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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/11/2024, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2676/2020 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto
"cessazione effetti civili del matrimonio", vertente
TRA
Parte 1 rappr.to e difesa dagli avv.ti Angelo guerriero e Lucia Bonavita, dom.to come in atti;
ricorrente
E
Controparte 1 , rappr.ta e difesa dall'avv. Nicola Zinzi, dom.ta come in atti;
-resistente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio è stata già emessa, in data 19.7.2021, sentenza parziale sullo status con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Il giudizio è proseguito per l'approfondimento istruttorio delle altre domande.
Le parti hanno un unico figlio, Per 1 n. il 27.4.2007.
Con l'ordinanza del 8.3.2021, non reclamata, il presidente delegato confermava il regime di affido condiviso già stabilito in sede di omologa e modificava, su concorde richiesta delle parti, la collocazione del minore che veniva spostata presso il padre, disponendo anche il mantenimento diretto del minore a carico di ogni genitore per i periodi di permanenza presso di sé.
Con il ricorso in oggetto parte ricorrente domandava confermarsi il regime di affido con collocazione presso il padre, conformemente all'accordo sottoscritto da entrambe le parti dinanzi alla ctu dr.ssa Per 2, porsi un assegno di mantenimento a carico della madre a favore del figlio di € 200,00, rigettarsi la domanda di assegno divorzile.
La CP 1 concludeva egualmente per la collocazione presso il padre del minore secondo quanto concordato dinanzi alla ctu, e formulava domanda di assegno divorzile;
domandava anche l'attribuzione della quota di
TFR maturato in costanza di matrimonio ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/1970.
Non venivano ammesse le prove orali e veniva svolta ctu avente ad oggetto le dinamiche relazionali del nucleo familiare e l'individuazione delle modalità di incontro e di disciplina del diritto di visita.
Sull'affido e sul diritto di visita.
Le parti hanno concordemente richiesto recepirsi nella sentenza l'accordo raggiunto attraverso l'intermediazione professionale della ctu dr.ssa Per 2, sottoscritto in data 22.5.2023, che prevede la conferma dell'affido condiviso, la collocazione del minore presso il padre mentre, per quanto attiene al diritto di visita della madre, si prevede una certa elasticità quanto al numero e alle modalità di incontro, in numero non inferiore a 2 volte a settimana;
oltre un periodo di 7 gg. continuativi con la madre durante l'estate.
Quanto previsto e sottoscritto dalle parti risulta condivisibile sulla base delle criticità emerse nel corso del giudizio riferibili al rapporto del minore con la madre;
in particolare il minore, ormai prossimo alla maggiore età, ascoltato dal giudice ha dichiarato che preferisce vivere con il padre e di voler incontrare la madre quando lo desidera;
ha precisato inoltre che gli piace vivere a Pietrastornina, dove vive il padre, mentre non gli piace stare casa della madre che vive ad Avellino.
Sia le indagini dei Servizi Sociali incaricati del monitoraggio che le conclusioni della ctu hanno confermato tali elementi di riluttanza a vivere presso l'abitazione materna. Pertanto il Tribunale ritiene di confermare l'affido condiviso con collocazione presso il padre;
quanto all'esercizio del diritto di visita della madre, si ritiene, in ragione della prossima maggiore età del ragazzo, che diventerà maggiorenne il 27.4.2025, di lasciare agli accordi del minore con la madre, di volta in volta presi, la determinazione del numero e delle modalità degli incontri e dei periodi da trascorrere insieme
Sull'assegno di mantenimento.
L'obbligo di mantenimento grava sui genitori ai sensi degli artt. 315 bis e 316 bis c.c. secondo i quali i genitori devono adempiere all'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Va pertanto modificata la statuizione provvisoria che aveva disposto il mantenimento diretto atteso che non vi è ragionevole certezza sulla circostanza che il minore trascorra dei periodi di permanenza presso la madre, durante i quali la stessa avrebbe provveduto al suo mantenimento, essendo risultato al contrario che per 1 risiede stabilmente e continuativamente presso il padre.
La CP 1 ha dichiarato di essere impiegata presso una società e di percepire un reddito di € 800,00 mensili,
e di pagare un canone di locazione di € 300,00.
Si ritiene congruo ed adeguato alle esigenze del minore, prossimo alla maggiore età, fissare un assegno di mantenimento di € 150,00, rivalutabile secondo gli indici Istat.
Quanto alle spese extra assegno, ordinarie e straordinarie, riferibili al figlio Per 1, esse vanno poste a carico di ciascun genitore per la metà, come già statuito nell'ordinanza presidenziale, secondo la distinzione contenuta nel protocollo che si allega alla presente sentenza come parte integrante della stessa.
Va precisato che per tale Protocollo, allegato in calce al presente provvedimento, l'art. 3 del Protocollo del
28.12.2018 va inteso come integralmente sostituito da quello riportato nel Protocollo del 20.4.2022 pure riportato in calce al presente provvedimento.
Sull'assegno divorzile
Va scrutinata infine la domanda di assegno divorzile formulata dalla CP 1 di € 200,00.
La domanda non è meritevole di accoglimento.
Quanto ai presupposti dell'assegno divorzile la Suprema Corte, con la sentenza 11504/17, ribadita in altre successive sentenze, ha enunciato i seguenti principi:
"Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della I. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi:
a) deve verificare, nella fase dell'“an debeatur", se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali
"indici" salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti
-
patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri "lato sensu" imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale
(in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del "quantum debeatur", di tutti gli elementi indicati dalla norma (condizioni dei coniugi»>, ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio>> al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova".
. In punto di oneri probatori, nella motivazione della sentenza si legge ancora:
"Quanto al regime della prova della non "indipendenza economica" dell'ex coniuge che fa valere il diritto all'assegno di divorzio, non v'è dubbio che, secondo la stessa formulazione della disposizione in esame e secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione del relativo onere, allo stesso spetta allegare, dedurre e dimostrare di "non avere mezzi adeguati" e di "non poterseli procurare per ragioni oggettive".
