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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/12/2025, n. 3292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3292 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1448/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cesira D'Anella Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n. r.g. 1448/2025, promossa
da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANDELLI Parte_1 C.F._1
RO, elettivamente domiciliato in VIA ITALIA 44 CALCO (LC) presso il difensore avv. MANDELLI RO,
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
OL RM, elettivamente domiciliato in VIA CARLO COLLODI 2
AT OR (LC) presso il difensore avv. OL RM,
APPELLATO
Avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale pagina 1 di 17 Conclusioni per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza
n. 706/2024 pubbl. il 15.11.2024 RG n. 237/2022 Repert. n. 1133/2024 del 15.11.2024, pubblicata dal
Tribunale di Lecco in data 15 novembre 2024, non notificata, ogni avversa domanda, azione ed eccezione disattesa, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- Rigettare la eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da controparte poiché l'impugnazione promossa è conforme al dettato normativo;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
Riformare nei limiti indicati nella parte motiva e che seguono la sentenza di primo grado n. 706/2024 pubbl. il 15.11.2024 RG n. 237/2022 Repert. n. 1133/2024 del 15.11.2024 e, per l'effetto:
-Riformare la sentenza impugnata n. 706/2024 pubbl. il 15.11.2024 RG n. 237/2022 Repert. n.
1133/2024 del 15.11.2024 laddove il Giudice di prime cure non ha ritenuto prescritto il diritto e/o obbligazione in capo al sig. con riferimento alla pratica “CA NA” in luogo di Parte_1 una sentenza in appello che, previe tutte le declaratorie del caso, per i motivi di cui in atti, accerti e dichiari, senza che ciò possa costituire riconoscimento alcuno del diritto sotteso, la intervenuta prescrizione di ogni diritto e/o obbligazione in relazione alla pratica “CA NA” vantati dall'Arch. per i titoli e causali di cui agli atti difensivi e documenti prodotti in primo grado e CP_1 per i motivi in narrativa e, per l'effetto, rigetti ogni avversa domanda, azione, deduzione e conclusione per intervenuta prescrizione del diritto sotteso in relazione alla pratica “CA NA” stante il decorso di ben più di tre anni dalla data di chiusura della vertenza e dell'incarico e per tutte le ragioni
e titoli di cui in atti di primo grado ed in narrativa del presente atto;
-Riformare la sentenza n. 706/2024 pubbl. il 15.11.2024 RG n. 237/2022 Repert. n. 1133/2024 del
15.11.2024 nella parte in cui il Giudice di primo grado non ha accertato e dichiarato la estinzione totale da parte dell'odierno appellante in luogo di una sentenza in appello che rigetti ogni domanda di parte appellata nei confronti del dott. in quanto destituita di fondamento oltre che Parte_1 oggetto di avvenuta estinzione totale da parte del sig. e, di conseguenza, estinta da Parte_1 anni;
Per l'effetto, riformare la sentenza parzialmente impugnata n. 706/2024 pubbl. il 15.11.2024 RG n.
237/2022 Repert. n. 1133/2024 del 15.11.2024 in luogo di una sentenza di appello che, previe tutte le declaratorie del caso, per i motivi di cui in atti ed in narrativa, rigetti ogni domanda attorea, anche in merito alle spese legali ed eventuali spese tecniche.
pagina 2 di 17 -Riformare la sentenza impugnata n. 706/2024 pubbl. il 15.11.2024 RG n. 237/2022 Repert. n.
1133/2024 del 15.11.2024 del Tribunale di Lecco, in persona del Giudice Dott.ssa Marta Paganini in merito al quantum dovuto dal sig. con riferimento alla pratica “CA NA” in Parte_1 favore di parte convenuta appellata in luogo di una sentenza di appello che accerti la nullità della
CTU espletata poiché meramente esplorativa volta a sopperire ad una lacuna probatoria di parte appellata su cui invece gravava l'onere della prova e, conseguentemente, accerti e dichiari, previa ogni necessaria declaratoria, che nulla è dovuto per alcun titolo dal sig. al convenuto Parte_1 appellato con rigetto delle domande avanzate in primo grado da parte attorea.
IN OGNI CASO
Si chiede la riforma della sentenza n. 706/2024 pubbl. il 15.11.2024 RG n. 237/2022 Repert. n.
1133/2024 del 15.11.2024 del Tribunale di Lecco, in persona del Giudice Dott.ssa Marta Paganini, laddove ha respinto la richiesta di rigetto di ogni avversa domanda in favore degli attori, in luogo di una sentenza in appello che
- rigetti ogni avversa domanda, azione, eccezione, conclusione e/o deduzione avversaria per tutti i motivi e titoli in atti ed in narrativa;
- dichiari che nulla è dovuto per nessun titolo dal sig. al convenuto appellato;
Parte_1
-rigetti l'appello incidentale promosso dal sig. con comparsa di costituzione depositata in data CP_1
25.08.2025 poiché nessun errore su detto punto / capo è stato commesso dal Giudice di primo grado – sentenza n. 706/2024 pubbl. il 15.11.2024 RG n. 237/2022 Repert. n. 1133/2024 del 15.11.2024 –
Tribunale di Lecco – Sezione prima civile in quanto il documento richiamato (doc. 2 comparsa della costituzione) non ha validità di fattura per mancanza di registrazione e, con riferimento al secondo motivo di appello incidentale, il credito non poteva ritenersi liquido prima della pronuncia della sentenza di primo grado;
In riforma della sentenza impugnata n. 706/2024 pubbl. il 15.11.2024 RG n. 237/2022 Repert. n.
1133/2024 del 15.11.2024 si chieda venga pronunciata sentenza che rigetti la richiesta di corresponsione delle spese di CTU in capo all'odierno attore e condanni controparte alla refusione delle spese di lite con vittoria di spese compresa la fase di mediazione, diritti ed onorari, oltre al 15% quale rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, spese per CTU e CTP, spese e contributi per elaborati peritali per entrambi i gradi di giudizio determinandoli sulla base dello scaglione di liquidazione di riferimento.
-In riforma della sentenza n. 706/2024 pubbl. il 15.11.2024 RG n. 237/2022 Repert. n. 1133/2024 del
15.11.2024 si chiede che il Giudice adito accerti, dichiari e condanni in appello l'Arch. a CP_1 rimborsare, rifondere e/o restituire alla parte appellata sig. tutte le somme Parte_1
pagina 3 di 17 illegittimamente addebitate e/o riscosse per i titoli e le causali in narrativa e/o in atti e/o documenti prodotti e/o per le sollevate eccezioni di cui in atti.
- condannare parte appellata alla restituzione degli eventuali importi corrisposti in virtù della provvisoria esecutività della sentenza n. 706/2024 pubbl. il 15.11.2024 RG n. 237/2022 Repert. n.
1133/2024 del 15.11.2024 emessa dal Tribunale di Lecco – Giudice Dott.ssa Marta Paganini e/o o maturati nelle more, compresi gli importi eventualmente assegnati nel procedimento di esecuzione immobiliare incardinato da creditore terzo RGE 169/2021 – Tribunale di Lecco – Giudice Dott.
Lombardi ove l'arch. , con atto datato 05.02.2025 è intervenuto e/o per il diverso importo CP_1 ritenuto provato (v. doc. prodotti) o maturato nelle more.
Conseguentemente accogliersi le seguenti conclusioni già rassegnate e precisate in primo grado:
IN VIA PRINCIPALE
-accertare e dichiarare la mancata evocazione in giudizio degli altri due comproprietari delle aree oggetto di intervento, e stante la carenza di legittimazione in capo a Parte_2 Persona_1 parte resistente rigettare ogni domanda nei suoi confronti.
-anche per ciò solo fissare udienza ai sensi dell'art. 187 c.p.c. per la decisione sulle preliminari. Spese di lite refuse.
-rigettare ogni domanda di parte ricorrente nei confronti del dott. in quanto destituita Parte_1 di fondamento oltre che oggetto di avvenuta estinzione totale da parte del resistente e, di conseguenza, estinta da anni.
-rigettare ogni domanda attorea, anche in merito alle spese legali ed eventuali spese tecniche. Spese di lite refuse.
IN VIA SUBORDINATA
-accertare e dichiarare, senza che ciò possa costituire riconoscimento alcuno del diritto sotteso, la intervenuta prescrizione di ogni diritto e/o obbligazione vantati dall'Arch. per i titoli e causali CP_1 di cui ai precedenti atti difensivi e documenti prodotti;
-rigettare ogni avversa domanda, azione, deduzione e conclusione per intervenuta prescrizione del diritto sotteso stante il decorso di ben più di tre anni dalla data di chiusura della vertenza e dell'incarico prima che sia mai stato chiesto il compenso e per tutte le ragioni e titoli di cui in narrativa.
