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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/09/2025, n. 3073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3073 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò nel procedimento iscritto al n. 1311/2024 R.G. promosso da
, nato il [...] nella città di Rosario, prov. di Santa Fe, (Argentina), Parte_1 titolare di carta d'identità argentina n° , residente in [...], città di NumeroD_1
Rosario, prov. di Santa Fe (Argentina); nata il [...] nella città di Rosario, Parte_2 prov. di Santa Fe, (Argentina), titolare di carta d'identità argentina n° , residente in [...]
Rodriguez n. 1648, città di Rosario, prov. di Santa Fe (Argentina); nata il Parte_3
22.04.1998 nella città di Rosario, prov. di Santa Fe, (Argentina), titolare di carta d'identità argentina n° , residente in [...], città di Rosario, prov. di Santa Fe (Argentina); NumeroD_3
nata il [...] nella città di Rosario, prov. di Santa Fe, (Argentina), Parte_4 titolare di carta d'identità argentina n° , residente in [...], città di Rosario, NumeroD_4 prov. di Santa Fe (Argentina); nata il [...] nella città di Rosario, prov. di Parte_5
Santa Fe, (Argentina), titolare di carta d'identità argentina n° , residente in [...]
1677, città di Rosario, prov. di Santa Fe (Argentina); nato il [...] nella Parte_6 città di Rosario, prov. di Santa Fe, (Argentina), titolare di carta d'identità argentina n° , NumeroD_6 residente in [...], città di Rosario, prov. di Santa Fe (Argentina); Parte_7
, nata il [...] nella città di Rosario, prov. di Santa Fe, (Argentina), titolare di carta
[...]
d'identità argentina n° , residente in [...], città di Rosario, prov. di Santa Fe NumeroD_7
(Argentina); nata il [...], nella città di Rosario, prov. di Santa Fe, Parte_8
(Argentina), titolare di carta d'identità argentina n° in proprio e, unitamente a NumeroD_8 [...]
nato il [...] nella città di Rosario, prov. di Santa Fe, (Argentina), titolare di Parte_9 carta d'identità argentina n° , residente in [...], città di Rosario, prov. di NumeroD_9
Santa Fe (Argentina), quali genitori esercenti la responsabilità del loro figlio minore
[...]
nato il [...] nella città di Rosario, prov. di Santa Fe, (Argentina), Persona_1 titolare di carta d'identità argentina n° , residenti in [...], città di Rosario, Numero_10 prov. di Santa Fe (Argentina); nata il [...] nella città di Rosario, prov. Parte_10 di Santa Fe, (Argentina), titolare di carta d'identità argentina n° , residente in [...]
Martin n. 769, città di Rosario, prov. di Santa Fe (Argentina), tutti con il patrocinio dell'Avv.
Mariangela Granata (c. ) e dell'Avv. Gioacchino Granata (c. f. CodiceFiscale_1 [...]
) del foro di Reggio Calabria come da procure in atti;
C.F._2
Pag. 1 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea RICORRENTI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
E
, Controparte_2
(C.F. ) in persona del ministro pro – tempore;
P.IVA_2
RESISTENTI-Contumaci
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da note di trattazione depositate il 03/09/2025:“• accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore degli istanti, stante la sussistenza dei requisiti previsti per legge;
• per l'effetto, ordinare al ed al in persona dei rispettivi Ministri Controparte_1 Controparte_2
p.t. e, per essi, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, con onere di provvedere alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
• condannare la parte soccombente, ex art. 91 c.p.c., al pagamento di spese processuali e compenso professionale del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 1/02/2024 i ricorrenti, cittadini della Repubblica di Argentina, hanno domandato il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti del cittadino italiano nato il [...] nel comune di Firenze (FI) ed in seguito Persona_2 emigrato in Argentina dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita, (docc.3-4-5).
Con decreto del 7/05/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 14/02/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Pag. 2 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea All'esito, previa declaratoria di contumacia dei ministeri convenuti, veniva assegnato termine per interloquire sul difetto di legittimazione passiva del Controparte_3
con fissazione di una nuova trattazione per il 26/09/2025.
[...]
Il procuratore dei ricorrenti ha depositato note autorizzate l'11/03/2025 argomentando sulla scelta di citare in giudizio il CP_3
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1, comma 1, lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n.
