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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/04/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia Semini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 22887/2022 R.G., promossa da:
c.f. , elettivamente domiciliato in Asti, Piazza Parte_1 C.F._1
San Giuseppe n. 1, presso e nello studio dell'avv. Annalisa Vercelli, che lo rappresenta e difende per delega 7.2.2022 in calce all'atto di citazione, su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- PARTE ATTRICE -
-
contro
-
, c.f. , elettivamente domiciliata in Asti, Via Controparte_1 C.F._2
Cavour n. 12, presso e nello studio dell'avv. Mario Simonetti, che la rappresenta e difende per delega 4.3.2023 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: scioglimento comunione ereditaria.
Conclusioni
Per parte attrice:
“Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare la sig.ra Controparte_1
tenuta a corrispondere all'esponente, quanto al ricavato della vendita dell'immobile in
IA, € 11.000,00 a titolo di 1/2 della caparra/acconto di competenza del conchiudente e che la sig.ra ha trattenuto illegittimamente rifiutando Controparte_1
la consegna all'odierno attore;
quanto ai beni mobili, dichiarare la sig.ra CP_1
enuta a corrispondere all'esponente la quota di 1/2 del valore dei beni caduti in
[...]
pagina 1 di 16 successione di cui la sorella si è illegittimamente appropriata, quota pari ad € 20.370,00 relativamente alla casa di IA ed € 16.866,00 relativamente alla casa di OR, o alla veriore somma che verrà accertata dal CTU;
quanto all'autovettura, condannare l'odierna convenuta a versare all'esponente la metà della somma di € 2.000,00 ricevuta dalla madre per l'acquisto della quota di competenza del conchiudente ed € 650,00 per la vendita a terzi dopo l'apertura della successione;
condannare la convenuta al rimborso dell'imposta Imu versata dal sig. per il periodo in cui la convenuta CP_1 già viveva nell'immobile di OR, pari ad € 764,00; condannare la convenuta al rimborso della somma di € 16.100,00 quale indennità di occupazione della quota di 1/2 di competenza del conchiudente dell'immobile in OR, maturata dal decesso della madre (01.03.2018) alla vendita dell'immobile (22.12.2021); condannare la convenuta a corrispondere all'esponente metà di quanto ricavato dalla vendita dei mobili agli acquirenti dell'immobile di IA, sig.ri e somma da accertarsi Tes_1 CP_2
eventualmente anche tramite testimonianza dei sig.ri e il tutto oltre a Tes_1 CP_2 interessi e rivalutazione monetaria dalla mora al saldo.”
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, previ gli incombenti del caso, in via istruttoria chiede ammettersi tutte le prove dedotte nella propria depositata memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc, del 05.03.24, opponendosi invece alle istanze istruttorie di controparte per i motivi tutti indicati nella propria depositata memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 cpc, del 27.03.24, con i testi indicati, anche in prova contraria;
Nel merito, in via principale Accertare e dichiarare il credito della conchiudente, quantificato in € 11.470,65 salva maggiore e veriore somma da accertarsi in corso di causa, per i motivi tutti elencati nella parte espositiva degli atti difensivi depositati, condannando l'attore a rifondere alla convenuta il predetto importo;
Nel merito, in via principale
Rigettare integralmente le domande di parte attrice nei confronti dell'esponente, sia nell'an che nel quantum, in quanto destituite di ogni fondamento, per le ragioni di cui in parte espositiva degli atti difensivi depositati, fatte salve le somme riconosciute dalla conchiudente nella parte espositiva degli atti difensivi depositati;
In via riconvenzionale
Accertata la debenza a carico del sig. ei modi e termini richiesti in via Parte_1
principale, dichiarare, ai sensi dell'art. 1241 e segg. c.c., la parziale compensazione con pagina 2 di 16 i crediti vantati dalla parte attrice e non contestati dalla conchiudente, per i motivi elencati nella parte espositiva degli atti difensivi depositati;
per l'effetto, condannare la parte attrice al pagamento in favore della conchiudente dell'importo residuale al netto della compensazione, in virtù di credito accertato pari ad € 11.470,65; In via subordinata
Nella denegata ipotesi di parziale e/o totale accoglimento della domanda dell'attore, dichiarare la integrale compensazione delle domande formulate in giudizio, in principalità per la parte attrice ed in compensazione riconvenzionale per quanto riguarda la parte convenuta. In ogni caso, con il favore delle spese ed onorari di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da ei Parte_1
confronti della sorella allegando le seguenti circostanze: Controparte_1
. in data 1.3.2018 decedeva ab intestato , vedova del premorto Persona_1
marito lasciando a succederle i due figli, e Persona_2 Pt_1 CP_1
[...]
. nell'asse ereditario erano compresi un immobile sito in OR, Corso Regina
Margherita n. 118 (fg. 1216 n. 135 sub 22 e sub 23), un immobile in IA ME,
Regione Paludo n. 5 (foglio 12 mapp. 162/2 e 162/3, foglio 12 nn. 161, 165, 171, 172 e
174), i relativi arredi (di pregio e con valore affettivo per l'attore), un'automobile Fiat
ND tg. CM900HP ed il conto corrente acceso presso la filiale di Controparte_3
Costigliole d'Asti;
. con atto 22.12.2021 l'attore ha venduto alla sorella la propria quota dell'immobile sito in
OR, per l'importo di € 60.000,00, immobili i cui arredi (tra cui quelli elencati in atto di citazione) sono stati però trattenuti dalla convenuta che non ha mai consegnato all'attore la parte a lui spettante;
. dalla morte della madre alla stipula dell'atto di compravendita, la convenuta ha vissuto nell'immobile di OR, senza corrispondere alcunché all'attore a titolo di indennità di occupazione (€ 700,00 mensili per mesi 46), avendo inoltre questi sostenuto le spese, quali l'IMU, per un totale di € 764,00;
. l'immobile sito in IA ME è stato venduto a terzi con atto 19.1.2022, in occasione del quale l'attore si è visto versare solo una parte del corrispettivo, avendo pagina 3 di 16 appreso dagli acquirenti che la caparra, pari ad € 22.000,00, era stata versata interamente alla convenuta, che non gli ha ancora corrisposto la sua parte;
. sempre in quell'occasione l'attore ha appreso che la casa era stata sgombrata ed i mobili erano stati lasciati all'impresa di trasloco, impresa chiamata su esclusiva iniziativa della convenuta che non gli ha corrisposto la propria quota;
. egli ha inoltre appreso nel mese di febbraio 2022, dagli acquirenti, che gran parte del mobilio era stata prelevata dalla convenuta ancor prima del loro arrivo e che quanto rimasto era stato da loro acquistato versando il corrispettivo alla convenuta (che l'ha illegittimamente trattenuto);
. la convenuta ha altresì provveduto alla vendita dell'autovettura Fiat ND, auto che alla morte del padre era stata intestata ai figli e alla madre la quale in data 29.7.2014 aveva acquistato le quote dalla convenuta versandole € 2.000,00, e la convenuta aveva intestato a sé la vettura senza nulla corrispondere all'attore (il quale pertanto rivendica dalla sorella la metà di quanto ricevuto dalla madre);
. l'auto è stata poi venduta dalla convenuta in data 10.7.2018 per la somma dichiarata di
€ 1.300,00, trattenuta da senza versare la quota di spettanza del Controparte_1
fratello;
. infine, dal conto corrente n. 1000/5635 intestato alla madre risultano effettuati pagamenti e prelievi per € 2.480,00, relativi al periodo in cui la signora era Per_1 ricoverata in gravi condizioni, movimenti di cui l'attore chiede pertanto conto alla convenuta.
