggio di “1” per articoli pubblicati su riviste di fascia A e, dunque, sottoposti a referaggio (si tratta delle pubblicazioni nn. 7 e 9 dell’elenco pubblicazioni della ricorrente), benché la pubblicazione di un lavoro su una rivista di classe A dovrebbe costituire una garanzia rispetto alla qualità del suo contenuto.
2.1.7) Quanto al parametro della “ rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità scientifica ”, per il quale la Commissione ha stabilito di attribuire “ sino a massimo punti 1 ” (cfr. il Verbale n. 1, depositato in atti da tutte le parti), la ricorrente lamenta come alla pubblicazione n. 9 del candidato EN sia stato attribuito per tale criterio il punteggio massimo, pari a 1, benché la casa editrice per tale opera risulterebbe essere la “ EM Edizioni ”, priva di alcuna diffusione all’interno della comunità scientifica e con una rilevanza a livello locale e non nazionale. Lo stesso punteggio “1” sarebbe stato attribuito, per lo stesso criterio, alle pubblicazioni della ricorrente edite da IC (pubblicazione n. 4) e da ESI-Edizioni Scientifiche Italiane (pubblicazione n. 10), benché si tratterebbe, qui, di case editrici di rilevanza nazionale, specializzate in pubblicazioni giuridiche e ampiamente riconosciute nell’ambito della comunità scientifica.
Alla luce dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, se a pubblicazioni edite da case editrici nazionali e prestigiose nella comunità scientifica di riferimento viene attribuito 1 punto, ad un lavoro edito da casa editrice di livello locale e non riconosciuta in ambito scientifico non avrebbe potuto essere assegnato lo stesso punteggio. Ove la Commissione avesse applicato lo stesso metro di valutazione nei confronti dei due candidati, sarebbe stato più ragionevole assegnare alla pubblicazione del controinteressato un punteggio tra 0,2 e 0,5, atteso che i criteri non prevedono l’attribuzione di un punteggio fisso, ma graduabile (“ sino a massimo punti 1 ”).
2.2) Con il secondo motivo, rubricato « Ulteriori profili di violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della L. n. 240/2010 e del D.M. n. 243/2011. Violazione del Bando e del Regolamento di EO per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché della par condicio tra concorrenti (art. 97 della Cost. e artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990). Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta, perplessità, contraddittorietà », si lamenta quanto segue.
2.2.1) In primo luogo, l’omessa e/o erronea valutazione dei criteri indicati nel Bando, all’art. 12, lettere: « e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi ». Ciò, poiché nel Verbale n. 1, in sede di individuazione dei criteri, la Commissione, dopo aver elencato quelli riportati nel Bando, avrebbe precisato che: “ non considererà i titoli diploma di specializzazione medica, documentata attività in campo clinico, la realizzazione di attività progettuale nonché la titolarità di brevetti in quanto non pertinenti al SSD oggetto del bando ”. Di conseguenza, il criterio “ e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista ”, secondo quanto stabilito dalla Commissione, non avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione. Nondimeno, nella tabella in calce al Verbale n. 1, sotto la voce “ organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi ” - per la quale la Commissione avrebbe previsto di assegnare un punteggio massimo fino a 7 – sarebbero stati declinati i sub-criteri che di seguito si riportano:
“ a) quale responsabile/i di progetto di ricerca internazionale o nazionale: punti 5 per ogni progetto;
b) quale coordinatore di unità di progetto di ricerca europeo/internazionale o PRIN E FIRB nazionali o di progetto su bando competitivo nazionale o internazionale (es. Enti locali, AIRC, Telethon, Fondazioni): punti 3 per ogni progetto;
c) quale partecipante ai progetti di ricerca europeo/internazionale: punti 1,5 per ogni progetto;
d) quale partecipante ai progetti di ricerca PRIN E FIRB nazionali o su bando competitivo nazionale o internazionale (es. Enti locali, AIRC, Telethon, Fondazioni), punti 1 per ogni progetto ”;
e) partecipazione a progetti di ricerca nazionale anche su bando non competitivo: 0,2 per ognuno ” (quest’ultima lettera inserita alla voce “ organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ” in base a quanto stabilito dalla Commissione nell’ Addendum al Verbale 1, sopra citato).
Ebbene, ad avviso dell’esponente, i suddetti sotto-criteri, benché siano stati declinati per il criterio f) del Bando, atterrebbero al criterio e), sempre del Bando (“ realizzazione di attività progettuale ”): essi farebbero, infatti, espresso riferimento non già, al coordinamento o partecipazione a “ gruppi di ricerca ” (come testualmente prevede il criterio f) del Bando), bensì a “ progetti di ricerca ” e, dunque, alla realizzazione di attività progettuale (di cui al criterio e) del Bando), che, tuttavia, la stessa Commissione avrebbe stabilito di non valutare, in quanto annoverata tra quelle ritenute “ non pertinenti al SSD oggetto del bando ”. La Commissione avrebbe, quindi, violato al contempo il Bando e i criteri che essa stessa si sarebbe data.
2.2.2) L’introduzione nella Tabella in calce al Verbale n. 1 di sub-criteri che si riferirebbero al criterio e) anziché al criterio f) comporterebbe, sempre in tesi, l’ovvia conseguenza che la valutazione del criterio f) sarebbe stata omessa, inferendosi da ciò l’illegittima disapplicazione in parte qua del Bando.
L’omissione del criterio f), di cui all’art. 12 del Bando, avrebbe fatto sì che non sarebbe stata valutata la rilevante attività svolta in tale ambito dalla ricorrente, che nel proprio CV avrebbe dichiarato la partecipazione all’attività di studio e di ricerca internazionale finalizzata alla redazione dei Normative inputs sulle aree tematiche “ Education, training, life-long learning and capacity-building ” e “ Right to work and access to the labour market ” per l’Open-ended Working Group on Ageing presso l’ONU, che la Commissione avrebbe tralasciato di valutare in quanto ritenuta “ attività non riconducibile a progetto scientifico di ricerca ” [così si legge, nell’Allegato 1 al verbale n. 2; analoga argomentazione sarebbe stata adottata da parte resistente nella “ Nota esplicativa ” di risposta all’istanza di riesame in seguito avanzata dalla ricorrente, ove la Commissione avrebbe precisato che “ alla dott.ssa SO non è stato attribuito alcun punteggio per la partecipazione all’attività di studio e di ricerca internazionale finalizzata alla redazione dei Normative inputs sulle aree tematiche ‘Education, training, life-long learning and capacity-building’ e ‘Right to work and access to the labour market’ per l’Open-ended Working Group on Ageing presso l’ONU, in quanto è attività non riconducibile a un progetto scientifico di ricerca, ma partecipazione ad un team per la redazione di linee guide per la regolazione e promozione dei diritti dei lavoratori di età matura nel corso della loro vita lavorativa ” (così, nel doc. 6 cit.)]. Trattasi, dunque, per stessa ammissione della Commissione, della partecipazione ad un gruppo di ricerca, laddove per “ gruppi di ricerca ” si farebbe pacificamente riferimento ad aggregazioni di docenti e ricercatori che operano su specifici progetti o programmi di ricerca: attività che, quindi, avrebbe dovuto essere valutata nell’ambito del criterio f) del Bando.
2.2.3) Analogamente, alla ricorrente non sarebbe stato riconosciuto alcun punteggio né per la partecipazione al gruppo di ricerca nazionale su “ Età pensionabile e mercato del lavoro ” nell’ambito dei Seminari Maceratesi di Studi Previdenziali 2016, né per la partecipazione al gruppo di ricerca internazionale su “ Arrangements, instruments and procedures for implementing flexibility ” costituitosi in occasione del Seminario di diritto del lavoro comparato “ Pontignano XXXII ” nel 2015.
2.2.4) Per contro, tale illegittima declinazione dei sub-criteri di valutazione avrebbe comportato l’attribuzione al controinteressato di 5 punti come titolare del progetto: “ A Comparative study on the right to work of disabled persons in Japan, Europe and Italy ”, benché dal CV del controinteressato medesimo emerga come si tratterebbe del progetto di ricerca relativo alla borsa post-doc biennale presso l’Università Meiji di Tokyo, già valutata nell’ambito della “ documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri ”. Al riguardo, la Commissione, nella nota esplicativa del 15.10.2024, avrebbe giustificato la valutazione effettuata come segue « al dott. EN è stato attribuito il punteggio di 5 per il progetto “A Comparative study on the right to work of disabled persons in Japan, Europe and Italy”, perché trattasi di progetto di ricerca scientifica di cui il candidato risulta il titolare esclusivo ». Sennonché, ogni borsa post-doc, assegno di ricerca e contratto da RTD-A avrebbe un progetto specifico, di cui il vincitore sarebbe titolare esclusivo, escludendosi, perciò ogni responsabilità di “ gruppo di ricerca o di partecipazione ad esso ”.
D’altronde, nel CV presentato dal Dott. EN per un’altra selezione in altro Dipartimento dell’Università di Milano, e nel relativo verbale di valutazione dei titoli (cfr. docc. 11-12), il progetto in questione non sarebbe stato inserito nella sezione “ Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi ”, ma – correttamente – nell’ambito della “ documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri ”.
Nel CV presentato in occasione della selezione de qua , invece, il Dott. EN avrebbe inserito questo titolo sia nella “ documentata attività di formazione ”, sia nella “ Realizzazione di attività progettuale ”, sia nell’” Organizzazione, direzione e coordinamento ”.
Se, invece, si volesse forzatamente far rientrare nel criterio f) “ Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ” anche la titolarità dei progetti di ricerca relativi all’attività svolta (com’è stato fatto nel caso della borsa post-doc del Dott. EN) allora avrebbe dovuto essere considerata e valutata con lo stesso metro di giudizio anche la titolarità dei tre progetti di ricerca nazionali della candidata SO dichiarati nell’ambito dell’assegno di ricerca e dei due contratti da RTD-A, pure riportati nel relativo CV.
Dunque, il giudizio espresso sul criterio f), sarebbe, alla luce delle giustificazioni fornite dalla Commissione, ancor più illegittimo e arbitrario, ove si consideri che alla dott.ssa SO non sarebbe stato attribuito alcun punteggio per aver partecipato a diversi gruppi di ricerca, tra cui un gruppo di ricerca internazionale (presso l’ONU), mentre al dott. EN, che avrebbe realizzato attività progettuale, quindi non valutabile perché riconducibile alla lett. e), da solo, quindi senza alcun coordinamento o partecipazione a gruppo di ricerca, sarebbero stati attribuiti 5 punti.
Ai fini della “ prova di resistenza ” si osserva quanto segue.
Per il criterio f) il controinteressato ha ottenuto il punteggio massimo di 7, mentre la ricorrente il punteggio di 3,6.
Sarebbe sufficiente detrarre i punteggi illegittimamente assegnati al controinteressato per titoli riferibili al criterio e), che non avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione, per sovvertire l’esito della selezione.
Ma, anche a voler considerare la sola illegittima attribuzione di 5 punti per il progetto sopra menzionato, di cui il candidato EN sarebbe stato, come ammesso dalla Commissione, “ titolare esclusivo ” (in assenza, dunque, di un gruppo di ricerca), nonché l’omessa valutazione della partecipazione della ricorrente al gruppo di ricerca internazionale presso l’ONU (riconducibile, invece, nell’ambito del sub-criterio “ c) quale partecipante ai progetti di ricerca europeo/internazionale: punti 1,5 per ogni progetto ”) e ai gruppi di ricerca su “ Età pensionabile e mercato del lavoro ” e su “ Arrangements, instruments and procedures for implementing flexibility ” (riconducibili nell’ambito del criterio “ e) partecipazione a progetti di ricerca nazionale anche su bando non competitivo: 0,2 per ognuno ”) comunque la ricorrente risulterebbe vincitrice della selezione.
2.2.5) Ancora, la ricorrente ha dedotto la omessa e/o erronea valutazione del criterio “ Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca ”, che l’art. 12 del Bando, in ossequio all’art. 2, comma 1, lett. i), del D.M. n. 243/2011, avrebbe imposto di valutare tra i titoli.
