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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/10/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare ex art. 1127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 570 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Augusta Crudo) Parte_1 appellante
E
Controparte_1 appellato contumace
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Rivendicazioni salariali. Lavoro part time.
Conclusioni: come da atto di appello.
FATTO
1. Il tribunale di Catanzaro ha accolto solo in parte il ricorso del 24.1.2019 che aveva proposto contro , titolare dell'omonima ditta Parte_1 Controparte_1 individuale, alle cui dipendenze aveva lavorato come commessa dal 23.6.2008 al
10.3.2016, con un contratto di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali. Per quanto ancora interessa, non le ha accordato: 1) le differenze retributive che rivendicava a titolo di lavoro supplementare (sostenendo di avere, in realtà, sempre lavorato a tempo pieno,
Pag. 1 di 5 per otto ore al giorno) e straordinario;
2) l'indennità sostitutiva di preavviso, che pur ha riconosciuto esserle dovuta. Ha quindi condannato il resistente a corrisponderle la sola somma di 14.206,37 euro e non quella superiore che la ricorrente rivendicava, pari a
106.255,99 euro.
2. La ricorrente interpone appello dolendosi: 1) del mancato riconoscimento, a fini retributivi, della prestazione lavorativa resa a tempo pieno, nonché dello straordinario;
2) della mancata condanna della controparte datoriale al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
3. Nella contumacia dell'appellato, che non si è costituito benché ritualmente sia stato convenuto con atto notificato il 19.6.2024 al domicilio digitale del suo difensore, il Collegio, disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note prodotte dall'appellante e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
4. L'appello merita accoglimento per quanto di ragione.
5. Manifestamente fondato è il secondo motivo di gravame. Il tribunale ha infatti riconosciuto “violato il relativo termine” di preavviso e ha dato atto che la
“dovutezza” dell'indennità sostitutiva era stata ammessa, nella comunicazione di licenziamento, dallo stesso datore di lavoro. Non ha però condannato quest'ultimo a corrispondere alla ricorrente l'importo di quella stessa indennità. Sicché l'omissione va emendata per come chiede l'appellante.
6. Parimenti fondato è anche il primo motivo di gravame, seppur relativamente alla dedotta prestazione di lavoro supplementare e non anche a quella di lavoro straordinario.
7. Il tribunale, pur rilevando che i testimoni attorei avevano riferito che la ricorrente era solita lavorare oltre il pattuito orario di servizio, ha constatato che essi non hanno “saputo quantificare con esattezza la frequenza nel tempo dello svolgimento di lavoro supplementare e straordinario da parte della ricorrente”. Ha quindi ritenuto che ciò si rifletta in danno della parte che ha l'onere di provare le eccedenze orarie per cui rivendica la retribuzione.
Pag. 2 di 5 8. L'appellante censura la statuizione perché invece sostiene di aver assolto quest'onere, avendo addotto testimoni che hanno confermato il rispetto, da parte sua, di un orario di lavoro eccedente quello parziale per il quale era stata formalmente assunta.
9. La doglianza merita d'essere condivisa alla luce della complessiva valutazione delle prove orali raccolte che rivelano l'impiego della lavoratrice, indifferentemente, anche in fasce orarie giornaliere diverse da quelle concordate all'atto della sua assunzione.
10. È stato lo stesso convenuto, con dichiarazione confessoria resa in sede di interrogatorio formale, ad ammettere che la ricorrente ha sempre lavorato “o mattina o pomeriggio”, mentre è invece documentato che, in base al suo contratto individuale, avrebbe dovuto lavorare, per cinque giorni alla settimana, solo di mattina.
