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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/09/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3480/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Sergio Clemente, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Ministro p. t., ed Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
, in persona del Direttore p. t., e
[...] Controparte_3 di in persona dei DD. SS. p. t., rappresentati e difesi ope Controparte_4 CP_2 CP_3 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui sono domiciliati ex lege;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare l'illegittimità del licenziamento per tutti i motivi espressi e disporre la reintegrazione nel posto di lavoro o, in alternativa, il pagamento di un'indennità sostitutiva ed il risarcimento del danno dalla perdita di chance; in subordine, disporre l'inserimento graduatoria, per il triennio competente, con il punteggio comunque conseguito e mai contestato, eguale a 10,90, sottraendo solo il punteggio acquisito dalla stessa per il rapporto di lavoro con la Controparte_5
, eguale a 6 punti;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
[...]
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli Istituti scolastici;
nel merito, rigettare il ricorso, confermando l'ordinanza cautelare del
28.3.2025; con vittoria delle spese di lite.
1 SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.11.2024 in uno ad istanza ex art. 700 c.p.c., la sig.ra esponeva che, in data 24/26.10.2017, aveva presentato domanda di Parte_1 inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il triennio scolastico 2017-2019 per il personale A.T.A., e che, essendo inserita nella graduatoria con il punteggio di 16,30, veniva assunta in data 12.9.2018.
Riferiva che, in data 29.5.2024, aveva ricevuto comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990, finalizzata al licenziamento.
Precisava che, dall'1.9.2011 al 31.8.2013, aveva regolarmente lavorato presso l' maturando un punteggio per Controparte_6 titoli di servizio sempre riconosciuto e validato dall'Amministrazione, che, anzi, con provvedimento del 19.10.2018, lo aveva rettificato in aumento (16,90).
Aggiungeva che, in data 1.9.2021, aveva stipulato contratto a tempo indeterminato e che, dall'1.9.2022 all'attualità, era stata assegnata in via provvisoria all'Istituto scolastico di Controparte_3
Lamentava che, dopo oltre 5 anni dall'inclusione nelle graduatorie, l'Amministrazione aveva notificato il predetto preavviso di licenziamento, nonché, in data 9.8.2024, il decreto n. 5234, con il quale era stata esclusa dalla graduatoria ATA 24 mesi anno scolastico 2021-2022, sebbene avesse consentito, in data 2.9.2024, la presa di servizio presso l'istituto irpino, per poi notificarle, addì 3.9.2024, il decreto di risoluzione del contratto a tempo indeterminato.
Vane le contestazioni stragiudiziali, eccepiva la violazione dell'art. 97 Cost., essendo stato disatteso il principio di buon andamento della P.A. e non sussistendo alcun profilo di responsabilità per il licenziamento disciplinare irrogatole, peraltro adottato da organo privo di competenza. ossia il D.S., e non già dall' dall' CP_7 CP_8
Sosteneva di essere estranea alle vicende penali che avevano coinvolto detta
Associazione, tanto da non essere stata coinvolta in alcun procedimento ispettivo e di controllo, i cui esiti non erano opponibili nei suoi confronti.
Eccepiva altresì la violazione del principio di tempestività della contestazione, per il lungo tempo trascorso, nelle more del quale la P.A. aveva peraltro validato il punteggio.
Sottolineava che, per l'attività prestata presso l'Associazione detta, vi era stato contratto di lavoro regolarmente denunciato, come da certificazione del Centro per l'Impiego, nonché altrettanto regolare versamento dei contributi, come da estratto conto CP_9
Aggiungeva che, pur decurtando il punteggio per titoli di servizio connesso all'attività di lavoro disconosciuta (6 punti), sarebbe rimasta in possesso di 10,90 punti ed
2 avrebbe avuto diritto all'inserimento in graduatoria, sicché l'Amministrazione si sarebbe dovuta limitare a rideterminare il punteggio e non già applicare la decadenza per dichiarazioni non veritiere o mendaci ex art. 8 D.M. 640/2017.
Tanto premesso, conveniva in giudizio i suindicati resistenti dinanzi al Tribunale di
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, i resistenti si costituivano tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza delle avverse prospettazioni.
In via preliminare, eccepivano il difetto di legittimazione dell' e degli Parte_2 istituti scolastici convenuti, in quanto mere articolazioni territoriali del , CP_1 instando per l'estromissione.
Nel merito, sostenevano l'infondatezza della domanda, già sancita nell'ordinanza cautelare di rigetto dell'istanza ex art. 700 c.p.c. per difetto del fumus boni iuris, evidenziando che, con nota n. 20447/2022, in relazione alle indagini condotte da parte della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, l'Amministrazione aveva avviato alcuni accertamenti in ordine alle posizioni segnalate, nello specifico riferite ad aspiranti inclusi nelle graduatorie del personale ATA di III fascia per il triennio
2017/2020 di cui al D.M. 640/2017, tra i quali la ricorrente.
Precisavano che, secondo quanto riportato nell'ordinanza del Tribunale di Nocera
Inferiore (R.G.N.R. n. 4756/2018), i candidati, ricorrente inclusa, avrebbero prestato fittiziamente servizio presso una serie di scuole paritarie al solo fine di accumulare punteggio utile, da dichiarare per l'inserimento nelle graduatorie.
Dichiaravano di aver acquisito la nota dell' di Nocera Inferiore dell'8.1.2024, CP_9 con cui veniva comunicato quanto segue: “A seguito di accertamento ispettivo alla sig.ra CF: è stato annullato il rapporto di Parte_1 C.F._1 lavoro intercorso tra la lavoratrice in questione e la scuola paritaria “ CP_5
” per il periodo dal 11/09/2011 al 31/08/2013. Alla lavoratrice è stato
[...] notificato tramite raccomandata il provvedimento di disconoscimento avente prot.
N.0014907 del 22/01/2020”.
Affermavano che, in considerazione della dichiarazione mendace circa i titoli di servizio ed in applicazione degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, con decreto del
28.2.2024 era stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria di III fascia
A.T.A. del triennio 2017/2020, ai sensi dell'art. 8 co. 2 lett. d) e co. 4 D. M. n. 640 del
30.8.2017, con conseguente disconoscimento del servizio prestato presso le scuole statali in tale triennio, servizio perciò da considerarsi come prestato di fatto ed insuscettibile di valutazione nell'ambito delle procedure di reclutamento.
Aggiungevano che, quale ulteriore conseguenza, la ricorrente era stata altresì esclusa,
3 con decreto del 26.7.2024, dalla graduatoria provinciale permanente (c.d. dei 24 mesi) per l'a.s. 2021/2022.
Specificavano che, quale ultima conseguenza dell'annullamento della procedura di reclutamento, il contratto a tempo indeterminato stipulato con l'interessata veniva fatto oggetto di risoluzione.
Evocavano precedenti pronunce giudiziarie di merito, favorevoli all'Amministrazione, con cui analoghe domande di altri aspiranti, nella stessa condizione della odierna ricorrente, erano state disattese.
Sostenevano di aver esercitato il potere - dovere di controllo ex art. 71 D.P.R. 445/2000
e la conseguente sanzione della decadenza dei benefici ai sensi del successivo art. 75, prevista in caso di dichiarazioni sostitutive mendaci.
Concludevano ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' Parte_2
e degli Istituti scolastici indicati in epigrafe.
Risulta noto che l'autonomia scolastica è delimitata all'ambito amministrativo dell'agere degli istituti scolastici, ossia ai soli rapporti esterni con terzi (con i discenti, con i fornitori, ecc.), come stabilito dall'art. 14 D.P.R. 125/1999, mentre la legge non attribuisce alcuna autonomia agli istituti stessi nel contesto dei rapporti lavorativi con il personale scolastico.
In sostanza, il datore di lavoro del personale docente ed A.T.A. si individua esclusivamente nel , quale unico soggetto pertanto munito di Controparte_1 legittimazione a resistere in giudizio (Cassazione civile, sez. lav., 21/03/2011, n. 6372:
“Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto”; Cassazione civile, sez. lav., CP_1
17/03/2009, n. 6460: “In tema di poteri dei dirigenti pubblici, ai dirigenti delle istituzioni scolastiche competono, in base all'art. 25 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, funzioni decisamente più ridotte rispetto a quelle spettanti ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, e limitati all'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria, con la conseguenza che ai primi non spetta il potere di promuovere e resistere alle liti, che è, invece, esplicitamente previsto (dall'art. 16 del citato d.lg. n. 165 del
2001) per i dirigenti di uffici dirigenziali generali”; Cassazione civile, sez. lav., 28/07/2008, n. 20521:
“Il rapporto di lavoro del personale docente, dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali e pur in presenza del trasferimento ad asse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica (art.
4 14 d.P.R. n. 275/1999), sorge non con il singolo istituto, ma con il , cui l'art. 15 del citato d.P.R., riserva Controparte_1 infatti le funzioni di reclutamento del personale: ne deriva che la controversia nella quale si discuta di un diritto afferente al rapporto di lavoro (nel caso il diritto al congedo parentale) non può che svolgersi nei confronti del , soggetto che ha CP_1 la qualità di datore di lavoro, e non nei confronti dell'istituto scolastico che pertanto è privo di legittimazione passiva”).
Né può trarsi contrario argomento ex art. 16 lett. f) D. Lgs. 165/2001, oltre che da quanto disposto dai vari regolamenti succedutisi nel tempo (tutti ad oggi abrogati e sostituiti dal D.P.R. 62/2025).
La citata norma di legge configura una mera rappresentanza processuale in capo al dirigente dell' che va esclusa allorquando la parte attrice evochi in giudizio il CP_8
stesso (Cassazione civile, sez. lav., n. 32938 del 09/11/2021: “In tema di CP_1 contenzioso del personale scolastico, l' o il dirigente generale ad esso Controparte_2 preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al
[...]
, non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in Controparte_10 rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in forza dei CP_1 regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva"”; in parte motiva: “
3.1 Da un lato vi è la legislazione generale, la quale prevede che le cause contro le Amministrazioni dello Stato siano da instaurare «nella persona del Ministro competente» (art. 11, co. 1, R.D. 1611/1933). In tale prospettiva va altresì collocato l'art. 16 lett. f) d. Igs. 165/2001. Tale norma prevede che «i dirigenti di uffici dirigenziali Co generali», quale è il dirigente preposto all , «promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103». Questa S.C. (Cass. 26 marzo 2008.
n. 7862) ha letto le due norme in coordinamento ed ha affermato che gli USR, in quanto «strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni» ed ha sottolineato (Cass., S.U., 6 luglio 2006, n. 15342) «l'espressa salvezza della L. n. 103 del 1979, art. 12, comma 1, (attribuzione al Ministro del potere di comporre le divergenze tra Avvocatura dello
Stato e amministrazioni circa la instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo)» per desumerne in sostanza che i Co dirigenti generali periferici (e, se si vuole, l per il quale essi organicamente operano) hanno il potere di decidere sulle liti, ma subordinatamente al potere superiore del di avocare ogni scelta e dirimere divergenze interne alla difesa dello CP_1 Stato.