La Commissione, nella Tabella in calce al Verbale 1, in cui sono indicati i sub-criteri e i relativi sub-punteggi, avrebbe, al riguardo, illegittimamente tralasciato di includere i “ riconoscimenti ”. Il criterio risulterebbe, infatti, declinato dalla Commissione come segue:
“ premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, fino ad un massimo di punti 2:
a) sino a punti 1 per premio nazionale;
b) sino a punti 2 per premio internazionale ”.
In applicazione di tale previsione, alla ricorrente non sarebbe stato attribuito alcun punto per tale criterio, nonostante la stessa avesse indicato, a pag. 9 del CV, nella Sezione “ Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca ”, n. 2 menzioni particolari di merito per la tesi di dottorato, ricevute dalle più prestigiose associazioni nazionali di Diritto del lavoro, ossia l’AIDLASS (Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale), nell’ambito del Premio “ Francesco Santoro Passarelli ” 2016, e il Centro Nazionale di Studi di Diritto del Lavoro “ DO NA ”, nell’ambito del Premio “ NI AT ” 2016.
Al riguardo, sempre nella Nota esplicativa di risposta all’istanza di riesame la Commissione avrebbe asserito di avere “ osservato i criteri di assegnazione ripartizione del punteggio attribuibile in coerenza con quanto deliberato con il verbale 1 secondo cui per tale voce è stato disposto di assegnare: a) sino a punti 1 per premio nazionale; b) sino a punti 2 per premio internazionale. La dott.ssa SO non ha conseguito alcun ‘premio’ né nazionale né internazionale, ma soltanto delle menzioni per la tesi di dottorato ”.
Ne consegue che, l’aver espunto il riferimento ai “ riconoscimenti ” dai sub-criteri di valutazione avrebbe pregiudicato la ricorrente, le cui menzioni di merito, se non nella categoria “ premi ”, avrebbero senz’altro dovuto essere valutate come “ riconoscimenti ” per l’attività di ricerca (sulla pacifica riconducibilità della menzione di merito all’interno della voce “ premi e riconoscimenti ” l’esponente ha depositato, sub doc. 14, la relazione finale di altra selezione per RTD-B, bandita dall’Università di Udine, nel medesimo SSD, laddove, a pag. 8, la menzione speciale della tesi di dottorato sarebbe stata annoverata per la candidata che la possedeva tra i “ premi e riconoscimenti ”).
Sicché, detti sub-criteri, così come declinati dall’organo giudicante, sarebbero illegittimi, per mancata previsione dei “ riconoscimenti ”, in violazione del Bando e dei criteri stessi che la Commissione si sarebbe data, con conseguente illegittima omessa valutazione delle menzioni di merito della ricorrente, alle quali avrebbe potuto essere attribuito 1 punto ciascuna, per complessivi 2 punti, sufficienti a far conseguire alla ricorrente il primo posto in graduatoria.
2.3) Con il terzo motivo, rubricato « Violazione di legge (art. 11, c. 1, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487; art. 6-bis della L. n. 241/1990; art. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; art. 6 del “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; art. 7 del Bando di indizione della procedura selettiva). Violazione di legge (articolo 1 comma 3 della legge 190 del 2012). Violazione delle delibere ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020, in materia di conflitto di interessi, e n. 1208 del 22 novembre 2017, di approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione. Violazione degli artt. 51 e 52 c.p.c. Eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa », si deduce che, quanto dichiarato nel verbale n. 2, ove è riportato che: “ Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c., con i candidati. Dichiara inoltre di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con i candidati ai sensi della Legge 190/2012 ”, contrasti nettamente con la realtà. Ciò, poiché:
- il membro interno della Commissione (designato dal Dipartimento), Massimo IN, Professore Ordinario dell’Università di Milano, sarebbe il responsabile scientifico dell’assegno di ricerca svolto dal candidato EN presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche del medesimo EO (cfr. gli atti della procedura 2023, di cui al doc. 15 degli allegati al ricorso) e con il quale, dunque, sarebbe in corso di svolgimento una collaborazione iniziata a giugno 2019. Lo stesso prof. IN sarebbe stato anche componente della commissione giudicatrice della selezione per il conferimento di un incarico di insegnamento, nell’A.A. 2021/2022, vinta dal controinteressato (cfr. il verbale di conferimento incarico, di cui al doc. 16, sempre allegato al ricorso). Tra l’altro, si tratterebbe dell’unico incarico di insegnamento svolto dal Dott. EN, mentre la collaborazione tra il controinteressato e il prof. IN risulterebbe anche dalla relazione svolta dagli stessi in occasione del convegno tenutosi il 17 giugno 2024 (cfr. la locandina del convegno, di cui al doc. 17 degli allegati al ricorso);
- uno dei due membri esterni, Carla Spinelli, rivestirebbe il ruolo di Professoressa Ordinaria nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari, dove il candidato vincitore si sarebbe laureato e avrebbe conseguito il dottorato di ricerca. Il controinteressato avrebbe collaborato in maniera continuativa con la prof.ssa Spinelli, dal 2010 al 2015, come risulterebbe dal CV pubblicato sul sito-web UNIMI (cfr. doc. 18), svolgendo lezioni seminariali, esercitazioni e tutorato (ossia attività di didattica integrativa) nei corsi tenuti dalla prof.ssa Spinelli. Dal CV emergerebbe anche che avrebbe contribuito alla stesura dei numeri 2/2012, 1/2015, 4/2015 della Rassegna di giurisprudenza comunitaria per la rivista “ Il lavoro nella giurisprudenza ”, Ipsoa, tenuta dalla stessa Prof.ssa Carla Spinelli.
Si ricaverebbe da ciò che, due su tre membri della Commissione avrebbero avuto una stabile e assidua collaborazione con il candidato risultato vincitore, senza manifestare la sussistenza di tali legami, benché fossero tenuti a dichiarare, tra l’altro, l’insussistenza di “ situazioni di collaborazione scientifica con i candidati tale da far sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità ”, in virtù delle previsioni contenute nella delibere ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020, in materia di conflitto di interessi, e n. 1208 del 22 novembre 2017, di approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.
La violazione dell’obbligo di “ disclosure ” sarebbe sufficiente a viziare in radice l’intera procedura ancor prima e anche a prescindere dal concreto accertamento della rilevanza dei predetti rapporti di collaborazione ai fini dell’obbligo di astensione dei commissari.
3) Si sono costituiti in giudizio l’Università degli studi di Milano e il controinteressato, controdeducendo con separate memorie alle censure avversarie e insistendo per il rigetto del gravame.
4) Alla camera di consiglio del 21/01/2025, presenti l’avv. M. Boffa per la parte ricorrente – che ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare in ragione dell’avvenuta presa di servizio del controinteressato -, l’avv. M. Manente, dell’Avvocatura dello Stato, per l’Università degli Studi di Milano, e l’avv. S. D’Ancona, in sostituzione dell’avv. P. Procacci, per il controinteressato, il Collegio ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare.
5) Con ricorso incidentale notificato e depositato il 20/01/2025 la difesa del controinteressato ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati col ricorso introduttivo, nei limiti del proprio interesse e, in particolare, nella parte in cui sarebbe stato sovrastimato il punteggio assegnato alla ricorrente e/o sarebbe stato sottostimato il punteggio attribuito al controinteressato medesimo, e non sarebbe stato riconosciuto, anche in termini di punteggio, il maggiore divario esistente tra il profilo scientifico del ricorrente incidentale e quello della ricorrente principale; l’azione annullatoria è stata estesa al Bando, approvato con D.R. n. 3478/2024, laddove e nella misura in cui recherebbe prescrizioni lesive dell’interesse del ricorrente incidentale.
6) Il ricorso incidentale è affidato a quattro motivi.
6.1) Con il primo, rubricato « Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della L. n. 240/2010 e del D.M. n. 243/2011. Violazione del Bando e del Regolamento di EO per la disciplina delle procedure di selezione dei ricercatori a tempo determinato – violazione e/o erronea applicazione dei criteri valutativi predefiniti con il verbale n.1. Eccesso di potere - difetto di motivazione – carenza di istruttoria – erronea presupposizione - travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - illogicità manifesta », si censura l’attribuzione alla ricorrente dei seguenti punteggi:
6.1.1) - in relazione al criterio “ organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi ” (per cui sarebbero stati assegnabili fino ad un massimo di 7 punti) la ricorrente avrebbe conseguito illegittimamente un totale di 3,6 punti in luogo di 0,2 punti che le sarebbero spettati. Nell’ambito di tale criterio, spiega il controinteressato, la Commissione avrebbe previsto (cfr. il Verbale n. 1, già citato) l’assegnazione di un sotto-punteggio di 1,5 per la partecipazione ad ogni progetto di ricerca europeo o internazionale. La ricorrente avrebbe dichiarato di avere partecipato, dal 5.10.2016 al 7.9.2018, al progetto di ricerca internazionale dal titolo “ Organization, productivity and well-being at work ” promosso dall’ISLSSL – International Society for Labour and Social Security Law, ottenendo dalla commissione 1,5 punti. Senonché, come attestato dai bollettini n.143 e n. 144, in cui il Presidente dell’ISLSSL, prof. Tiziano Treu, ha illustrato gli eventi in programma e le relative attività preparatorie, questi gruppi, ancorché definiti a-tecnicamente gruppi di ricerca, sarebbero dei meri gruppi di studio, la cui attività sarebbe preordinata unicamente alla preparazione del Congresso mondiale. Non trattandosi di partecipazione a progetti di ricerca su base competitiva, quindi, l’attività della controinteressata non sarebbe stata valutabile ai fini concorsuali come meritevole di punteggio, con conseguente sottrazione di 1,5 punti, qui illegittimamente assegnati;
6.1.2) - anche gli ulteriori 1,5 punti conseguiti dalla ricorrente per la sua dichiarata partecipazione in qualità di ‘ external collaborator ’ al progetto di ricerca internazionale OSH, promosso dall’ILO, denominato “ Occupational Safety and Health ”, non avrebbero dovuto esserle riconosciuti, trattandosi di una mera collaborazione esterna rispetto ad un gruppo di ricerca di cui LA non sarebbe stata parte (secondo quanto da lei stessa dichiarato);
6.1.3) - ancora, alla ricorrente andrebbero sottratti 0,2 punti assegnati per il progetto di ricerca “ Prolungamento della vita lavorativa tra tutele individuali e misure per il ricambio generazionale: verso un modello sostenibile ”, poiché si tratterebbe dello stesso tema del progetto di ricerca affidatole come assegnista dall’Università La Sapienza di Roma e, quindi, di progetto già valutato in relazione al titolo “ contratti in qualità di assegnista ” (con l’ottenimento di 1 punto);
6.1.4) - ancora, alla ricorrente andrebbero sottratti ulteriori 0,2 punti, attribuiti alla medesima per la partecipazione al gruppo di ricerca ‘ Easy-Eco innovative Arrangements for Sustainable emploiability ’, non risultando, allo stato, dimostrata la partecipazione della stessa a detto progetto. Nel complesso, quindi, alla ricorrente sarebbero stati indebitamente assegnati 3,4 punti che le dovrebbero essere sottratti, in accoglimento delle censure sopra esposte.
6.2) Con il secondo motivo, rubricato « Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della L. n. 240/2010 e del D.M. n. 243/2011. Violazione del Bando e del Regolamento di EO per la disciplina delle procedure di selezione dei ricercatori a tempo determinato – violazione e/o erronea applicazione dei criteri valutativi predefiniti con il verbale n.1. Eccesso di potere - difetto di motivazione – carenza di istruttoria – erronea presupposizione - travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - illogicità manifesta – contraddittorietà », si deduce quanto segue:
6.2.1) - con riguardo alle 12 pubblicazioni oggetto di valutazione specifica, la ricorrente avrebbe illegittimamente conseguito un punteggio generoso (ancorché non sufficiente ad ottenere l’esito sperato) di 58 punti sui 60 conseguibili, nonostante la scarsa qualità della sua produzione scientifica, acclarata e certificata dai giudizi estremamente negativi che LA avrebbe ottenuto nelle tre tornate per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore associato a cui avrebbe partecipato.
