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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/06/2024, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 664/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 12/06/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 664/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUIDONE ENRICO Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore con la difesa d'istituto. Resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione.
Premesso con ricorso depositato il 25/01/2023 la parte indicata in intestazione adiva questa A.G. proponendo opposizione (per le ragioni indicate in motivazione) avverso
- dell'avviso di addebito n. 34320220002214625000, in relazione alla annualità 2014, notificato dall'Ente previdenziale al sig. in data successiva al 22.12 .2022 ; Parte_1
- dell'avviso di addebito n. 34320220002214726000, in relazione alla annualità 2015, notificato dall'Ente previdenziale al sig. in data successiva al 22.12 .2022 ; Parte_1 invocando violazione dell'articolo 24, co. 3, L. 46/1999, trattandosi di pretese contributive portato di un maggiore reddito accertato dall'Amministrazione Finanziaria mediante distinti avvisi di accertamento:
- TVK010301500 (relativamente all 'avviso di addebito n. 34320220002214625000 )
- TVK010301516 (relativamente all 'avviso di addebito n. 34320220002214726000 ) .
- Nella specie il primo avviso di accertamento era stato definito con mediazione con l'Agenzia delle Entrate e nessun onere contributivo era residuato.
Il secondo avviso di accertamento non era stato notificato al ricorrente che tuttavia aveva impugnato l'avviso di presa in carico (primo atto successivo conosciuto o conoscibile); di seguito aveva impugnato l'intimazione di pagamento notificata dall'Agente della riscossione. In entrambi i casi era allora rilevabile la preclusione ex art. 24 co. 3, cit., non potendo l'Istituto iscrivere a ruolo le pretese portato di accertamenti sub judice, valevole anche per il caso di accertamenti eseguiti pagina 1 di 4 da enti diversi da quello previdenziale e senza necessità che l' sia messo a conoscenza CP_1 dell'impugnazione (Cassazione 8379/2014). In via gradata eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale e la decadenza ex art. 25 d.l.vo 46/99.
Si costituiva_ l' , invocando la cessata materia del contendere quanto alla contribuzione 2014 e CP_1 chiedendo il rigetto della domanda con riferimento alla contribuzione 2015. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria le parti erano invitate alla discussione all'esito della quale la controversia viene decisa come da dispositivo pubblicamente letto, con deposito della sentenza in forma telematica
Osserva
E' possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (opposizione al ruolo esattoriale, entro giorni 40 dalla notifica della cartella) sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ. E' pure possibile una opposizione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., per questioni in particolare attinenti fatti sopravvenuti alla formazione del titolo (così la prescrizione, il pagamento, etc.), svincolata da termini di decadenza (che l'articolo 615 c.p.c. non prevede).
Il ricorso va qualificato come opposizione al ruolo in riferimento al credito portato dall'avviso di addebito pacificamente notificato dall' . CP_1
Al di là dei profili di ammissibilità, non sono decisivi- in caso di richiesta verifica del credito- i vizi formali della cartella o dell'avviso di addebito (difetto di motivazione;
omessa notifica dell'avviso di accertamento;
mancato rispetto del termine di decadenza ai fini della trasmissione dei ruoli, Cass.
6232/2001): l'opposizione dà infatti luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto ben può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, senza che ne risulti mutata la domanda (sicchè non è necessaria la proposizione di una riconvenzionale) e tale diritto resta fermo ove anche la cartella presenti un qualche vizio formale, residuando pur sempre anche in tale ipotesi in favore dell' , che non può valersi della cartella quale CP_2 titolo esecutivo, la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie per l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito.
Ove non accompagnata da censure relative alle statuizioni sul merito della pretesa azionata, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può pertanto limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis, Cass., n. 14149/2012), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l' , CP_2 di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr, Cass., n. 26395/2013).
Il riscontro di fondatezza della pretesa del creditore opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) ascrive al creditore medesimo gli oneri di allegazione e prova dei fatti posti a sostegno della propria pretesa (Cass., sez.lav., 17-11-1997,11417).
