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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/07/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 261/2023
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. VANUCCI Parte_1 C.F._1
BARBARA
ATTORE contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
e
C.F. con l'avv. MASSIMILIANO Controparte_2 C.F._3
PICCI
CONVENUTO nonché
CP_3
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Conclusioni:
Come in atti di causa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit…
Si evidenzia che l'attualità della controversia è connessa al rispetto dei principi di economia dei giudizi e dell'effettività della tutela giurisdizionale. La funzione giurisdizionale, infatti, è un bene tanto prezioso quanto limitato che rischia di esser compromessa da azioni inutili ed abusive.
Il compito del giudicante è quello di individuare i parametri astratti e le condizioni concrete meritevoli di essere tutelate;
è quindi necessario stabilire, con un sufficiente grado di approssimazione, quando si versi in una situazione d'incertezza tale da legittimare il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Appare utile richiamare in materia i principi di diritto in tema di distribuzione dell'onere della prova formulati dalla S.C con pronuncia 826/15.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione.
Si evidenzia quando argomentato da parte attorea - come emerso in sede di accertamento tecnico i vizi e i difetti riscontrati nell'esecuzione dei lavori commissionati dall'istante sono talmente macroscopici da non poter non essere rilevati, soprattutto da parte di un tecnico specializzato, quale il direttore lavori, nell'esecuzione del proprio mandato – il consulente Ing. in fase di atp evidenziava: “durante Per_1 lo svolgimento dei lavori la ditta ( si dimostrava completamente non CP_1 competente e l'Ing. non faceva nulla per rimediare agli errori commessi dalla CP_1 sua ditta - la direzione lavori del Geom. si dimostrava inadeguata, non svolgendo CP_2 per nulla il ruolo alla quale era preposta” (vedi doc.4 in atto di citazione) – le
Pag. 2 di 6 conclusioni che hanno trovato ampia conferma da parte del ctu Ing. il CP_4 quale, nel proprio elaborato, rilevava come gli interventi di manutenzione straordinaria commissionati non erano stati eseguiti correttamente, presentando opere mancanti o non terminate, difformi dal progetto o realizzate in maniera imperita e non a regola d'arte, anche a causa della mancata coordinazione, a livello di direzione di cantiere, in fase di esecuzione delle opere stesse (vedi doc.6 in atto di citazione) - l'Ing. CP_4 evidenziava…la realizzazione del pavimento interno dell'unità immobiliare di ben 1,5 cm più alto del precedente con conseguente necessità di rifacimento del portone d'ingresso e di tutte le porte finestre, la mancata posa del tappetino di isolamento acustico in tutta la pavimentazione interna e l'impianto di condizionamento realizzato con tubazioni esterne coperte da canalina anziché in traccia – il ctu ritiene debbano essere individuate in capo alla ritenuta sempre Controparte_1 responsabile in caso di vizi e difetti, e al geom. in quanto, non può Controparte_2 sostenersi che le sue mansioni di direttore lavori si limitassero ad un incarico meramente formale richiesto per la gestione della Cila e che non prevedessero una sua alta sorveglianza del cantiere, diretta a verificare che i processi con i quali sono realizzate le opere e i materiali impiegati siano idonei ad ottenere un risultato a regola d'arte - la direzione lavori deve essere ritenuta responsabile anche della non corretta sorveglianza sull'imperizia degli operatori per le lavorazioni che, una volta eseguite, presentino difetti evidenti e non occulti - l'imperizia e il totale disinteresse manifestato dall'appaltatore e dalla direzione lavori durante tutta l'esecuzione delle opere causavano all'attore danni quantificati dal ctu in € 29.305,50 cui devono necessariamente aggiungersi le altre spese di seguito elencate: € 3.290,58 compensi ctu Ing. CP_4 proc. atp r.g. 1906/2021 (vedi doc.7 in atto di citazione e docc.11-12-13 in note di trattazione scritta del 12.05.2023); € 3.806,40 compensi consulente tecnico di parte Ing.