74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli
Pag. 3 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto i ricorrenti, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver tentato di registrarsi al fine di ottenere l'appuntamento per presentare le loro richieste al
[...]
tramite la piattaforma “Prenot@mi” ma di non esservi riusciti per mancanza di Parte_11 posti disponibili. All'uopo hanno prodotto le “catture di schermo” dei tentativi dagli stessi esperiti nel periodo ottobre-novembre 2023, (docc. dal 23 al 31).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che i ricorrenti, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i in Sud America, in particolare quelli di Argentina e Brasile, si trovino Parte_12 in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL MAECI
Relativamente alla posizione del , Controparte_2 non condividendosi le argomentazioni svolte dal procuratore dei ricorrenti nelle note fatte pervenire l'11/03/2025, occorre dichiararne il difetto di legittimazione passiva, questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Questo perché il riconoscimento della cittadinanza, che rientra nelle funzioni dello Stato civile, appartiene allo Stato e, per esso, al e viene Controparte_1 esercitata a livello interno dai Sindaci quali Ufficiali di governo e, all'estero, dagli Uffici consolari,
(Cfr. art. 45, comma 2, DPR 5 gennaio 1967 n.18 ”Ordinamento dell'amministrazione degli affari Pag. 4 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea esteri”). L'art. 16, comma 4, DPR 12 ottobre 1993 n.572 “Regolamento di esecuzione della Legge 5 febbraio 1992 n.91” prevede che: “in ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel comma 2, in cui pure sia prevista una dichiarazione dell'interessato, competente all'accertamento è il
, al quale l'ufficiale dello stato civile o l'autorità diplomatica o consolare Controparte_1 trasmettono copia della dichiarazione ricevuta dall'interessato e della documentazione da questi prodotta,” ( sul punto si veda Trib. Roma, I sez. civile, sent. n.5032 del 10/03/2016).
3- NEL MERITO
Appare opportuno evidenziare che l'avo dal quale i ricorrenti hanno dichiarato di discendere e di cui Pt_1 non è nota la data di emigrazione nacque nel 1853, quindi prima della unificazione del Regno d' .
Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente
Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità jure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano,
Pt_1 tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in o nei casi di familiari
Pt_1 del cittadino emigrato che fossero rimasti in . Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione
Pt_1 della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d' , furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era
Pt_1 entrato a far parte del Regno d' , non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere, in mancanza di evidenze di segno contrario, che abbia acquisito la Persona_2 cittadinanza italiana in seguito all'unificazione del 1861.
Dalla documentazione prodotta telematicamente in giudizio risulta che il predetto capostipite emigrò in Argentina dove, unendosi con l'italiana generava il figlio Persona_3 Parte_1 nato il [...] nel comune di Arroyo Seco, provincia di Santa Fe (Argentina), (doc.6). Il predetto si univa in matrimonio in data 10 agosto 1929, nel comune di Casilda, provincia di Santa Fe
(Argentina), con (doc.7 ); dalla loro unione nasceva in data 3 marzo 1932, nel Persona_4 comune di Pueblo Aguirre, circondario di Rosario, provincia di Santa Fe (Argentina), nasceva
, (doc.8). Quest'ultimo contrava matrimonio in data 23 maggio 1968, nel Persona_5 comune di Arroyo Seco, provincia di Santa Fe (Argentina), con (doc.9). Persona_6
Pag. 5 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Dalla loro unione nascevano quattro figli che avrebbero dato vita ai seguenti distinti rami di discendenza familiare.
- Ramo discendenza di Parte_1
, odierno ricorrente, nasceva il 21 novembre 1968 nella città di Rosario, Parte_1 prov. di Santa Fe (Argentina),(doc.10). Dal matrimonio del predetto con Controparte_4 celebrato in Argentina il 29 gennaio 1993,(doc.11), sono nate le ricorrenti: il 20 Parte_2 aprile 1996 nella città di Rosario, provincia di Santa Fe (Argentina),(doc.12) e Parte_3 il 22 aprile 1998 nella città di Rosario, provincia di Santa Fe (Argentina), (doc.13).
- Ramo discendenza di Parte_4
odierna ricorrente, nasceva il 4 marzo 1970, nella città di Rosario, prov.