L'attore ha dunque agito per ottenere in primo luogo il versamento della quota del 50% -
a lui spettante - delle somme asseritamente trattenute dalla sorella, ovvero della caparra corrisposta dagli acquirenti per la vendita dell'immobile di IA, del valore dei beni mobili relativi ad entrambi gli immobili caduti in successione, di cui la convenuta – nella prospettazione attorea - si era appropriata e che aveva venduto (agli acquirenti dell'immobile di IA), nonché del corrispettivo della vendita dell'automobile; ha poi chiesto il rimborso dell'imposta IMU versata per il periodo in cui la sorella già viveva nell'immobile di OR, nonché il pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo compreso tra la morte della madre e la vendita dell'immobile: da qui le conclusioni in epigrafe riportate.
pagina 4 di 16 Si è costituita in giudizio la quale – eccepita l'improcedibilità del Controparte_1
giudizio per omessa procedura di mediazione obbligatoria - ha ritenuto di correttamente ricostruire i fatti di causa nei termini che seguono:
. il corrispettivo della cessione da parte dell'attore della propria quota dell'immobile di
OR è stato versato in unica soluzione già nell'estate del 2019, pur essendosi perfezionato il rogito due anni dopo su accordo dei fratelli, circostanza – quella della risalenza del versamento al 2019 – pacifica e riconosciuta da controparte, donde l'infondatezza di ogni pretesa riguardante una presunta indennità di occupazione da parte dell'attore, richiesta avanzata con riferimento ad un periodo in cui ella aveva legittimamente abitato in un alloggio per la cui quota il venditore era stato già saldato a suo tempo;
. nel rogito del 2010, poi, non si fa menzione degli arredi, non vi è allegato alcun elenco degli stessi, dunque la vendita del suddetto immobile è stata intesa “a corpo”, e peraltro l'elenco prodotto dall'attore risulta impreciso, non argomenta l'attualità dei beni presenti al momento della compravendita né può fornire la stima del loro valore, effettuata in modo arbitrario;
. la tassa IMU è stata versata dall'attore quando ancora l'immobile era in comproprietà tra i fratelli, ed era pertanto dovuta;
. la madre non le aveva versato alcun importo in relazione all'acquisto della quota di competenza dell'automobile;
. la caparra versata dagli acquirenti per la compravendita dell'immobile sito in IA
ME è stata effettivamente trattenuta dalla convenuta nella sua interezza, ma solo in via temporanea e per ragioni legittime, ossia, avendo ella sostenuto spese ingenti in relazione ai due immobili, spettanti anche al fratello, aveva trattenuto interamente la caparra alla luce dell'atteggiamento del fratello, il quale pareva non tenerne conto ed avere riguardo solo ai crediti avanzati, oltre che della sostanziale equivalenza delle reciproche posizioni di debito/credito;
. quanto agli arredi dell'immobile di IA, ribadite le osservazioni già svolte in merito all'immobile di OR (in punto individuazione e stima), l'attore era al corrente del previsto sgombero, come da scambio di mail 13-15 dicembre 2021 allegate, e del fatto pagina 5 di 16 che senza sue espresse segnalazioni in merito ad un proprio interesse (non manifestato neppure in sede di rogito) gli arredi sarebbero stati smaltiti;
. quanto ai movimenti registrati sul conto corrente intestato alla madre, si è trattato di pagamenti delle rate per il convitto e per i medicinali della stessa nei suoi ultimi mesi di vita, trattandosi inoltre di conto cointestato alla convenuta e alla madre, ragion per cui sono state effettuate anche operazioni di prelievo strettamente personali della convenuta, non rilevanti ai fini di causa.
La convenuta ha quindi dettagliato le spese anticipate per conto del fratello, da porsi a suo carico nella misura del 50%, spese quantificate in € 11.470,65 ed oggetto della domanda riconvenzionale proposta in compensazione rispetto ai soli crediti attorei riconosciuti, rappresentati dalla (quota della) caparra trattenuta dalla convenuta senza mala fede: da qui le conclusioni in epigrafe riportate.
In corso di causa, rilevato all'udienza di prima comparizione e trattazione il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, è stato concesso il termine relativo;
quindi, preso atto dell'esito negativo della mediazione e concessi i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c., il fascicolo è stato assegnato al Giudice subentrato nel ruolo a seguito dei trasferimenti disposti all'esito del concorso interno ordinario.
Respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.: lette le note scritte depositate, la causa è stata quindi trattenuta a decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*************
La domanda attorea è stata proposta quale domanda di scioglimento della comunione ereditaria, avente ad oggetto il patrimonio morendo dismesso dalla madre delle odierne parti: patrimonio comprendente un immobile sito in OR, un immobile in
IA ME, gli arredi relativi, un'autovettura ed un conto corrente.
In realtà, entrambi gli immobili risultano già venduti, così anche (in parte per come di seguito si dirà) gli arredi e l'auto, e pertanto la presente controversia attiene piuttosto alla regolamentazione dei rapporti di dare/avere tra i condividenti, con riferimento a pagina 6 di 16 quelle somme trattenute e/o non corrisposte e/o da rimborsare sulla base delle reciproche allegazioni di seguito illustrate.
Appare opportuno procedere nella disamina di ciascuna delle somme di cui l'attore reclama il pagamento, seguendo l'ordine di cui alle conclusioni assunte, e quindi di quelle che la convenuta ha eccepito in compensazione.
1. L'attore ha chiesto in primo luogo il pagamento da parte della sorella della somma di
€ 11.000,00, pari alla metà della caparra versata dagli acquirenti dell'immobile sito in
IA ME, di proprietà di e il versamento della somma di Pt_1 Controparte_1
€ 22.000,00, in data 10.11.2021, 'a favore della parte venditrice' risulta dall'atto di compravendita 19.1.2022 prodotto dall'attore (cfr. doc. 6); la convenuta ha riconosciuto di avere incassato l'intera somma (ossia € 22.000,00), trattenendo la quota di spettanza del fratello per le ragioni esposte in comparsa di costituzione, in sostanza in considerazione delle reciproche ragioni di debito/credito e del comportamento del fratello.
Ne deriva dunque la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'atto della somma indicata, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
2. L'attore ha poi domandato la condanna della convenuta al pagamento della quota pari alla metà del valore dei beni mobili caduti in successione, ovvero degli arredi presenti nell'immobile di IA e nella casa di OR.
In particolare egli ha allegato che la sorella aveva trattenuto gli arredi presenti nella casa di OR: in atto di citazione li ha quindi elencati, riportando la descrizione contenuta in una 'lista arredamenti ed oggetti appartamento di OR', prodotta quale doc. 4, nella quale ciascuno degli oggetti (arredi, elettrodomestici ed anche gioielli) è sommariamente descritto (ad esempio 'Tavolo da pranzo ovale Art Déco in radica di noce e quattro sedie radica di noce e tessuto colorato', 'baule etnico laccato rosso-bruno e rivestito in cuoio',
'tappeto persiano keshan rettangolare colori rosso/blu/marrone') e per ognuno è indicato il valore di un 'modello simile' (valore tratto dai siti indicati).
Ora, tale documento è del tutto privo di valore probatorio: non si tratta certo di una perizia di parte, peraltro comunque priva, in quanto mera allegazione difensiva, di valore probatorio;
non è accompagnato da fotografie ritraenti gli oggetti elencati, di cui neppure
è descritto - ad esempio - lo stato di manutenzione;
non è nemmeno accompagnato da pagina 7 di 16 capitoli di prova riguardanti la descrizione di tali beni e la loro presenza al momento dell'apertura della successione.
Nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. è stato articolato un unico capitolo di prova relativo all'immobile di OR, riguardante la sola circostanza che l'atto di vendita non menzionasse i mobili ivi contenuti, e ciò nonostante la convenuta non si sia limitata a sostenere che la compravendita era intesa ' corpo', ma abbia espressamente contestato l'elenco prodotto da controparte, ritenendolo impreciso, inidoneo a dimostrare la presenza dei beni elencati al momento della compravendita e a fornirne una stima, ritenuta 'effettuata in maniera del tutto arbitraria'.
Le considerazioni sopra svolte valgono anche con riferimento alla domanda attorea riguardante gli arredi dell'immobile di IA: al riguardo l'attore ha allegato di avere scoperto, in occasione dell'atto notarile di vendita ai sig.ri che 'i Persona_3
mobili erano stati lasciati all'impresa di trasloco' dagli acquirenti, Parte_2
nel mese di febbraio 20221, che 'gran parte del mobilio dalla Parte_3
Pt_ convenuta del loro arrivo e che quello che era rimasto era stato da Parte_4
acquistato versando il corrispettivo alla sig.ra ed infine che alcuni di Controparte_1
questi beni era stati messi in vendita on line 'probabilmente dal compagno della convenuta'.
Anche per tali beni l'attore ha prodotto una 'lista arredamenti casa di IA', redatta come quella riferita agli arredi di OR (e già sopra descritta); non vi sono fotografie relative agli arredi in questione, non sono stati articolati capitoli di prova specifici riguardanti l'esistenza di tali arredi, la loro presenza al momento dell'apertura della successione, l'individuazione di quelli 'lasciati' all'impresa di trasloco, di quelli trattenuti dalla convenuta e di quelli alienati agli acquirenti dell'immobile: deve confermarsi, in questa sede, la valutazione di inammissibilità dei capitoli di prova dedotti (di cui all'ordinanza istruttoria pronunciata in corso di causa), come anche l'insussistenza dei presupposti per disporre la CTU richiesta da parte attrice, ovvero 'volta ad accertare la quotazione effettuata dal conchiudente dei beni caduti in successione' (così nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c.), beni “dei quali sussiste una mera descrizione contenuta negli elenchi di parte attrice e non anche una documentazione
pagina 8 di 16 fotografica che possa consentire una compiuta valutazione da parte del CTU” (così nell'ordinanza istruttoria).
Come è noto, la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze: pertanto “non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr. ex plurimis Cass. n.
10941/23).
3. L'attore ha poi allegato che nell'asse ereditario morendo dismesso dalla madre era compresa un'autovettura Fiat ND, tg. CM900HP, originariamente intestata al padre, quindi alla sua morte agli eredi, ovvero la moglie e i due figli, e Persona_1 Pt_1
: ha aggiunto che in data 29.7.2014 la madre aveva comprato 'le quota di CP_1 proprietà dalla odierna convenuta versando a quest'ultima € 2.000,00, intestando a sé
l'autovettura pur non corrispondendo alcunchè' al fratello.
Ora, dalla visura PRA prodotta da parte attrice (cfr. doc. 13) risulta il trasferimento di proprietà del veicolo in favore di , con scrittura privata 29.7.2014, al Persona_1 prezzo di € 2.000,00: la circostanza del versamento di tale somma (nella prospettazione attorea corrispondente alle quota degli altri due intestatari, donde la richiesta di restituzione del 50%) alla convenuta è stata da questa genericamente contestata (al riguardo la convenuta si è limitata a definirla 'semplicemente fantasiosa').
Dal medesimo documento risulta la vendita del veicolo da parte della convenuta al prezzo di € 1.300,00: di tale importo l'attore chiede il versamento in suo favore della parte corrispondente alla propria quota, ovvero € 650,00, e tale domanda non è stata in alcun modo contestata dalla convenuta (la quale ha preso posizione, nei termini sopra riportati, unicamente con riferimento al corrispettivo versato dalla madre).
Ne deriva pertanto la condanna della convenuta al versamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 1.650,00 (ovvero 1/2 di € 2.000,00 + € 1.300,00), oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
pagina 9 di 16 4. L'attore ha quindi chiesto il rimborso dell'imposta IMU versata per l'immobile di OR ed ha prodotto tre modelli di pagamento a lui intestati, riguardanti l'IMU riferita al comune di OR (codice L219 – codice tributo 3918) per gli anni 2021 e 2020, per complessivi € 764,00.
Al riguardo, parte convenuta ha osservato trattarsi di esborso relativo a tasse per immobile in comproprietà, risalente a periodo in cui controparte era tenuta a tali esborsi
'soprattutto a fronte dell'enormità di spese – sempre a titolo di imposte e comunque per il medesimo immobile – affrontate dalla convenuta che ha anticipato somme a carico per legge al proprio fratello' (tra cui – come si vedrà, l'IMU per gli anni 2018 e 2019).
Ebbene, confrontando la documentazione tutta in atti, relativa ai pagamenti da parte dei condividenti dei tributi, si evince che i modelli di pagamento prodotti sono riferiti ai tributi riguardanti il comune di OR (codice L219) e di IA ME (codice A072), che entrambi i condividenti (a ciascuno dei quali sono intestati i relativi modelli di pagamento) hanno versato la propria quota dei tributi relativi ad IA ME e solo l'attore la propria quota del tributo relativo a OR (il codice L219 compare solo nei modelli F24 intestati a ): ciò evidentemente in quanto la convenuta Parte_1
beneficia dell'esenzione essendo (pacificamente) residente nell'immobile de quo, ed invero “L'esenzione i.m.u. sulla “prima casa” è riconosciuta per l'abitazione principale intesa come l'unità abitativa iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Pertanto spetta la esenzione i.m.u. al proprietario di immobile come abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimori abitualmente senza i suoi familiari” (cfr. Cass. n.
19788/23).
5. L'attore ha infine chiesto il riconoscimento in suo favore dell'indennità di occupazione relativamente all'immobile sito in OR, a far data dall'apertura della successione
(1.3.2018) sino allo scioglimento della comunione (22.12.2021).
Nell'esaminare tale domanda occorre muovere dall'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “In materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa
pagina 10 di 16 comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne
l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse
l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene” (cfr. Cass. n. 10264/23).
In particolare, è stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102
c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, “essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale” (cfr. Cass. n.
18548/22, Cass. n. 2423/15 e Cass. n. 24647/10); ancora, “Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” (cfr. Cass. n. 1738/22).
Ebbene, nel caso di specie non risulta documentata alcuna opposizione a tale uso esclusivo o richiesta di pari uso da parte del convenuto, e tale rilievo appare dirimente: come ribadito dalla Suprema Corte, “In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto,
pagina 11 di 16 solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo” (cfr. Cass. n. 31105/23).
Da ultimo, l'attore ha allegato che dell'asse ereditario faceva parte il conto corrente n. 1000/5365 presso la Banca SanPaolo, intestato alla de cuius, e che tra gennaio e febbraio 2008, durante il ricovero della madre prima in ospedale e poi in struttura, in gravi condizioni, erano stati effettuati pagamenti e prelievi per € 2.480,00, movimenti di cui “si chiede conto alla sig.ra che aveva la disponibilità del CP_1 bancomat relativo al conto della madre, che ha quindi effettuato prelievi e pagamenti”.
Al riguardo, un primo rilievo è che il conto, come risultante dalla stessa documentazione attorea (cfr. doc. 16), risulta cointestato a e , Controparte_4 Controparte_5
circostanza rilevata dalla convenuta su cui l'attore nulla ha replicato nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c.; i movimenti in questioni consistono in prelievi bancomat e per lo più in pagamenti in vari supermercati, per importi (questi ultimi) non elevati, corrispondenti ad una spesa 'ordinaria', laddove i prelievi sono uno per € 100,00, cinque per € 200,00 ciascuno, uno di € 400,00 ed uno di € 420,00, oltre al pagamento di un
'fondo integrativo sanitario' per € 540,00.
