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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/06/2025, n. 3914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3914 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 8386/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: Gisella Dedato Presidente Adolfo Ceccarini Consigliere Caterina Garufi Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 8386 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 20.2.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, Via Ofanto n. 18, presso lo studio dell'Avv. Antonio Esposito che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello appellante E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), in proprio e in qualità di eredi
[...] C.F._3 di e (C.F. ER Controparte_3
), in qualità di erede di C.F._4 ER elettivamente domiciliati in Roma, Largo Messico n. 19, presso lo studio dell'Avv. Rosa Maria Guerra che li rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellati E
(C.F. ) Controparte_4 C.F._5 appellato contumace
OGGETTO: appello alla sentenza non definitiva del Tribunale di Velletri n. 3650/2016 e alla sentenza definitiva del Tribunale di Velletri n. 1014/2019 – simulazione- lesione quota ereditaria di legittima CONCLUSIONI
1 Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. , in qualità di erede legittima, unitamente al fratello Persona_2
della madre (deceduta Parte_1 PE in data 14.2.2012 senza lasciare testamento), si rivolgeva al Tribunale di Velletri – sezione distaccata di Frascati, lamentando che la de cuius, benché intestataria di un cospicuo patrimonio immobiliare sito nel Comune di Rocca Priora (così individuato in citazione: ristorante piano interrato e piano terreno, oltre vano rimessa, partita 1005912, f. 27 part 211 sub 2; appartamento sovrastante, partita 1005912, f. 27 part 211 sub 3; appartamento al piano terreno in corso di costruzione, partita 1005912, f. 27 part 211 sub 4; terreno di mq 15.925, partita 10764, f 27 part. 210, partita 10763, f 27, part 211 e partita 10765, f 27 part 212), alla morte risultava nullatenente (il conto corrente intestato a
[...] presso l'Unicredit, Agenzia Rocca Priora, n. 000400115577 Per_3 era stato estinto alla data del 27.2.2012 con un saldo finale pari a zero), a causa di donazioni dissimulate effettuate in favore di Parte_1
Rappresentava, al riguardo, di avere appreso solo dopo la
[...] morte della madre che, con atto di compravendita del 2.12.1999 per atto Notaio (rep. 26044 – racc. 9832), la aveva ceduto al Per_4 Per_3 figlio la nuda proprietà della sua quota del Parte_1 compendio immobiliare di Rocca Priora pari a 10/16, al prezzo complessivo di 303 milioni delle vecchie lire, riservandosi l'usufrutto vita natural durante, corrispettivo che non risulta incassato dalla Per_3 successivamente, con atto di compravendita del 4.1.2011 per atto Notaio (rep. 35379 – racc. 14192), la quale usufruttuaria, Per_5 Per_3
come nudo proprietario per la quota di 10/16 e come Parte_1 proprietario per la quota di 5/16, insieme a (coniuge in CP_5 regime di separazione dei beni del quale proprietaria per la Pt_1 quota di 1/16, avevano venduto a un terzo ( ) un Persona_6 fabbricato e due terreni facenti parti del predetto compendio immobiliare sito in Rocca Priora, al prezzo complessivo di euro 165.000,00 ma, anche in tal caso, la non riceveva alcun Per_3 corrispettivo. Conseguentemente, deduceva la sussistenza di una lesione della quota di legittima ad essa spettante pari ad 1/3 del patrimonio della madre Concludeva chiedendo: di PE accertare e dichiarare che “l'atto di compravendita stipulato tra la Signora ed il figlio per atto Notaio Per_3 Parte_1 Per_4
(rep. 26044 – racc. 9832), ed avente ad oggetto il compendio immobiliare descritto in premessa, costituisce donazione simulata sotto l'apparenza della vendita dei diritti di proprietà della Signora Per_3
2 pari a 10/16, in favore del figlio ; di accertare e Parte_1 dichiarare la donazione in denaro effettuata da in PE favore del figlio della quota parte a lei spettante del Parte_1 prezzo di vendita di cui all'atto di compravendita del 4.1.2011 per atto Notaio (rep. 35379 – racc. 14192); di accertare e dichiarare che Per_5 le suddette donazioni determinavano lesione della quota legittima dell'attrice. Previa riduzione delle donazioni effettuate in vita dalla de cuius fino alla quota di spettanza dell'attrice, o in subordine previa collazione delle stesse donazioni, chiedeva di essere reintegrata nella proprietà pro quota degli immobili oggetto di donazione, ordinando al conservatore dei registri immobiliari competente per territorio di trascrivere l'emananda sentenza ex art. 2651 c.c. con esonero per lo stesso da ogni responsabilità e di reintegrarla, altresì, nella proprietà pro quota della somma in denaro oggetto di donazione, spettante alla de cuius quale prezzo di vendita in relazione all'atto di compravendita del 4.1.2011 per atto Notaio (rep. 35379 – racc. 14192). Infine, Per_5 chiedeva di procedere alla divisione giudiziale di tutto l'asse ereditario ricostituito a seguito della riduzione o collazione delle donazioni. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. Si costituiva in giudizio contestando quanto ex Parte_1 adverso dedotto e concludendo per il rigetto delle domande attoree. Con condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite. A seguito del decesso di , avvenuto in data 16.10.2013, Persona_2 si costituivano in giudizio, quali eredi della stessa, i figli _1
, , e .
