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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/09/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 252/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 252/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1 MAGALOTTI, elettivamente domiciliato in VIA FORNACI, N. 20, CESENA, presso il difensore avv. FRANCESCA MAGALOTTI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCA Controparte_1 P.IVA_1 CICOGNANI, elettivamente domiciliato in STRADA MAGGIORE, N. 28, 40125 BOLOGNA, presso il difensore avv. LUCA CICOGNANI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 23 aprile 2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 1.03.2025 e, in particolare:
- parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 17.04.2025, ovvero: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, ribadite le istanze istruttorie tutte di cui alla comparsa di costituzione e risposta e alle memorie ex art 183 c.p.c., VI comma n. 1,2,3, in particolare con riferimento alla CTU medico legale ritenuta inammissibile con ordinanza del 1.3.2025, ogni contraria istanza, azione ed eccezione reietta, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge, nel merito ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente, accertata la verificazione dell'evento dannoso, la validità del nesso causale tra il sinistro e le lesioni subite da la validità ed efficacia, in relazione all'evento, del Parte_1 contratto di assicurazione contro infortuni della polizza n.1/61197/77/150487793/2 stipulata in Forlimpopoli, in data 21.02.2017 e l'inadempimento di , condannare Controparte_2
al pagamento in favore dell'attore delle somme relative all'indennizzo Controparte_2 del danno subito, che si quantificano in €.46.500,00, o nella misura che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria ed in base alle condizioni di polizza oltre rivalutazione ed interessi legali dal giorno pagina 1 di 7 dell'evento all'effettivo soddisfo, maggiorata dei danni tutti conseguenti al ritardo, oltre al rimborso delle spese mediche documentate che ammontano ad €.2.917,50, da cui, detratta la franchigia di
€.250,00 prevista dalla polizza, residuano €.2.667,50, oltre €.239,17 per spese di mediazione, oltre
€.488,00 quali spese per perizia medico legale, oltre €.488,00 per perizia informatica e così per complessivi €. 50.382,67 condannare , ex art. 96 comma 3 c.p.c., al Controparte_1 pagamento in favore di di una somma da determinarsi equativamente dall'Ill.mo Parte_1 Giudice adito in quanto è manifesto l'elemento soggettivo della mala fede in capo alla società di Assicurazioni che, anziché recepire i numerosi inviti che avrebbero potuto condurre ad una soluzione stragiudiziale della controversia, abbia preferito obbligare l'attore ad adire il Tribunale. Vittoria di spese, competenze ed onorari.”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 17.04.2025, ovvero: “In via principale: respingere la domanda di parte attrice nei confronti di perché inammissibile e non provata, dichiarando in ogni caso Controparte_1 l'inoperatività della polizza e comunque la perdita del diritto all'indennizzo per i motivi indicati negli scritti difensivi. Con vittoria delle spese e dei compensi di causa e con espressa condanna ex art 96 cpc, anche in via equitativa.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo assicurato) Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Forlì, (di seguito anche Controparte_1 senza indicazione del tipo sociale o anche solo assicurazione), al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate nel proprio atto introduttivo e nei propri scritti difensivi – qui solo sinteticamente riportate – l'accoglimento delle proprie domande così come precisate all'udienza del 23.04.2025 ovvero, previo accertamento della verificazione dell'evento dannoso, del nesso eziologico tra il sinistro e le lesioni da lui subite e della pertinente efficacia del contratto di assicurazione contro infortuni della polizza n.1/61197/77/150487793/2, la condanna della compagnia assicurativa al pagamento della complessiva somma di euro 49.894,67, a titolo di indennizzo per l'incidente che lo ha visto coinvolto, oltre ad una somma, che chiedeva determinarsi in via equitativa, giustificata dalla asserita temerarietà della condotta processuale di controparte, ex art. 96 comma 3 c.p.c.. Preliminarmente, parte attrice ricostruiva le vicende fattuali oggetto di causa, dando atto di aver sottoscritto in data 21.02.2017 una polizza infortuni con e di essersi Controparte_1 infortunato in data 24.10.2020 a Santa Sofia a seguito di caduta dalla propria mountain bike;
recatosi al Pronto Soccorso del di Cesena, l'assicurato dava atto di aver ricevuto una prima prognosi di Pt_2 20 giorni e, a seguito di visita con Ortopedico specializzato in data 3.11.2020, una successiva prognosi di 60 giorni. Evidenziando di aver effettuato cicli di magnetoterapia e sedute di manipolazione fasciale e tecarterapia, dava atto di aver denunciato l'infortunio all'assicurazione, la quale aveva Parte_1 però respinto la richiesta di indennizzo per riscontrati elementi contraddittori ed anomali. Ciò premesso, deduceva il proprio diritto all'indennizzo, alla luce della polizza infortuni Parte_1 stipulata, quantificato nella misura di euro 46.500,00, oltre a spese mediche documentate.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.04.2023, si costituiva
[...]
domandando la reiezione della domanda avversaria. CP_1 In particolare, l'assicurazione eccepiva l'inoperatività della polizza e, in ogni caso, la perdita del diritto all'indennizzo, atteso che la stessa polizza prevedeva l'esclusione degli infortuni da pratica di sport agonistici e ad alto rischio e che l'assicurato, in sede di stipula, aveva omesso di dichiarare di gareggiare quale atleta tesserato nel ciclismo e di praticare uno sport ad alto rischio – downhill –. Ad ogni modo, parte convenuta contestava la gravità dell'infortunio, deducendo come a Parte_1 fronte di una prognosi di 60 giorni, avesse già dal giorno successivo ripreso a praticare l'attività agonistica e contestava la pretesa attorea anche in relazione al quantum richiesto.
pagina 2 di 7 All'udienza del 22.06.2023, i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi, contestando quelli avversari e il giudice, su richiesta, assegnava i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle stesse parti.
Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
Con ordinanza del 18.01.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, il giudice istruttore nelle more divenuto assegnatario del fascicolo, ammetteva e non ammetteva le prove orali e fissava la relativa udienza istruttoria, riservando all'esito la decisione sulla consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte attrice.
Con decreto del Presidente del Tribunale del 27.11.2024, il presente fascicolo veniva ulteriormente riassegnato alla scrivente.
All'udienza del 27.02.2025, vanivano escussi i testimoni e Tes_1 Testimone_2 già precedentemente ammessi.
Con ordinanza del 1.03.2025, a scioglimento della riserva assunta in udienza, esaurita l'istruttoria orale ammessa, ritenuto che la consulenza tecnica d'ufficio medico legale richiesta da parte attrice fosse inammissibile in quanto non necessaria ai fini del decidere, tenuto conto delle complessive allegazioni assertive e probatorie di parte e ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23.04.2025.
All'udienza del 23.04.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 1.03.2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 24.04.2025, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano poi depositate dalle parti.
***
La domanda attorea proposta dall'assicurato nei confronti di Parte_1 [...] è infondata e va rigettata per tutte le seguenti ragioni. CP_1
1. In merito all'oggetto del contratto di assicurazione ed alla esclusione della garanzia nei casi di infortuni determinati da pratica di sport agonistici e pratica di sport ad rischio.
1.1 Preliminarmente, si deve ricordare, breviter e per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, che il contratto di assicurazione è un negozio giuridico che, in quanto tale, si struttura sulla volontà delle parti, le quali, all'esito di un iter più o meno laborioso, si accordano nel determinare il contenuto del contratto, ossia il novero delle clausole tese a formarne il regolamento, e l'oggetto dello stesso che si declina nella res, nel diritto o nella prestazione che il contratto crea, modifica, trasferisce o impone. Dette statuizioni sono cogenti per le parti e, tra loro, hanno forza di legge. A tal proposito e sempre in via generale, si ritiene opportuno precisare che parte attrice ovvero chi vuole fare valere un diritto in giudizio è onerato ai sensi dell'art. 2697 c.c. di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (cfr. Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001). In particolare, poi, con riferimento al contratto di assicurazione contro i danni e alla domanda proposta dall'assicurato di pagamento dell'indennizzo assicurativo per il caso in cui si sia verificato un evento oggetto di copertura della polizza in essere tra le parti contraenti, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, l'onere della prova in merito all'oggetto della copertura assicurativa resta in capo all'attore assicurato (cfr. Cass. n. 6548 del 14.03.2013 e Cass. n. 15630 del 14.06.2018). Ancora, ci si limita a ricordare la massima di carattere generale con cui la giurisprudenza di legittimità è sostanzialmente consolidata nel ritenere che “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei rischi inclusi e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di
pagina 3 di 7 delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole” (cfr. Cass. n. 1558 del 23.01.2018, nonché più di recente Cass. n. 31251 del 09.11.2023). Dunque, la valida stipulazione della polizza assicurazione offre all'assicurato la copertura finanziaria in caso di lesioni fisiche dovute ad un evento dannoso, accidentale ed imprevisto, specificato in contratto e mira ad indennizzarlo in caso di morte o invalidità permanente o inabilità temporanea, oltre al rimborso spese mediche, diaria per ricovero ed assistenza medica. Ciò a condizione che, da un lato, l'assicurato denunci e dimostri nei termini di polizza il sinistro verificatosi nel periodo di copertura del contratto di assicurazione e, dall'altro lato, dimostri l'avverarsi del rischio come descritto nella polizza ed assunto dalla compagnia assicuratrice, assolvendo all'onere di provare puntualmente anche l'elemento costitutivo della fattispecie integrato dal nesso di causa tra sinistro (ovvero il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa) e i pregiudizi in concreto patiti dall'assicurato. Al contrario, l'assicuratore è onerato di provare i fatti su cui le proprie eccezioni si fondano ed in particolare le circostanze impeditive dell'altrui diritto ovvero l'inoperatività della copertura assicurativa in relazione alle condizioni di assicurazione, in ragione delle peculiarità del caso di specie. 1.2 La controversia per cui è causa origina, in primo luogo, dal travisamento da parte dell'attore assicurato circa l'oggetto della garanzia assicurativa stipulata con l'assicuratore.