IN OGNI CASO
-rigettare ogni avversa domanda, azione, eccezione, conclusione e/o deduzione avversaria per tutti i motivi e titoli che precedono.
pagina 4 di 17 -con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA e CPA ed oltre 15% quale rimborso per spese generali e spese di CTP e CTU.
SULLA CTU
In data 25.05.2023 il Giudice Dott.ssa Marta Paganini disponeva c.t.u. in ordine al seguente quesito:
"il c.tu, sentite le parti e i loro consulenti, esaminati gli atti e i documenti di causa, descriva l'attività professionale svolta dal ricorrente verificando, in relazione alla stessa, la congruità degli onorari e delle spese esposti per cui è causa, determinandone l'eventuale diverso ammontare tenuto conto dei parametri di cui al Capo V del d.m. 140/2012".
Si eccepisce la nullità della Ctu espletata e sua inutilizzabilità quale prova della domanda attorea.
Si chiede di dichiarare la nullità della CTU in oggetto perché l'arch. ha compreso nei propri Per_2 calcoli l'attività di progettazione preliminare che ritiene essere stata svolta dall'arch. , così CP_1 valutando un fatto principale che è onere della parte allegare a fondamento della propria domanda.
L'impostazione che si propone è sostenuta dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile con la sentenza n. 3086 del 01.02.2022, la quale dispone che: "In materia di consulenza tecnica
d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio; in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale suesposto l'accertamento di fatti diversi da quelli principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda è fonte di nullità relativa.
L'impostazione delineata è radicata e diffusa nella giurisprudenza da tempo, a sostegno si cita la sentenza della Cassazione civile n. 15747 del 15.06.2018, la quale dispone: "La nullità della consulenza tecnica d'ufficio - ivi compresa quella dovuta all'eventuale ampliamento dell' indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente -
è soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c., avendo carattere di nullità relativa, e deve, pertanto. pagina 5 di 17 essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata".
IN VIA ISTRUTTORIA
Senza che ciò equivalga ad inversione dell'onere della prova, che grava su controparte, il sig. Pt_1 chiede ammettersi prova per interrogatorio formale di controparte nonché per testimoni, con i
[...] testimoni che di seguito si indicano, sui seguenti capitoli di prova da intendersi tutti preceduti dlla locuzione “Vero che”:
1.L'arch. e il dott. si conoscono da almeno 30 anni ed abitano entrambi nel CP_1 Parte_1 medesimo paese (Calco) ed in virtù di detto rapporto di conoscenza, , unitamente a suo Parte_1 fratello e (quest'ultima quanto a una sola delle due pratiche), Persona_1 Parte_2 affidarono all'arch. nell'anno 2009 due pratiche, l'una riguardante la pratica paesaggistica CP_1 inerente
“CA NA” in Olgiate Molgora;
l'altra riguardante la pratica paesistica per l'edificio sito in località “Biancanuda” sempre in Olgiate Molgora.
2. La proprietà “CA NA” fa capo ai tre fratelli , e Pt_1 Per_1 Parte_2
3. In merito a CA NA l'arch. ha curato la richiesta di autorizzazione paesaggistica (poi CP_1 rilasciata nel 2013).
4. La pratica edilizia relativa a CA NA venne sospesa varie volte dal Comune, venne chiesa una integrazione documentale da parte dell'ufficio tecnico di detto comune e, nell'anno 2015, venne definitivamente conclusa negativamente con il rigetto della domanda.
5. Gli incarichi inerenti a CA NA pratica paesaggistica e la pratica inerente la proprietà in località Biancanuda terminarono nel 2013.
6. Senza inversione dell'onere della prova: la pratica edilizia di cui al capitolo che precede fu pagata dal dott. Parte_1
7. Alla fine dell'anno 2015 venne riproposta una nuova pratica in variante edilizia per CA NA presso il Comune di Olgiate Molgora, pratica che fu poi abbandonata senza ottenimento di alcun permesso di costruire.
8. Senza inversione dell'onere della prova: per dette pratiche il dott. ha versato il dovuto sia Pt_1 per saldo che per acconto come da doc. 12 avversario.
9. La pratica inerente cascina Biancanuda di Olgiate Molgora ha riguardato la realizzazione di un intervento in località Biancanuda con richiesta di autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire in data 29.08.2009, dopo la comunicazione da parte del comune di parere ambientale favorevole del
pagina 6 di 17 25.11.2009 prot. 14503, con richiesta di ulteriore integrazione di documentazione mancante per il rilascio del permesso di costruire.
10. Dalla ultima data di cui al capitolo che precede (25.11.2009) il dott. nulla più Parte_1 seppe di detta pratica.
11. Senza inversione dell'onere della prova: per detta vertenza l'arch. fu pagato nell'anno CP_1
2009.
Si indicano a testimoni su tutti i capitoli che precedono: residente in [...]; Persona_1 residente in [...]; Parte_2 residente in [...]. Testimone_1
Ci si oppone sin d'ora alla richiesta di CTU avversaria in quanto dichiaratamente esplorativa posto che controparte non ha fornito alcun documento da cui emerga che l'esponente abbia dato incarico;
detta CTU andrebbe a sopperire ad una lacuna probatoria di parte su cui invece grava l'onere della prova.
Non sono state prodotte peraltro neppure le tavole grafiche con protocollo dell'ente comunale e pertanto ogni eventuale CTU sarebbe dichiaratamente esplorativa”.
Conclusioni per : CP_1
“Alla luce delle argomentazioni in atti esposte si precisano le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
In via preliminare
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal signor vverso la sentenza n. 706/2024 Pt_1 del Tribunale di Lecco per violazione dell'art. 342 c.p.c.
In via principale nel merito
- Nella denegata ipotesi di dichiarata ammissibilità, rigettare l'appello proposto dal signor Pt_1 avverso la sentenza n. 706/2024 del Tribunale di Lecco in quanto infondato in fatto e in diritto, e per gli effetti confermare l'appellata sentenza nei capi impugnati.
In via incidentale sul primo motivo di appello
- In accoglimento dell'appello incidentale proposto in punto erronea detrazione acconto versato, accertato che, alla pag. 10 dell'appellata sentenza n. 706/2024 del Tribunale di Lecco, il Giudice, dopo avere quantificato in euro 55.673,20 oltre oneri accessori di legge il compenso spettante all'arch. pagina 7 di 17 in relazione all'attività svolta per la pratica “loc. NA”, erroneamente detrae da detto CP_1 importo, espresso al netto di oneri accessori, l'acconto di euro 10.000,00 espresso al lordo di oneri accessori, anziché euro 7.946,60, riformare detta sentenza su questo specifico punto, riformulando in euro 47.726,60 , anziché 45.673,20, oltre oneri accessori di legge, l'ammontare ancora dovuto dal signor favore dell'arch. . Pt_1 CP_1
In via incidentale sul secondo motivo di appello
- In accoglimento dell'appello incidentale proposto in punto omessa pronuncia sulla domanda di corresponsione degli interessi moratori ex art. 1284 c.c., accertata la debenza di detti interessi, riformare la sentenza n. 706/2024 del Tribunale di Lecco su questo specifico punto condannando il signor a pagare in favore dell'arch. oltre la somma capitale liquidata in sentenza, gli Pt_1 CP_1 interessi al saggio legale e speciale di mora previsti dall'art. 1284 con decorrenza i primi dalla richiesta stragiudiziale di pagamento (18 luglio 2018: doc. 11 allegato dall'attore al proprio ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) e i secondi dalla proposizione della domanda giudiziale di primo grado (07 marzo 2022: data notifica ricorso introduttivo ) e fino all'effettivo saldo, il tutto oltre accessori di legge.
In via istruttoria
- Rigettare ogni istanza istruttoria formulata da parte appellante.
In ogni caso
- Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite anche relativamente al presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'arch. chiedeva al Tribunale di Lecco di CP_1
condannare al pagamento della complessiva somma di € 105.617,83, oneri di Parte_1 legge compresi, a titolo di compenso per l'attività professionale espletata in due diverse pratiche edilizie, l'una relativa a immobili siti in località “CA NA” e l'altra relativa a immobili siti in località “CA Biancanuda”, entrambi siti nel Comune di Olgiate Molgora
(LC).
