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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/12/2025, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Emanuela Lo Presti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2211/2019 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 20 novembre 2025, promossa da Parte_1
(C.F. , proc. n. 02/2018 R.G.F. del Tribunale di Messina, in P.IVA_1 persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Messina, via Camiciotti n. 71, presso lo studio dell'avv. Carlo Nucita, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, attore contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Messina, via C.F._2
Giordano Bruno n. 116, presso lo studio dell'avv. Alfonso M. Parisi e dell'avv. Tommasa Pergolizzi, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti, convenuti avente ad oggetto: azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.) In fatto ed in diritto La ha convenuto Parte_2 in giudizio la e – già soci della fallita società e, Controparte_1 CP_3 quanto al primo, anche amministratore unico della stessa – chiedendone la condanna, in solido o ciascuno per quanto di ragione, alla restituzione dell'importo di € 157.120,00, oltre interessi, erogato nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento in violazione dei presupposti di cui all'art. 2467 c.c., a titolo di rimborsi dei finanziamenti concessi dai soci o, in via gradata, la revoca ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F. dei pagamenti compiuti entro sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento in favore dei convenuti, quantificati in € 51.920,00, oltre agli interessi;
ha chiesto altresì dichiararsi l'inefficacia, ai sensi dell'art. 66 L.F. e dell'art. 2901 c.c., dei pagamenti eseguiti dalla società Parte_1 al convenuto negli anni dal 2014 al 2016, pari
[...] Controparte_1 ad € 28.000,00, con condanna alla restituzione del dovuto, oltre interessi. A fondamento dell'azione svolta, la curatela ha rappresentato che, con sentenza n. 2/2018 del 20.12.2017, depositata in cancelleria in data 17.01.2018, il Tribunale di Messina ha dichiarato il fallimento della Parte_1 società costituita nel 1997 e avente come oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili in genere, il cui capitale sociale, pari a £ 20.000.000, risultava sottoscritto dai soci (per £ 12.000.000), anche Amministratore Controparte_1 unico della società, e (per £ 8.000.000). A seguito del fallimento, CP_2 esaminate le scritture contabili e i libri sociali allo scopo di accertare eventuali atti di mala gestio compiuti dall'organo gestorio della fallita, è emersa l'erogazione di ingenti rimborsi in favore dei soci tra gli anni 2014 e 2017, come di seguito descritti: nel 2014 € 20.400,00, nel 2015 € 1.250,00, nel 2016 la complessiva somma di € 6.350,00 (€ 450,00 + € 900,00 + € 5.000,00), tutti in favore di nel 2017, infine, la complessiva somma di € 157.120,00, a titolo Controparte_1 di “ammanco di cassa” e imputati al conto “SOCI C/ANTICIPI DA RIMBORSARE”. Secondo la prospettazione dell'attrice, poiché l'operazione sopra descritta avrebbe avuto come unico scopo quello di sottrarre alla garanzia patrimoniale dei creditori del fallimento il capitale sociale, con il presente giudizio chiede che venga dichiarata l'inefficacia della richiamata operazione nei confronti della curatela, con condanna dei convenuti alla restituzione delle somme illegittimamente sottratte. Costituendosi in giudizio, e hanno eccepito Controparte_1 CP_2 preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo e, nel merito, l'infondatezza dell'azione proposta, tanto in via principale quanto in via subordinata, stante l'assenza di prova in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la Curatela ha precisato la propria domanda, insistendo sull'azione proposta in via principale ai sensi dell'art. 2467 c.c., art. 67 L.F. e art. 2901 c.c. e chiedendo, in caso di mancato accoglimento, di accertare ai sensi dell'art. 65 L.F. l'inefficacia dei pagamenti a titolo di rimborso ai soci effettuati nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, di cui € 6.350,00 corrisposti nell'anno 2016 a ed € Controparte_1
157.120,00 corrisposti nell'anno 2017 ai soci e Controparte_1 CP_2 con conseguente condanna alla restituzione della suddetta somma in favore di essa attrice oltre che al pagamento delle spese di lite. In assenza di ulteriore attività istruttoria, precisate le conclusioni, la causa è stata chiamata all'odierna udienza per la decisione. La domanda della Curatela fallimentare è fondata e va accolta. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo essendo stati chiaramente indicati sia il petitum che la causa petendi. Le domande inoltre proposte in via cumulativa o alternativa non possono censurarsi né di inammissibilità né di improcedibilità.