(vedi doc.8 in atto di citazione); € 3.806.40 compensi Ing. per Per_1 Per_1 pratica edilizia di fine lavori a Cila, accatastamento e pratica sismica 1 come da fattura n. 1/24 del 15/02/2024 (doc.14 allegato al presente atto); € 110,00 per risoluzione anomalie di funzionamento caldaia e perdite d'acqua nel bagno piccolo;
€ 200,00 per sostituzione porta bagno grande;
€ 100,00 per sostituzione soglia porta d'ingresso; €
Pag. 3 di 6 300,00 per soggiorno in albergo a causa del ritardo nell'esecuzione dei lavori e Pt_1 mancata consegna nel termine pattuito del 30.06.20 (vedi doc.10 in atto di citazione).
Esponeva il ctu…Con riferimento alle opere di manutenzione straordinaria oggetto dell'appalto conferito dal alla lavori iniziati il Parte_1 CP_1
12/05/2020 oggetto della pratica Cila identificata con prot. n. 118248 presentata in data
18/05/2020 dal geom. , sulla unità immobiliare sita in Rimini, Via Controparte_2
Silvaplana n. 10, identificata al N.C.E.U. al foglio 125, particella 171, sub. 4 si sono riscontrate, opere mancanti o non terminate, difformi da quanto previsto contrattualmente e non eseguite a regola d'arte, ma non si sono riscontrati errori di progettazione commessi da parte del geom. Durante i sopralluoghi dello scrivente CP_2 ctu si sono accertati vizi e difformità rispetto alle regole dell'arte degli interventi di manutenzione straordinaria già in parola, elencati al paragrafo 3.2) di questa perizia unitamente alla loro entità, natura e cause. Tenuto conto dei risultati delle prove fonometriche eseguite dall'assistente dello scrivente ctu ing secondo validi Per_2 principi di verosimiglianza tecnica, che con i risultati numerici emersi dalle prove nel caso specifico, possono essere considerati una certezza sotto il profilo tecnico, il tappetino di isolamento acustico non è stato posato, oppure è stato posato così malamente da aver perso completamente la sua funzione di isolante acustico. Si stima che i costi da sostenere per le opere strettamente necessarie alla completa e definitiva eliminazione dei vizi riscontrati e il ripristino alla regola dell'arte dei lavori eseguiti ammontino a complessivi € 29.305,50 oltre iva nella misura di legge;
mentre
[...]
è ritenuta responsabile al 100% per i punti da 3.2.3) a 3.2.13) e Controparte_5 al 80% per il 3.2.1) per un totale di € 25.531,50 oltre IVA nella misura di legge. Per quanto esposto nella trattazione estesa, lo scrivente ctu non può accertare ulteriori danni economici patiti dal Committente. Per le motivazioni esposte in trattazione estesa il geom. quale Direttore Lavori è ritenuto responsabile per il 20% delle non CP_2 conformità alla regola dell'arte del solo punto 3.2.1) per un totale quindi di € 3.774 oltre iva nella misura di legge.
Si costituiva il direttore dei lavori concludendo in tal senso - esonerare il direttore dei lavori da qualsiasi responsabilità nell'esecuzione dei lavori eseguiti Controparte_2 nell'immobile di proprietà di sito in Rimini via Silvia Piana n. 10. Parte_1
Pag. 4 di 6 In via subordinata: condannare al pagamento di € 3.774,00 oltre iva per Controparte_2 il 20% della non conformità dei lavori a regola d'arte del solo punto 3.2.1 della relazione tecnica d'ufficio dell'ing. . Con vittoria di spese di lite. CP_4
Quest'ultimo chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'Assicurazione
a manleva, la quale rimaneva contumace. CP_3
Nella fattispecie il quadro probatorio acquisito è certamente idoneo a costituire quell'ulteriore riscontro al fine di dare rilevanza alla condotta inerte della convenuta tale elemento avalla altresì le ulteriori Controparte_1 argomentazioni di parte attorea oltre che del ctu, legittime e condivisibili.