Dalla lettura delle condizioni di polizza, così come allegate dalla stessa parte attrice e prodotte in giudizio anche dalla parte convenuta (cfr. doc. n. 1 parte attrice e doc. n. 2 parte convenuta), emerge che la polizza di assicurazione rubricata “UnipolSai Infortuni Premium” con “forma di copertura: TEMPO LIBERO E LAVORO” non opera relativamente agli infortuni determinati, da pratica di sport agonistici, nonché da pratica di sport ad alto rischio, quale espressa esclusione prevista dall'art. 3 delle condizioni generali della polizza sottoscritta dall'assicurato in data 21.02.2017, con previsione di un corrispettivo premio rateale pari ad euro 557,38. Nel fascicolo informativo a supporto, recante le condizioni di assicurazione risulta, infatti, specificato il significato concettuale di “sport agonistici”, intendendosi per tali sport “quelli effettuati in qualità di tesserati di federazioni sportive o associazioni o enti riconosciuti dal comunque specificamente CP_3 finalizzati alla partecipazione continuativa a manifestazioni sportive di carattere agonistico;
intendendosi per tali campionati che possano svolgersi in ambito provinciale, regionale, nazionale o internazionale”; nonché il significato della categoria, parimenti esclusa dalla garanzia, degli “sport ad alto rischio”, tra i quali compare la disciplina del downhill a qualsiasi livello e in tutte le sue forme. Dalla documentazione prodotta in atti dalla assicurazione (cfr. doc. nn. da 13 a 17 parte convenuta), emerge come sia un atleta, a livello agonistico, di mountain bike nella Parte_1 specialità downhill, avendo anche partecipato nel 2020 al campionato del mondo di tale specialità. Dalle stesse produzioni documentali, si apprende anche che l'attore è un atleta tesserato della Federazione Ciclistica Italiana e che il giorno del sinistro avrebbe dovuto partecipare al campionato italiano di downhill, svoltosi vicino a Cuneo, salvo poi declinare l'impegno, come emerso pacificamente nel corso dell'istruttoria (cfr. doc. n. 3 parte convenuta). Orbene, sulla base di tali, quantomeno gradi, precisi e concordanti elementi di prova, quello praticato dall'assicurato anche nel proprio tempo libero, è uno sport altissimo coefficiente di Parte_1 rischio, come si può acclarare anche da una disamina del bagaglio esperienziale dello stesso che, già in passato, nella pratica della stessa attività, aveva riportato lesioni gravi per le quali era stato indennizzato da nella somma complessiva di euro 72.000,00, come risulta Controparte_1 dalla certificazione prodotta dalla stessa compagnia assicurativa (cfr. doc. n. 11 parte convenuta). E' di palmare evidenza come l'odierna parte attrice, oltre ad avere sottaciuto la propria passione per una pratica sportiva ad alto coefficiente di rischio, a cui si dedica usualmente, sottoscrivendo la polizza di assicurazione contro i danni, conoscendo ed accettando le condizioni sopra richiamate e pagina 4 di 7 obbligandosi al corrispettivo pagamento del premio pattuito, abbia accettato anche l'esclusione dalla copertura assicurativa rispetto allo svolgimento di “sport ad alto rischio”, tra cui compare espressamente il “downhill a qualsiasi livello e in tutte le sue forme”. Pertanto, a tal proposito risulta primo di rilievo dirimente che il denunciato sinistro sia occorso in un frangente riconducibile al tempo libero e non, invece, ad un allenamento prodromico e finalizzato ad una imminentissima competizione o durante una gara competitiva. Fatto notorio è, poi, che i territori e i passi collinari costituiscano percorsi arditi, con ripidi declivi e dislivelli considerevoli, circostanza che rende la loro percorribilità maggiormente pericolosa, vieppiù in sella ad una bicicletta da fuori strada. Atteso questo, risulta chiaro, non ambiguo e non altrimenti logicamente interpretabile, che il sinistro presupposto allegato da parte attrice si sia verificato nell'ambito di una delle situazioni elettivamente escluse dalla copertura indennitaria, sebbene svolta nel “tempo libero” (cfr. doc. n. 1). 1.3 In secondo luogo, sempre alla luce degli elementi probatori a disposizione, nel caso di specie, non può ritenersi adeguatamente dimostrato ad opera della parte in tal senso onerata il superamento delle clausole di delimitazione del rischio indennizzabile – con particolare riferimento agli aspetti oggettivi e causali del denunciato infortunio per cui è causa – pattuite tra le parti contraenti e che quindi rendono la copertura assicurativa non operante nello specifico contesto fattuale dedotto. All'esito dell'istruttoria orale comunque ammessa, infatti, si deve rilevare la mancanza di idonea prova del sinistro stradale che ha visto coinvolto l'odierno attore, nei termini Parte_1 dallo stesso descritti in atto di citazione ovvero, il giorno 24 ottobre 2020, verso le ore 11, mentre era in sella alla propria mountain bike, percorrendo la strada “Braccina” in Santa Sofia, lo stesso cadeva a terra procurandosi lesioni gravi per le quali, recatosi al pronto soccorso dell'ospedale di Cesena, gli era diagnosticata “contusione fianco destro con frattura 11° elemento costale destro e prognosi di giorni 20”; successivamente, a seguito di altri accessi ospedalieri, gli erano riscontrati “frattura dei processi traversi lombari e frattura apofisi spinose destra 15-14-13-12, frattura 9 costa destra ascellare con prescrizione di busto ortopedico… E prognosi di giorni 60”.
Ciò posto, per un verso, i testimoni escussi hanno sì confermato la presenza nella giornata indicata del conoscente e soggetto noto in quel contesto, presso Santa Sofia in tenuta da Parte_1 mountain bike, ma lo hanno visto unicamente presso il parcheggio antistante il monumento ai caduti – usuale luogo di partenza per escursioni in mountain bike nelle foreste casentinesi – e non lo hanno seguito né più visto nel corso della giornata (cfr. verbale d'udienza del 27.02.2025); nulla sapendo e non avendo potuto riferire alcunché circa il percorso seguito e l'attività sportiva concretamente svolta dall'assicurato, né tantomeno in ordine alle circostanze fattuali in cui sarebbe avvenuto il sinistro denunciato, anzi precisando per quanto di loro conoscenza che “in mountain bike non si usa fare la via Braccina, se non per necessità di trasferimento”, essendo una strada di collegamento asfaltata e percorsa dal traffico stradale.