In particolare, mentre il possesso di redditi e di cespiti patrimoniali formerà normalmente oggetto di prove documentali....., le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale formeranno oggetto di prova che può essere data con ogni mezzo idoneo, anche di natura presuntiva, fermo restando l'onere del richiedente l'assegno di allegare specificamente (e provare in caso di contestazione) le concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell'indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative".
In particolare la Corte con la citata pronuncia ha precisato che "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma
6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età"...
Resta così confermata la distinzione dei presupposti posti a base dell'assegno divorzile e dell'assegno separativo, risultando solo quest'ultimo collegato alla insufficienza del reddito del coniuge economicamente più debole a mantenere il tenore di vita tenuto durante il matrimonio.
Tanto premesso risulta dagli elementi acquisiti e documentati che i coniugi hanno una posizione economica similare, con un reddito mensile di € 1000,00 per il Pt 1 e di € 800,00 mensili per la CP 1 Non risulta infatti documentata l'allegazione di parte resistente, svolta in conclusionale, in base alla quale il
Pt 1 godrebbe attualmente di un maggior reddito svolgendo sia attività di autista presso la TO sia occupandosi della gestione di un BB familiare sito in Pietrastornina.
CP
- di procurarsi mezzi adeguatiRisulta pertanto il difetto del presupposto della impossibilità in capo alla de per la propria sussistenza, ma anche l'assenza della inferiorità della propria condizione economica rispetto a quella del ricorrente atteso che i redditi reciproci non risultano dissimili.
Va pertanto rigettata la domanda di assegno divorzile.
Sulla domanda di quota del TFR.
E' infondata la domanda formulata ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/1970 che consente al coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio di ricevere una quota pari al 40% dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Presupposti del riconoscimento di tale diritto sono che il coniuge avente diritto non sia passato a nuove nozze e sia titolare di assegno divorzile di cui all'art. 5 stessa legge.
CPIn difetto del presupposto integrante il fatto costitutivo del diritto a quota parte del TFR, non essendo la [...] titolare di assegno divorzile, la domanda va respinta
Sulle spese
Tenuto conto dell'interesse di entrambe le parti alla pronuncia di divorzio nonché del parziale accoglimento delle istanze di natura economica, le spese di lite vanno interamente compensate.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sul giudizio insorto fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede:
1) dispone che il figlio minore Per 1 sia affidato ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, con collocazione presso il padre;
2) dispone che l'esercizio del diritto di visita della madre Controparte_1 sia rimesso agli accordi con il figlio Per 1, prossimo alla maggiore età, sia in ordine al numero che alle modalità degli incontri;
3) pone a carico di Controparte 1 l'obbligo di corrispondere mensilmente, in favore di Pt 1
[...] l'assegno di Euro € 150,00, a titolo di assegno di mantenimento a favore del figlio Per 1, entro il 5 di ogni mese secondo modalità da concordare tra le parti;
tale importo sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai con decorrenza dal mese di novembre 2025;
1) dispone per le spese extra assegno, poste a carico di ciascun genitore per la metà, come da protocollo allegato in calce;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) compensa interamente le spese tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Addi 28 dicembre 2018, nel Palazzo di Giustizia, ufficio del Presidente del
Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Vincenzo
Beatrice, nonchè del Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. Fabio
Benigni e del Consigliere Segretario dell'Ordine avv.Biancamaria
D'Agostino, si dà lettura e si sottoscrive il protocollo d'intesa che segue:
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle SPESE PER I FIGLI nei procedimenti per in materia di separazione, divorzio e in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso
PREMESSA
Il presente protocollo, riferito ai procedimenti per crisi familiare e comuaque ad ogni altro procedimento nel quale sia necessario o opportuno regolamentare profilo economico dei rapporti tra genitori e figli a) individua in forma descrittiva sia le voci di spesa che rientrano nell'assegno c) indica le modalità di decisione e quindi la necessità o meno del preventivo accordo sulle spese extra assegno d) contiene altre previsioni generali volte a garantire chiarezza nella materia.
Esso si rende necessario al fine di affievolire sensibilmente quell'aspra e perdurante conflittualità genitoriale che può essere a volte riscontrata in sede giudiziale nei rapporti tra genitori e, più in generale, anche per porsi come possibile punto di riferimento di eventuali accordi tra genitori al di fuori di uno specifico giudizio.
In effetti, la conflittualità registrata in materia può derivare dall'assenza di regole certe di carattere normativo, il che alimenta talvolta una situazione di incertezza nella giurisprudenza e nel Foro, nonché dall'impossibilità di assorbire tutte le spese da sostenere nell'interesse dei figli nel contributo di mantenimento mensile previsto in misura fissa. Si tratta di conflittualità, la quale è foriera di notevole contenzioso in sede civile e penale (basti pensare alla recente introduzione dell' art 570 bis c.p.).
Sono le spese destinate a soddisfare esigenze eccezionali e imprevedibili sia nell'an che nel quantum oppure quelle spese che siano di importo considerevole oppure abbiano natura voluttuaria.
La distinzione nell'ambito delle spese extra assegno è importante per due ragioni.
In primo luogo, il fatto che una spesa rientri in una (extra assegno ordinarie) o nell'altra categoria (extra assegno straordinarie) rileva ai fini del consenso da parte dell'altro genitore. Va comunque avvertito, alla luce degli attuali indirizzi giurisprudenziali sul tema del consenso, che la mancata prestazione da parte di un genitore non lo esime tout court dal dovere di rimborso pro-quota, potendo il giudice, compulsato dal genitore che ha comunque deciso di sostenere la spesa, accordare il rimborso accertando che il dissenso non è giustificato.