2 Privilegiando il principio della ragione più liquida (che legittima la trattazione prioritaria delle questioni che possono definire prioritariamente il tema controverso) va rilevato che, come definitivamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «in tema di finanziamento dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma;
ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, ed a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in grado di rilevare la situazione di crisi» (Cass. civ. sent. n. 12994/2019). Il regime di postergazione della pretesa creditoria di cui all'art. 2467 c.c., infatti, opera anche durante la normale operatività della società (tesi sostanziale) e non solo se la società si trovi in liquidazione volontaria o in procedura concorsuale e si apra quindi un concorso dei creditori sul suo patrimonio (tesi processuale). Da ciò consegue che, in presenza dei presupposti della postergazione di cui all'art 2467 comma 2 c.c., il diritto di credito dei soci alla restituzione dei finanziamenti erogato fosse ex lege inesigibile (con prevalenza, quindi, di tale disciplina imperativa su eventuali ed anteriori termini di scadenza dell'obbligazione restitutoria pattuiti tra le parti), sicché la società avrebbe in realtà dovuto rifiutare il rimborso del finanziamento al socio. Si tratterebbe, quindi, di pagamenti effettuati da Parte_1 in favore dei soci in adempimento di un debito (quello
[...] restitutorio) non ancora esigibile e quindi prima della sua scadenza. Ai sensi dell'art. 2467 comma 2 c.c., la condizione di difficoltà della società tale da giustificare un conferimento da parte dei soci a titolo di capitale può rivestire sia natura patrimoniale (laddove sussista squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto), sia natura finanziaria (nel caso in cui la società non abbia le risorse di cassa sufficienti per far fronte ai propri debiti a breve): le due ipotesi sono tra loro alternative e non cumulative, sicché anche solo la sussistenza di uno squilibrio di tipo patrimoniale e/o finanziario, ove rilevante, può giustificare un conferimento da parte dei soci e comportare, ai sensi dell'art 2467 comma 1 c.c., l'attribuzione della natura postergata all'erogazione effettuata a titolo di finanziamento, anziché di apporto di capitale. Nel caso di specie, dalla documentazione contabile in atti emerge l'avvenuta esecuzione di numerosi pagamenti in favore dei soci a far data, per quanto d'interesse, dal 22.04.2014 e fino al 29.12.2017, per l'ammontare complessivo di
3 € 185.120,00 a titolo di “rimborsi anticipazioni ai soci”, “ammanco cassa”,
“Restituita antic. Socio Freni C.” ovvero “Rimborso ant. Socio Freni C.”. In sede di verbale di audizione dell'amministratore del 17.12.2018, in ordine alle dette
“anticipazioni dei soci e le restituzioni avvenute in particolare nel corso del 2017 e negli anni precedenti”, emerge che in qualità di socio e legale Controparte_1 rappresentante della fallita, ha dichiarato al Curatore e al coadiutore del fallimento che «Posso riferire che le restituzioni sono state effettivamente eseguite. Per quanto concerne l'ammanco di euro 80.000,00 posso dire che non si tratta di un vero ammanco, ma di una restituzione ai soci» (cfr. verbale di audizione, in atti). Le scritture contabili della società, pure acquisite agli atti, attestano altresì che i detti finanziamenti dei soci sono stati eseguiti in un momento in cui la società già versava in una situazione d'insolvenza e, comunque, di forte squilibrio tra l'indebitamento e il patrimonio netto. Al contempo, i rimborsi sono avvenuti, tra il 2014 e il 2017, quando permaneva (e anzi si era ulteriormente aggravata) la situazione d'insolvenza e/o di squilibrio che ha poi portato alla declaratoria di fallimento, pronunciato con sentenza n. 2/2018 del 20.12.2017, depositata in cancelleria in data 17.01.2018. La documentazione in atti, valutata in uno con le deduzioni formulate delle parti, dimostra in termini di adeguata e sufficiente certezza che tutti i sopra indicati pagamenti siano avvenuti in presenza delle situazioni anomale tipizzate dall'art. 2467 comma 2 c.c. ai fini della postergazione dei crediti vantati dai soci. Costituisce invero dato pacifico (in quanto ammesso da tutte le parti in causa) che l'inizio della crisi finanziaria ed economica della società è da collocare, sotto il profilo temporale, intorno all'anno 2010, ed inoltre secondo parte attrice la società risulterebbe inattiva a far data dal 2012. Che a partire dall'anno 2010, la versasse Parte_1 in una situazione societaria di forte indebitamento, nonché di grave crisi finanziaria e di insufficienza patrimoniale, è dato ulteriormente confermato dalla sentenza dichiarativa di fallimento, nell'ambito della quale è stato definitivamente accertato che «…un ulteriore elemento sintomatico è costituito dalla risultanze dell'estratto di ruolo, dal quale emerge un ingentissimo debito tributario e previdenziale, superiore ad 1,2 milioni di euro;
considerato che
tale esposizione peraltro si è formata nel corso di un elevato numero di anni, atteso che le cartelle citate nell'estratto risultano emesse negli anni dal 2002 al 2017;
ritenuto che
il mancato pagamento delle obbligazioni tributarie, protratto per un così elevato numero di anni, dimostra che la società non è ormai da tempo in grado di adempiere alle proprie obbligazioni», nonché dai pignoramenti immobiliari subiti nel 2008 e dalle domande di insinuazione al passivo di Controparte_4
prodotte dalla Curatela, dalle quali emergono debiti di natura
[...] tributaria e previdenziale della società riferibili Parte_1 già agli anni 2000, per complessivi € 1.664.318,18.