Pertanto, parte attrice non ha dimostrato in maniera idonea né il verificarsi di un evento dannoso occorso all'assicurato qualificabile come sinistro nei termini di polizza convenuti tra le parti, né a maggior ragione la sussistenza di un univoco ed esclusivo nesso causale tra la denunciata e specifica caduta in mountain bike occorsa in data 24.10.2020 e le lesioni riportate e documentate in atti, peraltro con distinti e progressivi accessi ospedalieri. Una tale carenza probatoria impedisce in radice l'accoglibilità delle pretese attoree.
2. Ancora in merito alle conseguenze per l'assicurato delle reticenze da lui poste in essere in sede di conclusione del contratto di assicurazione per cui è causa
L'odierna parte convenuta, confortata dal copioso materiale documentale in suo possesso ed in questa sede prodotto, allega poi, a propria volta, l'inadempimento di controparte che, in sede di stipulazione della polizza di assicurazione esaminata ed accettandone le relative condizioni contrattuali, in ogni caso, rimaneva reticente, tacendo una circostanza determinante o, comunque, fortemente influente nel momento perfezionativo del sinallagma contrattuale: ovvero la propria passione e l'usuale pagina 5 di 7 svolgimento, anche nel tempo libero, di attività sportiva ad alto rischio, nonché la partecipazione, come tesserato della Federazione Ciclistica Italiana, e l'impegno ricorrente posto in essere in campionati di mountain bike, specialità downhill (cfr. doc. nn. 3 e da 13 a 17 parte convenuta). L'omissione anzidetta presenta requisiti idonei ad integrare la fattispecie codicistica prevista dall'art. 1892, comma primo, c.c., il quale recita: “le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero Stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave”.
Invero, la rilevanza e lo spessore del diniego informativo posto in essere da nei Parte_1 confronti dell'assicurazione, al momento della conclusione del contratto de quo, sono evincibili dalla lettura delle stesse condizioni di polizza, nella parte relativa alle già richiamate esclusioni dalla copertura. Inoltre, già in quella sede l'assicurato veniva informato circa l'onere di chiara e precisa informazione nei confronti dell'assicuratore delle proprie dichiarazioni;
all'art. 5 delle condizioni generali, infatti, così si legge: “eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'indennizzo o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile”. Sono pertanto le stesse parti contraenti a riproporre e a consacrare nel testo di un articolo della polizza le conseguenze previste, ope legis, in forza degli artt. 1892 ss. c.c.. In aggiunta, la Suprema Corte di Cassazione con la recente pronuncia n. 11905 del 19 giugno 2020, ha osservato che “in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell'assicurato rilevanti ai fini della conclusione del contratto, l'assicuratore può chiedere l'annullamento, se tale reticenza venga scoperta prima che il sinistro si verifichi, oppure può rifiutare il pagamento dell'indennizzo, anche lasciando in vita il contratto, se la reticenza venga scoperta dopo il sinistro, ovvero prima del sinistro, ma quando quest'ultimo si verifichi entro tre mesi”. Nulla quaestio, pertanto, sul gradiente di rilievo della suesposta reticenza contestata all'assicurato, avuto riguardo alla manifestazione di volontà della parte contraente con Controparte_1 conseguente legittimo rifiuto dell'assicurazione medesima di corrispondere l'indennizzo richiesto.
3. In merito alla liquidazione delle spese di giudizio e alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiesta reciprocamente da entrambe le parti.
3.1 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, in relazione al valore della domanda, nei valori medi in relazione a tutte le fasi. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., trova fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un proprio diritto, giacchè l'aver dato causa al giudizio rappresenta proprio il criterio rivelatore della soccombenza di controparte (così, Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte attrice in relazione alle domande proposte, come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione. 3.2 Per quanto riguarda, da ultimo, la domanda di condanna reciproca delle parti per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte ricorrente, non si ravvisano gli estremi per una pronuncia in tal senso, in quanto ne mancano gli elementi costitutivi, da un lato, oggettivi – soccombenza della controparte, in relazione alla domanda attorea – e, dall'altro lato, in senso soggettivo, non ritenendosi integrato l'elemento della mala fede o della colpa grave in capo a parte attrice quale indice di una condotta difensiva valutabile alla stregua di abuso del processo (cfr. Cass. S.U. n. 22405 del 13.09.2018, Cass. n. 90812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020); anche in considerazione del fatto che, nella specie, si è resa necessaria l'effettuazione di attività istruttoria per accertate lo svolgimento dei fatti posti a fondamento delle domande attoree.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 252/2023; ogni diversa pagina 6 di 7 istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA le domande attoree proposte da parte attrice nei confronti di parte Parte_1 convenuta per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_1
2. ACCERTA E DICHIARA l'inoperatività della polizza di assicurazione Controparte_4
” n.1/61197/77/150487793/2 in relazione al sinistro denunciato dall'assicurato e la
[...] conseguente insussistenza del diritto all'indennizzo in capo a parte attrice Parte_1
3. CONDANNA al pagamento in favore della convenuta impresa di assicurazione, Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre a spese generali pari al 15% della precedente somma, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.