2.2 Tale assetto va misurato, da altro verso, con la disciplina speciale scolastica. In proposito il combinato disposto degli artt. 13 e 21, co. 18 L. 59/1997 ha rimesso ad appositi regolamenti la definizione dell'organizzazione e della disciplina anche CP_ degli uffici periferici del , poi attuata mediante i d.p.r. citati nel motivo di ricorso, come anche mediante altri successivi
(d.p.r. 260/2007; d.p.r. 17/2009; d.p.r. 132/2011; d.p.r. 98/2014; d.p.r. 47/2019; d.p.r. 140/2019) fino all'attualmente vigente Co d.p.c.m. 166/2000. Tali d.p.r. (e poi d.p.c.m.) hanno tutti affermato la "legittimazione passiva" dell rispetto al contenzioso del personale scolastico. Il d.p.r. 319/2003 vigente ratione temporis al momento di introduzione del giudizio in primo grado contiene il riconoscimento generico di tale «legittimazione passiva in materia di contenzioso del personale della scuola»; a Co partire dal d.p.r. 260/2007 si è affermato che l «esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici», con formula poi ripresa, a partire dal d.p.r. 98/2014 e fino all'attualmente vigente d.p.c.m. 166/2020, fatta eccezione per la dizione «presso gli uffici scolastici periferici». Le sfumature di formulazione delle diverse disposizioni succedutesi nel tempo non si può peraltro ritenere siano tali da mutare il significato, che resta quello originario di cui al d.p.r.
319 sopra richiamato e qui in rilievo. L'art. 8, co. 1, d.p.r. 319/2003, subentrando ed integrando l'art. 6, co. 1, d.p.r. 347/2000 Co ha poi previsto, nell'attribuire agli «tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione fatte salve le competenze riconosciute alle istituzioni scolastiche autonome a norma delle disposizioni vigenti», che esso sia ufficio di «livello dirigenziale generale», con disposizione poi confermata nei successivi regolamenti, anche se il vigente
d.p.c.m. 166/2020 derubrica a livello dirigenziale non generale gli uffici di minori dimensioni. Le norme non delineano in ogni Co caso una soggettività "esterna" dell , ma solo il potere del medesimo di agire, in un articolato ambito di attività da esse Co definito, con effetti destinati a ricadere sul di cui lo stesso è articolazione organizzativa.
2.3 La combinazione di CP_1 tale composito quadro normativo va colta assicurando continuità ai citati precedenti di questa S.C. e dunque con il Co riconoscimento all ed al suo dirigente della veste di organi del , muniti di poteri di rappresentanza di esso verso CP_1 l'esterno, ma non di un'autonoma soggettività. Non vi è in effetti ragione di ritenere che il regime della dirigenza generale degli CP_ uffici periferici del possa ricevere una disciplina differenziata rispetto ai principi generali di cui all'art. 16 d. Igs. 165/2001
e in particolare della lettera f) dello stesso come inteso nella giurisprudenza di questa S.C. sopra riepilogata. Né il richiamo del
5 Co d.p.r. all'assunzione di "legittimazione passiva" è sufficiente a far ipotizzare che l esprima una soggettività propria nei rapporti processuali e tale da renderlo titolare di un potere di resistere, autonomamente, rispetto alle questioni che riguardano CP_ diritti facenti capo al , in una sorta di legittimazione straordinaria (art. 81 c.p.c.) al cui riconoscimento osta quanto meno Co CP_ l'assenza di soggettività autonoma. Tale dizione va invece letta nella prospettiva del rapporto organico tra e e considerando le caratteristiche proprie della dirigenza generale, quali delineate dalla disciplina comune del pubblico impiego e Co pertanto nel senso che all , attraverso il suo preposto, è data facoltà di gestire le situazioni contenziose («esercita le Co attribuzioni ... in materia di contenzioso»), salvo l'intervento sostitutivo diretto del . In ragione di ciò l può dunque CP_1 comparire quale organo rappresentante legittimato (ad processum) nelle liti passive, ex art. 75 c.p.c. Sicché parte in causa, ove CP_ si tratti di contenzioso riconnesso ai contratti di lavoro di docenti ed amministrativi, dovrà essere comunque il , per Co Co quanto rappresentato dall e non l in quanto tale. Nessuna capacità processuale, neanche di rappresentanza, può invece riconoscersi ai cd. Ambiti, quali mere articolazioni territoriali, non destinatarie di attribuzioni di poteri rispetto alle liti
(ora art. 7, co. 3, d.p.c.m. 166/2020) e a partire dal d.p.r. 260/2007 coperte mediante dirigenti non generali (mentre il d.p.r.
319/2003 prevedeva che "di regola" non si trattasse di dirigenti generali)”).
Di conseguenza, va dichiarato il difetto di legittimazione dell' e degli Controparte_2
Istituti convenuti.
2. Nel merito, questo giudice non può che ribadire tutto quanto osservato ed argomentato nell'ordinanza cautelare di rigetto della domanda ex art. 700 c.p.c., che respingeva l'istanza di urgenza per difetto di fumus boni iuris.
Va anzitutto rimarcato, sul piano della qualificazione giuridica della disposta risoluzione del contratto a tempo indeterminato dell'1.9.2021, che non può ravvisarsi un licenziamento in senso tecnico, ossia in termini di recesso unilaterale del datore di lavoro per motivi (giusta causa o giustificato motivo) sopravvenuti alla conclusione del contratto di lavoro stesso.
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui la ricorrente ha lamentato l'illegittima risoluzione, è, infatti, nullo.
A fronte di tale patologia genetica del negozio, l'Amministrazione scolastica ha il potere-dovere di rimuovere il contratto dall'ordinamento giuridico.
L'atto di esercizio di tale potere-dovere non può qualificarsi come atto negoziale avente valore di risoluzione unilaterale in senso privatistico, ossia quale licenziamento, il termini di recesso datoriale, bensì quale provvedimento ricognitivo della nullità, diretto ad espungere il contratto ed i suoi effetti dalla realtà giuridica (quod nullum est nullum producit effectum), fatti salvi i soli diritti retributivi e contributivi ex art. 2126
c.c., norma pacificamente applicabile al pubblico impiego privatizzato.
Dunque, allorquando il contratto di lavoro stipulato dall'Amministrazione scolastica sia affetto da nullità, il datore di lavoro pubblico, benché agisca iure privatorum, può
e deve rimuoverne l'esecuzione, essendo esso derivato da una irregolarità nelle procedure inderogabili di legge in tema di reclutamento del personale (Cassazione civile, sez. lav., 30/09/2013, n. 22320: “In materia di pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro pubblico è tenuto, anche quando agisca secondo le regole del rapporto di lavoro privato, a rispettare i principi che la legge detta nella scelta del contraente. Ne consegue che la P.A., ove verifichi di aver nominato come insegnante di sostegno, con contratto a tempo determinato, un soggetto privo
6 degli specifici titoli di specializzazione (nella specie, per carenza dell'abilitazione all'insegnamento nelle discipline umanistiche e per mancato conseguimento del titolo di insegnante di sostegno) di cui all'art. 325 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, in conformità alle disposizioni di cui al d.m. 30 novembre
1999, n. 287, è tenuta a risolvere il contratto, fatti salvi, in ogni caso, i diritti "medio tempore" maturati dal lavoratore ai sensi dell'art. 2126 cod. civ.”).
Nella fattispecie del pubblico impiego privatizzato, è senz'altro vero che l'Amministrazione agisce con i poteri negoziali del privato, ma ciò postula che sia stato validamente stipulato il contratto di lavoro, il che non si è verificato nel caso di specie.
Come si vede, in caso di contratto di lavoro nullo, la P.A. non agisce iure imperii, ma si limita a rimuovere l'atto nullo con provvedimenti che assumono natura di atti meramente dichiarativi e ricognitivi della nullità del contratto e dell'improduttività degli effetti, trattandosi di profili patologici sottratti alla disponibilità delle parti e sussistenti intrinsecamente nella condizione di nullità.
Alla luce di tali criteri interpretativi, va esclusa la ricorrenza di una ipotesi di licenziamento, finanche di natura disciplinare.
Per tale ragione, si rivela infondato il motivo di opposizione secondo cui il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere assunto dall' n quanto il D.S. CP_8 che l'ha sottoscritto non sarebbe munito del relativo potere.
Difatti, nel caso di specie, l'atto impugnato non costituisce un atto di recesso, bensì un mero atto di ricognizione di una nullità contrattuale assoluta e totale e, quindi, di rimozione di siffatto contratto nullo dall'ordinamento giuridico.
3. Invero, va riscontrata la nullità derivata del contratto a tempo indeterminato dell'1.9.2021, essendo risultato inefficace il servizio espletato nel triennio 2017/2019, in forza dell'esclusione della ricorrente dalle graduatorie per le supplenze del personale
A.T.A. valevoli in tale periodo.
Non potendo vantare il corrispondente titolo di servizio, la ricorrente è stata “a cascata” esclusa dalla graduatoria provinciale permanente per l'a.s. 2021/2022, a cui è consentito accedere per concorsi per soli titoli ex art. 554 D. Lgs. 297/1994, che, al co.
2, prescrive il requisito dell'anzianità di servizio di due anni in qualifiche corrispondenti (cfr. Decreto n. 305 del 20.4.2021 in ordine al profilo professionale di
Collaboratore Scolastico, d'interesse in questa sede).
In sostanza, il disconoscimento del servizio prestato nel triennio 2017/2020 ha determinato, a carico della ricorrente, l'originaria carenza del requisito di anzianità biennale ed il depennamento anche dalla graduatoria provinciale permanente per l'a.s.
2021/2022, nonché, a sua volta, la nullità consequenziale del successivo contratto a tempo indeterminato, della cui stipula la ricorrente era stata evidentemente individuata come destinataria proprio in forza dell'inserimento nella graduatoria
7 permanente detta.
Tutto ciò per effetto della decadenza normativamente stabilita dall'art. 75 D.P.R.
445/2000 e dall'art. 8 D. M. 640/2017, lex specialis di disciplina della procedura di reclutamento del personale scolastico A.T.A. per il triennio corrispondente.
In specie, la citata norma, ai co. 2 e 4, così statuisce: “8.2 - L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: a) - abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche nella stessa provincia o in province diverse;
b) - abbiano presentato domanda on line di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria presupposta domanda di inserimento o di confermai aggiornamento;
c) - risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3; d) - abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false. 8.4 -
Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445”.
Come si vede, la decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni mendaci, prevista dalla legge, si aggiunge alla sanzione dell'esclusione stabilita dalla normativa secondaria suindicata, con la produzione degli effetti giuridici sopra descritti.