4 Sulla scorta di tali elementi, appare evidente che le somme finanziate dai soci risultano erogate in un periodo in cui lo stato di crisi era conclamato, essendo ben nota agli stessi la situazione di forte indebitamento e difficoltà finanziaria della società, situazione che – tra l'altro - l'avrebbe, di lì a breve, condotta al fallimento. Tali considerazioni inducono a concludere per la piena operatività, nel caso di specie, della postergazione di cui all'art. 2467 c.c., atteso che tutti i pagamenti oggetto di giudizio avrebbero potuto essere rimborsati ai soci solo dopo il soddisfacimento degli altri creditori. In particolare, per il pagamento di € 157.120,00 corrisposto nell'arco dell'intero anno 2017, opera l'inefficacia automatica di cui all'art. 2467 comma 1 c.c., essendo intervenuto nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento, come esposto, pronunciata in data 20.12.2017, con sentenza n. 2/2018 depositata in data 17.01.2018. Sulla scorta della produzione documentale offerta dalla curatela – le cui risultanze non sono state oggetto di specifica ed analitica contestazione da parte della convenuta (sicché possono essere assunte come corrette dal giudicante, dovendo quindi essere ribadita la superfluità della CTU contabile richiesta da parte attrice) – risulta sufficientemente dimostrata, non solo la natura di finanziamento postergato del credito derivante dalla condizione di squilibrio e di grave crisi finanziaria della società alla data di concessione dei finanziamenti da parte dei suoi soci, ma anche il protrarsi di tale situazione sino alla data del fallimento, sicché deve escludersi che l'obbligazione restitutoria vantata dai convenuti sia divenuta esigibile, con l'ulteriore effetto che l'avvenuto adempimento della stessa, da parte della società, è da ritenersi del tutto inefficace, con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione in favore della Curatela della somma da ciascuno di essi ricevuta che, sulla scorta della documentazione in atti, è pari ad € 157.120,00. Su tali somme sono altresì dovuti interessi al saggio legale dalla domanda e sino al soddisfo. Avuto riguardo alle ulteriori somme pretese dalla Curatela attrice, deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità e tardività della domanda promossa ai sensi dell'art. 65 L.F. nell'ambito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in quanto domanda nuova e diversa rispetto a quella avanzata ai sensi dell'art. 2467 c.c. e art. 67 L.F. nell'atto introduttivo. Va considerato, infatti, che lo specifico disposto di cui all'art. 2467 comma 1 c.c. è disposizione speciale e, quindi, di deroga rispetto alla disciplina generale di cui all'art 65 L.F., essendo riferita alle sole società a responsabilità limitata e quindi troverà applicazione solamente nell'ambito del fallimento di questa tipologia di società, mentre la regola di cui all'art. 65 L.F. è di portata generale;
diverso è, poi, il periodo temporale che rileva per i due diversi istituti, l'anno antecedente nel primo caso, due anni nel secondo;
ancora, il diverso ambito di applicazione delle due norme in quanto, nel caso dell'art. 65 L.F. non si effettua
5 una distinzione tra le tipologie di pagamento e l'inefficacia opera per tutti i pagamenti indipendentemente dalla natura dell'obbligazione, mentre nell'art. 2467 c.c., l'inefficacia riguarda i soli pagamenti dei debiti che possono essere relazionati ai versamenti erogati dai soci, indipendentemente, come affermato poc'anzi, dal fatto che questi crediti siano o meno scaduti, basta che detti versamenti siano stati effettuati in un determinato contesto economico-finanziario in cui versava la società, per il quale il legislatore al secondo comma ha individuato dei presupposti, che, tuttavia, devono essere interpretati secondo ragionevolezza. Le differenze del thema probandum e decidendum che si vengono così ad introdurre nella lite non possono considerarsi ammissibili in quanto concretizzanti una irrituale mutatio libelli. Pertanto, la pretesa principale di parte attrice può essere accolta limitatamente alla declaratoria di inefficacia ed alla conseguente condanna alla restituzione della somma erogata ai soci nell'anno anteriore alla declaratoria di fallimento, mentre non può essere accolta in forza dell'art. 65 L.F. È possibile, invece, verificare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia anche di tali ulteriori