Forlì, 18 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 252/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1 MAGALOTTI, elettivamente domiciliato in VIA FORNACI, N. 20, CESENA, presso il difensore avv. FRANCESCA MAGALOTTI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCA Controparte_1 P.IVA_1 CICOGNANI, elettivamente domiciliato in STRADA MAGGIORE, N. 28, 40125 BOLOGNA, presso il difensore avv. LUCA CICOGNANI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 23 aprile 2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 1.03.2025 e, in particolare:
- parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 17.04.2025, ovvero: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, ribadite le istanze istruttorie tutte di cui alla comparsa di costituzione e risposta e alle memorie ex art 183 c.p.c., VI comma n. 1,2,3, in particolare con riferimento alla CTU medico legale ritenuta inammissibile con ordinanza del 1.3.2025, ogni contraria istanza, azione ed eccezione reietta, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge, nel merito ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente, accertata la verificazione dell'evento dannoso, la validità del nesso causale tra il sinistro e le lesioni subite da la validità ed efficacia, in relazione all'evento, del Parte_1 contratto di assicurazione contro infortuni della polizza n.1/61197/77/150487793/2 stipulata in Forlimpopoli, in data 21.02.2017 e l'inadempimento di , condannare Controparte_2
al pagamento in favore dell'attore delle somme relative all'indennizzo Controparte_2 del danno subito, che si quantificano in €.46.500,00, o nella misura che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria ed in base alle condizioni di polizza oltre rivalutazione ed interessi legali dal giorno pagina 1 di 7 dell'evento all'effettivo soddisfo, maggiorata dei danni tutti conseguenti al ritardo, oltre al rimborso delle spese mediche documentate che ammontano ad €.2.917,50, da cui, detratta la franchigia di
€.250,00 prevista dalla polizza, residuano €.2.667,50, oltre €.239,17 per spese di mediazione, oltre
€.488,00 quali spese per perizia medico legale, oltre €.488,00 per perizia informatica e così per complessivi €. 50.382,67 condannare , ex art. 96 comma 3 c.p.c., al Controparte_1 pagamento in favore di di una somma da determinarsi equativamente dall'Ill.mo Parte_1 Giudice adito in quanto è manifesto l'elemento soggettivo della mala fede in capo alla società di Assicurazioni che, anziché recepire i numerosi inviti che avrebbero potuto condurre ad una soluzione stragiudiziale della controversia, abbia preferito obbligare l'attore ad adire il Tribunale. Vittoria di spese, competenze ed onorari.”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 17.04.2025, ovvero: “In via principale: respingere la domanda di parte attrice nei confronti di perché inammissibile e non provata, dichiarando in ogni caso Controparte_1 l'inoperatività della polizza e comunque la perdita del diritto all'indennizzo per i motivi indicati negli scritti difensivi. Con vittoria delle spese e dei compensi di causa e con espressa condanna ex art 96 cpc, anche in via equitativa.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo assicurato) Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Forlì, (di seguito anche Controparte_1 senza indicazione del tipo sociale o anche solo assicurazione), al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate nel proprio atto introduttivo e nei propri scritti difensivi – qui solo sinteticamente riportate – l'accoglimento delle proprie domande così come precisate all'udienza del 23.04.2025 ovvero, previo accertamento della verificazione dell'evento dannoso, del nesso eziologico tra il sinistro e le lesioni da lui subite e della pertinente efficacia del contratto di assicurazione contro infortuni della polizza n.1/61197/77/150487793/2, la condanna della compagnia assicurativa al pagamento della complessiva somma di euro 49.894,67, a titolo di indennizzo per l'incidente che lo ha visto coinvolto, oltre ad una somma, che chiedeva determinarsi in via equitativa, giustificata dalla asserita temerarietà della condotta processuale di controparte, ex art. 96 comma 3 c.p.c.. Preliminarmente, parte attrice ricostruiva le vicende fattuali oggetto di causa, dando atto di aver sottoscritto in data 21.02.2017 una polizza infortuni con e di essersi Controparte_1 infortunato in data 24.10.2020 a Santa Sofia a seguito di caduta dalla propria mountain bike;
recatosi al Pronto Soccorso del di Cesena, l'assicurato dava atto di aver ricevuto una prima prognosi di Pt_2 20 giorni e, a seguito di visita con Ortopedico specializzato in data 3.11.2020, una successiva prognosi di 60 giorni. Evidenziando di aver effettuato cicli di magnetoterapia e sedute di manipolazione fasciale e tecarterapia, dava atto di aver denunciato l'infortunio all'assicurazione, la quale aveva Parte_1 però respinto la richiesta di indennizzo per riscontrati elementi contraddittori ed anomali. Ciò premesso, deduceva il proprio diritto all'indennizzo, alla luce della polizza infortuni Parte_1 stipulata, quantificato nella misura di euro 46.500,00, oltre a spese mediche documentate.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.04.2023, si costituiva
[...]
domandando la reiezione della domanda avversaria. CP_1 In particolare, l'assicurazione eccepiva l'inoperatività della polizza e, in ogni caso, la perdita del diritto all'indennizzo, atteso che la stessa polizza prevedeva l'esclusione degli infortuni da pratica di sport agonistici e ad alto rischio e che l'assicurato, in sede di stipula, aveva omesso di dichiarare di gareggiare quale atleta tesserato nel ciclismo e di praticare uno sport ad alto rischio – downhill –. Ad ogni modo, parte convenuta contestava la gravità dell'infortunio, deducendo come a Parte_1 fronte di una prognosi di 60 giorni, avesse già dal giorno successivo ripreso a praticare l'attività agonistica e contestava la pretesa attorea anche in relazione al quantum richiesto.
pagina 2 di 7 All'udienza del 22.06.2023, i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi, contestando quelli avversari e il giudice, su richiesta, assegnava i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle stesse parti.
Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
Con ordinanza del 18.01.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, il giudice istruttore nelle more divenuto assegnatario del fascicolo, ammetteva e non ammetteva le prove orali e fissava la relativa udienza istruttoria, riservando all'esito la decisione sulla consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte attrice.
Con decreto del Presidente del Tribunale del 27.11.2024, il presente fascicolo veniva ulteriormente riassegnato alla scrivente.
All'udienza del 27.02.2025, vanivano escussi i testimoni e Tes_1 Testimone_2 già precedentemente ammessi.
Con ordinanza del 1.03.2025, a scioglimento della riserva assunta in udienza, esaurita l'istruttoria orale ammessa, ritenuto che la consulenza tecnica d'ufficio medico legale richiesta da parte attrice fosse inammissibile in quanto non necessaria ai fini del decidere, tenuto conto delle complessive allegazioni assertive e probatorie di parte e ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23.04.2025.
All'udienza del 23.04.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 1.03.2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 24.04.2025, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano poi depositate dalle parti.
***
La domanda attorea proposta dall'assicurato nei confronti di Parte_1 [...] è infondata e va rigettata per tutte le seguenti ragioni. CP_1
1. In merito all'oggetto del contratto di assicurazione ed alla esclusione della garanzia nei casi di infortuni determinati da pratica di sport agonistici e pratica di sport ad rischio.
1.1 Preliminarmente, si deve ricordare, breviter e per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, che il contratto di assicurazione è un negozio giuridico che, in quanto tale, si struttura sulla volontà delle parti, le quali, all'esito di un iter più o meno laborioso, si accordano nel determinare il contenuto del contratto, ossia il novero delle clausole tese a formarne il regolamento, e l'oggetto dello stesso che si declina nella res, nel diritto o nella prestazione che il contratto crea, modifica, trasferisce o impone. Dette statuizioni sono cogenti per le parti e, tra loro, hanno forza di legge. A tal proposito e sempre in via generale, si ritiene opportuno precisare che parte attrice ovvero chi vuole fare valere un diritto in giudizio è onerato ai sensi dell'art. 2697 c.c. di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (cfr. Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001). In particolare, poi, con riferimento al contratto di assicurazione contro i danni e alla domanda proposta dall'assicurato di pagamento dell'indennizzo assicurativo per il caso in cui si sia verificato un evento oggetto di copertura della polizza in essere tra le parti contraenti, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, l'onere della prova in merito all'oggetto della copertura assicurativa resta in capo all'attore assicurato (cfr. Cass. n. 6548 del 14.03.2013 e Cass. n. 15630 del 14.06.2018). Ancora, ci si limita a ricordare la massima di carattere generale con cui la giurisprudenza di legittimità è sostanzialmente consolidata nel ritenere che “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei rischi inclusi e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di
pagina 3 di 7 delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole” (cfr. Cass. n. 1558 del 23.01.2018, nonché più di recente Cass. n. 31251 del 09.11.2023). Dunque, la valida stipulazione della polizza assicurazione offre all'assicurato la copertura finanziaria in caso di lesioni fisiche dovute ad un evento dannoso, accidentale ed imprevisto, specificato in contratto e mira ad indennizzarlo in caso di morte o invalidità permanente o inabilità temporanea, oltre al rimborso spese mediche, diaria per ricovero ed assistenza medica. Ciò a condizione che, da un lato, l'assicurato denunci e dimostri nei termini di polizza il sinistro verificatosi nel periodo di copertura del contratto di assicurazione e, dall'altro lato, dimostri l'avverarsi del rischio come descritto nella polizza ed assunto dalla compagnia assicuratrice, assolvendo all'onere di provare puntualmente anche l'elemento costitutivo della fattispecie integrato dal nesso di causa tra sinistro (ovvero il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa) e i pregiudizi in concreto patiti dall'assicurato. Al contrario, l'assicuratore è onerato di provare i fatti su cui le proprie eccezioni si fondano ed in particolare le circostanze impeditive dell'altrui diritto ovvero l'inoperatività della copertura assicurativa in relazione alle condizioni di assicurazione, in ragione delle peculiarità del caso di specie. 1.2 La controversia per cui è causa origina, in primo luogo, dal travisamento da parte dell'attore assicurato circa l'oggetto della garanzia assicurativa stipulata con l'assicuratore.