In secondo luogo, per le spese extra assegno mediche e scolastiche ordinarie la giurisprudenza di legittimità ha formulato l'orientamento sintetizzato nella seguente massima: il provvedimento (presidenziale, del G.J., sentenza di separazione o divorzio ecc.) con il quale si stabilisce la ripartizione delle stesse pro quota costituisce titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore (Cass. civ., Sez. 6-1, 2 marzo 2016, n° 4182, Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2011, " 11316).
Relativamente, invece, alle spese extra assegno straordinarie è necessario che il genitore che ha sopportato la spesa, per il caso d'inadempimento del genitore onerato della contribuzione, adisca nuovamente il giudice, al fine di accertare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (v. Cass. civ., Sez. 1, 28 gennaio 2008, n° 1758).
ARTICOLATO
Art.
1-Principi generali 1. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative ai figli minori devono essere sempre concordate dai genitori fatta salva l'ipotesi di cui all'art.
5. comma 4, del presente Protocollo. In caso di figli maggiorenni queste scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con entrambi i genitori.
Art.
2-Spese comprese nell'assegno di mantenimento 1. Fatta salva diversa espressa previsione negli articoli che seguono, si considerano comprese nel contributo di mantenimento previsto in misura fissa, a titolo esemplificativo le seguenti spese: contributo per le spese di abitazione (ivi comprese le utenze), il vitto e la mensa scolastica (perché quest'ultima è sostitutiva del
Il protocollo si pone pertanto, in primo luogo, come utile riferimento nell ipotesi di accordi congiunti in sede di separazione e divorzio, nonché nei procediment ex art. 316 comma IV e.e. e 337 bis e.e. e in quegli altri casi nei quali esso è comunqu utilizzabile. In secondo luogo, lo stesso persegue pure l'obiettivo di garantire nell maggior misura possibile, compatibilmente con le peculiarità delle singol controversie sottoposte all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, la prevedibilità dell decisioni giudiziarie in materia.
Il presente protocollo costituisce il frutto dell'esperienza maturata in materi tra i magistrati di questo Tribunale e gli avvocati del Foro di Avellino e fa tesoro d quelle maturate e cristallizzate nei protocolli stipulati in ambito nazionale e in alti ambiti territoriali.
Il presente protocollo sarà sottoscritto in doppio originale e depositato press gli uffici di presidenza del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati d Avellino.
Ove le parti e/o i giudici intendano riferirvisi quale punto qualificante di accord o di provvedimenti, potranno anche semplicemente richiamarlo, indicando il titolo, 1 data di sottoscrizione, i luoghi di deposito.
Distinzione tra spese ordinarie, spese extra assegno ordinarie e spes extra assegno straordinarie.
Spese ordinarie.
Sono le spese, ricorrenti in pratica nella totalità delle famiglie di medi disponibilità economica, per la soddisfazione di ordinari bisogni esistenziali comunque riferibili alle normali abitudini di vita dei figli. Tali spese, di importo non previamente quantificabile con precisione, per il loe elevato numero e per la loro frequenza non possono che determinarsi in via forfettaria riflettendosi quindi il relativo obbligo in un assegno periodico, normalmente mensile posto a carico del genitore che non convive in misura prevalente con i figli.
Spese extra assegno ordinarie
Sono le spese che, pur essendo destinate a soddisfare esigenze ordinari tuttavia non si presentano con alta frequenza, sono quindi in numero inferiore e son agevolmente comprovabili senza impegnativi oneri di contabilizzazione. Queste spese si prestano quindi ad una precisa ripartizione pro-quota.
Spese extra assegno straordinarie pasto che altrimenti sarebbe erogato presso la casa familiare), il materiale scolastico di cancelleria (quaderni, penne, matite e similia) escluso quello occorrente all'inizio dell'anno scolastico, Tabbigliamento, le spese di trasporto urbano extra-scolastico (biglietti ed abbonamenti per autobus, metropolitana ecc.), l'acquisto di telefonl cellulari e smartphone con relativi abbonamenti e ricariche (ivi inclusa la connessione dati), i trattamenti estetici ordinari (esempio: barbiere, parrucchiere), le attività ricreative abituali (esempio: cinema, feste e attività conviviali con relativi regali d'uso), il contributo per la cura degli animali domestici, ove già presenti nella famiglia all'epoca della crisi familiare.
2. Il contributo dovuto per tali spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) deve intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, determinato con riferimento ad un intero anno, ma ripartito in 12 frazioni con cadenza mensile, salvi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti. Resta infatti fermo che il contributo al mantenimento dei figli, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore collocatario/affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensi la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non collocatario (o non affidatario) non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di frequentazione disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento. (v. Cass. civ., Sez. 1, 8 settembre 2014, n° 18869).
Art.
3-Assegni familiari/assegni per il nucleo familiare 1. Tali assegni devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno fisso di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.
Art.
4-Spese extra assegno ordinarie 1. Si tratta delle seguenti spese, le quali pur obbedendo ad esigenze ordinarie e non evitabili, esulano dal contributo di mantenimento fissato nell'assegno mensile: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche, b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
0) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
4 ) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialiata per esigenze diverse da quelle meramente Nel caso in cui il genitore affidatario esclusivo sia stato investito soltanto delle estetiche decisioni di maggiore interesse in un determinato ambito, per gli altri ambiti è h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomotione necessario il preventivo accordo (ad esempio: se il glodice ha riservato al genitore acquistate in accordo tra i genitori affidatario esclusivo le sole decisioni in ambito medico, l'accordo dei genitori é spese per il conseguimento della patente di guida. necessario quanto alle spese da sostenere in ambito scolastico).
2. Le spese elencate nel presente articolo non richiedono il preventive accordo 5. Il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono spesa proposta da un genitore non rientri is uno dei casi menzionati al primo comma, rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importa. genitore.
Art.
5-Spese extra assegno straordinarie Art.
6-Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori 1. Si tratta delle seguenti spese 1. I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel ripartire le spese spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, estra assegno tra i genitori, determinano la percentuale che fa carico a ciascun laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
genitore, nel rispetto del principio di proporzionalità spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post Art.
