Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 5405/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5405/2017 avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di SMCV n. 2320/17 del 13.07.2017. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
GRAZIA DIEGO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA ETTORE
CORCIONI 56 81031 AVERSA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CARBISIERO ANTONIO e dell'avv. BOTTIGLIERO PAOLO
( ) ed elett.te domiciliata in VIA DON MILANI, 22 81030 C.F._2
SANT'ARPINO presso il difensore avv. CARBISIERO ANTONIO
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza ex art 127 ter cpc.
pagina 1 di 12
Con atto di citazione notificato in data 14/10/2010, , nella qualità di Parte_1
socio della Controparte_2
, con sede legale in Succivo (CE) alla Via Cesare Augusto n. 53, conveniva la
[...]
prefata società innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sezione distaccata di
Aversa, al fine di ottenere l'assegnazione ed il trasferimento dell'immobile a lui spettante, in virtù degli accordi conclusi, e precisamente la villetta con sottotetto “5” del comparto “B” del blocco “C” del complesso di alloggi in costruzione e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “emettere sentenza che ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. produca gli effetti dell'atto pubblico in relazione all'assegnazione ed al trasferimento in favore dell'attore della proprietà dell'immobile indicato in atto e cioè della villetta con sottotetto “5” del comparto “B” del blocco “C” facente parte del complesso di alloggi edificato nel Comune di Succivo sul suolo censito al N.C.E.U. al fol. 6 p.lla 5570 subalterni da 1 a 56 ivi compresi i beni comuni non censibili rappresentati dai subalterni 1-2-3-4-5-48-49-50-51-52-53-54-55-56 il tutto con i relativi oneri a carico delle parti e quindi, quanto al pagamento della rimanente parte delle quote, eventualmente stabilendo le modalità, i tempi ed i termini e quant'altro stabiliti dalla legge per il pagamento della restante parte di €. 35.568,40 oppure comunque di quell'importo eventualmente ancora dovuto in base alle risultanze processuali e che fin da ora l'attore si rende disponibile a pagare ed infine dando ordine al competente
Conservatore di procedere alla trascrizione della sentenza ed a tutti gli altri adempimenti necessari. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato per dichiarato anticipo”.
Si costituiva la convenuta ed eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda.
Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna del pagina 2 di 12 al pagamento della restante somma di € 136.468,08 non ché al risarcimento Pt_1
dei danni patiti e subendi per le gravi inadempienze dello stesso.
Con sentenza nr. 2320/2017 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data
13/07/2017, così si provvedeva “
1. Trasferisce a e contro la Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante la proprietà della villetta con sottotetto CP_3
“5” del comparto “B” del blocco “C” facente parte del complesso di alloggi edificato del Comune di Succivo nel suolo censito al fol. 6 p.lla 5570 sub. da 1 a 56 ivi compresi i beni comuni, condizionandone l'efficacia all'integrale pagamento del residuo prezzo pari a 99.501,11 euro;
2. Ordina al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione della presente sentenza, esonerandolo all'uopo da ogni responsabilità;
3. rigetta la domanda di risarcimento del danno della parte convenuta;
4. rigetta la domanda della parte convenuta di condanna della parte istante alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;
5. dichiara espressamente compensate per metà tra le parti le spese di lite;
6. condanna la parte attrice al pagamento a favore della parte convenuta della restante metà delle spese processuali che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
7. restano a carico della parte attrice le spese della c.t.u. già liquidate con separato decreto del giudice istruttore”.
, con atto di appello notificato in data 27/09/2017 alla Parte_1 Parte_2
in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, ha proposto gravame avverso
[...]