11. Della sua prestazione lavorativa pomeridiana hanno riferito, del resto, anche i testimoni attorei: il teste ha dichiarato di aver visto la ricorrente chiudere il Tes_1 negozio a fine giornata;
la teste ha dichiarato di aver lavorato insieme con lei Tes_2
e di aver sempre rispettato il suo stesso orario di lavoro, comprensivo del turno pomeridiano. E anche il teste citato dal resistente, nel riferire che anche la Tes_3 ricorrente rispettava i turni (“faceva i turni come gli altri”) al pari di quanto faceva lui
(“facevamo i turni”), ha chiarito che i turni erano di 8 ore (“il mio orario era di 8 ore giornaliere”) e si articolavano “dal lunedì al venerdì o dal lunedì al sabato, in base alla turnazione che avevamo”.
12. Ebbene, la contrarietà a quanto aveva pattuito in contratto milita a sfavore del datore di lavoro resistente ed è indizio che il rapporto di lavoro con la ricorrente si è svolto a tempo pieno. Ciò in quanto, nel caso in cui il lavoratore assunto con orario part–time dimostri, come nella specie ha fatto la ricorrente, di aver lavorato anche fuori dalle fasce orarie pattuite, grava sul datore di lavoro l'onere di provare che la diversa dislocazione del monte orario originariamente previsto non abbia comportato il superamento dello stesso, ben potendosi altrimenti presumere che la prestazione resa fuori dalle fasce orarie concordate sia state eseguita in aggiunta a quello stesso monte orario. Tale presunzione si giustifica in ragione del fatto che, una volta pattuita, la collocazione della prestazione lavorativa può essere modificata soltanto col consenso scritto del lavoratore (arg. ex art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. 61/2000).
Pag. 3 di 5 13. Detto altrimenti: così come la mancata formalizzazione della trasformazione del rapporto da full-time a part-time si apprezza quale indice presuntivo dell'esistenza di un rapporto a tempo pieno, tanto che è onere del datore provare l'effettiva riduzione della prestazione lavorativa1, altrettanto è a dirsi nell'ipotesi in cui – come accade nel caso di specie – non sia stata formalizzata la variazione della pattuita distribuzione dell'orario part-time2. Una volta pattuita per iscritto, la collocazione della prestazione lavorativa nella giornata può essere modificata soltanto con il consenso scritto del lavoratore3. Di talché, qualora tale consenso scritto manchi, è onere del datore di lavoro dimostrare che la prestazione lavorativa, sebbene resa in una fascia oraria diversa da quella risultante dal contratto, non ha comunque ecceduto la durata pattuita: e siffatta dimostrazione, nella specie, manca.
14. Ne consegue l'accoglimento delle rivendicazioni retributive afferenti alla prestazione lavorativa supplementare resa dalla ricorrente.
15. Non anche, però, delle rivendicazioni relative al lavoro straordinario
(eccedente il limite delle 40 ore settimanali) di cui le testimonianze raccolte non offrono prova certa. Del superamento dell'orario normale di lavoro ha infatti riferito solo la teste ma la sua deposizione contrasta, sul punto, con quella del teste e Tes_2 Tes_3 difettano elementi di ordine soggettivo (in termini di credibilità delle fonti) e oggettivo
(in termini di attendibilità del narrato) o anche solo di riscontro estrinseco che inducano a preferire l'una deposizione all'altra. La relativa incertezza si riflette in danno della creditrice ricorrente.
Pag. 4 di 5 16. L'importo dei crediti da riconoscere all'appellante si inferisce dal conteggio che ha allegato al ricorso e che già il tribunale ha recepito in quanto non specificamente contestato dal resistente. Sicché: a) dal differenziale complessivo rivendicato al netto
(pari a 93.415,89) vanno detratti gli importi per lo straordinario (pari a 49.476,20 euro netti); b) si ottiene così una differenza retributiva pari a 43.939,69 euro netti;
c) a cui va aggiunto l'incontestato importo dell'indennità di mancato preavviso (1.200 euro); d) oltre al t.f.r. che, in proporzione al credito retributivo maturato (risultante dalla somma del percepito con la differenza ancora dovuta), è pari a 8.024,53 euro.