Al riguardo, il controinteressato ha depositato in atti di causa le valutazioni negative espresse, in ben tre occasioni (due volte nella tornata del triennio 2018-2020 ed una volta nella sessione ASN del triennio 2021-2023), da altrettante commissioni ASN, sulle pubblicazioni della ricorrente (che comprendono le stesse due monografie esaminate dalla Commissione nel concorso de quo e qualche scritto minore).
Alla luce di ciò, si dovrebbe concludere che i 22 punti complessivi ottenuti dalla ricorrente nella colonna dedicata al sub-criterio della ‘ originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica ’ (con addirittura due punti ottenuti per ciascuna delle predette monografie, già ritenute da docenti della materia totalmente prive di spunti originali ed innovativi, caratterizzate da gravi limiti metodologici e scientificamente irrilevanti in quanto meramente descrittive della normativa e della giurisprudenza di settore) e i 2 punti aggiuntivi ottenuti in ragione della consistenza complessiva delle pubblicazioni (valutata dalla Commissione considerando anche qualità e rilevanza scientifica) sarebbero manifestamente illogici ed erronei.
Non si comprenderebbe, infatti, come la Commissione abbia potuto assegnare 2 punti, in luogo di 0 punti (alla voce “ originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica ”) a due monografie che 15 luminari della materia, in ben tre sessioni ASN, avrebbero già riscontrato essere caratterizzate da errori grossolani sia nell’analisi del dato normativo di base sia nel metodo oltre che da una totale assenza di spunti originali o innovativi.
Analoghe illegittimità affliggerebbero i giudizi, e relativi punteggi, assegnati alla dott.ssa SO (in relazione, si intende, al medesimo sub-criterio dell’originalità, innovatività e rigore metodologico) per le sue pubblicazioni minori. Anche tali lavori (pubblicazioni n. 3 e n. 7 del presente concorso), già ritenuti scientificamente modesti e privi di qualsiasi originalità da numerosi commissari ASN, avrebbero meritato, per questo motivo, 0 punti in relazione al sub-criterio dell’originalità ed innovatività. La Commissione, invece, del tutto illogicamente ed immotivatamente avrebbe assegnato ad entrambe le pubblicazioni un sub-punteggio (di 2 punti per la pubblicazione n. 3 e di 1 punto per la pubblicazione n. 7), con il risultato di quasi annullare il divario di punteggio finale tra il dott. EN e la ricorrente principale che, invece, avrebbe dovuto essere ben più ampio.
Si chiede, pertanto, di accogliere la presente censura, essendo gli atti impugnati chiaramente affetti da tutti i vizi di legittimità elencati in rubrica, con conseguente riesame delle valutazioni espresse e ridefinizione dei punteggi assegnati, con la sottrazione di almeno 7 punti, illegittimamente assegnati alla dott.ssa SO (2 punti per la prima monografia del 2017, 2 punti per la seconda monografia del 2023, 2 punti per la pubblicazione n. 3 e 1 punto per la pubblicazione n. 7) in relazione al sub-criterio della “ originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza ”;
6.2.2) - in relazione al criterio premiante della consistenza, intensità e continuità della produzione scientifica, la dott.ssa SO avrebbe illegittimamente conseguito ben 7 punti, di cui 2 per la consistenza, 2,5 per l’intensità e 2,5 per la continuità temporale. Oltre a quanto già detto sulla qualità complessiva della produzione scientifica della ricorrente, la difesa del controinteressato ha qui ulteriormente osservato che, se per le 12 opere migliori della ricorrente il punteggio qualitativo assegnato dalla Commissione (per originalità, innovatività, ecc.) non ha mai superato i 2 punti, sarebbe arduo ritenere che il medesimo punteggio sia assegnabile al complesso dei lavori prodotti in carriera dalla ricorrente. Anche sotto il profilo dell’intensità, poi, la ricorrente avrebbe dovuto conseguire un punteggio inferiore rispetto a quello ottenuto, ove si consideri che, dei 76 lavori dichiarati, circa la metà consisterebbe di decine di note a sentenza che avrebbero valenza meramente descrittiva ed un pregio scientifico nullo o estremamente marginale.
Dall’elenco delle pubblicazioni andrebbero, poi, espunte, poiché prive di valenza scientifica e per di più non pubblicate in conformità alle norme vigenti in materia di pubblicazioni valutabili nei concorsi universitari, quelle relative ai due ‘ manuali ’ (così li definisce la stessa ricorrente nel suo CV) autopubblicati dalla dott.ssa SO su MA KD ( Kindle Direct Publishing ), sin dai titoli significativi della loro valenza meramente divulgativa (“ Il diritto del lavoro per tutti ” e “ Elementi di diritto della previdenza sociale ”).
Ne consegue che, anche sotto i profili dell’intensità e della continuità temporale, i punteggi assegnati alla dott.ssa SO sarebbero erronei e sovrastimati, alla luce del fatto che, delle numerose pubblicazioni dichiarate, almeno la metà (i due libri MA e le decine di note a sentenza) non avrebbero potuto essere valutate alla stregua di scritti aventi rilevanza scientifica.
6.3) Con il terzo motivo, rubricato « Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della L. n. 240/2010 e del D.M. n. 243/2011. Violazione del Bando e del Regolamento di EO per la disciplina delle procedure di selezione dei ricercatori a tempo determinato – violazione e/o erronea applicazione dei criteri valutativi predefiniti con il verbale n.1. Eccesso di potere - difetto di motivazione – carenza di istruttoria – erronea presupposizione - travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - illogicità manifesta – illegittimità propria e/o derivata », si censurano le valutazioni sui titoli dei due candidati che avrebbero, in tesi, penalizzato in termini di punteggio il controinteressato e avvantaggiato la ricorrente, riducendo erroneamente il divario tra i rispettivi profili scientifici (che avrebbe dovuto essere ben più ampio).
In relazione ai titoli formativi e di ricerca (per i quali la dott.ssa SO ha ottenuto 23,6 punti a fronte dei 23,5 punti ottenuti dal dott. EN) si censurano tanto la mancata effettuazione di una valutazione comparativa fra i titoli dei due candidati quanto i criteri di valutazione prescelti dalla Commissione nel Verbale n. 1, da intendersi in parte qua impugnati, poiché basati sull’applicazione meccanicistica di punteggi da assegnare per ciascun titolo, obliterando altri titoli formativi di rilievo, come, ad esempio, il Master post-universitario conseguito dal dott. EN.
Sarebbe, qui, mancata la « valutazione comparativa […] del curriculum e dei seguenti titoli », di cui all’art. 2, comma 1 del DM 25 Maggio 2011 n. 243, nonché, la considerazione specifica della « significatività » che ciascun titolo assume « in ordine alla qualità e quantità della attività di ricerca svolta dal singolo candidato », ai sensi del comma 2 del predetto articolo, richiamato anche dall’art. 12, ultimo comma del Bando di concorso (D.R. n. 3478/2024).
Dal dato normativo si ricaverebbe, dunque, che non necessariamente due titoli aventi il medesimo valore legale devono essere valutati in maniera paritaria, dovendo essere espletata una valutazione comparativa dei curricula dei candidati, anche in relazione alla specificità dei titoli presentati, che, tuttavia, nel caso di specie, sarebbe stata illegittimamente obliterata.
Invero, la Commissione, nel Verbale n. 1, avrebbe, in tesi, illegittimamente scelto di considerare meritevole di punteggio solo il dottorato di ricerca, omettendo di includere altri titoli di formazione tra quelli valutabili, così arrecando un pregiudizio al dott. EN, il quale non avrebbe visto adeguatamente valorizzato, ai fini concorsuali, il Master in Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali , conseguito dopo la laurea.
Anche in relazione alla voce “ Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti nazionali o stranieri ”, i due candidati avrebbero ottenuto lo stesso punteggio (di 5 punti). Tuttavia, raffrontando i due percorsi formativi e di ricerca si osserverebbe come il profilo del dott. EN sarebbe nettamente superiore a quello della ricorrente principale, atteso che, tra l’altro, quest’ultima avrebbe prestato servizio come RTD di tipo A su progetto PON presso la Università Telematica Leonardo Da Vinci, tenuto conto della minore qualità della didattica e della ricerca di questo genere di università, anche guardando al ranking delle università a livello globale, senza contare che le uniche attività internazionali della dr.ssa SO consisterebbero nella attività didattica svolta presso l’Università di UR (posizionata tra il 251 e il 300 posti dell’HEI index e al 347esimo posti del QTSU) all’interno del programma Erasmus plus, in una non meglio precisata attività di external collaborator di progetto di ricerca altrui e nella presunta attività di ricerca presso l’Onu.
Venendo al candidato EN, invece, lo stesso presenterebbe due titoli di laurea (una triennale ed una magistrale) e, soprattutto, un Master in Gestione del lavoro e delle Relazioni sindacali conseguito presso l’Università di Bari, che sarebbe dovuto rientrare nei titoli valutabili o, quantomeno, avrebbe dovuto essere valutato ex lettera c) dell’art. 12 del Bando in quanto trattasi di documentata attività di formazione (che va distinta dalle attività didattiche o di ricerca) e che invece la Commissione avrebbe illegittimamente omesso di considerare nel novero dei titoli valutabili nel verbale n. 1. A ciò si aggiungerebbero il dottorato di ricerca, una Borsa internazionale della JSPS, spesa lavorando presso la Meiji University di Tokyo , tre assegni di ricerca all’interno di un gruppo di ricerca transdisciplinare finanziato dall’ERC e due assegni di ricerca su bando nazionale PNRR presso il dipartimento di eccellenza SPS dell’Università Statale di Milano. A livello di carriera internazionale, il dr. EN sarebbe stato anche Phd visiting presso la University College of London (listata al 9° posto al mondo dal QS Top University index ed al 22esimo posto del Times Higher Education Index ), Visiting Researcher presso l’Università di Waseda (82esima al mondo nel settore Law-QSTop University index , e terza del Giappone) e presso l’Università di Amsterdam (al 55esimo posto al mondo secondo QS World University Ranking 2025 e al 58esim secondo The World University ranking 2025). Sempre a causa degli illegittimi criteri selettivi prescelti dalla Commissione e dei punteggi predefiniti dalla stessa, la partecipazione del candidato EN al gruppo di ricerca ‘ Share ’ per tre annualità e mezzo sarebbe stata valutata meno di un RTD-A presso l’Università telematica Leonardo da Vinci e comparativamente meno dell’assegno annuale presso l’Università la Sapienza di Roma. Secondo le norme del bando, quindi, e considerando la qualità e quantità della ricerca, i tre anni e mezzo di assegno per il Progetto ERC Share avrebbero meritato, in tesi, una valutazione superiore al punto per anno assicurato dalla Commissione.
Per quanto riguarda, poi, la Borsa post-doc per Overseas Researcher Fellow della quale il dr. EN sarebbe stato insignito dalla JSPS - Japan Society for the Promotion of Science (Ente giapponese che promuove e finanzia la ricerca scientifica in Giappone e a livello internazionale), la difesa del controinteressato ha stigmatizzato come per detto Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers, programma altamente competitivo con elevato livello di selettività, la Commissione avrebbe assegnato al candidato EN soltanto 0,5 punti, cioè meno di uno qualsiasi dei titoli presentati dalla candidata SO.
Per concludere sul punto, la difesa del controinteressato ha chiesto l’annullamento delle valutazioni svolte, laddove avrebbero omesso di riconoscere un maggior punteggio al dott. EN per i titoli non valutati (o non adeguatamente valutati) in relazione alle attività di formazione e ricerca dallo stesso svolte. L’interesse al riconoscimento di tali punti aggiuntivi sussisterebbe, si precisa, anche in relazione ai sub-criteri per i quali il controinteressato avrebbe già ottenuto il massimo punteggio, avendo interesse a neutralizzare eventuali sottrazioni di punti che dovessero discendere dal denegato accoglimento, in tutto o in parte dell’avverso ricorso principale.