[...] di Santa Fe (Argentina), (doc.14); dall'unione naturale della predetta con Persona_7
sono nati i ricorrenti: il 13 maggio 2001 nella città di Rosario,
[...] Parte_5 provincia di Santa Fe (Argentina), (doc.15) e il 19 aprile 2005 nella città di Parte_6
Rosario, provincia di Santa Fe (Argentina), (doc.16).
- Ramo discendenza di Parte_7
odierna ricorrente, nasceva il 16 aprile 1973 nella città di Rosario, prov.
[...] di Santa Fe (Argentina),(doc.17) e, in data 11 dicembre 1999, nella città di Rosario, prov. di Santa
Fe (Argentina), si è unita in matrimonio con (doc.18). Persona_8
- Ramo discendenza di Parte_8
odierna ricorrente, nasceva il 16 aprile 1973 nella città di Rosario, prov. Parte_8 di Santa Fe (Argentina), (doc.19). Dal matrimonio della predetta con Parte_9 celebrato il 30 aprile 1994, nel comune di General Lagos, prov. di Santa Fe (Argentina), (doc.20) sono nati i ricorrenti: il 27 dicembre 2003 nella città di Rosario, provincia Parte_10 di Santa Fe (Argentina),(doc.21) e l 19 giugno 2012 nella città Persona_1 di Rosario, provincia di Santa Fe (Argentina), (doc.22), minorenne rappresentato nel presente giudizio da entrambi i genitori.
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendente di , il quale, senza mai naturalizzarsi argentino come è evincibile dal Persona_2 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla Camera Nazionale Elettorale della Repubblica di Argentina in atti, (doc.4), ai sensi delle disposizioni del Codice civile del 1865, ha trasmesso la
Pag. 6 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea cittadinanza italiana al figlio . Questi è stato a sua volta in grado di trasmetterla, Parte_1 ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912, al figlio , del quale gli odierni ricorrenti Persona_5 sono figli e nipoti.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_2
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, non
è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975
e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
4- LE SPESE DI LITE
Pag. 7 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre Pt_12 crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto Controparte_2
;
[...]
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Firenze, 29.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Pag. 8 di 8
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò nel procedimento iscritto al n. 1311/2024 R.G. promosso da
, nato il [...] nella città di Rosario, prov. di Santa Fe, (Argentina), Parte_1 titolare di carta d'identità argentina n° , residente in [...], città di NumeroD_1
Rosario, prov. di Santa Fe (Argentina); nata il [...] nella città di Rosario, Parte_2 prov. di Santa Fe, (Argentina), titolare di carta d'identità argentina n° , residente in [...]
Rodriguez n. 1648, città di Rosario, prov. di Santa Fe (Argentina); nata il Parte_3
22.04.1998 nella città di Rosario, prov. di Santa Fe, (Argentina), titolare di carta d'identità argentina n° , residente in [...], città di Rosario, prov. di Santa Fe (Argentina); NumeroD_3
nata il [...] nella città di Rosario, prov. di Santa Fe, (Argentina), Parte_4 titolare di carta d'identità argentina n° , residente in [...], città di Rosario, NumeroD_4 prov. di Santa Fe (Argentina); nata il [...] nella città di Rosario, prov. di Parte_5
Santa Fe, (Argentina), titolare di carta d'identità argentina n° , residente in [...]
1677, città di Rosario, prov. di Santa Fe (Argentina); nato il [...] nella Parte_6 città di Rosario, prov. di Santa Fe, (Argentina), titolare di carta d'identità argentina n° , NumeroD_6 residente in [...], città di Rosario, prov. di Santa Fe (Argentina); Parte_7
, nata il [...] nella città di Rosario, prov. di Santa Fe, (Argentina), titolare di carta
[...]
d'identità argentina n° , residente in [...], città di Rosario, prov. di Santa Fe NumeroD_7
(Argentina); nata il [...], nella città di Rosario, prov. di Santa Fe, Parte_8
(Argentina), titolare di carta d'identità argentina n° in proprio e, unitamente a NumeroD_8 [...]
nato il [...] nella città di Rosario, prov. di Santa Fe, (Argentina), titolare di Parte_9 carta d'identità argentina n° , residente in [...], città di Rosario, prov. di NumeroD_9
Santa Fe (Argentina), quali genitori esercenti la responsabilità del loro figlio minore
[...]
nato il [...] nella città di Rosario, prov. di Santa Fe, (Argentina), Persona_1 titolare di carta d'identità argentina n° , residenti in [...], città di Rosario, Numero_10 prov. di Santa Fe (Argentina); nata il [...] nella città di Rosario, prov. Parte_10 di Santa Fe, (Argentina), titolare di carta d'identità argentina n° , residente in [...]