7-Onere di documentazione delle spese extra-assegno universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con
1. Tutte le spese elencate agli artt. 4 es del presente Protocollo dovranno essere pernottamento;
d) coni di recupero e lesioni private;
e) coni per l'apprendimento documentate delle lingue straniere;
0) alloggio e relative utense presso la sede universitaria, g) spese
2.I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparacione al concors alle singole spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state effettuate. spese extrascolastiche a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di
3. Le spese mediche dovranno essere compeovate dalla relativa prescrizione baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire Forario di medics e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con Tindicatione del lavoro del genitore che lo utilizza;
e) centro ricreativo estho;
d) soggiorno estivo di codice fiscale del figlio, studio/sportivo, stage sportive;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto Art.
8-Modalità per il rimborso delle spese extra assegno al genitore che di mesi di locomocione, h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e ha anticipato la spesa festeggiamenti dedicati al figli 1. In relazione alle spese elencate agli artt.4 e 5 del presente Protocollo è Tutte le spese straordinarie menzionate nel presente articolo richiedono il wuspicabile che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimbonate solo dietro spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), presentazione della documentatione attestante la natura dell'esboro e il relativo secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando cosi di addossare ad un Importo solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro.
3. In particolare, per tali spese al fini della dimostrazione del preventivo
2. Ove ciò non avvenga, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di rendiconto delle spese extra assegno sostenute con i relativi documenti giustificativi e aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o la richiesta del rimborso pro-quota catro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. I conteggi di pra richiesta di riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso e motivato dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come
3. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, è opportuno in ogni caso che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più
4 preventivo accordo tra i genitori non è necessario nei casi di affidamento idoneo in relazione all'eventuale urgenas del caso, la necessità di una spesa extra cd super esclusivo e cioè in quei casi in cui il giudice si è avvalso del potere conferitogli dall'art. 337 quater, comma 3, c.c. di stabilire che il solo genitore affidatario esclusivo prenda le decisioni di maggiore interesse per i figli
Art.-Altre previsioni
1.1 documenti fiscali di ogni spess extra assegno sostenuta dovranno, ove posible, essere intestati al figli e periodicamente (entro tresta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o adcurativa) cossegnati, in copia, all'altm greitor, al fini delle deducibilità facale dal reddito, che opereri nelle stessa quota proporsionale della spese sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i p r
2. Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici e privati, per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra ago
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Avellino er Fabio Benigni Art.
3-Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 230/2021 1. In ossequio a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n Il Consigliere Segretario del Consiglio 230/2021 in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.lgs 230/2021: in caso di Lizenmis d'Azaren dell'Ordine Avvocati di Avellino affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la Biancamaria D'Agostino responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori, in caso di affidamento Il Presidente del Tribunale esclusivo l'assegno, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, spetta al genitore affidatario dott. Vincenzo Beatrice esclusivo. Resta fermo il potere del Tribunale se del caso di disporre, nell'interesse della prole od apprezzate le circostanze del caso concreto, che anche in caso di affidamento condiviso il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso
In mancanza della relativa comunicacione ed merierarione ad opers del genitore noo richiedente il Tribunale potek senere conto della predetta inerzia (tale da privuse la famiglia se michel ei fini dei provvedimenti di sua spetta in tema di contribu 2. In caso di affidaments condiviso nell'interesse dei figli minori e dei figli il mantenimento della prole maggiorenel non autosufficienti (entro i limiti di età pervisti dal D.lgs. 230/2021) i genitori, 3. In caso di affidament i savo di sc o provvedesig salve diverse accondo tra loro (in tal caso lo stesso dovrà consistere preferibilmente nel affidatario a richiedere la corresponsione dell'assegno predetto consenso datato e sottoscritto che un genitore presta all'altro affinché quest'ultimo chieda che Nell'ipotesi di eventuale inerria di tale genitore il Tribunale potrs tenere conto della l'intero importe dell'assegno gli sia interamente corrisposto in qualità di richiedente) e famo predeta inerzia (tale de privare la famiglia di will risorse economiche) ai fini dei provvedimenti salvo quanto previsto al paragrafo 5 del presente articolo, provvederanno entrambi a richiedere di sa spettanza in tesa di contributioni per il mantenimento della prole. all'INPS la corresponsione dell'assegno predetto 4. Le parti per mezzo dei rispettivi difensori provvederanno ad informare il Tribunale Nell'ipotesi di eventuale inerzia di un genitore provvederà l'altro a chiedere la delle richieste già presentate mediante specifics deduzione nel rispettivi att introduttivi o corresponsione dell'assegno predetto secondo la ripartizione indicata al paragrafo 1 del comunque negli ani processuali successivi alla presentazione della richiesta comprovata presente articolo. In questo caso i genitore che non intenda presentare la richiesta sari dall'allegazione della ricevuta della richiests presentata all'INPS elo del testo degli eventuali accordi sul punto aggiunti dei genitori comunque tenuto a comunicare tempestivamente all'altro genitore richiedente preferibilmente 5.13. Relativamente si figli maggiorenni, laddove questi putine a demands con dichiarazione sottoscrita e datata le modalità con le quali intende percepire l'assegno all'INPS in sostitarione dei genori le parti provvedranno ad informare il Tribunale di tale suddetto (esclusivamente tra quelle contemplate dall'INPS, le quali allo stato sonec accredito circostanura (allegando anche la relativa documentazione diontrativa della stesse, acquisita ad su conto comente bancario o postale, bonifico domiciliato presso lo sponello postale, accredito pers del genitore se del caso anche medianie accesso in sede amministrativa) e questo su libretto postale;
accredito su conto comente emero area SEPA;
accredito su carta prepagata prenderà in considerazione la stessa ai fini dei provvedimenti di sua spettans in tema di con IBAN) e l'autorizzazione alla relativa indicazione nei confronti dell'INPS contribuzioni per il mantenimento dei figli maggiormni non autosufficient
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2676/2020 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto
"cessazione effetti civili del matrimonio", vertente
TRA
Parte 1 rappr.to e difesa dagli avv.ti Angelo guerriero e Lucia Bonavita, dom.to come in atti;
ricorrente
E
Controparte 1 , rappr.ta e difesa dall'avv. Nicola Zinzi, dom.ta come in atti;
-resistente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio è stata già emessa, in data 19.7.2021, sentenza parziale sullo status con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Il giudizio è proseguito per l'approfondimento istruttorio delle altre domande.