Sotto altro profilo si impugnano gli atti concorsuali, ivi inclusi i criteri di valutazione di cui al Verbale n. 1, che non avrebbero consentito, attraverso una doverosa “ pesatura ” dei titoli formativi e scientifici dei candidati ed una razionale articolazione dei sotto-punteggi, di effettuare una motivata valutazione comparativa dei curricula e dei titoli e un’adeguata specifica valutazione di ciascun titolo per la significatività dello stesso in ordine alla qualità e quantità della attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
6.4) Con il quarto motivo, rubricato « Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della L. n. 240/2010 e del D.M. n. 243/2011. Violazione del Bando e del Regolamento di EO per la disciplina delle procedure di selezione dei ricercatori a tempo determinato – violazione e/o erronea applicazione dei criteri valutativi predefiniti con il verbale n.1. Eccesso di potere - difetto di motivazione – carenza di istruttoria – erronea presupposizione - travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - illogicità manifesta – contraddittorietà », il controinteressato ha contestato la definizione dei criteri di valutazione operata dalla Commissione in relazione all’attività didattica (per cui sarebbero stati previsti « fino ad un massimo di punti 5 »), ove si sarebbe illegittimamente scelto di premiare solo l’attività di didattica frontale svolta nell’ambito di corsi di laurea universitari o in corsi post-laurea, secondo le seguenti modalità: « a) nei corsi di laurea triennali, a ciclo unico e specialistico e nelle scuole di specializzazione per almeno n. 20 ore, punti 0,5 per ogni corso o modulo di corso; b) nei percorsi formativi post-laurea (scuole di dottorato, master, perfezionamento) per almeno n. 5 ore, punti 0,5 per ogni corso o modulo di corso; c) svolta presso università straniere per almeno n. 10 ore, punti 1,5 per ogni corso o modulo di corso ».
Tale criterio sarebbe, in tesi, del tutto irragionevole ed avrebbe oltremodo penalizzato il dott. EN, il quale avrebbe per esso ottenuto solo 0,5 punti (per un corso di 30 ore di lezioni frontali tenute presso l’Università Statale di Milano, interamente in lingua inglese, presso un dipartimento che avrebbe ottenuto la qualificazione di dipartimento di eccellenza dal Ministero).
Si lamenta, qui, la irragionevolezza della scelta della Commissione di non assegnare alcun punteggio all’attività di didattica integrativa, che avrebbe neutralizzato il CV del controinteressato ove verrebbe riportato lo svolgimento di una corposa attività di didattica integrativa sia presso l’Università di Bari (dal 2010 al 2015) sia presso l’Università Statale di Milano, oltreché l’attività di docente nell’ambito del « Master in Diritto dei Servizi per l’impiego e delle Politiche Attive del Lavoro » dell’Università di Bologna Alma Mater per due anni accademici (2021/2022 e 2022/2023).
L’illegittimità, in parte qua , del verbale di predeterminazione dei criteri di valutazione comporterebbe l’illegittimità derivata delle conseguenti valutazioni che avrebbero dovuto tenere in debito conto tutte le esperienze didattiche acquisite dai concorrenti e non soltanto quelle di didattica frontale in seno a corsi di laurea o corsi postuniversitari aventi una certa durata minima in termini di ore.
Da tale illegittimità discenderebbe l’annullamento dei provvedimenti gravati e la rinnovazione in parte qua delle operazioni valutative, a partire dalla definizione dei criteri di valutazione, con l’attribuzione al controinteressato del maggiore punteggio che gli spetterebbe per la corposa attività di didattica integrativa, per le ore di lezione tenute in seno ad un Master post-universitario e per le attività su invito di prestigiose università estere dallo stesso svolte nel corso della sua carriera accademica.
7) In vista dell’udienza di merito le parti hanno insistito sulle rispettive posizioni. Il controinteressato ha replicato.
8) All’udienza pubblica del 3 febbraio 2026 la causa, presenti l'Avv. M. Boffa per la ricorrente, l'Avv. I. Vitelli Casella dell'Avvocatura dello Stato per l'Università degli Studi di Milano e l'Avv. S. D'Ancona, in sostituzione dell'Avv. P. Procacci, per il controinteressato, è stata trattenuta in decisione.
9) In premessa, è utile rammentare come, nella specie, venga in rilievo una procedura di selezione per la copertura, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 2, della Legge 30.12.2010 n. 240 - come modificato dall’art.14 comma 6- decies del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 -, di 1 posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) per il SSD IUS/07 - Diritto del Lavoro.
Si tratta di procedura disciplinata, oltreché dall’art. 24, comma 2, lettera c), della succitata L. n. 240/2010, anche dal Decreto Ministeriale del 25 maggio 2011 n. 243, che, in attuazione del predetto art. 24, comma 2, lettera c), ha individuato criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati.
In concreto, la procedura è stata indetta con Bando del 15/05/2024 (pubblicato sulla G.U. n. 41 del 21/05/2024), che ha, fra l’altro, richiamato, oltre al citato D.M. n. 243 del 2011, il Decreto Rettorale del 22/05/2023 con cui l’EO, sempre in attuazione dell’art. 24 sopra citato, ha disciplinato il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT).
La Commissione giudicatrice, composta dai professori Massimo IN, componente “ interno ” designato, per l’Università di Milano, Carla Spinelli, dell’Università di Bari, sorteggiata, e
GI LA, dell’Università di Siena, sorteggiato (cfr. il decreto rettorale di nomina del 02/07/2024, depositato in atti di causa da parte resistente, sub doc. 14), nella riunione del 22/07/2024, dopo avere preso atto, fra l’altro, che « alla procedura partecipano 6 candidati » e che « non sono state presentate istanze di ricusazione », ha predeterminato i criteri di valutazione dei candidati (cfr. il Verbale n. 1, depositato in atti di causa da tutte le parti).
Indi, il 24/07/2024 la stessa Commissione ha dichiarato « che nel verbale n. 1, a pag. 4, il punto d) partecipazione a progetto di ricerca: 0,2 per ognuno, riportato nella tabella titoli, alla voce "attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani e stranieri” deve intendersi cancellato e sostituito dal criterio “e) partecipazione a progetti di ricerca nazionale anche su bando non competitivo: 0,2 per ognuno da inserire alla voce organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali”.
Il presente addendum è da considerarsi parte integrante del verbale n. 1 » (cfr. l’« Addendum al Verbale n. 1 », depositato in atti di causa da tutte le parti).
A seguire, nella seduta del 30/09/2024, la Commissione, dopo avere preso visione dell’elenco dei candidati (che risultano essere, dopo le rinunce, in numero di 4), dopo avere esaminato i titoli e le pubblicazioni scientifiche presentate dagli stessi, esaurita la discussone pubblica degli stessi titoli e della produzione scientifica, «[a] l termine dell’illustrazione e della discussione dei titoli e delle pubblicazioni e dell’accertamento della conoscenza della lingua straniera (…)» (cfr. il Verbale n. 2, depositato in atti di causa da tutte le parti), ha proceduto all’attribuzione dei punteggi ai titoli, alle pubblicazioni presentate dai candidati ed alla consistenza complessiva della produzione scientifica, all’intensità e alla continuità della stessa, sulla base di quanto stabilito nella riunione preliminare.
Più in dettaglio, si legge nel predetto Verbale n. 2 quanto segue:
« Per ciascun candidato vengono predisposti:
- un prospetto nel quale vengono riportati i punteggi attribuiti collegialmente dalla Commissione ai titoli presentati (all. 1);
- un prospetto nel quale vengono riportati i punteggi attribuiti collegialmente a ciascuna pubblicazione (il numero indicato nel prospetto si riferisce alla numerazione indicata dal candidato nell’elenco di pubblicazioni presentato), nonché il punteggio assegnato alla consistenza complessiva della produzione scientifica, all’intensità e alla continuità temporale della stessa (all. 2).
Al termine dei lavori, la Commissione, confrontati gli esiti delle singole valutazioni, sommati i punteggi assegnati a ciascun candidato per i titoli, le pubblicazioni e per la consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa, stila la seguente graduatoria generale di merito (…):
1) IG IE punti: 90,5
2) US LA punti: 88,6
3) GU AN punti: 74,5
4) IC MA LA punti: 73,2
La Commissione individua quale vincitore della procedura selettiva il dott. IG
IE (…) ».
10) Tanto premesso, non dovendo essere scrutinate questioni in rito, si può procedere all’esame del merito della controversia, iniziando a scrutinare il ricorso introduttivo atteso che, l’interesse al ricorso incidentale, trattandosi di ricorso non escludente, intanto potrebbe assumere i prescritti caratteri di attualità e concretezza in quanto venisse riscontrata la fondatezza del ricorso principale.
A quest’ultimo riguardo, preme al Collegio osservare come detto ricorso sia affidato a tre motivi, dei quali i primi due articolati in plurime censure. Più in dettaglio, il primo motivo, nella parte in cui contesta la declinazione del criterio della “ consistenza complessiva, intensità e continuità temporale ” attraverso il sub-criterio della “ qualità ” (prima censura), e il secondo, laddove contesta (prima censura) la declinazione del criterio della “ organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca ” mediante i 5 sub-criteri ivi contemplati, ove se ne ravvisasse la fondatezza, imporrebbero l’annullamento degli atti della procedura in esame sino alla fase della predeterminazione, nella seduta del 22/07/2024, dei criteri di valutazione, effettuata da parte della Commissione nominata il 2/07/2024, mentre il terzo motivo, nel contestare la mancata dichiarazione da parte di due dei tre componenti della Commissione di taluni rapporti di collaborazione intercorsi con il controinteressato, assumendo che ciò vizierebbe “ in radice l’intera procedura ”, sembra prospettare un vizio ancora più radicale dei precedenti, tale da implicare la retrocessione della procedura ad una fase ancora più a monte, volta a consentire la nomina di una nuova Commissione, in sostituzione di quella rispetto alla quale è prospettata, in sostanza, la violazione del dovere di astensione e, dunque, del principio di imparzialità.
11) In tale contesto, il Collegio - seguendo l'insegnamento dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 5 del 2015) in tema di tassonomia delle questioni da trattare in sentenza -, per cui « in assenza della graduazione operata dalla parte, in ragione del particolare oggetto del giudizio impugnatorio legato al controllo sull'esercizio della funzione pubblica, il giudice stabilisce l'ordine di trattazione dei motivi (e delle domande di annullamento) sulla base della loro consistenza oggettiva (radicalità del vizio) nonché del rapporto corrente fra le stesse sul piano logico - giuridico e diacronico procedimentale" (in questo senso, ad. plen., n. 9 del 2014) » -, ritiene di iniziare l’esame dei motivi dal terzo, poiché, come sopra accennato, si tratta di un motivo che, attenendo alla composizione della Commissione, appare astrattamente idoneo ad inficiare l'intera procedura di valutazione (cfr., sul punto, da ultimo, TAR Liguria, Genova, I, 09/03/2026, n. 272; TAR Sicilia, Catania, I, 2/07/2021, n. 2164).
11.1) Il motivo è infondato.
Invero, anche ammesso che risulti auspicabile che le università si assicurino che nelle dichiarazioni rese dai commissari sia esplicitata la tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere fra i componenti della commissione e i candidati, affinché gli atenei possano essere agevolati nelle operazioni di verifica delle autodichiarazioni rilasciate, si tratterebbe pur sempre di un auspicio, che non si è affatto tradotto in una misura imposta alle università (cfr. l’Autorità nazionale anticorruzione, Delibera 15/01/2020, n. 25, ove pure si richiamano l’Aggiornamento 2017 al PNA e l’Atto di Indirizzo del MIUR, n. 39 del 15 maggio 2018). D’altro canto, l’omessa dichiarazione di tali rapporti a prescindere dalla relativa connotazione di per sé non dimostra la violazione delle norme surrichiamate, in materia di obbligo di astensione (art. 51 c.p.c.) e di conflitto d’interessi (art. 6- bis della legge n. 241 del 1990).