A fondamento della domanda deduceva parte ricorrente:
pagina 8 di 17 - di avere presentato, relativamente alla pratica “CA Biancanuda”, tre diverse richieste autorizzative con allegata documentazione;
relativamente alla pratica CA
NA, due diverse richieste autorizzative con allegata relativa documentazione;
- di aver, in seguito, richiesto più volte a opportune disposizioni per poter Parte_1
proseguire le due pratiche, senza tuttavia ricevere riscontro alcuno;
- di essere stato costretto, pertanto, a causa dell'inattività di controparte, a rinunciare all'incarico e a richiedere il compenso dovuto a mezzo raccomandata a/r del 18.07.2018, quantificando il compenso dovutogli in € 51.019,55 (oltre oneri di legge) per la pratica di ristrutturazione in località CA NA ed € 32.222,16 (oltre oneri di legge) per la pratica di costruzione in località CA Biancanuda;
- che nessuna contestazione era stata mai sollevata, né in riferimento all'attività professionale svolta, né in riferimento alla quantificazione del predetto compenso;
- che, tuttavia, inutile era stato l'avvio del procedimento di negoziazione assistita, conclusosi con verbale negativo del 22.06.2021.
Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, una carenza di Parte_1 legittimazione passiva, essendo il compendio di CA NA non solo di proprietà di Pt_1
bensì anche dei suoi fratelli e IE inoltre il rigetto della
[...] Per_1 Parte_2 domanda per aver versato il dovuto e, in subordine, per intervenuta prescrizione.
Nel corso del giudizio veniva espletata CTU al fine di descrivere l'attività professionale svolta dal ricorrente e di verificare la congruità degli onorari e delle spese.
La causa veniva decisa con sentenza n. 706/2024, pubblicata il 15.11.2024, con cui il Tribunale di Lecco: riteneva infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, trattandosi di obbligazione solidale che non dà origine a litisconsorzio necessario;
dichiarava l'intervenuta prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c. in relazione al compenso richiesto per la pratica “Località Biancanuda”; accertava invece il diritto al compenso spettante all'arch.
, quantificandolo in € 55.673,20 oltre accessori di legge, in relazione all'attività CP_1
svolta per la pratica “Loc. NA”. Inoltre, tenuto conto dell'acconto di € 10.000,00 versato, il
Tribunale di Lecco condannava al pagamento in favore del ricorrente Parte_1
dell'importo di € 45.673,20, oltre accessori di legge, nonché al pagamento delle spese di lite;
poneva definitivamente a carico del resistente le spese di CTU.
pagina 9 di 17 Quanto in particolare alla lamentata prescrizione per la pratica “CA NA”, il primo
Giudice riteneva che, fermo restando il mancato decorso di quella decennale, anche l'eccezione di prescrizione presuntiva dovesse essere rigettata, sia in quanto non risultava decorso il triennio dall'ultima prestazione svolta (2017) all'invio della parcella (2018), sia in quanto l'eccezione stessa era incompatibile con l'asserito pagamento dell'importo di € 10.000,00, la cui parcella (doc. 12, fascicolo primo grado parte attrice) indicava trattarsi di un acconto.
Quindi il Tribunale, facendo proprie le conclusioni della CTU anche in merito alla quantificazione del compenso (€ 55.673,20) e considerato l'acconto versato dal resistente pari a
€ 10.000,00, condannava al pagamento di € 45.673,20, oltre accessori di legge, Parte_1 nonché alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello a mezzo di tre motivi, Parte_1
focalizzati sulla prescrizione e sulla CTU, oltre che sulle spese.
Si è costituito l'arch. , svolgendo due motivi di appello incidentale sul quantum, CP_1 sempre con esclusivo riguardo alla pratica “NA”.
All'udienza del 23/09/2025 il Consigliere istruttore, preso atto dell'impossibilità di definire in via transattiva la controversia, nonché della rinuncia di parte appellante all'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, ha fissato davanti a sé l'udienza del 25 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione dinanzi al Collegio della medesima udienza, assegnando i termini di legge per gli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello principale.
Occorre preliminarmente rilevare che risultano sufficientemente delineati – sia con riguardo ai contenuti impugnati, sia con riguardo alle rispettive argomentazioni – i profili di censura della sentenza da parte appellante principale, indi l'eccezione di inammissibilità sollevata da CP_1
non merita accoglimento.
[...]
pagina 10 di 17 Con il primo motivo di appello, si impugna la statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione con riguardo alla pratica “NA”, articolando in verità diverse argomentazioni.
Dopo aver evidenziato che l'eccezione era specifica e tempestivamente sollevata, si sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato il dies a quo (2017) per il decorso del triennio di cui all'art. 2956, n. 2, c.c., dal momento che i documenti allegati dall'arch. non CP_1
integrerebbero prova né dell'incarico assunto, né del lavoro espletato, sia in quanto nessun contratto è stato sottoscritto dalle parti, sia perché detti documenti risultano privi di data certa, né l'attore ha mai chiesto il conferimento del giuramento decisorio. In assenza di un contratto professionale sottoscritto, la data di ultimazione dell'opera sarebbe da ritenersi antecedente all'ottobre 2011 o, tutt'al più, al maggio 2014, data questa indicata come ultimazione dell'opera anche dalla CTU nell'elencazione delle prestazioni svolte dall'architetto per CP_1 la pratica “CA NA”. Infatti, la documentazione tecnica acclusa anche all'ultima richiesta al datata 2016, a dire dell'appellante, sarebbe la stessa acclusa alle richieste presentate CP_2 nel 2011 e nel 2014, data in cui dunque, presuntivamente, la predisposizione della documentazione sarebbe stata conclusa.
Si rileva inoltre l'assenza di richiesta interruttiva della prescrizione e si ribadisce, come già in primo grado, che la comunicazione di cui al doc. 11 attore, inviata con raccomandata il
18.07.2018, non sarebbe idonea ad interrompere la prescrizione in quanto difforme da quella realmente ricevuta, nella quale manca invece ogni riferimento al compenso per la pratica
“CA NA”, in quanto riferita unicamente alla pratica “Biancanuda”.
Infine, si contesta la rilevata incompatibilità tra l'eccezione di prescrizione presuntiva e le contestazioni in merito all'an e al quantum della domanda attorea. Quanto in particolare al pagamento di € 10.000,00 eseguito nell'anno 2012 in favore dell'arch. , esso, secondo CP_1
l'appellante, rappresenterebbe il dovuto per l'intera opera svolta, non già un acconto, come indicato dall'appellato nella relativa parcella (doc. 12, fascicolo di primo grado, parte ricorrente) redatta in epoca successiva all'assolvimento del debito. Indi non è affatto vero che abbia ammesso la non estinzione del debito. Parte_1
Le censure sono infondate.
pagina 11 di 17 La Corte osserva che dalla documentazione in atti si evince pacificamente l'impegno concordemente assunto dal professionista e l'attività professionale dallo stesso prestata, della cui esistenza e consistenza lo stesso appellante dà atto, di fatto, in plurimi documenti (istanze amministrative), in cui si fa espresso riferimento ai progetti e alle tavole predisposte dall'arch.
. Tale documentazione risulta, infatti, sottoscritta dallo stesso a CP_1 Parte_1
conferma sia dell'esistenza dell'incarico conferito al professionista, sia dello svolgimento dell'opera professionale.
Le risultanze documentali – confermate anche dalla CTU espletata – provano poi la complessità della prestazione professionale suddetta, che ha impegnato l'arch. in più CP_1 anni e in più prestazioni, l'ultima delle quali può con certezza farsi risalire a fine 2016- inizio
2017, come attestato dai documenti 4 e da 38 a 44 dell'attore in primo grado, ossia – rispettivamente –l'autorizzazione di variante paesaggistica del 26 maggio 2017 rilasciata dall'Ente del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone, in cui si dà atto delle CP_3 relative richieste, con documentazione tecnica allegata (con specifico riferimento alla
“modifica area parcheggio, come da progetto a firma dell'arch. con studio in Per_3
calco”), di gennaio e febbraio 2017; e la relativa relazione tecnica in variante della precedente autorizzazione n.49/2013 per la modifica dell'area parcheggi esterni, datata dicembre 2016 e sottoscritta dall'odierno appellato (doc. 38, oltre alle tavole allegate, da 39 a 44).
L'opera del dicembre 2016 non è mai stata specificamente contestata da – che Parte_1
si limita invero genericamente a sostenere che non vi sarebbe prova di prestazioni più aggiornate dell'architetto rispetto a quelle pacifiche del 2009-2012, e che le domande più recenti sarebbero state presentate sempre con la vecchia documentazione – e, d'altronde, risulterebbe intrinsecamente irragionevole una domanda di variante non fondata su indicazioni tecniche nuove, così come inverosimile (né, comunque, risultano deduzioni specifiche in tal senso) che l'iniziativa sia stata adottata e curata dal privato in totale autonomia, senza coinvolgere il professionista che aveva impostato e seguito la pratica sino ad allora (e con cui non risultavano all'epoca – anche qui, nessuna deduzione svolta al riguardo – interrotti i rapporti, tanto che ancora nell'estate 2018 – doc. 11 attore – il professionista chiedeva al cliente lumi su quali fossero i suoi intendimenti per la prosecuzione delle pratiche e sottoponeva parcella).
pagina 12 di 17 Orbene, è pacifico (per tutte, Cass.
