Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/11/2007, n. 23062
CASS
Sentenza 5 novembre 2007

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In materia di incarichi a tempo indeterminato di medicina generale, la norma dell'art. 50 del d.P.R. n. 484 del 1996- che stabilisce che l'incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale non è conferibile o cessa nei confronti del medico incaricato a tempo indeterminato per la medicina generale o per la pediatria di libera scelta che superi il limite rispettivamente di cinquecento e di duecentosessantasei scelte- non si pone in deroga all'art. 4 del medesimo decreto, che, nello stabilire le incompatibilità dei medici convenzionati con le attività previste dal decreto, esclude la possibilità di una duplicità di convenzioni nell'ambito dell'assistenza primaria, sicché deve ritenersi precluso al medico convenzionato come pediatra di svolgere attività di continuità assistenziale nel settore della medicina di base.

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  • 1Pediatra: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 10 giugno 2022
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/11/2007, n. 23062
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23062
Data del deposito : 5 novembre 2007

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