[...] Controparte_2 ER Controparte_4
All'esito dell'istruttoria (condotta mediante prova testimoniale e C.T.U. redatta dal dott. ), il Tribunale di Velletri emetteva la Persona_7 sentenza non definitiva n. 3650/2016, con la quale dichiarava aperta la successione di in favore dei figli e PE Persona_2
e, in accoglimento della domanda di simulazione, Parte_1 accertava e dichiarava che l'atto di compravendita stipulato nel dicembre 1999 tra e il figlio per PE Parte_1 atto Notaio (rep. 26044 - racc. 9832), avente ad oggetto la nuda Per_4 proprietà della quota pari a 10/16 del compendio immobiliare sito in Rocca Priora, costituiva donazione simulata del diritto di proprietà piena per la medesima quota e sui medesimi beni da parte di
[...]
e in favore del figlio Per l'effetto, Per_3 Parte_1 individuava così la massa ereditaria: “quota pari a 10/16 del diritto di proprietà sul compendio immobiliare sito nel comune di Rocca Priora, così composto, locale commerciale adibito a ristorante e n. 2 pertinenze adibite a spogliatoio e deposito, con terreno pertinenziale, f. 27 part 211 sub 504 (locale cantina al PS1 e locale commerciale con deposito
3 e spogliatoio al PT) e sub 505 (corte esclusiva area di mq 10179,00); appartamento di civile abitazione, f. 27 part 211 sub 3, P1; appartamento in corso di costruzione, f. 27 part 211 sub 506, P1, terreno agricolo di mq 100,00 f 32 mappali 174-175; fabbricato residenziale con area di pertinenza, f 27 part. 211 sub 4 e 502, PT e corte di mq 1400,00; terreno agricolo, f 27, part 892, attualmente 997 al catasto fabbricati, della superficie catastale di mq 1414,00; terreno agricolo, f 27 part 894, della superficie 1818,00; l'area urbana G di mq 48, distinto in catasto al f 27 part. 211 sub 503 e l'area urbana H di mq 90, f 27 part. 895”. Inoltre, in accoglimento della domanda di riduzione, accertava e dichiarava che le suddette donazioni avevano determinato la lesione della quota legittima dell'attrice per euro 297.699,00 (pari a un terzo della massa) e che, pertanto, andava disposta la riduzione della donazione effettuata in vita dalla de cuius fino alla quota di spettanza dell'attrice. Riservava la pronuncia sulle spese alla decisione definitiva. Con separata ordinanza del 5.12.2016, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per nominare un consulente per verificare
“se dal compendio immobiliare donato può essere comodamente separata la parte occorrente per la reintegra”. All'udienza del 23.3.2017, formulava riserva di Parte_1 appello avverso la sentenza non definitiva n. 3650/2016. All'udienza del 6.7.2017, veniva conferito l'incarico peritale al C.T.U. geom.
[...]