Le parti hanno un unico figlio, Per 1 n. il 27.4.2007.
Con l'ordinanza del 8.3.2021, non reclamata, il presidente delegato confermava il regime di affido condiviso già stabilito in sede di omologa e modificava, su concorde richiesta delle parti, la collocazione del minore che veniva spostata presso il padre, disponendo anche il mantenimento diretto del minore a carico di ogni genitore per i periodi di permanenza presso di sé.
Con il ricorso in oggetto parte ricorrente domandava confermarsi il regime di affido con collocazione presso il padre, conformemente all'accordo sottoscritto da entrambe le parti dinanzi alla ctu dr.ssa Per 2, porsi un assegno di mantenimento a carico della madre a favore del figlio di € 200,00, rigettarsi la domanda di assegno divorzile.
La CP 1 concludeva egualmente per la collocazione presso il padre del minore secondo quanto concordato dinanzi alla ctu, e formulava domanda di assegno divorzile;
domandava anche l'attribuzione della quota di
TFR maturato in costanza di matrimonio ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/1970.
Non venivano ammesse le prove orali e veniva svolta ctu avente ad oggetto le dinamiche relazionali del nucleo familiare e l'individuazione delle modalità di incontro e di disciplina del diritto di visita.
Sull'affido e sul diritto di visita.
Le parti hanno concordemente richiesto recepirsi nella sentenza l'accordo raggiunto attraverso l'intermediazione professionale della ctu dr.ssa Per 2, sottoscritto in data 22.5.2023, che prevede la conferma dell'affido condiviso, la collocazione del minore presso il padre mentre, per quanto attiene al diritto di visita della madre, si prevede una certa elasticità quanto al numero e alle modalità di incontro, in numero non inferiore a 2 volte a settimana;
oltre un periodo di 7 gg. continuativi con la madre durante l'estate.
Quanto previsto e sottoscritto dalle parti risulta condivisibile sulla base delle criticità emerse nel corso del giudizio riferibili al rapporto del minore con la madre;
in particolare il minore, ormai prossimo alla maggiore età, ascoltato dal giudice ha dichiarato che preferisce vivere con il padre e di voler incontrare la madre quando lo desidera;
ha precisato inoltre che gli piace vivere a Pietrastornina, dove vive il padre, mentre non gli piace stare casa della madre che vive ad Avellino.
Sia le indagini dei Servizi Sociali incaricati del monitoraggio che le conclusioni della ctu hanno confermato tali elementi di riluttanza a vivere presso l'abitazione materna. Pertanto il Tribunale ritiene di confermare l'affido condiviso con collocazione presso il padre;
quanto all'esercizio del diritto di visita della madre, si ritiene, in ragione della prossima maggiore età del ragazzo, che diventerà maggiorenne il 27.4.2025, di lasciare agli accordi del minore con la madre, di volta in volta presi, la determinazione del numero e delle modalità degli incontri e dei periodi da trascorrere insieme
Sull'assegno di mantenimento.
L'obbligo di mantenimento grava sui genitori ai sensi degli artt. 315 bis e 316 bis c.c. secondo i quali i genitori devono adempiere all'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Va pertanto modificata la statuizione provvisoria che aveva disposto il mantenimento diretto atteso che non vi è ragionevole certezza sulla circostanza che il minore trascorra dei periodi di permanenza presso la madre, durante i quali la stessa avrebbe provveduto al suo mantenimento, essendo risultato al contrario che per 1 risiede stabilmente e continuativamente presso il padre.
La CP 1 ha dichiarato di essere impiegata presso una società e di percepire un reddito di € 800,00 mensili,
e di pagare un canone di locazione di € 300,00.
Si ritiene congruo ed adeguato alle esigenze del minore, prossimo alla maggiore età, fissare un assegno di mantenimento di € 150,00, rivalutabile secondo gli indici Istat.
Quanto alle spese extra assegno, ordinarie e straordinarie, riferibili al figlio Per 1, esse vanno poste a carico di ciascun genitore per la metà, come già statuito nell'ordinanza presidenziale, secondo la distinzione contenuta nel protocollo che si allega alla presente sentenza come parte integrante della stessa.
Va precisato che per tale Protocollo, allegato in calce al presente provvedimento, l'art. 3 del Protocollo del
28.12.2018 va inteso come integralmente sostituito da quello riportato nel Protocollo del 20.4.2022 pure riportato in calce al presente provvedimento.
Sull'assegno divorzile
Va scrutinata infine la domanda di assegno divorzile formulata dalla CP 1 di € 200,00.
La domanda non è meritevole di accoglimento.
Quanto ai presupposti dell'assegno divorzile la Suprema Corte, con la sentenza 11504/17, ribadita in altre successive sentenze, ha enunciato i seguenti principi:
"Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della I. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi:
a) deve verificare, nella fase dell'“an debeatur", se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali
"indici" salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti
-
patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri "lato sensu" imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale
(in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del "quantum debeatur", di tutti gli elementi indicati dalla norma (condizioni dei coniugi»>, ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio>> al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova".
. In punto di oneri probatori, nella motivazione della sentenza si legge ancora:
"Quanto al regime della prova della non "indipendenza economica" dell'ex coniuge che fa valere il diritto all'assegno di divorzio, non v'è dubbio che, secondo la stessa formulazione della disposizione in esame e secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione del relativo onere, allo stesso spetta allegare, dedurre e dimostrare di "non avere mezzi adeguati" e di "non poterseli procurare per ragioni oggettive".