6.08.2019 n. 21008, 16.07.2021 n. 20330) che il termine di prescrizione triennale del diritto al compenso del professionista, in caso di prestazione unitaria
(in quanto avente ad oggetto un risultato globale) e complessa, decorre dal compimento non di ogni singola operazione, ma dal giorno in cui è stato espletato l'incarico.
Rispetto pertanto al dicembre 2016-gennaio 2017 ha sicura rilevanza interruttiva della prescrizione triennale la diffida inviata il 3 luglio 2019 dai legali dell'architetto all'odierno appellante (doc. 13 attore) e avente ad oggetto il compenso per la “pratica loc. NA” (e poi, a seguire, nel 2020 il tentativo di mediazione, sino al ricorso giudiziale nel 2022); a nulla pertanto rilevando la contestazione relativa al contenuto della precedente richiesta inviata dall'architetto stesso il 18 luglio 2018, che – stando al documento prodotto da Parte_1
con la comparsa di costituzione in primo grado (doc. 2) – sarebbe stata relativa alla sola pratica
Biancanuda e non anche a quella relativa alla località NA.
Pacifico è poi, come detto, l'avvenuto pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di acconto del maggiore compenso richiesto e dovuto. La circostanza, riferita dall'appellante, che egli avrebbe inteso pagare l'importo suddetto a titolo di saldo e non di acconto, risulta in contrasto – in assenza di contrari elementi significativi – con la lettera del documento 12 di parte attrice (parcella dell'1 agosto 2012), dove si legge, in alto a destra, la causale “acconto”, che in quanto tale (anche qui: persino a voler ammettere che la dizione sia stata inserita unilateralmente e dopo il pagamento dall'architetto, come sostenuto dall'appellante) non risulta essere mai stata contestata da Ad ogni modo, quanto sostenuto sul pagamento Parte_1
in questione è intrinsecamente contrario alle risultanze appena esposte circa la collocazione temporale dell'opera prestata, che nel 2012 (anche nella versione dell'appellante, che contempla ancora una nuova pratica in variante a fine 2015 e comunque l'attività del 2014 che aveva condotto al rilascio del permesso di costruire nel 2016) era ben lungi dall'essere terminata.
In definitiva, escluso che si sia in tali termini fornita prova dell'estinzione del debito ed escluso il decorso del termine triennale, va confermato il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Con il secondo motivo, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto non accoglibile l'eccezione di nullità della CTU, formulata per essersi pagina 13 di 17 con questa indebitamente valutato un fatto principale non provato dall'appellato e consistente nell'attività di progettazione preliminare.
Si contestano poi alcuni profili di merito della CTU, come l'erronea attribuzione all'arch.
di alcune attività e il grado di complessità riconosciuto alla pratica da retribuire. CP_1
Anche tale motivo è infondato.
Scopo dell'indagine peritale (durante la quale, peraltro, l'odierno appellante non ha inteso nominare un proprio CTP) è stato quello di accertare e valutare la complessità dell'opera svolta dal professionista, così come risultante dalla documentazione prodotta in giudizio, al fine ultimo di determinarne il giusto compenso. Nessuna valenza esplorativa può attribuirsi alla suddetta CTU, che ha in modo esaustivo risposto ai quesiti posti dal primo giudice, accertando la congruità del compenso richiesto dopo aver dettagliatamente elencato le opere svolte dal professionista, già documentate in atti (e con paternità già riconosciuta in capo all'odierno appellato da parte di che ha sottoscritto le relative istanze amministrative); il Parte_1 compenso è stato poi determinato – peraltro con notevole decurtazione rispetto alla richiesta del professionista – in modo chiaro, facendo coerente applicazione di criteri normativi e paranormativi del settore, analiticamente indicati.
Corretta è stata, pertanto, la piena condivisione del Tribunale di tali risultati.
Il terzo motivo, con cui l'appellante genericamente si duole per la soccombenza nelle spese di lite e chiede la riforma in punto ai sensi dell'art. 91 c.p.c., resta assorbito in quanto sin qui statuito, che conduce al rigetto integrale dell'appello principale.
2. L'appello incidentale.
Con il primo motivo di appello incidentale, l'architetto lamenta l'erronea detrazione CP_1 dal compenso quantificato al netto degli oneri accessori, dell'acconto di 10.000,00 euro, espresso al lordo di oneri accessori. Asserisce che anche detto acconto doveva essere considerato al netto degli oneri accessori e, quindi, nella misura di € 7.946,60.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
pagina 14 di 17 Il corrispettivo della prestazione professionale è stato quantificato in € 55.673,20, al netto degli oneri accessori, mentre nella sentenza impugnata da detto importo è stato detratto l'acconto versato, erroneamente individuato nell'importo di € 10.000,00, non al netto degli oneri accessori. Pertanto, la sentenza su questo specifico punto deve essere riformata, riformulando in € 47.726,60, anziché 45.673,20, oltre oneri accessori, l'ammontare ancora dovuto da Pt_1
n favore dell'architetto .
[...] CP_1
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale si duole dell'omessa pronuncia del Giudice di prime cure in merito alla richiesta accessoria relativa agli interessi legali di mora ex art. 1284
c.c. Sostiene l'appellante incidentale che, secondo la suddetta norma, a decorrere dalla notifica dell'atto introduttivo (07.03.2022) fino all'effettivo saldo sono dovuti gli interessi legali al saggio degli interessi di mora previsto dalla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D. Lgs. 231/2002) e che, invece, dalla richiesta di pagamento stragiudiziale (18.07.2018) sino alla proposizione della domanda giudiziale sono dovuti i normali interessi al saggio legale.
Anche tale motivo è fondato.
Nell'intento di rendere più svantaggioso per il debitore l'inadempimento prolungato e di contrastare gli effetti negativi della durata dei processi civili, la giurisprudenza è orientata alla massima estensione dell'area di applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c., riconoscendo il saggio degli interessi legali maggiorato a tutte le obbligazioni pecuniarie, indipendentemente dalla loro fonte (contrattuale o persino extracontrattuale), a partire dal momento della proposizione della domanda giudiziale (cfr., in punto, Cass. n. 1265 del 19 gennaio 2025, secondo cui la disciplina delle transazioni commerciali si applica a tutte le obbligazioni pecuniarie derivanti da contratti a prestazioni corrispettive, non solo a quelle strettamente commerciali: ciò che include espressamente anche i contratti d'opera professionale).
Considerata l'espressa richiesta formulata dall'appellante incidentale, vanno dunque riconosciuti al professionista, sulla somma capitale da liquidarsi in sentenza, gli interessi speciali di mora previsti dall'art. 1284 c.c. con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale di primo grado (notificata alla controparte il 7 marzo 2022), oltre agli interessi legali
“semplici” con decorrenza dalla richiesta stragiudiziale di pagamento (prudenzialmente pagina 15 di 17 individuata nella diffida citata del legale del 2019, anziché nella lettera, parzialmente contestata, del 2018) e fino alla proposizione della domanda giudiziale.
3. Spese.
Stante la soccombenza dell'appellante principale, le spese di lite del presente grado devono essere poste integralmente a suo carico.
Esse si liquidano, ai sensi del D.M. n. 104/2022, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia e dello scaglione di riferimento, nonché della media difficoltà delle questioni giuridiche trattate, in complessivi € 9.991,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisionale, esclusa la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente, oltre rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater
DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n
228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti - ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa – in parziale riforma della sentenza impugnata:
I. condanna a pagare all'arch. la somma € 47.726,60, Parte_1 CP_1
oltre oneri accessori di legge, quale saldo dovuto a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in relazione alla pratica “CA NA”;
II. condanna al pagamento degli interessi legali dal 3 luglio 2019 al 6 Parte_1
marzo 2022 e degli interessi di mora al tasso maggiorato ex art. 1284, quarto comma,
c.c., dal 7 marzo 2022 al saldo;
pagina 16 di 17 III. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 9.991,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali, nonché al pagamento delle spese di CTU, già liquidate dal Giudice di primo grado;
IV. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 03/12/2025.
Il Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella
Il Consigliere est.