17. Alla liquidazione al netto dei predetti importi si perviene in conformità alla domanda dell'appellante.
18. Gli stessi importi dovranno essere maggiorati, ex art. 429 c.p.c., di interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.
19. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e, stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio, si liquidano in favore dell'erario ex art. 133 del
DPR 116/2002, con la riduzione prevista dall'art. 130 dello stesso testo normativo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 14.5.2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Catanzaro, giudice del lavoro, n. 945/23, pubblicata in data 18.11.2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della gravata sentenza, condanna l'appellato a corrispondere all'appellante la complessiva somma netta di 53.164,22 euro (di cui 8.024,53 euro netti per t.f.r.), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. Condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite che liquida in 3.500 euro per il primo grado e in 3.600 per il secondo, oltre accessori e rimborso forfettario di legge, e dispone che il pagamento sia eseguito in favore dell'erario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 15/10/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 5 di 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. n. 5518/2004 e n. 25006/20016: “La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, ai sensi della disciplina dettata dal d.lgs. n. 61 del 2000, non può avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma necessita del consenso scritto del lavoratore, e, configurando la modalità oraria un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto part-time, la variazione, in aumento o in diminuzione, del monte ore pattuito, costituisce una novazione oggettiva dell'intesa negoziale inizialmente concordata, che richiede una rinnovata manifestazione di volontà, e non è pertanto desumibile per "facta concludentia" dal comportamento successivo delle parti ex art. 1362 c.c.”. 2 Cass. 12502/2020: “La distribuzione dell'orario della prestazione, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, integra il nucleo del contratto di lavoro a tempo parziale e la ragion d'essere della particolare garanzia costituita dalla forma scritta, preordinata ad evitare che il datore di lavoro, avvalendosi della carente o generica pattuizione sull'orario, possa modificarla a proprio piacimento a fini di indebita pressione sul lavoratore…”. 3 In dottrina: “Una volta pattuita, tale collocazione può essere modificata soltanto col consenso scritto del lavoratore”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare ex art. 1127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 570 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Augusta Crudo) Parte_1 appellante
E
Controparte_1 appellato contumace
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Rivendicazioni salariali. Lavoro part time.
Conclusioni: come da atto di appello.
FATTO
1. Il tribunale di Catanzaro ha accolto solo in parte il ricorso del 24.1.2019 che aveva proposto contro , titolare dell'omonima ditta Parte_1 Controparte_1 individuale, alle cui dipendenze aveva lavorato come commessa dal 23.6.2008 al
10.3.2016, con un contratto di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali. Per quanto ancora interessa, non le ha accordato: 1) le differenze retributive che rivendicava a titolo di lavoro supplementare (sostenendo di avere, in realtà, sempre lavorato a tempo pieno,
Pag. 1 di 5 per otto ore al giorno) e straordinario;
2) l'indennità sostitutiva di preavviso, che pur ha riconosciuto esserle dovuta. Ha quindi condannato il resistente a corrisponderle la sola somma di 14.206,37 euro e non quella superiore che la ricorrente rivendicava, pari a
106.255,99 euro.
2. La ricorrente interpone appello dolendosi: 1) del mancato riconoscimento, a fini retributivi, della prestazione lavorativa resa a tempo pieno, nonché dello straordinario;
2) della mancata condanna della controparte datoriale al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
3. Nella contumacia dell'appellato, che non si è costituito benché ritualmente sia stato convenuto con atto notificato il 19.6.2024 al domicilio digitale del suo difensore, il Collegio, disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note prodotte dall'appellante e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
4. L'appello merita accoglimento per quanto di ragione.
5. Manifestamente fondato è il secondo motivo di gravame. Il tribunale ha infatti riconosciuto “violato il relativo termine” di preavviso e ha dato atto che la
“dovutezza” dell'indennità sostitutiva era stata ammessa, nella comunicazione di licenziamento, dallo stesso datore di lavoro. Non ha però condannato quest'ultimo a corrispondere alla ricorrente l'importo di quella stessa indennità. Sicché l'omissione va emendata per come chiede l'appellante.