, il quale depositava la relazione definitiva in data Per_8
28.11.2017, nella quale era affermata la non comoda divisibilità del compendio immobiliare oggetto di causa al fine del raggiungimento della quota di reintegra pari a euro 297.699,00. All'udienza del 13.12.2018, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 7.3.2019, gli attori , Controparte_1
e concludevano chiedendo “la Controparte_2 ER condanna del convenuto al rimborso delle spese di Parte_1 lite comprese spese di iscrizione e trascrizione della domanda e spese delle consulenze d'ufficio eseguite nel corso del giudizio dr. Per_7
e geom. oltre al pagamento degli onorari di difesa (…),
[...] Per_8 rinunciando in questa sede al capo della domanda relativo alla divisione, con espressa riserva di agire con separato giudizio per la divisione giudiziale nei confronti di tutti i coeredi e comproprietari”. L'attore si associava alle conclusioni formulate dai Controparte_4 fratelli e dichiarava espressamente di “rinunciare al capo della Per_1 domanda come sopra accettando la rinuncia”. , Parte_1 preso atto della rinuncia alla domanda di divisione degli attori, chiedeva: in via pregiudiziale e assorbente, di dichiarare l'estinzione del giudizio per effetto della rinuncia agli atti e alla domanda da parte degli
4 attori;
nel merito, di rigettare le domande attoree;
in ogni caso, di condannare le parti attrici al rimborso in favore del convenuto dei compensi professionali e delle spese di lite incluse spese di consulenza. La causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Il Tribunale di Velletri, con la sentenza definitiva n. 1014/2019, preso atto della rinuncia al capo della domanda relativo alla divisione, condannava parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite sostenute fino alla pronuncia della sentenza non definitiva, liquidandole in complessivi euro 21.387,00, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A., nonché euro 545,00 per rimborso spese vive documentate (non risultando documentate quelle di trascrizione); compensava le spese di lite successive. Poneva le spese della C.T.U. disposta prima della sentenza non definitiva a carico di parte convenuta, mentre poneva le spese successive a carico di tutte le parti ciascuna per la propria quota di eredità.
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, Parte_1 contestava le conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava:
2.a) violazione delle norme in tema di onere della prova;
mancata prova dei fatti costitutiva della domanda di accertamento della simulazione;
errata valutazione delle prove;
in particolare, violazione degli artt. 1414, 1417, 2697, 2727, 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. Il Giudice di prime cure avrebbe illegittimamente e arbitrariamente invertito l'onere della prova gravante su parte attrice, addossando sull'odierno appellante/allora convenuto l'onere di provare il pagamento del corrispettivo del prezzo del contratto di compravendita concluso in data 2.12.1999, asseritamente dissimulante una donazione (“proprio la circostanza che non sia stata offerta alcuna dimostrazione dell'effettivo pagamento costituisce elemento indiziario da cui desumere la simulazione della vendita”, cfr. pag. 3 sentenza non definitiva n. 3650/2016). Richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell'onere della prova in caso di simulazione di un atto di compravendita, l'appellante rappresentava che l'attrice CP_6
e i suoi eredi avrebbero dovuto fornire gli “elementi presuntivi
[...] del carattere simulato del negozio”, per poi far sorgere in capo al compratore “l'onere di provare il pagamento del prezzo”. Nel caso di specie, la controparte non avrebbe offerto alcuna prova, neppure per presunzioni, della natura simulata del contratto di compravendita del 2.12.1999. Pertanto, il Giudicante avrebbe dovuto riscontrare che negli atti di causa non vi era alcuna prova presuntiva circa la dedotta simulazione dell'atto di compravendita intercorso tra PE
5 e il figlio e, conseguentemente, rigettare la domanda Parte_1 di simulazione per difetto di prova;
2.b) violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nonché delle norme in tema di interpretazione della domanda giudiziale;
in particolare, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss c.c., 99 e 112 c.p.c. Il Giudice di prime cure avrebbe travisato il contenuto della domanda avanzata in giudizio da , così violando i criteri ermeneutici in tema Persona_2 di interpretazione degli atti giudiziari. Quest'ultima aveva eccepito la simulazione del tipo contrattuale (donazione piuttosto che vendita), ma mai dell'oggetto del contratto (piena proprietà invece che nuda proprietà). Pertanto, il Giudicante, nell'accogliere la domanda di simulazione anche sotto il diverso profilo della simulazione dell'oggetto del contratto e, in particolare, del diritto trasferito (piena proprietà invece che nuda proprietà) (“la simulazione ha riguardato non solo la natura dell'atto (donazione piuttosto che vendita), ma anche la consistenza del diritto trasferito (piena proprietà piuttosto che nuda proprietà), avendo la de cuius, con la donazione in questione, trasferito al figlio la proprietà piena della quota alla medesima spettante sui beni”, cfr. pag. 3 sentenza non definitiva n. 3650/2016), sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione, così violando il principio della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