la sentenza resa dal Tribunale di SMCV n. 2320/17 del 13.07.2017 per veder accolte le seguenti conclusioni: “1) accertato e dichiarato il diritto dell'appellato all'assegnazione
e quindi al trasferimento in suo favore dell'alloggio descritto in atti, emettere sentenza che ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti dell'atto pubblico in relazione all'assegnazione ed al trasferimento in favore dell'attore della proprietà dell'immobile indicato in atto e cioè della villetta con sottotetto “5” del comparto “B” del blocco “C” facente parte del complesso di alloggi edificato nel comune di Succivo (CE) sul suolo
pagina 3 di 12 censito nel N.C.E.U. al fol. 6 p.lla 5570 subalterni da 1 a 56 ivi compresi i beni comuni non censibili rappresentati dai subalterni 1-2-3-4-5-48-49-50-51-52-53-54-55-56 il tutto con i relativi oneri a carico delle parti e quindi, quanto al pagamento della rimanente parte delle quote, eventualmente stabilendo le modalità, i tempi ed i termini e quant'altro stabiliti dalla legge e quindi, in via principale, stabilire il pagamento da parte dell'appellante in favore dell'appellato della somma residua di euro 1.217,72 derivante dal seguente calcolo: - valore stabilito con progetto all'oggi euro 116.715,31;
- sottratta la quota versata euro 81.146,91; - sottratto contributo regionale detenuto dalla convenuta euro 34.350,68; - risultato: euro 1.217,72 (somma ancora dovuta); in via subordinata, stabilire il pagamento da parte dell'appellante in favore dell'appellato la somma residua di euro 23.102,41 derivante dal seguente calcolo: - valore stimato dal
CTU euro 138.600,00 ; - sottratta la quota versata euro 81.146,91; - sottratto contributo regionale detenuto dalla convenuta euro 34. 350,68; - risultato: euro
23.102,41 (somma ancora dovuta); in via ancora più subordinata, stabilire il pagamento da parte dell'appellante in favore dell'appellato di quell'importo che la
Corte di Appello riterrà dovuto sulla base delle risultanze processuali. 2) ordinare al competente Conservatore di procedere alla trascrizione della sentenza ed a tutti gli altri adempimenti necessari;
3) porre tutte le spese di CTU esclusivamente a carico di parte appellata;
4) con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Diego
Di Grazia, per dichiarato anticipo.”
Si costituiva la in persona del Legale Rappresentante pro- Parte_2
tempore che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello e l'infondatezza dello stesso chiedendone il rigetto con vittoria di spese del doppio grado del giudizio ed attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
Con ordinanza in data 15 novembre 2024, la Corte sulle conclusioni richiamate in epigrafe riservava la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali repliche.
pagina 4 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in rito, si osserva che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli
342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con chiarezza le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello. Anche la paventata inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. deve essere esclusa, in ragione della già espletata analisi sulla non manifesta infondatezza del gravame proposto. Secondo la norma in questione, infatti, il giudice d'appello è chiamato a compiere in via preliminare un'analisi circa la 'ragionevole probabilità' che l'impugnativa possa essere accolta. Se l'impugnazione non supera tale accertamento preliminare, il giudice ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza, secondo la previsione pagina 5 di 12 di cui all'art. 348 ter c.p.c. La disposizione prevede quindi che la dichiarazione d'inammissibilità avvenga non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., o al più a scioglimento della riserva assunta in quell'occasione ai sensi dell'art. 186 c.p.c.. Nel caso di specie, trattandosi di un giudizio che ha seguito l'ordinario iter processuale e per il quale è stato espletato un ulteriore approfondimento istruttorio, appare chiaro come il filtro dell'inammissibilità sia stato già chiaramente superato positivamente dal
Giudicante, essendo quindi la causa meritevole di essere scrutinata nel merito.
Nel merito, rileva la Corte che l'appellante censura la sentenza resa dal Tribunale di
SMCV per i seguenti motivi: a) violazione di legge art 132 cpc e 118 disp att cpc poiché nella motivazione il giudice omette di fornire le motivazioni che lo hanno indotto a discostarsi dalla ctu;
b) violazione di legge o falsa applicazione della L 17.02.1992 n 179
e del bando di concorso;
c) violazione e/o falsa applicazione del principio della soccombenza processuale ex art 91 cpc.
Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole in particolare della circostanza che il Giudice di primo grado si sia discostato dalla relazione finale del Consulente Tecnico
d'Ufficio e che il medesimo giudicante avrebbe ignorato le risultanze definitive della
CTU senza fornire alcuna motivazione.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte è concorde nel ritenere che: “Se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità”. (Cass. n. 15804 del 06/06/2024; Cass. 9925/2024; Cass. 32069/2023).
pagina 6 di 12 Il motivo è infondato. Ed invero, nel caso di specie il Tribunale con la pronuncia in esame ha dato contezza delle ragioni per le quali determinava il prezzo dell'immobile oggetto di compravendita in misura diversa da quanto indicato dal nominato ausiliario con l'elaborato peritale da quest'ultimo redatto nella versione definitiva.
Dalla lettura della decisione assunta in prime cure, in particolare, risulta immediatamente percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. Risulta, cioè, una esatta ed esplicita indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, con esplicito riferimento al quadro probatorio, ed alla logica giuridica che lascia trasparire il percorso argomentativo seguito.
