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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/10/2025, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. EA Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 02.10.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 447/2022 R.G. tra in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Nunzio Antonio Parte_1
Dell'Abate come da procura speciale in calce al ricorso opponente
e
, rapp.to e difeso dall'Avv. Sergio Santese come da procura speciale in Controparte_1 calce alla memoria difensiva opponente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.01.2022 la società ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1276/2021 emesso dal Tribunale di Lecce in data 02.12.2021, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di , la complessiva somma Controparte_1 di € 42.500,00 a titolo di compensi di amministratore relativi al periodo dal 24.08.2007 al
20.12.2008 e di retribuzione relativa al periodo dal 26.03.2009 al 31.01.2013, come pattuita dalle parti nell'accordo di conciliazione stragiudiziale stipulato il 19.04.2019.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva preliminarmente l'inesistenza della procura alle liti rilasciata da in favore dell'Avv. Santese in calce al ricorso per ingiunzione Controparte_1 di pagamento, siccome avente ad oggetto altra controversia pendente davanti al Tribunale di
Lecce (opposizione al decreto ingiuntivo n.935/21 emesso dal Tribunale di Lecce, Sez.
Commerciale). Sempre in via preliminare, eccepiva la litispendenza tra l'azione monitoria proposta davanti al Giudice del Lavoro e quella proposta, con domanda riconvenzionale, nel citato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato davanti al Tribunale ordinario.
Nel merito, disconosceva formalmente la sottoscrizione apposta da quale Controparte_2 legale rapp.te della società opponente, in calce alla conciliazione stragiudiziale avanti richiamata, negando di dover pagare alcunché.
1 Sulla scorta di tali considerazioni concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, parte opposta si costituiva in giudizio con procura speciale rilasciatale allo scopo di sanare, ove sussistente, l'eccepito difetto di rappresentanza. In ordine all'eccepita litispendenza, documentava l'intervenuta rinunzia alla domanda riconvenzionale proposta nel giudizio davanti al Tribunale ordinario di Lecce. Preso atto del disconoscimento della scrittura privata, proponeva formale istanza di verificazione e chiedeva disporsi CTU grafologica volta a verificare l'autenticità della sottoscrizione del defunto . Controparte_2
Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione e la condanna di parte opponente al pagamento della somma di € 42.500,00 oltre accessori, con vittoria delle spese processuali.
Disposta CTU grafologica ed autorizzato il deposito di note, all'esito dell'udienza del
02.10.2025 la causa è decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
* * *
Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di difetto di procura alle liti e di litispendenza proposte dalla società opponente.
Quanto alla prima questione, risulta effettivamente che la procura alle liti rilasciata da
[...]
in favore dell'Avv. Santese, apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, CP_1 riguardasse altro procedimento già pendente davanti ad altra sezione del Tribunale di Lecce.
Ai sensi dell'art.182 c.p.c., “Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
Nella specie, si è costituito nel giudizio di opposizione mediante una nuova Controparte_1 procura alle liti conferita in favore dell'Avv. Santese, richiamando la precedente procura rilasciata per errore e dichiarando espressamente di voler regolarizzare l'originario difetto di rappresentanza. E' noto che “L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore – anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cass.
Sez. U. n.927/2022), per cui non vi sono ostacoli a ritenere che il vizio sia stato tempestivamente sanato.
2 Quanto alla seconda questione, parte opposta ha documentato di aver rinunziato alla domanda riconvenzionale proposta nell'ambito del separato giudizio iscritto al n.4863/21 del
Tribunale di Lecce, per cui tra i due giudizi non sussiste litispendenza né rapporto di continenza.
Venendo al merito della controversia, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria trova titolo in un documento denominato “conciliazione stragiudiziale” sottoscritto il 19.04.2019 tra l'odierno opposto e ex legale rapp.te p.t. della Controparte_2 Parte_1
Nell'accordo si legge che nella qualità predetta, a saldo e stralcio e Controparte_2 transazione di qualsivoglia pretesa trovante titolo nei pregressi rapporti tra le parti, si riconosceva debitore di della complessiva somma di € 42.500,00 e si Controparte_1 impegnava a pagarla “appena possibile”.
A fronte del formale disconoscimento, da parte della della sottoscrizione apposta Parte_1 da in calce al documento, ha proposto istanza di Controparte_2 Controparte_1 verificazione ai sensi dell'art.216 c.p.c.
E' stata quindi disposta CTU grafologica, individuando le scritture di comparazione ai sensi dell'art.217 c.p.c. (
1.Quando è chiesta la verificazione, il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione, nomina, quando occorre, un consulente tecnico e provvede all'ammissione delle altre prove.
2.Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico”).
