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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/12/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1066/2025 R.G. V.G
Tribunale di Torre Annunziata
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Laura Speranza giudice dott.ssa Ida Perna giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 1066/2025 R.G.V.G, vertente
TRA
nato a [...] il [...] residente in [...] alla Parte_1
Via Caravelli n. 39, (C.F ) E , nata a C.F._1 Parte_2
Pompei il 21.06.1974, residente in [...], (C.F.
), rappresentati e difesi dall'avv. Annamaria Saracino con procura in calce al C.F._2 ricorso ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torre Annunziata alla Via Maresca n. 35.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: All'udienza del 03.12.2025, l'avvocato chiede che il Tribunale omologi le Pt_1 condizioni delle separazione come riportate a verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 23.05.2025, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio celebrato in data 24.09.2001, in Torre
Annunziata (Na), (atto n.194, parte II, serie A, anno 2001) optando per il regime della separazione dei beni, dal quale sono nati 2 figli: , nato a [...] il [...] e nata a CP_1 CP_2
Torre Del Greco il 19.12.2005, residenti in [...]; che, tuttavia,
l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione della convivenza diveniva impossibile ed intollerabile.
2. Nominato il relatore e comunicato il decreto al Pubblico Ministero, all'udienza del 2.12.2025 il giudice, ascoltate le parti, rimetteva la causa al Collegio per l'omologa.
La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate e non contrastano con norme inderogabili.
Riguardo alla situazione economico patrimoniale, le parti ascoltate in udienza hanno dichiarato che: il ricorrente è titolare di una società che si occupa di spedizioni, con un reddito mensile da Pt_1 lavoro di circa euro 1.200,00; ancora convive con la moglie nella casa coniugale che è di sua proprietà; mentre la signora lavora part-time presso il negozio del figlio e guadagna Pt_2 CP_1 euro 200,00 mensili, ed inoltre percepisce euro 600,00 mensili quale di reddito di locazione da un immobile di sua proprietà adibito a pizzeria sito a Torre Annunziata alla via Gambardella 94; che i figli vivono a casa con lei e che studia all'accademia di parrucchiere. CP_2
Le parti hanno precisato in udienza che il si obbliga a trasferire alla moglie l'immobile di Pt_1 sua proprietà, a titolo di mantenimento di quest'ultima.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da E Parte_1 [...]
, in data 23.05.2025 così provvede: Parte_2
A. Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
E , nata a [...] il [...], ((atto n. 194, Parte II, Serie Parte_2
A - registri atti matrimonio del Comune di Torre Annunziata (NA) anno 2001), ai seguenti patti e condizioni: - . si obbliga a concorrere al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne Parte_1 CP_2
a non autosufficiente, nella misura di €200,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 a mezzo bonifico, e si obbliga altresì a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie;
-Nessun mantenimento verrà corrisposto in favore del figlio , poiché costui è economicamente CP_1 autosufficiente in quanto titolare di un'agenzia di servizi e corrispondenza denominata QUI POSTE ubicata in Torre Annunziata alla Via Caravelli n. 30;
-Il sig. si obbliga ad assegnare in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa Pt_1
l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla moglie signora che accetta , la quota di proprietà del Parte_2 seguente bene: immobile, sito in Torre Annunziata, per la quota di 1000/1000 dell'appartamento posto al piano quarto, distinto con il numero d'interno 11, composto da 4 vani e accessori, confinante con ballatoio e ascensore e con aree condominiali per gli altri lati;
Sono annessi a tale appartamento e costituiscono sue pertinenze esclusive: cantina ubicata al piano terra, distinta con il numero undici, della consistenza di circa metri quadrati sette catastali, confinante con cantina numero dieci, aree condominiali, cantina numero dodici, area di svincolo e corridoio di accesso;
posto auto coperto ubicato al piano terra, distinto con il numero “G/3 – 10”, della consistenza di circa metri quadrati tredici;
confinante con posto auto G/3 – 9, muro di contenimento, posto auto numero G/3 – 11 e area di accesso;
Il tutto risulta censito al N.C.E.U. del Comune di Torre Annunziata ancora intestato a
, partita 11425, come segue: Foglio 10, Particella 546 Sub 70 l'appartamento, Controparte_3
Foglio 10 Particella 546 Sub 55 Z.C.1,Cat C/2 C.I.
2. mq 7 R.C.L. 61.600, Via Caravelli P.T. Interno
11 Edificio G/3 , la cantina;
nonché censito alla partita 8990 ancora intestato alla Controparte_3
, Foglio 10, Particella 546 Sub 18, Z.C.1, Cat. C/6 C.
1. mq 13 R.C.L. 71.500 Via Caravelli n. 39
[...] piano T, il posto auto.
-I coniugi precisano che il predetto obbligo al trasferimento dell'immobile è a titolo di assegno di mantenimento una tantum per il coniuge, sig.ra Pt_2
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre Annunziata (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 194, parte II, S.A- dei registri di matrimonio dell'anno 2001);
C. Nulla per le spese. Torre Annunziata, camera di consiglio del 09.12.2025
il presidente estensore
dott.ssa Maria Rosaria Barbato