2.c) violazione delle norme del procedimento ed omessa dichiarazione di estinzione del processo per intervenuta rinuncia agli atti e alla domanda di divisione;
violazione delle regole in tema di liquidazione delle spese legali;
in particolare, violazione degli artt. 91, 92, 183, 306, 310 c.p.c. Con la pubblicazione della sentenza non definitiva, il Giudice di prime cure “si era definitivamente spogliato della potestas iudicandi relativamente alle questioni decise, ossia alle domande di simulazione e di riduzione delle pretese donazioni di cui è causa” (cfr. pag. 30 atto di citazione in appello). Residuava la sola domanda attorea relativa alla divisione giudiziale di tutto l'asse ereditario, così come ricostituito nella suddetta sentenza non definitiva. Tuttavia, con la rinuncia alla domanda di divisione all'udienza del 7.3.2019, ovvero “all'unica domanda che era ancora sub iudice”, parte attrice avrebbe posto in essere una rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. e, pertanto, il Giudice di prime cure, “dopo aver correttamente qualificato la dichiarazione degli odierni appellati come rinuncia agli atti, ex art. 306 ss. c.p.c.”, avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del processo, con ogni relativa conseguenza prevista dalla legge (cfr. pag. 34 citazione in appello);
2.d) violazione delle norme in tema di liquidazione e condanna alle spese legali e del relativo principio di causalità; errata compensazione
6 delle spese della fase divisoria;
in particolare, violazione degli artt. 91, 92 c.p.c. L'omessa declaratoria di estinzione del processo avrebbe comportato non solo l'erronea condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese per le attività svolte prima della sentenza non definitiva, ma altresì l'erronea statuizione di compensazione delle spese di lite relative alla parte di processo successiva alla sentenza n. 3650/2016. Gli oneri processuali per spese legali e consulenza tecnica d'ufficio della fase divisoria del giudizio – deduceva l'appellante – avrebbero dovuto essere addebitati esclusivamente agli odierni appellati, “per avere ess[i] avanzato una domanda di divisione giudiziale infondata e, comunque, per avere rinunciato a tale infondata domanda, sollecitando e provocando un inutile dispendio di attività difensive e processuali” (cfr. pag. 36 atto di citazione in appello). Concludeva chiedendo di annullare e riformare le sentenze impugnate e, per l'effetto: rigettare tutte le domande ex adverso formulate in primo grado e, in particolare, di simulazione della compravendita del
2.12.1999 tra e e di riduzione delle PE Parte_1 presunte e contestate donazioni, così come respingere tutte le ulteriori domande consequenziali a questa reiezione, perché inammissibili, infondate in fatto e diritto e in ogni caso non provate, con ogni relativa conseguenza di legge;
condannare le parti appellate al rimborso e al pagamento delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio e a quelli altresì della fase divisoria del processo di primo grado, anche per effetto dell'intervenuta rinunzia agli atti e alla domanda di divisione. In via istruttoria subordinata chiedeva di disporre una consulenza tecnica di ufficio per ulteriormente accertare il valore di usufrutto e nuda proprietà del compendio immobiliare oggetto degli atti di compravendita del 2.12.1999 e del 4.1.2011. Con richiesta di restituzione delle somme eventualmente pagate dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.
3. Si costituivano in giudizio e , in Controparte_1 Controparte_2 proprio e in qualità di eredi di nonché ER P_
, in qualità di erede di , eccependo in via
[...] ER preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per insussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento essendo manifestamente infondato nel merito. Concludevano chiedendo di rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto, con conferma integrale delle sentenze impugnate. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese al 15%.
rimaneva contumace. Controparte_4
7 4. All'udienza del 24.9.2020, la Corte rilevava che in relazione alla notifica dell'atto di citazione in appello indirizzata a e Controparte_4 agli eredi di non risultavano rispettati i termini a ER comparire;
pertanto, disponeva la rinnovazione della notificazione nei termini di legge. All'udienza del 11.3.2021, la Corte, non ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c., rinviava per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 20.2.2025, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello va rigettato. In ordine al primo motivo (sub
2.a), va confermato l'accertamento della simulazione con riguardo all'atto di compravendita del 2.12.1999.