La convenuta ha precisato che da tale conto attingeva per pagare le rate per il convitto e i medicinali della madre gravemente malata negli ultimi mesi di vita della stessa (la signora è deceduta in data 1.3.2018) ed effettuava anche operazioni di Per_1
prelievo strettamente personali, essendo il conto cointestato: le circostanze appena riferite non sono state in alcun modo contestate dal convenuto, il quale nulla ha osservato sul punto nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. e pertanto, volendosi qualificare la domanda in esame come domanda di rendiconto, deve ritenersi che parte convenuta abbia reso il conto, nei termini sopra indicati e non contestati dall'attore.
*************
pagina 12 di 16 Parte convenuta, tempestivamente costituitasi in giudizio, in via riconvenzionale ha chiesto accertarsi il proprio credito, quantificato in € 11.470,65 per 'spese anticipate
… per conto del sig. che ex lege devono essere addossate a quest'ultimo CP_1
nella misura del 50%', ed eccepito in 'parziale compensazione con i crediti vantati dalla parte attrice e non contestati dalla conchiudente'.
Il credito eccepito in compensazione è stato riferito alle spese sostenute, suddivise in quattro gruppi, ovvero: a) spese sostenute per provvigione compravendita IA, sgombero mobili IA, regolarizzazione urbanistica OR e APE immobile IA,
b) versamenti note trascrizione accettazione eredità e pagamento rottamazione Fiat
PU, c) spesa manutenzione impianto riscaldamento IA, verificata versamento
Tari 2018 IA, d) Imu 2018 e 2019 a carico di Tari 2020 e 2021 Parte_1
IA, manutenzione impianto riscaldamento IA.
Prima di esaminare le singole voci elencate, e quindi la documentazione tutta prodotta valutata alla luce delle difese svolte al riguardo dall'attore, deve darsi atto che la convenuta ha articolato capitoli di prova per testi (concernenti in particolare l'avvenuto pagamento da parte sua degli importi elencati) non ammessi attesa l'omessa indicazione delle persone da interrogare, indicazione non presente né in comparsa di costituzione né nella memoria istruttoria, così come non sono stati ammessi i medesimi capitoli dedotti per interrogatorio formale in quanto in parte documentati o relativi a circostanze non contestate e/o da provare documentalmente.
Delle spese elencate dalla convenuta, l'attore ha contestato in maniera specifica le fatture per sgombero mobili 'sia per il loro importo, troppo elevato rispetto ai prezzi di mercato (tale rimozione oltre ad avere un prezzo spropositato e fuori mercato, per di più pare dubbia anche perchè alcuni mobili – come riportato in citazione – sono stati trovati in vendita su Ebay …) sia perchè non concordato ...', ed ha posto l'accento sulla
'quantità' dei mobili rimossi dalla ditta indicata, ovvero circa 20 tonnellate.
Come già detto, parte convenuta si è limitata a produrre le fatture in questione e nulla ha dimostrato circa l'effettività della spesa indicata (in relazione alla entità dei mobili/rifiuti smaltati) e del relativo esborso, onere evidentemente a suo carico attese le contestazioni mosse al riguardo dall'attore sin dall'atto di citazione.
pagina 13 di 16 Quanto alla spesa relativa alla 'provvigione per mediazione vendita immobile di IA'
(fattura n. 8/01 del 19.1.2022 di € 8.136,00), ha affermato che aveva Parte_1
sempre pensato di saldarla ma che, quando aveva chiesto di farlo, gli era stato detto
Part che dalla sorella 'a non si capisce perchè l'agenzia immobiliare Parte_6
l'aveva intestata per intero (benchè il mandato fosse stato sottoscritto da entrambe le parti) …'.
Delle altre spese elencate da parte convenuta, l'attore ha contestato solo quanto speso per la demolizione dell'auto, in quanto 'come indicato nei punti 26, 27 e 28 di cui all'atto di citazione quell'autovettura era stata intestata anche all'esponente, ma a sua insaputa venduta alla madre delle odierne parti dalla sola sig.ra ...': ora l'auto di cui all'atto CP_1
di citazione è la Fiat ND di cui già sopra si è detto, mentre il certificato di rottamazione prodotto riguarda la Fiat PU tg. BZ913ZV, intestata al padre delle odierne parti, Persona_2
Per quanto riguarda infine le altre spese di cui all'elenco di parte convenuta, esse devono ritenersi non contestate dall'attore: nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 1
c.p.c. si legge infatti che 'per tutte le altre spese' (altre rispetto a quelle esaminate nei capi precedenti della medesima memoria, ovvero spese smaltimento mobili, provvigione mediazione e spese demolizione auto) 'l'odierno attore non ne era mai stato messo a conoscenza e avrebbe certamente corrisposto quanto dovuto se la sorella glielo avesse chiesto'.
Ne deriva pertanto che il credito vantato dalla convenuta deve essere riconosciuto nella minor somma di € 6.924,00 (escluse in sostanza le sole fatture per lo sgombero dei mobili).
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In definitiva, la domanda attorea deve essere accolta nella minor somma di € 12.650,00
(€ 11.000,00 + € 1.000,00 + € 650,00), mentre il credito vantato in compensazione dalla convenuta deve essere determinato nel minor importo appena sopra indicato.
Come precisato dalla Suprema Corte, “La compensazione impropria o atecnica sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto e - diversamente dalla compensazione "propria" di cui agli articoli 1241 e seguenti del Cc, che presuppone autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti (i
pagina 14 di 16 quali si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere) - dà luogo a un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. Questa compensazione impropria, pur potendo generare un risultato analogo a quello della compensazione propria, non è soggetta alla disciplina tipica - sia processuale sia sostanziale - della compensazione regolata dagli articoli 1241 e seguenti del Cc e il giudice può peraltro procedere all'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. L'operatività della compensazione, quindi, presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono le contrapposte ragioni di credito delle parti, sicché tale istituto non trova applicazione in presenza di obbligazioni scaturenti dal medesimo rapporto giuridico, ancorché complesso, o da rapporti accessori: in questi casi ha invece luogo il diverso fenomeno della cosiddetta compensazione impropria o atecnica, il qual si risole in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare ed avere, come tale sottratto alla applicazione delle compensazione vera a propria” (cfr. Cass. n.
14156/24).
Dunque, operata la compensazione, la convenuta deve essere condannata a corrispondere all'attore la somma di € 5.726,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, la reciproca soccombenza delle parti consente di ravvisare i presupposti per la compensazione nella misura della metà: la restante metà, liquidata come da dispositivo, segue la soccombenza ed è posta a carico di parte convenuta in favore dell'attore.
Alla relativa liquidazione si provvede – in assenza di nota spese - in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/44 come modificato da D.M. n. 147/22, tenuto conto (oltre che delle spese documentate, ovvero CU e marca) del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 T.F., delle questioni trattate e dell'attività svolta, così applicandosi i valori medi ridotti, in misura più rilevante per la fase istruttoria (consistita nel mero deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. e delle note scritte sostitutive dell'udienza) e decisionale.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 Il Tribunale di OR, definitivamente pronunciato nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna a corrispondere a la somma di € Controparte_1 Parte_1
5.726,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà;
- condanna a rimborsare a le spese di lite nella Controparte_1 Parte_1 misura della metà, che liquida – in detta misura – in € 393,00 per esborsi ed € 1.481,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in OR, in data 3.4.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Semini
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia Semini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 22887/2022 R.G., promossa da:
c.f. , elettivamente domiciliato in Asti, Piazza Parte_1 C.F._1
San Giuseppe n. 1, presso e nello studio dell'avv. Annalisa Vercelli, che lo rappresenta e difende per delega 7.2.2022 in calce all'atto di citazione, su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- PARTE ATTRICE -
-
contro
-
, c.f. , elettivamente domiciliata in Asti, Via Controparte_1 C.F._2
Cavour n. 12, presso e nello studio dell'avv. Mario Simonetti, che la rappresenta e difende per delega 4.3.2023 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: scioglimento comunione ereditaria.
