Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/04/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 276 / 2019, trattenuta in decisione ex art. 127 ter cpc in data 24.3.2025, avente ad oggetto: Separazione dei coniugi
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Parte_1 C.F._1
Scozzafava – giusta procura in atti;
Ricorrente
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Gabriele Polistena - giusta procura in atti;
Resistente
Nonché
PM – sede
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 27.2.2019 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 12.6.1999 e che dall'unione Controparte_1 nascevano due figli, (cl. 2001) e (cl. 2005), oggi entrambi maggiorenni e Per_1 Per_2
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mantenimento per i figli nella misura complessiva di € 800,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
mantenimento per sé nella misura di € 200,00 mensili).
Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda principale, contestando l'addebito; aderendo all'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre con regolamentazione paritetica del calendario di visita e il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del padre per il minore nella misura di Per_2
€ 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e versamento a carico di entrambi i genitori della somma pari ad € 250,00 mensili cadauno per la figlia maggiorenne ma non autosufficiente economicamente;
nessun Per_1 mantenimento per la ricorrente.
Fallito il tentativo di riconciliazione, con ordinanza del 12.11.2020, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, alla quale assegnava la casa coniugale unitamente ai figli;
Per_2 riconosceva il mantenimento in favore della ricorrente in € 200,00 mensili e in €
300,00 mensili per il figlio all'epoca ancora minorenne e in € 200,00 mensili Per_2 per la figlia all'epoca già maggiorenne, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie;
indi rimetteva le parti dinanzi al G.I..
Veniva depositata la memoria integrativa con la quale la ricorrente insisteva nella domanda di addebito, nella conferma dei provvedimenti presidenziali e nella richiesta di un assegno di mantenimento complessivo di € 1.000,00; richieste avversate dal resistente il quale insisteva nel rigetto dell'addebito, chiedeva l'affido condiviso del minore con attivazione del percorso di graduale riavvicinamento padre/figlio, proponeva un assegno di mantenimento complessivo di € 500,00 mensili (€ 300,00 per il figlio ed € 200,00 per la figlia , oltra al 50% delle spese Per_2 Per_1 straordinarie;
nessun riconoscimento di mantenimento per la ricorrente.
Depositate le memorie istruttorie, veniva ammessa e raccolta la prova testimoniale articolata dalle parti nei termini ammessi con ordinanza del 11.1.2021; all'udienza del
5.3.2024, le parti chiedevano concordemente rinvio per definire un accordo di separazione;
indi, depositato l'accordo medio tempore raggiunto, previa trasformazione del rito, la causa veniva rimessa in decisione con riserva di riferire al
Collegio.
Motivi della decisione
Pag. 2 di 4 Alla stregua delle risultanze in atti ritiene il Collegio che la domanda di separazione
è fondata e va, pertanto, accolta.
Emerge invero fra i coniugi l'insorgenza di insanabili contrasti, di una situazione di conflittualità ormai risalente e la risoluzione di ogni forma di comunione materiale e spirituale, con ciò integrando le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 co 1 c.c. in quanto la domanda di addebito deve intendersi rinunciata al momento del raggiunto accordo tra i coniugi.
I coniugi hanno poi concordato le condizioni della loro separazione nei termini che di seguito pedissequamente si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Pizzo (VV) via Nazionale Contrada Mazzotta snc, resterà assegnata alla signora con i relativi arredi e corredi, che continuerà ad Parte_1 abitarla con i figli ed sino al raggiungimento dell'autosufficienza Per_1 Per_2 economica dei figli;
3. Il sig. verserà mensilmente alla signora a titolo Controparte_1 Parte_1 di mantenimento dei figli ed la somma mensile di € 700,00 Per_1 Per_2
(settecento/00), ossia 350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascun figlio, nonché verserà alla signora la somma mensile di euro 200,00 (duecento/00) quale Parte_1 mantenimento del coniuge. Entrambi gli assegni verranno rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT. Tali somme saranno versate mediante bonifico bancario, utilizzando all'uopo il seguente IBAN: [...], intestato alla sig.ra Parte_1
4. Saranno a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% cadauno le spese straordinarie da sostenersi per i figli ed – ad esempio visite mediche Per_1 Per_2 specialistiche, apparecchi per la salute o comunque non coperte dal SSN, tasse e spese universitarie e altri strumenti di studio – purché da entrambi previamente concordate e debitamente documentate;
5. Si specifica che la somma a titolo di mantenimento per i figli ed non Per_1 Per_2 sarà più dovuta dal Signor nel caso di assunzione lavorativa degli stessi o CP_1 comunque di raggiungimento dell'autosufficienza economica.
6. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7. I coniugi rinunciano e dichiarano di abbandonare reciprocamente tutte le altre domande rassegnate nei rispettivi atti, e di non volersi riconciliare.
8. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Non apparendo tali accordi in contrasto con norme imperative e con gli interessi della prole (maggiorenne e non autonoma)), il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
Pag. 3 di 4 Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi
[...]
e – smg – con le condizioni concordate e riportate in Pt_1 Controparte_1 parte motiva;
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pizzo (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. dello
Stato Civile) (R.A.M. Anno 1999, Parte II, Serie A, Atto n. 10);
C. Spese compensate.
Così deciso nella C.C. da remoto del 28.3.2025
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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