quale proprietaria della quota pari a 10/16 del già PE citato compendio immobiliare sito in Rocca Priora, con l'atto di compravendita del dicembre 1999 per atto Notaio rep. 26044, Per_4 vendeva al figlio la nuda proprietà degli immobili Parte_1 dei quali, pro quota, era piena titolare, al prezzo dichiarato nell'atto di complessivi 303 milioni delle vecchie lire, riservandosi la Per_3
l'usufrutto; precisamente, per la cessione della nuda proprietà il corrispettivo indicato era di trecento milioni per la quota di fabbricato e di tre milioni per la quota di terreno,. Per comprovare che le parti del citato negozio, in realtà, avevano concordato non la vendita della nuda proprietà bensì la donazione della proprietà della a favore del figlio Per_3 Parte_1 Per_2 in primo grado aveva dedotto, in citazione, una serie di
[...] circostanze: l'assenza di prova del pagamento del prezzo di vendita nel 1999; l'incongruità del corrispettivo pattuito, troppo modesto per il valore venale della quota del compendio immobiliare;
il mancato esercizio da parte della successivamente alla vendita, delle Per_3 facoltà inerenti al diritto di usufrutto che la stessa si era riservato, essendo passata, nei fatti, la quota di compendio immobiliare nella piena disponibilità di che vi aveva esercitato, in Parte_1 modo continuativo, un'attività di ristorazione e vi aveva sempre abitato con la famiglia;
la successiva vendita, nel 2011, di una parte del compendio in parola, atto nel quale la pur figurando come Per_3 venditrice della sua quota di usufrutto, non aveva incassato nulla, avendo percepito il solo il prezzo versato Controparte_7 dall'acquirente. In ordine agli elementi appena indicati, all'esito della istruttoria è emerso quanto segue. L'effettivo incasso da parte del solo CP_8 del prezzo della vendita del 2011 è un fatto pacifico, avendolo
[...]
8 confermato lo stesso appellante (giustificandolo con argomentazioni prive di rilievo, ai fini della presente indagine, ovvero la necessità di pagare tasse gravanti sull'immobile). Quanto agli altri dati informativi, l'utilizzo a fini commerciali di parte del compendio ceduto nel 1999 da parte del solo (nonostante l'apparente costituzione Controparte_7 del diritto di usufrutto in capo alla e, soprattutto, il mancato Per_3 pagamento nel 1999 dell'ingente importo di oltre 303 milioni di lire alla (circostanza sulla quale si è limitato a Per_3 Parte_1 prospettare di aver versato il denaro alla madre in contanti, affermazione poco credibile trattandosi di importo ingente) non sono stati adeguatamente smentiti. Come preme evidenziare, è il complesso degli elementi appena indicati, valutato unitariamente, che il Tribunale ha posto a base della ritenuta simulazione del negozio del 1999, in modo del tutto conforme alla disciplina prevista dal legislatore. A tale ultimo riguardo, l'onere probatorio per dimostrare la dedotta simulazione è quello previsto per i terzi, in quanto la agiva quale legittimaria pretermessa Pt_1 dall'eredità che, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, impugnava la compravendita immobiliare della de cuius in quanto dissimulante una donazione (Cass. sentenze n. Per_3
23598 del 03/09/2024 e n.30079 del 19/11/2019). Il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., per rimediare a una lesione della quota di legittima, intesa in senso ampio, in modo da comprendere non solo la reintegrazione in senso proprio, tramite la riduzione della donazione dissimulata, ma anche il recupero all'asse ereditario del bene oggetto di alienazione simulata, ovvero di donazione dissimulata nulla per difetto di forma (Cass. sent. n. 20960/2016). Non trovano, pertanto, applicazione nei confronti della le Pt_1 limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione (Cass. sentenze n. 16535/2020 e n. 6315/2003) e, in assenza di controdichiarazione, la prova non può che essere indiziaria e presuntiva, trovando applicazione i principi consolidati in materia di presunzioni semplici (Cass. sent. n. 28224/ 2008). Sulla scorta di tali principi, questa Corte ritiene idonei i plurimi elementi allegati dalla (specie il mancato versamento del prezzo Pt_1 nel 1999, il legame parentale tra le parti, l'utilizzo del bene effettuato da parte del nudo proprietario nonostante l'usufrutto in capo alla oltre che la successiva vendita di una parte dello stesso bene a Per_3 un terzo con incasso del corrispettivo da parte del solo Pt_1
