Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/06/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8303/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Alessandra Innocenti e
[...]
CP_1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_2 C.F._2
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Agostino Luca Cesareo;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti:
“preso atto dell'intervenuto pagamento da parte del sig. dell'importo di € Parte_1
2.200,00 a titolo di assegno divorzile, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Genova il 2 luglio 2011, tra i Sigg.ri nato a [...] il [...] CF Parte_1
e nata a [...] il [...] CF: C.F._1 Controparte_2
1
serie A, anno 2011, e, per l'effetto, ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Genova di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Genova esonerando il sig. dal versamento di qualsivoglia assegno Parte_1
divorzile.
Spese compensate”;
conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova pronunci lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di scioglimento del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno precisato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile a Genova (GE) il 2.7.2011 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con ordinanza presidenziale del
3.5.2023 e sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del
7.11.2024, omologata da questo Tribunale il 15.11.2024;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, quali sopra riportate, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
contratto a Genova (GE) il 2.7.2011;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di cui alle conclusioni rassegnate dai medesimi sopra trascritte, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 377, parte I, anno 2011), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 30.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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