Pertanto, la condotta processuale della rimasta Controparte_1 contumace in aggiunta agli ulteriori elementi che, per tabulas, forniscono la prova dei presupposti fattuali posti a fondamento della pretesa azionata, comportano l'accoglimento della domanda nei limiti anzidetti.
Ciò posto, l'onere di allegare e dimostrare circostanze diverse utili a contrastare la pretesa attorea gravava sulla e rimaste in tal senso inerti;
si CP_1 CP_3 evidenzia che in ogni caso l'assicurazione aveva partecipato alle operazioni peritali in sede di atp.
A tal fine rilevano il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
i principi di lealtà e probità posti a carico delle parti;
il generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost." (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 13.6.2005 n. 12636) e nel rispetto del rito.
Alla luce di quanto sopra, la domanda introduttiva deve essere accolta nei limiti che seguono.
Devono essere accolte le ulteriori richieste non oggetto di contestazione specifica - rimborso spese e anticipazioni procedura di atp r.g. n. 1906/2021, compensi del ctp Ing.
(€ 1.903,20) e spese per contributo unificato atp € 286,00; gli ulteriori importi Per_1 non sono dovuti in quanto non provati (non vi sono in atti fatture e/o documentazione attestante avvenuti pagamenti).
Resta assorbita ogni altra questione.
Pag. 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga;
spese della ctu in sede di atp a carico delle parti convenute, in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda, nei limiti indicati in epigrafe, condanna la al pagamento in favore di parte attorea dell'importo Controparte_1 di € 25.531,50 oltre iva;
condanna e la al Controparte_2 Controparte_6 pagamento in via solidale dell'importo di € 3.774 oltre iva a favore di parte attorea;
condanna altresì, per le causali di cui in parte motiva, le parti convenute in via solidale al pagamento di € 2.189,20 a favore di parte attorea;
condanna parte convenuta, in via solidale, a rimborsare a parte attorea le spese di lite, che si liquidano in complessivi €
3.058,00 di cui € 518,00 per spese ed € 2.540,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e
15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c...
Rimini, 14/07/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 261/2023
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. VANUCCI Parte_1 C.F._1
BARBARA
ATTORE contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
e
C.F. con l'avv. MASSIMILIANO Controparte_2 C.F._3
PICCI
CONVENUTO nonché
CP_3
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Conclusioni:
Come in atti di causa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit…
Si evidenzia che l'attualità della controversia è connessa al rispetto dei principi di economia dei giudizi e dell'effettività della tutela giurisdizionale. La funzione giurisdizionale, infatti, è un bene tanto prezioso quanto limitato che rischia di esser compromessa da azioni inutili ed abusive.
Il compito del giudicante è quello di individuare i parametri astratti e le condizioni concrete meritevoli di essere tutelate;
è quindi necessario stabilire, con un sufficiente grado di approssimazione, quando si versi in una situazione d'incertezza tale da legittimare il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Appare utile richiamare in materia i principi di diritto in tema di distribuzione dell'onere della prova formulati dalla S.C con pronuncia 826/15.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione.