In particolare, mentre il possesso di redditi e di cespiti patrimoniali formerà normalmente oggetto di prove documentali....., le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale formeranno oggetto di prova che può essere data con ogni mezzo idoneo, anche di natura presuntiva, fermo restando l'onere del richiedente l'assegno di allegare specificamente (e provare in caso di contestazione) le concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell'indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative".
In particolare la Corte con la citata pronuncia ha precisato che "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma
6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età"...
Resta così confermata la distinzione dei presupposti posti a base dell'assegno divorzile e dell'assegno separativo, risultando solo quest'ultimo collegato alla insufficienza del reddito del coniuge economicamente più debole a mantenere il tenore di vita tenuto durante il matrimonio.
Tanto premesso risulta dagli elementi acquisiti e documentati che i coniugi hanno una posizione economica similare, con un reddito mensile di € 1000,00 per il Pt 1 e di € 800,00 mensili per la CP 1 Non risulta infatti documentata l'allegazione di parte resistente, svolta in conclusionale, in base alla quale il
Pt 1 godrebbe attualmente di un maggior reddito svolgendo sia attività di autista presso la TO sia occupandosi della gestione di un BB familiare sito in Pietrastornina.
CP
- di procurarsi mezzi adeguatiRisulta pertanto il difetto del presupposto della impossibilità in capo alla de per la propria sussistenza, ma anche l'assenza della inferiorità della propria condizione economica rispetto a quella del ricorrente atteso che i redditi reciproci non risultano dissimili.
Va pertanto rigettata la domanda di assegno divorzile.
Sulla domanda di quota del TFR.
E' infondata la domanda formulata ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/1970 che consente al coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio di ricevere una quota pari al 40% dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Presupposti del riconoscimento di tale diritto sono che il coniuge avente diritto non sia passato a nuove nozze e sia titolare di assegno divorzile di cui all'art. 5 stessa legge.
CPIn difetto del presupposto integrante il fatto costitutivo del diritto a quota parte del TFR, non essendo la [...] titolare di assegno divorzile, la domanda va respinta
Sulle spese
Tenuto conto dell'interesse di entrambe le parti alla pronuncia di divorzio nonché del parziale accoglimento delle istanze di natura economica, le spese di lite vanno interamente compensate.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sul giudizio insorto fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede:
1) dispone che il figlio minore Per 1 sia affidato ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, con collocazione presso il padre;
2) dispone che l'esercizio del diritto di visita della madre Controparte_1 sia rimesso agli accordi con il figlio Per 1, prossimo alla maggiore età, sia in ordine al numero che alle modalità degli incontri;
3) pone a carico di Controparte 1 l'obbligo di corrispondere mensilmente, in favore di Pt 1
[...] l'assegno di Euro € 150,00, a titolo di assegno di mantenimento a favore del figlio Per 1, entro il 5 di ogni mese secondo modalità da concordare tra le parti;
tale importo sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai con decorrenza dal mese di novembre 2025;
1) dispone per le spese extra assegno, poste a carico di ciascun genitore per la metà, come da protocollo allegato in calce;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) compensa interamente le spese tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Addi 28 dicembre 2018, nel Palazzo di Giustizia, ufficio del Presidente del
Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Vincenzo
Beatrice, nonchè del Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. Fabio
Benigni e del Consigliere Segretario dell'Ordine avv.Biancamaria
D'Agostino, si dà lettura e si sottoscrive il protocollo d'intesa che segue:
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle SPESE PER I FIGLI nei procedimenti per in materia di separazione, divorzio e in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso
PREMESSA
Il presente protocollo, riferito ai procedimenti per crisi familiare e comuaque ad ogni altro procedimento nel quale sia necessario o opportuno regolamentare profilo economico dei rapporti tra genitori e figli a) individua in forma descrittiva sia le voci di spesa che rientrano nell'assegno c) indica le modalità di decisione e quindi la necessità o meno del preventivo accordo sulle spese extra assegno d) contiene altre previsioni generali volte a garantire chiarezza nella materia.
Esso si rende necessario al fine di affievolire sensibilmente quell'aspra e perdurante conflittualità genitoriale che può essere a volte riscontrata in sede giudiziale nei rapporti tra genitori e, più in generale, anche per porsi come possibile punto di riferimento di eventuali accordi tra genitori al di fuori di uno specifico giudizio.
In effetti, la conflittualità registrata in materia può derivare dall'assenza di regole certe di carattere normativo, il che alimenta talvolta una situazione di incertezza nella giurisprudenza e nel Foro, nonché dall'impossibilità di assorbire tutte le spese da sostenere nell'interesse dei figli nel contributo di mantenimento mensile previsto in misura fissa. Si tratta di conflittualità, la quale è foriera di notevole contenzioso in sede civile e penale (basti pensare alla recente introduzione dell' art 570 bis c.p.).
Sono le spese destinate a soddisfare esigenze eccezionali e imprevedibili sia nell'an che nel quantum oppure quelle spese che siano di importo considerevole oppure abbiano natura voluttuaria.
La distinzione nell'ambito delle spese extra assegno è importante per due ragioni.
In primo luogo, il fatto che una spesa rientri in una (extra assegno ordinarie) o nell'altra categoria (extra assegno straordinarie) rileva ai fini del consenso da parte dell'altro genitore. Va comunque avvertito, alla luce degli attuali indirizzi giurisprudenziali sul tema del consenso, che la mancata prestazione da parte di un genitore non lo esime tout court dal dovere di rimborso pro-quota, potendo il giudice, compulsato dal genitore che ha comunque deciso di sostenere la spesa, accordare il rimborso accertando che il dissenso non è giustificato.
