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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce -Prima Sezione Civile-
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Mele Presidente
dott. Virginia Zuppetta Consigliere
dott. Carolina Elia Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 390/2024 V.G.,
tra con sede in Roma (c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Walter Giacomo
Caturano, come da mandato in atti;
RECLAMANTE
e
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), C.F._2
RECLAMATI contumaci
************
Con il PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI LECCE A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 3.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la reclamante ha concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria, cui si fa espresso rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
Con ricorso depositato il 3.10.2024, ed iscritto al n. 390/2024 V.G.., Parte_1
d'ora innanzi per brevità) ha proposto reclamo ex art. 51 e 70 comma
[...] Parte_1
8 del d. lgs. n. 14/2009 (d'ora innanzi CCII), innanzi alla Corte di Appello di Lecce, avverso la sentenza n. 89/2024, di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori
[...]
e , emessa dal Tribunale di Lecce – Sezione Commerciale, in data CP_1 Controparte_2
4.9.2024, nell'ambito della procedura n. 118/2023 P.U..
In particolare, la reclamante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata per le ragioni di seguito riportate:
- motivazione apparente, contraddittoria e in violazione di legge, con riguardo alla distribuzione del TFS di , illegittimamente prevista nel piano di ristrutturazione in Controparte_2
favore di tutto il ceto creditorio, in spregio alla prelazione spettante alla cessionaria Parte_1
- violazione e falsa applicazione degli artt. 67 comma 2 e 69 comma 1 CCII, con riguardo alla erronea esclusione di profili di colpa grave dei coniugi nella causazione del Parte_2
sovraindebitamento;
- omessa motivazione in ordine alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
I debitori non si sono costituiti in giudizio, sebbene ritualmente citati.
A seguito di trattazione scritta, in data 19.12.2024, la corte - acquisito il parere del PG (contrario all'accoglimento del reclamo) - ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 2
La corte - in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost. - ritiene di esaminare le censure mosse da alla sentenza impugnata nella Parte_1
parte in cui - a fronte della specifica ragione di opposizione all'omologa espressa dalla banca - non ha compiutamente valutato la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
Il motivo è fondato.
Il tribunale - dopo aver correttamente premesso che “Solo in presenza di contestazioni sulla
convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il
Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in
misura non inferiore all'alternativa liquidatoria” - ha completamente omesso di pronunciarsi sulla questione sollevata dall'opponente in ordine alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
Spetta, pertanto, alla corte scrutinare l'opposizione di sul punto. Parte_1
E' di palmare evidenza che, in assenza di una verifica giudiziale in ordine al valore dell'immobile e dei mobili registrati (due autovetture) di proprietà dei coniugi (stimato Parte_2
originariamente dall'OCC in € 132.800,00), non avrebbe dovuto meritare accoglimento la proposta volta a tenerli indenni dal piano di ristrutturazione dei debiti, a discapito delle ragioni creditorie dei chirografari, complessivamente pari ad € 148.000,00, gravemente falcidiate dal piano (in misura del
66%).
Appare infatti francamente sottostimato il presunto valore di realizzo dei suddetti beni, quantificato in € 49.690,00 (al netto delle spese di procedura), importo calcolato tenendo conto di un triplo abbattimento del prezzo ed utilizzato in maniera sbrigativa dall'OCC per escludere la convenienza dell'alternativa liquidatoria, se posta a confronto dell'apporto di € 49.346,36 complessivamente offerto dai debitori con il piano quinquennale di ristrutturazione dei debiti, da corrispondersi per metà
a settembre 2023 e per il resto in 60 rate mensili, sino a tutto il 2028 (cfr relazione OCC alle pagg.
24-28).
Quanto esposto esime la corte dal valutare gli altri motivi di reclamo.
La decisione impugnata deve essere revocata;
non vi è spazio per l'adozione di alcun altro provvedimento ex art. 53 comma 5 CCII, in difetto di espressa richiesta di apertura della liquidazione giudiziale avanzata in primo grado ed apparendo del tutto generica la domanda di “ogni
consequenziale statuizione” contenuta nelle conclusioni del reclamo.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte,
accoglie il reclamo proposto da e, per l'effetto, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata, revoca l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto da e;
Controparte_1 Controparte_2
condanna e , in solido, al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2 [...]