Si evidenzia quando argomentato da parte attorea - come emerso in sede di accertamento tecnico i vizi e i difetti riscontrati nell'esecuzione dei lavori commissionati dall'istante sono talmente macroscopici da non poter non essere rilevati, soprattutto da parte di un tecnico specializzato, quale il direttore lavori, nell'esecuzione del proprio mandato – il consulente Ing. in fase di atp evidenziava: “durante Per_1 lo svolgimento dei lavori la ditta ( si dimostrava completamente non CP_1 competente e l'Ing. non faceva nulla per rimediare agli errori commessi dalla CP_1 sua ditta - la direzione lavori del Geom. si dimostrava inadeguata, non svolgendo CP_2 per nulla il ruolo alla quale era preposta” (vedi doc.4 in atto di citazione) – le
Pag. 2 di 6 conclusioni che hanno trovato ampia conferma da parte del ctu Ing. il CP_4 quale, nel proprio elaborato, rilevava come gli interventi di manutenzione straordinaria commissionati non erano stati eseguiti correttamente, presentando opere mancanti o non terminate, difformi dal progetto o realizzate in maniera imperita e non a regola d'arte, anche a causa della mancata coordinazione, a livello di direzione di cantiere, in fase di esecuzione delle opere stesse (vedi doc.6 in atto di citazione) - l'Ing. CP_4 evidenziava…la realizzazione del pavimento interno dell'unità immobiliare di ben 1,5 cm più alto del precedente con conseguente necessità di rifacimento del portone d'ingresso e di tutte le porte finestre, la mancata posa del tappetino di isolamento acustico in tutta la pavimentazione interna e l'impianto di condizionamento realizzato con tubazioni esterne coperte da canalina anziché in traccia – il ctu ritiene debbano essere individuate in capo alla ritenuta sempre Controparte_1 responsabile in caso di vizi e difetti, e al geom. in quanto, non può Controparte_2 sostenersi che le sue mansioni di direttore lavori si limitassero ad un incarico meramente formale richiesto per la gestione della Cila e che non prevedessero una sua alta sorveglianza del cantiere, diretta a verificare che i processi con i quali sono realizzate le opere e i materiali impiegati siano idonei ad ottenere un risultato a regola d'arte - la direzione lavori deve essere ritenuta responsabile anche della non corretta sorveglianza sull'imperizia degli operatori per le lavorazioni che, una volta eseguite, presentino difetti evidenti e non occulti - l'imperizia e il totale disinteresse manifestato dall'appaltatore e dalla direzione lavori durante tutta l'esecuzione delle opere causavano all'attore danni quantificati dal ctu in € 29.305,50 cui devono necessariamente aggiungersi le altre spese di seguito elencate: € 3.290,58 compensi ctu Ing. CP_4 proc. atp r.g. 1906/2021 (vedi doc.7 in atto di citazione e docc.11-12-13 in note di trattazione scritta del 12.05.2023); € 3.806,40 compensi consulente tecnico di parte Ing.
(vedi doc.8 in atto di citazione); € 3.806.40 compensi Ing. per Per_1 Per_1 pratica edilizia di fine lavori a Cila, accatastamento e pratica sismica 1 come da fattura n. 1/24 del 15/02/2024 (doc.14 allegato al presente atto); € 110,00 per risoluzione anomalie di funzionamento caldaia e perdite d'acqua nel bagno piccolo;
€ 200,00 per sostituzione porta bagno grande;
€ 100,00 per sostituzione soglia porta d'ingresso; €
Pag. 3 di 6 300,00 per soggiorno in albergo a causa del ritardo nell'esecuzione dei lavori e Pt_1 mancata consegna nel termine pattuito del 30.06.20 (vedi doc.10 in atto di citazione).
Esponeva il ctu…Con riferimento alle opere di manutenzione straordinaria oggetto dell'appalto conferito dal alla lavori iniziati il Parte_1 CP_1
12/05/2020 oggetto della pratica Cila identificata con prot. n. 118248 presentata in data
18/05/2020 dal geom. , sulla unità immobiliare sita in Rimini, Via Controparte_2
Silvaplana n. 10, identificata al N.C.E.U. al foglio 125, particella 171, sub. 4 si sono riscontrate, opere mancanti o non terminate, difformi da quanto previsto contrattualmente e non eseguite a regola d'arte, ma non si sono riscontrati errori di progettazione commessi da parte del geom. Durante i sopralluoghi dello scrivente CP_2 ctu si sono accertati vizi e difformità rispetto alle regole dell'arte degli interventi di manutenzione straordinaria già in parola, elencati al paragrafo 3.2) di questa perizia unitamente alla loro entità, natura e cause. Tenuto conto dei risultati delle prove fonometriche eseguite dall'assistente dello scrivente ctu ing secondo validi Per_2 principi di verosimiglianza tecnica, che con i risultati numerici emersi dalle prove nel caso specifico, possono essere considerati una certezza sotto il profilo tecnico, il tappetino di isolamento acustico non è stato posato, oppure è stato posato così malamente da aver perso completamente la sua funzione di isolante acustico. Si stima che i costi da sostenere per le opere strettamente necessarie alla completa e definitiva eliminazione dei vizi riscontrati e il ripristino alla regola dell'arte dei lavori eseguiti ammontino a complessivi € 29.305,50 oltre iva nella misura di legge;
mentre
[...]
