TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/03/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5019/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5019/2024 promossa da avv. DAVIDE FAVOTTO avv. CARLO ERRICO
con l'avv. FABRIS RICCARDO AMADEUS ATTORE/I contro
CP_1
CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 7 no- vembre 2024
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. gli attori in epigrafe hanno chiesto, in contrad- dittorio con la convenuta specificata ibidem, accertarsi e liquidarsi il credito di €
1.737,00 – o diversa somma di giustizia – in favore di ciascuno di loro, oltre
1 accessori di legge, a titolo di compenso professionale;
condannandosi la convenuta al relativo pagamento.
La convenuta pur ritualmente citata, rimaneva contumace.
All'udienza del 7 novembre 2024 il difensore attoreo insisteva nelle prese conclu- sioni e il Giudice, ritenendo la causa documentalmente istruita, riservava la deci- sione.
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Al caso di specie, in cui gli avvocati ricorrenti allegano – e provano per tabulas (docc.
1 – 8), il titolo del proprio credito professionale, si applica la disciplina degli inca- richi giudiziali, atteso che pur essendosi il rapporto tra le odierne parti esaurito prima dell'instaurazione del contenzioso contro il datore di lavoro di l'attività CP_1
dei suoi legali – in quanto prodromica a quella giudiziale, come si evince in parti- colare dalla lettera sub doc. 2 ric. – viene attratta dalla disciplina prevista per quest'ultima dall'artt. 28 l. 794/1942, come riconosciuto da ormai costante giuri- sprudenza suggellata da Cass. civ. SS.UU. sent. 23/02/2018 n. 4485.
Ne deriva in primo luogo la competenza funzionale del Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 come novellato dal d.lgs.
149/2022.
Richiamato inoltre il principio, a sua volta consolidato espresso da Cass. SS.UU.
13533/2001 – e confermato, tra le altre, da Cass. C. Cass. civ. sez. III, sent.
18/02/2020, n. 3996), per cui il creditore che agisca per l'adempimento deve pro- vare il titolo del proprio credito (nella specie, l'incarico) e limitarsi ad allegare l'ina- dempimento avversario, spettando invece al debitore la prova del fatto modifica- tivo, impeditivo o estintivo, nella specie in difetto di eccezione – e prova – di tale fatto da parte della convenuta contumace, la domanda attorea deve ritenersi fon- data sull'an.
2 Ai fini della relativa quantificazione occorre fare riferimento all'art. 2233 c.c. che prevede, in difetto di accordo delle parti sulla misura del compenso, la sua quanti- ficazione giudiziale in base alle tariffe professionali vigenti.
All'epoca della rinuncia all'incarico, nel 2023 (all. 8), tali tariffe erano quelle poste dal D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.
Pertanto, alla luce dell'attività svolta dai professionisti fino alla rinuncia all'incarico, ritenendo che la causa di lavoro da instaurare per la tutela della Sig.ra sarebbe CP_1
stata di valore indeterminabile e di media complessità, trattandosi dell'impugna- zione di un licenziamento illegittimo, preso atto che gli stessi ricorrenti applicano, correttamente per la limitata attività svolta, l'abbassamento dell'onorario fino al
50% ex art. 19 D.M. 55/2014, se ne conclude che il compenso da liquidare loro ammonti ad € 1.737,00 ciascuno, oltre accessori di legge (rimborso spese generali al 15% dei compensi, c.p.a. e i.v.a.).
All'uopo va ricordato, infatti, che in ipotesi di mandato ad una pluralità di difensori, ciascuno di essi ha diritto all'intero compenso, come costantemente ricordato dalla giurisprudenza anche di legittimità (v. C. Cass. ord. n. 7030 del 3 marzo 2022).
Parte convenuta va dunque dichiarata tenuta e condannata al relativo pagamento, oltre interessi legali come da domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto della bassa difficoltà e del valore dell'affare, in favore dei ricorrenti in solido tra loro, con la maggiorazione del 30%, trattandosi di ipotesi di pluralità di parti con la stessa posizione processuale e l'assistenza di unico difensore
(art. l'art. 4, comma 2 D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n.