Dalla lettura delle condizioni di polizza, così come allegate dalla stessa parte attrice e prodotte in giudizio anche dalla parte convenuta (cfr. doc. n. 1 parte attrice e doc. n. 2 parte convenuta), emerge che la polizza di assicurazione rubricata “UnipolSai Infortuni Premium” con “forma di copertura: TEMPO LIBERO E LAVORO” non opera relativamente agli infortuni determinati, da pratica di sport agonistici, nonché da pratica di sport ad alto rischio, quale espressa esclusione prevista dall'art. 3 delle condizioni generali della polizza sottoscritta dall'assicurato in data 21.02.2017, con previsione di un corrispettivo premio rateale pari ad euro 557,38. Nel fascicolo informativo a supporto, recante le condizioni di assicurazione risulta, infatti, specificato il significato concettuale di “sport agonistici”, intendendosi per tali sport “quelli effettuati in qualità di tesserati di federazioni sportive o associazioni o enti riconosciuti dal comunque specificamente CP_3 finalizzati alla partecipazione continuativa a manifestazioni sportive di carattere agonistico;
intendendosi per tali campionati che possano svolgersi in ambito provinciale, regionale, nazionale o internazionale”; nonché il significato della categoria, parimenti esclusa dalla garanzia, degli “sport ad alto rischio”, tra i quali compare la disciplina del downhill a qualsiasi livello e in tutte le sue forme. Dalla documentazione prodotta in atti dalla assicurazione (cfr. doc. nn. da 13 a 17 parte convenuta), emerge come sia un atleta, a livello agonistico, di mountain bike nella Parte_1 specialità downhill, avendo anche partecipato nel 2020 al campionato del mondo di tale specialità. Dalle stesse produzioni documentali, si apprende anche che l'attore è un atleta tesserato della Federazione Ciclistica Italiana e che il giorno del sinistro avrebbe dovuto partecipare al campionato italiano di downhill, svoltosi vicino a Cuneo, salvo poi declinare l'impegno, come emerso pacificamente nel corso dell'istruttoria (cfr. doc. n. 3 parte convenuta). Orbene, sulla base di tali, quantomeno gradi, precisi e concordanti elementi di prova, quello praticato dall'assicurato anche nel proprio tempo libero, è uno sport altissimo coefficiente di Parte_1 rischio, come si può acclarare anche da una disamina del bagaglio esperienziale dello stesso che, già in passato, nella pratica della stessa attività, aveva riportato lesioni gravi per le quali era stato indennizzato da nella somma complessiva di euro 72.000,00, come risulta Controparte_1 dalla certificazione prodotta dalla stessa compagnia assicurativa (cfr. doc. n. 11 parte convenuta). E' di palmare evidenza come l'odierna parte attrice, oltre ad avere sottaciuto la propria passione per una pratica sportiva ad alto coefficiente di rischio, a cui si dedica usualmente, sottoscrivendo la polizza di assicurazione contro i danni, conoscendo ed accettando le condizioni sopra richiamate e pagina 4 di 7 obbligandosi al corrispettivo pagamento del premio pattuito, abbia accettato anche l'esclusione dalla copertura assicurativa rispetto allo svolgimento di “sport ad alto rischio”, tra cui compare espressamente il “downhill a qualsiasi livello e in tutte le sue forme”. Pertanto, a tal proposito risulta primo di rilievo dirimente che il denunciato sinistro sia occorso in un frangente riconducibile al tempo libero e non, invece, ad un allenamento prodromico e finalizzato ad una imminentissima competizione o durante una gara competitiva. Fatto notorio è, poi, che i territori e i passi collinari costituiscano percorsi arditi, con ripidi declivi e dislivelli considerevoli, circostanza che rende la loro percorribilità maggiormente pericolosa, vieppiù in sella ad una bicicletta da fuori strada. Atteso questo, risulta chiaro, non ambiguo e non altrimenti logicamente interpretabile, che il sinistro presupposto allegato da parte attrice si sia verificato nell'ambito di una delle situazioni elettivamente escluse dalla copertura indennitaria, sebbene svolta nel “tempo libero” (cfr. doc. n. 1). 1.3 In secondo luogo, sempre alla luce degli elementi probatori a disposizione, nel caso di specie, non può ritenersi adeguatamente dimostrato ad opera della parte in tal senso onerata il superamento delle clausole di delimitazione del rischio indennizzabile – con particolare riferimento agli aspetti oggettivi e causali del denunciato infortunio per cui è causa – pattuite tra le parti contraenti e che quindi rendono la copertura assicurativa non operante nello specifico contesto fattuale dedotto. All'esito dell'istruttoria orale comunque ammessa, infatti, si deve rilevare la mancanza di idonea prova del sinistro stradale che ha visto coinvolto l'odierno attore, nei termini Parte_1 dallo stesso descritti in atto di citazione ovvero, il giorno 24 ottobre 2020, verso le ore 11, mentre era in sella alla propria mountain bike, percorrendo la strada “Braccina” in Santa Sofia, lo stesso cadeva a terra procurandosi lesioni gravi per le quali, recatosi al pronto soccorso dell'ospedale di Cesena, gli era diagnosticata “contusione fianco destro con frattura 11° elemento costale destro e prognosi di giorni 20”; successivamente, a seguito di altri accessi ospedalieri, gli erano riscontrati “frattura dei processi traversi lombari e frattura apofisi spinose destra 15-14-13-12, frattura 9 costa destra ascellare con prescrizione di busto ortopedico… E prognosi di giorni 60”.
Ciò posto, per un verso, i testimoni escussi hanno sì confermato la presenza nella giornata indicata del conoscente e soggetto noto in quel contesto, presso Santa Sofia in tenuta da Parte_1 mountain bike, ma lo hanno visto unicamente presso il parcheggio antistante il monumento ai caduti – usuale luogo di partenza per escursioni in mountain bike nelle foreste casentinesi – e non lo hanno seguito né più visto nel corso della giornata (cfr. verbale d'udienza del 27.02.2025); nulla sapendo e non avendo potuto riferire alcunché circa il percorso seguito e l'attività sportiva concretamente svolta dall'assicurato, né tantomeno in ordine alle circostanze fattuali in cui sarebbe avvenuto il sinistro denunciato, anzi precisando per quanto di loro conoscenza che “in mountain bike non si usa fare la via Braccina, se non per necessità di trasferimento”, essendo una strada di collegamento asfaltata e percorsa dal traffico stradale.