Inversioni della predetta regola generale di ripartizione dei carichi probatori devono essere espressamente previste dalla leggo, con norme, giocoforza, di natura eccezionale. Ovviamente occorrerà verificare se la pretesa contributiva dell' o meno su atti e/o Parte_2 documenti aventi già un qualche valore dimostrativo, tale da determinare una presunzione a favore dell'Amministrazione.
pagina 2 di 4 Nel caso in cui l'atto di opposizione sia solo parzialmente fondato, ancora opera la simmetria del presente modello di giudizio a quello di opposizione a decreto ingiuntivo;
come tale non ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma esteso all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non già a quello dell'emissione del provvedimento opposto. Pertanto, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare totalmente il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto, sostituendosi all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito. Ovviamente troverà applicazione analogica l'articolo 645 c.p.c., a mente del quale- revocato il decreto- il titolo esecutivo viene ad essere costituito dalla sentenza di condanna, fatti salvi gli effetti della già intrapresa esecuzione.
Anche va rilevato che è consentita la rideterminazione del quantum anche attraverso il semplice richiamo alle voci portate in cartella e ritenute non dovute;
senza che ciò determini condanna generica. In tal caso trova applicazione la regola (di più generale portata) elaborata da Cassazione civile, sez. lav.,
02/04/2002, n. 4653 (Se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta limitandosi alla condanna all'an debeatur, (c.d. condanna generica), fermo restando che non può considerarsi generica la condanna al pagamento di una somma denaro che, anche se non indicata nel suo preciso ammontare, sia facilmente determinabile con semplici operazioni di calcolo aritmetico sulla base degli elementi forniti dalla sentenza stessa. E' chiaro che in tal caso la revoca/annullamento della cartella (con contestuale condanna dell'opponente al pagamento del residuo dovuto) impone di ascrivere a questi la soccombenza.
Va senz'altro accolta la richiesta di cessazione della materia del contendere con riferimento alla contribuzione 2014 (avviso di addebito n. 34320220002214625000), di seguito alla definizione della vertenza invocato dall' (….l'accertamento è stato definito in mediazione e l'importo dovuto a titolo CP_1 di contribuzione previdenziale è stato integralmente pagato. A seguito di ciò l ha proceduto ad CP_2 emettere provvedimento di sgravio totale della pretesa contributiva….
Relativamente all'altro avviso, per l'anno 2015, il ricorrente ha impugnato l'accertato innanzi al GT con atto in data 11 gennaio 2022 (v. all. 7.1). L'avviso di addebito è stato formato il 24 novembre 2022. L'Iscrizione a ruolo è pertanto illegittima , nella pendenza del giudizio previsto dall'articolo 24, co. 3, d.l.vo 46/99; e ciò assorbe l'eccezione di decadenza.
Si è detto che ciò non esime- secondo i principi- la verifica nel merito del fondamento della pretesa.. Non è contestata l'affermazione dell' (pg. 3, penultimo rigo e segg. della memoria di costituzione CP_1 dell' ) che deduce che il ricorso innanzi al Giudice Tributario sia stato rigettato, sicchè l'an della CP_2 pretesa è stato definito.
In ordine alla eccepita prescrizione, l' invoca l'efficacia interruttiva della notifica del verbale di CP_1 accertamento dell'Agenzia delle Entrate.
Il ricorrente, tuttavia, ha dedotto non avere ricevuto notifica dell'atto in questione e di avere effettuato l'atto di presa in carico in data 11 gennaio 2022.
pagina 3 di 4 Non essendo smentita l'omessa notifica dell'atto interruttivo di accertamento invocato dall' a pg. CP_1 8 della memoria di costituzione, deve tuttavia rilevarsi che l' ha avuto conoscenza della pretesa CP_2 contributiva, portato del maggiore reddito, in data non anteriore all'anno 2019 (data di formazione dell'avviso TVK010301516/2019).
La Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 14410 del 27 maggio 2019, ha ribadito che il termine prescrizionale dei contributi dell' non decorre da quando il reddito è certo (invio della dichiarazione CP_1 fiscale), ma da quando tali contributi dovevano essere effettivamente pagati, indipendentemente dalla presentazione o dalla non presentazione della dichiarazione dei redditi. Il successivo avviso dell'Agenzia delle Entrate che accertata (anche a distanza di anni) il reale reddito che il contribuente avrebbe dovuto dichiarare non sposta il termine iniziale della prescrizione dei contributi alla data di notifica dello stesso.
E si è detto che non vi è prova della notifica del TVK010301516/2019
Nel caso di specie l'avviso di addebito 34320220002214726000, notificato il 21-12-2022, da riferimento alla contribuzione 2015.
Le spese compensate in ragione della peculiarità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito 34320220002214625000;
- annulla l'avviso di addebito 34320220002214625000 per intervenuta prescrizione;
dichiara non dovuti gli importi ivi richiesti.
- compensa le spese.