Affinché una tale violazione possa dirsi sussistente, infatti, è necessario allegare e documentare che i rapporti taciuti imponessero ai commissari di astenersi, ai sensi e per gli effetti delle ridette norme.
Al riguardo, è utile, in termini generali, osservare come, in materia di concorsi universitari, secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l'esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituisca ipotesi frequente e del tutto fisiologica nel mondo accademico (cfr., tra le tante, Cons. Stato, VI, 14/03/2022, n. 1772; id., 4/01/2021, n. 31; id., 24/08/2018, n. 5050; id., 29/08/2017, n. 4105; id., 13/12/2017, n. 5865; id., III, 17/01/2020, n. 420; id., VII, 26/03/2025, n. 2552; id., 9/09/2022, n. 7867; id., VI, 10/07/2017, n. 3373, per cui: (i) - “ la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art. 51 c.p.c. ”; (ii) - “ la conoscenza personale e/o l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivo di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali ”; (iii) -“ perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio ”, essendo “ rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico ”; (iv) - deve trattarsi, quindi, di “ un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità ”).
Al fine di individuare una regola di comportamento bilanciata fra le opposte esigenze, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che, anche quando la collaborazione scientifica non abbia carattere di occasionalità ma si caratterizzi per la perduranza di rapporti tali da far intendere che della commissione faccia parte un " maestro " che così valuterà anche un suo " allievo " non sussiste l'obbligo di astensione (cfr. TAR Catania, cit., n. 2164/2021, che poi osserva come « Non a caso la legislazione universitaria - pur se il mondo accademico è sempre stato caratterizzato dall'esistenza di perduranti rapporti tra "maestro" e "allievo" - non ha espressamente previsto in tal caso un dovere di astensione del "maestro". In sintesi, il legislatore, nel tenere conto di queste realtà e del numero più o meno contenuto delle singole comunità scientifiche, ha procedimentalizzato il sistema di scelta dei componenti della commissione, senza prevedere l'obbligo di astensione per il "maestro" così selezionato, che sia chiamato a valutare anche un proprio allievo »).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, il Collegio ritiene che, in base agli elementi dedotti da parte ricorrente ed innanzi richiamati, pur non potendosi negare la sussistenza di rapporti di collaborazione tra il candidato EN e i commissari IN e Spinelli, gli stessi non appaiono rivestire le caratteristiche sopra descritte, in termini di stabilità, continuità e sistematicità, sì da imporre, in quanto espressione di una comunanza di interessi economici, l’obbligo di astensione.
Si tratta, in particolare, quanto al prof. IN, membro interno della commissione designato dal Dipartimento, Professore Ordinario dell’Università di Milano, delle circostanze per cui lo stesso: (i) sarebbe il responsabile scientifico dell’assegno di ricerca svolto dal candidato EN presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche del medesimo EO (cfr. gli atti della procedura 2023, di cui al doc. 15), (ii) avrebbe in corso una collaborazione con il predetto candidato iniziata a giugno 2019, (iii) sarebbe stato componente della commissione giudicatrice della selezione per il conferimento di un incarico di insegnamento, nell’A.A. 2021/2022, vinta dal controinteressato, (iv) avrebbe svolto una relazione insieme al dr. EN in occasione del convegno tenutosi il 17 giugno 2024 (cfr. la locandina del convegno, di cui al doc. 17).
Sennonché, il primo documento citato (depositato sub doc. 15) altro non è che il Decreto, estraneo all’oggetto del presente giudizio, con cui il Rettore dell’Università di Milano, richiamato « il D.R. n. 3958 del 12/09/2022 con il quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di un assegno di ricerca della durata di 12 MESI presso il DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E POLITICHE, nell’ambito del programma di ricerca “I.TEC.O. - Innovazione Tecnologica Come Opportunità”, di cui è responsabile il PROF. PALLINI MASSIMO pubblicato in data 12/09/2022 sul sito web dell’Università degli Studi di Milano;
VISTO il Decreto di Nomina della Commissione giudicatrice;
VISTI gli atti del suddetto concorso (…)»,
sono stati « approvati gli atti e la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per un assegno tipo B, della durata di 12 MESI, per la collaborazione ad attività di ricerca nel settore scientifico disciplinare 12 - Scienze giuridiche, presso il DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E POLITICHE », ove, a seguire, risulta primo in graduatoria il dott. EN ER.
Il secondo documento (depositato sub doc. 16) altro non è che un verbale di seduta del 9/12/2021, della « Commissione giudicatrice nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche in data 09.12.2021 per la valutazione delle domande della selezione ». In esso si legge, fra l’altro, che: (i) fra i tre componenti è ricompreso il prof. Massimo IN, (ii) che la selezione riguarda « la copertura di insegnamenti mediante contratto di diritto privato, ai sensi del regolamento per la disciplina dei contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche dell’Università degli studi di Milano », (iii) che la relativa graduatoria ha visto al primo posto il dott. EN.
Infine, il restante documento (sub doc. 17) riguarda la locandina di un convegno tenutosi presso l’Università di Milano, Dipartimento di Scienze Politiche, il 17/06/2024, coordinato dalla Prof.ssa Murgia, ove - fra i relatori - compaiono, tra gli altri, il Prof. IN e il dott. Digennario.
Ebbene, tutte le surriferite circostanze, se depongono per l’esistenza di un rapporto accademico fra il controinteressato e il Prof. IN, non evidenziano, per il resto, nessuno dei surriferiti caratteri del rapporto medesimo da cui inferire la sussistenza di una comunanza di interessi economici tale da escludere la necessaria imparzialità del commissario, imponendone, così, l’astensione.
Si tratta, oltretutto, di rapporti scaturiti da due procedure concorsuali a cui il controinteressato ha partecipato, risultandone, a quanto consta, legittimamente vincitore; il che rende ulteriormente arduo ipotizzare che detti rapporti, scaturenti dai contratti ottenuti all’esito delle predette procedure, trascendano la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, concretizzandosi in un « sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico » (cfr. la giurisprudenza sopra citata).
A fortiori le surriferite caratteristiche, che dovrebbero riguardare i rapporti accademici de quibus per farne derivare l’obbligo di astensione, non sono ravvisabili rispetto alla Prof.ssa Spinelli, Ordinaria nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari, uno dei due membri esterni. Si tratta anche qui, infatti, di normali rapporti accademici, oltretutto risalenti nel tempo, privi dei citati caratteri richiesti, in base alle suesposte coordinate ermeneutiche, per poter configurare un obbligo di astensione.
Va, pertanto, ribadito che, non vertendosi, nel caso in esame, in nessuna delle ipotesi di cui all’art. 51 c.p.c., né risultando altrimenti comprovate situazioni connotate da una comunanza di interessi economici o personali, ovvero da legami tali da poter ragionevolmente compromettere l’imparzialità del giudizio, il suesposto motivo risulta infondato.
12) Si può quindi, passare all’esame del primo motivo e, seguendo l’ordine stabilito nel ricorso, in precedenza riportato, si può scrutinare la prima censura, con cui si contesta la predisposizione dei criteri, e relativi punteggi, operata dalla Commissione, laddove ha previsto di suddividere i 10 punti destinati alla valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato mediante l’introduzione, quale sub-criterio di valutazione, della « qualità » e « rilevanza scientifica della produzione », in contrasto con la lex specialis , che avrebbe imposto di valutare la « consistenza » della produzione scientifica solo in termini di numero complessivo di pubblicazioni.
12.1) La censura è infondata.
Come osservato in giurisprudenza, l’interpretazione della clausola della lex specialis che richiede di valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica, ove condotta in base ai noti canoni ermeneutici (su cui cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 7-05-2018, n. 2687; id., 20-11-2013, n. 5465), non depone affatto in favore della tesi della ricorrente, atteso che l’intensità e la continuità non rappresentano delle specificazioni della consistenza complessiva della produzione scientifica, sì da ridurre quest’ultima ad una somma di pubblicazioni e, per conseguenza, il ruolo della Commissione ad una mera verifica di tipo meccanico e quantitativo (sul punto, cfr., da ultimo, TAR Lombardia, Milano, V, 27/01/2025, n. 244; id., 4/07/2025, n. 2535). Al contrario, il richiamo alla consistenza complessiva della produzione scientifica ben può essere inteso nel senso di demandare alle competenti commissioni la valutazione, in aggiunta rispetto a quella comparativa e analitica delle singole pubblicazioni, della complessiva produzione scientifica del candidato, suscettibile come tale di apprezzamento non soltanto sotto i profili dell’intensità e continuità temporale, ma, anche sotto il distinto profilo della “ consistenza ” (cfr. TAR Lombardia, Milano, V, n. 2545/2023, citata, che inquadra la valutazione della consistenza, intensità e continuità della produzione scientifica alla stregua di « un criterio valutativo trasversale rispetto ai parametri su cui il giudizio comparativo delle pubblicazioni deve, analiticamente, assestarsi »; nonché, TAR Emilia Romagna, Parma, 26/01/2026, n. 34, per cui il « giudizio finale d’insieme » demandato alle commissioni in base a tale criterio risulta « scandito da chiari parametri (consistenza, intensità e continuità) »; nonché, Cons. Stato, VII, 3-04-2025, n. 2850, che pure esclude di considerare la valutazione sottesa a detto criterio « solo con un approccio di tipo quantitativo »).
In tale contesto, la valorizzazione del sub-criterio della “ consistenza complessiva ”, declinato tenendo conto della “ qualità ” e “ rilevanza scientifica della produzione ”, con l’attribuzione per esso di un punteggio massimo sino a 5 punti, appare immune dalle svolte censure.
Ne discende, ulteriormente, che legittimamente la Commissione non si è limitata a valutare la produzione scientifica delle parti in causa sulla base soltanto della intensità e continuità temporale, ma ne ha valorizzato anche la “ consistenza ” sulla base della relativa “ qualità ” e “ rilevanza ”.
Né si può ritenere che la Commissione non avesse elementi per accedere a detta valutazione, tenuto conto che si tratta di un organo composto da esperti del settore, ossia da professori ordinari dello stesso SSD (Diritto del Lavoro) su cui verte la produzione scientifica dei candidati.
Proprio tale produzione, poi, risulta essere stata, in base alla lex specialis , oggetto de « discussione pubblica » ad opera dei candidati stessi, come ben risulta dal Verbale n. 2, già citato, ove si riporta che i candidati sono stati tutti chiamati (in numero di 4 rispetto ai 6 originari, tenuto conto delle due rinunce sopravvenute) « ad illustrare e discutere i propri titoli e la produzione scientifica in ordine alfabetico ».
12.2) Si ricava da ciò la inammissibilità prima ancora che la infondatezza delle ulteriori censure svolte in relazione al giudizio cui è pervenuta la Commissione in applicazione del predetto criterio, sfociato nell’attribuzione alla ricorrente del punteggio complessivo di 7, derivante dalla somma dei punteggi di 2, 2,5 e 2,5, rispettivamente assegnati dalla Commissione per la “ consistenza complessiva della produzione scientifica ”, l’“ intensità ” e la “ continuità temporale ”.
Invero, sotto il primo profilo, va rilevato come l’esponente miri a porre in essere un sindacato sostitutivo afferente al merito delle valutazioni discrezionali riservate al competente organo universitario. Sennonché, « come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (…) ”» (così, tra le tante, TAR Abruzzo, L’Aquila, 10.06.2022, n. 245, nonché, sempre sui limiti al sindacato della discrezionalità tecnica, Consiglio di Stato, IV, 18-04-2023, n. 3892).
Per il resto, va rilevato come, una volta esclusa la illegittimità del predetto criterio della “ consistenza complessiva della produzione scientifica ”, deve escludersi anche la fondatezza delle censure che, come quelle qui scrutinate, muovono dall’erroneo presupposto che la Commissione avrebbe dovuto valorizzare la produzione scientifica della ricorrente soltanto sotto il profilo quantitativo.