37).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
3 liquida, in favore di ciascun ricorrente e per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 1.737,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa di legge e condanna la convenuta al relativo pagamento, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;
condanna la convenuta alla refusione, in favore dei ricorrenti in solido tra loro, delle spese di questo giudizio, liquidate in complessivi € 2211,30, oltre al 15% per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 6 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott. Silvia Barison
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5019/2024 promossa da avv. DAVIDE FAVOTTO avv. CARLO ERRICO
con l'avv. FABRIS RICCARDO AMADEUS ATTORE/I contro
CP_1
CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 7 no- vembre 2024
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. gli attori in epigrafe hanno chiesto, in contrad- dittorio con la convenuta specificata ibidem, accertarsi e liquidarsi il credito di €
1.737,00 – o diversa somma di giustizia – in favore di ciascuno di loro, oltre
1 accessori di legge, a titolo di compenso professionale;
condannandosi la convenuta al relativo pagamento.
La convenuta pur ritualmente citata, rimaneva contumace.
All'udienza del 7 novembre 2024 il difensore attoreo insisteva nelle prese conclu- sioni e il Giudice, ritenendo la causa documentalmente istruita, riservava la deci- sione.
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Al caso di specie, in cui gli avvocati ricorrenti allegano – e provano per tabulas (docc.
1 – 8), il titolo del proprio credito professionale, si applica la disciplina degli inca- richi giudiziali, atteso che pur essendosi il rapporto tra le odierne parti esaurito prima dell'instaurazione del contenzioso contro il datore di lavoro di l'attività CP_1
dei suoi legali – in quanto prodromica a quella giudiziale, come si evince in parti- colare dalla lettera sub doc. 2 ric. – viene attratta dalla disciplina prevista per quest'ultima dall'artt. 28 l. 794/1942, come riconosciuto da ormai costante giuri- sprudenza suggellata da Cass. civ. SS.UU. sent. 23/02/2018 n. 4485.
Ne deriva in primo luogo la competenza funzionale del Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 come novellato dal d.lgs.
149/2022.
Richiamato inoltre il principio, a sua volta consolidato espresso da Cass. SS.UU.
13533/2001 – e confermato, tra le altre, da Cass. C. Cass. civ. sez. III, sent.
18/02/2020, n. 3996), per cui il creditore che agisca per l'adempimento deve pro- vare il titolo del proprio credito (nella specie, l'incarico) e limitarsi ad allegare l'ina- dempimento avversario, spettando invece al debitore la prova del fatto modifica- tivo, impeditivo o estintivo, nella specie in difetto di eccezione – e prova – di tale fatto da parte della convenuta contumace, la domanda attorea deve ritenersi fon- data sull'an.
2 Ai fini della relativa quantificazione occorre fare riferimento all'art. 2233 c.c. che prevede, in difetto di accordo delle parti sulla misura del compenso, la sua quanti- ficazione giudiziale in base alle tariffe professionali vigenti.
All'epoca della rinuncia all'incarico, nel 2023 (all. 8), tali tariffe erano quelle poste dal D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.
Pertanto, alla luce dell'attività svolta dai professionisti fino alla rinuncia all'incarico, ritenendo che la causa di lavoro da instaurare per la tutela della Sig.ra sarebbe CP_1
stata di valore indeterminabile e di media complessità, trattandosi dell'impugna- zione di un licenziamento illegittimo, preso atto che gli stessi ricorrenti applicano, correttamente per la limitata attività svolta, l'abbassamento dell'onorario fino al
50% ex art. 19 D.M. 55/2014, se ne conclude che il compenso da liquidare loro ammonti ad € 1.737,00 ciascuno, oltre accessori di legge (rimborso spese generali al 15% dei compensi, c.p.a. e i.v.a.).
All'uopo va ricordato, infatti, che in ipotesi di mandato ad una pluralità di difensori, ciascuno di essi ha diritto all'intero compenso, come costantemente ricordato dalla giurisprudenza anche di legittimità (v. C. Cass. ord. n. 7030 del 3 marzo 2022).
Parte convenuta va dunque dichiarata tenuta e condannata al relativo pagamento, oltre interessi legali come da domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto della bassa difficoltà e del valore dell'affare, in favore dei ricorrenti in solido tra loro, con la maggiorazione del 30%, trattandosi di ipotesi di pluralità di parti con la stessa posizione processuale e l'assistenza di unico difensore
(art. l'art. 4, comma 2 D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n.
37).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
3 liquida, in favore di ciascun ricorrente e per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 1.737,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa di legge e condanna la convenuta al relativo pagamento, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;
condanna la convenuta alla refusione, in favore dei ricorrenti in solido tra loro, delle spese di questo giudizio, liquidate in complessivi € 2211,30, oltre al 15% per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 6 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott. Silvia Barison
4