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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 22/11/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
916 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. IM Di PA Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 916 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORLI' in data 04/06/2005 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. VALENTINI GIANNI;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 23/04/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 5.7.2024;
1 - che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il p.m. è stato posto in condizioni di intervenire1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORLI' in data
04/06/2005 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FORLI' al N. 62, Parte
2, Serie A, Anno 2005; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
23/04/2025, che integralmente si riportano:
1) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in regime di Persona_1
affido condiviso e rimarrà allocata presso la residenza materna sita in Forlì, via
Marziale n. 20.
2) La casa coniugale, costituita da un appartamento comprensivo di garage distinto al NCEU del Comune di Forlì al Foglio 174, Particella 439, Sub 16, Categoria A/3, 1 P.M. avvisato in data 30.4.2025 - Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 –
01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio 1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
2 Classe 4 e Sub 8, Categoria C/6, Classe 3, sita in Forlì, via Marziale n. 20, di proprietà della sig.ra , rimarrà assegnata alla medesima ove Controparte_1
continuerà a risiedere insieme alla figlia minore . Persona_1
3) Il sig. continuerà ad abitare presso l'immobile dallo stesso Parte_1
condotto in locazione sito in Forlì, viale Antonio Gramsci n. 59, ove lo stesso ha posto la sua residenza anagrafica e la sua attuale dimora.
4) Riguardo i rapporti economici i coniugi, essendo titolari di redditi propri in quanto convenientemente impiegati in attività lavorative corrispondenti alle aspirazioni ed alle capacità di ciascuno, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, non hanno nulla da avere e/o pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale.
5) La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi per le decisioni di maggiore interesse relative alla figlia minore (istruzione, educazione, salute), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori avranno facoltà di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
6) Alla figlia minore sarà assicurato il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ed all'uopo i genitori concordano le seguenti modalità di visita e permanenza presso ciascuno di essi:
- venendo così incontro anche alle sue manifestate esigenze starà dal mercoledì Per_1
(compreso) al martedì (compreso) della settimana successiva con la madre e con il padre alternando ciò di settimana in settimana;
- durante le vacanze invernali trascorrerà metà del periodo festivo con il padre Per_1
e metà con la madre, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di
Capodanno, il tutto naturalmente tenendo conto delle esigenze della minore e degli impegni sportivi e ludici;
3 - durante le vacanze pasquali trascorrerà, ad anni alterni, con il padre il Per_1
giorno di Pasqua e con la madre il Lunedì dell'Angelo e viceversa;
- nel periodo delle vacanze estive la madre e il padre potranno tenere la figlia per 15
(quindici) giorni anche non consecutivi, da comunicarsi con congruo preavviso;
- per le altre festività, diverse da quelle Natalizie e Pasquali, e per il giorno del compleanno di si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Per_1
In tutti i sopraindicati periodi di affido il padre dovrà sempre comunicare alla madre il luogo di destinazione della figlia, viceversa dicasi per i periodi in cui la minore resterà affidata alla madre. Inoltre, come previsto per legge, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio.
7) Il sig. si impegna e obbliga a corrispondere a titolo di contributo Parte_1
fisso mensile per il mantenimento della figlia minore alla sig.ra la Controparte_1
somma mensile di € 200,00 (euro duecento/00), soggetta ad automatica rivalutazione
ISTAT, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 20 di ogni mese. Tale somma verrà versata fino a che la minore non sarà economicamente autonoma ed autosufficiente.
Sono da considerarsi comprese nel contributo fisso mensile per il mantenimento ordinario della minore: vitto (ivi compresi alimenti specifici per patologie croniche), abbigliamento, alloggio, materiale scolastico di cancelleria (escluso quello di inizio anno scolastico) e comunque tutto ciò che non è indicato ai punti seguenti per le quali spese i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno:
- spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a. visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche/specialistiche entro € 75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
4 c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche;
- spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b. visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c. cure non convenzionali;
- spese scolastiche da documentare, che non richiedono il preventivo accordo:
a. tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b. tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f. mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di € 12,00 al giorno);
g. alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalla Province di Forlì-Cesena, Bologna,
Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasposto pubblico, ovvero in Regione per comprovate necessità oggettive;
h. pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario della figlia con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori;
5 - spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a. rette scolastiche imposte da istituti privati;
b. corsi di specializzazione;
c. rette universitarie in istituti privati;
d. alloggio presso le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;
e. gite scolastiche con pernottamento;
f. corsi di recupero e lezioni private;
- spese ludico/sportive/ricreative:
a. non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento
(divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque una attività che comporti una spesa entro € 100,00 l'anno;
b. la frequentazione di ulteriori attività sportive, ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione del figlio.
8) Le parti si autorizzano al rilascio del passaporto anche per la figlia minore.
9) Il sig. dichiara di rinunciare alla richiesta di assegno unico per la figlia Pt_1
minore a carico a favore della sig.ra che sarà l'unica a poter richiedere e CP_1
beneficiare del predetto istituto.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
PRENDE ATTO
Che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLI' per quanto di competenza.