In mancanza di accordo delle parti, sono state ammesse le sole scritture risultanti da atto pubblico, quali l'atto costitutivo della ed i cinque documenti depositati in originale Parte_1 il 12.05.2023, per complessivi n.6 atti pubblici.
E' stata invece rigettata la richiesta di acquisizione delle ulteriori scritture di comparazione di cui parte opposta ha chiesto l'acquisizione nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali. Difatti, in mancanza di accordo delle parti sul relativo utilizzo, tali scritture devono essere escluse in quanto non indicate al momento del disconoscimento (come prescritto dall'art.216 c.p.c.) e non prodotte nel termine assegnato, ai sensi dell'art.217 c.p.c., per il deposito degli originali in Cancelleria.
All'esito dell'espletamento dell'incarico, il CTU ha così concluso: “Alla luce di quanto riscontrato
e precedentemente esposto, in risposta al quesito postomi: “…accerti il CTU se la sottoscrizione apposta in calce all'accordo di “conciliazione stragiudiziale” stipulato in Montesano Salentino il 19.04.2019 tra
e la , in persona del legale rapp.te sia o meno Controparte_1 CP_3 Controparte_2 attribuibile al predetto ”… si può concludere che, allo stato dei fatti, il reperto in verifica Controparte_2
3 non è attribuibile al sig. (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il Controparte_2
23.09.2024 dal dott. qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta). Persona_1
Sebbene contestate, invero mediante osservazioni alle quali il consulente ha già esaurientemente risposto, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, nonché frutto di una applicazione corretta dei parametri fissati dal
Tribunale.
Per le ragioni che precedono, considerato che la scrittura privata non è attribuibile a
[...]
e quindi non può impegnare la società da egli all'epoca rappresentata, l'opposizione CP_2 deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo conseguentemente revocato.
Le spese processuali, liquidate in € 5.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA, vengono poste a carico di parte opposta secondo la regola della soccombenza, con distrazione in favore dell'Avv. Nunzio Antonio Dell'Abate
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono parimenti poste a carico di parte opposta secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella controversia ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il D.I. n. 1276/2021 del Tribunale di Lecce;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Controparte_1
liquidate in € 5.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, Parte_1 con distrazione in favore del procuratore costituito di parte opponente dichiaratosi antistatario, Avv. Nunzio Antonio Dell'Abate;
- pone a carico di le spese di CTU, liquidate con separato decreto in atti. Controparte_1
Lecce, 06.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to EA Basta)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. EA Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 02.10.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 447/2022 R.G. tra in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Nunzio Antonio Parte_1
Dell'Abate come da procura speciale in calce al ricorso opponente
e
, rapp.to e difeso dall'Avv. Sergio Santese come da procura speciale in Controparte_1 calce alla memoria difensiva opponente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.01.2022 la società ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1276/2021 emesso dal Tribunale di Lecce in data 02.12.2021, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di , la complessiva somma Controparte_1 di € 42.500,00 a titolo di compensi di amministratore relativi al periodo dal 24.08.2007 al
20.12.2008 e di retribuzione relativa al periodo dal 26.03.2009 al 31.01.2013, come pattuita dalle parti nell'accordo di conciliazione stragiudiziale stipulato il 19.04.2019.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva preliminarmente l'inesistenza della procura alle liti rilasciata da in favore dell'Avv. Santese in calce al ricorso per ingiunzione Controparte_1 di pagamento, siccome avente ad oggetto altra controversia pendente davanti al Tribunale di
Lecce (opposizione al decreto ingiuntivo n.935/21 emesso dal Tribunale di Lecce, Sez.
Commerciale). Sempre in via preliminare, eccepiva la litispendenza tra l'azione monitoria proposta davanti al Giudice del Lavoro e quella proposta, con domanda riconvenzionale, nel citato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato davanti al Tribunale ordinario.
Nel merito, disconosceva formalmente la sottoscrizione apposta da quale Controparte_2 legale rapp.te della società opponente, in calce alla conciliazione stragiudiziale avanti richiamata, negando di dover pagare alcunché.
1 Sulla scorta di tali considerazioni concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, parte opposta si costituiva in giudizio con procura speciale rilasciatale allo scopo di sanare, ove sussistente, l'eccepito difetto di rappresentanza. In ordine all'eccepita litispendenza, documentava l'intervenuta rinunzia alla domanda riconvenzionale proposta nel giudizio davanti al Tribunale ordinario di Lecce. Preso atto del disconoscimento della scrittura privata, proponeva formale istanza di verificazione e chiedeva disporsi CTU grafologica volta a verificare l'autenticità della sottoscrizione del defunto . Controparte_2
Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione e la condanna di parte opponente al pagamento della somma di € 42.500,00 oltre accessori, con vittoria delle spese processuali.