6. Parimenti fondato è anche il primo motivo di gravame, seppur relativamente alla dedotta prestazione di lavoro supplementare e non anche a quella di lavoro straordinario.
7. Il tribunale, pur rilevando che i testimoni attorei avevano riferito che la ricorrente era solita lavorare oltre il pattuito orario di servizio, ha constatato che essi non hanno “saputo quantificare con esattezza la frequenza nel tempo dello svolgimento di lavoro supplementare e straordinario da parte della ricorrente”. Ha quindi ritenuto che ciò si rifletta in danno della parte che ha l'onere di provare le eccedenze orarie per cui rivendica la retribuzione.
Pag. 2 di 5 8. L'appellante censura la statuizione perché invece sostiene di aver assolto quest'onere, avendo addotto testimoni che hanno confermato il rispetto, da parte sua, di un orario di lavoro eccedente quello parziale per il quale era stata formalmente assunta.
9. La doglianza merita d'essere condivisa alla luce della complessiva valutazione delle prove orali raccolte che rivelano l'impiego della lavoratrice, indifferentemente, anche in fasce orarie giornaliere diverse da quelle concordate all'atto della sua assunzione.
10. È stato lo stesso convenuto, con dichiarazione confessoria resa in sede di interrogatorio formale, ad ammettere che la ricorrente ha sempre lavorato “o mattina o pomeriggio”, mentre è invece documentato che, in base al suo contratto individuale, avrebbe dovuto lavorare, per cinque giorni alla settimana, solo di mattina.
11. Della sua prestazione lavorativa pomeridiana hanno riferito, del resto, anche i testimoni attorei: il teste ha dichiarato di aver visto la ricorrente chiudere il Tes_1 negozio a fine giornata;
la teste ha dichiarato di aver lavorato insieme con lei Tes_2
e di aver sempre rispettato il suo stesso orario di lavoro, comprensivo del turno pomeridiano. E anche il teste citato dal resistente, nel riferire che anche la Tes_3 ricorrente rispettava i turni (“faceva i turni come gli altri”) al pari di quanto faceva lui
(“facevamo i turni”), ha chiarito che i turni erano di 8 ore (“il mio orario era di 8 ore giornaliere”) e si articolavano “dal lunedì al venerdì o dal lunedì al sabato, in base alla turnazione che avevamo”.
12. Ebbene, la contrarietà a quanto aveva pattuito in contratto milita a sfavore del datore di lavoro resistente ed è indizio che il rapporto di lavoro con la ricorrente si è svolto a tempo pieno. Ciò in quanto, nel caso in cui il lavoratore assunto con orario part–time dimostri, come nella specie ha fatto la ricorrente, di aver lavorato anche fuori dalle fasce orarie pattuite, grava sul datore di lavoro l'onere di provare che la diversa dislocazione del monte orario originariamente previsto non abbia comportato il superamento dello stesso, ben potendosi altrimenti presumere che la prestazione resa fuori dalle fasce orarie concordate sia state eseguita in aggiunta a quello stesso monte orario. Tale presunzione si giustifica in ragione del fatto che, una volta pattuita, la collocazione della prestazione lavorativa può essere modificata soltanto col consenso scritto del lavoratore (arg. ex art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. 61/2000).
Pag. 3 di 5 13. Detto altrimenti: così come la mancata formalizzazione della trasformazione del rapporto da full-time a part-time si apprezza quale indice presuntivo dell'esistenza di un rapporto a tempo pieno, tanto che è onere del datore provare l'effettiva riduzione della prestazione lavorativa1, altrettanto è a dirsi nell'ipotesi in cui – come accade nel caso di specie – non sia stata formalizzata la variazione della pattuita distribuzione dell'orario part-time2. Una volta pattuita per iscritto, la collocazione della prestazione lavorativa nella giornata può essere modificata soltanto con il consenso scritto del lavoratore3. Di talché, qualora tale consenso scritto manchi, è onere del datore di lavoro dimostrare che la prestazione lavorativa, sebbene resa in una fascia oraria diversa da quella risultante dal contratto, non ha comunque ecceduto la durata pattuita: e siffatta dimostrazione, nella specie, manca.