Dunque, l'esclusione dalle due graduatorie ha determinato la carenza dei requisiti legali per la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato in capo alla ricorrente, contratto che, come detto, è quindi nullo ex art. 1418 c.c. per violazione delle procedure stabilite in via imperativa ed inderogabile per il reclutamento del personale scolastico, sicché esso è stato legittimamente e doverosamente caducato ex tunc dall'Amministrazione scolastica, come detto con salvezza dei soli diritti contributivi e retributivi ex art. 2126 c.c.
In materia, la giurisprudenza di legittimità, in fattispecie similare, ha ritenuto che l'Amministrazione scolastica procede ad un rilievo di nullità del contratto a tempo indeterminato appunto allorquando l'accertamento d'insussistenza dei requisiti travolga la regolarità della procedura pubblicistica di selezione e reclutamento del personale scolastico e, con essa, la validità del contratto di lavoro (Cassazione civile, sez. lav., 17/11/2022, n. 33976: “Nella specie non si verte in fattispecie di irrogazione del licenziamento, ma come ha affermato la Corte d'Appello nel richiamare la giurisprudenza di legittimità, si è in presenza di nullità ab origine del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto il contratto di lavoro a tempo indeterminato in questione veniva stipulato senza il rispetto delle regole di reclutamento in vigore. Si è in presenza, quindi, come affermato dalla Corte d'Appello, di un contratto affetto da nullità (con la sola tutela per il lavoratore dettata dall'art. 2126 c.c.), cosicché deve escludersi che l'Amministrazione abbia esercitato un potere di recesso, essendosi limitata, secondo la corretta qualificazione giuridica, a farne cessare l'esecuzione, non trovando quindi applicazioni la disciplina del licenziamento richiamata dalla ricorrente. Come questa Corte ha già affermato (Cass.,
8 n. 2673 del 2020, n. 32263 del 2021), in presenza dell'illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c., applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni”).
Né può dubitarsi dell'efficacia retroattiva del rilievo di nullità operato dalla P.A.: trattandosi di nullità, si ravvisa un vizio genetico del contratto di lavoro e non già una invalidità funzionale, in conformità a quanto altresì statuito in materia dalla Suprema
Corte (Cassazione civile, sez. lav., 07/05/2019, n. 11951: “In tema di impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 165 del
2001, o per le qualifiche meno elevate nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto di cui al richiamato art. 35, comma 1, lett. b, e dell'art. 23 del d.P.R. n. 487 del 1994, la mancanza o la illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto pertanto da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio operato alle norme inderogabili di legge, può unilateralmente far valere perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei caso in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici”; conformi: Cassazione civile, sez. lav.,
25/06/2019, n. 17002; Cassazione civile, sez. lav., 27/11/2019, n. 30992).
Anche sotto tale profilo, va ribadito che la natura del vizio del contratto di lavoro in contesa, ossia la nullità, può sempre essere oggetto di rilievo unilaterale da parte dell'Amministrazione datrice, benché agente in veste di privato, e che tale rilievo investe la validità e l'efficacia del contratto di lavoro ab origine.
4. D'altro canto, non può disconoscersi la facoltà della odierna ricorrente di dimostrare l'effettiva sussistenza dei requisiti per l'inclusione in graduatoria e, dunque, del diritto all'immissione in ruolo, in quanto facoltà funzionale all'esercizio del fondamentale ed inviolabile diritto di difesa ex art. 24 Cost.
Il riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. impone di ritenere che debba essere l'aspirante, in caso di contestazione da parte dell'Amministrazione, a dimostrare il possesso dei requisiti per l'inserimento in graduatoria.
Nella fattispecie, è quindi parte ricorrente a dover dimostrare di aver effettivamente espletato attività di lavoro alle dipendenze dell' , in modo da Controparte_5 fornire una prova idonea a superare la specifica e circostanza contestazione della P.A. in ordine alla veridicità di tale circostanza di fatto, come attestata dalla dichiarazione sostitutiva.
In sintesi, reputa questo giudice che la parte nei cui confronti è addebitata una condotta mendace possa fornire la prova che la circostanza ritenuta non veritiera sia, invece, effettivamente sussistente.
In specie, l'Amministrazione scolastica ha prodotto l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore (R.G.N.R. 4756/2018; R.G.G.I.P. 4779/2018), depositata il
9 28.10.2022, con cui veniva disposta l'applicazione di misura cautelare a carico di una serie di prevenuti e che, per quanto rileva nella presente sede giudiziale, così recita:
“Dalla documentazione acquisita è emerso senza alcuna ombra di dubbio come i rapporti di lavoro sono da ritenersi fittizi in quanto i lavoratori … hanno instaurato il rapporto lavorativo al solo fine del beneficio della graduatoria per il personale AT
A. Infatti i falsi lavoratori, nelle domande di inserimento in graduatoria per il personale ATA, hanno dichiarato falsamente di aver prestato servizio presso la scuola . Il servizio dichiarato in domanda, valutato ai fini del punteggio, CP_5
è stato determinante per l'assunzione presso le scuole pubbliche. Inoltre vi è una grande confusione nel dichiarare il servizio che spesso non coincide con il periodo e la denominazione dell'istituto paritario presso la quale risulta fatta l'assunzione. Tale meccanismo fraudolento ha fatto '"lievitare" la loro posizione in graduatoria, penalizzando in questo modo i lavoratori onesti che si sono visti scavalcare dai furbetti ""della graduatoria". … 33. nata a [...] il Parte_1
27/1111980 e residente a [...], risulta assunta alle CP_3 dipendenze della sotto elencata scuola paritaria: Datore di lavoro ASSOCIAZIONE
SAN REMIGIO UNILAV Data inizio 01/09/2011 Data fine 31/08/2013 Data invio
17/10/2017 motivo Inizio UNIEMENS Data invio 12/12/2017 In data 10/11/2017 ha presentato presso l'Istituto Comprensivo Pirandello, via S. Maria Cintoia, 8 - CP_2 domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA, nella quale ha dichiarato, falsamente, di aver prestato servizio presso la scuola dal 1/9/2011 al 31/8/2013. Il servizio dichiarato in domanda è CP_5 stato valutato ai fini del punteggio ed è stato determinante per l'assunzione presso
l'Istituto Comprensivo Statale via Del Pelagaccio 1 - Fiesole (Firenze), dal 12/0972018 al 30/06/2020”.
In siffatto provvedimento, il G.I.P. ha disposto le misure sulla scorta degli elementi d'indagine raccolti, tra cui il verbale ispettivo di disconoscimento del rapporto CP_9 di lavoro evocato nella missiva dell'Amministrazione scolastica dell'8.1.2024, intercettazioni telefoniche e S.I.T.
Risulta finanche noto che il giudice civile può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, atti d'indagine compiuti nel procedimento penale, che assumono natura di prove atipiche (Cassazione civile, sez. lav., 13/10/2020, n. 22076: “In assenza di una norma sulla tassatività dei mezzi di prova, il Giudice civile può adoperare anche prove c.d. atipiche e avvalersi, a questo proposito, degli atti svolti dalla polizia giudiziaria nell'ambito delle indagini preliminari volte nell'ambito di un procedimento penale”).
Il tutto vieppiù se tali atti siano stati oggetto dello scrutinio del giudice delle indagini preliminari, che, nel caso di specie, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza,
10 disponendo la misura cautelare reale del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, all'esito dell'esame degli elementi raccolti nel corso delle indagini.
In tale contesto probatorio, il disconoscimento della validità della dichiarazione sostitutiva, con cui la sig.ra ha attestato il servizio espletato presso Parte_1
l' nel periodo suindicato, nonché il disconoscimento della Controparte_5 genuinità del rapporto di lavoro in questione, impone alla ricorrente stessa l'onere di provare di aver, invece, effettivamente prestato l'attività di lavoro subordinato oggetto di dichiarazione ai fini del punteggio di servizio.
Ciò in quanto, com'è evidente, non si tratta di un disconoscimento generico o apodittico, bensì basato sulle risultanze probatorie scrutinate nel citato provvedimento.
A riguardo, la ricorrente non ha allegato, prima ancora che provato, di aver effettivamente lavorato presso l' , né ha all'uopo articolato richieste CP_5 istruttorie, neppure orali.
Né l'onere della prova, come pure sostenuto in corso di giudizio dalla ricorrente, può essere riversato sull'Amministrazione scolastica, e ciò sia in quanto essa dovrebbe dimostrare una circostanza negativa, ossia che la ricorrente non ha lavorato presso l'Associazione, sia in forza del principio di circolarità degli oneri di allegazione e prova, che caratterizza il processo del lavoro (Cassazione civile, sez. lav., n. 25148 del
24/10/2017), che avrebbe imposto alla ricorrente, a fronte degli elementi forniti dal
, ed in specie a fronte di quanto accertato dal succitato provvedimento del CP_1
G.I.P., di fornire convincenti elementi di segno contrario.
La sig.ra si è limitata ad invocare la documentazione amministrativa Parte_1 inerente al rapporto di lavoro con l' , ossia l'estratto conto Controparte_5 previdenziale ed il certificato storico rilasciato dal Centro per l'Impiego. CP_9
Tuttavia, trattasi di documenti che vengono sì formati dagli enti competenti, ma sulla scorta delle dichiarazioni del datore di lavoro, ossia l'Associazione suindicata, dichiarazioni le quali, pertanto, non possono di per sé assumere valore probatorio nei confronti dell'Amministrazione scolastica, e ciò sia alla luce della loro provenienza unilaterale, sia perché il fatto ad esse sotteso e disconosciuto, cioè l'espletamento effettivo del servizio, è stato oggetto di una contestazione specifica, attraverso cui la
P.A. ne ha dedotto la natura simulata o fraudolenta, basata su quanto accertato dal
G.I.P.
Come detto, siffatto onere probatorio non può essere addossato alla parte resistente, poiché, in tal senso opinando, l'Amministrazione verrebbe chiamata a dimostrare l'inesistenza di un effettivo espletamento del servizio e, quindi, a fornire una vera e
11 propria prova negativa, che neppure potrebbe essere offerta in via indiretta, cioè tramite la prova di ulteriori e diverse circostanze di fatto da cui risalire a quella contestata.
Ebbene, in assenza di prova dei fatti suindicati, deve ritenersi che la dichiarazione sostitutiva, attestante i servizi resi dalla ricorrente presso l'Associazione de qua, riporti circostanze di fatto prive della caratteristica della loro effettiva verificazione, con conseguente applicazione della decadenza stabilita dalle succitate norme primarie e secondarie.