delle spese processuali che liquida in € 3.500,00 per compenso, Parte_1
oltre rimborso del contributo unificato, accessori di legge e di tariffa in misura del 15 %;
manda alla cancelleria per le comunicazioni a tutte le parti del giudizio, al Procuratore Generale e all'OCC per gli adempimenti di sua competenza;
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 17.2.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Carolina Elia dott. Riccardo Mele
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce -Prima Sezione Civile-
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Mele Presidente
dott. Virginia Zuppetta Consigliere
dott. Carolina Elia Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 390/2024 V.G.,
tra con sede in Roma (c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Walter Giacomo
Caturano, come da mandato in atti;
RECLAMANTE
e
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), C.F._2
RECLAMATI contumaci
************
Con il PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI LECCE A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 3.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la reclamante ha concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria, cui si fa espresso rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
Con ricorso depositato il 3.10.2024, ed iscritto al n. 390/2024 V.G.., Parte_1
d'ora innanzi per brevità) ha proposto reclamo ex art. 51 e 70 comma
[...] Parte_1
8 del d. lgs. n. 14/2009 (d'ora innanzi CCII), innanzi alla Corte di Appello di Lecce, avverso la sentenza n. 89/2024, di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori
[...]
e , emessa dal Tribunale di Lecce – Sezione Commerciale, in data CP_1 Controparte_2
4.9.2024, nell'ambito della procedura n. 118/2023 P.U..
In particolare, la reclamante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata per le ragioni di seguito riportate:
- motivazione apparente, contraddittoria e in violazione di legge, con riguardo alla distribuzione del TFS di , illegittimamente prevista nel piano di ristrutturazione in Controparte_2
favore di tutto il ceto creditorio, in spregio alla prelazione spettante alla cessionaria Parte_1
- violazione e falsa applicazione degli artt. 67 comma 2 e 69 comma 1 CCII, con riguardo alla erronea esclusione di profili di colpa grave dei coniugi nella causazione del Parte_2
sovraindebitamento;
- omessa motivazione in ordine alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
I debitori non si sono costituiti in giudizio, sebbene ritualmente citati.
A seguito di trattazione scritta, in data 19.12.2024, la corte - acquisito il parere del PG (contrario all'accoglimento del reclamo) - ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 2
La corte - in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost. - ritiene di esaminare le censure mosse da alla sentenza impugnata nella Parte_1
parte in cui - a fronte della specifica ragione di opposizione all'omologa espressa dalla banca - non ha compiutamente valutato la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
Il motivo è fondato.
Il tribunale - dopo aver correttamente premesso che “Solo in presenza di contestazioni sulla
convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il
Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in
misura non inferiore all'alternativa liquidatoria” - ha completamente omesso di pronunciarsi sulla questione sollevata dall'opponente in ordine alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
Spetta, pertanto, alla corte scrutinare l'opposizione di sul punto. Parte_1
E' di palmare evidenza che, in assenza di una verifica giudiziale in ordine al valore dell'immobile e dei mobili registrati (due autovetture) di proprietà dei coniugi (stimato Parte_2
originariamente dall'OCC in € 132.800,00), non avrebbe dovuto meritare accoglimento la proposta volta a tenerli indenni dal piano di ristrutturazione dei debiti, a discapito delle ragioni creditorie dei chirografari, complessivamente pari ad € 148.000,00, gravemente falcidiate dal piano (in misura del
66%).
Appare infatti francamente sottostimato il presunto valore di realizzo dei suddetti beni, quantificato in € 49.690,00 (al netto delle spese di procedura), importo calcolato tenendo conto di un triplo abbattimento del prezzo ed utilizzato in maniera sbrigativa dall'OCC per escludere la convenienza dell'alternativa liquidatoria, se posta a confronto dell'apporto di € 49.346,36 complessivamente offerto dai debitori con il piano quinquennale di ristrutturazione dei debiti, da corrispondersi per metà
a settembre 2023 e per il resto in 60 rate mensili, sino a tutto il 2028 (cfr relazione OCC alle pagg.
24-28).
Quanto esposto esime la corte dal valutare gli altri motivi di reclamo.
La decisione impugnata deve essere revocata;
non vi è spazio per l'adozione di alcun altro provvedimento ex art. 53 comma 5 CCII, in difetto di espressa richiesta di apertura della liquidazione giudiziale avanzata in primo grado ed apparendo del tutto generica la domanda di “ogni
consequenziale statuizione” contenuta nelle conclusioni del reclamo.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte,
accoglie il reclamo proposto da e, per l'effetto, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata, revoca l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto da e;
Controparte_1 Controparte_2
condanna e , in solido, al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2 [...]
delle spese processuali che liquida in € 3.500,00 per compenso, Parte_1
oltre rimborso del contributo unificato, accessori di legge e di tariffa in misura del 15 %;
manda alla cancelleria per le comunicazioni a tutte le parti del giudizio, al Procuratore Generale e all'OCC per gli adempimenti di sua competenza;
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 17.2.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Carolina Elia dott. Riccardo Mele