In secondo luogo, per le spese extra assegno mediche e scolastiche ordinarie la giurisprudenza di legittimità ha formulato l'orientamento sintetizzato nella seguente massima: il provvedimento (presidenziale, del G.J., sentenza di separazione o divorzio ecc.) con il quale si stabilisce la ripartizione delle stesse pro quota costituisce titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore (Cass. civ., Sez. 6-1, 2 marzo 2016, n° 4182, Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2011, " 11316).
Relativamente, invece, alle spese extra assegno straordinarie è necessario che il genitore che ha sopportato la spesa, per il caso d'inadempimento del genitore onerato della contribuzione, adisca nuovamente il giudice, al fine di accertare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (v. Cass. civ., Sez. 1, 28 gennaio 2008, n° 1758).
ARTICOLATO
Art.
1-Principi generali 1. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative ai figli minori devono essere sempre concordate dai genitori fatta salva l'ipotesi di cui all'art.
5. comma 4, del presente Protocollo. In caso di figli maggiorenni queste scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con entrambi i genitori.
Art.
2-Spese comprese nell'assegno di mantenimento 1. Fatta salva diversa espressa previsione negli articoli che seguono, si considerano comprese nel contributo di mantenimento previsto in misura fissa, a titolo esemplificativo le seguenti spese: contributo per le spese di abitazione (ivi comprese le utenze), il vitto e la mensa scolastica (perché quest'ultima è sostitutiva del
Il protocollo si pone pertanto, in primo luogo, come utile riferimento nell ipotesi di accordi congiunti in sede di separazione e divorzio, nonché nei procediment ex art. 316 comma IV e.e. e 337 bis e.e. e in quegli altri casi nei quali esso è comunqu utilizzabile. In secondo luogo, lo stesso persegue pure l'obiettivo di garantire nell maggior misura possibile, compatibilmente con le peculiarità delle singol controversie sottoposte all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, la prevedibilità dell decisioni giudiziarie in materia.
Il presente protocollo costituisce il frutto dell'esperienza maturata in materi tra i magistrati di questo Tribunale e gli avvocati del Foro di Avellino e fa tesoro d quelle maturate e cristallizzate nei protocolli stipulati in ambito nazionale e in alti ambiti territoriali.
Il presente protocollo sarà sottoscritto in doppio originale e depositato press gli uffici di presidenza del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati d Avellino.
Ove le parti e/o i giudici intendano riferirvisi quale punto qualificante di accord o di provvedimenti, potranno anche semplicemente richiamarlo, indicando il titolo, 1 data di sottoscrizione, i luoghi di deposito.
Distinzione tra spese ordinarie, spese extra assegno ordinarie e spes extra assegno straordinarie.
Spese ordinarie.
Sono le spese, ricorrenti in pratica nella totalità delle famiglie di medi disponibilità economica, per la soddisfazione di ordinari bisogni esistenziali comunque riferibili alle normali abitudini di vita dei figli. Tali spese, di importo non previamente quantificabile con precisione, per il loe elevato numero e per la loro frequenza non possono che determinarsi in via forfettaria riflettendosi quindi il relativo obbligo in un assegno periodico, normalmente mensile posto a carico del genitore che non convive in misura prevalente con i figli.
Spese extra assegno ordinarie
Sono le spese che, pur essendo destinate a soddisfare esigenze ordinari tuttavia non si presentano con alta frequenza, sono quindi in numero inferiore e son agevolmente comprovabili senza impegnativi oneri di contabilizzazione. Queste spese si prestano quindi ad una precisa ripartizione pro-quota.
Spese extra assegno straordinarie pasto che altrimenti sarebbe erogato presso la casa familiare), il materiale scolastico di cancelleria (quaderni, penne, matite e similia) escluso quello occorrente all'inizio dell'anno scolastico, Tabbigliamento, le spese di trasporto urbano extra-scolastico (biglietti ed abbonamenti per autobus, metropolitana ecc.), l'acquisto di telefonl cellulari e smartphone con relativi abbonamenti e ricariche (ivi inclusa la connessione dati), i trattamenti estetici ordinari (esempio: barbiere, parrucchiere), le attività ricreative abituali (esempio: cinema, feste e attività conviviali con relativi regali d'uso), il contributo per la cura degli animali domestici, ove già presenti nella famiglia all'epoca della crisi familiare.
2. Il contributo dovuto per tali spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) deve intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, determinato con riferimento ad un intero anno, ma ripartito in 12 frazioni con cadenza mensile, salvi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti. Resta infatti fermo che il contributo al mantenimento dei figli, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore collocatario/affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensi la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non collocatario (o non affidatario) non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di frequentazione disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento. (v. Cass. civ., Sez. 1, 8 settembre 2014, n° 18869).
Art.
3-Assegni familiari/assegni per il nucleo familiare 1. Tali assegni devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno fisso di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.
Art.
4-Spese extra assegno ordinarie 1. Si tratta delle seguenti spese, le quali pur obbedendo ad esigenze ordinarie e non evitabili, esulano dal contributo di mantenimento fissato nell'assegno mensile: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche, b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
0) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
4 ) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialiata per esigenze diverse da quelle meramente Nel caso in cui il genitore affidatario esclusivo sia stato investito soltanto delle estetiche decisioni di maggiore interesse in un determinato ambito, per gli altri ambiti è h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomotione necessario il preventivo accordo (ad esempio: se il glodice ha riservato al genitore acquistate in accordo tra i genitori affidatario esclusivo le sole decisioni in ambito medico, l'accordo dei genitori é spese per il conseguimento della patente di guida. necessario quanto alle spese da sostenere in ambito scolastico).
2. Le spese elencate nel presente articolo non richiedono il preventive accordo 5. Il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono spesa proposta da un genitore non rientri is uno dei casi menzionati al primo comma, rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importa. genitore.
Art.
5-Spese extra assegno straordinarie Art.
6-Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori 1. Si tratta delle seguenti spese 1. I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel ripartire le spese spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, estra assegno tra i genitori, determinano la percentuale che fa carico a ciascun laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
genitore, nel rispetto del principio di proporzionalità spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post Art.