5. Non può essere, poi, avallata la tesi secondo cui l'Amministrazione si sarebbe dovuta limitare a decurtare il solo punteggio per il servizio oggetto di disconoscimento
(6 punti), lasciando intatto il residuo punteggio (10,90 punti), il quale, secondo la lavoratrice, le avrebbe comunque consentito di accedere ad incarichi di supplenza per
24 mesi, nonché, di conseguenza, di accedere alla graduatoria provinciale ed alla successiva immissione in ruolo.
A riguardo, deve anzitutto osservarsi che tale deduzione avrebbe richiesto, a sostegno, una idonea prova controfattuale “di resistenza”, nel senso che la sig.ra Parte_1 avrebbe dovuto dimostrare che il solo punteggio di 10,90 avrebbe consentito l'accesso ad incarichi di supplenza nella provincia di pertinenza della graduatoria nel triennio
2017-2019 per almeno 24 mesi.
Tuttavia, la ricorrente ha prodotto solo un prospetto, elaborato da un'associazione sindacale, recante l'indicazione di punteggi minimi per le convocazioni negli A.T.P.
Tale documento, oltre a non provenire dalla P.A., non può reputarsi prova sufficiente, trattandosi di una indicazione presuntiva, non solo priva del crisma dell'ufficialità, ma altresì carente di precisa e puntuale indicazione delle annualità scolastiche di riferimento, contenendo un generico riferimento all'anno in corso, senza ivi specificarsi quale anno fosse.
Di contro, parte ricorrente avrebbe dovuto all'uopo produrre le graduatorie ed i provvedimenti di convocazione, per ciascuno degli aa.ss. coinvolti, opportunamente evidenziando che altri docenti, con punteggio di 10,30 o 10,90, avevano ottenuto incarichi di supplenza per un periodo nel complesso superiore a 24 mesi.
Pertanto, pur volendo ammettere il solo effetto della decurtazione di 6 punti, attribuiti per il servizio disconosciuto presso l'Associazione, non vi è dimostrazione della effettiva probabilità dell'espletamento di almeno 24 mesi di supplenze per l'inserimento della ricorrente nella graduatoria permanente 2021.
A ben vedere, poi, la doglianza in esame si rivela infondata ancor prima.
Come sopra evidenziato, l'Amministrazione ha adottato un provvedimento di
12 esclusione dalla graduatoria, con annullamento di ogni punteggio per il servizio espletato, conseguente esclusione dalla graduatoria 24 mesi ed altrettanto conseguente nullità del contratto a tempo indeterminato, in applicazione della decadenza prevista dal succitato art. 75, nonché dell'espressa sanzione dell'esclusione per dichiarazione sostitutiva mendace, stabilita dal suindicato art. 8 D.M. 640/2017.
Pertanto, la questione dell'eventuale punteggio residuo è superata dall'intervenuta esclusione della graduatoria 2017-2019, che opera a monte del servizio espletato nel triennio di validità della graduatoria stessa, del tutto privandolo di qualsiasi efficacia ai fini della maturazione del biennio e della successiva immissione in ruolo.
Ed è proprio a tale conclusione che è pervenuta la giurisprudenza di legittimità in analoga fattispecie, sancendo affermazioni pienamente condivise ed applicate da questo giudicante nel caso in esame (Cassazione civile, sez. lav., 19/10/2020, n. 22673:
“In tema di accesso al pubblico impiego, la decadenza del dichiarante "dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", ai sensi dell'art.
75 del d.P.R. n. 445 del 2000, si verifica ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio;
ne consegue che la decadenza in questione - risolvendosi in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso - va apprezzata in termini di rifiuto dell'amministrazione di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro, del quale, pertanto, non si potrà tener conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera” - Nella specie, nella sentenza di merito era stato ritenuto che l'accertamento della falsità ideologica dell'autocertificazione, attestante la esistenza del titolo necessario alla inclusione della lavoratrice nelle graduatorie per il personale ATA relative al triennio 2005/2008, non si riverberasse anche sulla procedura inerente le graduatorie per il successivo triennio 2008/2011; la S.C., nel cassare la predetta sentenza, ha affermato che i rapporti di lavoro svoltisi nella vigenza della graduatoria nella quale la lavoratrice era stata inclusa solo grazie alla dichiarazione mendace non potessero essere in alcun modo valutati ai fini dell'attribuzione dei punteggi).
In altri termini, l'esclusione della ricorrente dalla prima graduatoria opera per il solo effetto del dedotto mendacio ed a prescindere dal punteggio che dovesse residuare sulla scorta dei soli titoli rimasti validi.
6. Resta da esaminare la doglianza inerente alla pretesa tardività dei controlli.
La reazione posta in essere dall'Amministrazione scolastica poggia, come detto, sul rilievo della nullità del contratto di pubblico impiego stipulato con la ricorrente.
Risulta finanche noto che il rilievo della nullità, oltre ad essere eseguito d'ufficio dal giudice (art. 1421 c.c.), non soggiace a termine di prescrizione (art. 1422 c.c.).
Da ciò deriva anzitutto l'inapplicabilità dei criteri di cui all'art. 7 L. 300/1970 e dei termini e delle procedure stabilite per il licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 55 bis D. Lgs. 165/2001: trattandosi di nullità e non di recesso datoriale, non trovano, infatti, applicazione alla fattispecie i principi del contraddittorio, dell'immediatezza e
13 della tempestività della contestazione disciplinare.
A ciò si aggiunga che la succitata ordinanza del G.I.P., adottata il 28.10.2022, risulta acquisita dall' e trasmessa alla competente Direzione centrale del Ministero in CP_8 data 27.12.2022 (cfr. nota 20447/2022 in atti).
Il primo provvedimento di esclusione è stato adottato con decreto del D.S. n.
4281/2024 del 28.2.2024, all'esito di procedimento avviato il 5.2.2024.
Ebbene, il lasso di tempo nelle more decorso, pari a poco più di un anno, può ritenersi giustificato dalla complessità degli accertamenti che la P.A. ha dovuto compiere, alla luce della pluralità dei soggetti coinvolti e della peculiarità dei fatti sottesi.
Peraltro, non risulta invocabile la tutela dell'affidamento incolpevole del cittadino, conseguente a un provvedimento favorevole ma illegittimo della P.A.
In tema, si osserva che il legittimo affidamento è costituito da una posizione giuridica soggettiva, che sorge a fronte di un provvedimento illegittimo della P.A., la cui esecuzione venga protratta per un significativo periodo di tempo, tale da ampliare la sfera giuridica del suo destinatario (in tal senso, Cassazione civile, sez. un.,
25/05/2021, n. 14324).
Quest'ultimo matura un incolpevole affidamento sulla validità della situazione così determinatasi, che, dunque, sebbene illegittima, genererà una lesione risarcibile.
In termini generali, la Corte E.D.U. ha individuato quali elementi costitutivi dell'affidamento legittimo: l'erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità; la provenienza dell'attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo;
la mancanza di una attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali;
un'erogazione effettuata in relazione a una attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima;
la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione (C. Cost. 8/2023).
Ebbene, nel caso di specie, difetta l'elemento del ragionevole convincimento del cittadino nella definitività della decisione della P.A., sia in ordine all'attribuzione del punteggio sia in ordine all'immissione in ruolo.
Invero, occorre rilevare che il contratto a tempo indeterminato oggetto di rilievo di nullità contiene clausola risolutiva espressa:
14 Siffatta clausola comporta la determinazione di una riserva di validità del contratto di lavoro, a condizione, cioè, che permanga la validità della procedura di reclutamento a monte della stipula.
Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha sancito che il valido espletamento delle procedure concorsuali ed il possesso dei titoli prescritti dalla legge integrano una presupposizione operante nel contratto di lavoro benché non espressamente formalizzata (T.A.R. Lazio, sez. III - Roma, 03/09/2020, n. 9317: “… il diniego del riconoscimento del titolo conseguito all'estero costituisce, civilisticamente, una condizione risolutiva ex lege del futuro contratto di docenza, che, anche se non formalizzata espressamente nel contratto, è implicita (c.d. presupposizione) in esso e nota ad entrambe le parti proprio perché già prevista nella disciplina normativa relativa alla procedura concorsuale volta ad individuare, in attuazione dei principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost., la parte contrattuale legittimata a stipulare il contratto di lavoro con la P.A.”).
Nel caso di specie, la validità e l'efficacia del contratto in questione prevedono e presuppongono il valido inserimento nella graduatoria permanente (24 mesi) e, a monte, l'espletamento di supplenze biennali previo altrettanto valido inserimento nella graduatoria 2017-2019.
Tale contratto di lavoro è comunque invalido per carenza dei requisiti legali, e ciò anche nell'ipotesi in cui tale invalidità non fosse stata espressamente prevista nel contratto stesso quale specifica ipotesi di risoluzione.
Per di più, trattandosi di nullità, neppure risulta necessario ricorrere alla risoluzione, giacché, come innanzi ampiamente argomentato, l'Amministrazione si limita a rilevare il vizio iure privatorum.
Infine, si segnala che la Suprema Corte ha espressamente escluso la risarcibilità del solo legittimo affidamento nell'ipotesi di contratto di pubblico impiego affetto da nullità (Cassazione civile, sez. lav., 15/03/2017, n. 6775: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel caso di risoluzione del rapporto da parte dell'amministrazione, in ragione della nullità del contratto posto in essere in violazione di norme imperative, il lavoratore, operando il datore di lavoro in regime privatistico, può chiedere il risarcimento del danno per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, di cui assume l'onere della prova, ma non promuovere l'azione risarcitoria per lesione dell'affidamento incolpevole, che ha come presupposto l'agire autoritativo dell'amministrazione”).
Identiche osservazioni vanno mosse anche in ordine al punteggio, attribuito dall'Amministrazione sì in via definitiva, ma sempre sul presupposto tacito della
15 validità dei titoli e di servizi dichiarati.
Né rilevano in alcun modo il dolo o la colpa della ricorrente, in quanto, nel caso di specie, l'avveramento di un'ipotesi di decadenza ex art. 75 D.P.R. 445/2000, in aggiunta all'esclusione dalle graduatorie stabilite dalla lex specialis, determina in via automatica la caducazione di ogni connesso beneficio, senza la necessità di compiere indagini circa l'elemento psicologico (Cassazione civile, sez. lav., 23/09/2016, n. 18719:
“La non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, indipendentemente da ogni indagine circa l'elemento soggettivo del dichiarante, ponendosi non come sanzione, ma quale effetto dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti”).
In conclusione, la domanda è infondata e meritevole di rigetto.
Assorbito ogni altro profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le oggettive incertezze interpretative in ordine alla normativa di legge applicabile, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale sia per la fase cautelare sia per il giudizio di merito.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, dell' Controparte_12 [...]
e dell' ; Controparte_13 Controparte_14
2) rigetta il ricorso;
3) compensa integralmente le spese di lite della fase cautelare e del giudizio di merito.