Forlì, 22/11/2025 Il Presidente
IM Di PA
6
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. IM Di PA Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 916 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORLI' in data 04/06/2005 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. VALENTINI GIANNI;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 23/04/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 5.7.2024;
1 - che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il p.m. è stato posto in condizioni di intervenire1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORLI' in data
04/06/2005 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FORLI' al N. 62, Parte
2, Serie A, Anno 2005; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
23/04/2025, che integralmente si riportano:
1) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in regime di Persona_1
affido condiviso e rimarrà allocata presso la residenza materna sita in Forlì, via
Marziale n. 20.
2) La casa coniugale, costituita da un appartamento comprensivo di garage distinto al NCEU del Comune di Forlì al Foglio 174, Particella 439, Sub 16, Categoria A/3, 1 P.M. avvisato in data 30.4.2025 - Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 –
01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio 1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
2 Classe 4 e Sub 8, Categoria C/6, Classe 3, sita in Forlì, via Marziale n. 20, di proprietà della sig.ra , rimarrà assegnata alla medesima ove Controparte_1
continuerà a risiedere insieme alla figlia minore . Persona_1
3) Il sig. continuerà ad abitare presso l'immobile dallo stesso Parte_1
condotto in locazione sito in Forlì, viale Antonio Gramsci n. 59, ove lo stesso ha posto la sua residenza anagrafica e la sua attuale dimora.
4) Riguardo i rapporti economici i coniugi, essendo titolari di redditi propri in quanto convenientemente impiegati in attività lavorative corrispondenti alle aspirazioni ed alle capacità di ciascuno, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, non hanno nulla da avere e/o pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale.
5) La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi per le decisioni di maggiore interesse relative alla figlia minore (istruzione, educazione, salute), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori avranno facoltà di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
6) Alla figlia minore sarà assicurato il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ed all'uopo i genitori concordano le seguenti modalità di visita e permanenza presso ciascuno di essi:
- venendo così incontro anche alle sue manifestate esigenze starà dal mercoledì Per_1
(compreso) al martedì (compreso) della settimana successiva con la madre e con il padre alternando ciò di settimana in settimana;
- durante le vacanze invernali trascorrerà metà del periodo festivo con il padre Per_1
e metà con la madre, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di
Capodanno, il tutto naturalmente tenendo conto delle esigenze della minore e degli impegni sportivi e ludici;
3 - durante le vacanze pasquali trascorrerà, ad anni alterni, con il padre il Per_1
giorno di Pasqua e con la madre il Lunedì dell'Angelo e viceversa;
- nel periodo delle vacanze estive la madre e il padre potranno tenere la figlia per 15
(quindici) giorni anche non consecutivi, da comunicarsi con congruo preavviso;
- per le altre festività, diverse da quelle Natalizie e Pasquali, e per il giorno del compleanno di si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Per_1
In tutti i sopraindicati periodi di affido il padre dovrà sempre comunicare alla madre il luogo di destinazione della figlia, viceversa dicasi per i periodi in cui la minore resterà affidata alla madre. Inoltre, come previsto per legge, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio.
7) Il sig. si impegna e obbliga a corrispondere a titolo di contributo Parte_1
fisso mensile per il mantenimento della figlia minore alla sig.ra la Controparte_1
somma mensile di € 200,00 (euro duecento/00), soggetta ad automatica rivalutazione
ISTAT, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 20 di ogni mese. Tale somma verrà versata fino a che la minore non sarà economicamente autonoma ed autosufficiente.
Sono da considerarsi comprese nel contributo fisso mensile per il mantenimento ordinario della minore: vitto (ivi compresi alimenti specifici per patologie croniche), abbigliamento, alloggio, materiale scolastico di cancelleria (escluso quello di inizio anno scolastico) e comunque tutto ciò che non è indicato ai punti seguenti per le quali spese i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno:
- spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a. visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche/specialistiche entro € 75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
4 c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche;
- spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b. visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c. cure non convenzionali;
- spese scolastiche da documentare, che non richiedono il preventivo accordo:
a. tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b. tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f. mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di € 12,00 al giorno);
g. alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalla Province di Forlì-Cesena, Bologna,
Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasposto pubblico, ovvero in Regione per comprovate necessità oggettive;
h. pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario della figlia con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori;
5 - spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a. rette scolastiche imposte da istituti privati;
b. corsi di specializzazione;
c. rette universitarie in istituti privati;
d. alloggio presso le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;
e. gite scolastiche con pernottamento;
f. corsi di recupero e lezioni private;
- spese ludico/sportive/ricreative:
a. non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento
(divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque una attività che comporti una spesa entro € 100,00 l'anno;
b. la frequentazione di ulteriori attività sportive, ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione del figlio.
8) Le parti si autorizzano al rilascio del passaporto anche per la figlia minore.
9) Il sig. dichiara di rinunciare alla richiesta di assegno unico per la figlia Pt_1
minore a carico a favore della sig.ra che sarà l'unica a poter richiedere e CP_1
beneficiare del predetto istituto.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
PRENDE ATTO
Che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLI' per quanto di competenza.
Forlì, 22/11/2025 Il Presidente
IM Di PA
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