Articolo 21 della Legge 20 dicembre 1966, n. 1116
Articolo 20
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11 gennaio 1967
Art. 21.
All'onere di lire 1.000.000.000 per l'anno finanziario 1967 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio stesso concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 11 gennaio 1967