Conclusioni
Per parte attrice:
“Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare la sig.ra Controparte_1
tenuta a corrispondere all'esponente, quanto al ricavato della vendita dell'immobile in
IA, € 11.000,00 a titolo di 1/2 della caparra/acconto di competenza del conchiudente e che la sig.ra ha trattenuto illegittimamente rifiutando Controparte_1
la consegna all'odierno attore;
quanto ai beni mobili, dichiarare la sig.ra CP_1
enuta a corrispondere all'esponente la quota di 1/2 del valore dei beni caduti in
[...]
pagina 1 di 16 successione di cui la sorella si è illegittimamente appropriata, quota pari ad € 20.370,00 relativamente alla casa di IA ed € 16.866,00 relativamente alla casa di OR, o alla veriore somma che verrà accertata dal CTU;
quanto all'autovettura, condannare l'odierna convenuta a versare all'esponente la metà della somma di € 2.000,00 ricevuta dalla madre per l'acquisto della quota di competenza del conchiudente ed € 650,00 per la vendita a terzi dopo l'apertura della successione;
condannare la convenuta al rimborso dell'imposta Imu versata dal sig. per il periodo in cui la convenuta CP_1 già viveva nell'immobile di OR, pari ad € 764,00; condannare la convenuta al rimborso della somma di € 16.100,00 quale indennità di occupazione della quota di 1/2 di competenza del conchiudente dell'immobile in OR, maturata dal decesso della madre (01.03.2018) alla vendita dell'immobile (22.12.2021); condannare la convenuta a corrispondere all'esponente metà di quanto ricavato dalla vendita dei mobili agli acquirenti dell'immobile di IA, sig.ri e somma da accertarsi Tes_1 CP_2
eventualmente anche tramite testimonianza dei sig.ri e il tutto oltre a Tes_1 CP_2 interessi e rivalutazione monetaria dalla mora al saldo.”
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, previ gli incombenti del caso, in via istruttoria chiede ammettersi tutte le prove dedotte nella propria depositata memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc, del 05.03.24, opponendosi invece alle istanze istruttorie di controparte per i motivi tutti indicati nella propria depositata memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 cpc, del 27.03.24, con i testi indicati, anche in prova contraria;
Nel merito, in via principale Accertare e dichiarare il credito della conchiudente, quantificato in € 11.470,65 salva maggiore e veriore somma da accertarsi in corso di causa, per i motivi tutti elencati nella parte espositiva degli atti difensivi depositati, condannando l'attore a rifondere alla convenuta il predetto importo;
Nel merito, in via principale
Rigettare integralmente le domande di parte attrice nei confronti dell'esponente, sia nell'an che nel quantum, in quanto destituite di ogni fondamento, per le ragioni di cui in parte espositiva degli atti difensivi depositati, fatte salve le somme riconosciute dalla conchiudente nella parte espositiva degli atti difensivi depositati;
In via riconvenzionale
Accertata la debenza a carico del sig. ei modi e termini richiesti in via Parte_1
principale, dichiarare, ai sensi dell'art. 1241 e segg. c.c., la parziale compensazione con pagina 2 di 16 i crediti vantati dalla parte attrice e non contestati dalla conchiudente, per i motivi elencati nella parte espositiva degli atti difensivi depositati;
per l'effetto, condannare la parte attrice al pagamento in favore della conchiudente dell'importo residuale al netto della compensazione, in virtù di credito accertato pari ad € 11.470,65; In via subordinata
Nella denegata ipotesi di parziale e/o totale accoglimento della domanda dell'attore, dichiarare la integrale compensazione delle domande formulate in giudizio, in principalità per la parte attrice ed in compensazione riconvenzionale per quanto riguarda la parte convenuta. In ogni caso, con il favore delle spese ed onorari di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da ei Parte_1
confronti della sorella allegando le seguenti circostanze: Controparte_1
. in data 1.3.2018 decedeva ab intestato , vedova del premorto Persona_1
marito lasciando a succederle i due figli, e Persona_2 Pt_1 CP_1
[...]
. nell'asse ereditario erano compresi un immobile sito in OR, Corso Regina
Margherita n. 118 (fg. 1216 n. 135 sub 22 e sub 23), un immobile in IA ME,
Regione Paludo n. 5 (foglio 12 mapp. 162/2 e 162/3, foglio 12 nn. 161, 165, 171, 172 e
174), i relativi arredi (di pregio e con valore affettivo per l'attore), un'automobile Fiat
ND tg. CM900HP ed il conto corrente acceso presso la filiale di Controparte_3
Costigliole d'Asti;
. con atto 22.12.2021 l'attore ha venduto alla sorella la propria quota dell'immobile sito in
OR, per l'importo di € 60.000,00, immobili i cui arredi (tra cui quelli elencati in atto di citazione) sono stati però trattenuti dalla convenuta che non ha mai consegnato all'attore la parte a lui spettante;
. dalla morte della madre alla stipula dell'atto di compravendita, la convenuta ha vissuto nell'immobile di OR, senza corrispondere alcunché all'attore a titolo di indennità di occupazione (€ 700,00 mensili per mesi 46), avendo inoltre questi sostenuto le spese, quali l'IMU, per un totale di € 764,00;
. l'immobile sito in IA ME è stato venduto a terzi con atto 19.1.2022, in occasione del quale l'attore si è visto versare solo una parte del corrispettivo, avendo pagina 3 di 16 appreso dagli acquirenti che la caparra, pari ad € 22.000,00, era stata versata interamente alla convenuta, che non gli ha ancora corrisposto la sua parte;
. sempre in quell'occasione l'attore ha appreso che la casa era stata sgombrata ed i mobili erano stati lasciati all'impresa di trasloco, impresa chiamata su esclusiva iniziativa della convenuta che non gli ha corrisposto la propria quota;
. egli ha inoltre appreso nel mese di febbraio 2022, dagli acquirenti, che gran parte del mobilio era stata prelevata dalla convenuta ancor prima del loro arrivo e che quanto rimasto era stato da loro acquistato versando il corrispettivo alla convenuta (che l'ha illegittimamente trattenuto);
. la convenuta ha altresì provveduto alla vendita dell'autovettura Fiat ND, auto che alla morte del padre era stata intestata ai figli e alla madre la quale in data 29.7.2014 aveva acquistato le quote dalla convenuta versandole € 2.000,00, e la convenuta aveva intestato a sé la vettura senza nulla corrispondere all'attore (il quale pertanto rivendica dalla sorella la metà di quanto ricevuto dalla madre);
. l'auto è stata poi venduta dalla convenuta in data 10.7.2018 per la somma dichiarata di
€ 1.300,00, trattenuta da senza versare la quota di spettanza del Controparte_1
fratello;
. infine, dal conto corrente n. 1000/5635 intestato alla madre risultano effettuati pagamenti e prelievi per € 2.480,00, relativi al periodo in cui la signora era Per_1 ricoverata in gravi condizioni, movimenti di cui l'attore chiede pertanto conto alla convenuta.