Ebbene, nella sentenza oggetto di gravame a pag. 14 e 15 si legge “…Va inoltre detto che il costo di costruzione indicato nel prospetto allegato della parte convenuta (euro
187,035,00) sostanzialmente è stato confermato dal consulente tecnico di ufficio che lo ha fissato in euro 164.052,58 oltre iva così come evidenziato anche dall'ultimo stato di avanzamento dei lavori n. 14 e dal nuovo calcolo dei singoli alloggi redatto dalla
DD.LL:; ha aggiunto il ctu che al suddetto costo finale devono essere considerati gli ulteriori costi relativi alle spese tecniche relative alla direzione dei lavori, responsabile della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, nuova progettazione per variante e
D.I.A. 19/02/2001 oltre che i costi aggiuntivi nel citato ultimo SAL. Il costo di costruzione indicato nel prospetto allegato dalla parte convenuta inoltre è sostanzialmente corrispondente alla valutazione effettuata dai tecnici della regione
Campania e risultante dal quadro tecnico economico relativo al complesso realizzato ove l'immobile al è risultato di valore pari ad euro 177.906,99. Per tutti questi Pt_1
motivi complessivamente considerati il prezzo dell'immobile da trasferire va fissato, come richiesto dalla parte convenuta. Tuttavia va fatta una precisazione, la parte convenuta in sede di conclusionale ha precisato la sua domanda affermando che il verosimile valore dell'immobile assegnato risulta senza dubbio quello indicato dal
pagina 7 di 12 consulente in sede di bozza pari ad euro 182.627,70 corrispondente in poche parole al prezzo indicato nel quadro tecnico economico di euro 177.906,99 a cui va aggiunta
l'iva al 4% pari ad euro 7.116,27 per un totale pari ad euro 185.023,296 ed accertato dai tecnici della regione Campania a seguito di numerosi sopralluoghi;
a detto prezzo di euro 182.628,70 deve essere decurtato quanto già versato dal pari ad euro Pt_1
81.146,91 per un totale di euro 101.481,79 cui andrà ulteriormente decurtato il contributo regionale come risultante dalla certificazione attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti per l'erogazione di detto contributo della regione Campania;
a ciò dovranno sommarsi tutti i costi di gestione a cui il nonostante i numerosi Pt_1
solleciti non ha mai provveduto versare in favore della cooperativa di cui risulta ancora socio per un ammontare all'epoca della notifica dell'atto di citazione per ad euro
32.370,00; in conclusione la villetta di tre piani con tutte le modifiche e le migliorie apportate ad istanza dell'attore verrebbe a costare la somma di euro 214.998,70 a cui va ovviamente decurtato il contributo regionale a lui spettante e già deliberato nella misura di euro 34.350,68. ”
Dunque, il Giudice di primo grado ha stabilito il prezzo dell'immobile in questione in euro 214.998,70, fornendo una ampia e chiara motivazione, relativa a tutte le risultanze processuali e basando il suo convincimento sulla documentazione richiamata nella sentenza oggetto di gravame e sugli scritti difensivi delle due parti costituite indicando anche le risultanza della consulenza tecnica d'ufficio. Tanto è a dirsi anche in relazione agli oneri conseguenti alla realizzazione dei sottotetti ed alle spese successive come da verbali di concordamento di nuovi prezzi allegati dalla difesa della cooperativa CP_2
convenuta (cfr.: sentenza appellata, pag. 12).
Ancora, i testi escussi nel giudizio di primo grado, riferivano tra l'altro che il Pt_1
ha espressamente approvato il Nuovo Statuto Sociale della Cooperativa (cfr. Nuovo
Statuto Sociale depositato nel giudizio di primo grado) e che ogni decisione della veniva approvata dalla Assemblea ove partecipava per delega del CP_1 Pt_1
il cognato di questi e che le migliorie da apportare al progetto iniziale venivano decise in pagina 8 di 12 assemblea con maggioranza e i relativi ed ovvi nuovi prezzi venivano prontamente comunicati a tutti i soci e da questi espressamente accettati.
La pronuncia impugnata, dunque, risulta esplicitamente motivata sia in relazione alle conclusioni del CTU (anche se in sede di bozza), all'ultimo stato di avanzamento dei lavori n. 14, al nuovo calcolo dei singoli alloggi redatto dalla DD.LL., ai costi aggiuntivi nel citato ultimo SAL, ed in particolare al costo fissato nel Quadro Tecnico Economico redatto dai tecnici della Regione Campania ed ancora al costi gestionali aggiuntivi provati con apposito dettagliato prospetto allegato dalla difesa della cooperativa ed all'art. 7 dello statuto della cooperativa. Il Tribunale, in definitiva, ha ampiamente argomentato in relazione a tutte le risultanze processuali acquisite, preferendo le conclusioni espresse dal medesimo ausiliario dallo stesso nominato con la relazione da quest'ultimo redatta in bozza, siccome conferente con le altre risultanze processuali acquisite nel corso dell'istruttoria ed esplicitamente richiamate in motivazione. Tanto in osservanze del seguente principio enunciato dalla Cassazione, secondo cui “Il principio
“judex peritus peritorum” comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche che acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche” (cfr.: Cass.n.
