Sentenza 5 luglio 2006
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/07/2006, n. 15311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15311 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - rel. Presidente -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato BRASCHI FRANCESCO, che lo difende unitamente all'avvocato PA GIORGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI PARMA, in persona del Sindaco p.t. Sig. LD VI, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 11, difeso dall'avvocato ROSSI ADRIANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 728/03 del Giudice di pace di PARMA, depositata il 15/04/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 17/05/06 dal Presidente e Relatore Dott. PONTORIERI Franco;
udito l'Avvocato PA Giorgio difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento degli scritti e si rimette sulle questioni preliminari sollevate dal Pres. Relatore;
udito l'Avvocato ROSSI ADRIANO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del gravame anche per la questione pregiudiziale sollevata dal Pres. Rel.;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per rinvio a N.R., in via pregiudiziale per integrare il contraddittorio, in subordine rigetto per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice di pace di PARMA, PA IO proponeva opposizione avverso il preavviso di sanzione amministrativa emesso da un ausiliario del traffico dipendente dalla TEP PARMA S.p.a. per violazione del divieto di sosta e ne chiedeva l'annui lamento. Il ricorso veniva notificato alla TEP che non si costituiva. Interveniva, invece, in via adesiva autonoma, il Comune di PARMA concludendo per il rigetto o l'irricevibilità del ricorso. Sorta questione sull'ammissibilità del ricorso, il Giudice di pace, ritenuta assorbita ogni altra questione, con sentenza del 15.4.03, ritenuto che il preavviso di sanzione è atto meramente interno costituente semplice antecedente necessario del susseguente provvedimento dell'autorità di polizia municipale, ha affermato che Io stesso, quale atto endoprocedimentale non era autonomamente impugnabile ed ha dichiarato inammissibile il ricorso e compensate le spese.
Per la Cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il PA con sei motivi.
Il Comune di PARMA ha resistito con controricorso ed ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2, in relazione agli artt. 100, 105, 108 c.p., e, l'avv. PA deduce che il Comune di PARMA non poteva spiegare intervento adesivo autonomo non potendo vantare che un interesse meramente fattuale non potendosi ravvisare, nella fattispecie, alcun interesse giuridico alla sua partecipazione al giudizio atteso che "la polizia municipale non aveva emesso il preavviso impugnato;
non aveva compiuto l'accertamento ne' aveva contestato la violazione al codice della strada sicché rispetto alla vicenda processuale, essa era una perfetta estranea, la cui posizione non avrebbe potuto assumere il benché minimo rilievo, nemmeno sotto forma di intervento". Con il secondo motivo con il quale si deduce omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, il ricorrente lamenta che non sia stata decisa la questione preliminare da lui sollevata circa l'inammissibilità dell'intervento spiegato essendosi limitato a ritenerla assorbita entro quelle di merito.
I due motivi da esaminarsi congiuntamente perché collegati per connessione sono infondati e vanno respinti. Avendo, infatti, il Giudice ritenuto il preavviso un atto dei procedimento che si conclude con la contestazione dell'infrazione ad opera della polizia municipale, l'interesse del Comune alla validità dell'atto ed alla sua inoppugnabilità era chiaramente giuridico e non certamente meramente fattuale come si vorrebbe. Tanto affermato il Giudice di pace, inoltre, ha ritenuta assorbita l'eccezione - peraltro non espressamente riportata, come richiesto per il principio di autosufficienza del ricorso - perché implicitamente disattesa con le stesse motivazioni per le quali ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ritenuto il preavviso atto endoprocedimentale di un atto amministrativo da concludersi con il verbale della polizia municipale, ben poteva il Comune spiegare intervento. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132, e vizi di motivazione, lamentando che il verbale di preavviso non riguardando la sosta negli appositi stalli era da considerarsi illegittima nonostante la delibera della Giunta comunale di PARMA che aveva esteso la zona di concessione all'intera sede stradale.
Con il quarto motivo, denunziando violazione e falsa applicazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5, all. E, il ricorrente lamenta che, essendo in patente violazione dell'art. 17, sopra indicato, la delibera di Giunta andava disapplicata. I due motivi, anche questi da esaminare congiuntamente, sono all'evidenza inammissibili atteso che le relative questioni, attinendo il merito, non sono state oggetto di esame da parte del Giudice di pace, essendo state dichiarate assorbite a causa della soluzione pregiudiziale di rito risolta;
come tali sono inammissibili da proporre in questa sede, essendo unicamente riproponibili davanti al Giudice di rinvio per il caso in cui la sentenza impugnata sia cassata.
Con il quinto motivo si lamenta contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia e si deduce che erroneamente il Giudice di pace abbia per un verso ritenuto che il preavviso sia un atto amministrativo endoprocedimentale e per altro verso ritenuto poi che unica parte processuale sia il Comune di PARMA che quell'avviso non ha emesso. Con l'ultimo motivo, denunziando insufficienza della motivazione, lamenta che il Giudice del merito, pur avendo affermato il carattere di atto amministrativo endo - procedimentale deh preavviso, non o abbia poi dato conto delle ragioni che indurrebbero a negarne la potenziale lesività della sfera giuridica del soggetto inciso dalla sanzione in esso contenuta. Anche siffatti motivi, da esaminare congiuntamente perché concettualmente connessi, vanno rigettati.
Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (vedi Cass. 24 marzo 2004 n, 5875; Cass. 2 giugno 1989 n. 2683) l'esperimento del rimedio dell'opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, è consentito non già avverso gli atti prodromici all'ordinanza- ingiunzione ma solo avverso quest'ultima; soltanto in materia di contravvenzione al codice della strada l'opposizione può proporsi anche avverso il verbale di contestazione immediata ed avverso il verbale di accertamento notificato al trasgressore. Tanto, però, si giustifica in considerazione della circostanza che sia l'uno che l'altro verbale sono idonei a costituire, se non impugnati nei termini, titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203 C.d.S., comma 3, e come tali atti terminali del procedimento sanzionatolo in luogo dell'ordinanza ingiunzione. Di contro il mero preavviso, poiché atto non contenente la contestazione immediata dell'infrazione ne' notificato al trasgressore (lo si trova, - quando lo si trova se non ha piovuto e non e stato rimosso da qualche passante in tema di scherzi, - in genere sotto il tergicristallo) è atto del tutto privo dell'idoneità a costituire titolo esecutivo e non può, pertanto, essere oggetto del rimedio dell'opposizione.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va integralmente rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente PA IO al pagamento delle spese di questa fase del giudizio liquidandole in favore del Comune di PARMA in Euro 400,00 di cui Euro 300,00 per onorario, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2006