L'attore ha dunque agito per ottenere in primo luogo il versamento della quota del 50% -
a lui spettante - delle somme asseritamente trattenute dalla sorella, ovvero della caparra corrisposta dagli acquirenti per la vendita dell'immobile di IA, del valore dei beni mobili relativi ad entrambi gli immobili caduti in successione, di cui la convenuta – nella prospettazione attorea - si era appropriata e che aveva venduto (agli acquirenti dell'immobile di IA), nonché del corrispettivo della vendita dell'automobile; ha poi chiesto il rimborso dell'imposta IMU versata per il periodo in cui la sorella già viveva nell'immobile di OR, nonché il pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo compreso tra la morte della madre e la vendita dell'immobile: da qui le conclusioni in epigrafe riportate.
pagina 4 di 16 Si è costituita in giudizio la quale – eccepita l'improcedibilità del Controparte_1
giudizio per omessa procedura di mediazione obbligatoria - ha ritenuto di correttamente ricostruire i fatti di causa nei termini che seguono:
. il corrispettivo della cessione da parte dell'attore della propria quota dell'immobile di
OR è stato versato in unica soluzione già nell'estate del 2019, pur essendosi perfezionato il rogito due anni dopo su accordo dei fratelli, circostanza – quella della risalenza del versamento al 2019 – pacifica e riconosciuta da controparte, donde l'infondatezza di ogni pretesa riguardante una presunta indennità di occupazione da parte dell'attore, richiesta avanzata con riferimento ad un periodo in cui ella aveva legittimamente abitato in un alloggio per la cui quota il venditore era stato già saldato a suo tempo;
. nel rogito del 2010, poi, non si fa menzione degli arredi, non vi è allegato alcun elenco degli stessi, dunque la vendita del suddetto immobile è stata intesa “a corpo”, e peraltro l'elenco prodotto dall'attore risulta impreciso, non argomenta l'attualità dei beni presenti al momento della compravendita né può fornire la stima del loro valore, effettuata in modo arbitrario;
. la tassa IMU è stata versata dall'attore quando ancora l'immobile era in comproprietà tra i fratelli, ed era pertanto dovuta;
. la madre non le aveva versato alcun importo in relazione all'acquisto della quota di competenza dell'automobile;
. la caparra versata dagli acquirenti per la compravendita dell'immobile sito in IA
ME è stata effettivamente trattenuta dalla convenuta nella sua interezza, ma solo in via temporanea e per ragioni legittime, ossia, avendo ella sostenuto spese ingenti in relazione ai due immobili, spettanti anche al fratello, aveva trattenuto interamente la caparra alla luce dell'atteggiamento del fratello, il quale pareva non tenerne conto ed avere riguardo solo ai crediti avanzati, oltre che della sostanziale equivalenza delle reciproche posizioni di debito/credito;
. quanto agli arredi dell'immobile di IA, ribadite le osservazioni già svolte in merito all'immobile di OR (in punto individuazione e stima), l'attore era al corrente del previsto sgombero, come da scambio di mail 13-15 dicembre 2021 allegate, e del fatto pagina 5 di 16 che senza sue espresse segnalazioni in merito ad un proprio interesse (non manifestato neppure in sede di rogito) gli arredi sarebbero stati smaltiti;
. quanto ai movimenti registrati sul conto corrente intestato alla madre, si è trattato di pagamenti delle rate per il convitto e per i medicinali della stessa nei suoi ultimi mesi di vita, trattandosi inoltre di conto cointestato alla convenuta e alla madre, ragion per cui sono state effettuate anche operazioni di prelievo strettamente personali della convenuta, non rilevanti ai fini di causa.
La convenuta ha quindi dettagliato le spese anticipate per conto del fratello, da porsi a suo carico nella misura del 50%, spese quantificate in € 11.470,65 ed oggetto della domanda riconvenzionale proposta in compensazione rispetto ai soli crediti attorei riconosciuti, rappresentati dalla (quota della) caparra trattenuta dalla convenuta senza mala fede: da qui le conclusioni in epigrafe riportate.
In corso di causa, rilevato all'udienza di prima comparizione e trattazione il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, è stato concesso il termine relativo;
quindi, preso atto dell'esito negativo della mediazione e concessi i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c., il fascicolo è stato assegnato al Giudice subentrato nel ruolo a seguito dei trasferimenti disposti all'esito del concorso interno ordinario.
Respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.: lette le note scritte depositate, la causa è stata quindi trattenuta a decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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La domanda attorea è stata proposta quale domanda di scioglimento della comunione ereditaria, avente ad oggetto il patrimonio morendo dismesso dalla madre delle odierne parti: patrimonio comprendente un immobile sito in OR, un immobile in
IA ME, gli arredi relativi, un'autovettura ed un conto corrente.
In realtà, entrambi gli immobili risultano già venduti, così anche (in parte per come di seguito si dirà) gli arredi e l'auto, e pertanto la presente controversia attiene piuttosto alla regolamentazione dei rapporti di dare/avere tra i condividenti, con riferimento a pagina 6 di 16 quelle somme trattenute e/o non corrisposte e/o da rimborsare sulla base delle reciproche allegazioni di seguito illustrate.
Appare opportuno procedere nella disamina di ciascuna delle somme di cui l'attore reclama il pagamento, seguendo l'ordine di cui alle conclusioni assunte, e quindi di quelle che la convenuta ha eccepito in compensazione.
1. L'attore ha chiesto in primo luogo il pagamento da parte della sorella della somma di
€ 11.000,00, pari alla metà della caparra versata dagli acquirenti dell'immobile sito in
IA ME, di proprietà di e il versamento della somma di Pt_1 Controparte_1
€ 22.000,00, in data 10.11.2021, 'a favore della parte venditrice' risulta dall'atto di compravendita 19.1.2022 prodotto dall'attore (cfr. doc. 6); la convenuta ha riconosciuto di avere incassato l'intera somma (ossia € 22.000,00), trattenendo la quota di spettanza del fratello per le ragioni esposte in comparsa di costituzione, in sostanza in considerazione delle reciproche ragioni di debito/credito e del comportamento del fratello.
Ne deriva dunque la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'atto della somma indicata, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
2. L'attore ha poi domandato la condanna della convenuta al pagamento della quota pari alla metà del valore dei beni mobili caduti in successione, ovvero degli arredi presenti nell'immobile di IA e nella casa di OR.
In particolare egli ha allegato che la sorella aveva trattenuto gli arredi presenti nella casa di OR: in atto di citazione li ha quindi elencati, riportando la descrizione contenuta in una 'lista arredamenti ed oggetti appartamento di OR', prodotta quale doc. 4, nella quale ciascuno degli oggetti (arredi, elettrodomestici ed anche gioielli) è sommariamente descritto (ad esempio 'Tavolo da pranzo ovale Art Déco in radica di noce e quattro sedie radica di noce e tessuto colorato', 'baule etnico laccato rosso-bruno e rivestito in cuoio',
'tappeto persiano keshan rettangolare colori rosso/blu/marrone') e per ognuno è indicato il valore di un 'modello simile' (valore tratto dai siti indicati).
Ora, tale documento è del tutto privo di valore probatorio: non si tratta certo di una perizia di parte, peraltro comunque priva, in quanto mera allegazione difensiva, di valore probatorio;
non è accompagnato da fotografie ritraenti gli oggetti elencati, di cui neppure
è descritto - ad esempio - lo stato di manutenzione;
non è nemmeno accompagnato da pagina 7 di 16 capitoli di prova riguardanti la descrizione di tali beni e la loro presenza al momento dell'apertura della successione.
Nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. è stato articolato un unico capitolo di prova relativo all'immobile di OR, riguardante la sola circostanza che l'atto di vendita non menzionasse i mobili ivi contenuti, e ciò nonostante la convenuta non si sia limitata a sostenere che la compravendita era intesa ' corpo', ma abbia espressamente contestato l'elenco prodotto da controparte, ritenendolo impreciso, inidoneo a dimostrare la presenza dei beni elencati al momento della compravendita e a fornirne una stima, ritenuta 'effettuata in maniera del tutto arbitraria'.
Le considerazioni sopra svolte valgono anche con riferimento alla domanda attorea riguardante gli arredi dell'immobile di IA: al riguardo l'attore ha allegato di avere scoperto, in occasione dell'atto notarile di vendita ai sig.ri che 'i Persona_3
mobili erano stati lasciati all'impresa di trasloco' dagli acquirenti, Parte_2
nel mese di febbraio 20221, che 'gran parte del mobilio dalla Parte_3
Pt_ convenuta del loro arrivo e che quello che era rimasto era stato da Parte_4
acquistato versando il corrispettivo alla sig.ra ed infine che alcuni di Controparte_1
questi beni era stati messi in vendita on line 'probabilmente dal compagno della convenuta'.
Anche per tali beni l'attore ha prodotto una 'lista arredamenti casa di IA', redatta come quella riferita agli arredi di OR (e già sopra descritta); non vi sono fotografie relative agli arredi in questione, non sono stati articolati capitoli di prova specifici riguardanti l'esistenza di tali arredi, la loro presenza al momento dell'apertura della successione, l'individuazione di quelli 'lasciati' all'impresa di trasloco, di quelli trattenuti dalla convenuta e di quelli alienati agli acquirenti dell'immobile: deve confermarsi, in questa sede, la valutazione di inammissibilità dei capitoli di prova dedotti (di cui all'ordinanza istruttoria pronunciata in corso di causa), come anche l'insussistenza dei presupposti per disporre la CTU richiesta da parte attrice, ovvero 'volta ad accertare la quotazione effettuata dal conchiudente dei beni caduti in successione' (così nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c.), beni “dei quali sussiste una mera descrizione contenuta negli elenchi di parte attrice e non anche una documentazione
pagina 8 di 16 fotografica che possa consentire una compiuta valutazione da parte del CTU” (così nell'ordinanza istruttoria).
Come è noto, la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze: pertanto “non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr. ex plurimis Cass. n.
10941/23).
3. L'attore ha poi allegato che nell'asse ereditario morendo dismesso dalla madre era compresa un'autovettura Fiat ND, tg. CM900HP, originariamente intestata al padre, quindi alla sua morte agli eredi, ovvero la moglie e i due figli, e Persona_1 Pt_1
: ha aggiunto che in data 29.7.2014 la madre aveva comprato 'le quota di CP_1 proprietà dalla odierna convenuta versando a quest'ultima € 2.000,00, intestando a sé
l'autovettura pur non corrispondendo alcunchè' al fratello.
Ora, dalla visura PRA prodotta da parte attrice (cfr. doc. 13) risulta il trasferimento di proprietà del veicolo in favore di , con scrittura privata 29.7.2014, al Persona_1 prezzo di € 2.000,00: la circostanza del versamento di tale somma (nella prospettazione attorea corrispondente alle quota degli altri due intestatari, donde la richiesta di restituzione del 50%) alla convenuta è stata da questa genericamente contestata (al riguardo la convenuta si è limitata a definirla 'semplicemente fantasiosa').
Dal medesimo documento risulta la vendita del veicolo da parte della convenuta al prezzo di € 1.300,00: di tale importo l'attore chiede il versamento in suo favore della parte corrispondente alla propria quota, ovvero € 650,00, e tale domanda non è stata in alcun modo contestata dalla convenuta (la quale ha preso posizione, nei termini sopra riportati, unicamente con riferimento al corrispettivo versato dalla madre).
Ne deriva pertanto la condanna della convenuta al versamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 1.650,00 (ovvero 1/2 di € 2.000,00 + € 1.300,00), oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
pagina 9 di 16 4. L'attore ha quindi chiesto il rimborso dell'imposta IMU versata per l'immobile di OR ed ha prodotto tre modelli di pagamento a lui intestati, riguardanti l'IMU riferita al comune di OR (codice L219 – codice tributo 3918) per gli anni 2021 e 2020, per complessivi € 764,00.
Al riguardo, parte convenuta ha osservato trattarsi di esborso relativo a tasse per immobile in comproprietà, risalente a periodo in cui controparte era tenuta a tali esborsi
'soprattutto a fronte dell'enormità di spese – sempre a titolo di imposte e comunque per il medesimo immobile – affrontate dalla convenuta che ha anticipato somme a carico per legge al proprio fratello' (tra cui – come si vedrà, l'IMU per gli anni 2018 e 2019).
Ebbene, confrontando la documentazione tutta in atti, relativa ai pagamenti da parte dei condividenti dei tributi, si evince che i modelli di pagamento prodotti sono riferiti ai tributi riguardanti il comune di OR (codice L219) e di IA ME (codice A072), che entrambi i condividenti (a ciascuno dei quali sono intestati i relativi modelli di pagamento) hanno versato la propria quota dei tributi relativi ad IA ME e solo l'attore la propria quota del tributo relativo a OR (il codice L219 compare solo nei modelli F24 intestati a ): ciò evidentemente in quanto la convenuta Parte_1
beneficia dell'esenzione essendo (pacificamente) residente nell'immobile de quo, ed invero “L'esenzione i.m.u. sulla “prima casa” è riconosciuta per l'abitazione principale intesa come l'unità abitativa iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Pertanto spetta la esenzione i.m.u. al proprietario di immobile come abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimori abitualmente senza i suoi familiari” (cfr. Cass. n.
19788/23).
5. L'attore ha infine chiesto il riconoscimento in suo favore dell'indennità di occupazione relativamente all'immobile sito in OR, a far data dall'apertura della successione
(1.3.2018) sino allo scioglimento della comunione (22.12.2021).
Nell'esaminare tale domanda occorre muovere dall'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “In materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa
pagina 10 di 16 comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne
l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse
l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene” (cfr. Cass. n. 10264/23).
In particolare, è stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102
c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, “essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale” (cfr. Cass. n.
18548/22, Cass. n. 2423/15 e Cass. n. 24647/10); ancora, “Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” (cfr. Cass. n. 1738/22).
Ebbene, nel caso di specie non risulta documentata alcuna opposizione a tale uso esclusivo o richiesta di pari uso da parte del convenuto, e tale rilievo appare dirimente: come ribadito dalla Suprema Corte, “In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto,
pagina 11 di 16 solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo” (cfr. Cass. n. 31105/23).
Da ultimo, l'attore ha allegato che dell'asse ereditario faceva parte il conto corrente n. 1000/5365 presso la Banca SanPaolo, intestato alla de cuius, e che tra gennaio e febbraio 2008, durante il ricovero della madre prima in ospedale e poi in struttura, in gravi condizioni, erano stati effettuati pagamenti e prelievi per € 2.480,00, movimenti di cui “si chiede conto alla sig.ra che aveva la disponibilità del CP_1 bancomat relativo al conto della madre, che ha quindi effettuato prelievi e pagamenti”.
Al riguardo, un primo rilievo è che il conto, come risultante dalla stessa documentazione attorea (cfr. doc. 16), risulta cointestato a e , Controparte_4 Controparte_5
circostanza rilevata dalla convenuta su cui l'attore nulla ha replicato nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c.; i movimenti in questioni consistono in prelievi bancomat e per lo più in pagamenti in vari supermercati, per importi (questi ultimi) non elevati, corrispondenti ad una spesa 'ordinaria', laddove i prelievi sono uno per € 100,00, cinque per € 200,00 ciascuno, uno di € 400,00 ed uno di € 420,00, oltre al pagamento di un
'fondo integrativo sanitario' per € 540,00.