30733/2017; n. 17757/2014; n. 14759/2007). Da ultimo osserva la Corte che, proprio in ragione di tutto quanto innanzi detto, non risulta condivisibile l'argomentazione che il ctu ha posto a fondamento della diversa valutazione dallo stesso operata con l'elaborato definitivo ove, come detto in sede di chiarimenti, ha esplicitato che “…si è preso in considerazione anche il valore concordato dall'attore principale e dal convenuto in fase di contratto di acquisto di immobile. Inoltre, dal certificato attestante la sussistenza dei requisiti per la elargizione del contributo in quota capitale da parte della Regione
pagina 9 di 12 Campania, settore edilizia pubblica abitativa, si certifica che il costo convenzionale attribuito all'alloggio in questione, approvato dal settore EPA, risulta di € 117.013,61”
(cfr.: chiarimenti allegati agli atti di primo grado).
Correttamente, al fine della determinazione del prezzo, il tribunale ha tenuto altresì conto dei costi di gestione aggiuntivi che nel caso specifico ammontano ad euro
32.370,00 (costi non specificamente contestati), che il è obbligato a Pt_1
corrispondere in virtù del richiamato art. 7 dello Statuto in cui si legge “fermi restanti gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo: - del capitale sottoscritto;
dell'eventuale tassa di ammissione a titolo di rimborso spese di istruttoria della domanda di ammissione;
del sovraprezzo eventualmente determinato dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo;
b) … omissis… ai soci potrà inoltre essere richiesto: … omissis… il rimborso delle spese effettuate e sostenute nell'esclusivo interesse dei soci;
il rimborso delle spese effettuate e sostenute nel comune interesse degli associati…” (cfr. art 7 dello Statuto sottoscritto dal Pt_1
allegato già in primo grado).
Né può trovare accoglimento il secondo motivo di gravame con il quale l'istante assume che “ove il costo convenzionale dell'alloggio di nuova costruzione fosse stato determinato nella misura errata indicata dal giudice di prime cure, l'odierno appellante avrebbe comunque diritto ad un contributo regionale superiore rispetto a quello richiesto, riconosciuto e provato con conseguente ulteriore errore del dovuto ai fini del perfezionamento del negozio traslativo”.
Orbene, nell'economia della decisione richiesta al giudice di prime cure, il valore del contributo regionale spettante allo stesso viene in rilevo esclusivamente come valore negativo da detrarre nella misura predeterminata dall'Ente pubblico in base a fattori e valutazioni che non vengono in alcun modo in considerazione al fine della determinazione del prezzo finale e relativamente al quale non risulta essere stata formulata alcuna contestazione.
pagina 10 di 12 Relativamente, infine, alle spese processuali ovvero alla soccombenza processuale così come statuita dal giudice di primo grado di cui parte appellante si duole, si osserva che nel giudizio de quo non vi era contestazione circa il trasferimento dell'immobile ma solo in relazione alla determinazione della somma che il doveva versare alla Pt_1
cooperativa al fine di ottenere il trasferimento del diritto reale di proprietà. Prezzo in relazione al quale l'istante è risultato soccombente poiché il Giudice di primo grado ha trasferito l'immobile a condizione del pagamento delle somme accertate nel giudizio, in misura diversa e superiore a quella ritenuta giusta dall'attore ed in accoglimento delle tesi difensive della cooperativa convenuta (cfr.: sentenza appellata in cui, al fine della definizione del thema decidendum, il Tribunale espone che: “ciò su cui si controverte nel presente giudizio è la somma che il deve ancora corrispondere per il Pt_1
trasferimento dell'alloggio di cui risulta assegnatario”).
Tutto ciò premesso l'appello deve essere respinto con l'integrale conferma della pronuncia gravata.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo in ragione del principio della soccombenza ex art 91 cpc per il presente grado di giudizio e la relativa liquidazione è effettuata in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (cfr. sul punto, ord. n. 33482/2022, Cass. civ., Sez.
Unite), con riferimento agli importi tariffari medi, tenuto conto del valore della controversia - individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n. 10984/2021, n. 22742/19 e n. 27274/17) -, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, con esclusione, per il giudizio di appello, della fase istruttoria, non espletata.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto,
l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pagina 11 di 12 pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza resa dal Tribunale di SMCV n. 2320/17 del Parte_1
13.07.2017 nei confronti della in persona del legale Parte_2
rappresentante pro-tempore, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di SMCV;
b) Condanna al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore delle spese del secondo grado del giudizio, che liquida in € 120,00 per spese ed € 6.946,00 per compensi, oltre il rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, addì 13.02.2025
Il Consigliere estensore il Presidente
dott.ssa Monica Cacace dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 12 di 12