pagamenti in accoglimento della domanda di revoca ai sensi dell'art. 66 L.F. e 2901 c.c., tempestivamente proposta nell'atto introduttivo da parte attrice. In questo caso, ai fini dell'accoglimento della pretesa, non è sufficiente accertare la natura postergata del credito oggetto di restituzione(come nell'ipotesi di cui all'art. 2467 c.c.), ma occorre verificare anche se ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per la revocatoria ordinaria di tali pagamenti. L'azione revocatoria ordinaria è uno strumento volto alla ricostruzione del patrimonio del debitore mediante la declaratoria di inefficacia di atti che, a determinate condizioni, si presentano lesivi della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.. L'inefficacia che ne consegue, tuttavia, è solo relativa, in quanto operante soltanto nei confronti del creditore che propone l'azione, senza incidere, quindi, sulla validità dell'atto, tant'è che il bene oggetto dell'atto di disposizione, posto in essere dal debitore, resta nel patrimonio del terzo, potendo essere aggredito dal creditore che ha esperito vittoriosamente l'azione revocatoria. Elementi necessari ai fini della esperibilità dell'azione sono l'esistenza di un diritto di credito, il pregiudizio che l'atto arrechi alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 cc, la consapevolezza del debitore di tale pregiudizio (o la dolosa preordinazione in caso di atto anteriore al credito), nonché la consapevolezza del terzo, se l'atto dispositivo è a titolo oneroso. L'accoglimento della domanda richiede quindi la dimostrazione, con onere della prova a carico del creditore (o al curatore, laddove l'azione venga promossa in costanza di fallimento ex art. 66 L.F.) dell'esistenza di tutti i predetti requisiti richiesti dall'art. 2901c.c.: uno di natura oggettiva, l'eventus damni, inteso quale
6 obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, che abbia comportato una modificazione della situazione economica del debitore lesiva della garanzia generica assicurata a ciascun creditore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., e due di natura soggettiva, la scientia damni del debitore, vale a dire la consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento) e
– ma solo con riferimento agli atti a titolo oneroso – la scientia damni da parte del terzo, consistente nella consapevolezza acquisita da quest'ultimo del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore poteva arrecare alle ragioni dei creditori, mentre non si pretende né l'intenzione del debitore di nuocere ai creditori (Cass. Civ. n. 14274/99; Cass. Civ. n. 27546/14), né la prova che il terzo avesse conoscenza specifica del credito di cui si invoca la tutela revocatoria (Cass. Civ. 20.02.1989 n. 987). Dalla disamina della documentazione prodotta, tenuto conto altresì delle deduzioni e contestazioni avanzate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, è possibile affermare la sussistenza di un pregiudizio economico dei creditori del fallimento conseguito dalla rinuncia al diritto di opzione. Quanto all'eventus damni, si ravvisa nel caso di specie un atto di disposizione a contenuto patrimoniale, idoneo a comportare una modificazione della situazione economica del debitore, rappresentato dai pagamenti in favore dei soci che hanno certamente determinato una riduzione quantitativa del patrimonio della società, oggettivamente pregiudizievole per gli altri creditori. Peraltro, i convenuti non hanno dimostrato che, al momento dei pagamenti, nel patrimonio della società fossero compresi beni di valore tale da consentire di far fronte all'intero debito verso i creditori sociali, circostanza che, anzi, proprio in ragione della sussistenza di una condizione di patrimonio netto negativo, deve escludersi. Affinché il pregiudizio economico possa dirsi rilevante ai fini dell'integrazione dei presupposti dell'azione pauliana, per la giurisprudenza di legittimità, «non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso» (cfr. ex multis Cass. civ., sez. III, 19.07.2018, n. 19207, in senso conforme si v. Cass. n. 16986/2007; Cass. 14.10.2015, n. 20595; Cass. n. 9461/2016; Cass. 19.7.2018, n. 19207Cass. civ. sez. III, 09 febbraio 2012, n. 1896, Cass. civ. sez. III, 15 febbraio 2011, n. 3676), precisando che la «rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore» (cfr. Cass. civ. sez. III, 29 marzo 2007, n. 7767).