12.3) Restano da esaminare le ulteriori censure, sviluppate sempre nell’ambito del primo motivo, con cui la ricorrente ha criticato la valutazione svolta dalla Commissione in relazione, da un lato, alla pubblicazione, identificata nell’elenco delle pubblicazioni del controinteressato con il n. 1, ossia la monografia dal titolo “ Regulating Labour in Europe: Functions and Features. A Preliminary Study Using the Comparative Method ” (riportata al n. 1 anche dell’elenco di cui all’Allegato 2 al Verbale n. 2); e, dall’altro, alla pubblicazione n. 9 del candidato EN (riportata al n. 9 anche dell’elenco di cui all’Allegato 2 al Verbale n. 2), ove risulta attribuito per il parametro “ rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità scientifica ”, il punteggio massimo, pari a 1, benché la casa editrice per tale opera risulti essere la “ EM Edizioni ”, priva di alcuna diffusione all’interno della comunità scientifica e con una rilevanza a livello soltanto locale.
12.3.1) Le censure sono entrambe fondate.
Premesso l’interesse sotteso ad entrambe, in quanto idonee, la prima singolarmente, l’altra unitamente alla prima, a colmare il divario di punteggio (pari a 1,9 punti) esistente fra i due candidati, il Collegio osserva quanto segue.
L’art. 6, commi 5 e ss., del Bando ha previsto, a proposito delle « pubblicazioni scientifiche », per quanto qui d’interesse, quanto segue:
«5. Sono valutabili ai fini della selezione esclusivamente le pubblicazioni e i testi, caricati sulla piattaforma telematica, accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti. La tesi di dottorato è presa in considerazione per la valutazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma e al comma 3 del presente articolo. Non sono valutabili le note interne e i rapporti dipartimentali.
6. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell’editore.
(…)
8. Per le pubblicazioni edite in Italia si applicano gli adempimenti previsti dalla Legge 15 aprile 2004 n. 106 e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252.
9. Per tutte le pubblicazioni, edite sia in Italia che all’estero, devono risultare:
a) la data e, possibilmente, il luogo di pubblicazione;
b) codice ISBN, oppure ISSN, oppure DOI, o altro equivalente ».
Quanto, poi, alla definizione di “ pubblicazione scientifica ”, in assenza di una nozione ricavabile dalle norme surrichiamate, occorre affidarsi alla elaborazione giurisprudenziale che, al riguardo, ha chiarito come non sia il « deposito legale » (di cui alla Legge 15 aprile 2004 n. 106, recante « Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico ») che determina la “ pubblicazione ” dell’opera, essendo detto deposito un posterius rispetto alla pubblicazione (cfr. Cons. Stato, VI, 13/03/2013, n. 1512, per cui anche “ i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti ” non possono essere quelli oggetto di deposito legale, non identificandosi il deposito legale con la pubblicazione, mentre la previsione della lex specialis della procedura, prevedente la possibilità di attribuire considerazione alle pubblicazioni semplicemente “ accettate per la pubblicazione ”, deve ritenersi finalizzata ad “ ampliare il novero delle produzioni scientifiche valutabili, che non sono solo le pubblicazioni, ma anche i testi accettati per la pubblicazione. E se per pubblicazione, secondo la giurisprudenza, si intende la stampa a cura di un editore (e non di un mero tipografo), per testo accettato per la pubblicazione non può che, logicamente, intendersi il testo accettato da un editore per la successiva pubblicazione ” (così, sempre la sentenza n. 1512 del 2013; nonché, sulla stessa linea, Cons. Stato, VI, 4/10/2013, n. 4910; id., 15/05/2015, n. 2469, id., 14/01/2003, n. 116; e, da ultimo, TAR Toscana, IV, 21/10/2025, n. 1652).
Alle stesse conclusioni è pervenuta la giurisprudenza anche sulla base dell’art. 4, comma 2, lett. d), del Regolamento di cui al d.P.R. n. 117 del 2000 (recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della L. 3 luglio 1998, n. 210).
Invero, stando alle norme sin qui richiamate, per « pubblicazione scientifica » si dovrebbe intendere non già, una qualsiasi riproduzione a stampa della produzione scientifica del candidato, ma l’opera pubblicata da un editore, che sarebbe l’operatore che cura non soltanto la riproduzione a stampa ma la sua diffusione fra il pubblico. Perciò, i lavori non « editi » ma soltanto « stampati » non potrebbero rientrare nel novero delle « pubblicazioni » valutabili (cfr. TAR Emilia Romagna, Bologna, 19/07/2023, n. 463).
Ne consegue, pertanto, che, nella specie, in base alla lex specialis , per essere valutabili ai fini della selezione de qua le pubblicazioni dovevano essere, tra l’altro, almeno accettate per la pubblicazione entro la data di scadenza del bando, comprovando ciò tramite la presentazione dell’opera « insieme al documento di accettazione dell’editore ».
Erra, pertanto, la difesa del controinteressato, laddove ritiene di escludere la necessità di un editore, affermando la sufficienza, per la valutabilità dell’opera, degli adempimenti di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 6 del Bando poiché, come affermato dalla surriferita condivisibile giurisprudenza, « un conto è l’accessibilità al pubblico che in tal modo si realizza, un conto è la nozione di pubblicazione in senso tecnico-giuridico che viene in rilievo nelle procedure di valutazione comparative per il conferimento di insegnamenti universitari » [così, Cons. Stato, n. 2469/2015, cit., che poi aggiunge « Come già precisato in altre occasioni da questa Sezione del Consiglio di Stato (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 4910), e come si desume dall’art. 4, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 117 del 2000, per “pubblicazione scientifica” si deve intendere non già una qualsiasi riproduzione a stampa della produzione scientifica del candidato (ancorché resa accessibile al pubblico mediante il deposito presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze) ma l’opera pubblicata da un editore, il quale è l’operatore che cura non soltanto la riproduzione a stampa, ma la sua diffusione fra il pubblico: sicché se una norma di un concorso universitario individua fra gli oggetti di valutazione le “pubblicazioni scientifiche”, essa richiede proprio che la produzione scientifica sia stata riversata in una “pubblicazione” ossia che sia stata “edita”, per essere resa pubblica, ovvero per essere “diffusa fra il pubblico” a mezzo della stampa; perciò i lavori non “editi”, ma soltanto “stampati” non possono rientrare nel novero delle “pubblicazioni” valutabili, anche se si stratta di tesi di dottorato e anche se sono stati espletati gli adempimenti di cui all’art. 6, comma 11, d.m. 30 aprile 1999, n. 224 »].
Nella specie, la monografia “ Regulating Labour in Europe: Functions and Features. A Preliminary Study Using the Comparative Method ”, benché resa accessibile al pubblico tramite piattaforma Open Access, non risulta “ accettata per la pubblicazione ” da alcun editore, in quanto self‑publishing sul “ repository Zenodo ”.
In tale contesto, l’intimato EO non avrebbe potuto valutare fra le “ pubblicazioni scientifiche ” la predetta monografia, trattandosi di lavoro auto-pubblicato dall’autore.
Per completezza, va anche osservato come, in assenza della formale accettazione da parte di un editore della monografia in questione, permanga per essa l’incertezza in ordine alla data di caricamento del testo sul “ repository Zenodo ”, asseritamente effettuata dal controinteressato per assicurarne la diffusione in accordo alla cosiddetta Green Route e coerentemente alle linee guida dell’ EuropeanReseachCouncil . Difatti, secondo la ricorrente detto caricamento sarebbe avvenuto soltanto il 16.01.2025 (cfr. il doc. 35 dei depositi di parte ricorrente), ossia ben dopo la scadenza, il 21/06/2024, del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura de qua e anche dopo l’instaurazione del presente giudizio; ciò, anche perché, sempre per la tesi attorea, il deposito presso la Biblioteca nazionale di Firenze, cui si richiama la parte resistente, benché insufficiente ai fini della sussumibilità dell’opera fra le “ pubblicazioni scientifiche ”, risulterebbe comunque avvenuto soltanto il 25/07/2024 (come da doc. 36 dei depositi di parte ricorrente), ossia successivamente alla scadenza, il 21/06/2024, del predetto termine di presentazione delle domande, e senza che possa essere accertato se avvenuto, ai sensi dell’art. 5, comma 3 della legge n. 104/2004, « entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione », in quanto nell’opera non è indicato il mese di stampa, ma soltanto l’anno. Per contro, stando alla tesi del controinteressato, la circostanza che lo stesso documento proveniente dalla Biblioteca nazionale di Firenze attesti la regolarità del deposito il 25/07/2024 starebbe a significare che lo stesso sarebbe avvenuto anteriormente al 25/07/2024, senza ulteriori specificazioni.
Nessuna chiarificazione sul punto si otterrebbe, poi, attraverso il numero ISBN (ossia, il n. 979‑12‑2106‑398‑1, allegato e documentato da parte controinteressata), da cui è possibile ricavare soltanto la conferma che l’opera è autopubblicata dall’autore, in quanto il codice editore “2106”, nel gruppo ISBN 979‑12 (Italia), è attribuito a una piattaforma di self‑publishing .
Va, pertanto, ribadito che, stando al criterio ritraibile dalla lex specialis - per cui la pubblicazione per essere valutata deve essere edita o accettata da un editore - l’opera self-published del controinteressato “ Regulating Labour in Europe: Functions and Features. A Preliminary Study Using the Comparative Method ”, non risultando né pubblicata da un editore, né accettata per la pubblicazione ai sensi della lex specialis , non avrebbe potuto essere ammessa alla valutazione, con conseguente decurtazione del punteggio corrispondente, pari a 4 punti, per essa assegnato al controinteressato.
Quanto all’ulteriore doglianza, con cui la ricorrente lamenta l’assegnazione del punteggio massimo, pari a 1, alla pubblicazione n. 9 del candidato EN, per il parametro “ rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità scientifica ” (per il quale la Commissione ha stabilito di attribuire “ sino a massimo punti 1 ”, stando al Verbale n. 1, depositato in atti da tutte le parti), benché la casa editrice per tale opera risulterebbe essere la “ EM Edizioni ”, priva di alcuna diffusione all’interno della comunità scientifica e con una rilevanza a livello locale e non nazionale, il Collegio osserva quanto segue.
Anche la surriferita censura è fondata in quanto, stando a quanto allegato in atti da parte ricorrente, appare palesemente irragionevole l’attribuzione dello stesso punteggio massimo, pari a 1 (di cui al Verbale n. 1, per la seguente produzione « 2. Per ogni articolo su libro » e per il criterio « rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità scientifica: sino a massimo punti 1 »), alle pubblicazioni della ricorrente edite da IC (pubblicazione n. 4, già citata) e da ESI-Edizioni Scientifiche Italiane (pubblicazione n. 10, sopra citata), ossia da case editrici di rilevanza nazionale, specializzate in pubblicazioni giuridiche e ampiamente riconosciute nell’ambito della comunità scientifica, e alla pubblicazione n. 9 del controinteressato, edita da una casa editrice di livello locale, di cui non emerge alcuna particolare rilevanza scientifica.
Ciò, sia alla luce del criterio in sé, che « per ogni articolo su libro » prevede l’assegnazione di un punteggio graduabile « sino a massimo punti 1 », tenuto conto della « rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità scientifica » (così, dal Verbale n. 1), sia alla luce del punteggio assegnato per altri articoli e per lo stesso criterio alle pubblicazioni della ricorrente, edite da case editrici di rilevanza nazionale, specializzate in pubblicazioni giuridiche e ampiamente riconosciute nell’ambito della comunità scientifica (com’è, ad esempio, per la IC, di cui alla pubblicazione n. 4 della ricorrente, o per la ESI-Edizioni Scientifiche Italiane, di cui alla pubblicazione n. 10 della controinteressata).