14. Ne consegue l'accoglimento delle rivendicazioni retributive afferenti alla prestazione lavorativa supplementare resa dalla ricorrente.
15. Non anche, però, delle rivendicazioni relative al lavoro straordinario
(eccedente il limite delle 40 ore settimanali) di cui le testimonianze raccolte non offrono prova certa. Del superamento dell'orario normale di lavoro ha infatti riferito solo la teste ma la sua deposizione contrasta, sul punto, con quella del teste e Tes_2 Tes_3 difettano elementi di ordine soggettivo (in termini di credibilità delle fonti) e oggettivo
(in termini di attendibilità del narrato) o anche solo di riscontro estrinseco che inducano a preferire l'una deposizione all'altra. La relativa incertezza si riflette in danno della creditrice ricorrente.
Pag. 4 di 5 16. L'importo dei crediti da riconoscere all'appellante si inferisce dal conteggio che ha allegato al ricorso e che già il tribunale ha recepito in quanto non specificamente contestato dal resistente. Sicché: a) dal differenziale complessivo rivendicato al netto
(pari a 93.415,89) vanno detratti gli importi per lo straordinario (pari a 49.476,20 euro netti); b) si ottiene così una differenza retributiva pari a 43.939,69 euro netti;
c) a cui va aggiunto l'incontestato importo dell'indennità di mancato preavviso (1.200 euro); d) oltre al t.f.r. che, in proporzione al credito retributivo maturato (risultante dalla somma del percepito con la differenza ancora dovuta), è pari a 8.024,53 euro.
17. Alla liquidazione al netto dei predetti importi si perviene in conformità alla domanda dell'appellante.
18. Gli stessi importi dovranno essere maggiorati, ex art. 429 c.p.c., di interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.
19. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e, stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio, si liquidano in favore dell'erario ex art. 133 del
DPR 116/2002, con la riduzione prevista dall'art. 130 dello stesso testo normativo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 14.5.2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Catanzaro, giudice del lavoro, n. 945/23, pubblicata in data 18.11.2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della gravata sentenza, condanna l'appellato a corrispondere all'appellante la complessiva somma netta di 53.164,22 euro (di cui 8.024,53 euro netti per t.f.r.), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. Condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite che liquida in 3.500 euro per il primo grado e in 3.600 per il secondo, oltre accessori e rimborso forfettario di legge, e dispone che il pagamento sia eseguito in favore dell'erario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 15/10/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 5 di 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. n. 5518/2004 e n. 25006/20016: “La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, ai sensi della disciplina dettata dal d.lgs. n. 61 del 2000, non può avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma necessita del consenso scritto del lavoratore, e, configurando la modalità oraria un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto part-time, la variazione, in aumento o in diminuzione, del monte ore pattuito, costituisce una novazione oggettiva dell'intesa negoziale inizialmente concordata, che richiede una rinnovata manifestazione di volontà, e non è pertanto desumibile per "facta concludentia" dal comportamento successivo delle parti ex art. 1362 c.c.”. 2 Cass. 12502/2020: “La distribuzione dell'orario della prestazione, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, integra il nucleo del contratto di lavoro a tempo parziale e la ragion d'essere della particolare garanzia costituita dalla forma scritta, preordinata ad evitare che il datore di lavoro, avvalendosi della carente o generica pattuizione sull'orario, possa modificarla a proprio piacimento a fini di indebita pressione sul lavoratore…”. 3 In dottrina: “Una volta pattuita, tale collocazione può essere modificata soltanto col consenso scritto del lavoratore”.