7 In applicazione dei richiamati principi, deve senz'altro ritenersi che la restituzione dei finanziamenti oggetto di contestazione abbia comportato una consistente modifica, sia quantitativa che qualitativa, della situazione patrimoniale delle convenute, tale da determinare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento dalla Curatela fallimentare della società. Sussiste, poi, il requisito della scientia damni del debitore. In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è stato chiarito ripetutamente che quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è sufficiente, ai fini della scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. civ., sez. III, sent. n.13343 del 30/6/15). Nell'ipotesi di atto antecedente è richiesta, invece, la “dolosa preordinazione”, elemento che può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Cass. Civ. n. 18315/15). Nel caso di specie, la circostanza che i pagamenti siano avvenuti in favore dei soci della tenuto conto altresì della carica di Pt_1 Parte_1 amministratore unico rivestita da porta a concludere che Controparte_1 entrambi i convenuti fossero (o dovessero essere) a conoscenza della situazione di grave difficoltà finanziaria e squilibrio patrimoniale in cui versava la società e, quindi, anche del pregiudizio che i pagamenti di cui si discute, determinando una diminuzione del patrimonio della società, avrebbero comportato per gli altri creditori sociali. Deve perciò ritenersi dimostrato anche il requisito soggettivo in capo al debitore e al terzo che aveva ricevuto i pagamenti di cui si discute In relazione all'ulteriore somma di € 28.000,00, relativa ai pagamenti eseguiti dalla società al convenuto Parte_1 Controparte_1 negli anni dal 2014 al 2016, quindi, deve essere dichiarata l'inefficacia nei confronti del . Parte_1
Risulta invece assorbita la domanda di revocatoria ex art 67, c. 2 L.F. proposta da parte attrice in via ulteriormente subordinata, posto che la dichiarazione di inefficacia consegue, come detto, all'accoglimento della domanda proposta in via principale.
In relazione a tutti i pagamenti per cui è causa l'obbligazione restitutoria gravante sulla convenuta ha natura di debito di valuta, sicché gli interessi sono dovuti, al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., dalla domanda sino al saldo effettivo (cfr. ex multis Cass. 12850/18, Cass. 27084/11, Cass. 12736/11). Ogni altra questione ed eccezione resta assorbita. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di e ed in favore della Controparte_1 CP_2 [...]
[...] e liquidate, come da dispositivo, tenuto Controparte_5 conto del valore della causa e delle attività svolte, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, relativi alle controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 2211/2019 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così dispone:
1. In accoglimento dell'azione proposta ai sensi dell'art. 2467 c.c., dichiara inefficace nei confronti dei creditori del fallimento il pagamento della complessiva somma di € 157.120,00, erogata in più soluzioni nei confronti dei convenuti e per l'effetto condanna e in solido, Controparte_1 CP_2 alla restituzione della suddetta somma a favore di parte attrice, maggiorata di interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c., coma 4, dalla domanda al soddisfo;
2. In accoglimento dell'azione revocatoria, dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. dell'art. 66 L.F. e dell'art. 2901 c.c., del pagamento della complessiva somma di € 28.000,00 effettuato in più soluzioni in favore di Controparte_1 negli anni dal 2014 al 2016 e per l'effetto condanna quest'ultimo alla restituzione della predetta somma oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3. Condanna e in solido, al pagamento Controparte_1 CP_2 delle spese di lite in favore della Parte_2
liquidate in € 786,00 per spese ed € 7.052,00 per compensi,
[...] oltre accessori di legge. Si comunichi. Così deciso in Messina il 19 dicembre 2025. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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