Foggia, 12 giugno 2024
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 12/06/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 664/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUIDONE ENRICO Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore con la difesa d'istituto. Resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione.
Premesso con ricorso depositato il 25/01/2023 la parte indicata in intestazione adiva questa A.G. proponendo opposizione (per le ragioni indicate in motivazione) avverso
- dell'avviso di addebito n. 34320220002214625000, in relazione alla annualità 2014, notificato dall'Ente previdenziale al sig. in data successiva al 22.12 .2022 ; Parte_1
- dell'avviso di addebito n. 34320220002214726000, in relazione alla annualità 2015, notificato dall'Ente previdenziale al sig. in data successiva al 22.12 .2022 ; Parte_1 invocando violazione dell'articolo 24, co. 3, L. 46/1999, trattandosi di pretese contributive portato di un maggiore reddito accertato dall'Amministrazione Finanziaria mediante distinti avvisi di accertamento:
- TVK010301500 (relativamente all 'avviso di addebito n. 34320220002214625000 )
- TVK010301516 (relativamente all 'avviso di addebito n. 34320220002214726000 ) .
- Nella specie il primo avviso di accertamento era stato definito con mediazione con l'Agenzia delle Entrate e nessun onere contributivo era residuato.
Il secondo avviso di accertamento non era stato notificato al ricorrente che tuttavia aveva impugnato l'avviso di presa in carico (primo atto successivo conosciuto o conoscibile); di seguito aveva impugnato l'intimazione di pagamento notificata dall'Agente della riscossione. In entrambi i casi era allora rilevabile la preclusione ex art. 24 co. 3, cit., non potendo l'Istituto iscrivere a ruolo le pretese portato di accertamenti sub judice, valevole anche per il caso di accertamenti eseguiti pagina 1 di 4 da enti diversi da quello previdenziale e senza necessità che l' sia messo a conoscenza CP_1 dell'impugnazione (Cassazione 8379/2014). In via gradata eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale e la decadenza ex art. 25 d.l.vo 46/99.
Si costituiva_ l' , invocando la cessata materia del contendere quanto alla contribuzione 2014 e CP_1 chiedendo il rigetto della domanda con riferimento alla contribuzione 2015. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria le parti erano invitate alla discussione all'esito della quale la controversia viene decisa come da dispositivo pubblicamente letto, con deposito della sentenza in forma telematica
Osserva
E' possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (opposizione al ruolo esattoriale, entro giorni 40 dalla notifica della cartella) sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ. E' pure possibile una opposizione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., per questioni in particolare attinenti fatti sopravvenuti alla formazione del titolo (così la prescrizione, il pagamento, etc.), svincolata da termini di decadenza (che l'articolo 615 c.p.c. non prevede).
Il ricorso va qualificato come opposizione al ruolo in riferimento al credito portato dall'avviso di addebito pacificamente notificato dall' . CP_1
Al di là dei profili di ammissibilità, non sono decisivi- in caso di richiesta verifica del credito- i vizi formali della cartella o dell'avviso di addebito (difetto di motivazione;
omessa notifica dell'avviso di accertamento;
mancato rispetto del termine di decadenza ai fini della trasmissione dei ruoli, Cass.
6232/2001): l'opposizione dà infatti luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto ben può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, senza che ne risulti mutata la domanda (sicchè non è necessaria la proposizione di una riconvenzionale) e tale diritto resta fermo ove anche la cartella presenti un qualche vizio formale, residuando pur sempre anche in tale ipotesi in favore dell' , che non può valersi della cartella quale CP_2 titolo esecutivo, la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie per l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito.
Ove non accompagnata da censure relative alle statuizioni sul merito della pretesa azionata, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può pertanto limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis, Cass., n. 14149/2012), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l' , CP_2 di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr, Cass., n. 26395/2013).
Il riscontro di fondatezza della pretesa del creditore opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) ascrive al creditore medesimo gli oneri di allegazione e prova dei fatti posti a sostegno della propria pretesa (Cass., sez.lav., 17-11-1997,11417).