Disposta CTU grafologica ed autorizzato il deposito di note, all'esito dell'udienza del
02.10.2025 la causa è decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
* * *
Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di difetto di procura alle liti e di litispendenza proposte dalla società opponente.
Quanto alla prima questione, risulta effettivamente che la procura alle liti rilasciata da
[...]
in favore dell'Avv. Santese, apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, CP_1 riguardasse altro procedimento già pendente davanti ad altra sezione del Tribunale di Lecce.
Ai sensi dell'art.182 c.p.c., “Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
Nella specie, si è costituito nel giudizio di opposizione mediante una nuova Controparte_1 procura alle liti conferita in favore dell'Avv. Santese, richiamando la precedente procura rilasciata per errore e dichiarando espressamente di voler regolarizzare l'originario difetto di rappresentanza. E' noto che “L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore – anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cass.
Sez. U. n.927/2022), per cui non vi sono ostacoli a ritenere che il vizio sia stato tempestivamente sanato.
2 Quanto alla seconda questione, parte opposta ha documentato di aver rinunziato alla domanda riconvenzionale proposta nell'ambito del separato giudizio iscritto al n.4863/21 del
Tribunale di Lecce, per cui tra i due giudizi non sussiste litispendenza né rapporto di continenza.
Venendo al merito della controversia, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria trova titolo in un documento denominato “conciliazione stragiudiziale” sottoscritto il 19.04.2019 tra l'odierno opposto e ex legale rapp.te p.t. della Controparte_2 Parte_1
Nell'accordo si legge che nella qualità predetta, a saldo e stralcio e Controparte_2 transazione di qualsivoglia pretesa trovante titolo nei pregressi rapporti tra le parti, si riconosceva debitore di della complessiva somma di € 42.500,00 e si Controparte_1 impegnava a pagarla “appena possibile”.
A fronte del formale disconoscimento, da parte della della sottoscrizione apposta Parte_1 da in calce al documento, ha proposto istanza di Controparte_2 Controparte_1 verificazione ai sensi dell'art.216 c.p.c.
E' stata quindi disposta CTU grafologica, individuando le scritture di comparazione ai sensi dell'art.217 c.p.c. (
1.Quando è chiesta la verificazione, il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione, nomina, quando occorre, un consulente tecnico e provvede all'ammissione delle altre prove.
2.Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico”).
In mancanza di accordo delle parti, sono state ammesse le sole scritture risultanti da atto pubblico, quali l'atto costitutivo della ed i cinque documenti depositati in originale Parte_1 il 12.05.2023, per complessivi n.6 atti pubblici.
E' stata invece rigettata la richiesta di acquisizione delle ulteriori scritture di comparazione di cui parte opposta ha chiesto l'acquisizione nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali. Difatti, in mancanza di accordo delle parti sul relativo utilizzo, tali scritture devono essere escluse in quanto non indicate al momento del disconoscimento (come prescritto dall'art.216 c.p.c.) e non prodotte nel termine assegnato, ai sensi dell'art.217 c.p.c., per il deposito degli originali in Cancelleria.
All'esito dell'espletamento dell'incarico, il CTU ha così concluso: “Alla luce di quanto riscontrato
e precedentemente esposto, in risposta al quesito postomi: “…accerti il CTU se la sottoscrizione apposta in calce all'accordo di “conciliazione stragiudiziale” stipulato in Montesano Salentino il 19.04.2019 tra
e la , in persona del legale rapp.te sia o meno Controparte_1 CP_3 Controparte_2 attribuibile al predetto ”… si può concludere che, allo stato dei fatti, il reperto in verifica Controparte_2
3 non è attribuibile al sig. (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il Controparte_2
23.09.2024 dal dott. qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta). Persona_1
Sebbene contestate, invero mediante osservazioni alle quali il consulente ha già esaurientemente risposto, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, nonché frutto di una applicazione corretta dei parametri fissati dal
Tribunale.
Per le ragioni che precedono, considerato che la scrittura privata non è attribuibile a
[...]
e quindi non può impegnare la società da egli all'epoca rappresentata, l'opposizione CP_2 deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo conseguentemente revocato.
Le spese processuali, liquidate in € 5.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA, vengono poste a carico di parte opposta secondo la regola della soccombenza, con distrazione in favore dell'Avv. Nunzio Antonio Dell'Abate
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono parimenti poste a carico di parte opposta secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella controversia ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il D.I. n. 1276/2021 del Tribunale di Lecce;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Controparte_1
liquidate in € 5.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, Parte_1 con distrazione in favore del procuratore costituito di parte opponente dichiaratosi antistatario, Avv. Nunzio Antonio Dell'Abate;
- pone a carico di le spese di CTU, liquidate con separato decreto in atti. Controparte_1
Lecce, 06.10.2025
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