Così deciso in Avellino, 19.9.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3480/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Sergio Clemente, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Ministro p. t., ed Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
, in persona del Direttore p. t., e
[...] Controparte_3 di in persona dei DD. SS. p. t., rappresentati e difesi ope Controparte_4 CP_2 CP_3 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui sono domiciliati ex lege;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare l'illegittimità del licenziamento per tutti i motivi espressi e disporre la reintegrazione nel posto di lavoro o, in alternativa, il pagamento di un'indennità sostitutiva ed il risarcimento del danno dalla perdita di chance; in subordine, disporre l'inserimento graduatoria, per il triennio competente, con il punteggio comunque conseguito e mai contestato, eguale a 10,90, sottraendo solo il punteggio acquisito dalla stessa per il rapporto di lavoro con la Controparte_5
, eguale a 6 punti;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
[...]
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli Istituti scolastici;
nel merito, rigettare il ricorso, confermando l'ordinanza cautelare del
28.3.2025; con vittoria delle spese di lite.
1 SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.11.2024 in uno ad istanza ex art. 700 c.p.c., la sig.ra esponeva che, in data 24/26.10.2017, aveva presentato domanda di Parte_1 inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il triennio scolastico 2017-2019 per il personale A.T.A., e che, essendo inserita nella graduatoria con il punteggio di 16,30, veniva assunta in data 12.9.2018.
Riferiva che, in data 29.5.2024, aveva ricevuto comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990, finalizzata al licenziamento.
Precisava che, dall'1.9.2011 al 31.8.2013, aveva regolarmente lavorato presso l' maturando un punteggio per Controparte_6 titoli di servizio sempre riconosciuto e validato dall'Amministrazione, che, anzi, con provvedimento del 19.10.2018, lo aveva rettificato in aumento (16,90).
Aggiungeva che, in data 1.9.2021, aveva stipulato contratto a tempo indeterminato e che, dall'1.9.2022 all'attualità, era stata assegnata in via provvisoria all'Istituto scolastico di Controparte_3
Lamentava che, dopo oltre 5 anni dall'inclusione nelle graduatorie, l'Amministrazione aveva notificato il predetto preavviso di licenziamento, nonché, in data 9.8.2024, il decreto n. 5234, con il quale era stata esclusa dalla graduatoria ATA 24 mesi anno scolastico 2021-2022, sebbene avesse consentito, in data 2.9.2024, la presa di servizio presso l'istituto irpino, per poi notificarle, addì 3.9.2024, il decreto di risoluzione del contratto a tempo indeterminato.
Vane le contestazioni stragiudiziali, eccepiva la violazione dell'art. 97 Cost., essendo stato disatteso il principio di buon andamento della P.A. e non sussistendo alcun profilo di responsabilità per il licenziamento disciplinare irrogatole, peraltro adottato da organo privo di competenza. ossia il D.S., e non già dall' dall' CP_7 CP_8
Sosteneva di essere estranea alle vicende penali che avevano coinvolto detta
Associazione, tanto da non essere stata coinvolta in alcun procedimento ispettivo e di controllo, i cui esiti non erano opponibili nei suoi confronti.
Eccepiva altresì la violazione del principio di tempestività della contestazione, per il lungo tempo trascorso, nelle more del quale la P.A. aveva peraltro validato il punteggio.
Sottolineava che, per l'attività prestata presso l'Associazione detta, vi era stato contratto di lavoro regolarmente denunciato, come da certificazione del Centro per l'Impiego, nonché altrettanto regolare versamento dei contributi, come da estratto conto CP_9
Aggiungeva che, pur decurtando il punteggio per titoli di servizio connesso all'attività di lavoro disconosciuta (6 punti), sarebbe rimasta in possesso di 10,90 punti ed
2 avrebbe avuto diritto all'inserimento in graduatoria, sicché l'Amministrazione si sarebbe dovuta limitare a rideterminare il punteggio e non già applicare la decadenza per dichiarazioni non veritiere o mendaci ex art. 8 D.M. 640/2017.
Tanto premesso, conveniva in giudizio i suindicati resistenti dinanzi al Tribunale di
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, i resistenti si costituivano tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza delle avverse prospettazioni.
In via preliminare, eccepivano il difetto di legittimazione dell' e degli Parte_2 istituti scolastici convenuti, in quanto mere articolazioni territoriali del , CP_1 instando per l'estromissione.
Nel merito, sostenevano l'infondatezza della domanda, già sancita nell'ordinanza cautelare di rigetto dell'istanza ex art. 700 c.p.c. per difetto del fumus boni iuris, evidenziando che, con nota n. 20447/2022, in relazione alle indagini condotte da parte della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, l'Amministrazione aveva avviato alcuni accertamenti in ordine alle posizioni segnalate, nello specifico riferite ad aspiranti inclusi nelle graduatorie del personale ATA di III fascia per il triennio
2017/2020 di cui al D.M. 640/2017, tra i quali la ricorrente.
Precisavano che, secondo quanto riportato nell'ordinanza del Tribunale di Nocera
Inferiore (R.G.N.R. n. 4756/2018), i candidati, ricorrente inclusa, avrebbero prestato fittiziamente servizio presso una serie di scuole paritarie al solo fine di accumulare punteggio utile, da dichiarare per l'inserimento nelle graduatorie.
Dichiaravano di aver acquisito la nota dell' di Nocera Inferiore dell'8.1.2024, CP_9 con cui veniva comunicato quanto segue: “A seguito di accertamento ispettivo alla sig.ra CF: è stato annullato il rapporto di Parte_1 C.F._1 lavoro intercorso tra la lavoratrice in questione e la scuola paritaria “ CP_5
” per il periodo dal 11/09/2011 al 31/08/2013. Alla lavoratrice è stato
[...] notificato tramite raccomandata il provvedimento di disconoscimento avente prot.
N.0014907 del 22/01/2020”.
Affermavano che, in considerazione della dichiarazione mendace circa i titoli di servizio ed in applicazione degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, con decreto del
28.2.2024 era stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria di III fascia
A.T.A. del triennio 2017/2020, ai sensi dell'art. 8 co. 2 lett. d) e co. 4 D. M. n. 640 del
30.8.2017, con conseguente disconoscimento del servizio prestato presso le scuole statali in tale triennio, servizio perciò da considerarsi come prestato di fatto ed insuscettibile di valutazione nell'ambito delle procedure di reclutamento.
Aggiungevano che, quale ulteriore conseguenza, la ricorrente era stata altresì esclusa,
3 con decreto del 26.7.2024, dalla graduatoria provinciale permanente (c.d. dei 24 mesi) per l'a.s. 2021/2022.
Specificavano che, quale ultima conseguenza dell'annullamento della procedura di reclutamento, il contratto a tempo indeterminato stipulato con l'interessata veniva fatto oggetto di risoluzione.
Evocavano precedenti pronunce giudiziarie di merito, favorevoli all'Amministrazione, con cui analoghe domande di altri aspiranti, nella stessa condizione della odierna ricorrente, erano state disattese.
Sostenevano di aver esercitato il potere - dovere di controllo ex art. 71 D.P.R. 445/2000
e la conseguente sanzione della decadenza dei benefici ai sensi del successivo art. 75, prevista in caso di dichiarazioni sostitutive mendaci.
Concludevano ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' Parte_2
e degli Istituti scolastici indicati in epigrafe.
Risulta noto che l'autonomia scolastica è delimitata all'ambito amministrativo dell'agere degli istituti scolastici, ossia ai soli rapporti esterni con terzi (con i discenti, con i fornitori, ecc.), come stabilito dall'art. 14 D.P.R. 125/1999, mentre la legge non attribuisce alcuna autonomia agli istituti stessi nel contesto dei rapporti lavorativi con il personale scolastico.
In sostanza, il datore di lavoro del personale docente ed A.T.A. si individua esclusivamente nel , quale unico soggetto pertanto munito di Controparte_1 legittimazione a resistere in giudizio (Cassazione civile, sez. lav., 21/03/2011, n. 6372:
“Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto”; Cassazione civile, sez. lav., CP_1
17/03/2009, n. 6460: “In tema di poteri dei dirigenti pubblici, ai dirigenti delle istituzioni scolastiche competono, in base all'art. 25 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, funzioni decisamente più ridotte rispetto a quelle spettanti ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, e limitati all'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria, con la conseguenza che ai primi non spetta il potere di promuovere e resistere alle liti, che è, invece, esplicitamente previsto (dall'art. 16 del citato d.lg. n. 165 del
2001) per i dirigenti di uffici dirigenziali generali”; Cassazione civile, sez. lav., 28/07/2008, n. 20521:
“Il rapporto di lavoro del personale docente, dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali e pur in presenza del trasferimento ad asse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica (art.
4 14 d.P.R. n. 275/1999), sorge non con il singolo istituto, ma con il , cui l'art. 15 del citato d.P.R., riserva Controparte_1 infatti le funzioni di reclutamento del personale: ne deriva che la controversia nella quale si discuta di un diritto afferente al rapporto di lavoro (nel caso il diritto al congedo parentale) non può che svolgersi nei confronti del , soggetto che ha CP_1 la qualità di datore di lavoro, e non nei confronti dell'istituto scolastico che pertanto è privo di legittimazione passiva”).
Né può trarsi contrario argomento ex art. 16 lett. f) D. Lgs. 165/2001, oltre che da quanto disposto dai vari regolamenti succedutisi nel tempo (tutti ad oggi abrogati e sostituiti dal D.P.R. 62/2025).
La citata norma di legge configura una mera rappresentanza processuale in capo al dirigente dell' che va esclusa allorquando la parte attrice evochi in giudizio il CP_8
stesso (Cassazione civile, sez. lav., n. 32938 del 09/11/2021: “In tema di CP_1 contenzioso del personale scolastico, l' o il dirigente generale ad esso Controparte_2 preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al
[...]
, non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in Controparte_10 rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in forza dei CP_1 regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva"”; in parte motiva: “
3.1 Da un lato vi è la legislazione generale, la quale prevede che le cause contro le Amministrazioni dello Stato siano da instaurare «nella persona del Ministro competente» (art. 11, co. 1, R.D. 1611/1933). In tale prospettiva va altresì collocato l'art. 16 lett. f) d. Igs. 165/2001. Tale norma prevede che «i dirigenti di uffici dirigenziali Co generali», quale è il dirigente preposto all , «promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103». Questa S.C. (Cass. 26 marzo 2008.
n. 7862) ha letto le due norme in coordinamento ed ha affermato che gli USR, in quanto «strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni» ed ha sottolineato (Cass., S.U., 6 luglio 2006, n. 15342) «l'espressa salvezza della L. n. 103 del 1979, art. 12, comma 1, (attribuzione al Ministro del potere di comporre le divergenze tra Avvocatura dello
Stato e amministrazioni circa la instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo)» per desumerne in sostanza che i Co dirigenti generali periferici (e, se si vuole, l per il quale essi organicamente operano) hanno il potere di decidere sulle liti, ma subordinatamente al potere superiore del di avocare ogni scelta e dirimere divergenze interne alla difesa dello CP_1 Stato.