Dott.ssa Natalia Imarisio
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cesira D'Anella Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n. r.g. 1448/2025, promossa
da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANDELLI Parte_1 C.F._1
RO, elettivamente domiciliato in VIA ITALIA 44 CALCO (LC) presso il difensore avv. MANDELLI RO,
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
OL RM, elettivamente domiciliato in VIA CARLO COLLODI 2
AT OR (LC) presso il difensore avv. OL RM,
APPELLATO
Avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale pagina 1 di 17 Conclusioni per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza
n. 706/2024 pubbl. il 15.11.2024 RG n. 237/2022 Repert. n. 1133/2024 del 15.11.2024, pubblicata dal
Tribunale di Lecco in data 15 novembre 2024, non notificata, ogni avversa domanda, azione ed eccezione disattesa, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- Rigettare la eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da controparte poiché l'impugnazione promossa è conforme al dettato normativo;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
Riformare nei limiti indicati nella parte motiva e che seguono la sentenza di primo grado n. 706/2024 pubbl. il 15.11.2024 RG n. 237/2022 Repert. n. 1133/2024 del 15.11.2024 e, per l'effetto:
-Riformare la sentenza impugnata n. 706/2024 pubbl. il 15.11.2024 RG n. 237/2022 Repert. n.
1133/2024 del 15.11.2024 laddove il Giudice di prime cure non ha ritenuto prescritto il diritto e/o obbligazione in capo al sig. con riferimento alla pratica “CA NA” in luogo di Parte_1 una sentenza in appello che, previe tutte le declaratorie del caso, per i motivi di cui in atti, accerti e dichiari, senza che ciò possa costituire riconoscimento alcuno del diritto sotteso, la intervenuta prescrizione di ogni diritto e/o obbligazione in relazione alla pratica “CA NA” vantati dall'Arch. per i titoli e causali di cui agli atti difensivi e documenti prodotti in primo grado e CP_1 per i motivi in narrativa e, per l'effetto, rigetti ogni avversa domanda, azione, deduzione e conclusione per intervenuta prescrizione del diritto sotteso in relazione alla pratica “CA NA” stante il decorso di ben più di tre anni dalla data di chiusura della vertenza e dell'incarico e per tutte le ragioni
e titoli di cui in atti di primo grado ed in narrativa del presente atto;
-Riformare la sentenza n. 706/2024 pubbl. il 15.11.2024 RG n. 237/2022 Repert. n. 1133/2024 del
15.11.2024 nella parte in cui il Giudice di primo grado non ha accertato e dichiarato la estinzione totale da parte dell'odierno appellante in luogo di una sentenza in appello che rigetti ogni domanda di parte appellata nei confronti del dott. in quanto destituita di fondamento oltre che Parte_1 oggetto di avvenuta estinzione totale da parte del sig. e, di conseguenza, estinta da Parte_1 anni;
Per l'effetto, riformare la sentenza parzialmente impugnata n. 706/2024 pubbl. il 15.11.2024 RG n.
237/2022 Repert. n. 1133/2024 del 15.11.2024 in luogo di una sentenza di appello che, previe tutte le declaratorie del caso, per i motivi di cui in atti ed in narrativa, rigetti ogni domanda attorea, anche in merito alle spese legali ed eventuali spese tecniche.
pagina 2 di 17 -Riformare la sentenza impugnata n. 706/2024 pubbl. il 15.11.2024 RG n. 237/2022 Repert. n.
1133/2024 del 15.11.2024 del Tribunale di Lecco, in persona del Giudice Dott.ssa Marta Paganini in merito al quantum dovuto dal sig. con riferimento alla pratica “CA NA” in Parte_1 favore di parte convenuta appellata in luogo di una sentenza di appello che accerti la nullità della
CTU espletata poiché meramente esplorativa volta a sopperire ad una lacuna probatoria di parte appellata su cui invece gravava l'onere della prova e, conseguentemente, accerti e dichiari, previa ogni necessaria declaratoria, che nulla è dovuto per alcun titolo dal sig. al convenuto Parte_1 appellato con rigetto delle domande avanzate in primo grado da parte attorea.
IN OGNI CASO
Si chiede la riforma della sentenza n. 706/2024 pubbl. il 15.11.2024 RG n. 237/2022 Repert. n.
1133/2024 del 15.11.2024 del Tribunale di Lecco, in persona del Giudice Dott.ssa Marta Paganini, laddove ha respinto la richiesta di rigetto di ogni avversa domanda in favore degli attori, in luogo di una sentenza in appello che
- rigetti ogni avversa domanda, azione, eccezione, conclusione e/o deduzione avversaria per tutti i motivi e titoli in atti ed in narrativa;
- dichiari che nulla è dovuto per nessun titolo dal sig. al convenuto appellato;
Parte_1
-rigetti l'appello incidentale promosso dal sig. con comparsa di costituzione depositata in data CP_1
25.08.2025 poiché nessun errore su detto punto / capo è stato commesso dal Giudice di primo grado – sentenza n. 706/2024 pubbl. il 15.11.2024 RG n. 237/2022 Repert. n. 1133/2024 del 15.11.2024 –
Tribunale di Lecco – Sezione prima civile in quanto il documento richiamato (doc. 2 comparsa della costituzione) non ha validità di fattura per mancanza di registrazione e, con riferimento al secondo motivo di appello incidentale, il credito non poteva ritenersi liquido prima della pronuncia della sentenza di primo grado;
In riforma della sentenza impugnata n. 706/2024 pubbl. il 15.11.2024 RG n. 237/2022 Repert. n.
1133/2024 del 15.11.2024 si chieda venga pronunciata sentenza che rigetti la richiesta di corresponsione delle spese di CTU in capo all'odierno attore e condanni controparte alla refusione delle spese di lite con vittoria di spese compresa la fase di mediazione, diritti ed onorari, oltre al 15% quale rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, spese per CTU e CTP, spese e contributi per elaborati peritali per entrambi i gradi di giudizio determinandoli sulla base dello scaglione di liquidazione di riferimento.
-In riforma della sentenza n. 706/2024 pubbl. il 15.11.2024 RG n. 237/2022 Repert. n. 1133/2024 del
15.11.2024 si chiede che il Giudice adito accerti, dichiari e condanni in appello l'Arch. a CP_1 rimborsare, rifondere e/o restituire alla parte appellata sig. tutte le somme Parte_1
pagina 3 di 17 illegittimamente addebitate e/o riscosse per i titoli e le causali in narrativa e/o in atti e/o documenti prodotti e/o per le sollevate eccezioni di cui in atti.
- condannare parte appellata alla restituzione degli eventuali importi corrisposti in virtù della provvisoria esecutività della sentenza n. 706/2024 pubbl. il 15.11.2024 RG n. 237/2022 Repert. n.
1133/2024 del 15.11.2024 emessa dal Tribunale di Lecco – Giudice Dott.ssa Marta Paganini e/o o maturati nelle more, compresi gli importi eventualmente assegnati nel procedimento di esecuzione immobiliare incardinato da creditore terzo RGE 169/2021 – Tribunale di Lecco – Giudice Dott.
Lombardi ove l'arch. , con atto datato 05.02.2025 è intervenuto e/o per il diverso importo CP_1 ritenuto provato (v. doc. prodotti) o maturato nelle more.
Conseguentemente accogliersi le seguenti conclusioni già rassegnate e precisate in primo grado:
IN VIA PRINCIPALE
-accertare e dichiarare la mancata evocazione in giudizio degli altri due comproprietari delle aree oggetto di intervento, e stante la carenza di legittimazione in capo a Parte_2 Persona_1 parte resistente rigettare ogni domanda nei suoi confronti.
-anche per ciò solo fissare udienza ai sensi dell'art. 187 c.p.c. per la decisione sulle preliminari. Spese di lite refuse.
-rigettare ogni domanda di parte ricorrente nei confronti del dott. in quanto destituita Parte_1 di fondamento oltre che oggetto di avvenuta estinzione totale da parte del resistente e, di conseguenza, estinta da anni.
-rigettare ogni domanda attorea, anche in merito alle spese legali ed eventuali spese tecniche. Spese di lite refuse.
IN VIA SUBORDINATA
-accertare e dichiarare, senza che ciò possa costituire riconoscimento alcuno del diritto sotteso, la intervenuta prescrizione di ogni diritto e/o obbligazione vantati dall'Arch. per i titoli e causali CP_1 di cui ai precedenti atti difensivi e documenti prodotti;
-rigettare ogni avversa domanda, azione, deduzione e conclusione per intervenuta prescrizione del diritto sotteso stante il decorso di ben più di tre anni dalla data di chiusura della vertenza e dell'incarico prima che sia mai stato chiesto il compenso e per tutte le ragioni e titoli di cui in narrativa.