è ritenuta responsabile al 100% per i punti da 3.2.3) a 3.2.13) e Controparte_5 al 80% per il 3.2.1) per un totale di € 25.531,50 oltre IVA nella misura di legge. Per quanto esposto nella trattazione estesa, lo scrivente ctu non può accertare ulteriori danni economici patiti dal Committente. Per le motivazioni esposte in trattazione estesa il geom. quale Direttore Lavori è ritenuto responsabile per il 20% delle non CP_2 conformità alla regola dell'arte del solo punto 3.2.1) per un totale quindi di € 3.774 oltre iva nella misura di legge.
Si costituiva il direttore dei lavori concludendo in tal senso - esonerare il direttore dei lavori da qualsiasi responsabilità nell'esecuzione dei lavori eseguiti Controparte_2 nell'immobile di proprietà di sito in Rimini via Silvia Piana n. 10. Parte_1
Pag. 4 di 6 In via subordinata: condannare al pagamento di € 3.774,00 oltre iva per Controparte_2 il 20% della non conformità dei lavori a regola d'arte del solo punto 3.2.1 della relazione tecnica d'ufficio dell'ing. . Con vittoria di spese di lite. CP_4
Quest'ultimo chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'Assicurazione
a manleva, la quale rimaneva contumace. CP_3
Nella fattispecie il quadro probatorio acquisito è certamente idoneo a costituire quell'ulteriore riscontro al fine di dare rilevanza alla condotta inerte della convenuta tale elemento avalla altresì le ulteriori Controparte_1 argomentazioni di parte attorea oltre che del ctu, legittime e condivisibili.
Pertanto, la condotta processuale della rimasta Controparte_1 contumace in aggiunta agli ulteriori elementi che, per tabulas, forniscono la prova dei presupposti fattuali posti a fondamento della pretesa azionata, comportano l'accoglimento della domanda nei limiti anzidetti.
Ciò posto, l'onere di allegare e dimostrare circostanze diverse utili a contrastare la pretesa attorea gravava sulla e rimaste in tal senso inerti;
si CP_1 CP_3 evidenzia che in ogni caso l'assicurazione aveva partecipato alle operazioni peritali in sede di atp.
A tal fine rilevano il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
i principi di lealtà e probità posti a carico delle parti;
il generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost." (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 13.6.2005 n. 12636) e nel rispetto del rito.
Alla luce di quanto sopra, la domanda introduttiva deve essere accolta nei limiti che seguono.
Devono essere accolte le ulteriori richieste non oggetto di contestazione specifica - rimborso spese e anticipazioni procedura di atp r.g. n. 1906/2021, compensi del ctp Ing.
(€ 1.903,20) e spese per contributo unificato atp € 286,00; gli ulteriori importi Per_1 non sono dovuti in quanto non provati (non vi sono in atti fatture e/o documentazione attestante avvenuti pagamenti).
Resta assorbita ogni altra questione.
Pag. 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga;
spese della ctu in sede di atp a carico delle parti convenute, in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda, nei limiti indicati in epigrafe, condanna la al pagamento in favore di parte attorea dell'importo Controparte_1 di € 25.531,50 oltre iva;
condanna e la al Controparte_2 Controparte_6 pagamento in via solidale dell'importo di € 3.774 oltre iva a favore di parte attorea;
condanna altresì, per le causali di cui in parte motiva, le parti convenute in via solidale al pagamento di € 2.189,20 a favore di parte attorea;
condanna parte convenuta, in via solidale, a rimborsare a parte attorea le spese di lite, che si liquidano in complessivi €
3.058,00 di cui € 518,00 per spese ed € 2.540,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e
15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c...
Rimini, 14/07/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 6 di 6