Martin n. 769, città di Rosario, prov. di Santa Fe (Argentina), tutti con il patrocinio dell'Avv.
Mariangela Granata (c. ) e dell'Avv. Gioacchino Granata (c. f. CodiceFiscale_1 [...]
) del foro di Reggio Calabria come da procure in atti;
C.F._2
Pag. 1 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea RICORRENTI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
E
, Controparte_2
(C.F. ) in persona del ministro pro – tempore;
P.IVA_2
RESISTENTI-Contumaci
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da note di trattazione depositate il 03/09/2025:“• accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore degli istanti, stante la sussistenza dei requisiti previsti per legge;
• per l'effetto, ordinare al ed al in persona dei rispettivi Ministri Controparte_1 Controparte_2
p.t. e, per essi, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, con onere di provvedere alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
• condannare la parte soccombente, ex art. 91 c.p.c., al pagamento di spese processuali e compenso professionale del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 1/02/2024 i ricorrenti, cittadini della Repubblica di Argentina, hanno domandato il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti del cittadino italiano nato il [...] nel comune di Firenze (FI) ed in seguito Persona_2 emigrato in Argentina dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita, (docc.3-4-5).
Con decreto del 7/05/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 14/02/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Pag. 2 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea All'esito, previa declaratoria di contumacia dei ministeri convenuti, veniva assegnato termine per interloquire sul difetto di legittimazione passiva del Controparte_3
con fissazione di una nuova trattazione per il 26/09/2025.
[...]
Il procuratore dei ricorrenti ha depositato note autorizzate l'11/03/2025 argomentando sulla scelta di citare in giudizio il CP_3
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1, comma 1, lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n.
74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli
Pag. 3 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto i ricorrenti, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver tentato di registrarsi al fine di ottenere l'appuntamento per presentare le loro richieste al
[...]
tramite la piattaforma “Prenot@mi” ma di non esservi riusciti per mancanza di Parte_11 posti disponibili. All'uopo hanno prodotto le “catture di schermo” dei tentativi dagli stessi esperiti nel periodo ottobre-novembre 2023, (docc. dal 23 al 31).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che i ricorrenti, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i in Sud America, in particolare quelli di Argentina e Brasile, si trovino Parte_12 in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL MAECI
Relativamente alla posizione del , Controparte_2 non condividendosi le argomentazioni svolte dal procuratore dei ricorrenti nelle note fatte pervenire l'11/03/2025, occorre dichiararne il difetto di legittimazione passiva, questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Questo perché il riconoscimento della cittadinanza, che rientra nelle funzioni dello Stato civile, appartiene allo Stato e, per esso, al e viene Controparte_1 esercitata a livello interno dai Sindaci quali Ufficiali di governo e, all'estero, dagli Uffici consolari,
(Cfr. art. 45, comma 2, DPR 5 gennaio 1967 n.18 ”Ordinamento dell'amministrazione degli affari Pag. 4 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea esteri”). L'art. 16, comma 4, DPR 12 ottobre 1993 n.572 “Regolamento di esecuzione della Legge 5 febbraio 1992 n.91” prevede che: “in ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel comma 2, in cui pure sia prevista una dichiarazione dell'interessato, competente all'accertamento è il
, al quale l'ufficiale dello stato civile o l'autorità diplomatica o consolare Controparte_1 trasmettono copia della dichiarazione ricevuta dall'interessato e della documentazione da questi prodotta,” ( sul punto si veda Trib. Roma, I sez. civile, sent. n.5032 del 10/03/2016).
3- NEL MERITO
Appare opportuno evidenziare che l'avo dal quale i ricorrenti hanno dichiarato di discendere e di cui Pt_1 non è nota la data di emigrazione nacque nel 1853, quindi prima della unificazione del Regno d' .
Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente
Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità jure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano,
Pt_1 tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in o nei casi di familiari
Pt_1 del cittadino emigrato che fossero rimasti in . Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione
Pt_1 della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d' , furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era
Pt_1 entrato a far parte del Regno d' , non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere, in mancanza di evidenze di segno contrario, che abbia acquisito la Persona_2 cittadinanza italiana in seguito all'unificazione del 1861.
Dalla documentazione prodotta telematicamente in giudizio risulta che il predetto capostipite emigrò in Argentina dove, unendosi con l'italiana generava il figlio Persona_3 Parte_1 nato il [...] nel comune di Arroyo Seco, provincia di Santa Fe (Argentina), (doc.6). Il predetto si univa in matrimonio in data 10 agosto 1929, nel comune di Casilda, provincia di Santa Fe
(Argentina), con (doc.7 ); dalla loro unione nasceva in data 3 marzo 1932, nel Persona_4 comune di Pueblo Aguirre, circondario di Rosario, provincia di Santa Fe (Argentina), nasceva
, (doc.8). Quest'ultimo contrava matrimonio in data 23 maggio 1968, nel Persona_5 comune di Arroyo Seco, provincia di Santa Fe (Argentina), con (doc.9). Persona_6
Pag. 5 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Dalla loro unione nascevano quattro figli che avrebbero dato vita ai seguenti distinti rami di discendenza familiare.
- Ramo discendenza di Parte_1
, odierno ricorrente, nasceva il 21 novembre 1968 nella città di Rosario, Parte_1 prov. di Santa Fe (Argentina),(doc.10). Dal matrimonio del predetto con Controparte_4 celebrato in Argentina il 29 gennaio 1993,(doc.11), sono nate le ricorrenti: il 20 Parte_2 aprile 1996 nella città di Rosario, provincia di Santa Fe (Argentina),(doc.12) e Parte_3 il 22 aprile 1998 nella città di Rosario, provincia di Santa Fe (Argentina), (doc.13).
- Ramo discendenza di Parte_4
odierna ricorrente, nasceva il 4 marzo 1970, nella città di Rosario, prov.
[...] di Santa Fe (Argentina), (doc.14); dall'unione naturale della predetta con Persona_7
sono nati i ricorrenti: il 13 maggio 2001 nella città di Rosario,
[...] Parte_5 provincia di Santa Fe (Argentina), (doc.15) e il 19 aprile 2005 nella città di Parte_6
Rosario, provincia di Santa Fe (Argentina), (doc.16).
- Ramo discendenza di Parte_7
odierna ricorrente, nasceva il 16 aprile 1973 nella città di Rosario, prov.
[...] di Santa Fe (Argentina),(doc.17) e, in data 11 dicembre 1999, nella città di Rosario, prov. di Santa
Fe (Argentina), si è unita in matrimonio con (doc.18). Persona_8
- Ramo discendenza di Parte_8
odierna ricorrente, nasceva il 16 aprile 1973 nella città di Rosario, prov. Parte_8 di Santa Fe (Argentina), (doc.19). Dal matrimonio della predetta con Parte_9 celebrato il 30 aprile 1994, nel comune di General Lagos, prov. di Santa Fe (Argentina), (doc.20) sono nati i ricorrenti: il 27 dicembre 2003 nella città di Rosario, provincia Parte_10 di Santa Fe (Argentina),(doc.21) e l 19 giugno 2012 nella città Persona_1 di Rosario, provincia di Santa Fe (Argentina), (doc.22), minorenne rappresentato nel presente giudizio da entrambi i genitori.
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendente di , il quale, senza mai naturalizzarsi argentino come è evincibile dal Persona_2 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla Camera Nazionale Elettorale della Repubblica di Argentina in atti, (doc.4), ai sensi delle disposizioni del Codice civile del 1865, ha trasmesso la
Pag. 6 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea cittadinanza italiana al figlio . Questi è stato a sua volta in grado di trasmetterla, Parte_1 ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912, al figlio , del quale gli odierni ricorrenti Persona_5 sono figli e nipoti.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_2
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, non
è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975
e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
4- LE SPESE DI LITE
Pag. 7 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre Pt_12 crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto Controparte_2
;
[...]
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Firenze, 29.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
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