IN OGNI CASO
-rigettare ogni avversa domanda, azione, eccezione, conclusione e/o deduzione avversaria per tutti i motivi e titoli che precedono.
pagina 4 di 17 -con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA e CPA ed oltre 15% quale rimborso per spese generali e spese di CTP e CTU.
SULLA CTU
In data 25.05.2023 il Giudice Dott.ssa Marta Paganini disponeva c.t.u. in ordine al seguente quesito:
"il c.tu, sentite le parti e i loro consulenti, esaminati gli atti e i documenti di causa, descriva l'attività professionale svolta dal ricorrente verificando, in relazione alla stessa, la congruità degli onorari e delle spese esposti per cui è causa, determinandone l'eventuale diverso ammontare tenuto conto dei parametri di cui al Capo V del d.m. 140/2012".
Si eccepisce la nullità della Ctu espletata e sua inutilizzabilità quale prova della domanda attorea.
Si chiede di dichiarare la nullità della CTU in oggetto perché l'arch. ha compreso nei propri Per_2 calcoli l'attività di progettazione preliminare che ritiene essere stata svolta dall'arch. , così CP_1 valutando un fatto principale che è onere della parte allegare a fondamento della propria domanda.
L'impostazione che si propone è sostenuta dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile con la sentenza n. 3086 del 01.02.2022, la quale dispone che: "In materia di consulenza tecnica
d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio; in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale suesposto l'accertamento di fatti diversi da quelli principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda è fonte di nullità relativa.
L'impostazione delineata è radicata e diffusa nella giurisprudenza da tempo, a sostegno si cita la sentenza della Cassazione civile n. 15747 del 15.06.2018, la quale dispone: "La nullità della consulenza tecnica d'ufficio - ivi compresa quella dovuta all'eventuale ampliamento dell' indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente -
è soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c., avendo carattere di nullità relativa, e deve, pertanto. pagina 5 di 17 essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata".
IN VIA ISTRUTTORIA
Senza che ciò equivalga ad inversione dell'onere della prova, che grava su controparte, il sig. Pt_1 chiede ammettersi prova per interrogatorio formale di controparte nonché per testimoni, con i
[...] testimoni che di seguito si indicano, sui seguenti capitoli di prova da intendersi tutti preceduti dlla locuzione “Vero che”:
1.L'arch. e il dott. si conoscono da almeno 30 anni ed abitano entrambi nel CP_1 Parte_1 medesimo paese (Calco) ed in virtù di detto rapporto di conoscenza, , unitamente a suo Parte_1 fratello e (quest'ultima quanto a una sola delle due pratiche), Persona_1 Parte_2 affidarono all'arch. nell'anno 2009 due pratiche, l'una riguardante la pratica paesaggistica CP_1 inerente
“CA NA” in Olgiate Molgora;
l'altra riguardante la pratica paesistica per l'edificio sito in località “Biancanuda” sempre in Olgiate Molgora.
2. La proprietà “CA NA” fa capo ai tre fratelli , e Pt_1 Per_1 Parte_2
3. In merito a CA NA l'arch. ha curato la richiesta di autorizzazione paesaggistica (poi CP_1 rilasciata nel 2013).
4. La pratica edilizia relativa a CA NA venne sospesa varie volte dal Comune, venne chiesa una integrazione documentale da parte dell'ufficio tecnico di detto comune e, nell'anno 2015, venne definitivamente conclusa negativamente con il rigetto della domanda.
5. Gli incarichi inerenti a CA NA pratica paesaggistica e la pratica inerente la proprietà in località Biancanuda terminarono nel 2013.
6. Senza inversione dell'onere della prova: la pratica edilizia di cui al capitolo che precede fu pagata dal dott. Parte_1
7. Alla fine dell'anno 2015 venne riproposta una nuova pratica in variante edilizia per CA NA presso il Comune di Olgiate Molgora, pratica che fu poi abbandonata senza ottenimento di alcun permesso di costruire.
8. Senza inversione dell'onere della prova: per dette pratiche il dott. ha versato il dovuto sia Pt_1 per saldo che per acconto come da doc. 12 avversario.
9. La pratica inerente cascina Biancanuda di Olgiate Molgora ha riguardato la realizzazione di un intervento in località Biancanuda con richiesta di autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire in data 29.08.2009, dopo la comunicazione da parte del comune di parere ambientale favorevole del
pagina 6 di 17 25.11.2009 prot. 14503, con richiesta di ulteriore integrazione di documentazione mancante per il rilascio del permesso di costruire.
10. Dalla ultima data di cui al capitolo che precede (25.11.2009) il dott. nulla più Parte_1 seppe di detta pratica.
11. Senza inversione dell'onere della prova: per detta vertenza l'arch. fu pagato nell'anno CP_1
2009.
Si indicano a testimoni su tutti i capitoli che precedono: residente in [...]; Persona_1 residente in [...]; Parte_2 residente in [...]. Testimone_1
Ci si oppone sin d'ora alla richiesta di CTU avversaria in quanto dichiaratamente esplorativa posto che controparte non ha fornito alcun documento da cui emerga che l'esponente abbia dato incarico;
detta CTU andrebbe a sopperire ad una lacuna probatoria di parte su cui invece grava l'onere della prova.
Non sono state prodotte peraltro neppure le tavole grafiche con protocollo dell'ente comunale e pertanto ogni eventuale CTU sarebbe dichiaratamente esplorativa”.
Conclusioni per : CP_1
“Alla luce delle argomentazioni in atti esposte si precisano le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
In via preliminare
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal signor vverso la sentenza n. 706/2024 Pt_1 del Tribunale di Lecco per violazione dell'art. 342 c.p.c.
In via principale nel merito
- Nella denegata ipotesi di dichiarata ammissibilità, rigettare l'appello proposto dal signor Pt_1 avverso la sentenza n. 706/2024 del Tribunale di Lecco in quanto infondato in fatto e in diritto, e per gli effetti confermare l'appellata sentenza nei capi impugnati.
In via incidentale sul primo motivo di appello
- In accoglimento dell'appello incidentale proposto in punto erronea detrazione acconto versato, accertato che, alla pag. 10 dell'appellata sentenza n. 706/2024 del Tribunale di Lecco, il Giudice, dopo avere quantificato in euro 55.673,20 oltre oneri accessori di legge il compenso spettante all'arch. pagina 7 di 17 in relazione all'attività svolta per la pratica “loc. NA”, erroneamente detrae da detto CP_1 importo, espresso al netto di oneri accessori, l'acconto di euro 10.000,00 espresso al lordo di oneri accessori, anziché euro 7.946,60, riformare detta sentenza su questo specifico punto, riformulando in euro 47.726,60 , anziché 45.673,20, oltre oneri accessori di legge, l'ammontare ancora dovuto dal signor favore dell'arch. . Pt_1 CP_1
In via incidentale sul secondo motivo di appello
- In accoglimento dell'appello incidentale proposto in punto omessa pronuncia sulla domanda di corresponsione degli interessi moratori ex art. 1284 c.c., accertata la debenza di detti interessi, riformare la sentenza n. 706/2024 del Tribunale di Lecco su questo specifico punto condannando il signor a pagare in favore dell'arch. oltre la somma capitale liquidata in sentenza, gli Pt_1 CP_1 interessi al saggio legale e speciale di mora previsti dall'art. 1284 con decorrenza i primi dalla richiesta stragiudiziale di pagamento (18 luglio 2018: doc. 11 allegato dall'attore al proprio ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) e i secondi dalla proposizione della domanda giudiziale di primo grado (07 marzo 2022: data notifica ricorso introduttivo ) e fino all'effettivo saldo, il tutto oltre accessori di legge.
In via istruttoria
- Rigettare ogni istanza istruttoria formulata da parte appellante.
In ogni caso
- Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite anche relativamente al presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'arch. chiedeva al Tribunale di Lecco di CP_1
condannare al pagamento della complessiva somma di € 105.617,83, oneri di Parte_1 legge compresi, a titolo di compenso per l'attività professionale espletata in due diverse pratiche edilizie, l'una relativa a immobili siti in località “CA NA” e l'altra relativa a immobili siti in località “CA Biancanuda”, entrambi siti nel Comune di Olgiate Molgora
(LC).