Inversioni della predetta regola generale di ripartizione dei carichi probatori devono essere espressamente previste dalla leggo, con norme, giocoforza, di natura eccezionale. Ovviamente occorrerà verificare se la pretesa contributiva dell' o meno su atti e/o Parte_2 documenti aventi già un qualche valore dimostrativo, tale da determinare una presunzione a favore dell'Amministrazione.
pagina 2 di 4 Nel caso in cui l'atto di opposizione sia solo parzialmente fondato, ancora opera la simmetria del presente modello di giudizio a quello di opposizione a decreto ingiuntivo;
come tale non ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma esteso all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non già a quello dell'emissione del provvedimento opposto. Pertanto, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare totalmente il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto, sostituendosi all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito. Ovviamente troverà applicazione analogica l'articolo 645 c.p.c., a mente del quale- revocato il decreto- il titolo esecutivo viene ad essere costituito dalla sentenza di condanna, fatti salvi gli effetti della già intrapresa esecuzione.
Anche va rilevato che è consentita la rideterminazione del quantum anche attraverso il semplice richiamo alle voci portate in cartella e ritenute non dovute;
senza che ciò determini condanna generica. In tal caso trova applicazione la regola (di più generale portata) elaborata da Cassazione civile, sez. lav.,
02/04/2002, n. 4653 (Se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta limitandosi alla condanna all'an debeatur, (c.d. condanna generica), fermo restando che non può considerarsi generica la condanna al pagamento di una somma denaro che, anche se non indicata nel suo preciso ammontare, sia facilmente determinabile con semplici operazioni di calcolo aritmetico sulla base degli elementi forniti dalla sentenza stessa. E' chiaro che in tal caso la revoca/annullamento della cartella (con contestuale condanna dell'opponente al pagamento del residuo dovuto) impone di ascrivere a questi la soccombenza.
Va senz'altro accolta la richiesta di cessazione della materia del contendere con riferimento alla contribuzione 2014 (avviso di addebito n. 34320220002214625000), di seguito alla definizione della vertenza invocato dall' (….l'accertamento è stato definito in mediazione e l'importo dovuto a titolo CP_1 di contribuzione previdenziale è stato integralmente pagato. A seguito di ciò l ha proceduto ad CP_2 emettere provvedimento di sgravio totale della pretesa contributiva….
Relativamente all'altro avviso, per l'anno 2015, il ricorrente ha impugnato l'accertato innanzi al GT con atto in data 11 gennaio 2022 (v. all. 7.1). L'avviso di addebito è stato formato il 24 novembre 2022. L'Iscrizione a ruolo è pertanto illegittima , nella pendenza del giudizio previsto dall'articolo 24, co. 3, d.l.vo 46/99; e ciò assorbe l'eccezione di decadenza.
Si è detto che ciò non esime- secondo i principi- la verifica nel merito del fondamento della pretesa.. Non è contestata l'affermazione dell' (pg. 3, penultimo rigo e segg. della memoria di costituzione CP_1 dell' ) che deduce che il ricorso innanzi al Giudice Tributario sia stato rigettato, sicchè l'an della CP_2 pretesa è stato definito.
In ordine alla eccepita prescrizione, l' invoca l'efficacia interruttiva della notifica del verbale di CP_1 accertamento dell'Agenzia delle Entrate.
Il ricorrente, tuttavia, ha dedotto non avere ricevuto notifica dell'atto in questione e di avere effettuato l'atto di presa in carico in data 11 gennaio 2022.
pagina 3 di 4 Non essendo smentita l'omessa notifica dell'atto interruttivo di accertamento invocato dall' a pg. CP_1 8 della memoria di costituzione, deve tuttavia rilevarsi che l' ha avuto conoscenza della pretesa CP_2 contributiva, portato del maggiore reddito, in data non anteriore all'anno 2019 (data di formazione dell'avviso TVK010301516/2019).
La Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 14410 del 27 maggio 2019, ha ribadito che il termine prescrizionale dei contributi dell' non decorre da quando il reddito è certo (invio della dichiarazione CP_1 fiscale), ma da quando tali contributi dovevano essere effettivamente pagati, indipendentemente dalla presentazione o dalla non presentazione della dichiarazione dei redditi. Il successivo avviso dell'Agenzia delle Entrate che accertata (anche a distanza di anni) il reale reddito che il contribuente avrebbe dovuto dichiarare non sposta il termine iniziale della prescrizione dei contributi alla data di notifica dello stesso.
E si è detto che non vi è prova della notifica del TVK010301516/2019
Nel caso di specie l'avviso di addebito 34320220002214726000, notificato il 21-12-2022, da riferimento alla contribuzione 2015.
Le spese compensate in ragione della peculiarità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito 34320220002214625000;
- annulla l'avviso di addebito 34320220002214625000 per intervenuta prescrizione;
dichiara non dovuti gli importi ivi richiesti.
- compensa le spese.
Foggia, 12 giugno 2024
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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