La convenuta ha precisato che da tale conto attingeva per pagare le rate per il convitto e i medicinali della madre gravemente malata negli ultimi mesi di vita della stessa (la signora è deceduta in data 1.3.2018) ed effettuava anche operazioni di Per_1
prelievo strettamente personali, essendo il conto cointestato: le circostanze appena riferite non sono state in alcun modo contestate dal convenuto, il quale nulla ha osservato sul punto nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. e pertanto, volendosi qualificare la domanda in esame come domanda di rendiconto, deve ritenersi che parte convenuta abbia reso il conto, nei termini sopra indicati e non contestati dall'attore.
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pagina 12 di 16 Parte convenuta, tempestivamente costituitasi in giudizio, in via riconvenzionale ha chiesto accertarsi il proprio credito, quantificato in € 11.470,65 per 'spese anticipate
… per conto del sig. che ex lege devono essere addossate a quest'ultimo CP_1
nella misura del 50%', ed eccepito in 'parziale compensazione con i crediti vantati dalla parte attrice e non contestati dalla conchiudente'.
Il credito eccepito in compensazione è stato riferito alle spese sostenute, suddivise in quattro gruppi, ovvero: a) spese sostenute per provvigione compravendita IA, sgombero mobili IA, regolarizzazione urbanistica OR e APE immobile IA,
b) versamenti note trascrizione accettazione eredità e pagamento rottamazione Fiat
PU, c) spesa manutenzione impianto riscaldamento IA, verificata versamento
Tari 2018 IA, d) Imu 2018 e 2019 a carico di Tari 2020 e 2021 Parte_1
IA, manutenzione impianto riscaldamento IA.
Prima di esaminare le singole voci elencate, e quindi la documentazione tutta prodotta valutata alla luce delle difese svolte al riguardo dall'attore, deve darsi atto che la convenuta ha articolato capitoli di prova per testi (concernenti in particolare l'avvenuto pagamento da parte sua degli importi elencati) non ammessi attesa l'omessa indicazione delle persone da interrogare, indicazione non presente né in comparsa di costituzione né nella memoria istruttoria, così come non sono stati ammessi i medesimi capitoli dedotti per interrogatorio formale in quanto in parte documentati o relativi a circostanze non contestate e/o da provare documentalmente.
Delle spese elencate dalla convenuta, l'attore ha contestato in maniera specifica le fatture per sgombero mobili 'sia per il loro importo, troppo elevato rispetto ai prezzi di mercato (tale rimozione oltre ad avere un prezzo spropositato e fuori mercato, per di più pare dubbia anche perchè alcuni mobili – come riportato in citazione – sono stati trovati in vendita su Ebay …) sia perchè non concordato ...', ed ha posto l'accento sulla
'quantità' dei mobili rimossi dalla ditta indicata, ovvero circa 20 tonnellate.
Come già detto, parte convenuta si è limitata a produrre le fatture in questione e nulla ha dimostrato circa l'effettività della spesa indicata (in relazione alla entità dei mobili/rifiuti smaltati) e del relativo esborso, onere evidentemente a suo carico attese le contestazioni mosse al riguardo dall'attore sin dall'atto di citazione.
pagina 13 di 16 Quanto alla spesa relativa alla 'provvigione per mediazione vendita immobile di IA'
(fattura n. 8/01 del 19.1.2022 di € 8.136,00), ha affermato che aveva Parte_1
sempre pensato di saldarla ma che, quando aveva chiesto di farlo, gli era stato detto
Part che dalla sorella 'a non si capisce perchè l'agenzia immobiliare Parte_6
l'aveva intestata per intero (benchè il mandato fosse stato sottoscritto da entrambe le parti) …'.
Delle altre spese elencate da parte convenuta, l'attore ha contestato solo quanto speso per la demolizione dell'auto, in quanto 'come indicato nei punti 26, 27 e 28 di cui all'atto di citazione quell'autovettura era stata intestata anche all'esponente, ma a sua insaputa venduta alla madre delle odierne parti dalla sola sig.ra ...': ora l'auto di cui all'atto CP_1
di citazione è la Fiat ND di cui già sopra si è detto, mentre il certificato di rottamazione prodotto riguarda la Fiat PU tg. BZ913ZV, intestata al padre delle odierne parti, Persona_2
Per quanto riguarda infine le altre spese di cui all'elenco di parte convenuta, esse devono ritenersi non contestate dall'attore: nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 1
c.p.c. si legge infatti che 'per tutte le altre spese' (altre rispetto a quelle esaminate nei capi precedenti della medesima memoria, ovvero spese smaltimento mobili, provvigione mediazione e spese demolizione auto) 'l'odierno attore non ne era mai stato messo a conoscenza e avrebbe certamente corrisposto quanto dovuto se la sorella glielo avesse chiesto'.
Ne deriva pertanto che il credito vantato dalla convenuta deve essere riconosciuto nella minor somma di € 6.924,00 (escluse in sostanza le sole fatture per lo sgombero dei mobili).
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In definitiva, la domanda attorea deve essere accolta nella minor somma di € 12.650,00
(€ 11.000,00 + € 1.000,00 + € 650,00), mentre il credito vantato in compensazione dalla convenuta deve essere determinato nel minor importo appena sopra indicato.
Come precisato dalla Suprema Corte, “La compensazione impropria o atecnica sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto e - diversamente dalla compensazione "propria" di cui agli articoli 1241 e seguenti del Cc, che presuppone autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti (i
pagina 14 di 16 quali si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere) - dà luogo a un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. Questa compensazione impropria, pur potendo generare un risultato analogo a quello della compensazione propria, non è soggetta alla disciplina tipica - sia processuale sia sostanziale - della compensazione regolata dagli articoli 1241 e seguenti del Cc e il giudice può peraltro procedere all'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. L'operatività della compensazione, quindi, presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono le contrapposte ragioni di credito delle parti, sicché tale istituto non trova applicazione in presenza di obbligazioni scaturenti dal medesimo rapporto giuridico, ancorché complesso, o da rapporti accessori: in questi casi ha invece luogo il diverso fenomeno della cosiddetta compensazione impropria o atecnica, il qual si risole in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare ed avere, come tale sottratto alla applicazione delle compensazione vera a propria” (cfr. Cass. n.
14156/24).
Dunque, operata la compensazione, la convenuta deve essere condannata a corrispondere all'attore la somma di € 5.726,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, la reciproca soccombenza delle parti consente di ravvisare i presupposti per la compensazione nella misura della metà: la restante metà, liquidata come da dispositivo, segue la soccombenza ed è posta a carico di parte convenuta in favore dell'attore.
Alla relativa liquidazione si provvede – in assenza di nota spese - in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/44 come modificato da D.M. n. 147/22, tenuto conto (oltre che delle spese documentate, ovvero CU e marca) del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 T.F., delle questioni trattate e dell'attività svolta, così applicandosi i valori medi ridotti, in misura più rilevante per la fase istruttoria (consistita nel mero deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. e delle note scritte sostitutive dell'udienza) e decisionale.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 Il Tribunale di OR, definitivamente pronunciato nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna a corrispondere a la somma di € Controparte_1 Parte_1
5.726,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà;
- condanna a rimborsare a le spese di lite nella Controparte_1 Parte_1 misura della metà, che liquida – in detta misura – in € 393,00 per esborsi ed € 1.481,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in OR, in data 3.4.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Semini
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