A fondamento della domanda deduceva parte ricorrente:
pagina 8 di 17 - di avere presentato, relativamente alla pratica “CA Biancanuda”, tre diverse richieste autorizzative con allegata documentazione;
relativamente alla pratica CA
NA, due diverse richieste autorizzative con allegata relativa documentazione;
- di aver, in seguito, richiesto più volte a opportune disposizioni per poter Parte_1
proseguire le due pratiche, senza tuttavia ricevere riscontro alcuno;
- di essere stato costretto, pertanto, a causa dell'inattività di controparte, a rinunciare all'incarico e a richiedere il compenso dovuto a mezzo raccomandata a/r del 18.07.2018, quantificando il compenso dovutogli in € 51.019,55 (oltre oneri di legge) per la pratica di ristrutturazione in località CA NA ed € 32.222,16 (oltre oneri di legge) per la pratica di costruzione in località CA Biancanuda;
- che nessuna contestazione era stata mai sollevata, né in riferimento all'attività professionale svolta, né in riferimento alla quantificazione del predetto compenso;
- che, tuttavia, inutile era stato l'avvio del procedimento di negoziazione assistita, conclusosi con verbale negativo del 22.06.2021.
Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, una carenza di Parte_1 legittimazione passiva, essendo il compendio di CA NA non solo di proprietà di Pt_1
bensì anche dei suoi fratelli e IE inoltre il rigetto della
[...] Per_1 Parte_2 domanda per aver versato il dovuto e, in subordine, per intervenuta prescrizione.
Nel corso del giudizio veniva espletata CTU al fine di descrivere l'attività professionale svolta dal ricorrente e di verificare la congruità degli onorari e delle spese.
La causa veniva decisa con sentenza n. 706/2024, pubblicata il 15.11.2024, con cui il Tribunale di Lecco: riteneva infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, trattandosi di obbligazione solidale che non dà origine a litisconsorzio necessario;
dichiarava l'intervenuta prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c. in relazione al compenso richiesto per la pratica “Località Biancanuda”; accertava invece il diritto al compenso spettante all'arch.
, quantificandolo in € 55.673,20 oltre accessori di legge, in relazione all'attività CP_1
svolta per la pratica “Loc. NA”. Inoltre, tenuto conto dell'acconto di € 10.000,00 versato, il
Tribunale di Lecco condannava al pagamento in favore del ricorrente Parte_1
dell'importo di € 45.673,20, oltre accessori di legge, nonché al pagamento delle spese di lite;
poneva definitivamente a carico del resistente le spese di CTU.
pagina 9 di 17 Quanto in particolare alla lamentata prescrizione per la pratica “CA NA”, il primo
Giudice riteneva che, fermo restando il mancato decorso di quella decennale, anche l'eccezione di prescrizione presuntiva dovesse essere rigettata, sia in quanto non risultava decorso il triennio dall'ultima prestazione svolta (2017) all'invio della parcella (2018), sia in quanto l'eccezione stessa era incompatibile con l'asserito pagamento dell'importo di € 10.000,00, la cui parcella (doc. 12, fascicolo primo grado parte attrice) indicava trattarsi di un acconto.
Quindi il Tribunale, facendo proprie le conclusioni della CTU anche in merito alla quantificazione del compenso (€ 55.673,20) e considerato l'acconto versato dal resistente pari a
€ 10.000,00, condannava al pagamento di € 45.673,20, oltre accessori di legge, Parte_1 nonché alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello a mezzo di tre motivi, Parte_1
focalizzati sulla prescrizione e sulla CTU, oltre che sulle spese.
Si è costituito l'arch. , svolgendo due motivi di appello incidentale sul quantum, CP_1 sempre con esclusivo riguardo alla pratica “NA”.
All'udienza del 23/09/2025 il Consigliere istruttore, preso atto dell'impossibilità di definire in via transattiva la controversia, nonché della rinuncia di parte appellante all'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, ha fissato davanti a sé l'udienza del 25 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione dinanzi al Collegio della medesima udienza, assegnando i termini di legge per gli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello principale.
Occorre preliminarmente rilevare che risultano sufficientemente delineati – sia con riguardo ai contenuti impugnati, sia con riguardo alle rispettive argomentazioni – i profili di censura della sentenza da parte appellante principale, indi l'eccezione di inammissibilità sollevata da CP_1
non merita accoglimento.
[...]
pagina 10 di 17 Con il primo motivo di appello, si impugna la statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione con riguardo alla pratica “NA”, articolando in verità diverse argomentazioni.
Dopo aver evidenziato che l'eccezione era specifica e tempestivamente sollevata, si sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato il dies a quo (2017) per il decorso del triennio di cui all'art. 2956, n. 2, c.c., dal momento che i documenti allegati dall'arch. non CP_1
integrerebbero prova né dell'incarico assunto, né del lavoro espletato, sia in quanto nessun contratto è stato sottoscritto dalle parti, sia perché detti documenti risultano privi di data certa, né l'attore ha mai chiesto il conferimento del giuramento decisorio. In assenza di un contratto professionale sottoscritto, la data di ultimazione dell'opera sarebbe da ritenersi antecedente all'ottobre 2011 o, tutt'al più, al maggio 2014, data questa indicata come ultimazione dell'opera anche dalla CTU nell'elencazione delle prestazioni svolte dall'architetto per CP_1 la pratica “CA NA”. Infatti, la documentazione tecnica acclusa anche all'ultima richiesta al datata 2016, a dire dell'appellante, sarebbe la stessa acclusa alle richieste presentate CP_2 nel 2011 e nel 2014, data in cui dunque, presuntivamente, la predisposizione della documentazione sarebbe stata conclusa.
Si rileva inoltre l'assenza di richiesta interruttiva della prescrizione e si ribadisce, come già in primo grado, che la comunicazione di cui al doc. 11 attore, inviata con raccomandata il
18.07.2018, non sarebbe idonea ad interrompere la prescrizione in quanto difforme da quella realmente ricevuta, nella quale manca invece ogni riferimento al compenso per la pratica
“CA NA”, in quanto riferita unicamente alla pratica “Biancanuda”.
Infine, si contesta la rilevata incompatibilità tra l'eccezione di prescrizione presuntiva e le contestazioni in merito all'an e al quantum della domanda attorea. Quanto in particolare al pagamento di € 10.000,00 eseguito nell'anno 2012 in favore dell'arch. , esso, secondo CP_1
l'appellante, rappresenterebbe il dovuto per l'intera opera svolta, non già un acconto, come indicato dall'appellato nella relativa parcella (doc. 12, fascicolo di primo grado, parte ricorrente) redatta in epoca successiva all'assolvimento del debito. Indi non è affatto vero che abbia ammesso la non estinzione del debito. Parte_1
Le censure sono infondate.
pagina 11 di 17 La Corte osserva che dalla documentazione in atti si evince pacificamente l'impegno concordemente assunto dal professionista e l'attività professionale dallo stesso prestata, della cui esistenza e consistenza lo stesso appellante dà atto, di fatto, in plurimi documenti (istanze amministrative), in cui si fa espresso riferimento ai progetti e alle tavole predisposte dall'arch.
. Tale documentazione risulta, infatti, sottoscritta dallo stesso a CP_1 Parte_1
conferma sia dell'esistenza dell'incarico conferito al professionista, sia dello svolgimento dell'opera professionale.
Le risultanze documentali – confermate anche dalla CTU espletata – provano poi la complessità della prestazione professionale suddetta, che ha impegnato l'arch. in più CP_1 anni e in più prestazioni, l'ultima delle quali può con certezza farsi risalire a fine 2016- inizio
2017, come attestato dai documenti 4 e da 38 a 44 dell'attore in primo grado, ossia – rispettivamente –l'autorizzazione di variante paesaggistica del 26 maggio 2017 rilasciata dall'Ente del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone, in cui si dà atto delle CP_3 relative richieste, con documentazione tecnica allegata (con specifico riferimento alla
“modifica area parcheggio, come da progetto a firma dell'arch. con studio in Per_3
calco”), di gennaio e febbraio 2017; e la relativa relazione tecnica in variante della precedente autorizzazione n.49/2013 per la modifica dell'area parcheggi esterni, datata dicembre 2016 e sottoscritta dall'odierno appellato (doc. 38, oltre alle tavole allegate, da 39 a 44).
L'opera del dicembre 2016 non è mai stata specificamente contestata da – che Parte_1
si limita invero genericamente a sostenere che non vi sarebbe prova di prestazioni più aggiornate dell'architetto rispetto a quelle pacifiche del 2009-2012, e che le domande più recenti sarebbero state presentate sempre con la vecchia documentazione – e, d'altronde, risulterebbe intrinsecamente irragionevole una domanda di variante non fondata su indicazioni tecniche nuove, così come inverosimile (né, comunque, risultano deduzioni specifiche in tal senso) che l'iniziativa sia stata adottata e curata dal privato in totale autonomia, senza coinvolgere il professionista che aveva impostato e seguito la pratica sino ad allora (e con cui non risultavano all'epoca – anche qui, nessuna deduzione svolta al riguardo – interrotti i rapporti, tanto che ancora nell'estate 2018 – doc. 11 attore – il professionista chiedeva al cliente lumi su quali fossero i suoi intendimenti per la prosecuzione delle pratiche e sottoponeva parcella).
pagina 12 di 17 Orbene, è pacifico (per tutte, Cass.