Pertanto, parte attrice non ha dimostrato in maniera idonea né il verificarsi di un evento dannoso occorso all'assicurato qualificabile come sinistro nei termini di polizza convenuti tra le parti, né a maggior ragione la sussistenza di un univoco ed esclusivo nesso causale tra la denunciata e specifica caduta in mountain bike occorsa in data 24.10.2020 e le lesioni riportate e documentate in atti, peraltro con distinti e progressivi accessi ospedalieri. Una tale carenza probatoria impedisce in radice l'accoglibilità delle pretese attoree.
2. Ancora in merito alle conseguenze per l'assicurato delle reticenze da lui poste in essere in sede di conclusione del contratto di assicurazione per cui è causa
L'odierna parte convenuta, confortata dal copioso materiale documentale in suo possesso ed in questa sede prodotto, allega poi, a propria volta, l'inadempimento di controparte che, in sede di stipulazione della polizza di assicurazione esaminata ed accettandone le relative condizioni contrattuali, in ogni caso, rimaneva reticente, tacendo una circostanza determinante o, comunque, fortemente influente nel momento perfezionativo del sinallagma contrattuale: ovvero la propria passione e l'usuale pagina 5 di 7 svolgimento, anche nel tempo libero, di attività sportiva ad alto rischio, nonché la partecipazione, come tesserato della Federazione Ciclistica Italiana, e l'impegno ricorrente posto in essere in campionati di mountain bike, specialità downhill (cfr. doc. nn. 3 e da 13 a 17 parte convenuta). L'omissione anzidetta presenta requisiti idonei ad integrare la fattispecie codicistica prevista dall'art. 1892, comma primo, c.c., il quale recita: “le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero Stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave”.
Invero, la rilevanza e lo spessore del diniego informativo posto in essere da nei Parte_1 confronti dell'assicurazione, al momento della conclusione del contratto de quo, sono evincibili dalla lettura delle stesse condizioni di polizza, nella parte relativa alle già richiamate esclusioni dalla copertura. Inoltre, già in quella sede l'assicurato veniva informato circa l'onere di chiara e precisa informazione nei confronti dell'assicuratore delle proprie dichiarazioni;
all'art. 5 delle condizioni generali, infatti, così si legge: “eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'indennizzo o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile”. Sono pertanto le stesse parti contraenti a riproporre e a consacrare nel testo di un articolo della polizza le conseguenze previste, ope legis, in forza degli artt. 1892 ss. c.c.. In aggiunta, la Suprema Corte di Cassazione con la recente pronuncia n. 11905 del 19 giugno 2020, ha osservato che “in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell'assicurato rilevanti ai fini della conclusione del contratto, l'assicuratore può chiedere l'annullamento, se tale reticenza venga scoperta prima che il sinistro si verifichi, oppure può rifiutare il pagamento dell'indennizzo, anche lasciando in vita il contratto, se la reticenza venga scoperta dopo il sinistro, ovvero prima del sinistro, ma quando quest'ultimo si verifichi entro tre mesi”. Nulla quaestio, pertanto, sul gradiente di rilievo della suesposta reticenza contestata all'assicurato, avuto riguardo alla manifestazione di volontà della parte contraente con Controparte_1 conseguente legittimo rifiuto dell'assicurazione medesima di corrispondere l'indennizzo richiesto.
3. In merito alla liquidazione delle spese di giudizio e alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiesta reciprocamente da entrambe le parti.
3.1 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, in relazione al valore della domanda, nei valori medi in relazione a tutte le fasi. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., trova fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un proprio diritto, giacchè l'aver dato causa al giudizio rappresenta proprio il criterio rivelatore della soccombenza di controparte (così, Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte attrice in relazione alle domande proposte, come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione. 3.2 Per quanto riguarda, da ultimo, la domanda di condanna reciproca delle parti per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte ricorrente, non si ravvisano gli estremi per una pronuncia in tal senso, in quanto ne mancano gli elementi costitutivi, da un lato, oggettivi – soccombenza della controparte, in relazione alla domanda attorea – e, dall'altro lato, in senso soggettivo, non ritenendosi integrato l'elemento della mala fede o della colpa grave in capo a parte attrice quale indice di una condotta difensiva valutabile alla stregua di abuso del processo (cfr. Cass. S.U. n. 22405 del 13.09.2018, Cass. n. 90812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020); anche in considerazione del fatto che, nella specie, si è resa necessaria l'effettuazione di attività istruttoria per accertate lo svolgimento dei fatti posti a fondamento delle domande attoree.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 252/2023; ogni diversa pagina 6 di 7 istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA le domande attoree proposte da parte attrice nei confronti di parte Parte_1 convenuta per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_1
2. ACCERTA E DICHIARA l'inoperatività della polizza di assicurazione Controparte_4
” n.1/61197/77/150487793/2 in relazione al sinistro denunciato dall'assicurato e la
[...] conseguente insussistenza del diritto all'indennizzo in capo a parte attrice Parte_1
3. CONDANNA al pagamento in favore della convenuta impresa di assicurazione, Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre a spese generali pari al 15% della precedente somma, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.
Forlì, 18 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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