7-Onere di documentazione delle spese extra-assegno universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con
1. Tutte le spese elencate agli artt. 4 es del presente Protocollo dovranno essere pernottamento;
d) coni di recupero e lesioni private;
e) coni per l'apprendimento documentate delle lingue straniere;
0) alloggio e relative utense presso la sede universitaria, g) spese
2.I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparacione al concors alle singole spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state effettuate. spese extrascolastiche a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di
3. Le spese mediche dovranno essere compeovate dalla relativa prescrizione baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire Forario di medics e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con Tindicatione del lavoro del genitore che lo utilizza;
e) centro ricreativo estho;
d) soggiorno estivo di codice fiscale del figlio, studio/sportivo, stage sportive;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto Art.
8-Modalità per il rimborso delle spese extra assegno al genitore che di mesi di locomocione, h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e ha anticipato la spesa festeggiamenti dedicati al figli 1. In relazione alle spese elencate agli artt.4 e 5 del presente Protocollo è Tutte le spese straordinarie menzionate nel presente articolo richiedono il wuspicabile che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimbonate solo dietro spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), presentazione della documentatione attestante la natura dell'esboro e il relativo secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando cosi di addossare ad un Importo solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro.
3. In particolare, per tali spese al fini della dimostrazione del preventivo
2. Ove ciò non avvenga, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di rendiconto delle spese extra assegno sostenute con i relativi documenti giustificativi e aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o la richiesta del rimborso pro-quota catro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. I conteggi di pra richiesta di riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso e motivato dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come
3. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, è opportuno in ogni caso che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più
4 preventivo accordo tra i genitori non è necessario nei casi di affidamento idoneo in relazione all'eventuale urgenas del caso, la necessità di una spesa extra cd super esclusivo e cioè in quei casi in cui il giudice si è avvalso del potere conferitogli dall'art. 337 quater, comma 3, c.c. di stabilire che il solo genitore affidatario esclusivo prenda le decisioni di maggiore interesse per i figli
Art.-Altre previsioni
1.1 documenti fiscali di ogni spess extra assegno sostenuta dovranno, ove posible, essere intestati al figli e periodicamente (entro tresta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o adcurativa) cossegnati, in copia, all'altm greitor, al fini delle deducibilità facale dal reddito, che opereri nelle stessa quota proporsionale della spese sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i p r
2. Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici e privati, per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra ago
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Avellino er Fabio Benigni Art.
3-Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 230/2021 1. In ossequio a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n Il Consigliere Segretario del Consiglio 230/2021 in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.lgs 230/2021: in caso di Lizenmis d'Azaren dell'Ordine Avvocati di Avellino affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la Biancamaria D'Agostino responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori, in caso di affidamento Il Presidente del Tribunale esclusivo l'assegno, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, spetta al genitore affidatario dott. Vincenzo Beatrice esclusivo. Resta fermo il potere del Tribunale se del caso di disporre, nell'interesse della prole od apprezzate le circostanze del caso concreto, che anche in caso di affidamento condiviso il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso
In mancanza della relativa comunicacione ed merierarione ad opers del genitore noo richiedente il Tribunale potek senere conto della predetta inerzia (tale da privuse la famiglia se michel ei fini dei provvedimenti di sua spetta in tema di contribu 2. In caso di affidaments condiviso nell'interesse dei figli minori e dei figli il mantenimento della prole maggiorenel non autosufficienti (entro i limiti di età pervisti dal D.lgs. 230/2021) i genitori, 3. In caso di affidament i savo di sc o provvedesig salve diverse accondo tra loro (in tal caso lo stesso dovrà consistere preferibilmente nel affidatario a richiedere la corresponsione dell'assegno predetto consenso datato e sottoscritto che un genitore presta all'altro affinché quest'ultimo chieda che Nell'ipotesi di eventuale inerria di tale genitore il Tribunale potrs tenere conto della l'intero importe dell'assegno gli sia interamente corrisposto in qualità di richiedente) e famo predeta inerzia (tale de privare la famiglia di will risorse economiche) ai fini dei provvedimenti salvo quanto previsto al paragrafo 5 del presente articolo, provvederanno entrambi a richiedere di sa spettanza in tesa di contributioni per il mantenimento della prole. all'INPS la corresponsione dell'assegno predetto 4. Le parti per mezzo dei rispettivi difensori provvederanno ad informare il Tribunale Nell'ipotesi di eventuale inerzia di un genitore provvederà l'altro a chiedere la delle richieste già presentate mediante specifics deduzione nel rispettivi att introduttivi o corresponsione dell'assegno predetto secondo la ripartizione indicata al paragrafo 1 del comunque negli ani processuali successivi alla presentazione della richiesta comprovata presente articolo. In questo caso i genitore che non intenda presentare la richiesta sari dall'allegazione della ricevuta della richiests presentata all'INPS elo del testo degli eventuali accordi sul punto aggiunti dei genitori comunque tenuto a comunicare tempestivamente all'altro genitore richiedente preferibilmente 5.13. Relativamente si figli maggiorenni, laddove questi putine a demands con dichiarazione sottoscrita e datata le modalità con le quali intende percepire l'assegno all'INPS in sostitarione dei genori le parti provvedranno ad informare il Tribunale di tale suddetto (esclusivamente tra quelle contemplate dall'INPS, le quali allo stato sonec accredito circostanura (allegando anche la relativa documentazione diontrativa della stesse, acquisita ad su conto comente bancario o postale, bonifico domiciliato presso lo sponello postale, accredito pers del genitore se del caso anche medianie accesso in sede amministrativa) e questo su libretto postale;
accredito su conto comente emero area SEPA;
accredito su carta prepagata prenderà in considerazione la stessa ai fini dei provvedimenti di sua spettans in tema di con IBAN) e l'autorizzazione alla relativa indicazione nei confronti dell'INPS contribuzioni per il mantenimento dei figli maggiormni non autosufficient