9 , fatto quest'ultimo confermato dallo stesso appellante), per Parte_1 la loro precisione, gravità e concordanza, a documentare la simulazione. Né può rappresentare un dato insuperabile di segno contrario la dichiarazione del notaio nell'atto pubblico di vendita del Per_4
1999, relativa all'avvenuto versamento del prezzo, in quanto l'ufficiale rogante nel contratto si limitava a dare atto di quanto riferitogli dalle parti ovvero che il corrispettivo, prima della stipula (quindi, non in presenza del notaio) era stato già versato dall'acquirente Parte_1 alla madre
[...] Per_3
Per altro profilo relativo al secondo motivo di appello (2.b), diversamente da quanto ipotizzato dall'appellante, dal tenore della domanda svolta in primo grado da si desume, Persona_2 inequivocabilmente, che la simulazione era relativa (donazione anziché vendita) e riguardava anche l'oggetto (la piena proprietà della quota del compendio immobiliare anziché la nuda proprietà), avendo la Pt_1 dedotto, in modo circostanziato, che gestiva, dopo Parte_1
l'atto del 1999, il compendio immobiliare uti dominus. Su tale profilo, l'attrice aveva specificamente contestato al fratello l'utilizzo di una parte del compendio per lo svolgimento di attività di ristorazione e di un'altra parte per le esigenze familiari, nonostante l'apparente costituzione del diritto di usufrutto in capo alla madre Per_3
Sulla terza censura (2.c), anch'essa infondata, la Corte rileva che il Tribunale si limitava a prendere atto, in sede di pronuncia definitiva, che gli eredi di stante la ritenuta non agevole Persona_2 divisibilità del compendio ereditario (cfr. CTU) e la mancanza di un accordo con la controparte, non avevano riproposto, nelle conclusioni, la domanda di divisione. Non risultano realizzate le condizioni richieste dall'art. 306 c.p.c. e, quindi, la declaratoria di estinzione del giudizio richiesta dall'appellante non può pronunciarsi, non essendo avvenuta alcuna rinuncia agli atti del giudizio da parte dei fratelli Per_1
Sulle spese di lite (doglianza 2.d), conformemente all'esito del giudizio valutato unitariamente, il Tribunale riteneva di porre a carico del soccombente le spese relative alla controversia fino Parte_1 alla pronuncia della sentenza non definitiva sulla simulazione e sulla ritenuta lesione della legittima ai danni dell'attrice (pronuncia di totale accoglimento delle relative domande svolte da . Persona_2
Diversamente, le spese erano compensate per la parte relativa alla mancata riproposizione, in sede di conclusioni, della residua domanda di divisione da parte degli eredi di i fratelli Persona_2 Per_1
La regolamentazione in parola appare rispettosa del decisum, in quanto il Tribunale accoglieva le domande di parte attrice sulla simulazione e
10 sull'accertamento della riduzione della quota di legittima di Per_2 per euro 297.699,00, pari a un terzo della massa ereditaria.
[...]
La sola parte del giudizio relativo alla domanda di divisione, di fatto, abbandonata, era oggetto della pronuncia di compensazione delle spese in modo del tutto coerente con l'interesse di tutti coeredi allo scioglimento della comunione (v. Cass. sent. n. del 22903 dell'8/10/2013).
6. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico dell'appellante in virtù della sua soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i valori medi delle cause rientranti in quelle del sesto scaglione, senza calcolare la fase istruttoria.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, sull'appello proposto da avverso la sentenza non Parte_1 definitiva del Tribunale di Velletri n. 3650/2016 e la sentenza definitiva del Tribunale di Velletri n. 1014/2019, nei confronti di , Controparte_1
, e : Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_4
2) rigetta l'appello;
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore degli appellati
, e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 complessivi € 14.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/2012 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 17.6.2025 Il Consigliere est. Caterina Garufi Il Presidente
Gisella Dedato
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