6.08.2019 n. 21008, 16.07.2021 n. 20330) che il termine di prescrizione triennale del diritto al compenso del professionista, in caso di prestazione unitaria
(in quanto avente ad oggetto un risultato globale) e complessa, decorre dal compimento non di ogni singola operazione, ma dal giorno in cui è stato espletato l'incarico.
Rispetto pertanto al dicembre 2016-gennaio 2017 ha sicura rilevanza interruttiva della prescrizione triennale la diffida inviata il 3 luglio 2019 dai legali dell'architetto all'odierno appellante (doc. 13 attore) e avente ad oggetto il compenso per la “pratica loc. NA” (e poi, a seguire, nel 2020 il tentativo di mediazione, sino al ricorso giudiziale nel 2022); a nulla pertanto rilevando la contestazione relativa al contenuto della precedente richiesta inviata dall'architetto stesso il 18 luglio 2018, che – stando al documento prodotto da Parte_1
con la comparsa di costituzione in primo grado (doc. 2) – sarebbe stata relativa alla sola pratica
Biancanuda e non anche a quella relativa alla località NA.
Pacifico è poi, come detto, l'avvenuto pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di acconto del maggiore compenso richiesto e dovuto. La circostanza, riferita dall'appellante, che egli avrebbe inteso pagare l'importo suddetto a titolo di saldo e non di acconto, risulta in contrasto – in assenza di contrari elementi significativi – con la lettera del documento 12 di parte attrice (parcella dell'1 agosto 2012), dove si legge, in alto a destra, la causale “acconto”, che in quanto tale (anche qui: persino a voler ammettere che la dizione sia stata inserita unilateralmente e dopo il pagamento dall'architetto, come sostenuto dall'appellante) non risulta essere mai stata contestata da Ad ogni modo, quanto sostenuto sul pagamento Parte_1
in questione è intrinsecamente contrario alle risultanze appena esposte circa la collocazione temporale dell'opera prestata, che nel 2012 (anche nella versione dell'appellante, che contempla ancora una nuova pratica in variante a fine 2015 e comunque l'attività del 2014 che aveva condotto al rilascio del permesso di costruire nel 2016) era ben lungi dall'essere terminata.
In definitiva, escluso che si sia in tali termini fornita prova dell'estinzione del debito ed escluso il decorso del termine triennale, va confermato il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Con il secondo motivo, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto non accoglibile l'eccezione di nullità della CTU, formulata per essersi pagina 13 di 17 con questa indebitamente valutato un fatto principale non provato dall'appellato e consistente nell'attività di progettazione preliminare.
Si contestano poi alcuni profili di merito della CTU, come l'erronea attribuzione all'arch.
di alcune attività e il grado di complessità riconosciuto alla pratica da retribuire. CP_1
Anche tale motivo è infondato.
Scopo dell'indagine peritale (durante la quale, peraltro, l'odierno appellante non ha inteso nominare un proprio CTP) è stato quello di accertare e valutare la complessità dell'opera svolta dal professionista, così come risultante dalla documentazione prodotta in giudizio, al fine ultimo di determinarne il giusto compenso. Nessuna valenza esplorativa può attribuirsi alla suddetta CTU, che ha in modo esaustivo risposto ai quesiti posti dal primo giudice, accertando la congruità del compenso richiesto dopo aver dettagliatamente elencato le opere svolte dal professionista, già documentate in atti (e con paternità già riconosciuta in capo all'odierno appellato da parte di che ha sottoscritto le relative istanze amministrative); il Parte_1 compenso è stato poi determinato – peraltro con notevole decurtazione rispetto alla richiesta del professionista – in modo chiaro, facendo coerente applicazione di criteri normativi e paranormativi del settore, analiticamente indicati.
Corretta è stata, pertanto, la piena condivisione del Tribunale di tali risultati.
Il terzo motivo, con cui l'appellante genericamente si duole per la soccombenza nelle spese di lite e chiede la riforma in punto ai sensi dell'art. 91 c.p.c., resta assorbito in quanto sin qui statuito, che conduce al rigetto integrale dell'appello principale.
2. L'appello incidentale.
Con il primo motivo di appello incidentale, l'architetto lamenta l'erronea detrazione CP_1 dal compenso quantificato al netto degli oneri accessori, dell'acconto di 10.000,00 euro, espresso al lordo di oneri accessori. Asserisce che anche detto acconto doveva essere considerato al netto degli oneri accessori e, quindi, nella misura di € 7.946,60.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
pagina 14 di 17 Il corrispettivo della prestazione professionale è stato quantificato in € 55.673,20, al netto degli oneri accessori, mentre nella sentenza impugnata da detto importo è stato detratto l'acconto versato, erroneamente individuato nell'importo di € 10.000,00, non al netto degli oneri accessori. Pertanto, la sentenza su questo specifico punto deve essere riformata, riformulando in € 47.726,60, anziché 45.673,20, oltre oneri accessori, l'ammontare ancora dovuto da Pt_1
n favore dell'architetto .
[...] CP_1
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale si duole dell'omessa pronuncia del Giudice di prime cure in merito alla richiesta accessoria relativa agli interessi legali di mora ex art. 1284
c.c. Sostiene l'appellante incidentale che, secondo la suddetta norma, a decorrere dalla notifica dell'atto introduttivo (07.03.2022) fino all'effettivo saldo sono dovuti gli interessi legali al saggio degli interessi di mora previsto dalla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D. Lgs. 231/2002) e che, invece, dalla richiesta di pagamento stragiudiziale (18.07.2018) sino alla proposizione della domanda giudiziale sono dovuti i normali interessi al saggio legale.
Anche tale motivo è fondato.
Nell'intento di rendere più svantaggioso per il debitore l'inadempimento prolungato e di contrastare gli effetti negativi della durata dei processi civili, la giurisprudenza è orientata alla massima estensione dell'area di applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c., riconoscendo il saggio degli interessi legali maggiorato a tutte le obbligazioni pecuniarie, indipendentemente dalla loro fonte (contrattuale o persino extracontrattuale), a partire dal momento della proposizione della domanda giudiziale (cfr., in punto, Cass. n. 1265 del 19 gennaio 2025, secondo cui la disciplina delle transazioni commerciali si applica a tutte le obbligazioni pecuniarie derivanti da contratti a prestazioni corrispettive, non solo a quelle strettamente commerciali: ciò che include espressamente anche i contratti d'opera professionale).
Considerata l'espressa richiesta formulata dall'appellante incidentale, vanno dunque riconosciuti al professionista, sulla somma capitale da liquidarsi in sentenza, gli interessi speciali di mora previsti dall'art. 1284 c.c. con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale di primo grado (notificata alla controparte il 7 marzo 2022), oltre agli interessi legali
“semplici” con decorrenza dalla richiesta stragiudiziale di pagamento (prudenzialmente pagina 15 di 17 individuata nella diffida citata del legale del 2019, anziché nella lettera, parzialmente contestata, del 2018) e fino alla proposizione della domanda giudiziale.
3. Spese.
Stante la soccombenza dell'appellante principale, le spese di lite del presente grado devono essere poste integralmente a suo carico.
Esse si liquidano, ai sensi del D.M. n. 104/2022, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia e dello scaglione di riferimento, nonché della media difficoltà delle questioni giuridiche trattate, in complessivi € 9.991,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisionale, esclusa la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente, oltre rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater
DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n
228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti - ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa – in parziale riforma della sentenza impugnata:
I. condanna a pagare all'arch. la somma € 47.726,60, Parte_1 CP_1
oltre oneri accessori di legge, quale saldo dovuto a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in relazione alla pratica “CA NA”;
II. condanna al pagamento degli interessi legali dal 3 luglio 2019 al 6 Parte_1
marzo 2022 e degli interessi di mora al tasso maggiorato ex art. 1284, quarto comma,
c.c., dal 7 marzo 2022 al saldo;
pagina 16 di 17 III. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 9.991,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali, nonché al pagamento delle spese di CTU, già liquidate dal Giudice di primo grado;
IV. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 03/12/2025.
Il Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella
Il Consigliere est.
Dott.ssa Natalia Imarisio
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