2.2 Tale assetto va misurato, da altro verso, con la disciplina speciale scolastica. In proposito il combinato disposto degli artt. 13 e 21, co. 18 L. 59/1997 ha rimesso ad appositi regolamenti la definizione dell'organizzazione e della disciplina anche CP_ degli uffici periferici del , poi attuata mediante i d.p.r. citati nel motivo di ricorso, come anche mediante altri successivi
(d.p.r. 260/2007; d.p.r. 17/2009; d.p.r. 132/2011; d.p.r. 98/2014; d.p.r. 47/2019; d.p.r. 140/2019) fino all'attualmente vigente Co d.p.c.m. 166/2000. Tali d.p.r. (e poi d.p.c.m.) hanno tutti affermato la "legittimazione passiva" dell rispetto al contenzioso del personale scolastico. Il d.p.r. 319/2003 vigente ratione temporis al momento di introduzione del giudizio in primo grado contiene il riconoscimento generico di tale «legittimazione passiva in materia di contenzioso del personale della scuola»; a Co partire dal d.p.r. 260/2007 si è affermato che l «esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici», con formula poi ripresa, a partire dal d.p.r. 98/2014 e fino all'attualmente vigente d.p.c.m. 166/2020, fatta eccezione per la dizione «presso gli uffici scolastici periferici». Le sfumature di formulazione delle diverse disposizioni succedutesi nel tempo non si può peraltro ritenere siano tali da mutare il significato, che resta quello originario di cui al d.p.r.
319 sopra richiamato e qui in rilievo. L'art. 8, co. 1, d.p.r. 319/2003, subentrando ed integrando l'art. 6, co. 1, d.p.r. 347/2000 Co ha poi previsto, nell'attribuire agli «tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione fatte salve le competenze riconosciute alle istituzioni scolastiche autonome a norma delle disposizioni vigenti», che esso sia ufficio di «livello dirigenziale generale», con disposizione poi confermata nei successivi regolamenti, anche se il vigente
d.p.c.m. 166/2020 derubrica a livello dirigenziale non generale gli uffici di minori dimensioni. Le norme non delineano in ogni Co caso una soggettività "esterna" dell , ma solo il potere del medesimo di agire, in un articolato ambito di attività da esse Co definito, con effetti destinati a ricadere sul di cui lo stesso è articolazione organizzativa.
2.3 La combinazione di CP_1 tale composito quadro normativo va colta assicurando continuità ai citati precedenti di questa S.C. e dunque con il Co riconoscimento all ed al suo dirigente della veste di organi del , muniti di poteri di rappresentanza di esso verso CP_1 l'esterno, ma non di un'autonoma soggettività. Non vi è in effetti ragione di ritenere che il regime della dirigenza generale degli CP_ uffici periferici del possa ricevere una disciplina differenziata rispetto ai principi generali di cui all'art. 16 d. Igs. 165/2001
e in particolare della lettera f) dello stesso come inteso nella giurisprudenza di questa S.C. sopra riepilogata. Né il richiamo del
5 Co d.p.r. all'assunzione di "legittimazione passiva" è sufficiente a far ipotizzare che l esprima una soggettività propria nei rapporti processuali e tale da renderlo titolare di un potere di resistere, autonomamente, rispetto alle questioni che riguardano CP_ diritti facenti capo al , in una sorta di legittimazione straordinaria (art. 81 c.p.c.) al cui riconoscimento osta quanto meno Co CP_ l'assenza di soggettività autonoma. Tale dizione va invece letta nella prospettiva del rapporto organico tra e e considerando le caratteristiche proprie della dirigenza generale, quali delineate dalla disciplina comune del pubblico impiego e Co pertanto nel senso che all , attraverso il suo preposto, è data facoltà di gestire le situazioni contenziose («esercita le Co attribuzioni ... in materia di contenzioso»), salvo l'intervento sostitutivo diretto del . In ragione di ciò l può dunque CP_1 comparire quale organo rappresentante legittimato (ad processum) nelle liti passive, ex art. 75 c.p.c. Sicché parte in causa, ove CP_ si tratti di contenzioso riconnesso ai contratti di lavoro di docenti ed amministrativi, dovrà essere comunque il , per Co Co quanto rappresentato dall e non l in quanto tale. Nessuna capacità processuale, neanche di rappresentanza, può invece riconoscersi ai cd. Ambiti, quali mere articolazioni territoriali, non destinatarie di attribuzioni di poteri rispetto alle liti
(ora art. 7, co. 3, d.p.c.m. 166/2020) e a partire dal d.p.r. 260/2007 coperte mediante dirigenti non generali (mentre il d.p.r.
319/2003 prevedeva che "di regola" non si trattasse di dirigenti generali)”).
Di conseguenza, va dichiarato il difetto di legittimazione dell' e degli Controparte_2
Istituti convenuti.
2. Nel merito, questo giudice non può che ribadire tutto quanto osservato ed argomentato nell'ordinanza cautelare di rigetto della domanda ex art. 700 c.p.c., che respingeva l'istanza di urgenza per difetto di fumus boni iuris.
Va anzitutto rimarcato, sul piano della qualificazione giuridica della disposta risoluzione del contratto a tempo indeterminato dell'1.9.2021, che non può ravvisarsi un licenziamento in senso tecnico, ossia in termini di recesso unilaterale del datore di lavoro per motivi (giusta causa o giustificato motivo) sopravvenuti alla conclusione del contratto di lavoro stesso.
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui la ricorrente ha lamentato l'illegittima risoluzione, è, infatti, nullo.
A fronte di tale patologia genetica del negozio, l'Amministrazione scolastica ha il potere-dovere di rimuovere il contratto dall'ordinamento giuridico.
L'atto di esercizio di tale potere-dovere non può qualificarsi come atto negoziale avente valore di risoluzione unilaterale in senso privatistico, ossia quale licenziamento, il termini di recesso datoriale, bensì quale provvedimento ricognitivo della nullità, diretto ad espungere il contratto ed i suoi effetti dalla realtà giuridica (quod nullum est nullum producit effectum), fatti salvi i soli diritti retributivi e contributivi ex art. 2126
c.c., norma pacificamente applicabile al pubblico impiego privatizzato.
Dunque, allorquando il contratto di lavoro stipulato dall'Amministrazione scolastica sia affetto da nullità, il datore di lavoro pubblico, benché agisca iure privatorum, può
e deve rimuoverne l'esecuzione, essendo esso derivato da una irregolarità nelle procedure inderogabili di legge in tema di reclutamento del personale (Cassazione civile, sez. lav., 30/09/2013, n. 22320: “In materia di pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro pubblico è tenuto, anche quando agisca secondo le regole del rapporto di lavoro privato, a rispettare i principi che la legge detta nella scelta del contraente. Ne consegue che la P.A., ove verifichi di aver nominato come insegnante di sostegno, con contratto a tempo determinato, un soggetto privo
6 degli specifici titoli di specializzazione (nella specie, per carenza dell'abilitazione all'insegnamento nelle discipline umanistiche e per mancato conseguimento del titolo di insegnante di sostegno) di cui all'art. 325 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, in conformità alle disposizioni di cui al d.m. 30 novembre
1999, n. 287, è tenuta a risolvere il contratto, fatti salvi, in ogni caso, i diritti "medio tempore" maturati dal lavoratore ai sensi dell'art. 2126 cod. civ.”).
Nella fattispecie del pubblico impiego privatizzato, è senz'altro vero che l'Amministrazione agisce con i poteri negoziali del privato, ma ciò postula che sia stato validamente stipulato il contratto di lavoro, il che non si è verificato nel caso di specie.
Come si vede, in caso di contratto di lavoro nullo, la P.A. non agisce iure imperii, ma si limita a rimuovere l'atto nullo con provvedimenti che assumono natura di atti meramente dichiarativi e ricognitivi della nullità del contratto e dell'improduttività degli effetti, trattandosi di profili patologici sottratti alla disponibilità delle parti e sussistenti intrinsecamente nella condizione di nullità.
Alla luce di tali criteri interpretativi, va esclusa la ricorrenza di una ipotesi di licenziamento, finanche di natura disciplinare.
Per tale ragione, si rivela infondato il motivo di opposizione secondo cui il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere assunto dall' n quanto il D.S. CP_8 che l'ha sottoscritto non sarebbe munito del relativo potere.
Difatti, nel caso di specie, l'atto impugnato non costituisce un atto di recesso, bensì un mero atto di ricognizione di una nullità contrattuale assoluta e totale e, quindi, di rimozione di siffatto contratto nullo dall'ordinamento giuridico.
3. Invero, va riscontrata la nullità derivata del contratto a tempo indeterminato dell'1.9.2021, essendo risultato inefficace il servizio espletato nel triennio 2017/2019, in forza dell'esclusione della ricorrente dalle graduatorie per le supplenze del personale
A.T.A. valevoli in tale periodo.
Non potendo vantare il corrispondente titolo di servizio, la ricorrente è stata “a cascata” esclusa dalla graduatoria provinciale permanente per l'a.s. 2021/2022, a cui è consentito accedere per concorsi per soli titoli ex art. 554 D. Lgs. 297/1994, che, al co.
2, prescrive il requisito dell'anzianità di servizio di due anni in qualifiche corrispondenti (cfr. Decreto n. 305 del 20.4.2021 in ordine al profilo professionale di
Collaboratore Scolastico, d'interesse in questa sede).
In sostanza, il disconoscimento del servizio prestato nel triennio 2017/2020 ha determinato, a carico della ricorrente, l'originaria carenza del requisito di anzianità biennale ed il depennamento anche dalla graduatoria provinciale permanente per l'a.s.
2021/2022, nonché, a sua volta, la nullità consequenziale del successivo contratto a tempo indeterminato, della cui stipula la ricorrente era stata evidentemente individuata come destinataria proprio in forza dell'inserimento nella graduatoria
7 permanente detta.
Tutto ciò per effetto della decadenza normativamente stabilita dall'art. 75 D.P.R.
445/2000 e dall'art. 8 D. M. 640/2017, lex specialis di disciplina della procedura di reclutamento del personale scolastico A.T.A. per il triennio corrispondente.
In specie, la citata norma, ai co. 2 e 4, così statuisce: “8.2 - L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: a) - abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche nella stessa provincia o in province diverse;
b) - abbiano presentato domanda on line di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria presupposta domanda di inserimento o di confermai aggiornamento;
c) - risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3; d) - abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false. 8.4 -
Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445”.
Come si vede, la decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni mendaci, prevista dalla legge, si aggiunge alla sanzione dell'esclusione stabilita dalla normativa secondaria suindicata, con la produzione degli effetti giuridici sopra descritti.