Ne deriva, pertanto, l’annullamento del punteggio attribuito alla pubblicazione n. 9 del controinteressato con riferimento al criterio della « rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità scientifica », dovendo la Commissione rideterminarsi al riguardo, alla luce delle suesposte considerazioni.
13) Da quanto sin qui esposto consegue l’annullamento degli atti impugnati laddove hanno valorizzato la pubblicazione n. 1 del controinteressato, invero non annoverabile fra le pubblicazioni scientifiche; nonché, laddove hanno valorizzato la pubblicazione n. 9 con 4 punti, con conseguente rideterminazione del punteggio (inferiore al massimo, pari a 1, spettante per il criterio rilevanza scientifica della collocazione editoriale); e, di riflesso, laddove hanno valutato la consistenza complessiva della produzione scientifica del controinteressato anche sulla base delle predette pubblicazioni.
14) Si può, quindi, passare all’esame del secondo motivo, con cui si lamenta, in primo luogo, la violazione del Bando, in cui sarebbe incorsa la Commissione, con particolare riguardo ai titoli oggetto di valutazione, ivi indicati all’art. 12, lettere: « e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi ». Ciò, poiché la Commissione, nella seduta rivolta all’individuazione dei criteri di valutazione, dopo aver elencato i titoli riportati nel Bando, avrebbe dapprima precisato che “ non considererà … la realizzazione di attività progettuale … ” e, a seguire, nella tabella in calce al Verbale n. 1, sotto la voce “ organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi ”, per la quale avrebbe previsto di assegnare « Fino ad un massimo di punti: 7 », avrebbe declinato dei criteri che richiamano puntualmente l’attività progettuale.
14.1) La censura è, nei sensi di seguito esposti, fondata
Invero, i criteri in precedenza riportati (cfr. supra , sub n. 2.2.1), benché declinati in relazione al titolo di cui alla citata lettera f) del Bando, atterrebbero a quello di cui alla lettera e), sempre del Bando (ossia al titolo che fa leva sulla “ realizzazione di attività progettuale ”). Difatti, detti criteri farebbero espresso riferimento non già, al coordinamento o alla partecipazione a “ gruppi di ricerca ” (come testualmente prevede la lettera f) del Bando), bensì a “ progetti di ricerca ” e, dunque, alla realizzazione di attività progettuale (di cui alla lettera e) del Bando), che, tuttavia, la stessa Commissione aveva stabilito di non valutare, in quanto annoverata tra quelle ritenute “ non pertinenti al SSD oggetto del bando ”.
Né si può ritenere che si tratti di questione puramente nominalistica atteso che, la previsione di criteri riferiti all’attività progettuale (di cui alla lettera e) dell’art. 12 del Bando) anziché ai gruppi di ricerca (di cui alla lettera f) del Bando) si è tradotta in un vulnus a carico della ricorrente sotto un duplice profilo.
Da un lato, infatti, la Commissione ha assegnato 0 punti all’esponente per la sua partecipazione all’attività di studio e di ricerca internazionale finalizzata alla redazione dei « Normative inputs » sulle aree tematiche “ Education, training, life-long learning and capacity-building ” e “ Right to work and access to the labour market ” per l’ Open-ended Working Group on Ageing, in quanto ritenuta “ attività non riconducibile a progetto scientifico di ricerca ” (così si legge, nell’Allegato 1 al Verbale n. 2; analoga argomentazione è stata adottata da parte resistente nella “ Nota esplicativa ” di risposta all’istanza di riesame avanzata dalla ricorrente, ove la Commissione ha precisato che “ alla dott.ssa SO non è stato attribuito alcun punteggio per la partecipazione all’attività di studio e di ricerca internazionale finalizzata alla redazione dei Normative inputs sulle aree tematiche ‘Education, training, life-long learning and capacity-building’ e ‘Right to work and access to the labour market’ per l’Open-ended Working Group on Ageing presso l’ONU, in quanto è attività non riconducibile a un progetto scientifico di ricerca, ma partecipazione ad un team per la redazione di linee guide per la regolazione e promozione dei diritti dei lavoratori di età matura nel corso della loro vita lavorativa ”: così, nel doc. 6 cit.).
Sennonché, si tratta di mancata valorizzazione di un’attività svolta dalla ricorrente in un organismo intergovernativo dell’ONU, incaricato di analizzare la tutela internazionale dei diritti delle persone anziane, di individuare lacune di protezione e di valutare la necessità di nuovi strumenti giuridici. Si tratta, dunque, per stessa ammissione della Commissione, della partecipazione ad un gruppo di ricerca, che, come tale, non avrebbe potuto essere valutata pari a 0 con la motivazione, qual è quella in concreto adottata, affidata all’assenza di un progetto di ricerca, per vero non richiesto nell’ambito del titolo di cui alla lettera f) del Bando.
Analoghe considerazioni e conclusioni possono estendersi alla valutazione (sempre pari a 0) svolta dalla Commissione, vuoi per la partecipazione dell’esponente al gruppo di ricerca nazionale su “ Età pensionabile e mercato del lavoro ” nell’ambito dei Seminari Maceratesi di Studi Previdenziali 2016, vuoi per la partecipazione al gruppo di ricerca internazionale su “ Arrangements, instruments and procedures for implementing flexibility ” costituitosi in occasione del Seminario di diritto del lavoro comparato “ Pontignano XXXII ” nel 2015. In entrambi i casi, infatti, la motivazione riportata accanto all’assegnazione del punteggio, pari a 0, è stata « in quanto attività non riconducibile a progetto scientifico di ricerca ».
D’altro lato, la contestata declinazione dei criteri di valutazione, così come operata dalla Commissione in modo non coerente con le previsioni della lex specialis , ove si richiama tra i titoli l’« organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi », ha comportato l’attribuzione al controinteressato di 5 punti come titolare del progetto: “ A Comparative study on the right to work of disabled persons in Japan, Europe and Italy ”; e, ciò, benché la stessa Commissione, nella nota esplicativa del 15.10.2024, abbia giustificato tale valutazione affermando che « al dott. EN è stato attribuito il punteggio di 5 per il progetto “A Comparative study on the right to work of disabled persons in Japan, Europe and Italy”, perché trattasi di progetto di ricerca scientifica di cui il candidato risulta il titolare esclusivo ».
Sennonché, viene per tale via in rilievo un progetto del controinteressato che, non soltanto, come emerge dallo stesso Verbale n. 2, in quanto relativo alla borsa post-doc biennale presso l’Università Meiji di Tokyo, risulta già valutato (quanto alla “ borsa ”) nell’ambito della “ documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri ”, ma, soprattutto, si tratta di un progetto di cui il controinteressato è, a detta della stessa Commissione, « titolare esclusivo », con ciò escludendosi in radice la possibilità di configurare rispetto ad esso alcun “ gruppo di ricerca ” e, dunque, la riconducibilità del predetto titolo alla descrizione di cui alla lettera f) del Bando.
Ne consegue che, la predeterminazione dei criteri di valutazione del titolo “ organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi ” in precedenza riportata (cfr. supra , sub n. 2.2.1) appare, anche alla luce delle giustificazioni fornite dalla Commissione, affetta dalle dedotte illegittimità, in quanto non coerente con le previsioni del Bando e del Regolamento (D.M. 243/2011) e comportante la mancata valorizzazione dell’attività svolta dalla ricorrente nei gruppi di ricerca sopra indicati, da un lato, e, dall’altro, l’attribuzione di 5 punti al controinteressato per un’attività progettuale svolta in via esclusiva e senza addurre alcun coordinamento o partecipazione a gruppi di ricerca.
Si comprende, in tale contesto, l’interesse sottostante il motivo in esame, in quanto svolto nei confronti di un titolo per il quale la Commissione ha previsto fino ad un massimo di 7 punti, valorizzato rispetto al controinteressato col massimo punteggio (appunto, pari a 7) e rispetto alla ricorrente con punti 3,6, ossia con una differenza di punteggio fra i due candidati pari a 3,4 punti, ben superiore allo scarto di punteggio (pari a 1,9) esistente fra gli stessi nella graduatoria finale.
Oltretutto, si tratta di censura la cui fondatezza, come sopra evidenziata, conduce all’annullamento degli atti della procedura in esame sino alla fase della predeterminazione dei criteri di valutazione (di cui al Verbale n. 1, già citato). In tale contesto, giova rammentare come, in presenza di controversie aventi ad oggetto selezioni pubbliche, qualora vengano allegati vizi radicali della procedura selettiva o di fasi di questa, è la stessa natura del vizio demolitorio a non richiedere una « prova di resistenza », non potendosi escludere che le risultanze della procedura scaturenti da una diversa valutazione ad esito libero possano rivelarsi favorevoli per il ricorrente (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 7 novembre 2018, n. 6299; TAR Lombardia, Milano, V, 31/10/2023, n. 2545; T.A.R. Catania, Sez. I, 10 giugno 2019, n. 1413).
15) Ancora, sempre nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente ha censurato la declinazione del titolo “ Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca ”, operata dalla Commissione che, non indicando nella Tabella in calce al Verbale n. 1 tra i criteri di valutazione i “ riconoscimenti ”, avrebbe omesso di valorizzare quanto riportato al riguardo dalla ricorrente a pag. 9 del CV, nella Sezione “ Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca ”.
15.1) Anche tale censura è fondata.
Invero, anche tenuto conto di quanto affermato dalla Commissione, che nelle proprie “ Note ” ha ribadito che l’esponente non ha conseguito alcun punto per il titolo de quo, poiché « non ha conseguito alcun ‘premio’ né nazionale né internazionale », appare illegittima la limitazione del predetto titolo, così come operata dalla Commissione in sede di predeterminazione dei criteri di valutazione, escludendo ogni riferimento ai “ riconoscimenti ”.
Invero, sia l’art. 12 del Bando, lettera i), sia l’art. 2, comma 1, lett. i), del D.M. n. 243/2011, prevedono tra i “ titoli ” dei candidati oggetto di valutazione “ Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca ”.
Ne consegue che, l’eliminazione dai criteri di ogni riferimento ai “ riconoscimenti ” appare una limitazione ingiustificata e irragionevole del titolo previsto nella lex specialis , suscettibile di pregiudicare l’interesse dell’esponente a conseguire una valutazione dei propri titoli; difatti, proprio in ragione di tale espunzione nella specie è stata negata ogni valorizzazione per le due menzioni particolari di merito per la tesi di dottorato annoverate dall’esponente, benché ricevute dall’AIDLASS - Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale, nell’ambito del Premio “ Francesco Santoro Passarelli ” 2016, e dal Centro Nazionale di Studi di Diritto del Lavoro “ DO NA ”, nell’ambito del Premio “ NI AT ” 2016.
Detto altrimenti, l’aver espunto il riferimento ai “ riconoscimenti ” dai criteri di valutazione ha illegittimamente pregiudicato la ricorrente, le cui menzioni di merito, se non nella categoria “ premi ”, avrebbero potuto essere valutate come “ riconoscimenti … per attività di ricerca ”.
Sicché, anche il criterio de quo - così come declinato dall’organo giudicante – è illegittimo e va, pertanto, annullato, con ciò che ne consegue in ordine alla retrocessione della procedura sino alla fase della predeterminazione dei criteri di valutazione (di cui al Verbale n. 1, già citato).
16) Si può, a questo punto, passare all’esame del ricorso incidentale, sul quale il Collegio osserva quanto segue.
16.1) Il primo motivo, con cui si censura l’attribuzione alla ricorrente dei punteggi ad LA assegnati nella valutazione del titolo “ organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi ”, già citato in precedenza, è inammissibile.
Invero, la su ravvisata fondatezza del secondo motivo del ricorso principale, attingendo la predeterminazione dei criteri di valutazione del titolo in questione, dà luogo all’assorbimento delle censure che riguardano l’applicazione in concreto dei predetti criteri, dovendo la nuova Commissione dapprima rideterminarsi sui criteri e, solo in seguito, procedere ad una nuova valutazione dei titoli annoverati al riguardo dai candidati.
