TAR Milano, sez. V, sentenza 05/05/2026, n. 2201
TAR
Sentenza 5 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della L. n. 240/2010 e del D.M. n. 243/2011. Violazione del Bando e del Regolamento di EO per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché della par condicio tra concorrenti. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta, perplessità, contraddittorietà

    La censura è infondata poiché la valutazione della 'consistenza complessiva della produzione scientifica' può includere anche la qualità e la rilevanza, non limitandosi a un mero conteggio quantitativo. La commissione, composta da esperti, ha elementi per valutare la qualità. La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica ha ulteriormente supportato la valutazione.

  • Accolto
    Valutazione illegittima della monografia 'Regulating Labour in Europe: Functions and Features. A Preliminary Study Using the Comparative Method' del controinteressato

    La censura è fondata. La monografia è considerata self-published e non risulta accettata da un editore né pubblicata entro i termini del bando. Pertanto, non avrebbe dovuto essere valutata, comportando la decurtazione di 4 punti attribuiti al controinteressato.

  • Accolto
    Attribuzione del punteggio massimo alla pubblicazione n. 9 del controinteressato per 'rilevanza scientifica della collocazione editoriale'

    La censura è fondata. L'attribuzione dello stesso punteggio massimo a pubblicazioni edite da case editrici locali e non riconosciute scientificamente, rispetto a quelle edite da case editrici nazionali prestigiose, appare irragionevole e contraria ai criteri di valutazione stabiliti.

  • Accolto
    Violazione del Bando riguardo i criteri 'realizzazione di attività progettuale' (e) e 'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca' (f)

    La censura è fondata. La declinazione dei sub-criteri per il criterio f) si riferisce all'attività progettuale (criterio e), che la commissione aveva deciso di non valutare. Questo ha comportato la mancata valutazione dell'attività della ricorrente in gruppi di ricerca e l'errata attribuzione di punteggi al controinteressato per un progetto esclusivo.

  • Accolto
    Omissione di valutazione dei 'riconoscimenti' per attività di ricerca

    La censura è fondata. Sia il Bando che il D.M. n. 243/2011 prevedono la valutazione di 'premi e riconoscimenti'. L'esclusione dei riconoscimenti è illegittima e pregiudica la ricorrente, le cui menzioni di merito avrebbero dovuto essere valutate.

  • Rigettato
    Violazione degli obblighi di astensione e conflitto di interessi da parte dei commissari

    La censura è infondata. I rapporti accademici tra commissari e candidati sono fisiologici nel mondo universitario e non sono di per sé motivo di astensione, a meno che non siano di intensità tale da far sorgere il sospetto di parzialità. I rapporti citati non presentano tali caratteristiche.

  • Inammissibile
    Attribuzione illegittima di punteggi alla ricorrente per la valutazione del titolo 'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca'

    Inammissibile. La fondatezza del motivo del ricorso principale relativo alla declinazione dei criteri per questo titolo assorbe le censure sull'applicazione concreta dei criteri, che dovranno essere riesaminati dalla commissione.

  • Rigettato
    Valutazione generosa dei punteggi della ricorrente per le pubblicazioni (originalità, innovatività, rigore metodologico)

    Infondata. Le procedure ASN sono distinte da quella in esame e hanno criteri di valutazione differenti.

  • Accolto
    Valutazione generosa dei punteggi della ricorrente per consistenza, intensità e continuità della produzione scientifica

    Parzialmente fondata. I due 'manuali' autopubblicati dalla ricorrente non sono valutabili come pubblicazioni scientifiche. La commissione dovrà rideterminarsi sui punteggi relativi alla consistenza complessiva, tenendo conto di ciò e delle pubblicazioni del controinteressato.

  • Rigettato
    Mancata valutazione comparativa dei titoli formativi e di ricerca e criteri di valutazione penalizzanti per il controinteressato

    Infondata. La valutazione comparativa preliminare non era richiesta dato il numero di candidati. La valutazione dei titoli è discrezionale e il giudice non può sostituirsi alla commissione. I criteri adottati dalla commissione sono legittimi.

  • Rigettato
    Criteri di valutazione dell'attività didattica irragionevoli e penalizzanti per il controinteressato

    Infondata. La scelta della Commissione di valutare l'attività didattica frontale riprende fedelmente quanto prescritto dal Bando e dal Regolamento, escludendo quindi l'irragionevolezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 05/05/2026, n. 2201
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 2201
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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