Dunque, l'esclusione dalle due graduatorie ha determinato la carenza dei requisiti legali per la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato in capo alla ricorrente, contratto che, come detto, è quindi nullo ex art. 1418 c.c. per violazione delle procedure stabilite in via imperativa ed inderogabile per il reclutamento del personale scolastico, sicché esso è stato legittimamente e doverosamente caducato ex tunc dall'Amministrazione scolastica, come detto con salvezza dei soli diritti contributivi e retributivi ex art. 2126 c.c.
In materia, la giurisprudenza di legittimità, in fattispecie similare, ha ritenuto che l'Amministrazione scolastica procede ad un rilievo di nullità del contratto a tempo indeterminato appunto allorquando l'accertamento d'insussistenza dei requisiti travolga la regolarità della procedura pubblicistica di selezione e reclutamento del personale scolastico e, con essa, la validità del contratto di lavoro (Cassazione civile, sez. lav., 17/11/2022, n. 33976: “Nella specie non si verte in fattispecie di irrogazione del licenziamento, ma come ha affermato la Corte d'Appello nel richiamare la giurisprudenza di legittimità, si è in presenza di nullità ab origine del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto il contratto di lavoro a tempo indeterminato in questione veniva stipulato senza il rispetto delle regole di reclutamento in vigore. Si è in presenza, quindi, come affermato dalla Corte d'Appello, di un contratto affetto da nullità (con la sola tutela per il lavoratore dettata dall'art. 2126 c.c.), cosicché deve escludersi che l'Amministrazione abbia esercitato un potere di recesso, essendosi limitata, secondo la corretta qualificazione giuridica, a farne cessare l'esecuzione, non trovando quindi applicazioni la disciplina del licenziamento richiamata dalla ricorrente. Come questa Corte ha già affermato (Cass.,
8 n. 2673 del 2020, n. 32263 del 2021), in presenza dell'illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c., applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni”).
Né può dubitarsi dell'efficacia retroattiva del rilievo di nullità operato dalla P.A.: trattandosi di nullità, si ravvisa un vizio genetico del contratto di lavoro e non già una invalidità funzionale, in conformità a quanto altresì statuito in materia dalla Suprema
Corte (Cassazione civile, sez. lav., 07/05/2019, n. 11951: “In tema di impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 165 del
2001, o per le qualifiche meno elevate nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto di cui al richiamato art. 35, comma 1, lett. b, e dell'art. 23 del d.P.R. n. 487 del 1994, la mancanza o la illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto pertanto da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio operato alle norme inderogabili di legge, può unilateralmente far valere perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei caso in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici”; conformi: Cassazione civile, sez. lav.,
25/06/2019, n. 17002; Cassazione civile, sez. lav., 27/11/2019, n. 30992).
Anche sotto tale profilo, va ribadito che la natura del vizio del contratto di lavoro in contesa, ossia la nullità, può sempre essere oggetto di rilievo unilaterale da parte dell'Amministrazione datrice, benché agente in veste di privato, e che tale rilievo investe la validità e l'efficacia del contratto di lavoro ab origine.
4. D'altro canto, non può disconoscersi la facoltà della odierna ricorrente di dimostrare l'effettiva sussistenza dei requisiti per l'inclusione in graduatoria e, dunque, del diritto all'immissione in ruolo, in quanto facoltà funzionale all'esercizio del fondamentale ed inviolabile diritto di difesa ex art. 24 Cost.
Il riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. impone di ritenere che debba essere l'aspirante, in caso di contestazione da parte dell'Amministrazione, a dimostrare il possesso dei requisiti per l'inserimento in graduatoria.
Nella fattispecie, è quindi parte ricorrente a dover dimostrare di aver effettivamente espletato attività di lavoro alle dipendenze dell' , in modo da Controparte_5 fornire una prova idonea a superare la specifica e circostanza contestazione della P.A. in ordine alla veridicità di tale circostanza di fatto, come attestata dalla dichiarazione sostitutiva.
In sintesi, reputa questo giudice che la parte nei cui confronti è addebitata una condotta mendace possa fornire la prova che la circostanza ritenuta non veritiera sia, invece, effettivamente sussistente.
In specie, l'Amministrazione scolastica ha prodotto l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore (R.G.N.R. 4756/2018; R.G.G.I.P. 4779/2018), depositata il
9 28.10.2022, con cui veniva disposta l'applicazione di misura cautelare a carico di una serie di prevenuti e che, per quanto rileva nella presente sede giudiziale, così recita:
“Dalla documentazione acquisita è emerso senza alcuna ombra di dubbio come i rapporti di lavoro sono da ritenersi fittizi in quanto i lavoratori … hanno instaurato il rapporto lavorativo al solo fine del beneficio della graduatoria per il personale AT
A. Infatti i falsi lavoratori, nelle domande di inserimento in graduatoria per il personale ATA, hanno dichiarato falsamente di aver prestato servizio presso la scuola . Il servizio dichiarato in domanda, valutato ai fini del punteggio, CP_5
è stato determinante per l'assunzione presso le scuole pubbliche. Inoltre vi è una grande confusione nel dichiarare il servizio che spesso non coincide con il periodo e la denominazione dell'istituto paritario presso la quale risulta fatta l'assunzione. Tale meccanismo fraudolento ha fatto '"lievitare" la loro posizione in graduatoria, penalizzando in questo modo i lavoratori onesti che si sono visti scavalcare dai furbetti ""della graduatoria". … 33. nata a [...] il Parte_1
27/1111980 e residente a [...], risulta assunta alle CP_3 dipendenze della sotto elencata scuola paritaria: Datore di lavoro ASSOCIAZIONE
SAN REMIGIO UNILAV Data inizio 01/09/2011 Data fine 31/08/2013 Data invio
17/10/2017 motivo Inizio UNIEMENS Data invio 12/12/2017 In data 10/11/2017 ha presentato presso l'Istituto Comprensivo Pirandello, via S. Maria Cintoia, 8 - CP_2 domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA, nella quale ha dichiarato, falsamente, di aver prestato servizio presso la scuola dal 1/9/2011 al 31/8/2013. Il servizio dichiarato in domanda è CP_5 stato valutato ai fini del punteggio ed è stato determinante per l'assunzione presso
l'Istituto Comprensivo Statale via Del Pelagaccio 1 - Fiesole (Firenze), dal 12/0972018 al 30/06/2020”.
In siffatto provvedimento, il G.I.P. ha disposto le misure sulla scorta degli elementi d'indagine raccolti, tra cui il verbale ispettivo di disconoscimento del rapporto CP_9 di lavoro evocato nella missiva dell'Amministrazione scolastica dell'8.1.2024, intercettazioni telefoniche e S.I.T.
Risulta finanche noto che il giudice civile può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, atti d'indagine compiuti nel procedimento penale, che assumono natura di prove atipiche (Cassazione civile, sez. lav., 13/10/2020, n. 22076: “In assenza di una norma sulla tassatività dei mezzi di prova, il Giudice civile può adoperare anche prove c.d. atipiche e avvalersi, a questo proposito, degli atti svolti dalla polizia giudiziaria nell'ambito delle indagini preliminari volte nell'ambito di un procedimento penale”).
Il tutto vieppiù se tali atti siano stati oggetto dello scrutinio del giudice delle indagini preliminari, che, nel caso di specie, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza,
10 disponendo la misura cautelare reale del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, all'esito dell'esame degli elementi raccolti nel corso delle indagini.
In tale contesto probatorio, il disconoscimento della validità della dichiarazione sostitutiva, con cui la sig.ra ha attestato il servizio espletato presso Parte_1
l' nel periodo suindicato, nonché il disconoscimento della Controparte_5 genuinità del rapporto di lavoro in questione, impone alla ricorrente stessa l'onere di provare di aver, invece, effettivamente prestato l'attività di lavoro subordinato oggetto di dichiarazione ai fini del punteggio di servizio.
Ciò in quanto, com'è evidente, non si tratta di un disconoscimento generico o apodittico, bensì basato sulle risultanze probatorie scrutinate nel citato provvedimento.
A riguardo, la ricorrente non ha allegato, prima ancora che provato, di aver effettivamente lavorato presso l' , né ha all'uopo articolato richieste CP_5 istruttorie, neppure orali.
Né l'onere della prova, come pure sostenuto in corso di giudizio dalla ricorrente, può essere riversato sull'Amministrazione scolastica, e ciò sia in quanto essa dovrebbe dimostrare una circostanza negativa, ossia che la ricorrente non ha lavorato presso l'Associazione, sia in forza del principio di circolarità degli oneri di allegazione e prova, che caratterizza il processo del lavoro (Cassazione civile, sez. lav., n. 25148 del
24/10/2017), che avrebbe imposto alla ricorrente, a fronte degli elementi forniti dal
, ed in specie a fronte di quanto accertato dal succitato provvedimento del CP_1
G.I.P., di fornire convincenti elementi di segno contrario.
La sig.ra si è limitata ad invocare la documentazione amministrativa Parte_1 inerente al rapporto di lavoro con l' , ossia l'estratto conto Controparte_5 previdenziale ed il certificato storico rilasciato dal Centro per l'Impiego. CP_9
Tuttavia, trattasi di documenti che vengono sì formati dagli enti competenti, ma sulla scorta delle dichiarazioni del datore di lavoro, ossia l'Associazione suindicata, dichiarazioni le quali, pertanto, non possono di per sé assumere valore probatorio nei confronti dell'Amministrazione scolastica, e ciò sia alla luce della loro provenienza unilaterale, sia perché il fatto ad esse sotteso e disconosciuto, cioè l'espletamento effettivo del servizio, è stato oggetto di una contestazione specifica, attraverso cui la
P.A. ne ha dedotto la natura simulata o fraudolenta, basata su quanto accertato dal
G.I.P.
Come detto, siffatto onere probatorio non può essere addossato alla parte resistente, poiché, in tal senso opinando, l'Amministrazione verrebbe chiamata a dimostrare l'inesistenza di un effettivo espletamento del servizio e, quindi, a fornire una vera e
11 propria prova negativa, che neppure potrebbe essere offerta in via indiretta, cioè tramite la prova di ulteriori e diverse circostanze di fatto da cui risalire a quella contestata.
Ebbene, in assenza di prova dei fatti suindicati, deve ritenersi che la dichiarazione sostitutiva, attestante i servizi resi dalla ricorrente presso l'Associazione de qua, riporti circostanze di fatto prive della caratteristica della loro effettiva verificazione, con conseguente applicazione della decadenza stabilita dalle succitate norme primarie e secondarie.