16.2) Ad analoghe considerazioni e conclusioni deve pervenirsi, in parte, rispetto al secondo motivo, con cui il controinteressato contesta i punteggi assegnati alla ricorrente per le pubblicazioni.
16.2.1) Al riguardo, la censura con cui si contesta il punteggio asseritamente generoso assegnato alla ricorrente per le pubblicazioni (per il criterio ‘ originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica ’, valutato con 2 punti su un massimo di 6), nonostante la scarsa qualità di detta produzione scientifica così come acclarata dai giudizi negativi che LA avrebbe ottenuto, nelle tre tornate di ASN sopra citate alle funzioni di professore associato, appare infondata, in quanto non tiene conto che si tratta di procedure concorsuali distinte, con distinte discipline di riferimento quanto a lex specialis e, dunque, quanto a requisiti e criteri di valutazione, perciò estranee all’oggetto del presente giudizio (cfr. Consiglio di Stato, VII, sent. n. 3980 del 2.5.2024).
16.2.2) Anche in relazione al criterio premiante della consistenza, intensità e continuità della produzione scientifica, per il quale il controinteressato si duole dell’assegnazione alla ricorrente del punteggio di 2 su 5 per la “ consistenza complessiva ”, oltreché dei punteggi di 2,5 assegnati per ciascuno dei restanti due criteri (intensità e continuità) il Collegio evidenzia la inammissibilità della maggior parte delle svolte censure, in quanto implicanti un inammissibile sindacato sostitutivo nel merito delle valutazioni riservate all’organo tecnico, senza evidenziare alcuna macroscopica illogicità o incongruenza.
Residua un profilo di fondatezza con specifico riguardo alla censura per cui, dall’elenco delle pubblicazioni andrebbero espunte, poiché prive di valenza scientifica e per di più non pubblicate in conformità alle norme vigenti in materia di pubblicazioni valutabili nei concorsi universitari, quelle relative ai due ‘ manuali ’ (così li definisce la stessa ricorrente nel suo CV) autopubblicati dalla dott.ssa SO su MA KD ( Kindle Direct Publishing ), dai titoli: “ Il diritto del lavoro per tutti ” e “ Elementi di diritto della previdenza sociale ”.
Invero, si tratta di testi che la ricorrente, pur non avendo indicato fra le 12 pubblicazioni sottoposte a valutazione analitica, sono ricompresi fra le 76 pubblicazioni riportate dall’esponente nel proprio CV e dunque ricomprese fra quelle prese in considerazione dalla Commissione ai fini del punteggio assegnato per il criterio della consistenza complessiva, intensità e continuità.
Sicché, limitatamente a questo profilo, la censura è fondata poiché, come già visto in precedenza, i lavori auto-pubblicati dagli autori non possono rientrare fra le “ pubblicazioni scientifiche ” e, dunque, non sono valutabili in questa sede.
Ne consegue che, rispetto ai punteggi assegnati ai candidati per il profilo della « consistenza complessiva », la Commissione dovrà rideterminarsi, tenendo conto delle suesposte considerazioni, quanto alle pubblicazioni nn. 1 e 9 del controinteressato e ai due “ manuali ” autopubblicati riportati nel CV della ricorrente.
16.3) Sul terzo motivo, con cui si censurano le valutazioni sui titoli dei due candidati che avrebbero, in tesi, penalizzato in termini di punteggio il controinteressato e avvantaggiato la ricorrente, riducendo erroneamente il divario tra i rispettivi profili scientifici (che avrebbe dovuto essere ben più ampio), il Collegio osserva quanto segue.
16.3.1) È infondata la censura con cui si contesta che, in relazione ai titoli formativi e di ricerca sarebbe mancata la valutazione comparativa fra i titoli dei due candidati, atteso che, come previsto dal Bando (all’art. 11, comma 6) e, ancor prima, dal Regolamento D’EO per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (all’art. 7, comma 4), nel rispetto dell’art. 24, comma 2, lettera c) della legge n. 240/2010, la valutazione comparativa preliminare dei candidati non ha luogo quando il loro numero è pari o inferiore a sei, nel qual caso, com’è accaduto nella specie, essi sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica (cfr., in tal senso, il Verbale n. 1, per cui « Considerato che il numero di candidati è pari a 6 e pertanto non è necessaria la valutazione preliminare sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, la Commissione, come previsto dal bando, ammette tutti i candidati alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni »).
Inoltre, non va sottaciuto che « il giudizio comparativo tra i candidati [ha] carattere sintetico e non analitico e non [è], comunque, un confronto sinottico, punto per punto, tra i singoli candidati »: sicché è necessario ma anche sufficiente che « la valutazione della Commissione, per essere adeguatamente motivata, [contenga] un minimum argomentativo che spieghi le ragioni per le quali determinate categorie di titoli siano state valutate con un certo punteggio numerico » (Cons. Stato, Sez. VII, 10 luglio 2025, n. 6025).
16.3.2) Quanto ai criteri di valutazione prescelti dalla Commissione (nel Verbale n. 1), da intendersi in parte qua impugnati poiché basati sull’applicazione meccanicistica di punteggi da assegnare per ciascun titolo, obliterando, in tesi, altri titoli formativi di rilievo, come, ad esempio, il Master post-universitario conseguito dal dott. EN, la censura è inammissibile prima ancora che infondata.
È inammissibile in quanto, estrinsecandosi i giudizi espressi dalla Commissione in un'attività valutativa caratterizzata da discrezionalità tecnica, il giudice amministrativo può accertare il fatto e verificare l'attendibilità del criterio utilizzato dalla Commissione, ma non può procedere a valutare il fatto accertato utilizzando un nuovo parametro, ovvero quello proposto da parte controinteressata, facendo derivare da tale valutazione l'esito del controllo dell'attendibilità del criterio oggetto di critica. Invero, «[i] l giudizio di non attendibilità del criterio e la conclusione della sua illegittimità non può derivare dal giudizio del merito scientifico attraverso i nuovi parametri proposti dal ricorrente, poiché ciò comporterebbe un inammissibile sindacato sostitutivo sulla sfera di discrezionalità tecnica riservata alla Commissione e, pertanto, non consentita in questa sede » (cfr., tra le tante, da ultimo, TAR Sardegna, I, 14-03-2025, n. 237; id., n. 76 del 2025; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 13157/2023; T.A.R. Lazio Roma, III-ter, Sent., 06-06-2024, n. 11497).
La censura medesima è oltretutto infondata in quanto, da un lato, si appunta ancora sulla mancata valutazione comparativa, che, come già visto, nella specie, essendo i candidati in numero non superiore a sei, non era richiesta, e, dall’altro, in quanto risulta come la Commissione abbia in realtà valorizzato un’ampia gamma di titoli, incluso il “ Master ”, sicché la mancata valorizzazione di quelli conseguiti dal controinteressato appare chiaramente riconducibile alla loro limitata durata (di 2 o 4 ore), inferiore alla “ soglia ” delle 5 ore, legittimamente richiesta dalla Commissione per la relativa valorizzazione.
16.3.3) Anche la censura svolta in ordine alla valutazione dell’attività di formazione riportata dai due candidati, assumendo il dott. EN la netta superiorità del proprio profilo rispetto a quello della ricorrente principale, è inammissibile, in quanto implicante un non consentito sindacato sostitutivo entro la sfera di discrezionalità tecnica riservata alla Commissione, senza considerare che la circostanza che la ricorrente abbia svolto un RTD di tipo A su progetto PON presso una Università “ Telematica ” non depone affatto per una evidente o macroscopica e, dunque, viziata valorizzazione del titolo in questione.
Analoghe considerazioni e conclusioni valgono per la pretesa dell’esponente di ancorare la diversa valorizzazione dei titoli al posizionamento del singolo ateneo in un determinato “ ranking ” universitario, tenuto conto dei limiti propri di siffatte classificazioni, che non necessariamente depongono per una particolare qualità di singoli corsi di studio.
16.4) Sul quarto motivo, con cui il controinteressato ha contestato la definizione dei criteri di valutazione operata dalla Commissione in relazione all’attività didattica (per cui sarebbero stati previsti « fino ad un massimo di punti 5 »), deducendo la illegittimità della scelta di premiare solo l’attività di didattica frontale svolta nell’ambito di corsi di laurea universitari o di corsi post-laurea, a discapito dell’attività di didattica integrativa, in quanto del tutto irragionevole e penalizzante verso il dott. EN (il quale avrebbe ottenuto per tale titolo solo 0,5 punti), il Collegio osserva quanto segue.
16.4.1) Il motivo è, in disparte la inammissibilità per invasione della sfera di merito di spettanza esclusiva dell’organo tecnico, comunque infondato.
Invero, ferma la incontestata differenza fra attività didattica e attività integrativa o di servizio agli studenti, ben presente nell’ordinamento universitario e ricavabile anche dalla legge n. 240/2010, oltreché dai regolamenti universitari, va rilevato come la scelta della Commissione di indicare, fra i titoli valutabili, l’“ attività didattica ” ha fedelmente ripreso quanto prescritto dal Bando (all’art. 12, comma 1, lettera b) e dal Regolamento (all’art. 2, comma 1, lettera b) del D.M. n. 243/2011), evidenziando, così, l’infondatezza della svolta censura.
17) Per quanto sin qui esposto, il ricorso incidentale va accolto, limitatamente al profilo sopra evidenziato ( supra, sub n. 16.2.2), rispetto ai punteggi assegnati ai candidati per il profilo della « consistenza complessiva », tenuto conto della non computabilità fra la produzione scientifica della ricorrente dei due libri autopubblicati sopra menzionati.
18) In conclusione, quindi, assorbiti i profili non espressamente scrutinati, il ricorso principale e quello incidentale vanno, nei sensi e nei limiti di cui alla precedente motivazione, accolti, con conseguente annullamento degli atti impugnati, nelle parti in cui:
- hanno previsto l’assegnazione (nel Verbale n. 2) al controinteressato di 4 punti per la pubblicazione n. 1, con conseguente decurtazione del punteggio corrispondente, pari a 4 punti, per essa assegnato al controinteressato;
- hanno previsto l’assegnazione (nel Verbale n. 2) al controinteressato di 4 punti per la pubblicazione n. 9, con conseguente rideterminazione del relativo punteggio (dovendo essere rideterminato in misura inferiore al massimo, pari a 1, rispetto al criterio “ rilevanza scientifica della collocazione editoriale ”);
- hanno previsto l’assegnazione (nel Verbale n. 2) del punteggio di 7 su 10 per il criterio della consistenza complessiva per entrambi i candidati qui parti in causa, dovendo la Commissione rideterminarsi sulle pubblicazioni nn. 1 e 9 del controinteressato e sui « manuali » riportati dalla ricorrente nel proprio CV;
- hanno predeterminato (nel Verbale n. 1) i criteri di valutazione del titolo « organizzazione, direzione e coordinamento di gruppo di ricerca …» facendo riferimento in modo illegittimo all’attività progettuale, nei sensi sopra specificati;
- hanno predeterminato (nel Verbale n. 1) i criteri di valutazione del titolo « premi e riconoscimenti …» facendo illegittimamente riferimento ai soli premi.
18.1) Per l’effetto, vanno rimessi gli atti all’Università degli Studi di Milano affinché, sulla base degli elementi sin qui esposti, adotti le conseguenti determinazioni, individuando, nella fase di riedizione del potere, attraverso la nomina di una nuova Commissione, in diversa composizione, il vincitore o la vincitrice della procedura per cui è causa.
19) Le spese seguono la prevalente soccombenza e sono poste a carico, in parti uguali, dell’Università degli Studi di Milano e del controinteressato, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, principale e incidentale, come in epigrafe proposti, li accoglie, nei sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna la resistente e il controinteressato, in parti uguali, a rifondere le spese di lite alla ricorrente, liquidandole in complessivi € 4.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 3 febbraio 2026 e 28 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
FA LI, Presidente
NC NT, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| NC NT | FA LI |
IL SEGRETARIO