5. Non può essere, poi, avallata la tesi secondo cui l'Amministrazione si sarebbe dovuta limitare a decurtare il solo punteggio per il servizio oggetto di disconoscimento
(6 punti), lasciando intatto il residuo punteggio (10,90 punti), il quale, secondo la lavoratrice, le avrebbe comunque consentito di accedere ad incarichi di supplenza per
24 mesi, nonché, di conseguenza, di accedere alla graduatoria provinciale ed alla successiva immissione in ruolo.
A riguardo, deve anzitutto osservarsi che tale deduzione avrebbe richiesto, a sostegno, una idonea prova controfattuale “di resistenza”, nel senso che la sig.ra Parte_1 avrebbe dovuto dimostrare che il solo punteggio di 10,90 avrebbe consentito l'accesso ad incarichi di supplenza nella provincia di pertinenza della graduatoria nel triennio
2017-2019 per almeno 24 mesi.
Tuttavia, la ricorrente ha prodotto solo un prospetto, elaborato da un'associazione sindacale, recante l'indicazione di punteggi minimi per le convocazioni negli A.T.P.
Tale documento, oltre a non provenire dalla P.A., non può reputarsi prova sufficiente, trattandosi di una indicazione presuntiva, non solo priva del crisma dell'ufficialità, ma altresì carente di precisa e puntuale indicazione delle annualità scolastiche di riferimento, contenendo un generico riferimento all'anno in corso, senza ivi specificarsi quale anno fosse.
Di contro, parte ricorrente avrebbe dovuto all'uopo produrre le graduatorie ed i provvedimenti di convocazione, per ciascuno degli aa.ss. coinvolti, opportunamente evidenziando che altri docenti, con punteggio di 10,30 o 10,90, avevano ottenuto incarichi di supplenza per un periodo nel complesso superiore a 24 mesi.
Pertanto, pur volendo ammettere il solo effetto della decurtazione di 6 punti, attribuiti per il servizio disconosciuto presso l'Associazione, non vi è dimostrazione della effettiva probabilità dell'espletamento di almeno 24 mesi di supplenze per l'inserimento della ricorrente nella graduatoria permanente 2021.
A ben vedere, poi, la doglianza in esame si rivela infondata ancor prima.
Come sopra evidenziato, l'Amministrazione ha adottato un provvedimento di
12 esclusione dalla graduatoria, con annullamento di ogni punteggio per il servizio espletato, conseguente esclusione dalla graduatoria 24 mesi ed altrettanto conseguente nullità del contratto a tempo indeterminato, in applicazione della decadenza prevista dal succitato art. 75, nonché dell'espressa sanzione dell'esclusione per dichiarazione sostitutiva mendace, stabilita dal suindicato art. 8 D.M. 640/2017.
Pertanto, la questione dell'eventuale punteggio residuo è superata dall'intervenuta esclusione della graduatoria 2017-2019, che opera a monte del servizio espletato nel triennio di validità della graduatoria stessa, del tutto privandolo di qualsiasi efficacia ai fini della maturazione del biennio e della successiva immissione in ruolo.
Ed è proprio a tale conclusione che è pervenuta la giurisprudenza di legittimità in analoga fattispecie, sancendo affermazioni pienamente condivise ed applicate da questo giudicante nel caso in esame (Cassazione civile, sez. lav., 19/10/2020, n. 22673:
“In tema di accesso al pubblico impiego, la decadenza del dichiarante "dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", ai sensi dell'art.
75 del d.P.R. n. 445 del 2000, si verifica ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio;
ne consegue che la decadenza in questione - risolvendosi in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso - va apprezzata in termini di rifiuto dell'amministrazione di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro, del quale, pertanto, non si potrà tener conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera” - Nella specie, nella sentenza di merito era stato ritenuto che l'accertamento della falsità ideologica dell'autocertificazione, attestante la esistenza del titolo necessario alla inclusione della lavoratrice nelle graduatorie per il personale ATA relative al triennio 2005/2008, non si riverberasse anche sulla procedura inerente le graduatorie per il successivo triennio 2008/2011; la S.C., nel cassare la predetta sentenza, ha affermato che i rapporti di lavoro svoltisi nella vigenza della graduatoria nella quale la lavoratrice era stata inclusa solo grazie alla dichiarazione mendace non potessero essere in alcun modo valutati ai fini dell'attribuzione dei punteggi).
In altri termini, l'esclusione della ricorrente dalla prima graduatoria opera per il solo effetto del dedotto mendacio ed a prescindere dal punteggio che dovesse residuare sulla scorta dei soli titoli rimasti validi.
6. Resta da esaminare la doglianza inerente alla pretesa tardività dei controlli.
La reazione posta in essere dall'Amministrazione scolastica poggia, come detto, sul rilievo della nullità del contratto di pubblico impiego stipulato con la ricorrente.
Risulta finanche noto che il rilievo della nullità, oltre ad essere eseguito d'ufficio dal giudice (art. 1421 c.c.), non soggiace a termine di prescrizione (art. 1422 c.c.).
Da ciò deriva anzitutto l'inapplicabilità dei criteri di cui all'art. 7 L. 300/1970 e dei termini e delle procedure stabilite per il licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 55 bis D. Lgs. 165/2001: trattandosi di nullità e non di recesso datoriale, non trovano, infatti, applicazione alla fattispecie i principi del contraddittorio, dell'immediatezza e
13 della tempestività della contestazione disciplinare.
A ciò si aggiunga che la succitata ordinanza del G.I.P., adottata il 28.10.2022, risulta acquisita dall' e trasmessa alla competente Direzione centrale del Ministero in CP_8 data 27.12.2022 (cfr. nota 20447/2022 in atti).
Il primo provvedimento di esclusione è stato adottato con decreto del D.S. n.
4281/2024 del 28.2.2024, all'esito di procedimento avviato il 5.2.2024.
Ebbene, il lasso di tempo nelle more decorso, pari a poco più di un anno, può ritenersi giustificato dalla complessità degli accertamenti che la P.A. ha dovuto compiere, alla luce della pluralità dei soggetti coinvolti e della peculiarità dei fatti sottesi.
Peraltro, non risulta invocabile la tutela dell'affidamento incolpevole del cittadino, conseguente a un provvedimento favorevole ma illegittimo della P.A.
In tema, si osserva che il legittimo affidamento è costituito da una posizione giuridica soggettiva, che sorge a fronte di un provvedimento illegittimo della P.A., la cui esecuzione venga protratta per un significativo periodo di tempo, tale da ampliare la sfera giuridica del suo destinatario (in tal senso, Cassazione civile, sez. un.,
25/05/2021, n. 14324).
Quest'ultimo matura un incolpevole affidamento sulla validità della situazione così determinatasi, che, dunque, sebbene illegittima, genererà una lesione risarcibile.
In termini generali, la Corte E.D.U. ha individuato quali elementi costitutivi dell'affidamento legittimo: l'erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità; la provenienza dell'attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo;
la mancanza di una attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali;
un'erogazione effettuata in relazione a una attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima;
la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione (C. Cost. 8/2023).
Ebbene, nel caso di specie, difetta l'elemento del ragionevole convincimento del cittadino nella definitività della decisione della P.A., sia in ordine all'attribuzione del punteggio sia in ordine all'immissione in ruolo.
Invero, occorre rilevare che il contratto a tempo indeterminato oggetto di rilievo di nullità contiene clausola risolutiva espressa:
14 Siffatta clausola comporta la determinazione di una riserva di validità del contratto di lavoro, a condizione, cioè, che permanga la validità della procedura di reclutamento a monte della stipula.
Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha sancito che il valido espletamento delle procedure concorsuali ed il possesso dei titoli prescritti dalla legge integrano una presupposizione operante nel contratto di lavoro benché non espressamente formalizzata (T.A.R. Lazio, sez. III - Roma, 03/09/2020, n. 9317: “… il diniego del riconoscimento del titolo conseguito all'estero costituisce, civilisticamente, una condizione risolutiva ex lege del futuro contratto di docenza, che, anche se non formalizzata espressamente nel contratto, è implicita (c.d. presupposizione) in esso e nota ad entrambe le parti proprio perché già prevista nella disciplina normativa relativa alla procedura concorsuale volta ad individuare, in attuazione dei principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost., la parte contrattuale legittimata a stipulare il contratto di lavoro con la P.A.”).
Nel caso di specie, la validità e l'efficacia del contratto in questione prevedono e presuppongono il valido inserimento nella graduatoria permanente (24 mesi) e, a monte, l'espletamento di supplenze biennali previo altrettanto valido inserimento nella graduatoria 2017-2019.
Tale contratto di lavoro è comunque invalido per carenza dei requisiti legali, e ciò anche nell'ipotesi in cui tale invalidità non fosse stata espressamente prevista nel contratto stesso quale specifica ipotesi di risoluzione.
Per di più, trattandosi di nullità, neppure risulta necessario ricorrere alla risoluzione, giacché, come innanzi ampiamente argomentato, l'Amministrazione si limita a rilevare il vizio iure privatorum.
Infine, si segnala che la Suprema Corte ha espressamente escluso la risarcibilità del solo legittimo affidamento nell'ipotesi di contratto di pubblico impiego affetto da nullità (Cassazione civile, sez. lav., 15/03/2017, n. 6775: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel caso di risoluzione del rapporto da parte dell'amministrazione, in ragione della nullità del contratto posto in essere in violazione di norme imperative, il lavoratore, operando il datore di lavoro in regime privatistico, può chiedere il risarcimento del danno per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, di cui assume l'onere della prova, ma non promuovere l'azione risarcitoria per lesione dell'affidamento incolpevole, che ha come presupposto l'agire autoritativo dell'amministrazione”).
Identiche osservazioni vanno mosse anche in ordine al punteggio, attribuito dall'Amministrazione sì in via definitiva, ma sempre sul presupposto tacito della
15 validità dei titoli e di servizi dichiarati.
Né rilevano in alcun modo il dolo o la colpa della ricorrente, in quanto, nel caso di specie, l'avveramento di un'ipotesi di decadenza ex art. 75 D.P.R. 445/2000, in aggiunta all'esclusione dalle graduatorie stabilite dalla lex specialis, determina in via automatica la caducazione di ogni connesso beneficio, senza la necessità di compiere indagini circa l'elemento psicologico (Cassazione civile, sez. lav., 23/09/2016, n. 18719:
“La non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, indipendentemente da ogni indagine circa l'elemento soggettivo del dichiarante, ponendosi non come sanzione, ma quale effetto dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti”).
In conclusione, la domanda è infondata e meritevole di rigetto.
Assorbito ogni altro profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le oggettive incertezze interpretative in ordine alla normativa di legge applicabile, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale sia per la fase cautelare sia per il giudizio di merito.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, dell' Controparte_12 [...]
e dell' ; Controparte_13 Controparte_14
2) rigetta il ricorso;
3) compensa integralmente le spese di lite della fase cautelare e del giudizio di merito.
Così deciso in Avellino, 19.9.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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